Capo I
CONTENUTI E REGOLE DI
COORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 1.
(Ambito di intervento)
1. La presente legge costituisce
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,
assicurando autonomia di entrata e di spesa di
comuni, province, Città metropolitane e regioni e
rispettando i princìpi di solidarietà e di coesione
sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per
tutti i livelli di governo, il criterio della spesa
storica e da garantire la loro massima
responsabilizzazione e l'effettività e la
trasparenza del controllo democratico nei confronti
degli eletti. A tali fini, la presente legge reca
disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i
princìpi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, a
disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del
fondo perequativo per i territori con minore
capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione
delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli
interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto
comma, della Costituzione. Disciplina altresì i
princìpi generali per l'attribuzione di un proprio
patrimonio a comuni, province, Città metropolitane e
regioni ed il finanziamento di Roma capitale.
2. Alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti,
esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli
14, 21 e 24.
Art. 2.
(Oggetto e finalità)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di
assicurare, attraverso la definizione dei princìpi
fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario e la definizione
della perequazione, l'autonomia finanziaria di
comuni, province, Città metropolitane e regioni.
2. Fermi restando gli specifici
princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e
26, i decreti legislativi di cui al comma 1 del
presente articolo sono informati ai seguenti
princìpi e criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di
spesa e maggiore responsabilizzazione
amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i
livelli di governo;
b) lealtà istituzionale fra
tutti i livelli di governo e concorso di tutte le
amministrazioni pubbliche al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza
con i vincoli posti dall'Unione europea e dai
trattati internazionali;
c) razionalità e coerenza dei
singoli tributi e del sistema tributario nel suo
complesso; semplificazione del sistema tributario,
riduzione degli adempimenti a carico dei
contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza
nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei
princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del
contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n.
212;
d) coinvolgimento dei diversi
livelli istituzionali nell'attività di contrasto
all'evasione e all'elusione fiscale;
e) attribuzione di risorse
autonome ai comuni, alle province, alle Città
metropolitane e alle regioni, in relazione alle
rispettive competenze, secondo il principio di
territorialità e nel rispetto del principio di
solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo
118 della Costituzione; le risorse derivanti dai
tributi e dalle entrate proprie di regioni ed enti
locali, dalle compartecipazioni al gettito di
tributi erariali e dal fondo perequativo consentono
di finanziare integralmente il normale esercizio
delle funzioni pubbliche attribuite;
f) determinazione del costo e
del fabbisogno standard quale costo o fabbisogno
obiettivo che, valorizzando l'efficienza e
l'efficacia, e tenendo conto anche del rapporto tra
il numero dei dipendenti dell'ente territoriale e il
numero dei residenti, costituisce l'indicatore
rispetto al quale comparare e valutare l'azione
pubblica nonché gli obiettivi di servizio cui devono
tendere le amministrazioni regionali e locali
nell'esercizio delle rispettive funzioni;
g) adozione per le proprie
politiche di bilancio da parte di regioni, Città
metropolitane, province e comuni di regole coerenti
con quelle derivanti dall'applicazione del patto di
stabilità e crescita;
h) individuazione dei princìpi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci
pubblici, in modo da assicurare la redazione dei
bilanci di comuni, province, Città metropolitane e
regioni in base a criteri predefiniti e uniformi,
concordati in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza
unificata», coerenti con quelli che disciplinano la
redazione del bilancio dello Stato. La registrazione
delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello
Stato, delle regioni, delle Città metropolitane,
delle province e dei comuni deve essere eseguita in
forme che consentano di ricondurre tali poste ai
criteri rilevanti per l'osservanza del patto di
stabilità e crescita;
i) coerenza con i princìpi di
cui all'articolo 53 della Costituzione;
l) superamento graduale, per
tutti i livelli istituzionali, del criterio della
spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per
il finanziamento dei livelli essenziali di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione;
2) della perequazione della
capacità fiscale per le altre funzioni;
m) rispetto della ripartizione
delle competenze legislative fra Stato e regioni in
tema di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario;
n) esclusione di ogni doppia
imposizione sul medesimo presupposto, salvo le
addizionali previste dalla legge statale o
regionale;
o) tendenziale correlazione tra
prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni
esercitate sul territorio in modo da favorire la
corrispondenza tra responsabilità finanziaria e
amministrativa; continenza e responsabilità
nell'imposizione di tributi propri;
p) previsione che la legge
regionale possa, con riguardo ai presupposti non
assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e
locali;
2) determinare le variazioni
delle aliquote o le agevolazioni che comuni,
province e Città metropolitane possono applicare
nell'esercizio della propria autonomia;
q) facoltà delle regioni di
istituire a favore degli enti locali
compartecipazioni al gettito dei tributi e delle
compartecipazioni regionali;
r) esclusione di interventi
sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi
che non siano del proprio livello di governo; ove i
predetti interventi siano effettuati dallo Stato
sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i
tributi degli enti locali e quelli di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2),
essi sono possibili solo se prevedono la contestuale
adozione di misure per la completa compensazione
tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri
tributi e previa quantificazione finanziaria delle
predette misure nella Conferenza di cui all'articolo
5;
s) previsione di strumenti e
meccanismi di accertamento e di riscossione che
assicurino modalità efficienti di accreditamento
diretto del riscosso agli enti titolari del tributo;
previsione che i tributi erariali compartecipati
siano integralmente contabilizzati nel bilancio
dello Stato;
t) definizione di modalità che
assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo
l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca
dati utile alle attività di gestione tributaria,
assicurando il rispetto della normativa a tutela
della riservatezza dei dati personali;
u) premialità dei comportamenti
virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà
tributaria, nella gestione finanziaria ed economica
e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti
che non rispettano gli equilibri economico -
finanziari o non assicurano i livelli essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio
delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione;
previsione delle specifiche modalità attraverso le
quali il Governo, nel caso in cui la regione o
l'ente locale non assicuri i livelli essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio
delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, o
qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di
cui all'articolo 17 della presente legge abbiano
caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta
misure sanzionatorie, fino all'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, secondo quanto disposto
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
secondo il principio di responsabilità
amministrativa e finanziaria;
v) previsione che le sanzioni di
cui alla lettera u) a carico degli enti inadempienti
si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei
criteri uniformi di redazione dei bilanci,
predefiniti ai sensi della lettera h);
z) garanzia del mantenimento di
un adeguato livello di flessibilità fiscale nella
costituzione di insiemi di tributi e
compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli
enti locali, la cui composizione sia rappresentata
in misura rilevante da tributi manovrabili, con
determinazione, per ciascun livello di governo, di
un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante
da tali tributi;
aa) previsione di una adeguata
flessibilità fiscale articolata su più tributi con
una base imponibile stabile e distribuita in modo
tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale,
tale da consentire a tutte le regioni ed enti
locali, comprese quelle a più basso potenziale
fiscale, di finanziare, attivando le proprie
potenzialità, il livello di spesa non riconducibile
ai livelli essenziali delle prestazioni e alle
funzioni fondamentali degli enti locali;
bb) trasparenza ed efficienza
delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a
garantire l'effettiva attuazione dei princìpi di
efficacia, efficienza ed economicità di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b);
cc) riduzione della imposizione
fiscale statale in misura corrispondente alla più
ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali
calcolata ad aliquota standard e corrispondente
riduzione delle risorse statali umane e strumentali;
eliminazione dal bilancio dello Stato delle
previsioni di spesa relative al finanziamento delle
funzioni attribuite a regioni, province, comuni e
Città metropolitane, con esclusione dei fondi
perequativi e delle risorse per gli interventi di
cui all'articolo 119, quinto comma, della
Costituzione;
dd) definizione di una
disciplina dei tributi locali in modo da consentire
anche una più piena valorizzazione della
sussidiarietà orizzontale;
ee) territorialità dei tributi
regionali e locali e dei gettiti delle
compartecipazioni, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 119 della Costituzione;
ff) tendenziale corrispondenza
tra autonomia impositiva e autonomia di gestione
delle proprie risorse umane e strumentali da parte
del settore pubblico; previsione di strumenti che
consentano autonomia ai diversi livelli di governo
nella gestione della contrattazione collettiva;
gg) certezza delle risorse e
stabilità tendenziale del quadro di finanziamento,
in misura corrispondente alle funzioni attribuite.
