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La legge Brunetta anti
fannulloni

La Camera dei deputati ha
introdotto l'articolo 1 con il quale viene
regolato il rapporto di successione
temporale tra legge e contratto collettivo,
al fine di evitare che la presente riforma
venga vanificata da un intervento
contrattuale successivo.
Obiettivi
L'articolo 2 definisce i seguenti obiettivi
del disegno di legge: convergenza degli
assetti regolativi del lavoro pubblico con
quelli del lavoro privato, con particolare
riferimento al sistema delle relazioni
sindacali; miglioramento dell'efficienza e
dell'efficacia delle procedure della
contrattazione collettiva; introduzione di
sistemi interni ed esterni di valutazione
del personale e delle strutture
amministrative, finalizzati ad assicurare
l'offerta di servizi conformi agli standard
internazionali di qualita'; valorizzazione
del merito e conseguente riconoscimento di
meccanismi premiali; definizione di un
sistema più rigoroso di responsabilità dei
dipendenti pubblici; introduzione di
strumenti che assicurino una più efficace
organizzazione delle procedure concorsuali
su base territoriale; valorizzazione del
requisito della residenza dei partecipanti
ai concorsi pubblici, qualora ciò sia
strumentale al migliore svolgimento del
servizio. Al riguardo, era stato approvato
un emendamento per cui i vincitori delle
procedure di progressione verticale dovranno
permanere per almeno un quinquennio nella
sede della prima destinazione e sarà
considerato titolo preferenziale la
permanenza nelle sedi carenti di organico.
Contrattazione
collettiva e Aran
L'articolo 3 è stato migliorato nei
suoi contenuti recependo le utili proposte
avanzate anche dall'opposizione, in
particolare prevedendo decreti legislativi
attuativi in materia di contrattazione
collettiva e integrativa. Esso prevede che
verranno precisati gli ambiti della
disciplina del rapporto di lavoro pubblico
riservati rispettivamente alla
contrattazione collettiva e alla legge,
ferma restando la riserva in favore della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei diritti e delle
obbligazioni direttamente pertinenti al
rapporto di lavoro; che saranno riordinate
le procedure di contrattazione collettiva
nazionale ed integrativa, in coerenza con il
settore privato e nella salvaguardia delle
specificità sussistenti nel settore
pubblico; che sara' riformata l'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN), con particolare
riguardo alle competenze, alla struttura ed
agli organi della medesima Agenzia; che
sara' semplificato il procedimento di
contrattazione anche attraverso
l'eliminazione di quei controlli che non
sono strettamente funzionali a verificare la
compatibilità dei costi degli accordi
collettivi. Inoltre, al fine di ridurre il
ricorso a contratti di lavoro a termine, a
consulenze e a collaborazioni, i decreti
delegati dovranno contenere disposizioni
dirette ad agevolare i processi di mobilità,
anche volontaria, finalizzati a garantire lo
svolgimento delle funzioni pubbliche di
competenza da parte delle amministrazioni
che presentino carenza di organico. Cio'
permette di perseguire una piu' razionale
distribuzione delle risorse umane
utilizzando il personale appartenente ai
ruoli di altre amministrazioni ed evitando
nel contempo ulteriori spese e la formazione
di precariato.
Valutazione del personale
L'articolo 4 prevede che saranno predisposti
preventivamente gli obiettivi che
l'amministrazione si pone per ciascun anno e
che sara' rilevata, in via consuntiva,
quanta parte degli obiettivi e' stata
effettivamente conseguita, anche con
riferimento alle diverse sedi territoriali,
assicurandone la pubblicita' ai cittadini;
che sarà prevista l'organizzazione di
confronti pubblici annuali sul funzionamento
e sugli obiettivi di miglioramento di
ciascuna amministrazione, con la
partecipazione di associazioni di
consumatori e utenti, organizzazioni
sindacali, studiosi e organi di informazione
e la diffusione dei relativi contenuti
mediante adeguate forme di pubblicità, anche
in modalita' telematica; che saranno
previsti mezzi di tutela giurisdizionale
degli interessati nei confronti delle
amministrazioni e dei concessionari di
servizi pubblici che si discostano dagli
standard qualitativi ed economici fissati o
che violano le norme preposte al loro
operato, con esclusione del risarcimento del
danno per il quale resta ferma la disciplina
vigente; che sara' istituito, nell'ambito
del riordino dell'ARAN e in posizione
autonoma e indipendente (la nomina dei
membri dell'organismo è subordinata al
parere favorevole dei due terzi dei
componenti delle Commissioni parlamentari
competenti), un organismo centrale di
valutazione con il compito di: a)
indirizzare, coordinare e sovrintendere
all'esercizio indipendente delle funzioni di
valutazione; b) garantire la trasparenza dei
sistemi di valutazione; c) assicurare la
comparabilita' e la visibilità degli indici
di andamento gestionale, informando
annualmente il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo sull'attività svolta.
