Ddl sul lavoro, tutte le misure

 

Approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica. E’ terminato l’esame delle proposte del Pd per la stabilizzazione dei precari nei call center. Prosegue l’indagine conoscitiva sulle relazioni industriali

di Valerio Strinati

Nella seduta di martedì 28 ottobre, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge n. 1441-quater, recante delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Prima di passare alle dichiarazioni di voto e al voto finale, l’Assemblea ha proceduto all’approvazione degli ultimi articoli.
In particolare, è stato approvato un articolo aggiuntivo 39-bis che riconosce, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, la specificità del ruolo delle forze armate e delle forze di polizia, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti, demandando la disciplina attuativa di tali principi e il reperimento delle risorse finanziarie ad un successivo provvedimento legislativo, e assegnando al Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) una specifica funzione di rappresentanza nelle attività negoziali da svolgersi per individuare le modalità di attuazione dell’intera disciplina.
Al termine della votazione sull’articolo aggiuntivo, il sottosegretario Viespoli ha risposto ad una richiesta rivoltagli dall’on. Vietti (UdC), confermando l’intenzione del Governo di reperire risorse aggiuntive per incrementare fino a 600 milioni di euro il fondo per la cassa integrazione straordinaria in deroga e per le procedure di mobilità. Poiché tale misura è ancora in fase istruttoria, il Governo sta valutando la possibilità di presentare al Senato uno specifico emendamento al disegno di legge attualmente in discussione.

E’ stato quindi approvato un articolo aggiuntivo 39- quinquies, recante una delega al Governo per l’adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati. La delega deve essere esercitata nell’ambito di una serie di princìpi e criteri direttivi riguardanti: il coordinamento formale e sostanziale della normativa vigente; l’indicazione esplicita delle norme abrogate; il riordino delle tipologie dei permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate; la razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi e la razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico. I decreti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza Stato regioni e delle Commissioni parlamentari competenti.

Sull’emendamento il Gruppo PD ha espresso voto contrario, motivato dalla genericità dei principi di delega e dalla preoccupazione di un esercizio della stessa rivolto ad una riduzione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, e il gruppo UdC si è astenuto, sottolineando tra l’altro che la delega incide su materie oggetto di contrattazione tra le parti.

La Camera ha quindi approvato il controverso articolo aggiuntivo 39-quinquies.100, che modifica la disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità. La nuova disciplina introduce un nuovo testo del comma 3 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: nel testo vigente tale disposizione prevede che successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Il nuovo comma 3 limiterebbe l’esercizio del diritto al congedo all’assistenza del coniuge, parente o affine entro il secondo grado, mentre l’assistenza entro il terzo grado di parentela o affinità potrebbe essere coperta dal congedo solo nel caso in cui i genitori o il coniuge dell'assistito abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età ovvero siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o comunque mancanti. Lo stesso diritto al congedo non può inoltre essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap grave e, per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
Viene inoltre modificato il comma 5 dello stesso articolo 33: attualmente, tale disposizione stabilisce che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap grave ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La nuova disciplina stabilisce che il diritto di scelta deve essere riferito non più al domicilio del lavoratore ma a quello della persona da assistere.

Sempre all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992 viene aggiunto, in base all’articolo aggiuntivo approvato dalla Camera, un comma 7-bis che prevede la decadenza dal diritto al congedo per assistenza ad un congiunto portatore di handicap grave, nel caso in cui il datore di lavoro, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione, accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

Verrebbe inoltre modificato l’articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: il comma 2 verrebbe integralmente sostituito da un nuovo testo, in base al quale successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese; risulterebbe invece abrogato il comma 3, riferito all’esercizio del diritto per l’assistenza ai figli portatori di grave handicap successivamente al compimento della maggiore età.

L’articolo aggiuntivo licenziato dalla Camera dei deputati prevede poi l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 104 del 1992; il nominativo della persona assistita, l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito; il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita; per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio e il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese. Le predette informazioni sono raccolte in una banca dati istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica, secondo quanto previsto dall’articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai sensi del comma 6, le attività di cui sopra, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico e il Dipartimento della funzione pubblica è autorizzato al trattamento dei dati personali e sensibili, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Sono inoltre consentiti la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima.

La Camera ha quindi approvato l’art. 67, che modifica la disciplina riguardante i termini entro i quali deve essere impugnato innanzi al giudice il provvedimento di licenziamento, a pena di decadenza, attualmente disciplinati dall’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Secondo la nuova disciplina il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 120 giorni dalla ricezione della comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Secondo la disciplina vigente il termine di decadenza è fissato in 60 giorni, ma l’impugnazione può essere effettuata con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Secondo lo stesso articolo 67, il nuovo termine di decadenza si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché al licenziamento inefficace (ovvero quello intimato senza la comunicazione scritta da parte del datore di lavoro sia del licenziamento stesso sia delle motivazioni, ove non contestuale), nonché ai licenziamenti, anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto; al trasferimento ad altra unità produttiva in assenza di ragioni tecniche organizzative e produttive, ai sensi dell’art. 2103 del codice civile; al termine illegittimamente apposto alla durata del contratto di lavoro subordinato.