hh) individuazione, in
conformità con il diritto comunitario, di forme di
fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla
creazione di nuove attività di impresa.
3. I decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro per le
riforme per il federalismo, del Ministro per la
semplificazione normativa, del Ministro per i
rapporti con le regioni e del Ministro per le
politiche europee, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con gli altri
Ministri volta a volta competenti nelle materie
oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto
legislativo, previa intesa da sancire in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono trasmessi
alle Camere perché su di essi sia espresso il parere
della Commissione di cui all'articolo 3 e delle
Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta
giorni dalla trasmissione.
4. Decorso il termine per
l'espressione del parere da parte della Commissione
di cui all'articolo 3, i decreti possono essere
comunque adottati. Il Governo, se non intende
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i
testi alle Camere con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, per l'espressione di un
nuovo parere da parte della Commissione di cui
all'articolo 3. Decorsi trenta giorni dalla data
della nuova trasmissione, i decreti possono comunque
essere adottati in via definitiva dal Governo.
5. Il Governo assicura, nella
predisposizione dei decreti legislativi di cui al
comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli
enti locali, anche al fine di condividere la
definizione dei livelli essenziali di assistenza e
dei livelli essenziali delle prestazioni e la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard.
6. Almeno uno dei decreti
legislativi di cui al comma 1 è adottato entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Contestualmente all'adozione del
primo schema di decreto legislativo, il Governo
trasmette alle Camere, in allegato a tale schema,
una relazione concernente il quadro generale di
finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di
definizione su base quantitativa della struttura
fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato,
le regioni e gli enti locali, con l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse.
7. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 1, possono essere adottati decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti
dalla presente legge e con la procedura di cui ai
commi 3 e 4.
Art. 3.
(Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale)
1. È istituita la Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo
fiscale, composta da quindici senatori e da quindici
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della
Camera dei deputati, su designazione dei gruppi
parlamentari, in modo da rispecchiare la rispettiva
proporzione. La Commissione elegge tra i propri
componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari, che formano l'ufficio di presidenza. La
Commissione si riunisce per la sua prima seduta
entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'ufficio di presidenza.
2. La Commissione assicura il
raccordo con le regioni, le Città metropolitane, le
province e i comuni, avvalendosi a tal fine della
consultazione di un Comitato esterno di
rappresentanti delle autonomie territoriali,
nominato dalla componente rappresentativa delle
regioni e degli enti locali nell'ambito della
Conferenza unificata. Esso è composto da dodici
membri di cui sei in rappresentanza delle regioni,
due in rappresentanza delle province e quattro in
rappresentanza dei comuni.
3. La Commissione:
a) esprime i pareri sugli schemi
dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;
b) verifica lo stato di
attuazione di quanto previsto dalla presente legge e
ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla
conclusione della fase transitoria di cui agli
articoli 19 e 20. A tal fine può ottenere tutte le
informazioni necessarie dalla Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
di cui all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica di cui
all'articolo 5.
4. La Commissione può chiedere
ai Presidenti delle Camere una proroga di venti
giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si
renda necessario per la complessità della materia o
per il numero di schemi trasmessi nello stesso
periodo all'esame della Commissione. Con la proroga
del termine per l'espressione del parere si intende
prorogato di venti giorni anche il termine finale
per l'esercizio della delega.
5. La Commissione è sciolta al
termine della fase transitoria di cui agli articoli
19 e 20.
Art. 4.
(Commissione tecnica paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale)
1. Al fine di acquisire ed
elaborare elementi conoscitivi per la
predisposizione dei contenuti dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è istituita, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, una
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, di seguito denominata
«Commissione», composta per metà da rappresentanti
tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti
tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo
comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni
della Commissione un rappresentante tecnico della
Camera dei deputati e uno del Senato della
Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti,
nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee
legislative regionali e delle province autonome,
designato d'intesa tra di loro nell'ambito della
Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei
Consigli regionali e delle province autonome di cui
agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005,
n. 11. Gli oneri relativi sono a carico dei
rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.
2. La Commissione è sede di
condivisione delle basi informative finanziarie e
tributarie, promuove la realizzazione delle
rilevazioni e delle attività necessarie per
soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni
informativi e svolge attività consultiva per il
riordino dell'ordinamento finanziario di comuni,
province, Città metropolitane e regioni e delle
relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine,
le amministrazioni statali, regionali e locali
forniscono i necessari elementi informativi sui dati
finanziari e tributari.
3. La Commissione adotta, nella
sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, la tempistica e la disciplina
procedurale dei propri lavori.
4. La Commissione opera
nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le
funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di
cui all'articolo 5 a decorrere dall'istituzione di
quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle
Camere, su richiesta di ciascuna di esse.
Art. 5.
(Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica)
1. Fino alla revisione delle
norme del titolo I della parte seconda della
Costituzione, i decreti legislativi di cui
all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito
della Conferenza unificata, della Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza
pubblica come organismo stabile di coordinamento
della finanza pubblica, di seguito denominata
«Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti
dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne
disciplinano il funzionamento e la composizione,
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la Conferenza concorre alla
definizione degli obiettivi di finanza pubblica per
comparto, anche in relazione ai livelli di pressione
fiscale e di indebitamento; concorre alla
definizione delle procedure per accertare eventuali
scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e
promuove l'attivazione degli eventuali interventi
necessari per il rispetto di tali obiettivi;
verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza
proposte per la determinazione degli indici di
virtuosità e dei relativi incentivi; vigila
sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul
rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro
funzionamento;
b) la Conferenza propone criteri
per il corretto utilizzo dei fondi perequativi
secondo princìpi di efficacia, efficienza e
trasparenza e ne verifica l'applicazione;
c) la Conferenza verifica
l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui
all'articolo 15;
d) la Conferenza assicura la
verifica periodica del funzionamento del nuovo
ordinamento finanziario di comuni, province, Città
metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d);
assicura altresì la verifica delle relazioni
finanziarie tra i livelli diversi di governo e
l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun
livello di governo rispetto alle funzioni svolte,
proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del
sistema;
e) la Conferenza verifica la
congruità dei dati e delle basi informative
finanziarie e tributarie, fornite dalle
amministrazioni territoriali.
f) la Conferenza si avvale della
Commissione di cui all'articolo 4 quale segreteria
tecnica per lo svolgimento delle attività
istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è
istituita una banca dati comprendente indicatori di
costo, di copertura e di qualità dei servizi,
utilizzati per definire i costi e i fabbisogni
standard e gli obiettivi di servizio nonché per
valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi
di servizio;
g) la Conferenza verifica
periodicamente la realizzazione del percorso di
convergenza ai costi e ai fabbisogni standard e
promuove la conciliazione degli interessi tra i
diversi livelli di governo interessati
all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale,
oggetto di confronto e di valutazione congiunta in
sede di Conferenza unificata.
2. Le determinazioni della
Conferenza sono trasmesse alle Camere.
Art. 6.
(Compiti della Commissione
parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria)
1. All'articolo 2, primo comma,
della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nonché il compito di
effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla
gestione dei servizi di accertamento e riscossione
dei tributi locali».
Capo II
RAPPORTI FINANZIARI
STATO-REGIONI
Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi
relativi ai tributi delle regioni e alle
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni,
in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le regioni dispongono di
tributi e di compartecipazioni al gettito dei
tributi erariali in grado di finanziare le spese
derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle
materie che la Costituzione attribuisce alla loro
competenza residuale e concorrente;
b) per tributi delle regioni si
intendono:
1) i tributi propri derivati,
istituiti e regolati da leggi statali, il cui
gettito è attribuito alle regioni;
2) le aliquote riservate alle
regioni a valere sulle basi imponibili dei tributi
erariali;
3) i tributi propri istituiti
dalle regioni con proprie leggi in relazione ai
presupposti non già assoggettati ad imposizione
erariale;
c) per una parte dei tributi di
cui alla lettera b), numeri 1) e 2), le regioni, con
propria legge, possono modificare le aliquote nei
limiti massimi di incremento stabiliti dalla
legislazione statale; possono altresì disporre
esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto
della normativa comunitaria. Sono fatti salvi gli
elementi strutturali dei tributi stessi, la coerenza
con la struttura di progressività del singolo
tributo erariale su cui insiste l'aliquota riservata
e la coerenza con il principio di semplificazione e
con l'esigenza di standardizzazione necessaria per
il corretto funzionamento della perequazione;
d) le modalità di attribuzione
alle regioni del gettito dei tributi regionali
istituiti con legge dello Stato e delle
compartecipazioni ai tributi erariali sono definite
in conformità al principio di territorialità. A tal
fine, le suddette modalità devono tenere conto:
1) del luogo di consumo, per i
tributi aventi quale presupposto i consumi; per i
servizi, il luogo di consumo può essere identificato
nel domicilio del soggetto fruitore finale;
2) della localizzazione dei
cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;
3) del luogo di prestazione del
lavoro, per i tributi basati sulla produzione;
4) della residenza del
percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle
persone fisiche;
5) delle modalità di
coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali
nell'attività di lotta all'evasione ed all'elusione
fiscale;
e) il gettito dei tributi
regionali derivati e le compartecipazioni al gettito
dei tributi erariali sono senza vincolo di
destinazione.
Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi
sulle modalità di esercizio delle competenze
legislative e sui mezzi di finanziamento)
1. Al fine di adeguare le regole
di finanziamento alla diversa natura delle funzioni
spettanti alle regioni, nonché al principio di
autonomia di entrata e di spesa fissato
dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti
legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese
connesse a materie di competenza legislativa di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della
Costituzione; tali spese sono:
1) spese riconducibili al
vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione;
2) spese non riconducibili al
vincolo di cui al numero 1);
3) spese finanziate con i
contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione
europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui
all'articolo 15;
b) definizione delle modalità
per cui le spese riconducibili alla lettera a),
numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi
standard associati ai livelli essenziali delle
prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi
in condizioni di efficienza e di appropriatezza su
tutto il territorio nazionale;
c) definizione delle modalità
per cui per la spesa per il trasporto pubblico
locale, nella determinazione dell'ammontare del
finanziamento, si tiene conto della fornitura di un
livello adeguato del servizio su tutto il territorio
nazionale nonché dei costi standard; per il
trasporto pubblico locale l'attribuzione delle quote
del fondo perequativo è subordinata al rispetto di
un livello di servizio minimo, fissato a livello
nazionale;
d) definizione delle modalità
per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1),
sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota
e base imponibile uniformi, di tributi regionali da
individuare in base al principio di correlazione,
della riserva di aliquota sull'imposta sui redditi
delle persone fisiche o dell'addizionale regionale
all'imposta sui redditi delle persone fisiche e
della compartecipazione regionale all'IVA nonché con
quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale
da garantire nelle predette condizioni il
finanziamento integrale in ciascuna regione; in via
transitoria, le spese di cui al primo periodo sono
finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla
data della sua sostituzione con altri tributi;
e) definizione delle modalità
per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2),
sono finanziate con il gettito dei tributi propri e
con quote del fondo perequativo di cui all'articolo
9;
f) tendenziale limitazione
dell'utilizzo delle compartecipazioni ai soli casi
in cui occorre garantire il finanziamento integrale
della spesa;
g) soppressione dei
trasferimenti statali diretti al finanziamento delle
spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2);
h) definizione delle modalità
per cui le aliquote dei tributi e delle
compartecipazioni destinati al finanziamento delle
spese di cui alla lettera a), numero 1), sono
determinate al livello minimo assoluto sufficiente
ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno
corrispondente ai livelli essenziali delle
prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla
lettera b), in una sola regione; definizione,
altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei
livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni
ove il gettito tributario è insufficiente concorrono
le quote del fondo perequativo di cui all'articolo
9;
i) definizione delle modalità
per cui l'importo complessivo dei trasferimenti
statali diretti al finanziamento delle spese di cui
alla lettera a), numero 2), è sostituito dal gettito
derivante dall'aliquota media di equilibrio
dell'addizionale regionale all'IRPEF. Il nuovo
valore dell'aliquota deve essere stabilito sul
livello sufficiente ad assicurare al complesso delle
regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare
esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti
soppressi;
l) definizione delle modalità
per cui agli oneri delle funzioni amministrative
eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni,
in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione,
si provvede con adeguate forme di copertura
finanziaria coerenti con i princìpi della presente
legge e secondo le modalità di cui all'articolo 7
della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive
modificazioni.
