I precari hanno la Cig? Ecco cosa spetta davvero a chi
perde il lavoro
di Maria Rosa Gheido
4 giugno 2009 (Sole24ore)
Il premier Silvio Berlusconi ieri ha detto a Porta a Porta
che un precario che perde il lavoro ha diritto alla cassa
integrazione. Una frase contestata dall'opposizione,
compresi gli ex ministri del Lavoro del centro sinistra
Cesare Damiano e Tiziano Treu.
Questo è quanto previsto dall'attuale normativa.
L'ombrello delle misure in favore dei precari che perdono
il lavoro non offre riparo a tutti. Anzi lascia scoperti
proprio i più deboli.
L'una tantum per
i collaboratori a progetto. Fra le misure a
sostegno del reddito l'articolo 19 del decreto legge
185/2008 stabilisce l'erogazione di una somma "una tantum"
a favore dei collaboratori a progetto iscritti
esclusivamente alla gestione separata del lavoro autonomo
e che abbiano perso il lavoro. Per il solo anno 2009,
l'articolo 7-ter della legge 33/2009 determina tale somma
nel 20% del reddito percepito dal collaboratore nell'anno
precedente a quello di riferimento, stanziando a tal fine
ulteriori 100 milioni di euro rispetto ai 100 già
destinati a questo intervento. L'una-tantum tornerà al 10%
del reddito nel biennio 2010-2011.
Non c'è diritto
alla cassa integrazione. A favore di questi
lavoratori non interviene, quindi, la cassa integrazione,
né ordinaria né in deroga, ma una misura di sostegno
forfettariamente calcolata su un reddito che non può
essere inferiore ai 5mila euro, né superiore, nel 2008, a
13.819 euro. Il che significa che l'una-tantum potrà
concretizzarsi, quest'anno, in una somma variabile da
1.000 a 2.764 euro a condizione che:
a) il collaboratore a progetto abbia, nel periodo di
riferimento, prestato la sua attività per un solo
committente;
b) nell'anno precedente a quello di riferimento siano
stati accreditati presso la gestione separata (articolo 2,
comma 26, della legge 335/1995), un numero di mensilità
non inferiore a tre;
c) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno
due mesi presso la stessa gestione separata;
d) nell'anno di riferimento siano accreditati presso la
gestione separata un numero di mensilità non inferiore a
tre;
e) abbia conseguito l'anno precedente a quello di
riferimento un reddito superiore a 5.000 euro e pari o
inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che è pari per
l'anno 2008 a 13.819 euro e per il 2009 a 14.240 euro.
La domanda si
presenta all'Inps. Se ricorrono i presupposti, la
domanda deve essere presentata dall'interessato, alla sede
Inps territorialmente competente secondo il modello
fornito dall'Inps in allegato alla circolare n. 74 del 26
u.s. Nei casi in cui la "fine lavoro" si è verificata
entro il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30
giugno 2009. Se l' evento "fine lavoro" si è verificato
successivamente al 30 maggio, le domande devono essere
presentate entro 30 giorni dalla data dell'evento. I
periodi di lavoro svolti con contratto di lavoro a
progetto rilevano, se svolti presso la stessa impresa in
sommatoria con periodi di lavoro subordinato, ai fini del
calcolo del requisito occupazionale per il diritto alla
cassa integrazione, anche in deroga, e alla mobilità.
Anche in questo caso, però, deve trattarsi di soggetti che
abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito
superiore a 5.000 euro complessivamente riferito alle
mensilità accreditate come lavoratori a progetto.
Cosa spetta agli
apprendisti. Interventi a sostegno del reddito in
misura pari all'indennità di disoccupazione ordinaria sono
destinati anche agli apprendisti, sospesi dal lavoro o
licenziati, per un massimo di 90 giornate per la durata
massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza
del contratto di apprendistato, purchè intervenga un ente
bilaterale con il 20 per cento. Apprendisti e lavoratori
con contratto di somministrazione possono, infine, essere
destinatari di ammortizzatori sociali "in deroga", oggetto
di specifici accordi fra parti sociali e regioni.
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