|
FAI -CISL - FLAI -CGIL -
UILA -UIL -
CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE
Bozza di Piattaforma (...)
Premessa
La crisi globale, nata dagli eccessi e
dalla spregiudicatezza della finanza creativa,
investe
ormai l’economia reale, mettendo a rischio la
produzione, i consumi ed il lavoro.
In una dimensione consolidata degli scambi
internazionali la caratteristica della crisi
rischia di pregiudicare qualsiasi processo
competitivo dell’industria alimentare italiana.
In questo quadro l’allargamento del mercato europeo
con i processi di integrazione in
corso, che potrebbe essere occasione di sviluppo,
risulta condizionato da episodi di neo
protezionismo che possono pregiudicare decenni di
faticosa integrazione e che rischiano di
minare alla radice i principi fondanti del mercato
unico.
Il sistema produttivo agroalimentare italiano ha
l’obbligo di avviare processi condivisi di
innovazione per superare gli effetti dell’attuale
crisi e per sostenere la competitività dei
prodotti alimentari.
Vanno implementati e qualificati progetti di filiera
integrata, valorizzati i distretti, il
sostegno dei marchi, deve essere sostenuta e
valorizzata la qualità delle produzioni e la
salubrità del prodotto.
In tal senso è necessario sostenere un piano
investimenti, regolamentando anche gli
interventi della finanza pubblica, articolato su
ricerca, innovazione, produzione e
distribuzione, favorendo processi di aggregazione
come strumento di competizione
internazionale.
In tale ottica la qualità del lavoro assume
rilevanza strategica.
Le azioni positive devono tendere alla
valorizzazione del sapere, allo sviluppo delle
competenze, della formazione, della stessa
partecipazione agli obiettivi aziendali, al
sostegno dell’occupazione ed alla difesa del potere
d’acquisto dei salari.
In questo difficile quadro si colloca il rinnovo del
Ccnl dell’Industria Alimentare. La
decisione di Fai, Flai, Uila di procedere
unitariamente alla costruzione della piattaforma si
propone di ricomporre attorno agli interessi dei
lavoratori le diversità di opinioni e di
giudizi sulle questioni di carattere generale.
Questo sforzo unitario si è tradotto nelle richieste
presenti in piattaforma, che saranno
discusse e sostenute con il coinvolgimento
democratico dei lavoratori, secondo le regole
condivise in occasione dell’ultimo rinnovo del Ccnl
allegate alla presente piattaforma.
Ad esse Fai Flai Uila si atterranno per la gestione
unitaria della trattativa.
CAPITOLO I
RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1 bis -Osservatorio Nazionale di
Settore
-Costituzione dei tavoli di filiera e di comparto
Avvio dei tavoli di filiera e di comparto per
definire protocolli condivisi utili ad una
politica industriale che dovrà prevedere il
confronto anche in sede istituzionale.
Nella definizione dei protocolli di filiera si
richiede che Federalimentare, in qualità
di soggetto attivo, si impegni a condizionare i
singoli comparti nella condivisione
della norma che prevede il rispetto dei contratti,
della sicurezza sul lavoro, della
certificazione della provenienza della materia prima
per l’accesso agli interventi a
sostegno dell’intera filiera.
CAPITOLO I
RELAZIONI INDUSTRIALI
Art.1 ter -Pari Opportunità
Al fine di evitare discriminazioni di genere si
richiede di inserire nell’articolato
contrattuale una norma che preveda nell’assegnazione
delle mansioni (direttive od
esecutive) la differenza di genere come un criterio
da prendere a riferimento da parte
delle aziende.
Altresì, sempre in tema di pari opportunità e
quindi al fine di consentire la
conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della
vita privata delle lavoratrici e dei
lavoratori, si richiede:
• Art. 40 bis – Permessi per eventi e cause
particolari.
inserire nuovo comma 2 : “nel caso di patologie
gravi o terminali del figlio,
consentire ai genitori la possibilità di usufruire
di 5 giorni di permessi
retribuiti”;
• Art. 40 ter -lettera B) Congedi per la malattia
del figlio.
modifica al comma 2: aumentare i giorni di
astensione da sette a dieci per i
genitori di figli di età compresa dai tre agli otto
anni per le malattie di ogni
figlio;
• Art30 – Flessibilità degli orari
Inserire un nuovo comma per prevedere la possibilità
di un orario flessibile in
ingresso e in uscita per le lavoratrici madri e
lavoratori padri con figli al di
sotto dei tre anni;
• Art.31 – Lavoro straordinario.
Inserire un nuovo comma per prevedere la possibilità
per le lavoratrici madri
e lavoratori padri, nei primi 18 mesi di vita del
bambino, di recuperare su loro
richiesta, le eventuali ore straordinarie
effettuate, sotto forma di permessi
retribuiti.
CAPITOLO I
OBA E WELFARE CONTRATTUALE
Art. 1 quater
La bilateralità offre una serie di strumenti “al
servizio” della contrattazione; deve
essere rafforzata e qualificata, sia al livello
nazionale che territoriale, per la
formazione dei lavoratori e per i temi del welfare
contrattuale ad integrazione del
reddito.