2. Nelle spese di cui al comma
1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per
la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda
l'istruzione, le spese per i servizi e le
prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo
studio, nonché per lo svolgimento delle altre
funzioni amministrative attribuite alle regioni
dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi in
ordine alla determinazione dell'entità e del riparto
del fondo perequativo a favore delle regioni)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, in relazione alla determinazione
dell'entità e del riparto del fondo perequativo
statale di carattere verticale a favore delle
regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo
comma, lettera e), e 119, terzo comma, della
Costituzione, sono adottati secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione del fondo
perequativo a favore delle regioni con minore
capacità fiscale per abitante, alimentato dal
gettito prodotto da una compartecipazione al gettito
IVA assegnata per le spese di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota
del gettito del tributo regionale di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera i), per le spese di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2);
le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di
destinazione;
b) applicazione del principio di
perequazione delle differenze delle capacità fiscali
in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze
tra i territori con diverse capacità fiscali per
abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne
la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del
quadro economico-territoriale;
c) definizione delle modalità
per cui le risorse del fondo devono finanziare:
1) la differenza tra il
fabbisogno finanziario necessario alla copertura
delle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla
lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 8 e il
gettito regionale dei tributi ad esse dedicati,
determinato con l'esclusione delle variazioni di
gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia
tributaria nonché dall'emersione della base
imponibile riferibile al concorso regionale
nell'attività di recupero fiscale, in modo da
assicurare l'integrale copertura delle spese
corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli
essenziali delle prestazioni;
2) le esigenze finanziarie
derivanti dalla lettera e) del presente articolo;
d) definizione delle modalità
per cui la determinazione delle spettanze di
ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto
delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli
risultanti dalla legislazione intervenuta in
attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, in modo da assicurare
l'integrale copertura delle spese al fabbisogno
standard;
e) è garantita la copertura del
differenziale certificato tra i dati previsionali e
l'effettivo gettito dei tributi alla regione con
riferimento alla quale è stato determinato il
livello minimo sufficiente delle aliquote dei
tributi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere
d) e h), tali da assicurare l'integrale
finanziamento delle spese per i livelli essenziali
delle prestazioni;
f) definizione delle modalità
per cui le quote del fondo perequativo per le spese
di parte corrente per il trasporto pubblico locale
sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le
differenze tra i territori con diverse capacità
fiscali per abitante e, per le spese in conto
capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di
cui è assicurata l'integrale copertura;
g) definizione delle modalità in
base alle quali per le spese di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo
perequativo sono assegnate in base ai seguenti
criteri:
1) le regioni con maggiore
capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il
gettito per abitante del tributo regionale di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera i), supera il
gettito medio nazionale per abitante, non ricevono
risorse dal fondo;
2) le regioni con minore
capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il
gettito per abitante del tributo regionale di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera i), è inferiore al
gettito medio nazionale per abitante, partecipano
alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato
da una quota del gettito prodotto nelle altre
regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le
differenze interregionali di gettito per abitante
per il medesimo tributo rispetto al gettito medio
nazionale per abitante;
3) la ripartizione del fondo
perequativo tiene conto, per le regioni con
popolazione al di sotto di una soglia da individuare
con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del
fattore della dimensione demografica in relazione
inversa alla dimensione demografica stessa;
h) definizione delle modalità
per cui le quote del fondo perequativo risultanti
dalla applicazione della lettera d) sono
distintamente indicate nelle assegnazioni annuali.
L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.
Art. 10.
(Princìpi e criteri direttivi
concernenti il finanziamento delle funzioni
trasferite alle regioni)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riferimento al finanziamento
delle funzioni trasferite alle regioni, nelle
materie di loro competenza legislativa ai sensi
dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della
Costituzione, sono adottati secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) cancellazione dei relativi
stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del
personale e di funzionamento, nel bilancio dello
Stato;
b) riduzione delle aliquote dei
tributi erariali e corrispondente aumento:
1) per le spese di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei
tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),
numeri 1) e 2);
2) per le spese di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del
tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera i), fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 24, comma 4;
c) aumento dell'aliquota della
compartecipazione regionale al gettito dell'IVA
destinata ad alimentare il fondo perequativo a
favore delle regioni con minore capacità fiscale per
abitante ovvero della compartecipazione all'IRPEF;
d) definizione delle modalità
secondo le quali si effettua la verifica periodica
della congruità dei tributi presi a riferimento per
la copertura del fabbisogno standard di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera h), sia in termini
di gettito sia in termini di correlazione con le
funzioni svolte.
Capo III
FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
Art. 11.
(Princìpi e criteri direttivi
concernenti il finanziamento delle funzioni di
comuni, province e Città metropolitane)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle
funzioni di comuni, province e Città metropolitane,
sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) classificazione delle spese
relative alle funzioni di comuni, province e Città
metropolitane, in:
1) spese riconducibili alle
funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, come
individuate dalla legislazione statale;
2) spese relative alle altre
funzioni;
3) spese finanziate con i
contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione
europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui
all'articolo 15;
b) definizione delle modalità
per cui il finanziamento delle spese di cui alla
lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali
delle prestazioni eventualmente da esse implicate
avviene in modo da garantirne il finanziamento
integrale in base al fabbisogno standard ed è
assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni
al gettito di tributi erariali e regionali, da
addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è
stabilita tenendo conto della dimensione demografica
dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;
c) definizione delle modalità
per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2),
sono finanziate con il gettito dei tributi propri,
con compartecipazioni al gettito di tributi e con il
fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per
abitante;
d) definizione delle modalità
per tenere conto del trasferimento di ulteriori
funzioni ai comuni, alle province e alle Città
metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della
Costituzione e secondo le modalità di cui
all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al
fine di assicurare, per il complesso degli enti,
l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non
si sia provveduto contestualmente al finanziamento
ed al trasferimento;
e) soppressione dei
trasferimenti statali e regionali diretti al
finanziamento delle spese di cui alla lettera a),
numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti
destinati ai fondi perequativi ai sensi
dell'articolo 13;
f) il gettito delle
compartecipazioni a tributi erariali e regionali è
senza vincolo di destinazione;
g) valutazione dell'adeguatezza
delle dimensioni demografiche e territoriali degli
enti locali per l'ottimale svolgimento delle
rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità
territoriali, con particolare riferimento alla
specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo
alle loro forme associative, e dei territori
montani.
