A differenza dell’accordo del ’93, non si cita mai la difesa del salario
reale. Nell’accordo separato, per quanto riguarda il secondo livello, manca il
coraggio dell’innovazione e della sperimentazione poiché concretamente
soprattutto in Confindustria si fa riferimento alla “prassi in atto”. Il
modello contrattuale previsto non assume dunque come impegno vincolante delle
parti l’allargamento quantitativo della contrattazione, ma neanche l’obiettivo
di incrementare la produttività per ridistribuirne di più anche al lavoro, a
differenza di quanto avanzato nella piattaforma unitaria di Cgil Cisl Uil.
L’analisi qui svolta si limita al confronto delle sole retribuzioni
contrattuali, prima del periodo 2004-2008, poi del periodo 2009-2012, perché
la nostra attenzione è rivolta alla tutela a livello nazionale del potere
d’acquisto dei salari. In particolare, nel testo dell’accordo separato – le
cui linee guida rimandano ai singoli testi sottoscritti di fatto da Cisl e Uil
con le diverse organizzazioni datoriali – l’impianto dell’accordo prevede che:
• Come riferimento per gli aumenti salariali sia utilizzato un indice
previsionale di inflazione costruito sulla base dell’Ipca (Indice dei prezzi
al consumo armonizzato a livello europeo) depurato dalla dinamica dei prezzi
dei beni energetici.
Quindi, l’unico valore economico del contratto deriva dall’Ipca depurato.
• La verifica circa gli eventuali scostamenti si fa sempre rispetto
all’inflazione depurata dai prodotti energetici. Lo scostamento così non si
conta sull’inflazione effettiva.
• Un comitato interconfederale verificherà la significatività degli eventuali
scostamenti, mentre il recupero sarà effettuato entro la vigenza contrattuale.
Se, e solo se, lo scostamento verrà giudicato “significativo” si applicherà
nella vigenza triennale.
• Tutto ciò sarà applicato a un valore retributivo individuato dalle
“specifiche intese”. Secondo il verbale di Confindustria del 10 ottobre 2008,
infatti, tale valore si calcolerà sui nuovi minimi retributivi di riferimento,
inferiori a quelle attualmente in essere, almeno per le categorie dove era
definito un valore punto.
Analisi a confronto: 2004-2008
Confindustria ritiene che l’applicazione del modello sottoscritto faccia
aumentare i salari dei lavoratori di 1.031 euro in termini reali, secondo i
criteri già assunti nella Nota n. 08-4 (7 ottobre 2008) del Centro Studi
Confindustria (Csc). Lo stesso Csc ammette che se si fosse applicato il nuovo
modello, nel periodo 2004-2008, i salari contrattuali sarebbero cresciuti solo
dell’8,9% rispetto a un’inflazione cumulata del 11,4%, ma avrebbero compensato
con il secondo livello contrattuale attraverso la redistribuzione di 3,5 punti
di produttività al lavoro. Questa simulazione non è credibile. I dati Istat
indicano una crescita oltre le retribuzioni contrattuali di appena 0,6 punti
percentuali tra il 2004 e il 2008, con un incremento delle retribuzioni di
fatto pari a 3.378 euro in termini nominali (+909 euro in termini reali). Il
nuovo modello contrattuale non avrebbe potuto generare mediamente ben 2,9
punti in più di produttività da redistribuire al lavoro.
Anche l’ufficio studi della Cisl, simulando l’applicazione
del nuovo modello nel periodo 2004-2008, stima un incremento nominale delle
retribuzioni pari all’11,3%, tra primo e secondo livello contrattuale. Anche
la Cisl, quindi, scommette su una maggiore redistribuzione della produttività
contro l’effettiva rilevazione di tale redistribuzione avvenuta negli anni
scorsi, lasciando implicita una riduzione della tutela del potere d’acquisto a
livello nazionale. Quello che l’ufficio studi della Cisl non rivela però è che
la dinamica effettiva – registrata dall’Istat – delle retribuzioni
contrattuali nei cinque anni di riferimento ha segnato un incremento del 14,5%
e delle retribuzioni di fatto (compresa la produttività redistribuita)
mediamente del 15,1%. La Cisl ci tiene a sottolineare, invece, che mentre il
Tasso d’inflazione programmata (Tip) cumulato è cresciuto del 9,0% il nuovo
accordo, con una crescita dei salari dell’11,3%, avrebbe consentito nello
stesso periodo 2,3 punti di variazione reale, “assicurando pertanto un
incremento retributivo nazionale superiore all’accordo precedente di almeno
600 euro” (Cisl).
