|
LINEE GUIDA
PER LA RIFORMA DEL SISTEMA DI ASSETTI CONTRATTUALI, DELLE RELAZIONI SINDACALI E DELLA BILATERALITA’ NELL’ARTIGIANATO
I. PREMESSA
Gli accordi interconfederali sul sistema delle relazioni sindacali e degli assetti contrattuali nell’artigianato sottoscritti il 17 marzo 2004 ed il 14 febbraio 2006, hanno dato l’avvio ad una nuova stagione di relazioni attraverso la costruzione di un moderno sistema di contrattazione in grado di fornire risposte mirate in relazione alle diverse realtà imprenditoriali e territoriali del Paese, considerato anche il fondamentale ruolo del comparto artigiano nel contesto economico-sociale, per il volume del valore prodotto, per la qualità e quantità dell’occupazione assicurata, per la capillare diffusione nel territorio e per lo sviluppo delle economie territoriali. Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione ispirato ai principi della sussidiarietà territoriale, del federalismo, della bilateralità e della partecipazione. Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all’interno ed all’esterno dei luoghi di lavoro, aumenta la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisce l’innovazione ed una formazione di qualità nell’arco dell’intera vita lavorativa, è in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale.
Un rinnovato e moderno sistema di relazioni sindacali può infatti concorrere a creare le condizioni, attraverso la valorizzazione della contrattazione territoriale e della bilateralità, per incrementare la produttività, migliorare la competitività delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le parti sociali nella ricerca di soluzioni che consentano di governare i fattori di crescita delle imprese artigiane e delle piccole imprese e di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei lavoratori.
Le parti riconoscono la centralità della bilateralità nell’Artigianato, quale elemento fondamentale per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell’ambito di un modello di relazioni di tipo partecipativo.
In tal senso, già in passato il comparto ha dimostrato di saper rispondere alle sfide imposte dai cambiamenti economico-produttivi, attraverso la realizzazione di strumenti e percorsi innovativi, basati sulla valorizzazione del territorio, sul forte coinvolgimento e sulla responsabilizzazione delle parti sociali, nell’ottica di un confronto partecipato, costruttivo e condiviso. Elementi, questi ultimi, strettamente connessi alla speciale modalità di svolgimento del rapporto di lavoro nelle Micro e Piccole Imprese, caratterizzato da relazioni dirette tra imprenditore e lavoratore, fondate sulla fiducia e sulla collaborazione reciproca. L’attuale situazione economica italiana, caratterizzata da rischi di recessione, da bassi tassi di occupazione soprattutto dei giovani e delle donne, da un divario crescente fra il nord ed il sud del Paese, dalla perdita di competitività delle imprese, da una bassa produttività del lavoro e, nel contempo, dalla perdita del potere d’acquisto dei salari medi, richiede interventi significativi anche sul fronte dei sistemi di relazioni sindacali. Un rinnovato e moderno sistema di relazioni sindacali e di assetti contrattuali può offrire un contributo determinante per fronteggiare la crisi di competitività, la caduta della produttività, la scarsa crescita, la precarietà del lavoro, e, soprattutto, per ricostruire un clima di fiducia tra le parti, necessaria precondizione per la crescita dell’economia, dell’occupazione e dei salari. In tale contesto, occorre che, a fronte dello sforzo delle parti sociali, vi sia un intervento legislativo volto a sostenere con misure certe la contrattazione collettiva di II livello. Occorre pertanto che l’attuale disciplina legislativa in materia di agevolazioni contributive e fiscali a favore delle erogazioni salariali di II livello venga implementata, resa strutturale e certa, superando sia l’attuale aleatorietà dell’ammissione alla fruizione del beneficio, sia la sperequazione nella ripartizione delle risorse tra contrattazione aziendale e territoriale. Inoltre, gli obiettivi di elevato valore sociale che persegue la bilateralità in materia di welfare ed ammortizzatori sociali, attraverso il percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubbliche e private, rendono contestualmente prioritaria la necessità che venga garantita la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema della bilateralità artigiana nei confronti di tutti i soggetti tenuti all’applicazione dei Ccnl.