Sarà infine assicurata la totale
accessibilità dei dati relativi ai servizi
resi dalla pubblica amministrazione tramite
la pubblicità e la trasparenza degli
indicatori e delle valutazioni operate da
ciascuna pubblica amministrazione. In tema
di azione collettiva nei confronti delle
pubbliche amministrazioni e dei
concessionari di servizi pubblici, la Camera
ha ribadito che si tratta di azione volta al
ripristino del servizio e del rispetto degli
standard, con esclusione del risarcimento
del danno per il quale resta ferma la
disciplina vigente; inoltre saranno
introdotti strumenti e procedure al fine di
evitare duplicazioni e sovrapposizioni con
le azioni che si possono proporre alle
autorita' indipendenti o agli organismi con
funzioni di vigilanza e controllo nel
settore.
Infine, l'articolo 4 è
stato integrato dalla Camera dei deputati
che ha deciso di destinare 4 milioni di euro
alla realizzazione di progetti sperimentali
ed innovativi volti a diffondere e
raccordare le metodologie della valutazione
tra le amministrazioni centrali e gli enti
territoriali (anche tramite la fissazione di
standard da pubblicare on-line). Inoltre
verranno sviluppati i processi di formazione
del personale preposto alle funzioni di
controllo e valutazione e sara' migliorata
la trasparenza delle procedure di
valutazione mediante lo sviluppo di un
apposito sito web.
Meritocrazia
L'articolo 5 prevede che saranno
introdotti nell'organizzazione delle
pubbliche amministrazioni concreti strumenti
di valorizzazione del merito e metodi di
incentivazione della produttività e della
qualità della prestazione lavorativa,
secondo le modalita' attuative stabilite
dalla contrattazione collettiva, e che
saranno stabilite percentuali minime di
risorse da destinare al merito e alla
produttivita', previa misurazione secondo
criteri oggettivi del contributo e del
rendimento del singolo dipendente pubblico.
Riforma della
dirigenza pubblica
L'articolo 6 prevede il divieto di
corrispondere il trattamento economico
accessorio nell'ipotesi di responsabilità
del dirigente che abbia omesso di vigilare
sulla effettiva produttività delle risorse
umane allo stesso assegnate e
sull'efficienza della struttura che dirige.
Saranno previsti concorsi per l'accesso alla
prima fascia dirigenziale e saranno ridotti
gli incarichi conferiti ai dirigenti non
appartenenti ai ruoli e ai soggetti estranei
alla pubblica amministrazione. Verrà
favorita la mobilità nazionale - che, come
specificato in un emendamento approvato,
potra' avvenire anche tra comparti
amministrativi diversi - e internazionale
dei dirigenti. La retribuzione dei dirigenti
legata al risultato non dovra' essere
inferiore al 30% della retribuzione
complessiva. Al riguardo era stato approvato
dalla Camera un emendamento che esclude
l'applicabilità della precedente
disposizione alla dirigenza sanitaria.
Inoltre l'Aula di Montecitorio ha stabilito
che il conferimento dell'incarico
dirigenziale generale ai vincitori di
concorso sia subordinato a un periodo di
formazione, non inferiore a sei mesi, presso
uffici amministrativi di uno Stato
dell'Unione europea o di un organismo
comunitario o internazionale.
Sanzioni e
responsabilità dei pubblici dipendenti
L'articolo 7 prevede che saranno
razionalizzati i tempi di conclusione dei
procedimenti disciplinari e che verranno
previsti meccanismi rigorosi per l'esercizio
dei controlli medici durante il periodo di
assenza per malattia del dipendente. Al fine
di favorire la massima conoscibilita' del
codice disciplinare è prevista
"l'equipollenza tra la affissione del codice
disciplinare all'ingresso della sede di
lavoro e la sua pubblicazione nel sito web
dell'amministrazione". Si prevede inoltre la
definizione della tipologia delle infrazioni
piu' gravi che comportano la sanzione del
licenziamento. Infine, una modifica
introdotta dalla Camera prevede che il
dipendente pubblico, ad eccezione di
determinate categorie, in relazione alla
specificità di compiti ad esse attribuiti,
sara' identificabile tramite un cartellino
di riconoscimento; ciò garantira' maggiore
trasparenza nei rapporti fra amministrazione
e cittadino-utente.
