Il D.D.L. “Calabro’”: un
“obbrobrio” giuridico!
(1 marzo 2009)
Ecco perche’ il progetto di legge
sul testamento biologico e’ illiberale,
anticostituzionale e contrario ai diritti umani! No ad
uno “stato etico”: decido io del mio corpo, della mia
salute e della mia vita! La vita ci appartiene: non
lasciamocela scippare!!!
UNA
DOMANDA:
La medicina è giunta a un punto di progresso tale da
poter mantenere in vita anche persone afflitte da gravi
malattie, pur in assenza di qualsiasi prospettiva di
“regressione” della loro patologia: pazienti idratati ed
alimentati artificialmente, talvolta stimolati nella
funzione cardiaca e in quella respiratoria da macchine
sofisticate.
Questi malati, specie se in stato vegetativo permanente
(SVP), sopravvivono in un impenetrabile “spazio
intermedio” tra la vita e la morte, del quale poco
sappiamo e nessuno può vantare certezze.
Di fronte a questa prospettiva, a chi spetta il diritto
di scelta “se” e “fino a quando” protrarre tale
condizione vitale “non naturale” (possibile solo grazie
all’uso-abuso delle tecniche della scienza)?
COS’E’ IL TESTAMENTO BIOLOGICO?
Il Testamento biologico consiste in una “dichiarazione
anticipata di volontà”: un atto formale che consente a
ciascuno, finché si trovi nel pieno possesso delle
proprie facoltà mentali, di dare disposizioni riguardo a
futuri trattamenti sanitari per il tempo nel quale tali
facoltà fossero annullate o gravemente ridotte.
Si tratta di un atto che può contenere previsioni assai
diverse:
- dal solo rifiuto dell’accanimento terapeutico o di
determinate terapie
- alla richiesta di interruzione delle cure in caso di
grave patologia.
QUALI SONO I PUNTI PIU’ CONTROVERSI DEL D.D.L.
CALABRO’?
I punti più controversi del d.d.l. Calabrò sulle
“Disposizioni in materia di consenso informato e di
dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti
sanitari” (approvato dalla Commissione Sanità del Senato
il 19-02-2009, in discussione dal prossimo 5 marzo al
Senato, ed il cui testo completo è consultabile su:
http://www.senato.it/notizie/8766/163120/164601/165443/165452/165514/genpagina.htm
) sono i seguenti:
Art. 2 (Divieto di eutanasia e di
suicidio assistito)
Co.2 “L’attività medica, in quanto esclusivamente
finalizzata alla tutela della vita e della salute,
nonché all’alleviamento della sofferenza, non può in
nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi
della morte del paziente, attraverso la non attivazione
o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e
proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della
sua salute, da cui in scienza e coscienza si possa
fondatamente attendere un beneficio per il paziente”.
Tale formulazione, nella sua astrattezza, rischia di
essere una “aberrazione giuridica”: l’assolutezza di
tale divieto svuoterebbe di contenuti la libertà di
scelta terapeutica del paziente, garantita dall’art. 32
della Costituzione.
Se oggi chiunque, in piena libertà e coscienza, ha il
diritto di rifiutare qualsiasi trattamento medico che
ritenga eccessivamente invalidante, anche se vitale (ad
esempio, una amputazione degli arti), questa proposta di
legge ambisce a privare ognuno di noi di ogni facoltà di
autodeterminazione e di disporre liberamente del proprio
corpo!
Tale provvedimento, nato per impedire il ripetersi di
casi clinici “limite” come quelli di Eluana Englaro (la
cui volontà è stata inevitabilmente ricostruita dalla
Magistratura, mancando 17 anni la possibilità di
esprimerla attraverso un Testamento biologico), rischia
di trasformarsi indiscriminatamente in una “spada di
Damocle” contro le libertà di ognuno!
