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5 provvedimenti che sconvolgono
il lavoro e i diritti da maggio a ottobre 2008, tutto quello che si
dovrebbe sapere sulle nuove leggi del ministro Sacconi
1. Detassazione degli straordinari
Legge 126/24 luglio 2008
Col decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 ( convertito in legge il 24
luglio successivo) il governo Berlusconi inaugura una nuovo regime di
tassazione degli straordinari per i dipendenti del settore privato con
carattere sperimentale per il periodo dal 1° luglio fino al 31 dicembre
2008.
Gli straordinari e i premi di produttività( ma anche i premi e le
gratifiche individuali , il lavoro supplementare, le indennità di
reperibilità e turno, e qualsiasi erogazione salariale l’azienda ritenga
utile a far crescere la produttività, anche al di fuori di qualsiasi forma
di contrattazione ) dei lavoratori dipendenti con un reddito complessivo
nel 2007 pari o inferiore a 30.000 euro lordi, saranno tassate con
un’aliquota sostitutiva del 10% invece del 20-27% , fino ad un ammontare
massimo di 3000 euro.
La detassazione penalizza i lavoratori part- time a basso reddito,rafforza
il salario discrezionale e aumenta le disuguaglianze salariali, a
svantaggio soprattutto di donne, lavoratori atipici , migranti e i
lavoratori più colpiti dai processi di crisi , come quelli del
Mezzogiorno.
L’operazione costa allo Stato circa 1.160 milioni di euro, reperiti
attraverso la
cancellazione di norme che sostenevano l’integrazione degli immigrati, il
sostegno alle donne vittime di violenza, e la natura non fiscale degli
aiuti per le vittime di usura o di
estorsione.
2. Deregolamentazione del mercato del lavoro
legge 133 del 5 agosto 2008
Nel decreto legge 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 133 il 5
agosto 2008, sono contenute molte norme di peggioramento delle condizioni
di lavoro, di deregolamentazione dei contratti nazionali, di aumento della
precarietà, di alleggerimento di controlli e obblighi per le imprese, di
forte indebolimento dell’attività ispettiva e quindi delle politiche di
contrasto del lavoro nero e irregolare, e di tutela della salute e
sicurezza del lavoro.
• Viene ripristinato per tutti i settori il lavoro a chiamata,
• il lavoro a tempo determinato è reso possibile anche per “ l’ordinaria
attività
dell’impresa”, puntando quindi a una sorta di lequivalenza con il
“normale”
rapporto di lavoro a tempo indeterminato; viene introdotto il principio
della derogabilità in peggio rispetto al CCNL attraverso la contrattazione
aziendale e territoriale.
Al momento della trasformazione in legge è stato inserita la clausola
scandalosa e anticostituzionale che cancella per i procedimenti già in
corso ( leggi Poste e Alitalia) il diritto alla reintegra nel posto di
lavoro per quei lavoratori per cui il giudice rilevi la nullità della
interruzione del rapporto di lavoro, cioè quando si è rilevata la
sussistenza di un falso contratto a termine, sostituendolo con un
risarcimento economico. Con la contestatissima norma viene agito un
principio anticostituzionale , per cui la condizione di diritto dei
singoli viene ad essere diversa a seconda del momento in cui abbiano fatto
ricorso, pur in presenza di uguali condizioni oggettive, quindi è come se
vi fosse scritto “ la legge è differente a seconda del momento in cui fai
ricorso” e non già “ la legge è uguale per tutti”
• Viene generalizzato il lavoro accessorio, ovvero quello temporaneo,
retribuito al di fuori di qualsiasi contratto, tramite un Voucher o Buono
prepagato, infatti viene allargata la platea sei soggetti che possono
ricorrervi estendendolo a tutte le attività stagionali . In particolare in
agricoltura, rischia di diventare la forma normale del rapporto di lavoro,
così anche per i collaboratori domestici (in particolare quelli con nastro
orario inferiore alle 24 ore settimanal) . Ma ciò che appare più insidioso
è il riferimento alle attività saltuarie svolte “durante le vacanze” da
studenti di età inferiore ai 25 anni , norma che può dare la stura ad un
supersfruttamento del lavoro estivo dei giovani, anche in alternanza allo
studio.
• si peggiora l’apprendistato , riportando la possibilità di svolgere la
formazione tutta interna all’azienda tramite accordo sindacale aziendale
e/o con gli enti bilaterali, e quindi abrogando tutte le norme che
prevedevano un controllo pubblico sulla qualità e sulla reale svolgimento
della formazione, ma anche tutti gli standard minimi . Vengono considerati
apprendistato professionalizzante anche i Dottorati di ricerca che possono
essere stipulati con convenzioni dirette azienda/università, anche senza
il rapporto col sindacato.