II. IL MODELLO CONTRATTUALE
II. 1. Principi generali
Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti, coerentemente alle regole già definite con l’Accordo Interconfederale 14 febbraio 2006, confermano un modello articolato su due livelli di contrattazione precisando che la titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale.
I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio di inscindibilità. Ne consegue che l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l’obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro di II livello.
La tutela e la valorizzazione delle retribuzioni avviene nell’ambito dei due livelli contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro e contratto collettivo regionale di lavoro).
A tal fine, le parti confermano che l’inflazione da prendere a riferimento sarà quella concordata dalle parti medesime sulla scorta di un indicatore previsionale generale elaborato da un soggetto terzo.
Entro la fine della vigenza contrattuale le parti nazionali effettueranno una verifica sugli eventuali scostamenti tra l’inflazione previsionale e quella effettivamente osservata. Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza del contratto nazionale in termini di variazione dei minimi.
In merito all’articolazione del sistema contrattuale artigiano, si conferma la scelta di consolidare un sistema certo ed esigibile, articolato attorno a due soggetti sindacali titolari della contrattazione, la confederazione e la categoria, e a due livelli di confronto negoziale, uno centrale e uno decentrato, per ciascuno dei due soggetti. La titolarità nei due livelli appartiene rispettivamente alle strutture nazionali e regionali.
Al fine di favorire l’esercizio generalizzato della contrattazione le parti, a livello nazionale, svolgeranno un’attività di monitoraggio e le situazioni regionali in cui la contrattazione stessa non fosse praticata saranno oggetto di valutazione specifica.
Il presente accordo, specifico per il comparto artigiano, ha carattere sperimentale. Entro il 30 settembre 2012 le parti si impegnano ad incontrarsi per definirne la riconferma. Entro la suddetta data ciascuna delle parti firmatarie potrà dare formale disdetta dell’accordo che, in tale ipotesi, cesserà di avere validità alla data del 31/12/2012.
Tenuto conto della sperimentalità del presente accordo, i contratti collettivi hanno una durata pari a tre anni.
Nell’ambito di tale sperimentalità, ed al fine di favorire lo svolgimento della contrattazione collettiva regionale, le parti concordano che il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’artigianato produzione e servizi decorrerà dal 1° gennaio 2010 con scadenza il 31 dicembre 2012.
Con apposito accordo interconfederale da stipulare entro il 31 gennaio 2009, verrà coperto il differenziale maturato entro il 31 dicembre 2008, prevedendo che una quota dell’importo derivante possa essere assorbita dagli eventuali incrementi della contrattazione collettiva regionale e verrà definita la percentuale di incremento dei minimi retributivi dei ccnl per l’anno 2009.
Le trattative per il rinnovo del ccnl artigianato produzione e servizi verranno avviate entro il 30 settembre 2009 e riguarderanno il triennio 2010-2012.
II. 2. Finalità e contenuti dei livelli di contrattazione
Livello nazionale interconfederale
Al livello nazionale interconfederale spetta il compito di coordinare le politiche contrattuali nel sistema artigiano, definire le forme di rappresentanza e gli strumenti operativi bilaterali. Il livello nazionale interconfederale ha titolarità contrattuale per l’intero sistema artigiano sulle seguenti materie:
· diritti sindacali · relazioni sindacali (regole e procedure) · sistema di rappresentanza · strumenti operativi bilaterali · struttura contrattuale · struttura retributiva · mercato del lavoro · formazione · ambiente e sicurezza · pari opportunità · altri titoli individuati dalle parti
Le materie relative al sistema di rappresentanza, alla struttura contrattuale e alla struttura retributiva sono di esclusiva pertinenza del livello nazionale interconfederale. Qualora i negoziati a livello nazionale interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCNL. Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata. Livello regionale interconfederale
La titolarità contrattuale a livello regionale confederale spetta alle organizzazioni confederali regionali. Il livello regionale confederale di contrattazione ha il compito di applicare gli accordi confederali nazionali alle realtà di ciascuna regione e di affrontare problematiche regionali di interesse delle parti su materie di non esclusiva competenza interconfederale nazionale. Su mandato del livello nazionale interconfederale il livello interconfederale regionale può trattare materie diverse da quelle proprie.