È evidente che il nuovo modello supera il riferimento all’inflazione
programmata, ma è altrettanto evidente che l’inflazione presa come
riferimento per i rinnovi contrattuali dal 2004 in poi, utilizzata dalla
“prassi in atto” dell’applicazione del Protocollo del ’93, già fosse
l’inflazione effettiva, ovvero la previsione (e il recupero) dell’aumento
generale dei prezzi secondo l’Inflazione armonizzata europea (appunto Ipca).
Insomma, le categorie, nell’applicare il modello 23 luglio 1993, nel periodo
2004- 2008, sono già riuscite a mantenere le retribuzioni contrattuali +2,3
punti percentuali sopra l’inflazione effettiva, +5,8 punti sopra l’inflazione
programmata e +3,9 punti sopra l’eventuale Ipca depurata dall’energia. La
nostra simulazione degli effetti dell’applicazione del modello sottoscritto al
quinquennio 2004-2008 produce risultati ben più negativi. Secondo le nostre
elaborazioni, se tornassimo indietro nel tempo e applicassimo il modello
dell’accordo separato, registreremmo, invece, una perdita media cumulata di
potere d’acquisto delle retribuzioni lorde contrattuali di - 2,1 punti. Tale
variazione, per effetto del cumulo della perdita di potere d’acquisto generata
dal primo anno e trascinata nei successivi, equivale a - 1.357 euro
(mediamente 271 euro ogni anno). Applicando il modello separato al recente
passato, dunque, il risparmio in termini di costo del lavoro per il sistema di
imprese sarebbe stato di circa 18 miliardi di euro.
Come già indicato nella Nota del 7 ottobre 2008, le ragioni
della perdita cumulata di potere d’acquisto attengono al modello dell’accordo
separato nei seguenti termini:
1. Dall’intesa separata è confermata la riduzione del valore punto su cui
calcolare l’inflazione nei contratti che rappresenta una perdita strutturale e
definitiva. Il solo utilizzo di un valore punto basato sui minimi tabellari
(mediamente 15,74 euro) e, pertanto, tra il 10% e il 30% più basso del valore
punto attualmente adottato dalle categorie (mediamente 18 euro), comporta una
perdita cumulata in cinque anni di circa 951 euro.
2. L’indicatore di inflazione (Ipca) depurata della componente energia
corrisponde a un’ulteriore perdita cumulata di 406 euro. Nel quinquennio
2004-2008, infatti, l’indice generale registra una crescita media annua del
2,5% e quello depurato dell’energia del 2,1%.
3. Nell’accordo, inoltre, è previsto un recupero di uno “scostamento
significativo”. Tale elemento lascia margini di perdita di potere d’acquisto
in base alla definizione di “significativo”, nonché delle modalità del
recupero: ad esempio, se lo scostamento fosse dello 0,3%, con un parametro
ritenuto “significativo” di 0,4%, ciò comporterebbe una perdita di 1,2 punti
in quattro anni, ovvero 258 euro. 4. Oltre a non essere definita l’entità
dello “scostamento significativo”, l’eventuale recupero è stato contemplato
solamente in rapporto all’inflazione depurata dell’energia registrata per
l’anno precedente e non quella effettiva, rilevata dall’indice generale.
Analisi a confronto: 2009-2012
Il Csc ritiene che l’applicazione del modello previsto nell’accordo separato
faccia guadagnare ai salari dei lavoratori 2.575 euro in termini nominali tra
il 2009 e il 2012, di cui 842 euro in termini reali . Utilizzare l’inflazione
depurata delle componenti energetiche, considerando gli effetti della crisi
sul costo delle materie prime e sulla domanda globale, assume poco significato
nei prossimi anni. A differenza del 2008, la variazione dell’indice
d’inflazione al netto dell’energia sarà sostanzialmente allineata – come
presentata anche nella Nota n. 08-5 del Csc (29 gennaio 2009) – alla
variazione dell’indice generale: tra il 2009 al 2012 attorno mediamente al 1,7
per cento. Queste previsioni, perciò, non giustificherebbero comunque il
ricorso a un indice depurato dalle componenti inflazionistiche importate,
tanto più se la motivazione alla base di tale scelta dovesse confermarsi la
stessa enunciata nel 1993: le cosiddette ragioni di scambio non possono
giustificare un abbattimento del potere d’acquisto delle retribuzioni con la
scusa di non propagare inflazione, quando l’aumentodei costi dell’energia e
delle altre commodities investe tutta l’Europa, in cui il mercato ruota
attorno alle stesse regole per tutti gli Stati membri e in cui vige la moneta
unica.
