La commissione Lavoro del
Senato, insieme alla commissione Finanze e Tesoro, sta esaminando
in sede referente due disegni di legge presentati la scorsa estate
(n. 803 e n. 964) aventi come tema la partecipazione dei
lavoratori nell’impresa. Si tratta di due iniziative assunte,
rispettivamente, dal centrodestra (n. 803, primo firmatario
Maurizio Castro) e dal Pd (n. 964, primo firmatario Tiziano Treu).
Due testi molto diversi per l’estensione e, soprattutto, per gli
obiettivi. Il testo del centrodestra s’intitola “Misure a favore
della partecipazione dei lavoratori”; quello del centrosinistra
“Disposizioni in materia di informazione e consultazione dei
lavoratori, nonché di partecipazione azionaria dei dipendenti”.
Il progetto della CdL appare molto insidioso per le ragioni che
intendiamo brevemente esporre. Diversamente dal testo del Pd, che
si compone di 25 articoli, l’impianto del Ddl n. 803 è molto
succinto (tre soli articoli) e si fonda sul principio della
volontarietà della sperimentazione e sulla eventuale diffusione di
buone prassi. Esigibilità zero La prima cosa da rilevare è che
volontarietà e libera sperimentazione sono esattamente ciò che ha
finora contraddistinto la peculiare via italiana alla democrazia
industriale ed economica. Il Ddl n. 803, da questo punto di vista,
non persegue alcun reale consolidamento di diritti e prassi già da
tempo sanciti sia da norme di legge di derivazione comunitaria che
da contratti collettivi di vario livello (le famose prime parti
contrattuali, in vigore dalla seconda metà degli anni 70).
Nulla, sulla base di questo progetto, accrescerebbe l’esigibilità
di questi diritti e di queste prassi di cui – da tempo ormai, e
proprio per la loro sostanziale volontarietà – si lamenta
l’insufficienza e l’inefficacia (informazioni spesso incomplete
e/o consultazioni quasi sempre intempestive). Non c’ è nulla, nel
Ddl n. 803, che faccia riferimento a eventuali sanzioni in caso di
elusione degli obblighi assunti in materia di informazione e
consultazione. Aspetti, questi, su cui si determina la profonda
diversità di fini e strumenti normativi configurati dal Ddl n.
964. Un testo assai più completo e articolato che, soprattutto, si
preoccupa di estendere e consolidare l’efficacia e l’esigibilità
di quanto finora sottoscritto nei contratti collettivi. Ispirato
alle più recenti direttive comunitarie in materia di informazione,
consultazione e statuto della Società europea, il Ddl n. 964
assume i contorni di un vero e proprio testo unico della
partecipazione, integrato e ampliato rispetto alle norme nazionali
attuali con cui si è finora provveduto al loro recepimento.
A questo riguardo, e con riferimento al Capo I, ci limitiamo solo
a segnalare l’assenza di un raccordo esplicito col più volte
sottinteso Dlgs n. 25/2007, emanato in “Attuazione della direttiva
2002/14/Ce che istituisce un quadro generale relativo
all’informazione e alla consultazione dei lavoratori”. Rispetto al
Dlgs n. 25 riteniamo che rappresenti un significativo avanzamento
l’abbassamento della soglia rilevante ai fini dell’applicazione
della normativa (35 anziché 50 dipendenti ex art. 1 Ddl), con un
ampliamento quindi del numero delle aziende e dei lavoratori
titolari di maggiori diritti di tipo partecipativo. Tre soli
articoli Il Ddl n. 803 si compone invece – come si diceva – di tre
soli articoli. La partecipazione dei lavoratori nell’impresa non
sembra costituire, per l’estensore, un obiettivo primario (dettato
da esigenze di valorizzazione del lavoro) ma strumentale.
