Prime note sul decreto attuativo della Legge Brunetta relativo al lavoro pubblico

(dal sito della Cgil nazionale)

27/04/2009  

E’ in corso di predisposizione il decreto delegato con il quale dare attuazione alla Legge 15/2009 (Legge Brunetta). Siamo venuti in possesso di una testo che risale al giorno 23.4 e che presumibilmente non sarà quello definitivo. E’ bene rammentare che non vi è stato alcun confronto con le Organizzazioni Sindacali né con il complesso sistema delle Pubbliche Amministrazioni ad iniziare dalle Regioni e dagli Enti Locali. Nel testo questo è evidente.

Una prima valutazione del testo conosciuto.

Se possibile il decreto che dovrebbe attuare la legge Brunetta, almeno nel testo conosciuto, è anche peggiore della Legge stessa. Rappresenta nella sostanza e nei contenuti la scomparsa della contrattazione nei settori pubblici, violando anche quel parziale e confuso richiamo allo stesso contenuto nella legge laddove si affermava che “è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti il rapporto di lavoro”.

Il limite della contrattazione è esplicito. Infatti è la legge ad attribuire e a definire le voci, le quantità, i destinatari della retribuzione accessoria per produttività, eccellenza, innovazione;
è la legge a definire le modalità della “carriera” e della progressione verticale;
è la legge a definire gli effetti delle procedure di valutazione;
è la legge a definire le modalità della valutazione;
è la legge a definire che, anche in assenza del rinnovo dei contratti di lavoro, si possano corrispondere “le somme stanziate dalla legge finanziaria, salvo conguaglio all’atto della successiva stipula dei contratti collettivi”;
è la legge a definire che l’inquadramento non può prevedere meno di 3 aree funzionali;
è la legge ad affermare che, laddove non si raggiunge l’accordo, le amministrazioni agiscono comunque sulle stesse materie;
è infine la legge a “cancellare” ora per allora tutti i contratti integrativi esistenti dall’1.1.2011.

Oltre a questi atti, non occorre dimenticare quanto contenuto nella legge stessa in merito alla generalizzazione della derogabilità dei contratti da parte delle leggi nazionali, regionali e degli statuti comunali e provinciali. Di fronte a questo attacco a fondo, alla negazione della contrattazione e dei diritti delle persone, è necessaria una risposta che tocchi anche gli evidenti aspetti di rilievo costituzionale, legati all’eccesso di delega;

Una fortissima centralizzazione nonché un chiaro attacco al sistema delle regioni e delle autonomie locali, con il rischio di rimettere in discussione il sistema legislativo della rappresentanza, che per noi è intangibile, è alla base del nuovo modello contrattuale attraverso il quale si pretenderebbe di ridurre la complessità del sistema pubblico a due incredibili semplificazioni: il comparto centrale (ministeri; enti pubblici; agenzie fiscali;presidenza del consiglio; scuola; afam; università; ricerca; cnel; enti vari); il comparto delle regioni, le amministrazioni locali e quelle del servizio sanitario nazionale locale.

In tale contesto i comparti vedranno al proprio interno “sezioni” alle quali, sostiene la bozza, riferire il sistema di rappresentatività. Si tratta di uno stravolgimento della normativa in materia, peraltro non oggetto di delega, attraverso il quale si cambiano in radice i presupposti della rappresentatività, che comunque sono fuori della delega.

Sempre nell’assetto contrattuale scompare quella previsione che dava certezza alla effettività temporale dei contratti collettivi (40 giorni dalla sottoscrizione), ottenuta dall’ultimo Governo dopo forti iniziative di mobilitazione. E’ evidente che alla luce della situazione data si delinea una struttura della contrattazione falsa ed ingovernabile che ne rende chiara la residualità. Nello stesso tempo c’è una pervicace negazione delle autonomie funzionali e costituzionali che vengono negate in nome di una semplificazione centralizzatrice e di una vis distruttrice.

Anche in questo caso siamo in presenza di un vizio di costituzionalità per eccesso di delega; infatti viene violata la stessa legge che prevedeva la riduzione dei comparti, ma la “competenza della contrattazione collettiva per l’individuazione delle relative composizioni”.

Siamo poi in presenza di un chiaro attacco all’autonomia del sistema delle regioni e delle autonomie locali, non coinvolte, nel processo di definizione della strumentazione contrattuale, compreso il ruolo nell’ARAN e il potere di nomina della cosiddetta Autorità (di nuova costituzione e non prevista dalla legge 15) per la valutazione, proprio mentre nel disegno di legge sul federalismo fiscale si reclama una rafforzata autonomia delle istituzioni regionali e locali e dei servizi direttamente collegati come il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sistema di valutazione ha poi evidenti pecche; quello che nella legge era definito “Organismo centrale per l’esercizio della valutazione”, si è trasformato in una impropria “Autorità indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche”; impropria perché fuori delega; impropria perché opera in collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio; impropria perchè il rapporto di lavoro dei Commissari non è esclusivo; impropria perché dovrebbe agire su tutte le amministrazioni centrali e locali, mentre il potere di nomina è esclusivo da parte del Governo centrale; propria forse solo per quanto riguarda i compensi dei quali nel testo non vengono definiti né i parametri, né i vincoli e lo stanziamento di 8 milioni di euro, previsto dalla legge, non porta a ritenere che i tetti retributivi parziali oggi vigenti saranno rispettati.