Art. 5 (Contenuti e limiti delle
dichiarazioni anticipate di trattamento)
Co. 6 “Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme
in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al
paziente, sono forme di sostegno vitale e
fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze
e non possono formare oggetto di Dichiarazione
Anticipata di Trattamento”.
Questa è la norma che si vorrebbe introdurre per
disciplinare, per intendersi, casi clinici come quelli
di Eluana Englaro. In che modo? Vietando in termini
assoluti la possibilità di interrompere l’alimentazione
ed idratazione artificiale e forzata (cosa, invece,
successa ad Eluana).
In quali casi?
- Non solo (come sarebbe criticabile ma avrebbe pur
sempre la sua logica) nei casi in cui il paziente non si
sia espresso esplicitamente sul tema, redigendo apposito
Testamento biologico
- ma anche nel caso in cui il paziente avesse
precedentemente espresso (nel caso in cui si trovi in
SVP) od esprima attualmente il suo rifiuto verso ogni
forma di accanimento terapeutico (finanche
l’alimentazione ed idratazione forzata) esplicitamente,
pubblicamente (dinanzi ad un notaio) e formalmente (con
atto scritto)!
Si rendono l’alimentazione e l’idratazione artificiali
“atti dovuti” con un semplice artifizio terminologico:
non definendoli “terapie”, così da escluderle dai
possibili contenuti del testamento biologico, a
prescindere dalle volontà espresse dal paziente. Un
artifizio, tra l’altro, privo di alcun fondamento
scientifico, visto che la “Società italiana dei
nutrizionisti” (oltre che gran parte del mondo
scientifico) definisce tali atti “terapie mediche a
tutti gli effetti”, in quanto:
- prescritte da un medico
- sulla base di una diagnosi clinica
- ed eseguite con metodi chirurgici ed invasivi
(l’inserimento di un sondino naso-gastrico nello stomaco
del paziente).
PERCHE’ IL PROGETTO DI LEGGE SUL TESTAMENTO
BIOLOGICO E’ “ILLIBERALE”?
Tale progetto mette gravemente in pericolo diritti
storicamente consolidati come:
1- la libertà terapeutica
2- e la libertà di autodeterminazione.
Il d.d.l. Calabrò è giuridicamente un “obbrobrio”: mira
a cancellare d’un solo colpo quella che era stata la
conquista progressiva della civiltà giuridica del
diritto della persona: il diritto di decidere sulla
propria vita!
“Libertà terapeutica”, infatti, vuol dire anzitutto
libertà dell’individuo di disporre della propria vita
(quindi anche del proprio corpo e della propria salute).
Negare il carattere “vincolante” del testamento
biologico, per rimette la vita della persona nelle mani
del giudizio (del tutto relativo ed aprioristico) del
legislatore, vuol dire negare ad ogni persona la propria
libertà di autodeterminazione!
La futura legge non mira a regolamentare la libera
manifestazione delle proprie volontà in merito al “fine
vita”, bensì a mettere sul nascere una “pietra tombale”
sul Testamento biologico, svuotato di ogni contenuto e
significato! Che senso avrebbe prestarsi a tutta
l’infinita serie di “formalismi burocratesi” previsti
dalla legge per redigere un Testamento biologico (da
rinnovare decine di volte in vita) se poi, alla fine,
non si ha facoltà di decidere praticamente su niente? A
cosa servirebbe, in definitiva, tale dichiarazione
formale?
Ad essere messi in discussione sono i nostri “diritti
civili”! Piuttosto che una legge “liberticida” sul fine
vita, è dieci, cento, “mille” volte meglio non avere
nessuna legge in materia e lasciare la soluzione delle
questioni, caso per caso, alla sensibilità dei medici e
dei familiari (con la possibilità di ricorrere alla
Magistratura per far valere la volontà espressa da sé o
dai propri cari).
