Piattaforma unitaria per il rinnovo del CCNL del settore AGROALIMENTARE

     

  

Venerdì 27 Febbraio 2009

  

FAI -CISL - FLAI -CGIL - UILA -UIL  -    CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE
   Bozza di Piattaforma (...)

 

Premessa

La crisi globale, nata dagli eccessi e dalla spregiudicatezza della finanza creativa, investe
ormai l’economia reale, mettendo a rischio la produzione, i consumi ed il lavoro.
In una dimensione consolidata degli scambi internazionali la caratteristica della crisi
rischia di pregiudicare qualsiasi processo competitivo dell’industria alimentare italiana.
In questo quadro l’allargamento del mercato europeo con i processi di integrazione in
corso, che potrebbe essere occasione di sviluppo, risulta condizionato da episodi di neo
protezionismo che possono pregiudicare decenni di faticosa integrazione e che rischiano di
minare alla radice i principi fondanti del mercato unico.
Il sistema produttivo agroalimentare italiano ha l’obbligo di avviare processi condivisi di
innovazione per superare gli effetti dell’attuale crisi e per sostenere la competitività dei
prodotti alimentari.
Vanno implementati e qualificati progetti di filiera integrata, valorizzati i distretti, il
sostegno dei marchi, deve essere sostenuta e valorizzata la qualità delle produzioni e la
salubrità del prodotto.
In tal senso è necessario sostenere un piano investimenti, regolamentando anche gli
interventi della finanza pubblica, articolato su ricerca, innovazione, produzione e
distribuzione, favorendo processi di aggregazione come strumento di competizione
internazionale.
In tale ottica la qualità del lavoro assume rilevanza strategica.
Le azioni positive devono tendere alla valorizzazione del sapere, allo sviluppo delle
competenze, della formazione, della stessa partecipazione agli obiettivi aziendali, al
sostegno dell’occupazione ed alla difesa del potere d’acquisto dei salari.
In questo difficile quadro si colloca il rinnovo del Ccnl dell’Industria Alimentare. La
decisione di Fai, Flai, Uila di procedere unitariamente alla costruzione della piattaforma si
propone di ricomporre attorno agli interessi dei lavoratori le diversità di opinioni e di
giudizi sulle questioni di carattere generale.
Questo sforzo unitario si è tradotto nelle richieste presenti in piattaforma, che saranno
discusse e sostenute con il coinvolgimento democratico dei lavoratori, secondo le regole
condivise in occasione dell’ultimo rinnovo del Ccnl allegate alla presente piattaforma.
Ad esse Fai Flai Uila si atterranno per la gestione unitaria della trattativa.


CAPITOLO I

RELAZIONI INDUSTRIALI

Art. 1 bis -Osservatorio Nazionale di Settore

-Costituzione dei tavoli di filiera e di comparto

Avvio dei tavoli di filiera e di comparto per definire protocolli condivisi utili ad una
politica industriale che dovrà prevedere il confronto anche in sede istituzionale.
Nella definizione dei protocolli di filiera si richiede che Federalimentare, in qualità
di soggetto attivo, si impegni a condizionare i singoli comparti nella condivisione
della norma che prevede il rispetto dei contratti, della sicurezza sul lavoro, della
certificazione della provenienza della materia prima per l’accesso agli interventi a
sostegno dell’intera filiera.

CAPITOLO I

RELAZIONI INDUSTRIALI

Art.1 ter -Pari Opportunità

Al fine di evitare discriminazioni di genere si richiede di inserire nell’articolato
contrattuale una norma che preveda nell’assegnazione delle mansioni (direttive od
esecutive) la differenza di genere come un criterio da prendere a riferimento da parte
delle aziende.

Altresì, sempre in tema di pari opportunità e quindi al fine di consentire la
conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata delle lavoratrici e dei
lavoratori, si richiede:

• Art. 40 bis – Permessi per eventi e cause particolari.
inserire nuovo comma 2 : “nel caso di patologie gravi o terminali del figlio,
consentire ai genitori la possibilità di usufruire di 5 giorni di permessi
retribuiti”;
• Art. 40 ter -lettera B) Congedi per la malattia del figlio.
modifica al comma 2: aumentare i giorni di astensione da sette a dieci per i
genitori di figli di età compresa dai tre agli otto anni per le malattie di ogni
figlio;
• Art30 – Flessibilità degli orari
Inserire un nuovo comma per prevedere la possibilità di un orario flessibile in
ingresso e in uscita per le lavoratrici madri e lavoratori padri con figli al di
sotto dei tre anni;

• Art.31 – Lavoro straordinario.
Inserire un nuovo comma per prevedere la possibilità per le lavoratrici madri
e lavoratori padri, nei primi 18 mesi di vita del bambino, di recuperare su loro
richiesta, le eventuali ore straordinarie effettuate, sotto forma di permessi
retribuiti.
CAPITOLO I

OBA E WELFARE CONTRATTUALE

Art. 1 quater

La bilateralità offre una serie di strumenti “al servizio” della contrattazione; deve
essere rafforzata e qualificata, sia al livello nazionale che territoriale, per la
formazione dei lavoratori e per i temi del welfare contrattuale ad integrazione del
reddito.