• Vengono stravolte ed indebolite tutte le norme e gli strumenti di
contrasto e prevenzione del lavoro nero e irregolare :.viene abrogata la
sanzione per il datore di lavoro se i lavoratori non sono dotati del
tesserino di riconoscimento, mentre rimane quella per i lavoratori che non
lo esibiscono, annullato il principio della responsabilità solidale tra
impresa appaltante ed appaltatrice e si elimina l’obbligo a tenere
l’elenco clienti fornitori; vengono cancellati gli indici di congruità
come strumento di prevenzione e contrasto del lavoro nero;
• Si indeboliscono le misure di controllo all’evasione e all’elusione
fiscale, al riciclaggio del denaro sporco e e dell’economia illegale.
• Si cancella la legge che tutela le dimissioni volontarie, per
contrastare la
pratica delle “dimissioni in bianco”, legge fortemente voluta dalle donne
che sono
le più colpite da questa pratica illegittima e ricattatoria, molto più
diffusa di quanto il
governo e confindustria ci vogliono far credere. Questa legge non
comportava spese per lo Stato, quindi la sua soppressione è puramente
ideologica all’insegna della “ semplificazione” ovvero della più completa
libertà per i padroni nella gestione dei rapporti di lavoro.
• Il Mezzogiorno viene duramente colpito con il Blocco del FAS (Fondo Aree
Sottoutilizzate) e con i tagli alle infrastrutture di Sicilia e Calabria
per finanziare l’ulteriore riduzione dell’Ici.
• si determinano modifiche in peggio della disciplina del lavoro notturno
( è considerato lavoratore notturno solo chi lavora di notte per più di
tre ore continuative), il riposo settimanale ( viene calcolato sulla base
di 14 gg) e giornaliero ( la reperibilità non interrompe le 11 ore di
riposo obbligatorie ), viene abrogato l’obbligo per le imprese a
comunicare alle Direzioni provinciali del Lavoro l’effettuazione del
lavoro straordinario eccedente le 48 ore settimanali e il lavoro notturno
per tutte le aziende non organizzate strutturalmente su turni .
• mascherati sotto il tranquillizzante slogan della “semplificazione”
vengono numerosi interventi a favore della più completa Libertà d’impresa
, contro i diritti dei lavoratori e dal sapore fortemente classista,quali:
>Si istituiscono le Agenzie private per la costituzione d’impresa che
potranno autorizzare e certificare l’avvio d’impresa al posto dei pubblici
uffici ;
> vengono abrogati libro matricola e libro paga, sostituiti da un nuovo
LIBRO UNICO DEL LAVORO in cui i lavoratori vengono iscritti entro il
giorno 16 del mese successivo, vanificando in questo modo l’attività
ispettiva. Infatti i libri aziendali possono anche non essere tenuti
presso il luogo di lavoro, bensì presso la sede del consulente aziendale,
che ha altri 15 gg di tempo per consegnarli all’ispettore, nel caso di
richiesta dello stesso. Le sanzioni relative al non corretto mantenimento
dei libri aziendali sia per il datore di lavoro che per i consulenti
diventano irrisorie, così come quelle per la non presentazione entro i
tempi previsti.
La copia delle pagine del libro unico, inerenti il singolo rapporto di
lavoro, mensilmente possono sostituire la busta paga del lavoratore, senza
che il padrone sia obbligato a registrare le presenze e gli orari
effettivamente svolti, quindi con un pesante indebolimento della
possibilità da parte del singolo lavoratore di poter verificare e
controllare le proprie competenze economiche ( indennità turni e
reperibilità, pagamento straordinari , trattenute per ritardi, malattie e
permessi non retribuiti e quant’altro collegato alla presenza)
> viene abrogata la sanzione per il datore di lavoro se i lavoratori non
sono dotati del tesserino di riconoscimento, mentre rimane quella per i
lavoratori che non lo esibiscono
> Si depotenziano e si abrogano le misure più significative del recente
Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, diminuendone le sanzioni
e depotenziando la natura pubblica dei controlli;
• NELLA SCUOLA cancellazione di oltre 150.000 posti di lavoro e riduzione
dei finanziamenti relativi per oltre 8 miliardi di Euro: aumenterà il
numero di alunni per classe; si ridurrà il tempo scuola; verrà cancellato
il tempo pieno; tornerà il maestro unico nella scuola elementare;
diminuiranno ulteriormente i centri di educazione degli adulti e le scuole
serali.
