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Massimo Roccella
Lo sciopero e la costituzione
Due argomenti,
entrambi fuorvianti, sono stati ampiamente utilizzati in
questi giorni a sostegno della stretta preannunciata dal
governo sugli scioperi. Non poteva mancare, come di
consueto, l'argomento «europeo»: regole più o meno
restrittive per gli scioperi nei servizi pubblici
esistono dappertutto negli altri paesi, dunque - si è
detto - perché il nostro dovrebbe fare eccezione?
Nessuno però si è preoccupato di ricordare che le regole
in parola sono notevolmente diverse e tali non
potrebbero non essere.
Le regole sono diverse dal momento che la disciplina
giuridica del conflitto collettivo è profondamente
intrecciata con le specificità storiche, sociali e
culturali di ciascun paese: tant'è vero che il diritto
comunitario, pur avendo ormai acquisito competenza a
intervenire quasi sull'intero ambito del diritto del
lavoro, non può farlo (perché espressamente lo vieta il
Trattato istitutivo della Comunità europea) su diversi
aspetti del diritto sindacale e, in primo luogo, proprio
in materia di sciopero.
Il secondo argomento, quello «costituzionale», è, se
possibile, ancora più debole del primo: preso sul serio,
anzi, dovrebbe condurre a conclusioni diametralmente
opposte a quelle che si vorrebbero spacciare come
pacifiche ed evidenti. L'art. 40 della costituzione
riconosce il diritto di sciopero, ma aggiunge che esso
«si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano»:
dunque, dicono i nostri paladini del dettato
costituzionale, che male c'è a dar seguito alle
indicazioni della Carta? Nulla di male, naturalmente,
purché ci si intenda su quel che il legislatore
ordinario può, o non può, fare in sede di attuazione
della costituzione. Che il legislatore possa intervenire
in tema di sciopero è assolutamente inconfutabile:
notoriamente lo ha già fatto proprio nell'ambito dei
servizi essenziali con la legge 146 del 1990, poi
riformata dieci anni dopo, alla luce dell'esperienza
applicativa, e resa più rigorosa e restrittiva in
particolare proprio per colpire quell'effetto annuncio
di cui tanto si parla oggi.
Ciò non vuol dire che, in tema di sciopero, il
legislatore possa fare quel che vuole: qualsiasi
intervento in materia, anzi, per potersi considerare
costituzionalmente legittimo deve essere conformato in
maniera tale da non incidere sul diritto di sciopero nel
suo nucleo essenziale. Quale sia il nucleo in parola
risulta da una consolidata tradizione interpretativa
formatasi attorno all'art. 40 cost., per la quale lo
sciopero va visto come un diritto assoluto della persona
e in secondo luogo come un diritto individuale, sia pure
a esercizio necessariamente collettivo. Generazioni di
giuslavoristi democratici si sono formate nel solco di
questa tradizione costituzionale. Per dirla con le
parole di un maestro come Gino Giugni, deve escludersi
che «la titolarità spetti alle organizzazioni sindacali
dei lavoratori. E infatti, lo sciopero può essere
praticato anche da gruppi di lavoratori non organizzati
in sindacato - eventualmente in polemica con questo - e
sarebbe del tutto arbitrario escludere tale ipotesi
dalla tutela predisposta dall'art. 40 cost.». La legge
146 fu scritta, a suo tempo, con la consapevolezza dei
limiti costituzionali esistenti in materia e la volontà
di non oltrepassarli. Il disegno di legge delega appena
approvato dal governo sembra viceversa prescinderne
almeno per due aspetti.