In particolare:
-l’istituzione di un fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa con quota
a carico delle aziende;
-di prevedere la gestione bilaterale di servizi integrativi contrattuali del
welfare, in particolare per l’integrazione al reddito:
-l’operatività dei fondi Fasa e Cassa di premorienza.

CAPITOLO I

RELAZIONI INDUSTRIALI

Art. 3 Formazione professionale

A partire dall’esperienza consolidata nella contrattazione di secondo livello che
assegna alla formazione un indiscutibile ruolo di promozione della professionalità, di
valorizzazione delle risorse umane e quindi di elemento insostituibile per
traguardare obiettivi di competitività e produttività aziendali e della recente
costituzione dell’OBA, si ritiene indispensabile perseguire nuovi e più vincolanti
obiettivi anche attraverso il rafforzamento di una prassi di condivisione delle
necessità formative e dei relativi progetti di intervento.

In particolare sarà necessario rendere effettivamente operativi:

progetti
formativi indirizzati al personale neo-assunto;

progetti
formativi indirizzati alle RSU;


-progetti formativi in tema di prevenzione e sicurezza indirizzati alla generalità

del personale;
-concordare i fabbisogni formativi dei lavoratori con le RSU;
-progetti per contrastare l’obsolescenza professionale delle lavoratrici e dei

lavoratori.

CAPITOLO I

RELAZIONI INDUSTRIALI

APPALTI
Art. 2 – punto 3

Si chiede di inserire al punto 3 dopo il 3° alinea:

-progetti e programmi di delocalizzazione nell’ambito dell’Unione Europea
delle attività svolte e delle produzioni realizzate in Italia, ovvero impianti e
strutture produttive operanti nel territorio nazionale.

Art. 4

Si chiede di impegnare le parti ad elaborare, sulla base delle indicazioni ed
informazioni fornite dalle aziende e dalle strutture del sindacato, specifici “indicatori
di genuinità degli appalti” nell’industria alimentare, nei modi ed ai fini previsti dalla
vigente legislazione.
Si chiede di aggiungere all’elencazione di cui al terzultimo capoverso.. “sulla natura
e sul numero dei CCNL applicati dalle ditte appaltatrici ai loro dipendenti”.

CAPITOLO II

ASSETTI CONTRATTUALI

Art. 5 Contrattazione integrativa

Riscrittura dell’articolo alla luce della durata triennale del Contratto Collettivo
Nazionale.
Allo scopo di favorire una più diffusa contrattazione integrativa su tutto il territorio
nazionale si propone una struttura contrattuale che preveda, oltre il Contratto
Nazionale, la contrattazione integrativa aziendale (azienda o di gruppo) o in
alternativa territoriale o di settore, anche per definire elementi economici di
produttività reali e verificabili.
Durante il negoziato si verificherà la corrispondenza della norma contrattuale alla
vigente normativa in materia di decontribuzione e detassazione.


CAPITOLO III

ISTITUTI DI CARATTERE CONTRATTUALE

Art.7, punto 1-Costituzione della RSU

• Nel numero dei lavoratori da prendere a riferimento per la costituzione della
RSU, includere i lavoratori a tempo determinato.
CAPITOLO IV

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO-MERCATO DEL LAVORO

DIRITTO DI PRECEDENZA PER STAGIONALI E TEMPI DETERMINATI

Art. 18 Disciplina del rapporto a tempo determinato

Si chiede di riconoscere ai lavoratori che, anche in esecuzione di più contratti,
abbiano prestato presso la stessa azienda almeno 6 mesi di lavoro a tempo
determinato e su loro richiesta da presentare entro 6 mesi dalla cessazione
dell’ultimo rapporto di lavoro, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato che l’azienda dovesse effettuare nei 18 mesi successivi per lo
svolgimento delle stesse mansioni o di mansioni equivalenti.

Art. 19 Stagionalità

Si chiede che, le aziende riconoscano ai lavoratori assunti per lo svolgimento delle
loro attività e per la realizzazione delle loro produzioni “stagionali”, e su loro
richiesta da presentare entro 6 mesi dalla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro,
il diritto di precedenza nelle assunzioni da effettuare nei 18 mesi successivi per lo
svolgimento delle stesse attività, o di attività analoghe, e per la realizzazione delle
medesime produzioni o di produzioni analoghe.

NORME DI STABILIZZAZIONE

Si richiede di inserire, nell’articolato contrattuale, la norma per la quale la somma
delle diverse tipologie dei contratti a termine non può superare per impresa la
percentuale del 25% su base annua rispetto ai lavoratori assunti a tempo
indeterminato alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente.


