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di Piergiovanni Alleva
L'anno zero dei
diritti sindacali
1.Con la firma di un accordo separato sul sistema
contrattuale, il diritto sindacale e le relazioni
industriali precipitano allo «anno zero» perché le
regole ufficiose e le condizioni sostanziali che hanno
consentito loro di funzionare per diversi decenni si
sono dissolte.
2. Il nostro
sistema si è sempre retto su un'ambigua «doppia verità»:
vi è la verità giuridico-formale, secondo cui i
sindacati rappresentano solo i loro iscritti e stipulano
contratti collettivi che valgono solo per loro, cosicché
non hanno alcun motivo di preoccuparsi di quello che
vogliono gli altri lavoratori iscritti a sindacati
diversi, che faranno, se vi riescono, contratti che
ritengano migliori.
Dall'altro lato vi è la verità socio-economica che
dimostra come la regola giuridica ora ricordata si
riduca a una pura ipocrisia, perché nella realtà i
datori di lavoro firmano un solo accordo o contratto
collettivo «con chi ci sta» tra i diversi sindacati
operanti in un settore, e poi lo applicano a tutti i
lavoratori anche non iscritti. Questi non hanno alcuna
voce in capitolo perché non sono formalmente
rappresentati dai sindacati firmatari: possono solo,
individualmente, accettare o rifiutare ciò che a loro
viene «spiattellato» dal datore di lavoro dopo
l'accordo, e, per lo più, tra il poco e il niente, è
umano rassegnarsi al poco.
Ci si può chiedere come un sistema così apertamente
antidemocratico, che addirittura rischia di premiare
sindacati molto «accomodanti», possa aver resistito per
tanti anni. La risposta è che fino a tempi recenti è
esistita un'unità di azione rivendicativa tra i maggiori
sindacati confederali, e che questo ha fornito una
legittimazione sostanziale al sistema, perché la parte
datoriale stipulava quell'unico contratto collettivo con
sindacati che rappresentavano la maggioranza dei
lavoratori. Questo era il presupposto di fatto che
consentiva la coesistenza delle «due verità».
3. Ora quel
presupposto è caduto, le due verità si divaricano, e
l'insopportabilità del sistema basato esclusivamente su
quelle regole formali è più che evidente. Per altro
verso, l'accordo separato ha posto problemi di
contenuti, comportando un depotenziamento della
contrattazione collettiva nazionale e aziendale con
programmato svilimento dei salari, con vincoli e
sanzioni in caso di rivendicazioni «eterodosse».
4. A questo
punto, la prima risposta politico-giuridica è quella di
«prender sul serio» la regola formale dell'efficacia
limitata dei contratti collettivi separati, e indurre i
lavoratori a rifiutare l'applicazione «in estensione».
Essi in definitiva, visti i contenuti, non faranno che
sottrarsi a ulteriori peggioramenti, e potranno
richiedere in giudizio adeguamenti salariali per altre
vie (art. 36 Cost.).
5. Ma la risposta
prospettica è quella della costruzione di un nuovo
sistema, a partire da questa constatazione: è necessario
votare, a tutti i livelli, perché possa esser pesato e
quantificato il potere e il diritto-dovere dei sindacati
di rappresentare gli interessi dei lavoratori, secondo i
canoni della democrazia rappresentativa. Il criterio
costruttivo portante del nuovo sistema è quello già
introdotto (con non pochi limiti) nel pubblico impiego:
si voti in tutti i luoghi di lavoro per eleggere i
rappresentanti aziendali e questi risultati elettorali
serviranno anche a conferire al sindacato nazionale la
sua percentuale di potere rappresentativo in sede di
contrattazione nazionale in modo che si possa dare
sostanza a una regola maggioritaria nella stipula
contrattuale.
6. E'
fondamentale che possa votare anche quel 53 per cento di
lavoratori che opera nelle piccole imprese con meno di
sedici addetti, nelle quali ancora oggi, per legge, è
impossibile costruire Rsa ed Rsu, e quindi che si
creino, allo scopo, «bacini rappresentativi»
interaziendali. Anche la rappresentatività delle
Confederazioni (oltre che dei sindacati di categoria)
può essere misurata elettoralmente, per la elezione di
un riformato Cnel, o per quella degli organi di
controllo di grandi enti previdenziali. L'allargamento
della base della rappresentanza è il primo decisivo
passo per l'estensione della contrattazione aziendale o
di secondo livello, perché essa non resti come è oggi un
optional riservato al 20-25 per cento soltanto dei
lavoratori italiani.
7. Occorre, poi,
che la contrattazione aziendale possa avere un respiro
ampio, e, dunque, il criterio di raccordo con la
contrattazione nazionale sia quello di una generalità di
competenza salvo che la contrattazione nazionale riservi
espressamente a sé alcune materie. Il che è esattamente
il contrario di quanto prevede l'accordo separato il
quale proclama di voler estendere e potenziare la
contrattazione aziendale, ma in realtà fissa regole che
direttamente e indirettamente la soffocano.
8. La
contrattazione aziendale o territoriale può essere
incentivata con l'istituzione di specifici elementi
retributivi. Ancora una volta l'accordo separato ha
costituito un esempio negativo, prevedendo agevolazioni
fiscali e contributive anche per voci retributive
contrattati individualmente, e che queste possano
riassorbire eventuali indennità di «mancata
contrattazione di secondo livello» se previste dal
contratto nazionale. In tal modo la contrattazione
aziendale invece che incentivata sarà di fatto
sostituita da accordi individuali.
Le incentivazioni efficaci sono ad esempio un'indennità
di «mancata contrattazione di secondo livello», a patto
che non sia in alcun modo riassorbibile da aumenti
individuali, e non dia luogo, in sé, a alcuna
agevolazione fiscale o contributiva. Tali agevolazioni,
devono esser riservate solo ai trattamenti pattuiti
aziendalmente e territorialmente a livello collettivo,
in modo che questi vengano preferiti, sia dai lavoratori
che dai datori all'«indennità di mancata
contrattazione», e che dunque, la contrattazione di
secondo livello si faccia effettivamente.
9. Una volta
costruito un sistema di contrattazione collettiva su
base democratica e rappresentativa, articolato su due
livelli, ad esso, andrebbe raccordato, con previsione
legislativa, il precetto costituzionale dell'articolo 36
della Costituzione, così da ottenere una garanzia
universale di trattamento retributivo effettivamente
adeguato che sarebbe sotto ogni aspetto migliore di
qualsiasi altro Smig (salario minimo garantito) o
similare istituto di garanzia salariale previsto da
legislazioni di altri paesi.
10. Infine
l'apporto imprescindibile della democrazia diretta
potrebbe essere disciplinato come necessità di
approvazione referendaria dell'ipotesi di accordo prima
della sua definitiva firma, così generalizzando le
esperienze migliori di democrazia sindacale, quelle cioè
che hanno configurato il consenso dei lavoratori
interessati come condizione sospensiva dell'efficacia
dell'accordo, e non come ratifica successiva.
11. Non bisogna
temere che manchino le condizioni politiche per questa
riforma, perché l'esistenza delle condizioni dipende a
sua volta dalla capacità di non deflettere dalla
contestazione con ogni mezzo, politico e giuridico della
ingiustizia, ipocrisia e antidemocraticità del sistema
attuale, o di ciò che esso è diventato.
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