Art. 12.
(Princìpi e criteri direttivi
concernenti il coordinamento e l'autonomia
tributaria degli enti locali)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed
all'autonomia di entrata e di spesa degli enti
locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) la legge statale individua i
tributi propri dei comuni e delle province, anche in
sostituzione o trasformazione di tributi già
esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli
stessi comuni e province di tributi o parti di
tributi già erariali; ne definisce presupposti,
soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce,
garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di
riferimento valide per tutto il territorio
nazionale;
b) definizione delle modalità
secondo cui le spese dei comuni relative alle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma
1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente
finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal
gettito derivante da una compartecipazione all'IVA,
dal gettito derivante da una compartecipazione
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla
imposizione immobiliare, con esclusione della
tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo secondo quanto previsto dalla legislazione
vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge in materia di imposta comunale sugli
immobili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
c) definizione delle modalità
secondo cui le spese delle province relative alle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma
1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente
finanziate dal gettito derivante da tributi il cui
presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla
compartecipazione ad un tributo erariale;
d) disciplina di uno o più
tributi propri comunali che, valorizzando
l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la
facoltà di applicazione in riferimento a particolari
scopi quali la realizzazione di opere pubbliche
ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da
eventi particolari quali flussi turistici e mobilità
urbana;
e) disciplina di uno o più
tributi propri provinciali che, valorizzando
l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la
facoltà di applicazione in riferimento a particolari
scopi istituzionali;
f) previsione di forme premiali
per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche
attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o
maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi
erariali;
g) previsione che le regioni,
nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia
tributaria, possano istituire nuovi tributi dei
comuni, delle province e delle Città metropolitane
nel proprio territorio, specificando gli ambiti di
autonomia riconosciuti agli enti locali;
h) previsione che gli enti
locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano
disporre del potere di modificare le aliquote dei
tributi loro attribuiti da tali leggi e di
introdurre agevolazioni;
i) previsione che gli enti
locali, nel rispetto delle normative di settore e
delle delibere delle autorità di vigilanza,
dispongano di piena autonomia nella fissazione delle
tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su
richiesta di singoli cittadini.
Art. 13.
(Princìpi e criteri direttivi
concernenti l'entità e il riparto dei fondi
perequativi per gli enti locali)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riferimento all'entità e al
riparto dei fondi perequativi per gli enti locali,
sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) istituzione nel bilancio
delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni,
l'altro a favore delle province, alimentati da un
fondo perequativo dello Stato con indicazione
separata degli stanziamenti per le diverse tipologie
di enti, a titolo di concorso per il finanziamento
delle funzioni da loro svolte; la dimensione del
fondo è determinata, per ciascun livello di governo,
con riguardo all'esercizio delle funzioni
fondamentali, in misura uguale alla differenza tra
il totale dei fabbisogni standard per le medesime
funzioni e il totale delle entrate standardizzate di
applicazione generale spettanti ai comuni e alle
province ai sensi dell'articolo 12, esclusi i
contributi di cui all'articolo 15, tenendo conto dei
princìpi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera
l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del
criterio della spesa storica;
b) definizione delle modalità
con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei
fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le
relative fonti di finanziamento;
c) la ripartizione del fondo
perequativo tra i singoli enti, per la parte
afferente alle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1),
avviene in base a:
1) un indicatore di fabbisogno
finanziario calcolato come differenza tra il valore
standardizzato della spesa corrente al netto degli
interessi e il valore standardizzato del gettito dei
tributi ed entrate proprie di applicazione generale;
2) indicatori di fabbisogno di
infrastrutture, in coerenza con la programmazione
regionale di settore, per il finanziamento della
spesa in conto capitale; tali indicatori tengono
conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione
europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli
enti locali e del vincolo di addizionalità cui
questi sono soggetti;
d) definizione delle modalità
per cui la spesa corrente standardizzata è computata
ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una
quota uniforme per abitante, corretta per tenere
conto della diversità della spesa in relazione
all'ampiezza demografica, alle caratteristiche
territoriali, con particolare riferimento alla
presenza di zone montane, alle caratteristiche
demografiche, sociali e produttive dei diversi enti.
Il peso delle caratteristiche individuali dei
singoli enti nella determinazione del fabbisogno è
determinato con tecniche statistiche, utilizzando i
dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo
conto anche della spesa relativa a servizi
esternalizzati o svolti in forma associata;
e) definizione delle modalità
per cui le entrate considerate ai fini della
standardizzazione per la ripartizione del fondo
perequativo tra i singoli enti sono rappresentate
dai tributi propri valutati ad aliquota standard;
f) definizione delle modalità in
base alle quali, per le spese relative all'esercizio
delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il
fondo perequativo per i comuni e quello per le
province sono diretti a ridurre le differenze tra le
capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con
popolazione al di sotto di una soglia da individuare
con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del
fattore della dimensione demografica in relazione
inversa alla dimensione demografica stessa e della
loro partecipazione a forme associative;
g) definizione delle modalità
per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti
con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata,
e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo
come riferimento il complesso delle risorse
assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo
ai comuni e alle province inclusi nel territorio
regionale, procedere a proprie valutazioni della
spesa corrente standardizzata, sulla base dei
criteri di cui alla lettera d), e delle entrate
standardizzate, nonché a stime autonome dei
fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto
delle predette risorse è effettuato sulla base dei
parametri definiti con le modalità di cui alla
presente lettera;
h) i fondi ricevuti dalle
regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e
per le province del territorio sono trasferiti dalla
regione agli enti di competenza entro venti giorni
dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non
provvedano entro tale termine alla ridefinizione
della spesa standardizzata e delle entrate
standardizzate, e di conseguenza delle quote del
fondo perequativo di competenza dei singoli enti
locali secondo le modalità previste dalla lettera
g), applicano comunque i criteri di riparto del
fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui
all'articolo 2 della presente legge. La eventuale
ridefinizione della spesa standardizzata e delle
entrate standardizzate non può comportare ritardi
nell'assegnazione delle risorse perequative agli
enti locali. Nel caso in cui la regione non
ottemperi alle disposizioni di cui alla presente
lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di
cui all'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Capo IV
FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ
METROPOLITANE E DI ROMA CAPITALE
Art. 14.