Sui temi etici necessiterebbe una posizione moderata,
equilibrata e pluralista da parte del legislatore, che
“dovrebbe” essere consapevole:
- di governare un Paese diviso in materia in più
posizioni (tutte da considerate e rispettare, senza
volerne imporre nessuna!)
- e di dover dettare norme che, in quanto “generali”
(ossia rivolte a tutti i cittadini), dovrebbero tenero
conto della libertà di scelta e di coscienza di ognuno.
Perché tutti i partiti riconoscono ai parlamentari, su
tali materie, la più compiuta libertà di coscienza e di
pensarla diversamente, mentre della stessa libertà si
vogliono privare i cittadini!!!
Il principio base “inamovibile” su cui basare ogni
discussione sul tema dovrebbe essere:
- non una astratta tutela aprioristica ed incondizionata
della “vita” (come volendo strumentalmente contrapporre
una “cultura della vita” ad una “cultura della morte”!)
- bensì il riconoscimento della libertà di ciascuna
persona di scegliere e decidere sulle cure mediche e
relative terapie cui sottoporsi: nessuno può essere
obbligato a trattamenti medici indesiderati, considerati
eccessivamente invasivi o invalidanti o ritenuti forme
di “accanimento terapeutico” (anche se si trattasse
della idratazione e nutrizione artificiale!).
Un ordinamento liberale dovrebbe tener conto:
- tanto del principio di “intangibilità” della vita
- quanto del fatto che, oggi, la sensibilità collettiva
chiede che quella stessa vita, per essere vissuta, abbia
un “senso”: senso che non possono essere qualche
centinaia di parlamentari a decidere con legge per 60
milioni di Italiani!
La questione cruciale è indiscutibilmente una: fin
quando una vita ha “senso”, fin a quando è “degna” di
essere vissuta?
Questo è un interrogativo a cui “nessuno” può pretendere
di rispondere per gli altri, essendo la risposta legata
ad una serie di visioni della vita e convincimenti
religiosi, spirituali, culturali … in definitiva
“irrimediabilmente” soggettivi.
A questa domanda esistenziale, però, ognuno ha il
diritto (oserei dire “naturale”) di rispondere almeno
per sé!!!
Non oserei mai dire “la vita di quella persona non vale
la pena di essere vissuta”; mi sento, però, libero e
consapevole di poter dire: “io, se mi trovassi in SVP,
preferirei morire e non subire alcun accanimento della
medicina sul mio corpo, con l’unico fine di protrarre
ulteriormente uno stato di mera vita biologica”! Io ho
il diritto, se mi trovassi in queste situazioni, di
rinunciare alla speranza di un “miracolo” o di un
possibile avveniristico rimedio della scienza, senza per
questo negare agli altri il pari diritto di nutrire tali
speranze per sé!!!
PERCHE’ IL D.D.L. CALABRO’ E’ INCOSTITUZIONALE?
La proposta di legge Calabrò, cancellando del tutto la
rilevanza della volontà della persona:
- non solo per quanto riguarda il fine vita
- ma per tutta una serie di decisioni terapeutiche oggi
liberamente assunte
è palesemente “incostituzionale” in quanto viola:
1- sia il principio di autodeterminazione della persona,
ex art. 13 Cost.
2- sia il principio del consenso come elemento
coessenziale al diritto alla salute, ex art. 32 Cost.:
anche nei casi in cui il legislatore si avvalga del
potere di imporre un trattamento sanitario, infatti, non
può comunque violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
Nessuna terapia o trattamento medico può essere imposto
dallo Stato contro la volontà espressa del cittadino:
- “espropriandolo” del diritto elementare di accettare
la morte come conseguenza della malattia
- e condannandolo ad essere prigioniero, per “volontà di
legge” (non per volontà di Dio!), di meccanismi
artificiali di prolungamento della vita biologica.
Quello in discussione al Senato è un testo di legge
“immorale” perché mira ad imporre a tutti (anche a chi
non la ritiene dignitosa) una vita artificiale ed un
percorso “senza sbocco” di malattia e di sofferenza, con
totale dispregio:
- del primato della persona sullo Stato (art. 2 Cost.)
