Il testo della finanziaria 2010
Bozza di disegno di Legge finanziaria per il 2010 esaminata dal
Consiglio dei ministri del 22 settembre
22.9.2009
Articolo
1 - Risultati differenziali
1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare
è determinato in termini di competenza in ……….. milioni di euro, al
netto di ………………. milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso
al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo non superiore a ………………. milioni di
euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione
per il 2010, è fissato, in termini di competenza, in ………………milioni di
euro per l'anno finanziario 2010
2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto
degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in
……………. milioni di euro e in …………… milioni di euro, al netto di ……………..
milioni di euro per l'anno 2011 e di ……………………. milioni di euro per
l'anno 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in …………………milioni di
euro e in………………………… milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli
anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in ………………….. milioni di euro e in ………………..
milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in ………………… milioni di euro e in ……………….
milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono
al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a
carico dello Stato.
4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero
nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la
diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della
pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei
percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori
dipendenti e i pensionati.
Articolo
2 - Disposizioni diverse
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma
34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è
stabilito per l'anno 2010:
a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della gestione esercenti attività commerciali e della gestione
artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in
18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a),
e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera
b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti
tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto,
per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della
somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale
assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al
netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione
per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi
civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per
l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009 sono
utilizzate:
a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS
per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per
prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a
244,09 milioni di euro;
b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima
gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2008 del
predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro,
in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
5. Il terzo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si
interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la
rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche
previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della
determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base
per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione
degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello
previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del
1972 per gli operai a tempo indeterminato.
6. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all'art. 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
7. Al comma 17, alinea, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010,
2011 e 2012»; nella lettera a) e nella lettera b) dello stesso comma 17,
le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre
2012» e, nella medesima lettera b), le parole: «giugno 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «giugno 2013
8. Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010, 2011,
2012 e successivi».
9. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle
amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento
all'individuazione del numero ed alla composizione dei comparti di
contrattazione ed alle conseguenti implicazioni in termini di
rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di
finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura
economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali
del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli
oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 215 milioni
di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
10. In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio
2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente
personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di
euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012,
con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di
euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
11. Le somme di cui ai commi 9 e 10, comprensive degli oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni.
12. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti
dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48,
comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla
quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo
ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli
oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di
cui al comma 9. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati
disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati
dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati
concernenti il personale dipendente.
13. Fermo restando quanto previsto al comma 12, per gli enti del
Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo
contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.
14. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 9 a 12, le
amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi
dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008 n. 203, con
le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da
effettuarsi entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze
finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto
Scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'art. 64 della
legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14,
confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per essere destinate, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità
di cui al presente articolo.
16. Al termine della fase di cui al comma 9, si provvede alla
individuazione ed allo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie
occorrenti per i rinnovi contrattuali 2010-2012.
Articolo
3 - Fondi e tabelle. Entrata in vigore
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento
dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010,
2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2010 e del triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la
cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella
Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25
giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di
norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra
le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni
2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla
presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella
F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5,
le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno
2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della
stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti
esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. Le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del
comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di
cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.
8. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. |