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L’accordo separato sul sistema contrattuale:
una
scatola vuota o un progetto reale?
di Luigi Mariucci,
Università "Cà Foscari" di Venezia
Siamo nel pieno di una crisi economica globale,
universalmente definita strutturale e di lungo corso,
che testimonia il crollo delle teorie iperliberiste. In
questa situazione tutto ci si poteva aspettare tranne
che il governo, invece che rispondere della
insufficienza delle c.d. misure anti-crisi fin qui
adottate, promuovesse un accordo separato sul sistema
contrattuale. Viene in mente ciò che si racconta della
regina: “se non c’è pane, date loro brioches”. Invece è
andata così: su proposta del governo si è sottoscritto
da parte di un largo numero di associazioni sindacali ed
imprenditoriali un accordo sulle regole, senza
l’adesione della CGIL. Come si può interpretare questa
vicenda?
La prima impressione, a una lettura superficiale, è che
si tratta di un insieme di scatole vuote, di
proposizioni prive di sostanza, secondo l’intepretazione
che ne ha dato Eugenio Scalfari. Questa è anche
l’osservazione che viene in mente guardando il testo da
un punto di vista giuridico. Si prenda la questione, in
apparenza, più semplice: quella degli effetti c.d.
normativi, riferiti ai rapporti individuali di lavoro.
L’accordo in esame reintroduce la scadenza triennale dei
contratti nazionali di categoria, e abolisce la c.d.
indennità di vacanza contrattuale. Si faccia l’ipotesi
che da qui a qualche mese scada, secondo le precedenti
cadenze, il biennio economico di un contratto nazionale
e che, non essendo rinnovato l’accordo, un lavoratore
aderente alla CGIL chieda che gli sia corrisposta
l’indennità di vacanza contrattuale. Quid iuris?
Immaginiamo poi che sulla base dei vari rinvii previsti
dall’accordo si stipulino successivi contratti nazionali
di lavoro, senza l’adesione della CGIL. Che ne sarà
dell’efficacia di quegli accordi verso gli iscritti alla
CGIL, su materie quali la ridefinizione dell’orario di
lavoro, gli inquadramenti professionali, la struttura
salariale? Pare evidente che per gli aderenti alla CGIL
la pretesa di applicare il nuovo accordo, in
sostituzione di quello del 1993, sia giuridicamente
inopponibile. A maggior ragione ciò vale per la stessa
organizzazione: la CGIL è del tutto libera di presentare
rivendicazioni a livello nazionale e aziendale al di
fuori delle regole stabilite dall’accordo da lei non
sottoscritto. Si prefigura perciò uno scenario, per così
dire, di anarchia conflittuale proprio nel momento in
cui sarebbe stata invece necessaria la massima coesione
tra gli attori sociali per affrontare il difficile
passaggio della crisi in atto.
L’ingenuo osservatore si chiede quindi: “ma perché
allora è stato firmato quell’accordo se esso non può
essere dotato di alcun tasso significativo di
effettività?”.
Qui occorre mettere in gioco un punto di vista più
disincantato. L’interesse del governo è evidente:
l’inadeguatezza delle misure anti-crisi adottate dallo
stesso governo, su cui tutte le organizzazioni sociali
convergevano, è stato messo in ombra dalla adesione
della grande parte di quelle organizzazioni, tranne la
CGIL, all’accordo. L’interesse della Confindustria e
delle associazioni imprenditoriali è altrettanto
evidente: le imprese chiedono corposi aiuti di stato,
con buona pace del liberismo invocato quando fa comodo,
e soprattutto per liberarsi dei c.d. vincoli sull’uso
della forza lavoro. Qual è invece il motivo della
adesione delle altre organizzazioni sindacali?
La risposta è complessa. Andrebbe svolta una analisi
sul nuovo modello contrattuale e sulle sue implicazioni
economiche, che qui non può essere sviluppata, salvo
anticipare una valutazione: dal punto di vista
dell’invocato sviluppo della negoziazione decentrata
l’accordo sembra più una gabbia che un incentivo.
Le questioni più rilevanti da un punto di vista
istituzionale sono comunque altre. Mi riferisco ad
alcuni dei temi su cui l’accordo in oggetto rinvia, non
a caso, a future negoziazioni, e che richiamano profili
di ordine costituzionale.
Cito nell’ordine: “la contrattazione collettiva
nazionale o confederale può definire ulteriori forme di
bilateralità per il funzionamento di servizi integrativi
del welfare” (punto 4); “i successivi accordi dovranno
definire, entro 3 mesi, nuove regole in materia di
rappresentanza delle parti nella contrattazione
collettiva valutando le diverse ipotesi che possono
essere adottate con accordo, ivi compresa la
certificazione all’Inps dei dati di iscrizione
sindacale” (punto 17); “le nuove regole possono
determinare, limitatamente alla contrattazione di
secondo livello nelle aziende dei servizi pubblici
locali, l’insieme dei sindacati rappresentativi della
maggioranza dei lavoratori, che possono proclamare gli
scioperi” (punto18).
Le clausole appena citate dell’accordo del 22 gennaio
2009 non riguardano materie di esclusiva competenza
delle parti sociali, quali quelle riferite alle regole
(pure discutibili) del sistema contrattuale, fatto salvo
il riferimento alle misure rivendicate di detrazione
fiscale per i c.d. premi di produttività, che invece
chiamano in gioco l’interesse dei contribuenti e quindi
pongono problemi di costituzionalità sotto il profilo
fiscale. Riguardano invece materie di interesse
pubblico e perciò di natura squisitamente politica. In
primo luogo la disciplina del welfare relativa al se e
al come gli interventi pubblici debbano integrarsi con
gli interventi privati: questioni che pongono domande di
fondo, ad esempio relative al fatto se siano legittime
quelle norme del recente decreto anti-crisi che
subordinano gli interventi a sostegno del reddito (in
specifico: il diritto a percepire l’indennità di
disoccupazione) all’intervento pro-quota degli stessi
enti bilaterali. La regola della libertà sindacale: se
sia lecito che i sindacati diventino soggetti diretti
e/o consociati di erogazione dei sussidi pubblici, a
discapito della loro funzione di rappresentanza autonoma
del mondo del lavoro. La disciplina costituzionale della
rappresentanza sindacale di cui all’art. 39 cost e
quella sul diritto di sciopero di cui all’art.40 cost.
Tali questioni fuoriescono dalla dimensione di accordi
negoziali, per giunta separati, e investono invece
problemi cruciali dell’assetto dello Stato di diritto,
sulla cui implicazione è bene riflettere a fondo.
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