Il progetto governativo, innanzi tutto, condiziona la
legittimità dello sciopero (nel settore dei trasporti
per ilmomento,ma l'effetto imitativo potrebbe risultare
irresistibile) alla proclamazione da parte di un
sindacato o di una coalizione di organizzazioni
sindacali che godano di un consenso maggioritario nel
settore di riferimento (inteso come maggioranza
assoluta: più del 50%); in alternativa potrebbero
proclamare scioperi legittimi anche sindacati con una
consistenza rappresentativa pari almeno al 20% a
condizione però di aver ottenuto, attraverso un
referendum, il consenso alla proclamazione di almeno il
30% dei lavoratori interessati. Una volta destreggiatisi
in questa piccola selva di soglie di sbarramento, una
cosa in ogni caso emerge con nettezza: il progetto
governativo consegna ai sindacati (meglio: ad alcuni
sindacati) la titolarità del diritto di sciopero,
cancellando come se nulla fosse proprio quel nucleo
fondamentale del diritto, che dovrebbe invece restare
intangibile per il legislatore ordinario. Nella
discussione di questi giorni si dimentica con troppa
disinvoltura il carattere fondativo che il diritto di
sciopero riveste per la nostra democrazia
costituzionale. Le vicende della storia nazionale
contano molto per affrontare seriamente problemi del
genere. Non si può non ricordare, allora, che i
costituenti vollero riconoscere lo sciopero non come
mera libertà (come tuttora accade in paesi come la Gran
Bretagna), ma come vero e proprio diritto soggettivo,
perché attraverso la consacrazione della libertà
sindacale e del diritto di sciopero si volle tracciare
uno spartiacque, anche sul piano simbolico, rispetto ai
caratteri dello Stato totalitario fascista. Gli eredi
della cultura politica del ventennio, che oggi sono
tornati in coabitazione a guidare il governo del paese,
avrebbero molti motivi per mostrare cautela nel
manomettere il diritto di sciopero: altrimenti si
dovrebbe proprio dare ragione a chi ha sempre sostenuto
che non basta un tuffo nelle acque di Fiuggi per
maturare una compiuta coscienza democratica.
L'altro aspetto del progetto governativo che intacca il
diritto di sciopero nel suo nucleo essenziale, e perciò
appare di assai dubbia costituzionalità, riguarda il
cosiddetto sciopero virtuale. Lo sciopero virtuale è una
vecchia idea sindacale (soprattutto di area Uil), non a
caso rimasta senza alcun seguito attuativo. Qualsiasi
cosa se ne voglia pensare, due cose appaiono certe. Lo
sciopero virtuale non è uno sciopero: semmai è un'altra
forma di lotta sindacale diversa dallo sciopero, come ce
ne sono tante. Proprio per questo, un conto è se esso è
frutto di autonoma e libera scelta da parte di
lavoratori e sindacati; altra e ben diversa cosa sarebbe
se lo sciopero virtuale fosse imposto dal legislatore.
Nel secondo caso si impedirebbe a determinate categorie
di lavoratori di scioperare, incidendo su un diritto
costituzionalmente garantitomolto al di là di quanto
sarebbe necessario, se davvero si volesse perseguire
l'obiettivo di bilanciare il diritto di sciopero con
altri diritti (nella specie quello alla mobilità) di
rilevanza costituzionale.
Le obiezioni giuridiche, d'altra parte, non possono far
dimenticare che il progetto governativo si presta anche
ad una chiave di lettura più squisitamente politica. È
altamente probabile, infatti, che al governo non importi
assolutamente nulla della titolarità individuale del
diritto di sciopero (ovvero di frenare le proteste di
gruppi o coalizioni minori) e che ciò che si vuole
colpire è proprio il conflitto sociale come tale. A
parte il tentativo, abbastanza evidente, di rendere
impervia la strada della proclamazione di scioperi da
parte della sola Cgil, colpisce che fra le agitazioni
sindacali potenzialmente lesive del diritto alla
mobilità si siano volute includere anche quelle
(occupazione di strade, binari ecc.) che talvolta si
accompagnano al classico conflitto industriale.
A fronte della crisi economica, forme di lotta del
genere potrebbero presentarsi ripetutamente e, dunque,
forse si è voluto mettere le mani avanti. È inquietante
si possa pensare di fronteggiare il disagio sociale
crescente con strumenti più o meno repressivi: non
vorremmo avesse ragione Massimo Riva, al quale sembra di
cominciare a respirare una brutta aria da anni venti del
secolo scorso.
1-03-09 |