Piergiovanni Alleva


L'Accordo Quadro sugli assetti contrattuali è l'ultimo arrivato tra gli accordi separati, ma è il più importante di tutti, perché è un accordo di sistema e di metodo, il "padre" di tutti gli accordi futuri, in quanto disciplina, appunto, l'articolazione dei livelli contrattuali (nazionale, territoriale aziendale), i possibili contenuti, gli obblighi di comportamento delle parti ecc

L'Accordo Quadro sugli assetti contrattuali è l'ultimo arrivato tra gli accordi separati, ma è il più importante di tutti, perché è un accordo di sistema e di metodo, il "padre" di tutti gli accordi futuri, in quanto disciplina, appunto, l'articolazione dei livelli contrattuali (nazionale, territoriale aziendale), i possibili contenuti, gli obblighi di comportamento delle parti ecc.
Quello degli accordi separati non è un accidente, o una serie di accidenti, bensì - occorre comprenderlo - una strategia politica che sfrutta una deficienza o gravissima lacuna del nostro diritto sindacale, ossia la mancanza di una legge sulla rappresentanza sindacale, la quale, da un lato, riconosca efficacia generale agli accordi collettivi, ma, dall'altro, la leghi alla rappresentatività misurata dei sindacati firmatari (che rispecchi la maggioranza dei lavoratori interessati) nonché al loro assenso finale, referendario.
In mancanza di una legge siffatta (invano richiesta tantissime volte) gli accordi collettivi teoricamente hanno efficacia limitata ai soli iscritti, ai sindacati stipulanti e non riguardano gli altri lavoratori, ma solo teoricamente, perchè in concreto i datori di lavoro firmano un solo accordo, ovviamente con i sindacati più arrendevoli, disposti a praticare fortissimi "sconti" e poi quell'accordo, in quanto unico esistente nella realtà, viene applicato a tutti i lavoratori all'insegna del ricatto "o questo o niente".
E' successo, di recente, con il Contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio (3 milioni di lavoratori) e con molti altri.
Ora l'Accordo Quadro sui livelli di contrattazione è un pessimo accordo, che svilisce la contrattazione nazionale, senza migliorare o potenziare in nulla la contrattazione aziendale, e ponendo, invece, una serie di divieti, impliciti ed espliciti: di scioperare durante i periodi di "tregua", di rivendicare a livello nazionale aumenti di salario reale, di proporre, a livello aziendale, rivendicazioni fuori di certe materie e così via. E dove ci sono divieti, ci sono sanzioni.
Ed allora, è giunto il momento, a nostro avviso, di sfruttare -dialetticamente - proprio quella deficienza del nostro sistema di diritto sindacale, e gridare forte che, dal punto di vista giuridico, con quell'accordo sono "entrati in gabbia" non tutti i lavoratori, ma al massimo quelli iscritti a Cisl e Uil, mentre tutti gli altri restano liberi di lottare e rivendicare ciò che appare loro giusto a tutti i livelli.
La resistenza agli accordi separati è dunque possibile e pagante e può indurre anche chi è già "entrato in gabbia" ad uscirvi, non rinnovando l'iscrizione a quei sindacati firmatari. Ma anche nel caso degli altri accordi separati, quelli di categoria, la resistenza è possibile e pagante, visto che da tali accordi discendono, per lo più modestissimi aumenti economici in cambio di pesanti peggioramenti normativi (ad esempio, in materia di orario).
Non bisogna aver paura, rifiutando l'accordo separato, di restare senza regole nel proprio rapporto di lavoro: da un lato il regime normativo già applicato permane, dall'altro si può chiedere un adeguamento salariale direttamente ai sensi dello articolo 36 della Costituzione.
Da una parte, infatti, molti contratti collettivi portano una clausola di "ultrattività", ossia continuano a produrci effetti anche dopo la loro scadenza fino a che non siano sostituiti da un contratto successivo valido per i lavoratori a cui il primo si applica. Ma anche quando non vi sia clausola espressa, l'ultrattività esiste ugualmente perché il contratto collettivo non è un contratto come un altro, ma lo strumento di un diritto costituzionale ad una esistenza libera e dignitosa e alla partecipazione alla vita sociale, politica ed economica (Cass. Sez. Lav. sentenza n. 5908/2003).
Inoltre, da un punto di vista teorico, ben si può sostenere che il "vecchio" contratto collettivo conforma alle sue clausole i rapporti individuali di lavoro dei lavoratori iscritti al sindacato stipulante, sicché esse continuano ad operare come clausole del contratto individuale: se così non fosse, i rapporti di lavoro dei lavoratori non iscritti ai sindacati, ai quali il contratto collettivo si applica comunque solo per recezione nei contratti individuali, sarebbero più robusti di quelli dei lavoratori sindacalizzati.
Dall'altra parte, è perfettamente possibile rifiutare l'aumento-elemosina dell'accordo separato, e chiedere un adeguamento non inferiore ed anzi anche superiore al giudice per effetto diretto dell'art. 36 della Costituzione, il quale garantisce il salario reale, visto che il suo fine è di assicurare un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore ed alla sua famiglia.
Se questa resistenza diverrà un fatto di massa, anche il risultato politico sarà certo, perché una legge giusta sulla rappresentanza sindacale diverrà necessaria ed imprescindibile anche agli occhi del padronato.