Nella seduta di martedì
28 ottobre, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge n.
1441-quater, recante delega al Governo in materia di lavori usuranti e
di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme
in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, collegato alla
manovra di finanza pubblica.
Prima di passare alle dichiarazioni di voto e al voto finale,
l’Assemblea ha proceduto all’approvazione degli ultimi articoli.
In particolare, è stato approvato un articolo aggiuntivo 39-bis che
riconosce, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere
e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica,
pensionistica e previdenziale, la specificità del ruolo delle forze
armate e delle forze di polizia, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza
interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza
operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti,
demandando la disciplina attuativa di tali principi e il reperimento
delle risorse finanziarie ad un successivo provvedimento legislativo,
e assegnando al Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER)
una specifica funzione di rappresentanza nelle attività negoziali da
svolgersi per individuare le modalità di attuazione dell’intera
disciplina.
Al termine della votazione sull’articolo aggiuntivo, il
sottosegretario Viespoli ha risposto ad una richiesta rivoltagli
dall’on. Vietti (UdC), confermando l’intenzione del Governo di
reperire risorse aggiuntive per incrementare fino a 600 milioni di
euro il fondo per la cassa integrazione straordinaria in deroga e per
le procedure di mobilità. Poiché tale misura è ancora in fase
istruttoria, il Governo sta valutando la possibilità di presentare al
Senato uno specifico emendamento al disegno di legge attualmente in
discussione.
E’ stato quindi approvato un articolo aggiuntivo 39- quinquies,
recante una delega al Governo per l’adozione, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della nuova disciplina, di uno o più decreti
legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia
di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati. La
delega deve essere esercitata nell’ambito di una serie di princìpi e
criteri direttivi riguardanti: il coordinamento formale e sostanziale
della normativa vigente; l’indicazione esplicita delle norme abrogate;
il riordino delle tipologie dei permessi, tenuto conto del loro
contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche
costituzionalmente tutelate; la razionalizzazione e semplificazione
dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle
aspettative e dei permessi e la razionalizzazione e semplificazione
dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone
con handicap in situazione di gravità o affette da patologie di tipo
neuro-degenerativo o oncologico. I decreti sono emanati su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del
Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia,
sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo
parere della Conferenza Stato regioni e delle Commissioni parlamentari
competenti.
Sull’emendamento il Gruppo PD ha espresso voto contrario, motivato
dalla genericità dei principi di delega e dalla preoccupazione di un
esercizio della stessa rivolto ad una riduzione dei diritti delle
lavoratrici e dei lavoratori, e il gruppo UdC si è astenuto,
sottolineando tra l’altro che la delega incide su materie oggetto di
contrattazione tra le parti.
La Camera ha quindi approvato il controverso articolo aggiuntivo
39-quinquies.100, che modifica la disciplina in materia di permessi
per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità. La
nuova disciplina introduce un nuovo testo del comma 3 dell’articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104: nel testo vigente tale
disposizione prevede che successivamente al compimento del terzo anno
di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione
di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in
situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado,
convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili
anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap
in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Il nuovo comma 3 limiterebbe l’esercizio del diritto al congedo
all’assistenza del coniuge, parente o affine entro il secondo grado,
mentre l’assistenza entro il terzo grado di parentela o affinità
potrebbe essere coperta dal congedo solo nel caso in cui i genitori o
il coniuge dell'assistito abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno
di età ovvero siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti
o comunque mancanti. Lo stesso diritto al congedo non può inoltre
essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza
alla stessa persona con handicap grave e, per l’assistenza allo stesso
figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è
riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono
fruirne alternativamente.
Viene inoltre modificato il comma 5 dello stesso articolo 33:
attualmente, tale disposizione stabilisce che il genitore o il
familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che
assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado
portatore di handicap grave ha diritto a scegliere la sede di lavoro
più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il
suo consenso ad altra sede. La nuova disciplina stabilisce che il
diritto di scelta deve essere riferito non più al domicilio del
lavoratore ma a quello della persona da assistere.
Sempre all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992 viene aggiunto, in
base all’articolo aggiuntivo approvato dalla Camera, un comma 7-bis
che prevede la decadenza dal diritto al congedo per assistenza ad un
congiunto portatore di handicap grave, nel caso in cui il datore di
lavoro, avvalendosi dei competenti organi della pubblica
amministrazione, accerti l’insussistenza o il venir meno delle
condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Verrebbe inoltre modificato l’articolo 43 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151: il comma 2 verrebbe integralmente sostituito da un nuovo
testo, in base al quale successivamente al compimento del terzo anno
di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a
fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad
entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese;
risulterebbe invece abrogato il comma 3, riferito all’esercizio del
diritto per l’assistenza ai figli portatori di grave handicap
successivamente al compimento della maggiore età.