(Finanziamento delle Città
metropolitane)
1. Con specifico decreto
legislativo, adottato in base all'articolo 2, è
assicurato il finanziamento delle funzioni delle
Città metropolitane, anche attraverso l'attribuzione
di specifici tributi, in modo da garantire loro una
più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura
corrispondente alla complessità delle medesime
funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna
alle Città metropolitane tributi ed entrate proprie,
anche diverse da quelle assegnate ai comuni, nonché
disciplina la facoltà delle Città metropolitane di
applicare tributi in relazione al finanziamento
delle spese riconducibili all'esercizio delle loro
funzioni fondamentali, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d).
Capo V
INTERVENTI SPECIALI
Art. 15.
(Interventi di cui al quinto
comma dell'articolo 119 della Costituzione)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riferimento all'attuazione
dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione,
sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) definizione delle modalità in
base alle quali gli interventi finalizzati agli
obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119
della Costituzione sono finanziati con contributi
speciali dal bilancio dello Stato, con i
finanziamenti dell'Unione europea e con i
cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della
programmazione pluriennale;
b) confluenza dei contributi
speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le
proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati
ai comuni, alle province, alle Città metropolitane e
alle regioni;
c) considerazione delle
specifiche realtà territoriali, con particolare
riguardo alla realtà socio-economica, al deficit
infrastrutturale, ai diritti della persona, alla
collocazione geografica degli enti, alla loro
prossimità al confine con altri Stati o con regioni
a statuto speciale, ai territori montani e alle
isole minori;
d) individuazione di interventi
diretti a promuovere lo sviluppo economico, la
coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la
solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri
economici e sociali e a favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona;
e) definizione delle modalità
per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione
delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del
presente articolo sono oggetto di intesa in sede di
Conferenza unificata e disciplinati con i
provvedimenti annuali che determinano la manovra
finanziaria. L'entità delle risorse è determinata
dai medesimi provvedimenti.
Capo VI
COORDINAMENTO DEI DIVERSI
LIVELLI DI GOVERNO
Art. 16.
(Coordinamento e disciplina
fiscale dei diversi livelli di governo)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla
disciplina fiscale dei diversi livelli di governo,
sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) garanzia della trasparenza
delle diverse capacità fiscali e delle risorse
complessive per abitante prima e dopo la
perequazione, in modo da salvaguardare il principio
dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali
e la sua eventuale modifica a seguito
dell'evoluzione del quadro economico territoriale;
b) rispetto degli obiettivi del
conto consuntivo, sia in termini di competenza sia
di cassa, per il concorso all'osservanza del patto
di stabilità per ciascuna regione e ciascun ente
locale; determinazione dei parametri fondamentali
sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei
comuni, delle province, delle Città metropolitane e
delle regioni, anche in relazione ai meccanismi
premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;
c) assicurazione degli obiettivi
sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni
che possono adattare, previa concertazione con gli
enti locali ricadenti nel proprio territorio
regionale, le regole e i vincoli posti dal
legislatore nazionale, differenziando le regole di
evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in
relazione alla diversità delle situazioni
finanziarie esistenti nelle diverse regioni;
d) individuazione di indicatori
di efficienza e di adeguatezza atti a garantire
adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da
parte di regioni ed enti locali;
e) introduzione di un sistema
premiante nei confronti degli enti che assicurano
elevata qualità dei servizi e livello della
pressione fiscale inferiore alla media degli altri
enti del proprio livello di governo a parità di
servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono
il rispetto di quanto previsto dalla presente legge
e partecipano a progetti strategici mediante
l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse
della collettività nazionale ovvero degli enti che
incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità
femminile; introduzione nei confronti degli enti
meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza
pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla
dimostrazione della messa in atto di provvedimenti,
fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e
immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile
dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima
dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli
obiettivi, determini il divieto di procedere alla
copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante
organiche e di iscrivere in bilancio spese per
attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti
al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per
l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione
di meccanismi automatici sanzionatori degli organi
di governo e amministrativi nel caso di mancato
rispetto degli equilibri e degli obiettivi
economico-finanziari assegnati alla regione e agli
enti locali, con individuazione dei casi di
ineleggibilità nei confronti degli amministratori
responsabili degli enti locali per i quali sia stato
dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui
all'articolo 244 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre
che dei casi di interdizione dalle cariche in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi
di grave violazione di legge di cui all'articolo
126, primo comma, della Costituzione, rientrano le
attività che abbiano causato un grave dissesto nelle
finanze regionali.
Art. 17.
(Patto di convergenza)
1. Nell'ambito del disegno di
legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e
gli interventi appositamente individuati da parte
del Documento di programmazione
economico-finanziaria, il Governo, previo confronto
e valutazione congiunta in sede di Conferenza
unificata, propone norme di coordinamento dinamico
della finanza pubblica volte a realizzare
l'obiettivo della convergenza dei costi e dei
fabbisogni standard dei vari livelli di governo e a
stabilire, per ciascun livello di governo
territoriale, il livello programmato dei saldi da
rispettare, gli obiettivi di servizio, il livello di
ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato
della pressione fiscale complessiva, nel rispetto
dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti
locali. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi che
uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi
loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli
enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi
per abitante, un procedimento, denominato «Piano per
il conseguimento degli obiettivi di convergenza»,
volto ad accertare le cause degli scostamenti e a
stabilire le azioni correttive da intraprendere,
anche fornendo agli enti la necessaria assistenza
tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo
della diffusione delle migliori pratiche fra gli
enti dello stesso livello.
Capo VII
PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI
LOCALI
Art. 18.
(Patrimonio di comuni, province,
Città metropolitane e regioni)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riguardo all'attuazione
dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
stabiliscono i princìpi generali per l'attribuzione
a comuni, province, Città metropolitane e regioni di
un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione a titolo non
oneroso ad ogni livello di governo di distinte
tipologie di beni, commisurate alle dimensioni
territoriali, alle capacità finanziarie ed alle
competenze e funzioni effettivamente svolte o
esercitate dalle diverse regioni ed enti locali;
b) attribuzione dei beni
immobili sulla base del criterio di territorialità;
c) ricorso alla concertazione in
sede di Conferenza unificata, ai fini
dell'attribuzione dei beni a comuni, province, Città
metropolitane e regioni;
d) individuazione delle
tipologie di beni di rilevanza nazionale che non
possono essere trasferiti, ivi compresi i beni
appartenenti al patrimonio culturale nazionale.
Capo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 19.