I compiti di questa novella Autorità sono poi confusi e si sovrappongono sia a quelli dell’”Organismo indipendente di valutazione della performance”, anche questo novella creatura che dovrebbe sostituire i servizi di controllo interno oggi cimitero degli elefanti o ghetto per i soggetti sottoposti a spoils system, sia alla stessa dirigenza che diviene sempre più una carriera (qualifica) e soprattutto il vero bersaglio che la politica pone in mezzo tra sé stessa, e la funzionalità delle amministrazioni. Così la stessa valutazione potrebbe avvenire sia da parte dell’Autorità, sia da parte dell’Organismo, sia da parte della dirigenza. Anzi proprio questa ultima sembra alla fine spogliata di qualsiasi potere valutativo in considerazione che lo stesso Organismo per la performance definisce “una graduatoria dei dipendenti ai quali corrispondere in quantità predefinita e a percentuali predefinite di dipendenti “premi” che inevitabilmente graveranno poi, in base all’accordo separato del 22.1. sull’incremento retributivo di tutti i lavoratori. Dallo stesso organismo dipendono poi la fattibilità dei percorsi professionali e degli avanzamenti di carriera.

Anche in tema di “class action” viene limitata la reale azione collettiva in tema di “risarcimento del danno provocato da atti e comportamenti” che viene esplicitamente negato. In tema di sanzioni disciplinari si assiste ad una sorta di riforma del processo laddove si afferma che “non si possono istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari”.

In sintesi

La bozza rappresenta una evidente violazione di quanto contenuto anche nella Legge Delega in ordine alla titolarità della contrattazione.
L’affermazione spettano alla contrattazione “i diritti e le obbligazioni attinenti direttamente il rapporto di lavoro” viene meno nel testo.
Infatti:

Quanto agli aspetti retributivi:
con meccanismi cervellotici e confusi viene affidato agli Organismi Indipendenti di valutazione il compito di compilare “graduatorie” per dirigenti e restante personale al quale attribuire per legge in quantità predefinite e a quantità di personale predefinite voci “fantasiose” di salario accessorio, senza alcun criterio che non sia la pura discrezionalità; senza nessuna pubblicizzazione, né motivazione ed escludendo qualsiasi sistema di relazioni sindacali.

In tal modo un tema come quello retributivo “accessorio” viene sottratto alla titolarità contrattuale, con ciò violando la disposizione di delega. Lo stesso decreto prevede poi, analogamente a quanto già definito compito degli Organismi, che gli stessi dirigenti valutino ai fini dell’attribuzione del salario accessorio il personale di riferimento, con ciò creando una esplicita confusione e sovrapposizione di ruoli.

Il cosiddetto salario accessorio, attribuito in via unilaterale dagli Organismi e dalla Dirigenza (con la sovrapposizione di compiti sopra detta) produce comunque come effetto l’incremento dei salari di fatto che in tal modo, in base all’accordo separato del 22.1, è destinato ad influire sull’eventuale recupero dello scostamento tra IPCA revisionale e IPCA reale.

Con l’accordo separato del 22.1, poi, il CCNL, per i settori pubblici, definisce esclusivamente l’incremento economico avendo come “riferimento” l’IPCA. Anche questo obiettivo tipicamente contrattuale è smentito dalla previsione “tutela retributiva per i dipendenti pubblici” con la quale la legge e quindi il Governo distribuisce i soldi stanziati, salvo conguaglio affidato al contratto di lavoro.

Per quanto riguarda la normativa La generalizzazione del principio di derogabilità dei CCNL di cui all’art.1 della Legge 15, da parte di Leggi nazionali, regionali e statuti degli enti locali, riduce il potere del CCNL di agire su temi rilevanti quali quelli normativi. Le molte “inderogabilità” presenti nella bozza di Decreto delegato producono il resto.In questo ambito la legificazione e la inderogabilità delle modalità di attribuzione delle sanzioni disciplinari, ivi compreso il divieto di impugnazione, concludono l’opera.

Si tratta in sostanza e nella norma della scomparsa di qualsiasi previsione di contrattazione. Si tratta nel testo conosciuto della conclusione di una campagna contro il lavoro pubblico, contro la contrattazione; questa campagna è destinata a peggiorare la qualità delle PP.AA., in quanto parte dal presupposto che norme rigide calate dall’alto siano la soluzione dei problemi e a determinare il pieno predominio della politica sul lavoro pubblico. La campagna portata avanti dal Ministro verso la ricostituzione dell’autorevolezza del datore di lavoro pubblico attraverso l’intervento della legge, che agisce contro il lavoratore pubblico considerato causa di tutti i mali, non rappresenta altro che la campagna da bar di questa fase!