RIENTRA NEI POTERI DEL GIUDICE DEL LAVORO DISPORRE MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DEL PERSONALE FERROVIARIO

(Cassazione Sezioni Unite n. 5163/09)

 I principi di questa sentenza rappresenteranno, a mio modesto parere, un’attenzione in più per qualsiasi azienda……..

Perché l'inibizione di modalità di lavoro implicanti una situazione di pericolo per l'integrità fisica dei lavoratori riguarda un onere  ricadente sul datore di lavoro; risultando irrilevante, il fatto che tale prestazione sia riconducibile a disposizioni, di natura tecnica, dalla Rete Ferroviaria Italiana, gestore delle infrastrutture ferroviarie, e riguardanti  direttive di carattere generale.

 

sentenza segnalata da Grillo Giuseppe - RLS in Trenitalia (DLgs 81/08)

 

 

 

Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile

Sentenza del 4 marzo 2009, n. 5163

Integrale

 

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LAVORO ED OCCUPAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI DATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO

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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONI UNITE CIVILI

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f.

 

Dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione

 

Dott. ELEFANTE Antonio - Presidente di sezione

 

Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere

 

Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere

 

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

 

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

 

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere

 

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso 9034-2007 proposto da:

 

TR. S.P.A., societa' con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di FE. DE. ST. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOSI PAOLO, per procura a margine del ricorso;

 

- ricorrente -

 

contro

 

GR. GI. ((OMESSO)), quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della Divisione Trasporto Regionale (OMESSO) ME. CA., D'. RO., DA. RI. AL., TI. EN., CH. SA., MA. GA., RI. PA., GI. PA., PI. DE., MA. RO., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE 69, presso lo studio dell'avvocato DONATONE ANTONIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELE BARTOLOMEO, per procura a margine del controricorso;

 

- controricorrenti -

 

e contro

 

C. S., (E ALTRI OMISSIS)

 

- intimati -

 

avverso la sentenza n. 392/2006 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/03/2006;

 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2009 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

 

uditi gli avvocati Gaetano GIANNI' per delega dell'avvocato Enzo Morrico, Bartolomeo DANIELE;

 

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso in via preliminare per l'inammissibilita' del ricorso; in subordine per il dichiararsi la giurisdizione A.G.O. in ordine alla controversia in esame, con conseguente rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

1. - Con ricorso al Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, Gr.Gi., quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e altri macchinisti dipendenti della s.p.a. Tr., quasi tutti appartenenti alla Divisione Trasporto Regionale del (OMESSO), domandavano che fosse ordinato alla suddetta societa' di interrompere la conduzione dei treni con agente unico in assenza delle condizioni di sicurezza e dell'attrezzatura tecnologica previste dall'articolo 3, punto 1, delle Istruzioni per il personale di condotta delle locomotive (IPCL), come modificato dalla Re. Fe. It., Gestore delle infrastrutture ferroviarie, con direttiva n. 35 del 22 novembre 2002, nonche' di inibire, o comunque sospendere, in attesa dell'adeguata valutazione del rischio ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 l'utilizzo del nuovo dispositivo di vigilanza automatica denominato VACMA (Vigilanza automatica di controllo di mantenimento dell'attenzione), parimenti previsto dalla citata direttiva.

 

2. - Deducevano, infatti, che l'estensione della conduzione dei treni ad agente unico, prima prevista in casi limitati, era stata consentita dalla predetta direttiva n. 35 del 2002, a decorrere dal 1 marzo 2003, a condizione che vi fossero un sistema di comunicazione terra/treno e bordo/bordo e un freno continuo funzionante in tutto il treno; se non che, presso la Divisione Trasporto (OMESSO), il nuovo sistema aveva avuto inizio, a partire dal (OMESSO), sebbene non fossero stati introdotti sistemi radiotelefonici GSM e utilizzando telefoni cellulari spesso privi di "campo", si' da ingenerare seri pericoli per i lavoratori e per gli stessi viaggiatori; per di piu', era stato introdotto l'indicato dispositivo VACMA, che - prevedendo che il conducente dovesse tenere schiacciato un pedale, con possibilita' di rilascio per soli 55 secondi, onde evitare la comparsa di un segnale acustico e luminoso - aveva indotto ulteriore "stress" nei macchinisti, che gia' dovevano attendere a molteplici incombenze per la conduzione del treno.