Il livello regionale interconfederale può delegare le organizzazioni interconfederali territoriali a trattare alcune materie interconfederali di particolare rilevanza locale.
Qualora i negoziati a livello decentrato interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCRL.
Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.
II. 3. Livello nazionale di categoria (CCNL)
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore. In particolare, il livello contrattuale nazionale di categoria tratta i seguenti argomenti a titolo esclusivo:
· regole (luoghi, tempi, modalità delle trattative) · diritti sindacali · inquadramento · salario nazionale · altre materie espressamente rinviate dalla legislazione al livello nazionale
In sede di rinnovo dei Ccnl, le parti stipulanti dovranno uniformare l’aumento delle retribuzioni contrattuali in coerenza con l’inflazione concordata attraverso l’indicatore previsionale generale.
II. 4. Livello regionale di categoria (CCRL)
In sede regionale – fermo restando il principio di un solo livello di contrattazione oltre al livello nazionale - è possibile determinare eventuali diverse articolazioni e modalità di svolgimento della contrattazione.
Per quanto concerne la parte economica, la contrattazione regionale avrà il compito di ridistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati fra le parti a livello regionale. L’erogazione salariale di II livello corrisposta sulla base del presente modello ha le caratteristiche necessarie per consentire l’automatica applicazione degli sgravi previsti dalle vigenti norme di legge.
Fermo restando quanto previsto dai punti precedenti il livello regionale di categoria può disciplinare tutte le restanti materie.
II. 5. Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali, nell’artigianato, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto, di evitare ingiustificati ritardi nei rinnovi contrattuali e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia applicabile un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo.
Livello nazionale di categoria
· ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista; · la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista; · entro 15 giorni dall’invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall’incontro di illustrazione della piattaforma; · a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente; · trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l’intervento delle Confederazioni nazionali; · trascorsi ulteriori 30 giorni dall’inoltro della richiesta di intervento delle Confederazioni nazionali senza che l’intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l’intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell’accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° - 31 agosto.
Livello regionale di categoria
La decorrenza dei CCRL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento.
La definizione dei CCRL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
· la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di scadenza; · entro 15 giorni dall’invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall’incontro di illustrazione della piattaforma; · a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; · trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l’intervento delle proprie istanze regionali; · trascorsi ulteriori 30 giorni dall’inoltro della richiesta di intervento delle istanze regionali senza che sia stato raggiunto un accordo, ciascuna delle parti potrà richiedere l’intervento delle istanze nazionali; · trascorsi ulteriori 30 giorni dall’inoltro della richiesta di intervento delle istanze nazionali senza che l’intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l’intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell’accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° - 31 agosto. II. 6. Razionalizzazione ccnl
Al fine di pervenire ad una efficace razionalizzazione della contrattazione collettiva del comparto, funzionale allo sviluppo delle relazioni sindacali e all’evoluzione del contesto normativo, nonché alla rapida e positiva definizione dei rinnovi contrattuali, le Parti condividono l’impegno a realizzare il contratto unico per l’artigianato.
Nel contempo, le Parti, anche in considerazione dei rilevanti riflessi di ordine organizzativo – gestionale sottesi alla predetta azione di accorpamento dei contratti collettivi nazionali di lavoro, convengono sulla necessità, in occasione della prima fase di applicazione del presente accordo, di procedere ad una graduale semplificazione del numero dei Ccnl attraverso la stipula dei seguenti contratti, basati su macro aree:
· Area Meccanica · Area Tessile/Moda · Area Chimica · Area alimentazione · Area Legno-Lapidei · Area comunicazione · Area Servizi · Area Costruzioni · Area Autotrasporto
L’accorpamento dei Ccnl sopra descritto dovrà, al fine di salvaguardare le specificità settoriali, prevedere la titolarità delle rappresentanze categoriali.
Le parti in sede di stipula del presente accordo e comunque entro il 30 giugno 2009 definiranno le modalità di inserimento della totalità dei Settori attualmente privi di riferimento contrattuale dell’artigianato nelle macro aree individuate.
