Pubblicato
il decreto legge con misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale
In vigore dal 25
febbraio modifica il codice penale e l'ordinamento
penitenziario, introduce il gratuito patrocinio per le
vittime di violenza sessuale, il nuovo delitto di 'atti
persecutori', l'allungamento da 2 a 6 mesi del
trattenimento nei Centri di identificazione e espulsione
per gli immigrati irregolari, e norme sul controllo del
territorio (ronde)
Decreto-legge 23 febbraio2009, n. 11
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti
persecutori
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
introdurre misure per assicurare una maggiore tutela
della sicurezza della collettività, a fronte
dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla
violenza sessuale, attraverso un sistema di norme
finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più
concreta tutela delle vittime dei suddetti reati,
all'introduzione di una disciplina organica in materia
di atti persecutori, ad una più efficace disciplina
dell'espulsione e del respingimento degli immigrati
irregolari, nonchè ad un più articolato controllo del
territorio;
Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme
contenute in disegni di legge già approvati da un ramo
del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di
atti persecutori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della
giustizia e del Ministro per le pari opportunità, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
delle politiche agricole alimentari e forestali, della
gioventù, per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, per la semplificazione normativa, per le
riforme per il federalismo, della difesa e per le
politiche europee;
E m
a n a
il seguente decreto-legge:
CAPO I
Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
dell'espulsione e controllo del territorio
Art. 1.
Modifiche al codice penale
1.
All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione
della commissione di taluno dei delitti previsti dagli
articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; »;
b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1)
dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis;
».
Art. 2.
Modifiche al codice di procedura penale
1.
Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 275, comma 3, le parole: «all'articolo
416-bis del codice penale o ai delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis
e 3-quater, nonchè in ordine ai delitti di cui agli
articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il
quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso
previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del
codice penale,»;
b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è
inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza
sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso
previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale
di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice
penale; ».
Art. 3.
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
1.
Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono
inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter,
primo e secondo comma,» e dopo la parola: «602» sono
inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso il caso
previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo
comma, 609-octies»;
b) al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle
seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter,
terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma».
Art. 4.
Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
1.
All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è
aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può
essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti
di reddito previsti dal presente decreto.».
Art. 5.
Esecuzione dell'espulsione
1.
Al comma 5 dell'articolo 14 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale
termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio
del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai
Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace
la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di
sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui
al periodo precedente, il questore può chiedere al
giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il
periodo massimo complessivo di trattenimento non può
essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in
ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento
anche prima della scadenza del termine prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di
pace.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
anche se già trattenuti nei centri di identificazione e
espulsione alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 6.
Piano straordinario di controllo del territorio
1.
Al fine di predisporre un piano straordinario di
controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei
vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa
vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100
milioni di euro annui, le parole: «con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30
aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso
comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto
del Presidente della Repubblica, da adottarsi su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle
finanze, entro il 31 marzo 2009».
2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto
periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate
all'entrata del bilancio dello Stato successivamente
alla data di entrata in vigore del predetto
decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite
di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla
quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per
le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica
e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel
limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per
sostenere e diffondere sul territorio i progetti di
assistenza alle vittime di violenza sessuale e di
genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e
di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono
avvalersi della collaborazione di associazioni tra
cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di
polizia dello Stato o locali, eventi che possano
arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni
di disagio sociale.
4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco
tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte
dello stesso, sentito il Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti
necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il
prefetto provvede, altresì, al loro periodico
monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
5. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al
comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di
quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle
Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi
dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al
presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non
siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse
economiche a carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di
cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione
nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta
dei relativi elenchi.
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni
possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in
luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle
immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di
videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi
alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di
ulteriore conservazione.
CAPO II
Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 7.
Modifiche al codice penale
1.
Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il
seguente:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte
reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di
paura ovvero da ingenerare un fondato timore per
l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di
persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero
da costringere lo stesso ad alterare le proprie
abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge
legalmente separato o divorziato o da persona che sia
stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è
commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilità di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il
termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei
confronti di un minore o di una persona con disabilità
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto
per il quale si deve procedere d'ufficio.».
Art. 8.
Ammonimento
1.
Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui
all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto
dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti
all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta
al questore di ammonimento nei confronti dell'autore
della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo
al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli
organi investigativi e sentite le persone informate dei
fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce
oralmente il soggetto nei cui confronti è stato
richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una
condotta conforme alla legge e redigendo processo
verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al
richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il
questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in
materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis
del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da
soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto
dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto
è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente
articolo.
Art. 9.
Modifiche al codice di procedura penale
1.
Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il
giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a
luoghi determinati abitualmente frequentati dalla
persona offesa ovvero di mantenere una determinata
distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il
giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi
a luoghi determinati abitualmente frequentati da
prossimi congiunti della persona offesa o da persone con
questa conviventi o comunque legate da relazione
affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza
da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di
comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone
di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1
e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per
esigenze abitative, il giudice prescrive le relative
modalità e può imporre limitazioni.
«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I
provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter
sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza
competente, ai fini dell'eventuale adozione dei
provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono
altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi
socio-assistenziali del territorio.»;
b) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal
seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis,
600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di
cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602
del codice penale il pubblico ministero, anche su
richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere che si proceda con
incidente probatorio all'assunzione della testimonianza
di persona minorenne ovvero della persona offesa
maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste
dal comma 1.»;
c) al comma 5-bis dell'articolo 398:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle
seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono
sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono
sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela
delle persone»;
4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono
sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona
interessata all'assunzione della prova»;
d) al comma 4-ter dell'articolo 498:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle
seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del
reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del
maggiorenne infermo di mente vittima del reato».
Art. 10.
Modifica all'articolo 342-ter del codice civile
1.
All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le
parole:
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Art. 11.
Misure a sostegno delle vittime del reato di atti
persecutori
1.
Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le
istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia
del reato di atti persecutori, di cui all'articolo
612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7,
hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le
informazioni relative ai centri antiviolenza presenti
sul territorio e, in particolare, nella zona di
residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi
sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere
in contatto la vittima con i centri antiviolenza,
qualora ne faccia espressamente richiesta.
Art. 12.
Numero verde
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le pari opportunità è istituito un
numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti
persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro,
con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui
al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima
assistenza psicologica e giuridica da parte di personale
dotato delle adeguate competenze, nonchè di comunicare
prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della
persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli
atti persecutori segnalati.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 13.
Copertura finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in euro
35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per
l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in
euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro
35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno
2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla
costruzione e ristrutturazione dei Centri di
identificazione e di espulsione, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2009,
64.796.000 euro per l'anno 2010 e 48.014.000 euro a
decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli
accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;
b) quanto a 3.580.000 euro per l'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli
accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;
c) quanto a 18.688.000 euro per l'anno 2010, 3.453.950
euro per l'anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della
dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 5, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978,
prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti
di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi
alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative.
3. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata
la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere
dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella
C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del
presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
nomativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Carfagna, Ministro per le pari opportunità
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali
Meloni, Ministro della gioventù
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo
La Russa, Ministro della difesa
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Visto, il Guardasigilli: Alfano |