CAPITOLO IV

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO-MERCATO DEL LAVORO

Art. 20 Part time

In relazione alle esigenze di conciliare la vita lavorativa con quella familiare che
il dipendente manifesta in certi periodi della vita, si richiede di rendere esigibile il
ricorso al part time con una percentuale minima del 5% del totale degli addetti
per sito produttivo. In aggiunta si richiede la definizione di un “bacino” di
lavoratori, da stabilirsi in sede aziendale, variabile nel numero, i quali possono
ricorrere al part time in relazione alle esigenze che si manifestano in alcuni
periodi della loro vita. Gli accordi tra RSU e azienda possono prevedere
percentuali superiori a quelle definite.

Si chiede che, ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori affetti da
patologie oncologiche, le aziende riconoscano ai lavoratori, il cui rapporto sia
stato in precedenza trasformato da tempo pieno in tempo parziale e che chiedano
di tornare a lavorare a tempo pieno, il diritto di precedenza rispetto alle future
assunzioni a tempo pieno per lo svolgimento delle stesse mansioni o di mansioni
equivalenti.

CAPITOLO VII

ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITA’

Art. 31 Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni

Si chiede che sia considerato “notturno”, ai sensi ed agli effetti contrattuali e di

legge, il lavoratore che tra le 22.00 e le 06.00 svolga:
-almeno 3 ore del proprio normale orario giornaliero di lavoro;
-almeno 2 ore del proprio normale orario giornaliero di lavoro, in condizioni
che diano titolo alla corresponsione di una delle “indennità di disagio”
prevista dall’art. 57 del CCNL.

CAPITOLO VIII
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL LAVORO
DIRITTI E TUTELE

Art. 40 ter -punto C


Si chiede di elevare la percentuale dal 2 al 5% degli addetti per congedi per
formazione.


Art. 45 Diritto allo studio


Integrare il 7° capoverso come segue:
…Nel caso di frequenza di corsi di studio di ogni ordine e grado il monte ore….


CAPITOLO VIII


INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL LAVORO
DIRITTI E TUTELE


Art. 47 Malattia ed infortunio non sul lavoro

Punto 1 – secondo capoverso

“ai lavoratori affetti da patologie terminali, debitamente accertate e certificate e
salvo il loro collocamento in pensione di inabilità, verrà conservato il posto di lavoro
e corrisposta l’intera retribuzione”.

CAPITOLO IX

TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITA’ VARIE

Art. 51 Minimi Tabellari Mensili

Si chiede per il triennio 1 Giugno 2009 -31 Maggio 2012 un aumento delle
retribuzione mensile a parametro 137 di € 173.

Si conviene che l’aumento dei minimi tabellari pattuito in sede di rinnovo del CCNL
avrà comunque decorrenza, secondo le modalità stabilite dalle parti, dal giorno
successivo alla scadenza del CCNL rinnovato.
Le parti si incontreranno entro la vigenza del CCNL per definire tempi e modi di
recupero degli eventuali scostamenti intervenuti tra la crescita convenuta delle
retribuzioni contrattuali ed il corrispondente andamento del costo della vita,
adeguando di conseguenza i minimi tabellari.


CAPITOLO IX

TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITA’ VARIE

Art. 55 Premio per obiettivi

Si richiede di elevare il valore del premio definito nella tabella da 22,00 € a
parametro 137 a 28 €.

CAPITOLO X

AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

Art. 62 Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Si richiede di garantire ai lavoratori migranti le conoscenze delle norme di sicurezza
sul lavoro, il loro aggiornamento e la predisposizione di materiali informativi, in
lingua a loro comprensibile (diversa dall’italiano) fornito dall’azienda.

Si richiede di garantire la formazione in materia di sicurezza sul lavoro nel rispetto
delle differenze di genere; di conseguenza si devono indicare anche i rischi specifici
connessi alla differente morfologia e ed al diverso genere dei lavoratori.

In relazione alla sempre maggiore articolazione delle norme e all’importanza che
deve avere la sicurezza sui luoghi di lavoro, si richiede di elevare il numero delle ore
annue a disposizione di ogni singolo rappresentante per la sicurezza con la seguente
modulazione:

• 24 ore nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti;
• 40 ore nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
• 60 ore nelle aziende o unità produttive che occupano da 15 a 200 dipendenti;
• 80 ore nelle aziende o unità produttive che occupano oltre i 200 dipendenti.
Al termine del percorso legislativo del D.Lgs. 81/08, si richiede un incontro per
definire le modifiche da apportare in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

CAPITOLO XII

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 74 Previdenza complementare volontaria

Si richiede di includere tra i destinatari di Alifond i seguenti lavoratori rientranti
nelle seguenti tipologie di contratto:


1. a tempo determinato;
2. stagionali.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO VIAGGIATORI E PIAZZISTI

Art. 10 Trattamento di malattia ed infortunio

• Adeguare gli importi per infortuni che causano morte o invalidità permanente.
Art. 11 Posto di lavoro
• Aggiornare il 6° comma all’evoluzione del codice della strada.
Art. 14 Rischio macchina
• Adeguare l’importo del massimale a carico delle aziende.