III. LA BILATERALITA’
III. 1. Premessa
Le Parti sociali sottoscrittrici del presente accordo nel valutare positivamente l’esperienza dell’artigianato maturata a partire dall’Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988 considerano necessario un rilancio dell’esperienza della bilateralità, attraverso un aggiornamento di tale accordo, adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio-economiche in cui il comparto opera, rafforzando il sistema ed implementandone gli obiettivi.
La bilateralità costituisce lo strumento primario per dare risposte di sistema ad un comparto caratterizzato da una rilevante quantità di imprese con dimensioni contenute.
La bilateralità può offrire le premesse per sviluppare iniziative tese ad allargare la rappresentatività e, attraverso essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali.
Un moderno e più inclusivo sistema di welfare non può prescindere dalla valorizzazione dall’esperienza della bilateralità, quale strumento della contrattazione finalizzato a creare valore aggiunto a favore delle imprese e dei lavoratori.
Le Parti confermano dunque l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sulla necessità di migliorare i criteri di funzionamento del sistema, al fine di garantire il massimo sviluppo delle strutture e la più ampia copertura delle prestazioni affidate agli Enti Bilaterali.
Nel quadro di relazioni sindacali coerenti sia con gli obiettivi di sviluppo e qualificazione produttiva e occupazionale delle imprese, sia con la struttura contrattuale definita nel presente accordo, le parti ribadiscono la necessità di affidare i compiti operativi per l’erogazione di quanto stabilito a livello contrattuale ad un sistema di enti bilaterali articolato su due livelli: nazionale e regionale. III. 2. Gli Enti Bilaterali Regionali
Gli Enti Bilaterali trovano il loro fondamento negli interessi concreti del territorio dove agiscono imprese e lavoratori e quindi sono strettamente connessi e naturalmente rafforzati dalla contrattazione collettiva che li instaura.
Nel confermare la natura privata degli interventi riconosciuti a livello regionale le parti sociali regionali possono articolare le singole prestazioni con criteri confederali, categoriali o territoriali.
La prestazione di sostegno al reddito è la prestazione universale che ciascun ente bilaterale deve assicurare. La misura della prestazione viene calcolata su paga base, ex contingenza ed EDR.
I temi della bilateralità regionale da sviluppare sono dunque i seguenti:
1. il ruolo 2. i compiti 3. il finanziamento 4. la governance 5. i nuovi meccanismi per favorire le adesioni 6. il livello di funzionamento
III. 3. L’Ente Bilaterale Nazionale
Le Ipotesi di percorso per il rilancio dell’Ente Bilaterale Nazionale, sono le seguenti:
a) ruolo e funzioni dell’ EBNA. L’ente bilaterale nazionale dell’artigianato va confermato quale elemento qualificante del sistema della bilateralità artigiana, ma con una radicale rivisitazione del ruolo e delle sue funzioni.
In particolare, l’Ebna svolge le seguenti funzioni: - coordinamento attività di interesse generale; - partecipazione a progetti comuni dell’intero sistema; - accesso a risorse pubbliche in via diretta o partecipata con altri enti del sistema; - attività di supporto tecnico agli Enti Bilaterali Regionali; - attività di supporto alle Parti Sociali Nazionali; - organizzazione seminari su temi della bilateralità; - osservatorio delle prestazioni con particolare riferimento al sistema di ammortizzatori sociali; - osservatorio per il funzionamento della bilateralità; - osservatorio della contrattazione nazionale e regionale, confederale e categoriale.
In aggiunta alle funzioni sopra elencate l’Ebna è chiamato a svolgere un importante ruolo proattivo per la diffusione della bilateralità nei territori dove ciò non avviene, fungendo da Ente bilaterale residuale. L’Ente bilaterale nazionale può svolgere un ruolo di surroga dei territori che non fanno massa critica con le risorse autoprodotte. L’Ebna può svolgere, fino a quando non si strutturi una bilateralità autosufficiente, una funzione di supporto prestazionale alle imprese ed ai lavoratori dei medesimi territori.