• LE UNIVERSITÀ possono trasformarsi in Fondazioni di diritto privato con
regole privatistiche con il trasferimento del patrimonio a favore di
soggetti privati ed un finanziamento statale ridotto pesantemente,
• Soppressione della sanatoria per la stabilizzazione dei precari nella
pubblica amministrazione ( poi rinviata a giugno 2009 a seguito delle
pesanti proteste di lavoratori e sindacati)
3. Indebolimento degli ispettori del lavoro e
dell’INPS
Direttiva del Ministro del Lavoro di indirizzo per i servizi ispettivi e
attività di vigilanza (18 settembre 2008)
Obbiettivo dichiarato della Direttiva è” portare a compimento il processo
di modernizzazione del mercato del lavoro avviato con la <<Legge Biagi
>>”.
A questo fine si invita a restringere l’intervento ispettivo ai soli
contratti non certificati dagli organi di certificazione, che vuol dire
“non sorvegliate dagli enti bilaterali” , istituendo nei fatti una zona
franca per tutte quelle situazioni e settori in cui si affermerà la
bilateralità ( sindacati e aziende che gestiscono insieme il mercato del
lavoro). Contemporaneamente si enfatizza il ruolo di consulenza alle
imprese che gli ispettori possono svolgere, stravolgendo la funzione di
terziarità ed indipendenza che l’ispettore in qualità di organo di
controllo e vigilanza deve costituzionalmente garantire.
Esplicito è il richiamo all’utilizzo in via preliminare dell’istituto
della conciliazione monocratica e l’invito a limitarsi all’accertamento
delle violazioni sostanziali, liberando l’attività ispettiva dell’eccesso
di burocrazia formale di cui oggi risentirebbe.
Il risultato è un grave indebolimento dell’attività di contrasto al lavoro
nero e sommerso, dei processi di regolarizzazione dei contratti falsamente
parasubordinati, delle verifiche delle condizioni di sicurezza e
prevenzione nei posti di lavoro, del contrasto agli abusi in termine di
orari di lavoro a proposito dei quali viene fatto un forte richiamo ad
operare in coerenza con l’ampliamento della flessibilità previsto del
decreto legge 112.
Contemporaneamente, invece, c’è una forte sottolineatura della necessità
di dispiegare l’ attività di vigilanza e repressione nei confronti dei
lavoratori che, fruendo di ammortizzatori sociali e di indennità pubbliche
a vario titolo, svolgono attività in nero, nei confronti dei quali viene
richiesta la massima severità e l’accertamento anche del profilo
delle”relative ipotesi di reato”.
A conferma del classismo dell’impostazione dell’ impostazione data dal
ministro , va sottolineato che invece nulla si dice sulla perseguibilità e
sanzionabilità dei datori di lavoro che li utilizzano al nero quei
lavoratori.
4. Sterilizzazione del processo del lavoro e mani
legate per i giudici del lavoro Disegno di legge 1441 quater
attualmente in votazione alla camera
• Gravi sono le limitazionì poste all’ intervento del giudice del Lavoro
in tema di controversie individuali relative all’instaurazione del
rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento
d’azienda e recesso, licenziamento, qualificazione dei rapporti di lavoro.
Infatti - secondo questo pessimo disegno di legge di chiara ispirazione
anticostituzionale- il giudice si deve limitare all’accertamento del
presupposto di legittimità, e deve invece astenersi dal valutare
condizioni connesse con l’organizzazione del lavoro e della produzione,
sempre per salvaguardare il principio della libertà d’inpresa.
Gli effetti di tale norma su tutte le azioni legali tese alla
trasformazione di contratti precari ( a tempo determinato o atipici che
siano) in contratti a tempo indeterminato è di facile intuizione, così
come per tutte le cause che vogliono risalire alle responsabilità dei
padroni in caso di incidenti sul lavoro!
Inoltre, in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, viene fatto
divieto al giudice (sic!!!) di discostarsi dalle valutazioni espresse
dalle parti in sede di certificazione dei contratti di lavoro ( sempre gli
enti bilaterali!), inserendo un principio di palese incostituzionalità per
cui ciò che viene definito in sede di collegio di certificazione, supera
ed ha un valore cogente superiore alla legge, determinando una obbiettiva
disparità di diritto e di trattamento tra lavoratori con rapporti
certificati e non. Per non parlare della incostituzionalità di norme
lavoristiche che delimitano gli ambiti e le materie in cui il giudice può
esercitare la funzione giudicante, e le procedure delle stesse.