 

FAI -CISL FLAI -CGIL UILA -UIL

SETTORE OLI E MARGARINE

INTEGRAZIONE AL CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE

Nel precedente rinnovo è stato colto il risultato di politica contrattuale di far
confluire il CCNL oli e margarine in quello dell’industria alimentare. Ora si tratta di
apportare graduali modifiche a quegli istituti ancora differenziati in modo da
facilitare l’obiettivo finale della loro omogeneizzazione.

Le seguenti proposte si muovono in tale direzione.

Declaratorie

Il negoziato in corso per la revisione delle declaratoria, come da indicazioni del
CCNL vigente, si sovrappone al rinnovo del Contratto. Si ritiene pertanto opportuno
ricondurre tutto ad un’unica trattativa.
Gli elementi di modifica su cui la discussione è già avviata sono:


• superamento di alcune figure professionali obsolete non più rispondenti alle
esigenze del ciclo produttivo;
• inserimento nel sistema classificatorio di nuove figure professionali per far
fronte a nuove esigenze tecnologiche;
• definizione più puntuale del concetto di “complessità” di un impianto anche ai
fini delle individuazione dei profili professionali da adibirvi.
Classificazione dei lavoratori (Art. 26)

Uniformare a sei mesi il periodo di permanenza all’interno del decimo livello per
tutti i profili professionali contemplati.

Trattamento di fine rapporto (Art. 73)

Omogeneizzare il capitolo contenente le casistiche utili all’anticipazione del
trattamento di fine rapporto con quello presente nel CCNL alimentare.

 

Scatti biennali di anzianità

L’istituto degli scatti biennali è quello in cui si riscontrano più marcate differenze fra
il CCNL dell’Industria alimentare e quello degli Oli. In media, gli scatti del CCNL
oli hanno un valore inferiore del 45% (1S alim. 51,42, 1° oli 23,71; 6° alim. 22,35,
10° oli 11,57).
Proseguendo nell’azione di unificazione intrapresa nei precedenti rinnovi si richiede
un incremento del 15% del valore degli scatti del CCNL oli.
In pratica, al livello 6° (parametro136), ritenuto medio, l’incremento a scatto sarà
equivalente a € 2,34

14^ Mensilità

Contrariamente al CCNL dell’industria alimentare, nel contratto oli la 14^ mantiene
un precario riconoscimento, nel senso che è fruita integralmente soltanto nelle
aziende con più di 70 dipendenti. Nelle altre, l’ultimo rinnovo ha introdotto una
gradualità di percentuale di erogazione sulla base del numero degli addetti.
In questa tornata contrattuale si ritiene indispensabile dare un segnale di continuità
all’azione di estendere l’istituto unificando lo scaglione di aziende fino a 10
dipendenti con quello di aziende fino a 40 dipendenti che oggi godono del 30%
dell’intera 14^ mensilità.
In sintesi, si tratta di elevare dall’attuale 10% al 30% la quota di 14^ da erogare ai
lavoratori di aziende con meno di 10 dipendenti.

 

FAI -CISL
FLAI -CGIL
UILA -UIL

CCNL COOPERAZIONE ALIMENTARE

Bozza di Piattaforma

Premessa

La crisi globale, nata dagli eccessi e dalla spregiudicatezza della finanza creativa,
investe ormai l’economia reale, mettendo a rischio la produzione, i consumi ed il
lavoro.
In una dimensione consolidata degli scambi internazionali la caratteristica della
crisi rischia di pregiudicare qualsiasi processo competitivo dell’industria alimentare
italiana.
In questo quadro l’allargamento del mercato europeo con i processi di integrazione
in corso, che potrebbe essere occasione di sviluppo, risulta condizionato da episodi
di neo protezionismo che possono pregiudicare decenni di faticosa integrazione e che
rischiano di minare alla radice i principi fondanti del mercato unico.
Il sistema produttivo della cooperazione agroalimentare italiana ha l’obbligo di
avviare processi condivisi di innovazione per superare gli effetti dell’attuale crisi e
per sostenere la competitività dei prodotti alimentari.
Vanno implementati e qualificati progetti di filiera integrata, valorizzati i distretti, il
sostegno dei marchi, deve essere sostenuta e valorizzata la qualità delle produzioni e
la salubrità del prodotto.
In tal senso è necessario sostenere un piano investimenti, regolamentando anche gli
interventi della finanza pubblica, articolato su ricerca, innovazione, produzione e
distribuzione, favorendo processi di aggregazione come strumento di competizione
internazionale.
Deve essere implementato il protocollo condiviso dalle parti in occasione dell’ultimo
rinnovo contrattuale come strumento per valorizzare il ruolo del sistema cooperativo.
In tale ottica la qualità del lavoro assume rilevanza strategica.
Le azioni positive devono tendere alla valorizzazione del sapere, allo sviluppo delle
competenze, della formazione, della stessa partecipazione agli obiettivi aziendali, al
sostegno dell’occupazione ed alla difesa del potere d’acquisto dei salari.
In questo difficile quadro si colloca il rinnovo del Ccnl della Cooperazione
Alimentare.
La decisione di Fai, Flai, Uila di procedere unitariamente alla costruzione della
piattaforma si propone di ricomporre attorno agli interessi dei lavoratori le diversità
di opinioni e di giudizi sulle questioni di carattere generale.