L’articolo aggiuntivo licenziato dalla Camera dei deputati prevede poi
l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di comunicare alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i
permessi di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 104 del
1992; il nominativo della persona assistita, l’eventuale rapporto di
dipendenza da un’amministrazione pubblica e la denominazione della
stessa, il comune di residenza dell’assistito; il rapporto di
coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela
o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei
permessi e la persona assistita; per i permessi fruiti dal lavoratore
padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o
minore di tre anni del figlio e il contingente complessivo di giorni e
ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno
precedente e per ciascun mese. Le predette informazioni sono raccolte
in una banca dati istituita presso il Dipartimento della funzione
pubblica, secondo quanto previsto dall’articolo 22, commi 6 e 7, del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica. Ai sensi del comma 6, le attività di cui sopra,
finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione
dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico e il Dipartimento
della funzione pubblica è autorizzato al trattamento dei dati
personali e sensibili, la cui conservazione non può comunque avere
durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei
dati, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei
relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione
dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro
comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze
amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Sono inoltre
consentiti la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle
elaborazioni esclusivamente in forma anonima.
La Camera ha quindi approvato l’art. 67, che modifica la disciplina
riguardante i termini entro i quali deve essere impugnato innanzi al
giudice il provvedimento di licenziamento, a pena di decadenza,
attualmente disciplinati dall’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604. Secondo la nuova disciplina il licenziamento deve essere
impugnato a pena di decadenza entro 120 giorni dalla ricezione della
comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non
contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in
funzione di giudice del lavoro. Secondo la disciplina vigente il
termine di decadenza è fissato in 60 giorni, ma l’impugnazione può
essere effettuata con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale,
idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso
l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il
licenziamento stesso. Secondo lo stesso articolo 67, il nuovo termine
di decadenza si applica anche ai casi di nullità del licenziamento,
nonché al licenziamento inefficace (ovvero quello intimato senza la
comunicazione scritta da parte del datore di lavoro sia del
licenziamento stesso sia delle motivazioni, ove non contestuale),
nonché ai licenziamenti, anche qualora presuppongano la risoluzione di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero
alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del
committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
anche nella modalità a progetto; al trasferimento ad altra unità
produttiva in assenza di ragioni tecniche organizzative e produttive,
ai sensi dell’art. 2103 del codice civile; al termine illegittimamente
apposto alla durata del contratto di lavoro subordinato.
E’ stato approvato quindi l’art. 67-bis che fa salva la gratuità del
processo del lavoro e un art 67-ter che, riproducendo norme già
adottate negli anni passati, autorizza il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali a disporre - nel limite complessivo
di spesa di 450 milioni di euro, per l’anno 2009, a carico del Fondo
per l’occupazione -, in deroga alla vigente normativa, la concessione,
anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione
speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede
istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, e recepite in
accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. Il Ministro è
altresì autorizzato a prorogare alcuni trattamenti di integrazione
salariale già in essere, con riduzione dei trattamenti in misura
proporzionale al numero delle proroghe. La corresponsione dei
trattamenti sopra indicati viene altresì subordinata alla
sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di un patto di
servizio presso i competenti Centri per l'impiego, le cui modalità
attuative sono demandate ad un decreto ministeriale. In caso di
rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, il lavoratore
perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo e
previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi diritti già
maturati. Nello stesso articolo sono inoltre introdotte ulteriori
misure per la concessione di trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese
esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con
più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di
quindici dipendenti; di una indennità pari al trattamento massimo di
integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa
contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai
lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti; nonché
per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per
giusto motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti. L’articolo
disciplina altresì le modalità di copertura finanziaria delle norme di
proroga e di concessione in deroga della cassa integrazione e
stabilisce un contributo di 14 milioni di euro a favore della società
Italia Lavoro Spa per fare fronte agli oneri e ai costi generali di
funzionamento, a carico del Fondo per l’occupazione.
Sull’art. 67-ter ha quindi dichiarato il voto di astensione, a nome
del Gruppo del PD, l’on. Gatti, che ha sottolineato l’assoluta
necessità di prorogare gli strumenti per il sostegno al reddito dei
lavoratori, criticando al tempo stesso l’inadeguatezza delle risorse
messe a disposizione.
