| Prime note sul decreto
attuativo della Legge Brunetta relativo al lavoro pubblico
(dal sito della Cgil nazionale)
27/04/2009
E’ in corso di predisposizione il decreto delegato con
il quale dare attuazione alla Legge 15/2009 (Legge Brunetta). Siamo venuti
in possesso di una testo che risale al giorno 23.4 e che presumibilmente
non sarà quello definitivo. E’ bene rammentare che non vi è stato alcun
confronto con le Organizzazioni Sindacali né con il complesso sistema
delle Pubbliche Amministrazioni ad iniziare dalle Regioni e dagli Enti
Locali. Nel testo questo è evidente.
Una prima valutazione del testo conosciuto.
Se possibile il decreto che dovrebbe attuare la legge Brunetta, almeno nel
testo conosciuto, è anche peggiore della Legge stessa. Rappresenta nella
sostanza e nei contenuti la scomparsa della
contrattazione nei settori
pubblici, violando anche quel parziale e confuso richiamo allo stesso
contenuto nella legge laddove si affermava che “è riservata alla
contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle
obbligazioni direttamente pertinenti il rapporto di lavoro”.
Il limite della contrattazione è esplicito. Infatti è la legge ad
attribuire e a definire le voci, le quantità, i destinatari della
retribuzione accessoria per produttività, eccellenza, innovazione;
è la legge a definire le modalità della “carriera” e della progressione
verticale;
è la legge a definire gli effetti delle procedure di valutazione;
è la legge a definire le modalità della valutazione;
è la legge a definire che, anche in assenza del rinnovo dei contratti di
lavoro, si possano corrispondere “le somme stanziate dalla legge
finanziaria, salvo conguaglio all’atto della successiva stipula dei
contratti collettivi”;
è la legge a definire che l’inquadramento non può prevedere meno di 3 aree
funzionali;
è la legge ad affermare che, laddove non si raggiunge l’accordo, le
amministrazioni agiscono comunque sulle stesse materie;
è infine la legge a “cancellare” ora per allora tutti i contratti
integrativi esistenti dall’1.1.2011.
Oltre a questi atti, non occorre dimenticare quanto contenuto nella legge
stessa in merito alla generalizzazione della derogabilità dei contratti da
parte delle leggi nazionali, regionali e degli statuti comunali e
provinciali. Di fronte a questo attacco a fondo, alla negazione della
contrattazione e dei diritti delle persone, è necessaria una risposta che
tocchi anche gli evidenti aspetti di rilievo costituzionale, legati
all’eccesso di delega;
Una fortissima centralizzazione nonché un chiaro attacco al sistema delle
regioni e delle autonomie locali, con il rischio di rimettere in
discussione il sistema legislativo della rappresentanza, che per noi è
intangibile, è alla base del nuovo modello contrattuale attraverso il
quale si pretenderebbe di ridurre la complessità del sistema pubblico a
due incredibili semplificazioni: il comparto centrale (ministeri; enti
pubblici; agenzie fiscali;presidenza del consiglio; scuola; afam;
università; ricerca; cnel; enti vari); il comparto delle regioni, le
amministrazioni locali e quelle del servizio sanitario nazionale locale.
In tale contesto i comparti vedranno al proprio interno “sezioni” alle
quali, sostiene la bozza, riferire il sistema di rappresentatività. Si
tratta di uno stravolgimento della normativa in materia, peraltro non
oggetto di delega, attraverso il quale si cambiano in radice i presupposti
della rappresentatività, che comunque sono fuori della delega.
Sempre nell’assetto contrattuale scompare quella previsione che dava
certezza alla effettività temporale dei contratti collettivi (40 giorni
dalla sottoscrizione), ottenuta dall’ultimo Governo dopo forti iniziative
di mobilitazione. E’ evidente che alla luce della situazione data si
delinea una struttura della contrattazione falsa ed ingovernabile che ne
rende chiara la residualità. Nello stesso tempo c’è una pervicace
negazione delle autonomie funzionali e costituzionali che vengono negate
in nome di una semplificazione centralizzatrice e di una vis distruttrice.
Anche in questo caso siamo in presenza di un vizio di costituzionalità per
eccesso di delega; infatti viene violata la stessa legge che prevedeva la
riduzione dei comparti, ma la “competenza della contrattazione collettiva
per l’individuazione delle relative composizioni”.
Siamo poi in presenza di un chiaro attacco all’autonomia del sistema delle
regioni e delle autonomie locali, non coinvolte, nel processo di
definizione della strumentazione contrattuale, compreso il ruolo nell’ARAN
e il potere di nomina della cosiddetta Autorità (di nuova costituzione e
non prevista dalla legge 15) per la valutazione, proprio mentre nel
disegno di legge sul federalismo fiscale si reclama una rafforzata
autonomia delle istituzioni regionali e locali e dei servizi direttamente
collegati come il Servizio Sanitario Nazionale.