Questo sforzo unitario si è tradotto nelle richieste presenti in piattaforma, che
saranno discusse e sostenute con il coinvolgimento democratico dei lavoratori,
secondo le regole condivise in occasione dell’ultimo rinnovo del Ccnl allegate alla
presente piattaforma.
Ad esse Fai Flai Uila si atterranno per la gestione unitaria della trattativa.


RELAZIONI INDUSTRIALI

Art. 7 -Osservatorio Nazionale di Settore


-Costituzione dei tavoli di filiera e di comparto


Avvio dei tavoli di filiera e di comparto per definire protocolli condivisi utili ad una
politica industriale che dovrà prevedere il confronto anche in sede istituzionale.
Nella definizione dei protocolli di filiera si richiede che Federalimentare, in qualità
di soggetto attivo, si impegni a condizionare i singoli comparti nella condivisione
della norma che prevede il rispetto dei contratti, della sicurezza sul lavoro, della
certificazione della provenienza della materia prima per l’accesso agli interventi a
sostegno dell’intera filiera.


Art. 14 – Distribuzione del contratto ed esclusività di stampa


Si devono definire tempi e modalità per la stampa e la distribuzione del contratto.
Deve essere previsto un sistema sanzionatorio per evitare le inadempienze
contrattuali che si sono verificate dal 2003.
Nel corso del negoziato si dovranno essere definite la modalità con le quali si darà
copertura al periodo 2003 – 2009.


Art. 7 -Pari Opportunità


Al fine di evitare discriminazioni di genere si richiede di inserire nell’articolato
contrattuale una norma che preveda nell’assegnazione delle mansioni (direttive od
esecutive) la differenza di genere come un criterio da prendere a riferimento da parte
delle aziende.


Altresì, sempre in tema di pari opportunità e quindi al fine di consentire la
conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata delle lavoratrici e dei
lavoratori, si richiede:


• Permessi per eventi e cause particolari.


Nel caso di patologie gravi o terminali del figlio, consentire ai genitori la
possibilità di usufruire di 5 giorni di permessi retribuiti;

• Congedi per la malattia del figlio.
aumentare i giorni di astensione da sette a dieci per i genitori di figli di età
compresa dai tre agli otto anni per le malattie di ogni figlio;

• Flessibilità degli orari
Inserire un nuovo comma per prevedere la possibilità di un orario flessibile in
ingresso e in uscita per le lavoratrici madri e lavoratori padri con figli al di
sotto dei tre anni;
• Lavoro straordinario.
Inserire un nuovo comma per prevedere la possibilità per le lavoratrici madri
e lavoratori padri, nei primi 18 mesi di vita del bambino, di recuperare su loro
richiesta, le eventuali ore straordinarie effettuate, sotto forma di permessi
retribuiti.

COMITATI BILATERALI E WELFARE CONTRATTUALE

Art. 7

La bilateralità offre una serie di strumenti “al servizio” della contrattazione; deve
essere rafforzata e qualificata, sia al livello nazionale che territoriale, per la
formazione dei lavoratori e per i temi del welfare contrattuale ad integrazione del
reddito.

Art. 9 -Formazione professionale

A partire dall’esperienza consolidata nella contrattazione di secondo livello che
assegna alla formazione un indiscutibile ruolo di promozione della professionalità, di
valorizzazione delle risorse umane e quindi di elemento insostituibile per
traguardare obiettivi di competitività e produttività aziendali, si ritiene
indispensabile perseguire nuovi e più vincolanti obiettivi anche attraverso il
rafforzamento di una prassi di condivisione delle necessità formative e dei relativi
progetti di intervento.

In particolare sarà necessario rendere effettivamente operativi:

progetti
formativi indirizzati al personale neo-assunto;

progetti
formativi indirizzati alle RSU;


-progetti formativi in tema di prevenzione e sicurezza indirizzati alla generalità

del personale;
-concordare i fabbisogni formativi dei lavoratori con le RSU;
-progetti per contrastare l’obsolescenza professionale delle lavoratrici e dei

lavoratori.

APPALTI

Art. 6

Si chiede di inserire:

-progetti e programmi di delocalizzazione nell’ambito dell’Unione Europea
delle attività svolte e delle produzioni realizzate in Italia, ovvero impianti e
strutture produttive operanti nel territorio nazionale.