In particolare:
-l’istituzione di un fondo nazionale di assistenza
sanitaria integrativa con quota
a carico delle aziende;
-di prevedere la gestione bilaterale di servizi
integrativi contrattuali del
welfare, in particolare per l’integrazione al
reddito:
-l’operatività dei fondi Fasa e Cassa di
premorienza.
CAPITOLO I
RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 3 Formazione professionale
A partire dall’esperienza consolidata nella
contrattazione di secondo livello che
assegna alla formazione un indiscutibile ruolo di
promozione della professionalità, di
valorizzazione delle risorse umane e quindi di
elemento insostituibile per
traguardare obiettivi di competitività e
produttività aziendali e della recente
costituzione dell’OBA, si ritiene indispensabile
perseguire nuovi e più vincolanti
obiettivi anche attraverso il rafforzamento di una
prassi di condivisione delle
necessità formative e dei relativi progetti di
intervento.
In particolare sarà necessario rendere
effettivamente operativi:
progetti
formativi indirizzati al personale neo-assunto;
progetti
formativi indirizzati alle RSU;
-progetti formativi in tema di prevenzione e
sicurezza indirizzati alla generalità
del personale;
-concordare i fabbisogni formativi dei lavoratori
con le RSU;
-progetti per contrastare l’obsolescenza
professionale delle lavoratrici e dei
lavoratori.
CAPITOLO I
RELAZIONI INDUSTRIALI
APPALTI
Art. 2 – punto 3
Si chiede di inserire al punto 3 dopo il 3°
alinea:
-progetti e programmi di delocalizzazione
nell’ambito dell’Unione Europea
delle attività svolte e delle produzioni realizzate
in Italia, ovvero impianti e
strutture produttive operanti nel territorio
nazionale.
Art. 4
Si chiede di impegnare le parti ad elaborare,
sulla base delle indicazioni ed
informazioni fornite dalle aziende e dalle strutture
del sindacato, specifici “indicatori
di genuinità degli appalti” nell’industria
alimentare, nei modi ed ai fini previsti dalla
vigente legislazione.
Si chiede di aggiungere all’elencazione di cui al
terzultimo capoverso.. “sulla natura
e sul numero dei CCNL applicati dalle ditte
appaltatrici ai loro dipendenti”.
CAPITOLO II
ASSETTI CONTRATTUALI
Art. 5 Contrattazione integrativa
Riscrittura dell’articolo alla luce della durata
triennale del Contratto Collettivo
Nazionale.
Allo scopo di favorire una più diffusa
contrattazione integrativa su tutto il territorio
nazionale si propone una struttura contrattuale che
preveda, oltre il Contratto
Nazionale, la contrattazione integrativa aziendale
(azienda o di gruppo) o in
alternativa territoriale o di settore, anche per
definire elementi economici di
produttività reali e verificabili.
Durante il negoziato si verificherà la
corrispondenza della norma contrattuale alla
vigente normativa in materia di decontribuzione e
detassazione.
CAPITOLO III
ISTITUTI DI CARATTERE CONTRATTUALE
Art.7, punto 1-Costituzione della RSU
• Nel numero dei lavoratori da prendere a
riferimento per la costituzione della
RSU, includere i lavoratori a tempo determinato.
CAPITOLO IV
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO-MERCATO DEL
LAVORO
DIRITTO DI PRECEDENZA PER STAGIONALI E TEMPI
DETERMINATI
Art. 18 Disciplina del rapporto a tempo
determinato
Si chiede di riconoscere ai lavoratori che, anche
in esecuzione di più contratti,
abbiano prestato presso la stessa azienda almeno 6
mesi di lavoro a tempo
determinato e su loro richiesta da presentare entro
6 mesi dalla cessazione
dell’ultimo rapporto di lavoro, il diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato che l’azienda dovesse effettuare nei
18 mesi successivi per lo
svolgimento delle stesse mansioni o di mansioni
equivalenti.
Art. 19 Stagionalità
Si chiede che, le aziende riconoscano ai
lavoratori assunti per lo svolgimento delle
loro attività e per la realizzazione delle loro
produzioni “stagionali”, e su loro
richiesta da presentare entro 6 mesi dalla
cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro,
il diritto di precedenza nelle assunzioni da
effettuare nei 18 mesi successivi per lo
svolgimento delle stesse attività, o di attività
analoghe, e per la realizzazione delle
medesime produzioni o di produzioni analoghe.
NORME DI STABILIZZAZIONE
Si richiede di inserire, nell’articolato
contrattuale, la norma per la quale la somma
delle diverse tipologie dei contratti a termine non
può superare per impresa la
percentuale del 25% su base annua rispetto ai
lavoratori assunti a tempo
indeterminato alla data del 31 Dicembre dell’anno
precedente.