E’ stato approvato quindi l’art. 67-bis che fa salva la gratuità del processo del lavoro e un art 67-ter che, riproducendo norme già adottate negli anni passati, autorizza il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali a disporre - nel limite complessivo di spesa di 450 milioni di euro, per l’anno 2009, a carico del Fondo per l’occupazione -, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. Il Ministro è altresì autorizzato a prorogare alcuni trattamenti di integrazione salariale già in essere, con riduzione dei trattamenti in misura proporzionale al numero delle proroghe. La corresponsione dei trattamenti sopra indicati viene altresì subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di un patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego, le cui modalità attuative sono demandate ad un decreto ministeriale. In caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi diritti già maturati. Nello stesso articolo sono inoltre introdotte ulteriori misure per la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti; nonché per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giusto motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti. L’articolo disciplina altresì le modalità di copertura finanziaria delle norme di proroga e di concessione in deroga della cassa integrazione e stabilisce un contributo di 14 milioni di euro a favore della società Italia Lavoro Spa per fare fronte agli oneri e ai costi generali di funzionamento, a carico del Fondo per l’occupazione.

Sull’art. 67-ter ha quindi dichiarato il voto di astensione, a nome del Gruppo del PD, l’on. Gatti, che ha sottolineato l’assoluta necessità di prorogare gli strumenti per il sostegno al reddito dei lavoratori, criticando al tempo stesso l’inadeguatezza delle risorse messe a disposizione.

E’ stato infine approvato l’articolo aggiuntivo 67-quater che proroga di sei mesi (da dodici a diciotto mesi) i termini previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) per l’esercizio delle seguenti deleghe legislative: riforma degli ammortizzatori sociali e riordino degli istituti a sostegno del reddito; riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione e apprendistato e riordino della normativa in materia di occupazione femminile.

In sede di dichiarazione di voto finale, l’on. Paladini (Idv) ha sottolineato che il disegno di legge n. 1441-quater è caratterizzato da ingenti tagli di risorse, da una evidente sperequazione tra categorie di lavoratori a danno di quelli dipendenti e da una controriforma del processo del lavoro, nonché da un sostanziale alleggerimento delle sanzioni civili ed amministrative in materia di lavoro sommerso. Richiamata altresì la necessità di preservare il quadro normativo recato dalla legge n. 104 del 1992, al fine di tutelare i soggetti più deboli, ha annunciato il voto contrario del suo gruppo.

L’on. Delfino ha rilevato che l’azione emendativa portata avanti dai gruppi dell’opposizione ha consentito di migliorare il testo iniziale, ed ha dichiarato pertanto l’astensione del gruppo dell’UdC.

L’on, Caparini (LNP) ha dichiarato il voto favorevole del gruppo politico di appartenenza, giudicando tra l’altro particolarmente rilevante, in un'ottica federalista, il ricorso alla mobilità per il personale delle pubbliche amministrazioni.
L’on. Damiano (PD) ha evidenziato gli aspetti più negativi del disegno di legge n. 1441-quater, con particolare riferimento alle misure in materia di stabilizzazione del personale precario e di disciplina del processo del lavoro, nel cui ambito si registra una vera e propria controriforma, che riduce sensibilmente il sistema di tutele previste in favore dei lavoratori. Richiamata, infine, la puntuale azione emendativa della sua parte politica, segnatamente con riferimento alle disposizioni in materia di lavori usuranti, ha dichiarato il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

L’on. FOTI (PdL), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sul disegno di legge n. 1441-quater, ha richiamato gli aspetti maggiormente innovativi di esso, quali le disposizioni in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari del settore pubblico e quelle volte a favorire il ricorso alla mobilità per colmare le carenze di organico della pubblica amministrazione, sottolinea la rilevanza della nuova disciplina dell'impugnazione del licenziamento e del tentativo di conciliazione, che amplia la possibilità di ricorso all'arbitrato.

Prima del voto finale di approvazione, l’Assemblea ha quindi approvato alcune modifiche di carattere meramente formale, proposte dal relatore, on. Cazzola.

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.


