Come ti riformo la contrattazione

Il disegno di legge del centrodestra. Aziende e sindacati dovrebbero dare vita agli statuti di partecipazione. E questo strumento consentirebbe di uscire dal contratto di lavoro. Una proposta che mira alla deregolazione del sistema contrattuale

di Salvo Leonardi*

La commissione Lavoro del Senato, insieme alla commissione Finanze e Tesoro, sta esaminando in sede referente due disegni di legge presentati la scorsa estate (n. 803 e n. 964) aventi come tema la partecipazione dei lavoratori nell’impresa. Si tratta di due iniziative assunte, rispettivamente, dal centrodestra (n. 803, primo firmatario Maurizio Castro) e dal Pd (n. 964, primo firmatario Tiziano Treu). Due testi molto diversi per l’estensione e, soprattutto, per gli obiettivi. Il testo del centrodestra s’intitola “Misure a favore della partecipazione dei lavoratori”; quello del centrosinistra “Disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione azionaria dei dipendenti”.

Il progetto della CdL appare molto insidioso per le ragioni che intendiamo brevemente esporre. Diversamente dal testo del Pd, che si compone di 25 articoli, l’impianto del Ddl n. 803 è molto succinto (tre soli articoli) e si fonda sul principio della volontarietà della sperimentazione e sulla eventuale diffusione di buone prassi. Esigibilità zero La prima cosa da rilevare è che volontarietà e libera sperimentazione sono esattamente ciò che ha finora contraddistinto la peculiare via italiana alla democrazia industriale ed economica. Il Ddl n. 803, da questo punto di vista, non persegue alcun reale consolidamento di diritti e prassi già da tempo sanciti sia da norme di legge di derivazione comunitaria che da contratti collettivi di vario livello (le famose prime parti contrattuali, in vigore dalla seconda metà degli anni 70).

Nulla, sulla base di questo progetto, accrescerebbe l’esigibilità di questi diritti e di queste prassi di cui – da tempo ormai, e proprio per la loro sostanziale volontarietà – si lamenta l’insufficienza e l’inefficacia (informazioni spesso incomplete e/o consultazioni quasi sempre intempestive). Non c’ è nulla, nel Ddl n. 803, che faccia riferimento a eventuali sanzioni in caso di elusione degli obblighi assunti in materia di informazione e consultazione. Aspetti, questi, su cui si determina la profonda diversità di fini e strumenti normativi configurati dal Ddl n. 964. Un testo assai più completo e articolato che, soprattutto, si preoccupa di estendere e consolidare l’efficacia e l’esigibilità di quanto finora sottoscritto nei contratti collettivi. Ispirato alle più recenti direttive comunitarie in materia di informazione, consultazione e statuto della Società europea, il Ddl n. 964 assume i contorni di un vero e proprio testo unico della partecipazione, integrato e ampliato rispetto alle norme nazionali attuali con cui si è finora provveduto al loro recepimento.

A questo riguardo, e con riferimento al Capo I, ci limitiamo solo a segnalare l’assenza di un raccordo esplicito col più volte sottinteso Dlgs n. 25/2007, emanato in “Attuazione della direttiva 2002/14/Ce che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori”. Rispetto al Dlgs n. 25 riteniamo che rappresenti un significativo avanzamento l’abbassamento della soglia rilevante ai fini dell’applicazione della normativa (35 anziché 50 dipendenti ex art. 1 Ddl), con un ampliamento quindi del numero delle aziende e dei lavoratori titolari di maggiori diritti di tipo partecipativo. Tre soli articoli Il Ddl n. 803 si compone invece – come si diceva – di tre soli articoli. La partecipazione dei lavoratori nell’impresa non sembra costituire, per l’estensore, un obiettivo primario (dettato da esigenze di valorizzazione del lavoro) ma strumentale.