E’ stato infine approvato l’articolo aggiuntivo 67-quater che proroga
di sei mesi (da dodici a diciotto mesi) i termini previsti dalla legge
24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23
luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire
l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia
di lavoro e previdenza sociale) per l’esercizio delle seguenti deleghe
legislative: riforma degli ammortizzatori sociali e riordino degli
istituti a sostegno del reddito; riordino della normativa in materia
di servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione e apprendistato e
riordino della normativa in materia di occupazione femminile.
In sede di dichiarazione di voto finale, l’on. Paladini (Idv) ha
sottolineato che il disegno di legge n. 1441-quater è caratterizzato
da ingenti tagli di risorse, da una evidente sperequazione tra
categorie di lavoratori a danno di quelli dipendenti e da una
controriforma del processo del lavoro, nonché da un sostanziale
alleggerimento delle sanzioni civili ed amministrative in materia di
lavoro sommerso. Richiamata altresì la necessità di preservare il
quadro normativo recato dalla legge n. 104 del 1992, al fine di
tutelare i soggetti più deboli, ha annunciato il voto contrario del
suo gruppo.
L’on. Delfino ha rilevato che l’azione emendativa portata avanti dai
gruppi dell’opposizione ha consentito di migliorare il testo iniziale,
ed ha dichiarato pertanto l’astensione del gruppo dell’UdC.
L’on, Caparini (LNP) ha dichiarato il voto favorevole del gruppo
politico di appartenenza, giudicando tra l’altro particolarmente
rilevante, in un'ottica federalista, il ricorso alla mobilità per il
personale delle pubbliche amministrazioni.
L’on. Damiano (PD) ha evidenziato gli aspetti più negativi del disegno
di legge n. 1441-quater, con particolare riferimento alle misure in
materia di stabilizzazione del personale precario e di disciplina del
processo del lavoro, nel cui ambito si registra una vera e propria
controriforma, che riduce sensibilmente il sistema di tutele previste
in favore dei lavoratori. Richiamata, infine, la puntuale azione
emendativa della sua parte politica, segnatamente con riferimento alle
disposizioni in materia di lavori usuranti, ha dichiarato il voto
contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.
L’on. FOTI (PdL), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sul
disegno di legge n. 1441-quater, ha richiamato gli aspetti
maggiormente innovativi di esso, quali le disposizioni in materia di
stabilizzazione dei lavoratori precari del settore pubblico e quelle
volte a favorire il ricorso alla mobilità per colmare le carenze di
organico della pubblica amministrazione, sottolinea la rilevanza della
nuova disciplina dell'impugnazione del licenziamento e del tentativo
di conciliazione, che amplia la possibilità di ricorso all'arbitrato.
Prima del voto finale di approvazione, l’Assemblea ha quindi approvato
alcune modifiche di carattere meramente formale, proposte dal
relatore, on. Cazzola.
Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
Attività della
Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati
Nella seduta di martedì 28 ottobre, la Commissione lavoro
pubblico e privato della Camera dei deputati, riunita in sede
consultiva, ha espresso un parere favorevole alle Commissioni riunite
III (esteri) e IV (difesa), sul disegno di legge di conversione del
decreto legge n. 147 del 2008 recante disposizioni urgenti per
assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza
dell'Unione europea in Georgia, nonché un parere favorevole alla II
Commissione (giustizia) sul disegno di legge di conversione del
decreto legge n. 143 del 2008, recante interventi urgenti in materia
di funzionalità del sistema giudiziario.
E’ proseguito e si è concluso, nella seduta del 29 ottobre, l’esame
delle proposte di risoluzione 7-00041 Damiano: Attuazione della
normativa vigente sulla stabilizzazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa in relazione ad attività in bound e out
bound nei call center; 7-00043 Delfino: Stabilizzazione dei precari
nei call center e 7-00044 Cazzola: Puntuale applicazione della legge
n. 30 del 2003 in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa.
Nel suo intervento, il sottosegretario Viespoli ha espresso parere
contrario sulla risoluzione 7-00041 Damiano, concepita in termini
critici rispetto all'attività svolta dal Governo sulla materia in
oggetto, e parere favorevole sulla risoluzione 7-00044 Cazzola,
riservandosi di esprimere il parere sulla risoluzione 7-00043 Delfino,
sulla quale si è riservato di suggerire una riformulazione.