 

3. - La societa' Tr. si costituiva in giudizio eccependo che l'introduzione della conduzione ad agente unico e del dispositivo VACMA era conseguita alla direttiva generale della Re. Fe. It., che gestiva il controllo e la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998; pertanto, la materia della sicurezza della circolazione ferroviaria, siccome configurata e garantita da disposizioni del Gestore e dello stesso Ministero dei Trasporti, era sottratta alla cognizione del giudice del lavoro, non essendo rilevante che a sollevare dubbi sulla sicurezza della circolazione fossero dei lavoratori subordinati che agivano in giudizio invocando l'articolo 2087 c.c. e le norme del Decreto Legislativo n. 626 del 1994.

 

4. - Con sentenza del 27 gennaio 2005, il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, considerando che la domanda tendeva alla declaratoria di illegittimita' di una direttiva di organizzazione generale ed era percio' devoluta alla giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio; ma la decisione, impugnata dal rappresentante per la sicurezza del lavoro e dai dipendenti, veniva riformata dalla Corte d'appello di Torino, che - con sentenza del 17 marzo 2006 - dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario rimettendo le parti dinanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 353 c.p.c..

 

4.1. - I giudici d'appello rilevavano che la domanda era diretta semplicemente alla protezione del diritto, costituzionalmente garantito, alla salute e alla sicurezza del luogo e dei mezzi di lavoro nei confronti di un datore di lavoro privato, cioe' la societa' Tr., mentre alcuna pretesa era stata avanzata, ne' poteva esserlo, nei confronti della Re. Fe. It., peraltro anch'essa societa' privata; non poteva dunque applicarsi la distinzione fra atti di organizzazione generale e atti di gestione del rapporto di lavoro, riferibile soltanto ai rapporti di pubblico impiego privatizzato.

 

5. - Contro questa sentenza la societa' Tr. propone ricorso per cassazione deducendo un unico motivo.

 

5.1. - Il rappresentante per la sicurezza e altri dipendenti del compartimento del (OMESSO), come specificati in epigrafe, resistono con controricorso.

 

5.2. - La societa' ricorrente presenta memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. - Con l'unico motivo, che si conclude con la formulazione di un corrispondente quesito di diritto ai sensi dell'articolo 366-bis c.p.c., la ricorrente vuole sia dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice ordinario.

 

Alle Sezioni unite si chiede di enunciare il principio di diritto per cui "e' precluso al giudice ordinario il sindacato in via principale sulle disposizioni normative e regolamentari (recanti gli standard di sicurezza da applicare alla circolazione ferroviaria) emanate dai soggetti legislativamente competenti in materia (Ministero dei Trasporti e Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria), restando esclusa dalla giurisdizione del giudice ordinario l'azione diretta all'accertamento dell'asserito contrasto tra le suddette disposizioni e le norme di cui all'articolo 2087 cod. civ. e Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articoli 3 e 4".

 

A sostegno di tale conclusione la ricorrente deduce come la Corte di merito non abbia considerato che le modifiche tecniche contestate dai lavoratori non sono state decise unilateralmente dalla datrice di lavoro, ma sono prescritte dalla direttiva n. 35 del 2002, emanata dalla Re. Fe. It., previa approvazione del Ministero dei Trasporti, al fine di indicare i protocolli di sicurezza da applicare alla circolazione ferroviaria.

 

2. - Tale motivo non e' fondato.