Art. 10

Si chiede di impegnare le parti ad elaborare, sulla base delle indicazioni ed
informazioni fornite dalle aziende e dalle strutture del sindacato, specifici “indicatori
di genuinità degli appalti” nella cooperazione alimentare, nei modi ed ai fini previsti
dalla vigente legislazione.
Si chiede di aggiungere all’elencazione di cui al terzultimo capoverso.. “sulla natura
e sul numero dei CCNL applicati dalle ditte appaltatrici ai loro dipendenti”.

ASSETTI CONTRATTUALI

Art. 3,4,5 -Contrattazione integrativa

Riscrittura degli articoli alla luce della durata triennale del Contratto Collettivo
Nazionale.
Allo scopo di favorire una più diffusa contrattazione integrativa su tutto il territorio
nazionale si propone una struttura contrattuale che preveda, oltre il Contratto
Nazionale, la contrattazione integrativa aziendale (azienda o di gruppo) o in
alternativa territoriale o di settore, anche per definire elementi economici di
produttività reali e verificabili.
Durante il negoziato si verificherà la corrispondenza della norma contrattuale alla
vigente normativa in materia di decontribuzione e detassazione.


ISTITUTI DI CARATTERE CONTRATTUALE

Art.11 -Costituzione della RSU

• Nel numero dei lavoratori da prendere a riferimento per la costituzione della
RSU, includere i lavoratori a tempo determinato.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO-MERCATO DEL LAVORO

Art. 17 -Disciplina del rapporto a tempo determinato

Si chiede di riconoscere ai lavoratori che, anche in esecuzione di più contratti,
abbiano prestato presso la stessa azienda almeno 6 mesi di lavoro a tempo
determinato e su loro richiesta da presentare entro 6 mesi dalla cessazione
dell’ultimo rapporto di lavoro, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato che l’azienda dovesse effettuare nei 18 mesi successivi per lo
svolgimento delle stesse mansioni o di mansioni equivalenti.

Art. 17 -Stagionalità

Si chiede che, le aziende riconoscano ai lavoratori assunti per lo svolgimento delle
loro attività e per la realizzazione delle loro produzioni “stagionali”, e su loro
richiesta da presentare entro 6 mesi dalla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro,
il diritto di precedenza nelle assunzioni da effettuare nei 18 mesi successivi per lo
svolgimento delle stesse attività, o di attività analoghe, e per la realizzazione delle
medesime produzioni o di produzioni analoghe.

NORME DI STABILIZZAZIONE

Si richiede di inserire, nell’articolato contrattuale, la norma per la quale la somma
delle diverse tipologie dei contratti a termine non può superare per impresa la
percentuale del 25% su base annua rispetto ai lavoratori assunti a tempo
indeterminato alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO-MERCATO DEL LAVORO

Art. 18 -Part time

In relazione alle esigenze di conciliare la vita lavorativa con quella familiare che il
dipendente manifesta in certi periodi della vita, si richiede di rendere esigibile il


ricorso al part time con una percentuale minima del 5% del totale degli addetti per
sito produttivo. In aggiunta si richiede la definizione di un “bacino” di lavoratori, da
stabilirsi in sede aziendale, variabile nel numero, i quali possono ricorrere al part
time in relazione alle esigenze che si manifestano in alcuni periodi della loro vita. Gli
accordi tra RSU e azienda possono prevedere percentuali superiori a quelle definite.

Si chiede che, ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori affetti da patologie
oncologiche, le aziende riconoscano ai lavoratori, il cui rapporto sia stato in
precedenza trasformato da tempo pieno in tempo parziale e che chiedano di tornare
a lavorare a tempo pieno, il diritto di precedenza rispetto alle future assunzioni a
tempo pieno per lo svolgimento delle stesse mansioni o di mansioni equivalenti.

ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITA’

Art. 29 -Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni

Si chiede che sia considerato “notturno”, ai sensi ed agli effetti contrattuali e di

legge, il lavoratore che tra le 22.00 e le 06.00 svolga:

-almeno 3 ore del proprio normale orario giornaliero di lavoro;

-almeno 2 ore del proprio normale orario giornaliero di lavoro, in condizioni

che diano titolo alla corresponsione di una delle “indennità di disagio”

prevista dall’art. 29 del CCNL.

INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL LAVORO
DIRITTI E TUTELE


Art. 62

Si chiede di elevare la percentuale al 5% degli addetti per congedi per formazione.

Art. 36 -Diritto allo studio

Integrare il 7° capoverso come segue:
…Nel caso di frequenza di corsi di studio di ogni ordine e grado il monte ore….

 

INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL LAVORO
DIRITTI E TUTELE


Art. 41 -Malattia ed infortunio non sul lavoro

“ai lavoratori affetti da patologie terminali, debitamente accertate e certificate e
salvo il loro collocamento in pensione di inabilità, verrà conservato il posto di lavoro
e corrisposta l’intera retribuzione”.

TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITA’ VARIE

Art. 45 -Minimi Tabellari Mensili

Si chiede per il triennio 1 Giugno 2009 -31 Maggio 2012 un aumento delle
retribuzione mensile a parametro 137 di € 173.

Si conviene che l’aumento dei minimi tabellari pattuito in sede di rinnovo del CCNL
avrà comunque decorrenza, secondo le modalità stabilite dalle parti, dal giorno
successivo alla scadenza del CCNL rinnovato.
Le parti si incontreranno entro la vigenza del CCNL per definire tempi e modi di
recupero degli eventuali scostamenti intervenuti tra la crescita convenuta delle
retribuzioni contrattuali ed il corrispondente andamento del costo della vita,
adeguando di conseguenza i minimi tabellari.

TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITA’ VARIE

Art. 5 -Premio per obiettivi

Si richiede di elevare il valore del premio definito nella tabella da 22,00 € a
parametro 137 a 28 €.

AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

Art. 8 -Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Si richiede di garantire ai lavoratori migranti le conoscenze delle norme di sicurezza
sul lavoro, il loro aggiornamento e la predisposizione di materiali informativi, in
lingua a loro comprensibile (diversa dall’italiano) fornito dall’azienda.


Si richiede di garantire la formazione in materia di sicurezza sul lavoro nel rispetto
delle differenze di genere; di conseguenza si devono indicare anche i rischi specifici
connessi alla differente morfologia e ed al diverso genere dei lavoratori.

In relazione alla sempre maggiore articolazione delle norme e all’importanza che
deve avere la sicurezza sui luoghi di lavoro, si richiede di elevare il numero delle ore
annue a disposizione di ogni singolo rappresentante per la sicurezza con la seguente
modulazione:

• 24 ore nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti;
• 40 ore nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
• 60 ore nelle aziende o unità produttive che occupano da 15 a 200 dipendenti;
• 80 ore nelle aziende o unità produttive che occupano oltre i 200 dipendenti.
Al termine del percorso legislativo del D.Lgs. 81/08, si richiede un incontro per
definire le modifiche da apportare in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

RAPPORTO DI LAVORO

Art. 61 -Previdenza complementare volontaria

Si richiede di includere tra i destinatari di Filcoop i seguenti lavoratori rientranti
nelle seguenti tipologie di contratto:

3. a tempo determinato;
4. stagionali.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO VIAGGIATORI E PIAZZISTI

Trattamento di malattia ed infortunio

• Adeguare gli importi per infortuni che causano morte o invalidità permanente.
Posto di lavoro

• Aggiornare il 6° comma all’evoluzione del codice della strada.
Rischio macchina

• Adeguare l’importo del massimale a carico delle aziende.


FAI -CISL FLAI -CGIL UILA -UIL

REGOLAMENTO CCNL FEDERALIMENTARE – COOPERAZIONE ALIMENTARE

1. I direttivi regionali unitariamente convocati, o le Segreterie Regionali e le Segreterie
Territoriali unitariamente convocate,definiscono gli orientamenti per la gestione
della fase di consultazione,i tempi per lo svolgimento della consultazione, la data per
la riunione dei direttivi regionali unitari che deve concludere la fase della
consultazione.
2. Sulla base delle indicazioni regionali, a livello territoriale si definiranno piani e date
delle assemblee aziendali, di reparto, di quelle interaziendali per le piccole imprese.
Andranno programmate riunioni dei lavoratori delle filiali, dei depositi, e dei
Viaggiatori e piazzisti.
3. La responsabilità della gestione della consultazione è affidata alle strutture sindacali
ai vari livelli ed alle RSU.
4. Assemblee: per favorire la massima partecipazione dei lavoratori e il massimo
approfondimento le assemblee vanno organizzate in modo da avere come unico
punto all'ordine del giorno il tema del rinnovo del CCNL. A tal fine ed in particolare
nelle realtà maggiormente significative, dovranno prevedersi assemblee di reparto,
area, uffici, ed anche in relazione a particolari figure professionali (impiegati,
tecnici, quadri, viaggiatori).
Le assemblee sono convocate congiuntamente dalle segreterie territoriali.
In ogni assemblea viene nominata una Presidenza che ha il compito di garantire lo
svolgimento dei lavori e di redigere il verbale da sottoporre al voto dell'assemblea.
L'ipotesi di piattaforma va distribuita preventivamente ai lavoratori.
Il verbale dovrà riportare l'approvazione o meno della piattaforma nel suo complesso.
Dovrà riportare inoltre le risultanze del dibattito, le eventuali proposte integrative,
abrogative e/o sostitutive, nonché il numero dei lavoratori dipendenti dall'azienda, il
numero dei partecipanti e quello degli intervenuti.
Il verbale finale è posto in votazione per alzata di mano.
Qualora lo richieda il 20% dei lavoratori, si procede al voto segreto. In tal caso, le
Segreterie Territoriali provvederanno a predisporre quanto necessario per le votazioni
(urne, schede, e quanto necessario per l'espressione segreta del voto).
Il voto deve essere espresso entro e non oltre le 48 ore dall'avvenuta assemblea e si
articolerà come essa si è svolta (unica assemblea, per reparto ecc.).
Copia dei verbali dovrà essere rimessa nella sua completezza alle Segreterie Territoriali,
Regionali e Nazionali.