E invero, il riconoscimento in capo alle imprese di uno “statuto di partecipazione”, per effetto di un accordo aziendale con le rappresentanze sindacali aziendali firmatarie di contratti collettivi, diviene condizione sufficiente per poter derogare alle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e provinciali di categoria, e persino agli accordi nazionali (o territoriali) di livello aziendale, ossia ad accordi interconfederali applicati nelle imprese medesime. Per ottenere la qualifica di “statuto di partecipazione” e poter quindi sfuggire al campo di applicazione del contratto collettivo nazionale è sufficiente che l’impresa opti, “anche alternativamente”, per uno dei quattro requisiti genericamente elencati nell’art. 2 del Ddl 803 (l’attivazione di procedure obbligatorie di informazione e consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori; l’istituzione di organismi congiunti ; la distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota del profitto d’impresa; l’accesso dei lavoratori dipendenti al capitale dell’impresa). Per ciascuna di tali modalità ci si limita a indicare poco più dell’argomento, lasciando poi che gli accordi aziendali riempiano di contenuti e modalità determinate l’implementazione dei vaghi indirizzi suggeriti dal legislatore. Il fine reale del Ddl n. 803 pare infatti quello di favorire, dietro lo schermo della negoziazione aziendale, il riconoscimento dell’opting-out da parte delle imprese nei riguardi dei contratti di livello superiore, nazionali di categoria e financo interconfederali (nazionali e territoriali). L’inciso secondo cui le imprese che adottano uno “statuto di partecipazione” hanno la facoltà di “regolare in via diretta ed autonoma le materie che la legislazione generale sul lavoro affida alla contrattazione collettiva di rango superiore a quella aziendale” (art. 1, lett. a) non costituisce una mera “autonomia rafforzata”, come pretendono gli estensori del Ddl n. 803, ma l’apertura ad una deregolazione integrale del nostro sistema contrattuale.

Si noti che nella Relazione di accompagnamento al Ddl n. 803 si sottolinea il carattere non coattivo bensì facoltativo di questa strumentazione, nonché la scelta di non aver voluto sfruttare la leva economica dell’incentivazione fiscale o contributiva per le aziende. Ma non ce n’era bisogno; la leva che si offre infatti alle aziende è infinitamente più invitante. Scegliendo à la carte fra una delle suddette possibilità/requisiti, ci si libera di colpo delle gravose incombenze contenute nei Ccnl e negli accordi sindacali interconfederali. Un formidabile incentivo alla contrattazione (aziendale) per demolire la contrattazione (di tutti gli altri gradi e livelli). Compresa, si badi, quella aziendale, che alla fine fa harakiri e toglie il disturbo. Nel caso infatti si convenisse sulla costituzione di organismi congiunti misti (art. 2, lett. b, Ddl 803), il potere che verrebbe ad essi conferito sarebbe tale e tanto da rendere la contrattazione in azienda poco più che residuale. Tali organismi, “eletti o nominati dalle rappresentanze o dalle associazioni sindacali”, avrebbero “competenze e poteri” che sono al contempo “di indirizzo, di controllo e di gestione” in pressoché tutte le materie di interesse sindacale. Troppa grazia! Passi per il controllo e la gestione; la contrattazione aziendale ha infatti scansioni temporali lasche quanto basta per richiedere procedure intermedie più assidue per le relazioni sindacali in azienda. Ma dotare le commissioni anche di potere direttivo sulle materie suddette ci pare francamente troppo. Questo potere, riteniamo, debba spettare ancora alla contrattazione.

L’obiettivo dichiarato dall’estensore è quello di determinare “l’abbandono di atteggiamenti antagonistici” e conflittuali a favore di atteggiamenti “cooperativi” e “agonistici”. Detta altrimenti: fine del conflitto fra lavoro e capitale, ma – si badi – di questo soltanto, poiché in altre forme e fra altri soggetti esso persiste, traslato, in forma simpaticamente “agonistica”: fra i lavoratori, nell’azienda e fra le aziende. All’individualizzazione dei rapporti di lavoro e all’indebolimento di tutto ciò che in essi può ambire a rappresentanza collettiva condivisa il legislatore di centrodestra ha già ampiamente provveduto in altre precedenti occasioni. Azionisti, oggi Ragionamenti analoghi riteniamo possano essere svolti rispetto alla lett. c) dell’art. 2 del Ddl n. 803, in cui i riferimenti al profit sharing o all’azionariato dei dipendenti può assumere – come di fatto ha assunto – forme ancora più insidiose per i lavoratori. Nel primo caso l’onere identificato è troppo generico e accessibile per essere compensato dalla pesante destrutturazione che, da questo requisito (dallo “statuto partecipativo” che ne discenderebbe), verrebbe inflitta al Ccnl. Quanto all’azionariato verrebbe quasi da sorridere, sia pure con amarezza, riguardo alla scelta degli estensori di evocare oggi – nel bel mezzo di una delle più gravi crisi finanziarie mai conosciute – l’esperienza Alitalia e del suo azionariato ai dipendenti. Bel coraggio davvero! Sono queste le “buone prassi” a cui il legislatore di destra raccomanda di ispirarsi? Forse, per un chiarimento, sarà il caso di invitare i diretti interessati da quell’infausta esperienza ad una audizione parlamentare.

*Ires Cgil
 

30/12/2008 09:00