Ha quindi preso la parola l’on. Damiano (PD) eccependo le ragioni
ideologiche e non di merito del parere contrario espresso dal
rappresentante del Governo sulla risoluzione 7-000041, che, invece, a
suo avviso, indica impegni che il Governo non avrebbe difficoltà ad
attuare, in particolare per la stabilizzazione del personale precario,
e per la proroga delle relative disposizioni contenute nella legge
finanziaria 2007, nonché per l’intensificazione dell’attività
ispettiva. Ha quindi rilevato che il Governo in carica nella scorsa
legislatura ha rigorosamente applicato la «legge Biagi», osservandone
lo spirito e la lettera.
L’on. Cazzola (PdL) ha quindi fatto presente che la propria
risoluzione 7-00044 si differenzia da quella presentata dall'on.
Damiano non solo per la sua impostazione di fondo, ma anche, e
soprattutto, per la parte relativa agli impegni al Governo: non è
inoltre condivisibile, a suo avviso, la richiesta contenuta nella
risoluzione sottoscritta dall’on. Damiano, di prorogare al 30 marzo
2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1202, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che prevede la
possibilità per le aziende di avviare un processo di stabilizzazione
del personale precario, dando loro la possibilità di stipulare accordi
aziendali o territoriali entro la data, da ultimo prorogata, del 30
settembre 2008. Si tratta di un impegno che, invece, non è contenuto
nella risoluzione 7-00044, volta ad impegnare il Governo alla puntuale
applicazione della legge n. 30 del 2003, tenendo presente che nessuna
attività lavorativa è di per se inidonea ad essere configurata come
collaborazione e distinguendo applicazione rigorosa della legge e
messa in atto di comportamenti elusivi.
Dopo che l’on. Damiano è intervenuto per rettificare alcune
affermazioni dell’on. Cazzola, a suo avviso inesatte, sono intervenuti
gli on. Santagata (PD) e Gnecchi (PD), contrari alla risoluzione
7-00044 Cazzola, e l’on. Delfino (UdC) che ha illustrato la sua
proposta di risoluzione 7-00043, volta ad assicurare chiarezza
normativa al settore, stimolando al contempo l'attivazione di
opportune iniziative per combattere l'aumento della disoccupazione, il
frequente ricorso alla cassa integrazione guadagni e, più in generale,
i numerosi problemi collegati.
Il sottosegretario Viespoli, nel ribadire che il Governo intende
applicare la «legge Biagi» per combattere ogni forma di abuso,
aumentando l'intensità e il numero dei controlli, ha quindi confermato
il parere favorevole sulla risoluzione 7-00044 Cazzola e contrario
sulla risoluzione 7-00041 Damiano, ed ha proposto all’on. Delfino di
riformulare la sua risoluzione 7-00043 nel senso di impegnare il
Governo «ad assumere ogni iniziativa volta ad affrontare tutte le
questioni illustrate in premessa, con il coinvolgimento delle parti
sociali e nella garanzia della trasparenza e della tutela della salute
e della sicurezza».
Dopo che l’on. Delfino, anche a nome dell’on. Poli (UdC) ha dichiarato
di accogliere la proposta di riformulazione suggerita dal
rappresentante del Governo, riformulando di conseguenza la proposta di
risoluzione a sua firma (la quale ha assunto il numero 8-00010), è
intervenuto l’on. Miglioli (PD) critico nei confronti del’approccio
dell’attuale maggioranza verso le problematiche dei lavoratori
precari. Dopo avere ricordato che le circolari della passata
legislatura sulla stabilizzazione dei lavoratori precari assunti con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dei
call center, sono state emanate dal precedente Ministro del lavoro in
piena attuazione della «legge Biagi» e al fine di contrastare un uso
distorto degli strumenti contrattuali flessibili ed elusivo delle
garanzie previste dalla legge in materia di rapporti subordinati,
l’on. Miglioli ha ricordato che tali misure non predisponevano un
automatismo nel senso di una stabilizzazione generalizzata dei
lavoratori precari, ma avviavano processi di stabilizzazione laddove
fosse stata ravvisabile concretamente il carattere subordinato della
prestazione lavorativa, in attuazione di una precisa norma contenuta
nella legge finanziaria 2007.
La Commissione, con distinte votazioni, ha quindi respinto la
risoluzione 7-00041 Damiano, ed approvato la risoluzione 8-00010
Delfino e la risoluzione 7-00044 Cazzola.
Nella seduta del 30 ottobre, è quindi proseguita l’indagine
conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle
prospettive di riforma della contrattazione collettiva, con
l’audizione di rappresentanti della CISL e della UIL. Dopo avere
svolto una relazione sui temi oggetto dell’indagine,Gianni Baratta,
segretario confederale della CISL, ha risposto ai quesiti e alle
osservazioni formulate dal presidente Saglia e dagli on. Bellanova (PD)
e Aldo Di Biagio (PdL). Per la UIL, è intervenuta Simonetta Corsi che
ha svolto una relazione sul tema oggetto dell'indagine conoscitiva.