CAPITOLO IV
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO-MERCATO DEL
LAVORO
Art. 20 Part time
In relazione alle esigenze di conciliare la vita
lavorativa con quella familiare che
il dipendente manifesta in certi periodi della vita,
si richiede di rendere esigibile il
ricorso al part time con una percentuale minima del
5% del totale degli addetti
per sito produttivo. In aggiunta si richiede la
definizione di un “bacino” di
lavoratori, da stabilirsi in sede aziendale,
variabile nel numero, i quali possono
ricorrere al part time in relazione alle esigenze
che si manifestano in alcuni
periodi della loro vita. Gli accordi tra RSU e
azienda possono prevedere
percentuali superiori a quelle definite.
Si chiede che, ferme restando le disposizioni
relative ai lavoratori affetti da
patologie oncologiche, le aziende riconoscano ai
lavoratori, il cui rapporto sia
stato in precedenza trasformato da tempo pieno in
tempo parziale e che chiedano
di tornare a lavorare a tempo pieno, il diritto di
precedenza rispetto alle future
assunzioni a tempo pieno per lo svolgimento delle
stesse mansioni o di mansioni
equivalenti.
CAPITOLO VII
ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITA’
Art. 31 Lavoro straordinario, lavoro notturno,
festivo e a turni. Maggiorazioni
Si chiede che sia considerato “notturno”, ai
sensi ed agli effetti contrattuali e di
legge, il lavoratore che tra le 22.00 e le 06.00
svolga:
-almeno 3 ore del proprio normale orario giornaliero
di lavoro;
-almeno 2 ore del proprio normale orario giornaliero
di lavoro, in condizioni
che diano titolo alla corresponsione di una delle
“indennità di disagio”
prevista dall’art. 57 del CCNL.
CAPITOLO VIII
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL LAVORO
DIRITTI E TUTELE
Art. 40 ter -punto C
Si chiede di elevare la percentuale dal 2 al 5%
degli addetti per congedi per
formazione.
Art. 45 Diritto allo studio
Integrare il 7° capoverso come segue:
…Nel caso di frequenza di corsi di studio di ogni
ordine e grado il monte ore….
CAPITOLO VIII
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL LAVORO
DIRITTI E TUTELE
Art. 47 Malattia ed infortunio non sul lavoro
Punto 1 – secondo capoverso
“ai lavoratori affetti da patologie terminali,
debitamente accertate e certificate e
salvo il loro collocamento in pensione di inabilità,
verrà conservato il posto di lavoro
e corrisposta l’intera retribuzione”.
CAPITOLO IX
TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITA’ VARIE
Art. 51 Minimi Tabellari Mensili
Si chiede per il triennio 1 Giugno 2009 -31
Maggio 2012 un aumento delle
retribuzione mensile a parametro 137 di € 173.
Si conviene che l’aumento dei minimi tabellari
pattuito in sede di rinnovo del CCNL
avrà comunque decorrenza, secondo le modalità
stabilite dalle parti, dal giorno
successivo alla scadenza del CCNL rinnovato.
Le parti si incontreranno entro la vigenza del CCNL
per definire tempi e modi di
recupero degli eventuali scostamenti intervenuti tra
la crescita convenuta delle
retribuzioni contrattuali ed il corrispondente
andamento del costo della vita,
adeguando di conseguenza i minimi tabellari.
CAPITOLO IX
TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITA’ VARIE
Art. 55 Premio per obiettivi
Si richiede di elevare il valore del premio
definito nella tabella da 22,00 € a
parametro 137 a 28 €.
CAPITOLO X
AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Art. 62 Sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro
Si richiede di garantire ai lavoratori migranti
le conoscenze delle norme di sicurezza
sul lavoro, il loro aggiornamento e la
predisposizione di materiali informativi, in
lingua a loro comprensibile (diversa dall’italiano)
fornito dall’azienda.
Si richiede di garantire la formazione in materia
di sicurezza sul lavoro nel rispetto
delle differenze di genere; di conseguenza si devono
indicare anche i rischi specifici
connessi alla differente morfologia e ed al diverso
genere dei lavoratori.
In relazione alla sempre maggiore articolazione
delle norme e all’importanza che
deve avere la sicurezza sui luoghi di lavoro, si
richiede di elevare il numero delle ore
annue a disposizione di ogni singolo rappresentante
per la sicurezza con la seguente
modulazione:
• 24 ore nelle aziende o unità produttive che
occupano fino a 5 dipendenti;
• 40 ore nelle aziende o unità produttive che
occupano da 6 a 15 dipendenti;
• 60 ore nelle aziende o unità produttive che
occupano da 15 a 200 dipendenti;
• 80 ore nelle aziende o unità produttive che
occupano oltre i 200 dipendenti.
Al termine del percorso legislativo del D.Lgs.
81/08, si richiede un incontro per
definire le modifiche da apportare in tema di
sicurezza sui luoghi di lavoro.
CAPITOLO XII
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 74 Previdenza complementare volontaria
Si richiede di includere tra i destinatari di
Alifond i seguenti lavoratori rientranti
nelle seguenti tipologie di contratto:
1. a tempo determinato;
2. stagionali.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO VIAGGIATORI E PIAZZISTI
Art. 10 Trattamento di malattia ed infortunio
• Adeguare gli importi per infortuni che causano
morte o invalidità permanente.
Art. 11 Posto di lavoro
• Aggiornare il 6° comma all’evoluzione del codice
della strada.