Attività della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati

Nella seduta di martedì 28 ottobre, la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, riunita in sede consultiva, ha espresso un parere favorevole alle Commissioni riunite III (esteri) e IV (difesa), sul disegno di legge di conversione del decreto legge n. 147 del 2008 recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché un parere favorevole alla II Commissione (giustizia) sul disegno di legge di conversione del decreto legge n. 143 del 2008, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

E’ proseguito e si è concluso, nella seduta del 29 ottobre, l’esame delle proposte di risoluzione 7-00041 Damiano: Attuazione della normativa vigente sulla stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in relazione ad attività in bound e out bound nei call center; 7-00043 Delfino: Stabilizzazione dei precari nei call center e 7-00044 Cazzola: Puntuale applicazione della legge n. 30 del 2003 in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nel suo intervento, il sottosegretario Viespoli ha espresso parere contrario sulla risoluzione 7-00041 Damiano, concepita in termini critici rispetto all'attività svolta dal Governo sulla materia in oggetto, e parere favorevole sulla risoluzione 7-00044 Cazzola, riservandosi di esprimere il parere sulla risoluzione 7-00043 Delfino, sulla quale si è riservato di suggerire una riformulazione.

Ha quindi preso la parola l’on. Damiano (PD) eccependo le ragioni ideologiche e non di merito del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sulla risoluzione 7-000041, che, invece, a suo avviso, indica impegni che il Governo non avrebbe difficoltà ad attuare, in particolare per la stabilizzazione del personale precario, e per la proroga delle relative disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007, nonché per l’intensificazione dell’attività ispettiva. Ha quindi rilevato che il Governo in carica nella scorsa legislatura ha rigorosamente applicato la «legge Biagi», osservandone lo spirito e la lettera.

L’on. Cazzola (PdL) ha quindi fatto presente che la propria risoluzione 7-00044 si differenzia da quella presentata dall'on. Damiano non solo per la sua impostazione di fondo, ma anche, e soprattutto, per la parte relativa agli impegni al Governo: non è inoltre condivisibile, a suo avviso, la richiesta contenuta nella risoluzione sottoscritta dall’on. Damiano, di prorogare al 30 marzo 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che prevede la possibilità per le aziende di avviare un processo di stabilizzazione del personale precario, dando loro la possibilità di stipulare accordi aziendali o territoriali entro la data, da ultimo prorogata, del 30 settembre 2008. Si tratta di un impegno che, invece, non è contenuto nella risoluzione 7-00044, volta ad impegnare il Governo alla puntuale applicazione della legge n. 30 del 2003, tenendo presente che nessuna attività lavorativa è di per se inidonea ad essere configurata come collaborazione e distinguendo applicazione rigorosa della legge e messa in atto di comportamenti elusivi.

Dopo che l’on. Damiano è intervenuto per rettificare alcune affermazioni dell’on. Cazzola, a suo avviso inesatte, sono intervenuti gli on. Santagata (PD) e Gnecchi (PD), contrari alla risoluzione 7-00044 Cazzola, e l’on. Delfino (UdC) che ha illustrato la sua proposta di risoluzione 7-00043, volta ad assicurare chiarezza normativa al settore, stimolando al contempo l'attivazione di opportune iniziative per combattere l'aumento della disoccupazione, il frequente ricorso alla cassa integrazione guadagni e, più in generale, i numerosi problemi collegati.

Il sottosegretario Viespoli, nel ribadire che il Governo intende applicare la «legge Biagi» per combattere ogni forma di abuso, aumentando l'intensità e il numero dei controlli, ha quindi confermato il parere favorevole sulla risoluzione 7-00044 Cazzola e contrario sulla risoluzione 7-00041 Damiano, ed ha proposto all’on. Delfino di riformulare la sua risoluzione 7-00043 nel senso di impegnare il Governo «ad assumere ogni iniziativa volta ad affrontare tutte le questioni illustrate in premessa, con il coinvolgimento delle parti sociali e nella garanzia della trasparenza e della tutela della salute e della sicurezza».

Dopo che l’on. Delfino, anche a nome dell’on. Poli (UdC) ha dichiarato di accogliere la proposta di riformulazione suggerita dal rappresentante del Governo, riformulando di conseguenza la proposta di risoluzione a sua firma (la quale ha assunto il numero 8-00010), è intervenuto l’on. Miglioli (PD) critico nei confronti del’approccio dell’attuale maggioranza verso le problematiche dei lavoratori precari. Dopo avere ricordato che le circolari della passata legislatura sulla stabilizzazione dei lavoratori precari assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dei call center, sono state emanate dal precedente Ministro del lavoro in piena attuazione della «legge Biagi» e al fine di contrastare un uso distorto degli strumenti contrattuali flessibili ed elusivo delle garanzie previste dalla legge in materia di rapporti subordinati, l’on. Miglioli ha ricordato che tali misure non predisponevano un automatismo nel senso di una stabilizzazione generalizzata dei lavoratori precari, ma avviavano processi di stabilizzazione laddove fosse stata ravvisabile concretamente il carattere subordinato della prestazione lavorativa, in attuazione di una precisa norma contenuta nella legge finanziaria 2007.