III. 4. La riforma degli ammortizzatori sociali
Il sistema di ammortizzatori sociali nell’artigianato è stato rafforzato dalla legge 14 marzo 2005, n. 80.
Ci troviamo di fronte ad un intervento legislativo che svolge un’importante azione di sostegno e, al tempo stesso, di riconoscimento del ruolo sociale svolto dagli Enti Bilaterali. Più in generale, il provvedimento in esame concorre alla istituzionalizzare di un meccanismo di sostegno al reddito frutto dei naturali equilibri raggiunti all’interno della contrattazione collettiva del comparto artigiano.
L’esperienza oramai ultradecennale dei fondi di sostegno al reddito, va dunque assolutamente conservata.
Gli aspetti fondamentali di cui tenere conto sono i seguenti:
- l’impianto della bilateralità è strettamente ed inscindibilmente legato al peculiare sistema di ammortizzatori sociali rappresentato dai Fondi sostegno al reddito;
- la natura delle imprese artigiane e la particolare tipologia e brevità delle crisi congiunturali che attingono le stesse, necessitano infatti di un istituto peculiare, che non può non prendere le mosse dall’attuale sistema di tipo pattizio.
Occorre confermare per l’artigianato un sistema di welfare che veda la compartecipazione di soggetti pubblici e privati, con la conseguente individuazione di risorse pubbliche e di natura contrattuale.
L’esperienza maturata in questi anni dagli enti bilaterali nell’artigianato, in specie per quanto concerne i fondi sostegno al reddito, rappresenta un elemento fondamentale per realizzare un sistema di protezione sociale forte ed affidabile, in sintonia con l’esigenza di determinare un nuovo modello di Stato sociale.
In tal senso, le Parti ritengono che l’apertura di un tavolo di confronto tra Governo e parti sociali sulla riforma degli ammortizzatori sociali debba consentire al comparto artigiano, nell’ambito più generale della revisione delle tutele, di razionalizzare e sistematizzare l’attuale modello di sostegno al reddito per i lavoratori dell’artigianato originato dalla contrattazione.
La natura delle imprese artigiane e la particolare tipologia e brevità delle crisi congiunturali che attingono le stesse, necessitano infatti di un istituto peculiare, che non può non prendere le mosse dall’attuale sistema di tipo pattizio.
Si rinnova, pertanto, la disponibilità ad un confronto teso a confermare e potenziare l’attuale modello di sostegno al reddito per i lavoratori dell’artigianato originato dalla contrattazione.
In ragione delle predette osservazioni le Parti ritengono prioritario riformare il trattamento di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, da riconoscere in presenza di sospensioni che si verifichino in costanza di rapporto, secondo le seguenti linee direttrici:
§ in caso di sospensione, erogazione della prestazione da parte dell’INPS solo a seguito di riconoscimento della quota erogata dagli enti bilaterali;
§ garantire a tutti i lavoratori una indennità complessiva (quota INPS più quota Ente Bilaterale) superiore al trattamento attualmente riconosciuto;
§ l’attivazione dell’ammortizzatore sociale deve avvenire a fronte della richiesta da parte delle imprese e in presenza di accordi tra le parti;
§ l’ammontare della quota a carico dell’INPS deve essere pari a quella individuata dalla legge n. 80 del 2005, art. 13, comma 2, let. a) e successivi interventi, per la concessione dei trattamenti di disoccupazione;
§ superamento del concetto di ciclicità degli interventi. Le imprese artigiane, infatti, sono fortemente condizionate dai modelli organizzativi dei committenti;
§ erogazione del trattamento di disoccupazione senza periodi di carenza in costanza di rapporto di lavoro;
§ allungamento del periodo di copertura e individuazione dei tetti in misura oraria nel corso dell’anno;
§ parimenti, con analogo riferimento ai requisiti sopra indicati, le Parti convengono sulla necessità di confermare la possibilità di accedere ai trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. Resta inteso che per beneficiare del trattamento in esame occorre presentare specifica richiesta entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Occorre infine chiedere al Legislatore una norma che determini l’obbligatorietà del sistema, nel senso che, data la natura previdenziale dell’istituto, l’impresa che non è associata all’ente bilaterale deve, in caso di sospensione, erogare per intero la prestazione (indennità di disoccupazione più integrazione). III. 5. Salute e Sicurezza sul Lavoro
Le modifiche normative intervenute con l’emanazione del Testo Unico concernente la Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), rendono necessario un confronto tra le Parti, volto a consentire al sistema degli organismi paritetici in materia il pieno funzionamento e la massima efficacia, nel quadro della valorizzazione dell’esperienza della bilateralità artigiana in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le Parti convengono inoltre sulla opportunità di avviare la costruzione, in tempi rapidi, di un sistema informativo nazionale, in grado di raccogliere i dati in materia di salute e sicurezza prodotti dall’attività dei singoli enti bilaterali.