Art. 14 Rischio macchina
• Adeguare l’importo del massimale a carico delle
aziende.
FAI -CISL FLAI -CGIL UILA -UIL
SETTORE OLI E MARGARINE
INTEGRAZIONE AL CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE
Nel precedente rinnovo è stato colto il risultato
di politica contrattuale di far
confluire il CCNL oli e margarine in quello
dell’industria alimentare. Ora si tratta di
apportare graduali modifiche a quegli istituti
ancora differenziati in modo da
facilitare l’obiettivo finale della loro
omogeneizzazione.
Le seguenti proposte si muovono in tale
direzione.
Declaratorie
Il negoziato in corso per la revisione delle
declaratoria, come da indicazioni del
CCNL vigente, si sovrappone al rinnovo del
Contratto. Si ritiene pertanto opportuno
ricondurre tutto ad un’unica trattativa.
Gli elementi di modifica su cui la discussione è già
avviata sono:
• superamento di alcune figure professionali
obsolete non più rispondenti alle
esigenze del ciclo produttivo;
• inserimento nel sistema classificatorio di nuove
figure professionali per far
fronte a nuove esigenze tecnologiche;
• definizione più puntuale del concetto di
“complessità” di un impianto anche ai
fini delle individuazione dei profili professionali
da adibirvi.
Classificazione dei lavoratori (Art. 26)
Uniformare a sei mesi il periodo di permanenza
all’interno del decimo livello per
tutti i profili professionali contemplati.
Trattamento di fine rapporto (Art. 73)
Omogeneizzare il capitolo contenente le
casistiche utili all’anticipazione del
trattamento di fine rapporto con quello presente nel
CCNL alimentare.
Scatti biennali di anzianità
L’istituto degli scatti biennali è quello in cui
si riscontrano più marcate differenze fra
il CCNL dell’Industria alimentare e quello degli
Oli. In media, gli scatti del CCNL
oli hanno un valore inferiore del 45% (1S alim.
51,42, 1° oli 23,71; 6° alim. 22,35,
10° oli 11,57).
Proseguendo nell’azione di unificazione intrapresa
nei precedenti rinnovi si richiede
un incremento del 15% del valore degli scatti del
CCNL oli.
In pratica, al livello 6° (parametro136), ritenuto
medio, l’incremento a scatto sarà
equivalente a € 2,34
14^ Mensilità
Contrariamente al CCNL dell’industria alimentare,
nel contratto oli la 14^ mantiene
un precario riconoscimento, nel senso che è fruita
integralmente soltanto nelle
aziende con più di 70 dipendenti. Nelle altre,
l’ultimo rinnovo ha introdotto una
gradualità di percentuale di erogazione sulla base
del numero degli addetti.
In questa tornata contrattuale si ritiene
indispensabile dare un segnale di continuità
all’azione di estendere l’istituto unificando lo
scaglione di aziende fino a 10
dipendenti con quello di aziende fino a 40
dipendenti che oggi godono del 30%
dell’intera 14^ mensilità.
In sintesi, si tratta di elevare dall’attuale 10% al
30% la quota di 14^ da erogare ai
lavoratori di aziende con meno di 10 dipendenti.
FAI -CISL
FLAI -CGIL
UILA -UIL
CCNL COOPERAZIONE ALIMENTARE
Bozza di Piattaforma
Premessa
La crisi globale, nata dagli eccessi e dalla
spregiudicatezza della finanza creativa,
investe ormai l’economia reale, mettendo a rischio
la produzione, i consumi ed il
lavoro.
In una dimensione consolidata degli scambi
internazionali la caratteristica della
crisi rischia di pregiudicare qualsiasi processo
competitivo dell’industria alimentare
italiana.
In questo quadro l’allargamento del mercato europeo
con i processi di integrazione
in corso, che potrebbe essere occasione di sviluppo,
risulta condizionato da episodi
di neo protezionismo che possono pregiudicare
decenni di faticosa integrazione e che
rischiano di minare alla radice i principi fondanti
del mercato unico.
Il sistema produttivo della cooperazione
agroalimentare italiana ha l’obbligo di
avviare processi condivisi di innovazione per
superare gli effetti dell’attuale crisi e
per sostenere la competitività dei prodotti
alimentari.
Vanno implementati e qualificati progetti di filiera
integrata, valorizzati i distretti, il
sostegno dei marchi, deve essere sostenuta e
valorizzata la qualità delle produzioni e
la salubrità del prodotto.
In tal senso è necessario sostenere un piano
investimenti, regolamentando anche gli
interventi della finanza pubblica, articolato su
ricerca, innovazione, produzione e
distribuzione, favorendo processi di aggregazione
come strumento di competizione
internazionale.
Deve essere implementato il protocollo condiviso
dalle parti in occasione dell’ultimo
rinnovo contrattuale come strumento per valorizzare
il ruolo del sistema cooperativo.
In tale ottica la qualità del lavoro assume
rilevanza strategica.