- e della dignità umana del paziente (art. 32 Cost.).
E PERCHE’ IL D.D.L. CALABRO’ VIOLA IL DIRITTO
INTERNAZIONALE?
Il progetto di legge sul Testamento biologico in
discussione al Senato si pone in aperta violazione di
una serie di Convenzioni internazionali sui “diritti
umani” sottoscritte e ratificate dall’Italia:
1- La Convenzione di Oviedo, che dispone:
a) ex art 5: “Un intervento nel campo della
salute non può essere effettuato se non dopo che la
persona interessata abbia dato consenso libero e
informato. Questa persona riceve innanzitutto una
informazione adeguata sullo scopo e sulla natura
dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.
La perso na interessata può, in qualsiasi momento,
liberamente ritirare il proprio consenso”.
La previsione non riguarda solo le terapie in senso
stretto ma ogni intervento nel campo della salute:
qualsiasi “atto medico” che, anche a fine non
terapeutico, determini un’invasione della sfera
corporea.
b) ex art 9: “I desideri precedentemente
espressi a proposito di un intervento medico da parte di
un paziente che, al momento dell’intervento, non è in
grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in
considerazione”.
Se da un lato non si qualificano i “desideri” come
vincolanti, dall’altro è evidente che il rispetto va
dato non soltanto alle “dichiarazioni di volontà” (men
che meno alle sole dichiarazioni solenni come l’atto
pubblico) ma ad ogni espressione di preferenze comunque
manifestata.
2- La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea, che dispone all’art. 2 co.2:
“Nell’ambito della medicina e della biologia devono
essere in particolare rispettati: il consenso libero e
informato della persona interessata, secondo le modalità
definite dalla legge, ecc.”
Ancora una volta il principio non è limitato ai
trattamenti terapeutici, ma riguarda la libera
determinazione nel campo medico-biologico.
Come se non bastasse, la principale giurisprudenza
europea da tempo ha affermato:
a) il “diritto di rifiutare le terapie”, anche di
sostegno vitale. I pazienti hanno il diritto di
esprimere un “libero, consapevole e lucido dissenso” nei
confronti di “atti medici” (anche benefici ed anche di
fronte allo stato di necessità).
Diritto che non ha nulla a che fare con l’eutanasia (che
consiste in una condotta direttamente intesa a procurare
la morte).
b) ed il principio per cui l’interruzione delle cure
(anche senza volontà espressa del paziente divenuto
incapace!) deve essere praticata:
- non solo quando le cure sono “sproporzionate” (c.d.
accanimento terapeutico)
- ma anche quando esse siano “inutili” o abbiano il solo
effetto del mantenimento in vita artificiale.
UNA ALTERNATIVA “INTELLIGENTE” AL D.D.L.
CALABRO’:
Nell’unirci all’appello per il diritto alla libertà di
cui è primo firmatario il sen. Ignazio Marino (che puoi
sottoscrivere anche tu su:
http://testamentobiologico.ilcannocchiale.it/?r=151504
), rivendichiamo due principi “irrinunciabili”:
- l’indipendenza dei cittadini nella scelta delle
terapie
- ed il riconoscimento di tale diritto di scelta a tutte
le persone (sia a chi può parlare e decidere, sia a chi
ha perso l’integrità intellettiva e non può più
comunicare, ma ha lasciato precise indicazioni sulle
proprie volontà).
Una possibile proposta legislativa valida ed alternativa
al disegno “liberticida” portato avanti dalla
maggioranza è quella da tempo avanzata dal sen. Ignazio
Marino, sottoscritta da 101 senatori (puoi leggerne il
testo completo su:
http://www.ignaziomarino.it/Archivio/2/ddl_testamento_biologico(1).pdf
).