Bisogna ricordare, inoltre, che il problema della cosiddetta
inflazione importata e, nello specifico, dei costi dell’energia non può
ricadere solo sui lavoratori e per ben due volte: secondo i dati Eurostat
(2007) il differenziale negativo di costo dell’energia tra l’Italia e gli
altri paesi dell’Area euro è del 45% per le famiglie e del 36% per le imprese.
Questo significa che già l’utilizzo dell’energia – tra abitazione e mezzi di
trasporto – alle famiglie di lavoratori, a parità di consumi, costa mediamente
2.000 euro in più ogni anno nei confronti delle famiglie tedesche o francesi:
secondo i dati Istat la spesa media mensile (2007) è pari a circa 2.480 euro,
di cui il 4,7% per Combustibili ed energia elettrica e il 14,7% per Trasporti;
tali spese incidono per il 9,4% sulla retribuzione media annua, ossia uno 0,3%
per ogni punto di crescita della retribuzione abbattuta dai soli costi
energetici. La crescita dei prezzi al consumo dovuta alla variazione della
componente energetica sull’inflazione grava ulteriormente sul reddito dei
lavoratori (nel 2008 per un altro 0,3% ogni punto d’inflazione).
Simulando, allora, il nuovo modello per la sola crescita del potere
d’acquisto della retribuzioni contrattuali secondo la nostra
previsione di inflazione – con il combinato disposto della riduzione del
valore punto e della depurazione dell’inflazione della componente energia e
del mancato recupero degli scostamenti dall’inflazione effettiva – il
risultato su una retribuzione media annua contrattuale (2008) di 22.186 euro
sarebbe negativo, con una perdita cumulata di – 548 euro nel quadriennio 2009-
2012: cioè la differenza tra l’incremento nominale delle retribuzioni e la
variazione che avrebbero dovuto registrare per difendere il potere d’acquisto
(– 189 euro correnti), che si trascina dal primo anno ai successivi
accumulandosi. In questo caso, si può affermare che il risparmio in termini di
costo del lavoro per il sistema di imprese potrebbe essere di circa 7,5
miliardi di euro per i quattro anni futuri. Resta poi fermo il fatto che il
differenziale 2008 tra l’inflazione programmata (1,7%) e l’inflazione reale
(3,5%) andrà comunque recuperato con il triennio 2009-2011. Il Csc prevede,
inoltre, un aumento medio annuo della produttività redistribuita al lavoro di
circa l’1%. Eppure la crisi in atto non induce a stimare tale incremento, che
può essere considerato un “buon auspicio”. Secondo gli ultimi dati disponibili
la contrattazione decentrata coinvolge il 30% dei lavoratori e il 10% delle
imprese. Ma solo il 4% del Mezzogiorno e nelle imprese sotto i 20 dipendenti
oscilla dal 4% al 8%, compresa la contrattazione territoriale già esistente.
Il secondo livello contrattuale, seguendo le linee dell’accordo separato, non
viene reso esigibile, né vengono previste modalità, pur sperimentali, di
estensione.
La stessa indennità di perequazione, ossia la parte di
salario aggiuntivo che viene prevista a livello nazionale, assorbe qualsiasi
altra forma di erogazione aziendale (compresi aumenti unilaterali); quindi,
tenuto conto che è già prevista nei ccnl dei meccanici, dei chimici e degli
alimentaristi finirà con il riguardare una percentuale modestissima di
lavoratori che oscilla tra il 5% e il 10%. La decurtazione del valore punto
vale una perdita cumulata di potere d’acquisto di 951 euro per circa 7,5
milioni di lavoratori. Si riduce il valore del punto a più del 50% dei
lavoratori, e viene prevista un’indennità di perequazione a circa il 5%. La
leva fiscale che si può trarre dalla detassazione dei premi di produttività
non basta a giustificare tale fiducia nella crescita e nella redistribuzione,
considerando che il provvedimento era stato istruito con il Protocollo Welfare
2007, già monitorato e ascrivibile a una platea molto limitata: se è vero che
i lavoratori con reddito da lavoro dipendente al di sotto della soglia dei
30.000 euro annui, che percepiscono un premio mediamente di 900 euro l’anno,
hanno un vantaggio nella detassazione di quel premio di circa 166 euro (pari a
15 euro mensili), è altrettanto vero che costoro sono solo 2 su 17 milioni di
lavoratori dipendenti. Va inoltre ricordato che per allargare effettivamente
il secondo livello contrattuale al sistema dei distretti, della filiera, del
territorio, avevamo avanzato la necessità di un incentivo più consistente per
le realtà in cui si dava vita al primo accordo aziendale o territoriale.
* Dipartimento politiche economiche Cgil nazionale