Maria Chiara De Camillis (UIL), ha quindi riposto ai quesiti e alle
osservazioni degli on. Fedriga (LNP), Damiano (PD) e Cazzola (PdL).
Attività della
Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato
Con l’audizione dei rappresentanti della CISL e della UIL è iniziata,
nella seduta di martedì 28 ottobre, l’indagine conoscitiva sul
funzionamento delle Agenzie del lavoro, già autorizzata dal Presidente
del Senato. Il rappresentante della CISL, Carraro, ha, tra l’altro,
illustrato la decisione della Confederazione di dare vita all’agenzia
Agilavoro s.r.l, nel presupposto che l'intermediazione tra domanda ed
offerta di lavoro rappresenti il cuore dei servizi da offrire agli
associati. Ha quindi risposto ad alcune richieste di chiarimento da
parte del Presidente, del sen. Castro (PdL) e del sen. Mora (PdL). E’
poi intervenuto il rappresentante della UIL, Massera, che ha
illustrato il punto di vista della sua organizzazione sui temi oggetto
dell’indagine, rispondendo quindi ad un quesito del Presidente.
Nella successiva seduta del 29 ottobre, la Commissione ha iniziato
l’esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1078,
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e del Doc.
LXXXVII, n. 1, Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea relativa all'anno 2007, per il parere che dovrà essere reso
alla 14° Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea).
L’esame è stato introdotto dall’illustrazione preliminare del
relatore, sen. Roilo (PD), che si è soffermato in particolare sulle
parti del disegno di legge comunitaria, relative alle delega al
Governo per il recepimento della direttiva 2006/54/CE, riguardante
l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
nonché alla delega relativa al recepimento della direttiva 2007/30/CE,
concernente la presentazione da parte degli Stati membri e della
Commissione dell'Unione europea di relazioni sull’attuazione delle
norme comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e a
quella per il recepimento della direttiva 2005/47/CE del Consiglio,
concernente taluni aspetti delle condizioni di impiego dei lavoratori
mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera
effettuati da imprese ferroviarie. Riguardo alla Relazione sulla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il relatore ha
segnalato, in particolare, il capitolo VI, nel quale si dà conto delle
iniziative adottate dal Governo e dal Parlamento - sia nella
legislatura in corso sia nella precedente - concernenti le politiche
sociali, tra cui quelle in materia di politiche per l'inclusione
sociale, di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, di sviluppo
dell'occupazione femminile, di politiche per la famiglia e per
l'occupazione, di tutela dei lavoratori e di contrasto del lavoro
sommerso, nonché in tema di istruzione e formazione.
L’esame proseguirà la prossima settimana.
E’ quindi iniziato l’esame in sede referente del disegno di legge n.
406, d’iniziativa della sen. Mongiello, di modifica della legge 29
marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei
centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione
minorati della vista: nel riferire su tale proposta, la relatrice sen.
Maraventano (LNP) ha in particolare sottolineato l’esigenza di una
revisione della legge del 1985, per superare le differenze tra
pubblico e privato, soprattutto sotto il profilo del collocamento e
della disciplina del rapporto di lavoro degli operatori telefonici
minorati della vista, e per adeguare la medesima normativa alle
evoluzioni tecnologiche.
Si è infine svolta una breve discussione sulle modalità di svolgimento
delle audizioni informali di esperti, già decise dalla Commissione,
sui disegni di legge in materia di persecuzione psicologica delle
lavoratrici e dei lavoratori (mobbing), il cui esame in sede referente
è iniziato la scorsa settimana (disegni di legge nn. 62, 434, 453 e
856).
Attività della
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul
lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»
La Commissione ha proseguiti i propri lavori con l’audizione, nella
seduta di martedì 29 ottobre, del professor Antonio Guidi, presidente
dell’Istituto per gli affari sociali(IAS), che dopo avere illustrato i
compiti dell’Istituto, si è soffermato sul preoccupante andamento
degli infortuni sul lavoro e, in particolare, sull’impatto molto
preoccupante degli infortuni tra i lavoratori stranieri, ancora poco
consapevoli e informati dei rischi e delle procedure di sicurezza nei
vari processi produttivi. Ha quindi risposto ad alcuni quesiti posti
dal sen. De Angelis (PdL).