Vicedirigenza
L'articolo 8 prevede che la
vicedirigenza sia istituita e disciplinata
esclusivamente dalla contrattazione
collettiva nazionale del comparto di
riferimento, che ha facolta' di introdurre
una specifica previsione al riguardo e,
pertanto, il personale in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente
puo' essere destinatario della disciplina
della vicedirigenza soltanto a seguito della
sua avvenuta istituzione.
Cnel
L'articolo 9 attribuisce al CNEL
l'esercizio di ulteriori compiti, tra cui si
segnalano i seguenti: a) la predisposizione
di una Relazione annuale al Parlamento e al
Governo sui livelli e la qualita' dei
servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni centrali e locali alle
imprese e ai cittadini; b) la messa a punto
di una Relazione annuale sulla stato della
contrattazione collettiva nelle pubbliche
amministrazioni con riferimento alle
esigenze della vita economica e sociale; c)
la promozione e l'organizzazione di una
Conferenza annuale sull'attivita' compiuta
dalle amministrazioni pubbliche, con la
partecipazione di rappresentanti delle
categorie economiche e sociali, delle
associazioni dei consumatori e degli utenti,
di studiosi qualificati e di organi di
informazione, per la discussione e il
confronto sull'andamento dei servizi delle
pubbliche amministrazioni e sui problemi
emergenti.
Efficienza
In base al nuovo articolo 10
introdotto dalla Camera, le relazioni
predisposte dai Ministri sullo stato della
spesa, dell'efficienza nell'allocazione
delle risorse danno conto, con riferimento
all'anno solare precedente, degli elementi
informativi e di valutazione individuati con
apposita direttiva emanata dal Ministro per
l'attuazione del programma di Governo, su
proposta del Comitato tecnico-scientifico
per il controllo strategico nelle
amministrazioni dello Stato. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare - sentito il Ministro dell'Economia
e delle Finanze - entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le misure idonee a
rafforzare l'autonomia e ad accrescere le
capacita' di analisi conoscitiva e
valutativa dei servizi per il controllo
interno, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Ulteriori poteri di controllo alla
Corte dei Conti
L'articolo 11, modificato dalla Camera dei
deputati, prevede che la Corte dei conti,
anche a richiesta delle competenti
commissioni parlamentari, possa effettuare
controlli su gestioni pubbliche statali in
corso di svolgimento. Ove accerti gravi
irregolarita' gestionali ovvero gravi
deviazioni da obiettivi, procedure o tempi
di
attuazione stabiliti da norme, nazionali o
comunitarie, ovvero da direttive del
Governo, la Corte ne individua, in
contraddittorio con l'amministrazione, le
cause e provvede,
con decreto motivato del Presidente, a darne
comunicazione, anche con strumenti
telematici idonei allo scopo, al Ministro
competente. Questi, con decreto da
comunicare al Parlamento e alla presidenza
della Corte, sulla base delle proprie
valutazioni, anche di ordine
economico-finanziario, può disporre la
sospensione dell'impegno di somme stanziate
sui pertinenti capitoli di spesa. Si dettano
disposizioni in merito alla composizione
delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti che possono essere
integrate da due componenti designati
rispettivamente dal Consiglio regionale e
dal Consiglio delle autonomie locali. Il
Presidente della Corte dei conti, quale
organo di governo dell'Istituto,
sentito il parere dei presidenti di sezione
della Corte medesima, presenta annualmente
al Parlamento, e comunica al Governo, la
relazione per la riorganizzazione e ne
trasmette copia al Consiglio di presidenza
della Corte dei conti.
Il Consiglio di presidenza della Corte sarà
composto dal Presidente della Corte che lo
presiede, dal Presidente aggiunto, dal
Procuratore generale e da 4 rappresentanti
del
Parlamento e da 4 magistrati eletti dai
magistrati della Corte medesima.
rainew24 -
25.2.09 |