La Parti si impegnano affinché la realizzazione di un data base nazionale dell’Artigianato porti alla sottoscrizione, a tutti i livelli, di appositi accordi con l’INAIL per la realizzazione di specifici programmi, studi e ricerche che consentano di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nelle imprese artigiane.
III. 6. Sanità integrativa
Le Parti, in una logica di forte evoluzione delle esigenze legate alla salute e al benessere delle persone, istituiranno un Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del comparto artigiano, con esclusione dei settori edilizia e autotrasporto conto terzi, che risponda ai requisiti previsti dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, le Parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il 31 dicembre 2008 , lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell’azienda, pari al X% della retribuzione imponibile.
I contratti collettivi nazionali stipulati dalle categorie aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo recepiranno la presente intesa e determineranno le eventuali quote aggiuntive.
I contributi saranno versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
E’ dovuta al fondo una quota una tantum, a carico dell’azienda, pari a X euro per ciascun iscritto, da versare entro … .
Il regolamento del Fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione. III.7. Formazione continua
Le Parti sociali, condividendo l’obiettivo della concertazione delle politiche formative, nel quadro del sistema di relazioni sindacali mirate allo sviluppo della competitività delle imprese, alla valorizzazione delle risorse umane e alla crescita delle capacità professionali dei lavoratori dipendenti, ribadiscono il ruolo strategico del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese artigiane, costituito con accordo interconfederale 6 giugno 2001.
Parimenti le Parti convengono sulla comune volontà di individuare modalità, percorsi e strumenti che consentano la piena realizzazione dei predetti obiettivi strategici.
Considerata inoltre la particolarità della micro e piccola impresa, che si esplica anche nel rapporto diretto tra imprenditore e lavoratore, le parti ritengono prioritario l’avvio di un confronto che porti alla determinazione di strumenti idonei a consentire l’accesso alla formazione continua degli imprenditori. III. 8. Previdenza complementare
Al fine di garantire l’effettivo decollo del sistema di previdenza complementare nel comparto artigiano, le parti concordano che i costi definiti per l’adesione dei lavoratori ai fondi di natura contrattuale costituiti dalle parti firmatarie il presente accordo, potranno essere riconosciuti anche in assenza di adesione.
Pertanto, in sede di contrattazione collettiva relativamente ai lavoratori che non aderiscano ad alcun fondo di natura contrattuale costituito da parti firmatarie il presente accordo, potrà essere stabilito che un importo pari all’1% dell’ imponibile contributivo maturato nell’anno precedente o fino alla data di eventuale risoluzione del rapporto venga destinato alla bilateralità.
Le parti si impegnano a garantire la massima informazione al fine di utilizzare le risorse messe a disposizione dalla contrattazione collettiva per il raggiungimento di trattamenti pensionistici adeguati al mantenimento e al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori dell’artigianato e di permettere lo sviluppo della previdenza complementare nel comparto artigiano III.9. Sistema di relazioni e modalità di finanziamento
Il complesso sistema di relazioni nell’artigianato necessita di una razionalizzazione dei meccanismi di funzionamento e finanziamento che garantisca continuità, equità nella distribuzione territoriale e certezza al sistema stesso, prendendo come riferimento i migliori modelli di bilateralità del sistema. Nel contempo, la strumento della bilateralità può contribuire all’ampliamento della sfera della rappresentanza. Le parti si danno infatti atto dell’ originalità e della specificità del sistema e dei meccanismi che caratterizzano il comparto artigiano in riferimento all’esercizio della rappresentanza dei lavoratori da parte delle organizzazioni sindacali.