Le azioni positive devono tendere alla
valorizzazione del sapere, allo sviluppo delle
competenze, della formazione, della stessa
partecipazione agli obiettivi aziendali, al
sostegno dell’occupazione ed alla difesa del potere
d’acquisto dei salari.
In questo difficile quadro si colloca il rinnovo del
Ccnl della Cooperazione
Alimentare.
La decisione di Fai, Flai, Uila di procedere
unitariamente alla costruzione della
piattaforma si propone di ricomporre attorno agli
interessi dei lavoratori le diversità
di opinioni e di giudizi sulle questioni di
carattere generale.
Questo sforzo unitario si è tradotto nelle richieste
presenti in piattaforma, che
saranno discusse e sostenute con il coinvolgimento
democratico dei lavoratori,
secondo le regole condivise in occasione dell’ultimo
rinnovo del Ccnl allegate alla
presente piattaforma.
Ad esse Fai Flai Uila si atterranno per la gestione
unitaria della trattativa.
RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 7 -Osservatorio Nazionale di Settore
-Costituzione dei tavoli di filiera e di comparto
Avvio dei tavoli di filiera e di comparto per
definire protocolli condivisi utili ad una
politica industriale che dovrà prevedere il
confronto anche in sede istituzionale.
Nella definizione dei protocolli di filiera si
richiede che Federalimentare, in qualità
di soggetto attivo, si impegni a condizionare i
singoli comparti nella condivisione
della norma che prevede il rispetto dei contratti,
della sicurezza sul lavoro, della
certificazione della provenienza della materia prima
per l’accesso agli interventi a
sostegno dell’intera filiera.
Art. 14 – Distribuzione del contratto ed esclusività
di stampa
Si devono definire tempi e modalità per la stampa e
la distribuzione del contratto.
Deve essere previsto un sistema sanzionatorio per
evitare le inadempienze
contrattuali che si sono verificate dal 2003.
Nel corso del negoziato si dovranno essere definite
la modalità con le quali si darà
copertura al periodo 2003 – 2009.
Art. 7 -Pari Opportunità
Al fine di evitare discriminazioni di genere si
richiede di inserire nell’articolato
contrattuale una norma che preveda nell’assegnazione
delle mansioni (direttive od
esecutive) la differenza di genere come un criterio
da prendere a riferimento da parte
delle aziende.
Altresì, sempre in tema di pari opportunità e quindi
al fine di consentire la
conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della
vita privata delle lavoratrici e dei
lavoratori, si richiede:
• Permessi per eventi e cause particolari.
Nel caso di patologie gravi o terminali del figlio,
consentire ai genitori la
possibilità di usufruire di 5 giorni di permessi
retribuiti;
• Congedi per la malattia del figlio.
aumentare i giorni di astensione da sette a dieci
per i genitori di figli di età
compresa dai tre agli otto anni per le malattie di
ogni figlio;
• Flessibilità degli orari
Inserire un nuovo comma per prevedere la possibilità
di un orario flessibile in
ingresso e in uscita per le lavoratrici madri e
lavoratori padri con figli al di
sotto dei tre anni;
• Lavoro straordinario.
Inserire un nuovo comma per prevedere la possibilità
per le lavoratrici madri
e lavoratori padri, nei primi 18 mesi di vita del
bambino, di recuperare su loro
richiesta, le eventuali ore straordinarie
effettuate, sotto forma di permessi
retribuiti.
COMITATI BILATERALI E WELFARE CONTRATTUALE
Art. 7
La bilateralità offre una serie di strumenti “al
servizio” della contrattazione; deve
essere rafforzata e qualificata, sia al livello
nazionale che territoriale, per la
formazione dei lavoratori e per i temi del welfare
contrattuale ad integrazione del
reddito.
Art. 9 -Formazione professionale
A partire dall’esperienza consolidata nella
contrattazione di secondo livello che
assegna alla formazione un indiscutibile ruolo di
promozione della professionalità, di
valorizzazione delle risorse umane e quindi di
elemento insostituibile per
traguardare obiettivi di competitività e
produttività aziendali, si ritiene
indispensabile perseguire nuovi e più vincolanti
obiettivi anche attraverso il
rafforzamento di una prassi di condivisione delle
necessità formative e dei relativi
progetti di intervento.
In particolare sarà necessario rendere
effettivamente operativi:
progetti
formativi indirizzati al personale neo-assunto;
progetti
formativi indirizzati alle RSU;
-progetti formativi in tema di prevenzione e
sicurezza indirizzati alla generalità
del personale;
-concordare i fabbisogni formativi dei lavoratori
con le RSU;
-progetti per contrastare l’obsolescenza
professionale delle lavoratrici e dei
lavoratori.
APPALTI
Art. 6
Si chiede di inserire:
-progetti e programmi di delocalizzazione
nell’ambito dell’Unione Europea
delle attività svolte e delle produzioni realizzate
in Italia, ovvero impianti e
strutture produttive operanti nel territorio
nazionale.
Art. 10
Si chiede di impegnare le parti ad elaborare,
sulla base delle indicazioni ed
informazioni fornite dalle aziende e dalle strutture
del sindacato, specifici “indicatori
di genuinità degli appalti” nella cooperazione
alimentare, nei modi ed ai fini previsti
dalla vigente legislazione.