(Princìpi e criteri direttivi
concernenti norme transitorie per le regioni)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2 recano una disciplina transitoria per
le regioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) i criteri di computo delle
quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9 si
applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di
transizione diretta a garantire il passaggio
graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle
singole regioni come media nel triennio 2006-2008,
al netto delle risorse erogate in via straordinaria,
ai valori determinati con i criteri dello stesso
articolo 9;
b) l'utilizzo dei criteri
definiti dall'articolo 9 avviene a partire
dall'effettiva determinazione del contenuto
finanziario dei livelli essenziali delle
prestazioni, mediante un processo di convergenza
dalla spesa storica al fabbisogno standard in un
periodo di cinque anni;
c) per le materie diverse da
quelle di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, il sistema di
finanziamento deve divergere progressivamente dal
criterio della spesa storica a favore delle capacità
fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in
cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi,
emergano situazioni oggettive di significativa e
giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo
Stato può attivare a proprio carico meccanismi
correttivi di natura compensativa di durata pari al
periodo transitorio di cui alla presente lettera;
d) specificazione del termine da
cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle
lettere b) e c);
e) garanzia per le regioni, in
sede di prima applicazione, della copertura del
differenziale certificato tra i dati previsionali e
l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo
8, comma 1, lettera h);
f) garanzia che la somma del
gettito delle nuove entrate regionali di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per
il complesso delle regioni, non inferiore al valore
degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a),
del medesimo articolo 10 e che si effettui una
verifica, concordata in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano,
dell'adeguatezza e della congruità delle risorse
finanziarie delle funzioni già trasferite.
Art. 20.
(Norme transitorie per gli enti
locali)
1. In sede di prima
applicazione, i decreti legislativi di cui
all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti
locali, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) nel processo di attuazione
dell'articolo 118 della Costituzione, al
finanziamento delle ulteriori funzioni
amministrative nelle materie di competenza
legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli
oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei
contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti
legislativi, provvedono lo Stato o le regioni,
determinando contestualmente adeguate forme di
copertura finanziaria coerenti con i princìpi della
presente legge;
b) garanzia che la somma del
gettito delle nuove entrate di comuni e province in
base alla presente legge sia, per il complesso dei
comuni ed il complesso delle province, non inferiore
al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera e);
c) determinazione dei fondi
perequativi di comuni e province in misura uguale,
per ciascun livello di governo, alla differenza fra
i trasferimenti statali soppressi ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al
finanziamento delle spese di comuni e province,
esclusi i contributi di cui all'articolo 15, e le
maggiori entrate spettanti in luogo di tali
trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi
dell'articolo 12, tenendo conto dei princìpi
previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera l),
numeri 1) e 2), relativamente al superamento del
criterio della spesa storica;
d) sono definite regole, tempi e
modalità della fase transitoria in modo da garantire
il superamento del criterio della spesa storica in
un periodo di cinque anni, per le spese
riconducibili all'esercizio delle funzioni
fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di
entrata in vigore delle disposizioni concernenti
l'individuazione delle funzioni fondamentali degli
enti locali:
1) il fabbisogno delle funzioni
di comuni e province è finanziato considerando l'80
per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per
cento di esse come non fondamentali, ai sensi del
comma 2;
2) per comuni e province l'80
per cento delle spese è finanziato dalle entrate
derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le
compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo
perequativo; il 20 per cento delle spese è
finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia
finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a
tributi regionali, e dal fondo perequativo;
3) ai fini del numero 2) si
prendono a riferimento gli ultimi bilanci
certificati a rendiconto, alla data di
predisposizione degli schemi di decreto legislativo
di cui all'articolo 2;
e) specificazione del termine da
cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla
lettera d).
2. Ai soli fini dell'attuazione
della presente legge, e in particolare della
determinazione dell'entità e del riparto dei fondi
perequativi degli enti locali in base al fabbisogno
standard o alla capacità fiscale di cui agli
articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei
decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono
provvisoriamente considerate ai sensi del presente
articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla
base del fabbisogno standard, le funzioni
individuate e quantificate dalle corrispondenti voci
di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni
e relativi servizi prevista dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31
gennaio 1996, n. 194.
3. Per i comuni, le funzioni da
considerare ai fini del comma 2 sono
provvisoriamente individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di
amministrazione, di gestione e di controllo, nella
misura complessiva del 70 per cento delle spese come
certificate dall'ultimo conto del bilancio
disponibile alla data di entrata in vigore della
presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione
pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido
e quelli di assistenza scolastica e refezione,
nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della
viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la
gestione del territorio e dell'ambiente, fatta
eccezione per il servizio di edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia;
f) funzioni del settore sociale,
fatta eccezione per i servizi per l'infanzia e per i
minori.
4. Per le province, le funzioni
da considerare ai fini del comma 2 sono
provvisoriamente individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di
amministrazione, di gestione e di controllo, nella
misura complessiva del 70 per cento delle spese come
certificate dall'ultimo conto del bilancio
disponibile alla data di entrata in vigore della
presente legge;
b) funzioni di istruzione
pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
c) funzioni nel campo dei
trasporti;
d) funzioni riguardanti la
gestione del territorio;
e) funzioni nel campo della
tutela ambientale;
f) funzioni nel campo dello
sviluppo economico relative ai servizi del mercato
del lavoro.
5. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2 disciplinano la possibilità che
l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia
adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni,
province e comuni, da concludere in sede di
Conferenza unificata.
Art. 21.
(Perequazione infrastrutturale)
1. In sede di prima
applicazione, il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per
il federalismo, il Ministro per la semplificazione
normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni
e gli altri Ministri competenti per materia,
predispone una ricognizione degli interventi
infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, da
ricondurre nell'ambito degli interventi di cui
all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione,
riguardanti la rete stradale, autostradale e
ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica,
elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le
strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione
è effettuata secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) valutazione dell'estensione
delle superfici territoriali;
b) valutazione del parametro
della densità della popolazione e della densità
delle unità produttive;
c) considerazione dei
particolari requisiti delle zone di montagna;
d) valutazione della dotazione
infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
e) valutazione della specificità
insulare.
2. Nella fase transitoria di cui
agli articoli 19 e 20, al fine del recupero del
deficit infrastrutturale, ivi compreso quello
riguardante il trasporto pubblico locale, sono
individuati, sulla base della ricognizione di cui al
comma 1 del presente articolo, interventi
finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119,
quinto comma, della Costituzione, che tengano conto
anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento
al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno
standard. Gli interventi di cui al presente comma
sono individuati nel programma da inserire nel
Documento di programmazione economico-finanziaria ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge
21 dicembre 2001, n. 443.
Art. 22.