DIRETTIVI REGIONALI

Al termine delle assemblee di consultazione i Direttivi regionali convocati unitariamente, o
attivi regionali, dove concordato, predisporranno congiuntamente un verbale con la
valutazione politica delle indicazioni emerse dalle assemblee e gli eventuali emendamenti
alla bozza di piattaforma approvati a livello regionale ed eleggeranno unitariamente i
delegati all' Assemblea Nazionale (vedi allegato).
Solo gli emendamenti contenuti nei verbali regionali saranno valutati dall'apposita
commissione nazionale.
I Direttivi regionali dovranno riunirsi entro il 18 e 19 Marzo ed entro la stessa data i
verbali approvati dovranno essere inviati alle Segreterie Nazionali.

COMMISSIONE NAZIONALE

Una commissione costituita da Fai, Flai e Uila nazionali effettuerà l'esame degli
emendamenti presenti nei verbali dei direttivi o attivi regionali come sopra richiamato.
I verbali ed i documenti dei direttivi e attivi regionali dovranno pervenire alle Segreterie
Nazionali entro la data suindicata (19 Marzo 2009).
Non verranno esaminati verbali e documenti che pervengano oltre la data prevista.


ASSEMBLEA NAZIONALE PER L’APPROVAZIONE DELLA PIATTAFORMA

Si riunisce nei giorni 23 e 24 Marzo 2009 per l'approvazione conclusiva delle piattaforme.
E' composta dagli organismi dirigenti di Fai, Flai e Uila e da 300 delegati eletti nei
Direttivi regionali.
Le Segreterie Nazionali, sulla base del lavoro svolto dalla commissione, formulano la
proposta conclusiva di piattaforma.
All'Assemblea possono essere ripresentati solo gli emendamenti approvati dai direttivi o
attivi regionali, se respinti dalla commissione e se i proponenti non si ritengono soddisfatti
della risposta.
Inoltre l'Assemblea potrà essere riconvocata prima del termine della trattativa.


DELEGAZIONE TRATTANTE

La delegazione di trattativa composta dalle Segreterie Nazionali più 45 strutture e 45
delegati ripartiti unitariamente tra Fai, Flai e Uila sarà votata dall’Assemblea Nazionale
del 23 e 24 Marzo.
Nella medesima sede, su proposta delle Segreterie Nazionali, si procederà all'elezione della
delegazione trattante per il rinnovo del CCNL dell’Industria Alimentare e della
Cooperazione Alimentare

CONSULTAZIONE SULL'IPOTESI DI ACCORDO

L'approvazione complessiva dell'ipotesi di accordo viene, quindi, sottoposta alle assemblee
dei lavoratori, da effettuarsi con le stesse procedure delle assemblee di consultazione sulla
piattaforma.


SCHEMA DI PARTECIPAZIONE DEI DELEGATI FAI, FLAI, UILA ALL’ASSEMBLEA
NAZIONALE PER L’APPROVAZIONE DELLA PIATTAFORMA

REGIONI N. DELEGATI
Piemonte 18
Va1 D'Aosta 3
Liguria 6
Lombardia 45
Friuli 9
Alto Adige 3
Trentino 6
Veneto 33
Emilia-Romagna 39
Toscana 15
Marche 9
Umbria 9
Lazio 18
Abruzzo 9
Molise 6
Campania 27
Puglia 12
Basilicata 9
Calabria 6
Sicilia 12
Sardegna 6
Totale 300

N.B.
L'assemblea nazionale è composta dai comitati direttivi nazionali di FAI, FLAI e UILA e da
300 delegati suddivisi unitariamente secondo il presente schema. I regionali dovranno
inviare alle segreterie nazionali gli elenchi dei delegati individuati.


VERBALE DI ASSEMBLEA PER LA CONSULTAZIONE
SULL’IPOTESI DI PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L.
INDUSTRIA ALIMENTARE E COOPERAZIONE ALIMENTARE

Fai – Flai – Uila territoriale di
Assemblea aziendale di
Settore

Lavoratori dipendenti n. ______________ presenti n. _______________ di cui:
Argomenti affrontati nel dibattito:

VOTAZIONE CONCLUSIVA SUL VERBALE DI ASSEMBLEA:
Favorevoli n. ____________ Contrari n. ___________ Astenuti n. _______________
Voto palese _______________ Voto segreto _______________
(Richiesto da


_____________________________________________________________)
Firma di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil Territoriali e della Presidenza
dell’Assemblea:

Data, _______________

N.B. Il presente verbale va compilato in 3 copie (compresi eventuali fogli allegati) di cui
una copia va fatta pervenire al regionale e una copia al nazionale.