Si chiede di aggiungere all’elencazione di cui al
terzultimo capoverso.. “sulla natura
e sul numero dei CCNL applicati dalle ditte
appaltatrici ai loro dipendenti”.
ASSETTI CONTRATTUALI
Art. 3,4,5 -Contrattazione integrativa
Riscrittura degli articoli alla luce della durata
triennale del Contratto Collettivo
Nazionale.
Allo scopo di favorire una più diffusa
contrattazione integrativa su tutto il territorio
nazionale si propone una struttura contrattuale che
preveda, oltre il Contratto
Nazionale, la contrattazione integrativa aziendale
(azienda o di gruppo) o in
alternativa territoriale o di settore, anche per
definire elementi economici di
produttività reali e verificabili.
Durante il negoziato si verificherà la
corrispondenza della norma contrattuale alla
vigente normativa in materia di decontribuzione e
detassazione.
ISTITUTI DI CARATTERE CONTRATTUALE
Art.11 -Costituzione della RSU
• Nel numero dei lavoratori da prendere a
riferimento per la costituzione della
RSU, includere i lavoratori a tempo determinato.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO-MERCATO DEL
LAVORO
Art. 17 -Disciplina del rapporto a tempo
determinato
Si chiede di riconoscere ai lavoratori che, anche
in esecuzione di più contratti,
abbiano prestato presso la stessa azienda almeno 6
mesi di lavoro a tempo
determinato e su loro richiesta da presentare entro
6 mesi dalla cessazione
dell’ultimo rapporto di lavoro, il diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato che l’azienda dovesse effettuare nei
18 mesi successivi per lo
svolgimento delle stesse mansioni o di mansioni
equivalenti.
Art. 17 -Stagionalità
Si chiede che, le aziende riconoscano ai
lavoratori assunti per lo svolgimento delle
loro attività e per la realizzazione delle loro
produzioni “stagionali”, e su loro
richiesta da presentare entro 6 mesi dalla
cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro,
il diritto di precedenza nelle assunzioni da
effettuare nei 18 mesi successivi per lo
svolgimento delle stesse attività, o di attività
analoghe, e per la realizzazione delle
medesime produzioni o di produzioni analoghe.
NORME DI STABILIZZAZIONE
Si richiede di inserire, nell’articolato
contrattuale, la norma per la quale la somma
delle diverse tipologie dei contratti a termine non
può superare per impresa la
percentuale del 25% su base annua rispetto ai
lavoratori assunti a tempo
indeterminato alla data del 31 Dicembre dell’anno
precedente.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO-MERCATO DEL
LAVORO
Art. 18 -Part time
In relazione alle esigenze di conciliare la vita
lavorativa con quella familiare che il
dipendente manifesta in certi periodi della vita, si
richiede di rendere esigibile il
ricorso al part time con una percentuale minima del
5% del totale degli addetti per
sito produttivo. In aggiunta si richiede la
definizione di un “bacino” di lavoratori, da
stabilirsi in sede aziendale, variabile nel numero,
i quali possono ricorrere al part
time in relazione alle esigenze che si manifestano
in alcuni periodi della loro vita. Gli
accordi tra RSU e azienda possono prevedere
percentuali superiori a quelle definite.
Si chiede che, ferme restando le disposizioni
relative ai lavoratori affetti da patologie
oncologiche, le aziende riconoscano ai lavoratori,
il cui rapporto sia stato in
precedenza trasformato da tempo pieno in tempo
parziale e che chiedano di tornare
a lavorare a tempo pieno, il diritto di precedenza
rispetto alle future assunzioni a
tempo pieno per lo svolgimento delle stesse mansioni
o di mansioni equivalenti.
ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITA’
Art. 29 -Lavoro straordinario, lavoro notturno,
festivo e a turni. Maggiorazioni
Si chiede che sia considerato “notturno”, ai
sensi ed agli effetti contrattuali e di
legge, il lavoratore che tra le 22.00 e le 06.00
svolga:
-almeno 3 ore del proprio normale orario
giornaliero di lavoro;
-almeno 2 ore del proprio normale orario
giornaliero di lavoro, in condizioni
che diano titolo alla corresponsione di una delle
“indennità di disagio”
prevista dall’art. 29 del CCNL.
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL LAVORO
DIRITTI E TUTELE
Art. 62
Si chiede di elevare la percentuale al 5% degli
addetti per congedi per formazione.
Art. 36 -Diritto allo studio
Integrare il 7° capoverso come segue:
…Nel caso di frequenza di corsi di studio di ogni
ordine e grado il monte ore….
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL LAVORO
DIRITTI E TUTELE
Art. 41 -Malattia ed infortunio non sul lavoro
“ai lavoratori affetti da patologie terminali,
debitamente accertate e certificate e
salvo il loro collocamento in pensione di inabilità,
verrà conservato il posto di lavoro
e corrisposta l’intera retribuzione”.
TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITA’ VARIE
Art. 45 -Minimi Tabellari Mensili
Si chiede per il triennio 1 Giugno 2009 -31
Maggio 2012 un aumento delle
retribuzione mensile a parametro 137 di € 173.