(Ordinamento transitorio di Roma
capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma,
della Costituzione)
1. In sede di prima
applicazione, fino all'attuazione della disciplina
delle Città metropolitane, il presente articolo
detta norme transitorie sull'ordinamento, anche
finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale è un ente
territoriale, i cui attuali confini sono quelli del
comune di Roma, e dispone di speciale autonomia,
statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti
stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma
capitale è diretto a garantire il miglior assetto
delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale
sede degli organi costituzionali nonché delle
rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi
presenti presso la Repubblica italiana, presso lo
Stato della Città del Vaticano e presso le
istituzioni internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente
spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma
capitale le seguenti funzioni amministrative:
a) valorizzazione dei beni
storici, artistici, ambientali e fluviali, previo
accordo con il Ministero per i beni e le attività
culturali;
b) difesa dall'inquinamento;
valutazione dell'impatto ambientale in
collaborazione con il Ministero competente e con la
regione Lazio;
c) sviluppo economico e sociale
di Roma capitale con particolare riferimento al
settore produttivo e turistico;
d) sviluppo urbano e
pianificazione territoriale;
e) edilizia pubblica e privata;
f) organizzazione e
funzionamento dei servizi urbani, con particolare
riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;
g) protezione civile, in
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei
ministri e la regione Lazio;
h) ulteriori funzioni conferite
dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi
dell'articolo 118, secondo comma, della
Costituzione.
4. L'esercizio delle funzioni di
cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti
adottati dal Consiglio comunale, che assume la
denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto
della Costituzione, dei vincoli comunitari ed
internazionali, dei princìpi della legislazione
statale e di quella regionale nonché in conformità
al principio di funzionalità rispetto alle speciali
attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea
capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 5,
approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con particolare riguardo al
decentramento municipale, lo statuto di Roma
capitale che entra in vigore alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con specifico decreto
legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2,
sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il
comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento
transitorio, anche finanziario, di Roma capitale,
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni
di cui al comma 3 e definizione delle modalità per
il trasferimento a Roma capitale delle relative
risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle
disposizioni di legge per il finanziamento dei
comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma
capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di
finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della
Repubblica, previa la loro determinazione specifica,
e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui
al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il
coordinamento e la collaborazione di Roma capitale
con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di
Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
3.
7. Il decreto legislativo di cui
al comma 5, con riguardo all'attuazione
dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
stabilisce i princìpi generali per l'attribuzione
alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un
proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale
di un patrimonio commisurato alle funzioni e
competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo
gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al
patrimonio dello Stato non più funzionali alle
esigenze dell'Amministrazione centrale, in
conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma
1, lettera d).
8. Le disposizioni di cui al
presente articolo e quelle contenute nel decreto
legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono
essere modificate, derogate o abrogate solo
espressamente. Per quanto non disposto dal presente
articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale
quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
9. A seguito dell'attuazione
della disciplina delle Città metropolitane e a
decorrere dall'istituzione della città metropolitana
di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente
articolo si intendono riferite alla città
metropolitana di Roma capitale.
Art. 23.
(Princìpi e criteri direttivi
relativi alla gestione dei tributi e delle
compartecipazioni)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale
dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto
della autonomia organizzativa di regioni ed enti
locali nella scelta delle forme di organizzazione
delle attività di gestione e di riscossione, sono
adottati secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) previsione di adeguate forme
di collaborazione delle regioni e degli enti locali
con il Ministero dell'economia e delle finanze e con
le Agenzie regionali delle entrate in modo da
configurare dei centri di servizio regionali per la
gestione organica dei tributi erariali, regionali e
degli enti locali;
b) definizione con apposita e
specifica convenzione fra il Ministero dell'economia
e delle finanze, le singole regioni e gli enti
locali, delle modalità gestionali, operative, di
ripartizione degli oneri, degli introiti di attività
di recupero dell'evasione.
Capo IX
OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI
SOLIDARIETÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Art. 24.
(Coordinamento della finanza
delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome)
1. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto degli statuti speciali, concorrono al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da
essi derivanti, nonché al patto di convergenza di
cui all'articolo 17 e all'assolvimento degli
obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo
criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione
dei rispettivi statuti, da definire, con le
procedure previste dagli statuti medesimi, entro il
termine stabilito per l'emanazione dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il
principio del superamento del criterio della spesa
storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).
2. Le norme di attuazione di cui
al comma 1 tengono conto della dimensione della
finanza delle predette regioni e province autonome
rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle
funzioni da esse effettivamente esercitate e dei
relativi oneri, anche in considerazione degli
svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e
dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano
i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a
quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime
funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e,
per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti
locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano
altresì le specifiche modalità attraverso le quali
lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi
costituzionali di perequazione e di solidarietà per
le regioni a statuto speciale i cui livelli di
reddito pro capite siano inferiori alla media
nazionale, ferma restando la copertura del
fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, conformemente
a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera
b), della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al
comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle
norme di attuazione degli statuti speciali e alle
condizioni stabilite dalle stesse norme in
applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal
trasferimento o dalla delega di funzioni statali
alle medesime regioni a statuto speciale e province
autonome ovvero da altre misure finalizzate al
conseguimento di risparmi per il bilancio dello
Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre,
le predette norme, per la parte di propria
competenza:
a) disciplinano il coordinamento
tra le leggi statali in materia di finanza pubblica
e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in
materia, rispettivamente, di finanza regionale e
provinciale, nonché di finanza locale nei casi in
cui questa rientri nella competenza della regione a
statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i princìpi
fondamentali di coordinamento del sistema tributario
con riferimento alla potestà legislativa attribuita
dai rispettivi statuti alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali.
c) individuano forme di
fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, lettera hh), e alle condizioni di cui
all'articolo 15, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di
ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario,
nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli
obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi
del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione
e i decreti legislativi di cui all'articolo 2
definiranno le corrispondenti modalità di
finanziamento aggiuntivo attraverso forme di
compartecipazione a tributi erariali e alle accise.
5. Alle riunioni del Consiglio
dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le
norme di attuazione di cui al presente articolo sono
invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi
statuti, i Presidenti delle regioni e delle province
autonome interessate.
6. La Commissione di cui
all'articolo 4 svolge anche attività meramente
ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti
l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione.
Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è
integrata da un rappresentante tecnico della singola
regione o provincia interessata.
Capo X
SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED
ABROGAZIONI
Art. 25.
(Salvaguardia finanziaria)
1. L'attuazione della presente
legge deve essere compatibile con gli impegni
finanziari assunti con il patto europeo di stabilità
e crescita.
2. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad
assicurare che:
a) vi sia la coerenza tra il
riordino e la riallocazione delle funzioni e la
dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il
vincolo che al trasferimento delle funzioni
corrisponda un trasferimento del personale tale da
evitare ogni duplicazione di funzioni;
b) sia garantita la
determinazione periodica del limite massimo della
pressione fiscale nonché del suo riparto tra i
diversi livelli di governo e sia salvaguardato
l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione
fiscale complessiva anche nel corso della fase
transitoria.
3. Per le spese derivanti
dall'attuazione degli articoli 4 e 5, si provvede
con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 26.
(Abrogazioni)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2 individuano le disposizioni
incompatibili con la presente legge, prevedendone
l'abrogazione.