E invero, il riconoscimento in capo alle imprese di uno “statuto
di partecipazione”, per effetto di un accordo aziendale con le
rappresentanze sindacali aziendali firmatarie di contratti
collettivi, diviene condizione sufficiente per poter derogare alle
disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e
provinciali di categoria, e persino agli accordi nazionali (o
territoriali) di livello aziendale, ossia ad accordi
interconfederali applicati nelle imprese medesime. Per ottenere la
qualifica di “statuto di partecipazione” e poter quindi sfuggire
al campo di applicazione del contratto collettivo nazionale è
sufficiente che l’impresa opti, “anche alternativamente”, per uno
dei quattro requisiti genericamente elencati nell’art. 2 del Ddl
803 (l’attivazione di procedure obbligatorie di informazione e
consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori;
l’istituzione di organismi congiunti ; la distribuzione ai
lavoratori dipendenti di una quota del profitto d’impresa;
l’accesso dei lavoratori dipendenti al capitale dell’impresa). Per
ciascuna di tali modalità ci si limita a indicare poco più
dell’argomento, lasciando poi che gli accordi aziendali riempiano
di contenuti e modalità determinate l’implementazione dei vaghi
indirizzi suggeriti dal legislatore. Il fine reale del Ddl n. 803
pare infatti quello di favorire, dietro lo schermo della
negoziazione aziendale, il riconoscimento dell’opting-out da parte
delle imprese nei riguardi dei contratti di livello superiore,
nazionali di categoria e financo interconfederali (nazionali e
territoriali). L’inciso secondo cui le imprese che adottano uno
“statuto di partecipazione” hanno la facoltà di “regolare in via
diretta ed autonoma le materie che la legislazione generale sul
lavoro affida alla contrattazione collettiva di rango superiore a
quella aziendale” (art. 1, lett. a) non costituisce una mera
“autonomia rafforzata”, come pretendono gli estensori del Ddl n.
803, ma l’apertura ad una deregolazione integrale del nostro
sistema contrattuale.
Si noti che nella Relazione di accompagnamento al Ddl n. 803 si
sottolinea il carattere non coattivo bensì facoltativo di questa
strumentazione, nonché la scelta di non aver voluto sfruttare la
leva economica dell’incentivazione fiscale o contributiva per le
aziende. Ma non ce n’era bisogno; la leva che si offre infatti
alle aziende è infinitamente più invitante. Scegliendo à la carte
fra una delle suddette possibilità/requisiti, ci si libera di
colpo delle gravose incombenze contenute nei Ccnl e negli accordi
sindacali interconfederali. Un formidabile incentivo alla
contrattazione (aziendale) per demolire la contrattazione (di
tutti gli altri gradi e livelli). Compresa, si badi, quella
aziendale, che alla fine fa harakiri e toglie il disturbo. Nel
caso infatti si convenisse sulla costituzione di organismi
congiunti misti (art. 2, lett. b, Ddl 803), il potere che verrebbe
ad essi conferito sarebbe tale e tanto da rendere la
contrattazione in azienda poco più che residuale. Tali organismi,
“eletti o nominati dalle rappresentanze o dalle associazioni
sindacali”, avrebbero “competenze e poteri” che sono al contempo
“di indirizzo, di controllo e di gestione” in pressoché tutte le
materie di interesse sindacale. Troppa grazia! Passi per il
controllo e la gestione; la contrattazione aziendale ha infatti
scansioni temporali lasche quanto basta per richiedere procedure
intermedie più assidue per le relazioni sindacali in azienda. Ma
dotare le commissioni anche di potere direttivo sulle materie
suddette ci pare francamente troppo. Questo potere, riteniamo,
debba spettare ancora alla contrattazione.
L’obiettivo dichiarato dall’estensore è quello di determinare
“l’abbandono di atteggiamenti antagonistici” e conflittuali a
favore di atteggiamenti “cooperativi” e “agonistici”. Detta
altrimenti: fine del conflitto fra lavoro e capitale, ma – si badi
– di questo soltanto, poiché in altre forme e fra altri soggetti
esso persiste, traslato, in forma simpaticamente “agonistica”: fra
i lavoratori, nell’azienda e fra le aziende.
All’individualizzazione dei rapporti di lavoro e all’indebolimento
di tutto ciò che in essi può ambire a rappresentanza collettiva
condivisa il legislatore di centrodestra ha già ampiamente
provveduto in altre precedenti occasioni. Azionisti, oggi
Ragionamenti analoghi riteniamo possano essere svolti rispetto
alla lett. c) dell’art. 2 del Ddl n. 803, in cui i riferimenti al
profit sharing o all’azionariato dei dipendenti può assumere –
come di fatto ha assunto – forme ancora più insidiose per i
lavoratori. Nel primo caso l’onere identificato è troppo generico
e accessibile per essere compensato dalla pesante destrutturazione
che, da questo requisito (dallo “statuto partecipativo” che ne
discenderebbe), verrebbe inflitta al Ccnl. Quanto all’azionariato
verrebbe quasi da sorridere, sia pure con amarezza, riguardo alla
scelta degli estensori di evocare oggi – nel bel mezzo di una
delle più gravi crisi finanziarie mai conosciute – l’esperienza
Alitalia e del suo azionariato ai dipendenti. Bel coraggio
davvero! Sono queste le “buone prassi” a cui il legislatore di
destra raccomanda di ispirarsi? Forse, per un chiarimento, sarà il
caso di invitare i diretti interessati da quell’infausta
esperienza ad una audizione parlamentare.
*Ires Cgil