Si conviene che l’aumento dei minimi tabellari
pattuito in sede di rinnovo del CCNL
avrà comunque decorrenza, secondo le modalità
stabilite dalle parti, dal giorno
successivo alla scadenza del CCNL rinnovato.
Le parti si incontreranno entro la vigenza del CCNL
per definire tempi e modi di
recupero degli eventuali scostamenti intervenuti tra
la crescita convenuta delle
retribuzioni contrattuali ed il corrispondente
andamento del costo della vita,
adeguando di conseguenza i minimi tabellari.
TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITA’ VARIE
Art. 5 -Premio per obiettivi
Si richiede di elevare il valore del premio
definito nella tabella da 22,00 € a
parametro 137 a 28 €.
AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Art. 8 -Sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro
Si richiede di garantire ai lavoratori migranti
le conoscenze delle norme di sicurezza
sul lavoro, il loro aggiornamento e la
predisposizione di materiali informativi, in
lingua a loro comprensibile (diversa dall’italiano)
fornito dall’azienda.
Si richiede di garantire la formazione in materia di
sicurezza sul lavoro nel rispetto
delle differenze di genere; di conseguenza si devono
indicare anche i rischi specifici
connessi alla differente morfologia e ed al diverso
genere dei lavoratori.
In relazione alla sempre maggiore articolazione
delle norme e all’importanza che
deve avere la sicurezza sui luoghi di lavoro, si
richiede di elevare il numero delle ore
annue a disposizione di ogni singolo rappresentante
per la sicurezza con la seguente
modulazione:
• 24 ore nelle aziende o unità produttive che
occupano fino a 5 dipendenti;
• 40 ore nelle aziende o unità produttive che
occupano da 6 a 15 dipendenti;
• 60 ore nelle aziende o unità produttive che
occupano da 15 a 200 dipendenti;
• 80 ore nelle aziende o unità produttive che
occupano oltre i 200 dipendenti.
Al termine del percorso legislativo del D.Lgs.
81/08, si richiede un incontro per
definire le modifiche da apportare in tema di
sicurezza sui luoghi di lavoro.
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 61 -Previdenza complementare volontaria
Si richiede di includere tra i destinatari di
Filcoop i seguenti lavoratori rientranti
nelle seguenti tipologie di contratto:
3. a tempo determinato;
4. stagionali.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO VIAGGIATORI E PIAZZISTI
Trattamento di malattia ed infortunio
• Adeguare gli importi per infortuni che causano
morte o invalidità permanente.
Posto di lavoro
• Aggiornare il 6° comma all’evoluzione del
codice della strada.
Rischio macchina
• Adeguare l’importo del massimale a carico delle
aziende.
FAI -CISL FLAI -CGIL UILA -UIL
REGOLAMENTO CCNL FEDERALIMENTARE – COOPERAZIONE
ALIMENTARE
1. I direttivi regionali unitariamente convocati,
o le Segreterie Regionali e le Segreterie
Territoriali unitariamente convocate,definiscono gli
orientamenti per la gestione
della fase di consultazione,i tempi per lo
svolgimento della consultazione, la data per
la riunione dei direttivi regionali unitari che deve
concludere la fase della
consultazione.
2. Sulla base delle indicazioni regionali, a livello
territoriale si definiranno piani e date
delle assemblee aziendali, di reparto, di quelle
interaziendali per le piccole imprese.
Andranno programmate riunioni dei lavoratori delle
filiali, dei depositi, e dei
Viaggiatori e piazzisti.
3. La responsabilità della gestione della
consultazione è affidata alle strutture sindacali
ai vari livelli ed alle RSU.
4. Assemblee: per favorire la massima partecipazione
dei lavoratori e il massimo
approfondimento le assemblee vanno organizzate in
modo da avere come unico
punto all'ordine del giorno il tema del rinnovo del
CCNL. A tal fine ed in particolare
nelle realtà maggiormente significative, dovranno
prevedersi assemblee di reparto,
area, uffici, ed anche in relazione a particolari
figure professionali (impiegati,
tecnici, quadri, viaggiatori).
Le assemblee sono convocate congiuntamente dalle
segreterie territoriali.
In ogni assemblea viene nominata una Presidenza che
ha il compito di garantire lo
svolgimento dei lavori e di redigere il verbale da
sottoporre al voto dell'assemblea.
L'ipotesi di piattaforma va distribuita
preventivamente ai lavoratori.
Il verbale dovrà riportare l'approvazione o meno
della piattaforma nel suo complesso.
Dovrà riportare inoltre le risultanze del dibattito,
le eventuali proposte integrative,
abrogative e/o sostitutive, nonché il numero dei
lavoratori dipendenti dall'azienda, il
numero dei partecipanti e quello degli intervenuti.
Il verbale finale è posto in votazione per alzata di
mano.
Qualora lo richieda il 20% dei lavoratori, si
procede al voto segreto. In tal caso, le
Segreterie Territoriali provvederanno a predisporre
quanto necessario per le votazioni
(urne, schede, e quanto necessario per l'espressione
segreta del voto).
