L’accordo
quadro sulla riforma del modello contrattuale
raggiunto a Palazzo Chigi il 22 gennaio scorso ha
sollevato una buriana di polemiche, soprattutto
politiche. La mancata firma della Cgil ha infatti
tratteggiato la possibilità di una riforma della
contrattazione senza il consenso del principale
sindacato italiano. Nei giorni successivi al tavolo
di Palazzo Chigi, dunque, si è molto parlato dei
possibili effetti deflagranti della rottura tra i
sindacati, ma in pochi sulla stampa e in televisione
hanno affrontato un aspetto più strettamente
giuridico: i possibili, concreti problemi di
applicazione dell’accordo. Su cosa potrà
effettivamente succedere all’interno delle aziende e
quali sono i problemi giuridici che un testo
“orfano” della Cgil può generare, abbiamo chiesto
lumi a Massimo Roccella, noto giuslavorista e
professore ordinario di Diritto del lavoro
nell'Università di Torino.
Rassegna.it Professor Roccella, nel
concreto, che problemi di applicabilità crea un
accordo del genere non sottoscritto dalla Cgil?
Roccella Intanto si
tratterebbe di capire se si è effettivamente in
presenza di un vero e proprio accordo, dato che
l’intesa quadro del 22 gennaio è scritta in termini
molto aperti e, per certi aspetti, vaghi e generici.
In ogni caso, dando per scontato che si tratti di un
accordo, nel nostro ordinamento giuridico il
principio generale è che gli accordi collettivi
valgono per le parti stipulanti. Quindi questa
intesa non vincola in alcun modo la Cgil, non
vincola i lavoratori iscritti alla Cgil, né
naturalmente i lavoratori non iscritti ad alcuna
organizzazione sindacale.
Rassegna.it Quindi c’è
l’effettiva possibilità che in una singola azienda i
sindacati possano presentare due o più piattaforme
per regolare lo stesso rapporto di lavoro?
Roccella
Assolutamente sì, la Cgil può continuare a lavorare
tenendo presente di essere vincolata esclusivamente
dall’accordo del 23 luglio 1993, che il sindacato di
Corso d’Italia non ha mai disdetto. Peraltro
quell’accordo non risulta esser stato disdetto da
nessun altro. Quindi la Cgil potrà continuare a
presentare piattaforme per il rinnovo biennale dei
livelli retributivi, così come è scritto in
quell’accordo in cui la concertazione venne assunta
a metodo. Questo da un punto di vista strettamente
giuridico. Da un punto di vista sindacale, invece, è
chiaro che si determinerà una situazione di grande
incertezza e caos, della quale, francamente, si
sarebbe fatto volentieri a meno.
Rassegna.it Dunque questo
accordo, che nelle intenzioni doveva rendere più
lineare la contrattazione, rischia di generare
solamente confusione?
Roccella E’ del tutto
evidente. Gli accordi sulle regole non si possono
fare escludendo nessuna delle principali
organizzazioni rappresentative degli interessi nel
nostro paese. Sicuramente non si possono fare
escludendo la maggiore organizzazione sindacale dei
lavoratori.
Rassegna.it Ci sono alcuni
passaggi dell’accordo quadro assolutamente poco
chiari, come quello sulle nuove regole in materia di
rappresentanza della parti nella contrattazione
collettiva e quello sul diritto di sciopero nei
servizi pubblici locali.
Roccella Quello sulla rappresentanza nella
contrattazione è un passaggio assolutamente oscuro,
così come è incomprensibile la parte relativa alla
regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi
pubblici locali. C’è da ricordare a tutti che la
rappresentanza nei luoghi di lavoro ha una
disciplina legale nel nostro paese, che fa
riferimento all’articolo 19 dello Statuto dei
lavoratori (“Le rappresentanze sindacali aziendali
possono essere costituite ad iniziativa dei
lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito
delle associazioni sindacali che siano firmatarie di
contratti collettivi di lavoro applicati nella unità
produttiva” ndr). Su questa disciplina
legale si è poi innestata la regolamentazione delle
rappresentanze sindacali unitarie, che è frutto di
una intesa – appunto - unitaria tra le
rappresentanze dei datori di lavoro e Cgil, Cisl e
Uil. Per modificare quella regolamentazione occorre,
ancora una volta, un consenso unanime. Non parliamo
poi della clausola sul diritto di sciopero. Su
questo diritto certamente non si può incidere con un
accordo sindacale. Quindi siamo certamente di fronte
a una sorta di ballon d’essai.