PERCHE’ E’ COSI’ DIFFICILE IN ITALIA APPROVARE
UNA LEGGE SUL “FINE VITA” CIVILE E INTELLIGENTE?
Le cause per cui da almeno 15 anni si discute di una
simile legge senza mai approdare a nulla (se non solo
adesso, spinti “a caldo” dalla vicenda di Eluana e dalla
“smania politica” di cancellare la conquista di civiltà
conseguita dal papà, Peppino Englaro, dopo 17 lunghi
anni di battaglie giudiziarie) risiedono in una serie di
ragioni:
1- nella “cultura del dolore” promossa dal
Cattolicesimo, che interpreta la sofferenza come
espiazione, come male salvifico, produttivo di senso e
di virtù. La Chiesa osteggia da sempre tale legge perché
teme che possa mettere in discussione il principio della
“indisponibilità assoluta” della vita uman a (che
apparterrebbe a Dio).
Il fatto che la Chiesa Cattolica assuma posizioni così
nette è pienamente legittimo (com’è legittimo che la
Chiesa si rivolga ai suoi fedeli invitandoli a seguire
una direttiva di condotta: far parte di una Comunità
vuol dire anche accettarne le regole …).
Del tutto criticabile, invece, è il fatto che la Chiesa
si rivolga al Governo ed al Parlamento direttamente per
influenzarne l’azione politica!
2- nella difficile affermazione di uno spazio di
autonomia ed indipendenza della classe politica italiana
dalla Chiesa Cattolica.
Ancor più criticabile delle “ingerenze” vaticane,
infatti, è l’atteggiamento “indifeso e supino” della
maggioranza parlamentare (che rappresenterà pure la
maggioranza degli italiani -il che è dubbio su questo
tema- ma, in ogni caso, non la “totalità” dei
cittadini).
Erigere, di fatto, a principio ispiratore di una legge
dello Stato una visione religiosa della vita, ed imporla
a chi non è religioso o è “diversamente religioso”, è
semplicemente una negazione della laicità del diritto!
3- nello squilibrio persistente nel “rapporto
medico-paziente”, che vede primeggiare in ogni caso gli
obiettivi del primo: troppo spesso, il desiderio
legittimo di “tentare il tentabile”, infatti, sposta il
più lontano possibile (non importa quanto
artificialmente) il confine della sopravvivenza, grazie
a terapie pr otratte “oltre ogni ragionevolezza”.
La tentazione dell’onnipotenza e la presunzione di
autosufficienza della scienza medica è un estremismo
“parimenti pericoloso”!
4- nella difficoltà di affermare il “primato della
libertà individuale” nel nostro ordinamento: se la
libertà del soggetto incontra il proprio unico limite
nella libertà altrui (e non può essere ristretta nella
sua dimensione privata in nome di valori morali o
religiosi), la facoltà di decidere del pro prio corpo
deve trovare garanzia di “inviolabilità” nel diritto
pubblico!
COSA CI ASPETTA ED A COSA PREPARARCI?
Se passa il d.d.l. della maggioranza così com’è, i
tribunali saranno in breve tempo sommersi da centinaia
di ricorsi!
Si arriverebbe, di certo, fino alla Corte costituzionale
(che però non ha tempi brevi).
Sarà inevitabile, giunti a questo, lanciare un
“referendum abrogativo” per ridare la parola agli
elettori e per soppesare se in questo Paese, su
questioni così delicate e che attengono alla libertà ed
alla vita delle persone, vale più il voto (libero?) di
400 parlamentari o il pensiero condiviso dalla
stragrande maggioranza degli italiani!
Facciamo di tutto per far cambiare il ddl Calabrò in
Parlamento! Se il testo di legge dovesse essere
approvato per quel che è, prepariamoci tutti, fin da
adesso, ad una mobilitazione nazionale perché questa
legge venga cancellata al più presto!
Gaspare Serra -1-3-09
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