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L'Accordo Quadro
sugli assetti contrattuali è l'ultimo arrivato tra gli
accordi separati, ma è il più importante di tutti, perché è
un accordo di sistema e di metodo, il "padre" di tutti gli
accordi futuri, in quanto disciplina, appunto,
l'articolazione dei livelli contrattuali (nazionale,
territoriale aziendale), i possibili contenuti, gli obblighi
di comportamento delle parti ecc.
Quello degli accordi separati non è un accidente, o una
serie di accidenti, bensì - occorre comprenderlo - una
strategia politica che sfrutta una deficienza o gravissima
lacuna del nostro diritto sindacale, ossia la mancanza di
una legge sulla rappresentanza sindacale, la quale, da un
lato, riconosca efficacia generale agli accordi collettivi,
ma, dall'altro, la leghi alla rappresentatività misurata dei
sindacati firmatari (che rispecchi la maggioranza dei
lavoratori interessati) nonché al loro assenso finale,
referendario.
In mancanza di una legge siffatta (invano richiesta
tantissime volte) gli accordi collettivi teoricamente hanno
efficacia limitata ai soli iscritti, ai sindacati stipulanti
e non riguardano gli altri lavoratori, ma solo teoricamente,
perchè in concreto i datori di lavoro firmano un solo
accordo, ovviamente con i sindacati più arrendevoli,
disposti a praticare fortissimi "sconti" e poi
quell'accordo, in quanto unico esistente nella realtà, viene
applicato a tutti i lavoratori all'insegna del ricatto "o
questo o niente".
E' successo, di recente, con il Contratto collettivo
nazionale di lavoro del commercio (3 milioni di lavoratori)
e con molti altri.
Ora l'Accordo Quadro sui livelli di contrattazione è un
pessimo accordo, che svilisce la contrattazione nazionale,
senza migliorare o potenziare in nulla la contrattazione
aziendale, e ponendo, invece, una serie di divieti,
impliciti ed espliciti: di scioperare durante i periodi di
"tregua", di rivendicare a livello nazionale aumenti di
salario reale, di proporre, a livello aziendale,
rivendicazioni fuori di certe materie e così via. E dove ci
sono divieti, ci sono sanzioni.
Ed allora, è giunto il momento, a nostro avviso, di
sfruttare -dialetticamente - proprio quella deficienza del
nostro sistema di diritto sindacale, e gridare forte che,
dal punto di vista giuridico, con quell'accordo sono
"entrati in gabbia" non tutti i lavoratori, ma al massimo
quelli iscritti a Cisl e Uil, mentre tutti gli altri restano
liberi di lottare e rivendicare ciò che appare loro giusto a
tutti i livelli.
La resistenza agli accordi separati è dunque possibile e
pagante e può indurre anche chi è già "entrato in gabbia" ad
uscirvi, non rinnovando l'iscrizione a quei sindacati
firmatari. Ma anche nel caso degli altri accordi separati,
quelli di categoria, la resistenza è possibile e pagante,
visto che da tali accordi discendono, per lo più
modestissimi aumenti economici in cambio di pesanti
peggioramenti normativi (ad esempio, in materia di orario).
Non bisogna aver paura, rifiutando l'accordo separato, di
restare senza regole nel proprio rapporto di lavoro: da un
lato il regime normativo già applicato permane, dall'altro
si può chiedere un adeguamento salariale direttamente ai
sensi dello articolo 36 della Costituzione.
Da una parte, infatti, molti contratti collettivi portano
una clausola di "ultrattività", ossia continuano a produrci
effetti anche dopo la loro scadenza fino a che non siano
sostituiti da un contratto successivo valido per i
lavoratori a cui il primo si applica. Ma anche quando non vi
sia clausola espressa, l'ultrattività esiste ugualmente
perché il contratto collettivo non è un contratto come un
altro, ma lo strumento di un diritto costituzionale ad una
esistenza libera e dignitosa e alla partecipazione alla vita
sociale, politica ed economica (Cass. Sez. Lav. sentenza n.
5908/2003).
Inoltre, da un punto di vista teorico, ben si può sostenere
che il "vecchio" contratto collettivo conforma alle sue
clausole i rapporti individuali di lavoro dei lavoratori
iscritti al sindacato stipulante, sicché esse continuano ad
operare come clausole del contratto individuale: se così non
fosse, i rapporti di lavoro dei lavoratori non iscritti ai
sindacati, ai quali il contratto collettivo si applica
comunque solo per recezione nei contratti individuali,
sarebbero più robusti di quelli dei lavoratori
sindacalizzati.
Dall'altra parte, è perfettamente possibile rifiutare
l'aumento-elemosina dell'accordo separato, e chiedere un
adeguamento non inferiore ed anzi anche superiore al giudice
per effetto diretto dell'art. 36 della Costituzione, il
quale garantisce il salario reale, visto che il suo fine è
di assicurare un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore
ed alla sua famiglia.
Se questa resistenza diverrà un fatto di massa, anche il
risultato politico sarà certo, perché una legge giusta sulla
rappresentanza sindacale diverrà necessaria ed
imprescindibile anche agli occhi del padronato.
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