Il voto deve essere espresso entro e non oltre le 48
ore dall'avvenuta assemblea e si
articolerà come essa si è svolta (unica assemblea,
per reparto ecc.).
Copia dei verbali dovrà essere rimessa nella sua
completezza alle Segreterie Territoriali,
Regionali e Nazionali.
DIRETTIVI REGIONALI
Al termine delle assemblee di consultazione i
Direttivi regionali convocati unitariamente, o
attivi regionali, dove concordato, predisporranno
congiuntamente un verbale con la
valutazione politica delle indicazioni emerse dalle
assemblee e gli eventuali emendamenti
alla bozza di piattaforma approvati a livello
regionale ed eleggeranno unitariamente i
delegati all' Assemblea Nazionale (vedi allegato).
Solo gli emendamenti contenuti nei verbali regionali
saranno valutati dall'apposita
commissione nazionale.
I Direttivi regionali dovranno riunirsi entro il 18
e 19 Marzo ed entro la stessa data i
verbali approvati dovranno essere inviati alle
Segreterie Nazionali.
COMMISSIONE NAZIONALE
Una commissione costituita da Fai, Flai e Uila
nazionali effettuerà l'esame degli
emendamenti presenti nei verbali dei direttivi o
attivi regionali come sopra richiamato.
I verbali ed i documenti dei direttivi e attivi
regionali dovranno pervenire alle Segreterie
Nazionali entro la data suindicata (19 Marzo 2009).
Non verranno esaminati verbali e documenti che
pervengano oltre la data prevista.
ASSEMBLEA NAZIONALE PER L’APPROVAZIONE DELLA
PIATTAFORMA
Si riunisce nei giorni 23 e 24 Marzo 2009 per
l'approvazione conclusiva delle piattaforme.
E' composta dagli organismi dirigenti di Fai, Flai e
Uila e da 300 delegati eletti nei
Direttivi regionali.
Le Segreterie Nazionali, sulla base del lavoro
svolto dalla commissione, formulano la
proposta conclusiva di piattaforma.
All'Assemblea possono essere ripresentati solo gli
emendamenti approvati dai direttivi o
attivi regionali, se respinti dalla commissione e se
i proponenti non si ritengono soddisfatti
della risposta.
Inoltre l'Assemblea potrà essere riconvocata prima
del termine della trattativa.
DELEGAZIONE TRATTANTE
La delegazione di trattativa composta dalle
Segreterie Nazionali più 45 strutture e 45
delegati ripartiti unitariamente tra Fai, Flai e
Uila sarà votata dall’Assemblea Nazionale
del 23 e 24 Marzo.
Nella medesima sede, su proposta delle Segreterie
Nazionali, si procederà all'elezione della
delegazione trattante per il rinnovo del CCNL
dell’Industria Alimentare e della
Cooperazione Alimentare
CONSULTAZIONE SULL'IPOTESI DI ACCORDO
L'approvazione complessiva dell'ipotesi di
accordo viene, quindi, sottoposta alle assemblee
dei lavoratori, da effettuarsi con le stesse
procedure delle assemblee di consultazione sulla
piattaforma.
SCHEMA DI PARTECIPAZIONE DEI DELEGATI FAI, FLAI,
UILA ALL’ASSEMBLEA
NAZIONALE PER L’APPROVAZIONE DELLA PIATTAFORMA
REGIONI N. DELEGATI
Piemonte 18
Va1 D'Aosta 3
Liguria 6
Lombardia 45
Friuli 9
Alto Adige 3
Trentino 6
Veneto 33
Emilia-Romagna 39
Toscana 15
Marche 9
Umbria 9
Lazio 18
Abruzzo 9
Molise 6
Campania 27
Puglia 12
Basilicata 9
Calabria 6
Sicilia 12
Sardegna 6
Totale 300
N.B.
L'assemblea nazionale è composta dai comitati
direttivi nazionali di FAI, FLAI e UILA e da
300 delegati suddivisi unitariamente secondo il
presente schema. I regionali dovranno
inviare alle segreterie nazionali gli elenchi dei
delegati individuati.
VERBALE DI ASSEMBLEA PER LA CONSULTAZIONE
SULL’IPOTESI DI PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL
C.C.N.L.
INDUSTRIA ALIMENTARE E COOPERAZIONE ALIMENTARE
Fai – Flai – Uila territoriale di
Assemblea aziendale di
Settore
Lavoratori dipendenti n.
______________ presenti n. _______________ di cui:
Argomenti affrontati nel dibattito:
VOTAZIONE CONCLUSIVA SUL VERBALE DI
ASSEMBLEA:
Favorevoli n. ____________ Contrari n. ___________
Astenuti n. _______________
Voto palese _______________ Voto segreto
_______________
(Richiesto da
_____________________________________________________________)
Firma di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil Territoriali
e della Presidenza
dell’Assemblea:
Data, _______________
N.B. Il presente verbale va compilato
in 3 copie (compresi eventuali fogli allegati) di
cui
una copia va fatta pervenire al regionale e una
copia al nazionale. |