La Commissione, con distinte votazioni, ha quindi respinto la risoluzione 7-00041 Damiano, ed approvato la risoluzione 8-00010 Delfino e la risoluzione 7-00044 Cazzola.

Nella seduta del 30 ottobre, è quindi proseguita l’indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva, con l’audizione di rappresentanti della CISL e della UIL. Dopo avere svolto una relazione sui temi oggetto dell’indagine,Gianni Baratta, segretario confederale della CISL, ha risposto ai quesiti e alle osservazioni formulate dal presidente Saglia e dagli on. Bellanova (PD) e Aldo Di Biagio (PdL). Per la UIL, è intervenuta Simonetta Corsi che ha svolto una relazione sul tema oggetto dell'indagine conoscitiva. Maria Chiara De Camillis (UIL), ha quindi riposto ai quesiti e alle osservazioni degli on. Fedriga (LNP), Damiano (PD) e Cazzola (PdL).


Attività della Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato

Con l’audizione dei rappresentanti della CISL e della UIL è iniziata, nella seduta di martedì 28 ottobre, l’indagine conoscitiva sul funzionamento delle Agenzie del lavoro, già autorizzata dal Presidente del Senato. Il rappresentante della CISL, Carraro, ha, tra l’altro, illustrato la decisione della Confederazione di dare vita all’agenzia Agilavoro s.r.l, nel presupposto che l'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro rappresenti il cuore dei servizi da offrire agli associati. Ha quindi risposto ad alcune richieste di chiarimento da parte del Presidente, del sen. Castro (PdL) e del sen. Mora (PdL). E’ poi intervenuto il rappresentante della UIL, Massera, che ha illustrato il punto di vista della sua organizzazione sui temi oggetto dell’indagine, rispondendo quindi ad un quesito del Presidente.

Nella successiva seduta del 29 ottobre, la Commissione ha iniziato l’esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1078, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e del Doc. LXXXVII, n. 1, Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2007, per il parere che dovrà essere reso alla 14° Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea). L’esame è stato introdotto dall’illustrazione preliminare del relatore, sen. Roilo (PD), che si è soffermato in particolare sulle parti del disegno di legge comunitaria, relative alle delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; nonché alla delega relativa al recepimento della direttiva 2007/30/CE, concernente la presentazione da parte degli Stati membri e della Commissione dell'Unione europea di relazioni sull’attuazione delle norme comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e a quella per il recepimento della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti delle condizioni di impiego dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie. Riguardo alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il relatore ha segnalato, in particolare, il capitolo VI, nel quale si dà conto delle iniziative adottate dal Governo e dal Parlamento - sia nella legislatura in corso sia nella precedente - concernenti le politiche sociali, tra cui quelle in materia di politiche per l'inclusione sociale, di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, di sviluppo dell'occupazione femminile, di politiche per la famiglia e per l'occupazione, di tutela dei lavoratori e di contrasto del lavoro sommerso, nonché in tema di istruzione e formazione.

L’esame proseguirà la prossima settimana.

E’ quindi iniziato l’esame in sede referente del disegno di legge n. 406, d’iniziativa della sen. Mongiello, di modifica della legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista: nel riferire su tale proposta, la relatrice sen. Maraventano (LNP) ha in particolare sottolineato l’esigenza di una revisione della legge del 1985, per superare le differenze tra pubblico e privato, soprattutto sotto il profilo del collocamento e della disciplina del rapporto di lavoro degli operatori telefonici minorati della vista, e per adeguare la medesima normativa alle evoluzioni tecnologiche.

Si è infine svolta una breve discussione sulle modalità di svolgimento delle audizioni informali di esperti, già decise dalla Commissione, sui disegni di legge in materia di persecuzione psicologica delle lavoratrici e dei lavoratori (mobbing), il cui esame in sede referente è iniziato la scorsa settimana (disegni di legge nn. 62, 434, 453 e 856).


Attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

La Commissione ha proseguiti i propri lavori con l’audizione, nella seduta di martedì 29 ottobre, del professor Antonio Guidi, presidente dell’Istituto per gli affari sociali(IAS), che dopo avere illustrato i compiti dell’Istituto, si è soffermato sul preoccupante andamento degli infortuni sul lavoro e, in particolare, sull’impatto molto preoccupante degli infortuni tra i lavoratori stranieri, ancora poco consapevoli e informati dei rischi e delle procedure di sicurezza nei vari processi produttivi. Ha quindi risposto ad alcuni quesiti posti dal sen. De Angelis (PdL).
 

03/11/2008 16:35