Le parti, nel confermare il suddetto sistema, basato sulla rappresentanza territoriale, convengono di rendere possibile l’attivazione di deleghe a favore delle Organizzazioni sindacali utilizzando la rete degli Enti Bilaterali per la raccolta delle deleghe stesse.
Il raggiungimento di elevate performance del sistema degli Enti bilaterali, in termini di prestazioni e di modalità di funzionamento, risulta fortemente connesso alla capacità delle Parti di individuare meccanismi virtuosi che consentano l’integrale applicazione delle previsioni contrattuali.
Inoltre, un modello contrattuale fortemente decentrato, comporta la necessità di una razionalizzazione dei centri di raccolta e di distribuzione delle risorse.
A tal proposito, le parti individuano nella determinazione di una quota onnicomprensiva da corrispondere al sistema della bilateralità la modalità più funzionale per procedere ad una raccolta delle risorse attraverso un meccanismo semplificato, meno oneroso, più efficiente e trasparente, che consenta quindi di migliorare le prestazioni erogate.
Il centro di raccolta delle predette risorse andrà gestito attraverso un’apposita convenzione da stipulare con l’INPS.
La convenzione dovrà prevedere:
1) il versamento delle imprese in un’unica quota;
2) la ripartizione diretta della quota con tre suddivisioni:
a) Bilateralità Regionale b) Bilateralità Nazionale c) Fondo Sanità Integrativa
3) l’indicazione della possibile integrazione della quota onnicomprensiva, a fronte di specifiche intese delle parti istitutive in sede di CCNL o CCRL.
Gli oneri derivanti dal sistema di prestazioni e servizi offerti dalla bilateralità saranno trasformati in uno specifico elemento retributivo da erogare ai lavoratori in caso di mancata adesione delle imprese al sistema della bilateralità.
Le prestazioni e i servizi offerti dal sistema bilaterale rappresentano, in ogni caso, un diritto contrattuale riconosciuto ai singoli lavoratori, i quali pertanto maturano, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti al sistema della bilateralità, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni riconosciute attraverso modalità mutualistiche, solidaristiche o contrattuali, a carico della impresa datrice di lavoro non aderente all’ente bilaterale.
Le parti convengono sulla determinazione di importi percentuali a finanziamento delle attività affidate alla bilateralità, che verranno definiti, unitamente alla definizione delle quote a favore dei singoli interventi, in un apposito accordo interconfederale da stipularsi entro il 31 dicembre 2008.
Le quote a favore dei singoli interventi sono determinate in misura percentuale da calcolare sulle sole somme assoggettate a contribuzione INPS (imponibile INPS):
Rappresentanza Sindacale Territoriale
Rappresentanza Territoriale Sicurezza E formazione sicurezza
Ente Bilaterale Nazionale
Rappresentanza contrattuale imprese
Fondo sostegno al reddito
Fondo sanità integrativa
In caso di mancata adesione agli strumenti di bilateralità contrattualmente previsti le imprese, ferma restando la loro esclusiva responsabilità per la mancata erogazione delle prestazioni previste dalla bilateralità, dovranno riconoscere, per ciascun lavoratore, un elemento retributivo aggiuntivo pari a € X lordi per singola mensilità.
Ai lavoratori apprendisti tale importo verrà corrisposto integralmente.
Restano a carico delle imprese gli obblighi derivanti dalla erogazione delle prestazioni contrattualmente dovute ai singoli dipendenti.
* * *
III. 10. Norme finali
Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente intesa il sistema della bilateralità è fortemente e proattivamente impegnato sul terreno della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dando così piena attuazione a quanto previsto dall’art. 52 del vigente T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
** *
Le imprese del settore delle costruzioni sono escluse dall’ambito di applicazione del punto III.9. del presente accordo, in ragione dello specifico sistema della bilateralità costituito attraverso le casse edili.
* * *
Il nuovo sistema di contribuzione entrerà in vigore a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e non appena sarà operativa la convenzione con l’INPS. |
|
|