 

Si deve precisare che con il ricorso introduttivo il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori e i macchinisti dipendenti della Tr., premessa l'evoluzione regolamentare della vicenda ed esposto come si era pervenuti alla modificazione della composizione degli equipaggi viaggianti a bordo dei treni, spiegavano una domanda intesa ad ottenere l'ingiunzione, nei confronti della societa' datrice di lavoro, dell'adozione di adeguate misure a tutela dell'integrita' fisica dei dipendenti, consistenti nella interruzione della conduzione dei treni con agente unico, in mancanza dei requisiti di sicurezza idonei a consentire una tale modalita' di conduzione, e nella inibizione del nuovo dispositivo di vigilanza automatica sino alla specifica verifica del rischio connesso al suo impiego.

 

Ne deriva, per un verso, che l'azione non aveva ad oggetto i provvedimenti amministrativi di organizzazione del servizio, ma la rimozione della situazione di pericolo esistente al momento della domanda, e, per altro verso, che a tale momento questa situazione, della quale si chiedeva la rimozione, era insorta nell'ambito di un rapporto di lavoro privatistico; la controversia, dunque, non implica la impugnativa di atti, anche se essi costituiscono l'origine della modificazione dell'organizzazione del lavoro, ma riguarda la situazione di rischio oggettivo delle condizioni lavorative e di "stress" dei dipendenti conseguente alla modifica delle modalita' di svolgimento della prestazione.

 

La posizione soggettiva dedotta in giudizio si configura dunque come diritto all'integrita' psico-fisica dei lavoratori, riconducibile al fondamentale diritto alla salute (articolo 32 Cost.) : un tale diritto trova tutela dinanzi al giudice al quale e' devoluta la cognizione del rapporto, si' che al medesimo e' assicurata una pari intensita' di tutela sia dinanzi al giudice ordinario, ove si tratti di rapporto soggetto alla cognizione di tale giudice, sia dinanzi al giudice amministrativo, ove la lesione avvenga in materie riservate alla giurisdizione di quest'ultimo (cfr. Cass., Sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187).

 

Con questi presupposti, nella controversia in esame si e' rigorosamente nell'ambito della giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, posto che l'articolo 2087 c.c. non si limita ad enunciare un dovere nell'interesse generale, ma impone all'imprenditore un vero e proprio obbligo all'interno del rapporto di lavoro, la cui inosservanza e' fonte di responsabilita' contrattuale nei confronti del lavoratore; e - come queste Sezioni unite hanno avuto modo di affermare in controversia analoga, relativa alla soppressione della funzione dell'aiuto-macchinista e all'affidamento dei relativi compiti al capo-treno - risulta irrilevante, ai fini della determinazione della giurisdizione, l'eventuale interferenza dell'inibitoria pronunciata dal giudice sui poteri dell'autorita' amministrativa in materia di organizzazione di un servizio di trasporto pubblico (cfr. Cass., Sez. un., 8 agosto 1995, n. 8681).

 

3. - In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto: "Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata da dipendenti della societa' Tr., nonche' dal rappresentante per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 per l'inibizione di modalita' di lavoro implicanti una situazione di pericolo per l'integrita' fisica dei lavoratori (nella specie, conduzione dei treni con agente unico in mancanza dei requisiti di sicurezza e con l'impiego di un dispositivo di vigilanza automatica privo di adeguata valutazione del rischio), trattandosi di materia riguardante l'adempimento datoriale dell'obbligo di sicurezza della prestazione di lavoro e risultando irrilevante, ai fini della determinazione della giurisdizione, l'eventuale interferenza della pronuncia del giudice sulle disposizioni impartite (nella specie, mediante direttiva generale) dalla Re. Fe. It., gestore delle infrastrutture ferroviarie".

 

4. - Alla stregua di tale principio, il ricorso va rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

 

5. - La societa' ricorrente e' tenuta, ai sensi dell'articolo 385 c.p.c., comma 1, alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro duecento per esborsi e in euro ottomila per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.