Il sistema di valutazione ha poi evidenti pecche; quello che nella legge
era definito “Organismo centrale per l’esercizio della valutazione”, si è
trasformato in una impropria “Autorità indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche”; impropria
perché fuori delega; impropria perché opera in collaborazione con la
Ragioneria Generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio; impropria
perchè il rapporto di lavoro dei Commissari non è esclusivo; impropria
perché dovrebbe agire su tutte le amministrazioni centrali e locali,
mentre il potere di nomina è esclusivo da parte del Governo centrale;
propria forse solo per quanto riguarda i compensi dei quali nel testo non
vengono definiti né i parametri, né i vincoli e lo stanziamento di 8
milioni di euro, previsto dalla legge, non porta a ritenere che i tetti
retributivi parziali oggi vigenti saranno rispettati.
I compiti di questa novella Autorità sono poi confusi e si sovrappongono
sia a quelli dell’”Organismo indipendente di valutazione della
performance”, anche questo novella creatura che dovrebbe sostituire i
servizi di controllo interno oggi cimitero degli elefanti o ghetto per i
soggetti sottoposti a spoils system, sia alla stessa dirigenza che diviene
sempre più una carriera (qualifica) e soprattutto il vero bersaglio che la
politica pone in mezzo tra sé stessa, e la funzionalità delle
amministrazioni. Così la stessa valutazione potrebbe avvenire sia da parte
dell’Autorità, sia da parte dell’Organismo, sia da parte della dirigenza.
Anzi proprio questa ultima sembra alla fine spogliata di qualsiasi potere
valutativo in considerazione che lo stesso Organismo per la performance
definisce “una graduatoria dei dipendenti ai quali corrispondere in
quantità predefinita e a percentuali predefinite di dipendenti “premi” che
inevitabilmente graveranno poi, in base all’accordo separato del 22.1.
sull’incremento retributivo di tutti i lavoratori. Dallo stesso organismo
dipendono poi la fattibilità dei percorsi professionali e degli
avanzamenti di carriera.
Anche in tema di “class action” viene limitata la reale azione collettiva
in tema di “risarcimento del danno provocato da atti e comportamenti” che
viene esplicitamente negato. In tema di sanzioni disciplinari si assiste
ad una sorta di riforma del processo laddove si afferma che “non si
possono istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari”.
In sintesi
La bozza rappresenta una evidente violazione di quanto contenuto anche
nella Legge Delega in ordine alla titolarità della contrattazione.
L’affermazione spettano alla contrattazione “i diritti e le obbligazioni
attinenti direttamente il rapporto di lavoro” viene meno nel testo.
Infatti:
Quanto agli aspetti retributivi:
con meccanismi cervellotici e confusi viene affidato agli Organismi
Indipendenti di valutazione il compito di compilare “graduatorie” per
dirigenti e restante personale al quale attribuire per legge in quantità
predefinite e a quantità di personale predefinite voci “fantasiose” di
salario accessorio, senza alcun criterio che non sia la pura
discrezionalità; senza nessuna pubblicizzazione, né motivazione ed
escludendo qualsiasi sistema di relazioni sindacali.
In tal modo un tema come quello retributivo “accessorio” viene sottratto
alla titolarità contrattuale, con ciò violando la disposizione di delega.
Lo stesso decreto prevede poi, analogamente a quanto già definito compito
degli Organismi, che gli stessi dirigenti valutino ai fini
dell’attribuzione del salario accessorio il personale di riferimento, con
ciò creando una esplicita confusione e sovrapposizione di ruoli.
Il cosiddetto salario accessorio, attribuito in via unilaterale dagli
Organismi e dalla Dirigenza (con la sovrapposizione di compiti sopra
detta) produce comunque come effetto l’incremento dei salari di fatto che
in tal modo, in base all’accordo separato del 22.1, è destinato ad
influire sull’eventuale recupero dello scostamento tra IPCA revisionale e
IPCA reale.
Con l’accordo separato del 22.1, poi, il CCNL, per i settori pubblici,
definisce esclusivamente l’incremento economico avendo come “riferimento”
l’IPCA. Anche questo obiettivo tipicamente contrattuale è smentito dalla
previsione “tutela retributiva per i dipendenti pubblici” con la quale la
legge e quindi il Governo distribuisce i soldi stanziati, salvo conguaglio
affidato al contratto di lavoro.
Per quanto riguarda la normativa La generalizzazione del principio di
derogabilità dei CCNL di cui all’art.1 della Legge 15, da parte di Leggi
nazionali, regionali e statuti degli enti locali, riduce il potere del
CCNL di agire su temi rilevanti quali quelli normativi. Le molte
“inderogabilità” presenti nella bozza di Decreto delegato producono il
resto.In questo ambito la legificazione e la inderogabilità delle modalità
di attribuzione delle sanzioni disciplinari, ivi compreso il divieto di
impugnazione, concludono l’opera.
Si tratta in sostanza e nella norma della scomparsa di qualsiasi
previsione di contrattazione. Si tratta nel testo conosciuto della
conclusione di una campagna contro il lavoro pubblico, contro la
contrattazione; questa campagna è destinata a peggiorare la qualità delle
PP.AA., in quanto parte dal presupposto che norme rigide calate dall’alto
siano la soluzione dei problemi e a determinare il pieno predominio della
politica sul lavoro pubblico. La campagna portata avanti dal Ministro
verso la ricostituzione dell’autorevolezza del datore di lavoro pubblico
attraverso l’intervento della legge, che agisce contro il lavoratore
pubblico considerato causa di tutti i mali, non rappresenta altro che la
campagna da bar di questa fase!
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