• Attacco all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori: in materia di
giusta causa di licenziamento si prevede che i contratti individuali,
stipulati con l’assistenza o la consulenza d elle commissioni di
certificazione ( sempre quindi con “la complicità”tra aziende e sindacati)
possano essere previste clausole diverse da quelle stabilite dalla legge
300 e dai contratti collettivi. E che il giudice deve attenersi a queste
per valutare al legittimità del licenziamento . Gli effetti di questa
norma avrebbero un effetto devastante sulla tutela del licenziamento
perché si affermerebbe una pratica di completo aggiramento dell’art. 18
attraverso la stipula di contratti individuali, fortemente vessatori a cui
i lavoratori potrebbero consentire pur di essere assunti.
Anche i questo caso va sottolineata l’incostituzionalità di una norma che
preveda che un atto pattizio (il contratto di cerificazione) abbia cogenza
superiore alle leggi.
Oltre al rafforzamento dell’istituto dell’arbitrato secondo equità, già
previsto dalla legge 30/03 e dal decreto 276/03 si prevede la possibilità
di costituzione di un “collegio di conciliazione e arbitrato irrituale”
composto da un arbitro per ciascuna delle parti più un presidente scelto,
in accordo tra gli arbitri di parte, tra professori universitari di
materie giuridiche o avvocati patrocinanti in Cassazione.
Credo che sia superfluo sottolineare le gravissime conseguenze di tale
norme non solo sulla effettiva tutela del lavoratore ma anche sul
commercio tra sindacati- aziende- associazioni professionali che ne
potrebbe derivare.
• Impugnativa del licenziamento si prevede la decadenza diritto ad
impugnare il licenziamento dopo 120 gg., termine che viene applicato anche
per i casi di nullità del licenziamento, e di licenziamento inefficace, di
recesso del committente nel caso di collaborazioni, così come nei
licenziamenti che implicano la risoluzione di questioni inerenti alla
qualificazione del rapporto di lavoro o la legittimità del termine apposto
al contratto.
Norma fortemente ricattatoria specie nei confronti di tutti quei
lavoratori a termine, che prima di muovere azione legale nei confronti del
padrone aspettano a vedere se verranno richiamati per un successivo
contratto precario
5. Il libro nero del lavoro
Il Libro verde sul futuro del modello sociale da titolo altisonante “La
vita buona nella società attiva” raccoglie ed esplicita le politiche di
questo governo in materia di lavoro, previdenza, assistenza e sanità
accompagnandole con un forte connotato ideologico regressivo :
corporativa, familistica, mercatista e integralista è la società e il
modello di convivenza che descrive. La strategia sacconiana delinea un
welfare “ che interviene nell’intero ciclo di vita dal concepimento alla
morte naturale”, frase che ricorre più volte nel testo e che tradisce una
matrice di impianto etico-clericale in cui la vita inizia col concepimento
e la morte è solo quella che avviene per consunzione naturale, facendo ben
intendere cosa si pensa di temi quali l’aborto ed il testamento biologico
e comunque espungendoli dall’ambito dell’intervento pubblico.
Alcuni concetti chiave del libro verde:
>welfare negoziale:abbassamento dell’intervento pubblico, a vantaggio di
soluzioni contrattate a livello di settore o territoriale organizzando una
vera e propria “cogestione diffusa dei sevizi che danno valore alla
persona”. L’obbiettivo è quello di ridurre la spesa pubblica per sanità ,
previdenza e assistenza, sostenendo la diffusione di forme privatistiche,
concordate tra le parti sociali e gestite attraverso gli organismi
bilaterali. Perfino la sicurezza e prevenzione sul lavoro viene consegnata
alla bilateralità ( Gli RLS farebbero riferimento agli Enti bilaterali).
In questo modo il sindacato verrebbe ad essere contemporaneamente il
“complice” delle imprese nel delineare le priorità, la qualità e le
modalità di accesso delle persone (Gli associati avranno condizioni più
vantaggiose ?) ad assistenza , previdenza e servizi, e allo stesso tempo
ne condividerebbe la gestione e il business.
welfare negoziale:abbassamento dell’intervento pubblico ( sia esso
centrale, che decentrato a livello regionale), a vantaggio di soluzioni
contrattate a livello di settore o territoriale organizzando una vera e
propria “cogestione diffusa dei sevizi che danno valore alla persona”.
L’obbiettivo è quello di ridurre la spesa pubblica per sanità , previdenza
e assistenza, sostenendo la diffusione di forme privatistiche, concordate
tra le parti sociali e gestite attraverso gli organismi bilaterali un
sistema articolato e diffuso di assicurazioni sanitarie, assistenziali e
previdenziali. Perfino la sicurezza e prevenzione sul lavoro viene
consegnata alla bilateralità ( Gli RLS farebbero riferimento agli Enti
bilaterali). In questo modo il sindacato verrebbe ad essere
contemporaneamente il “complice” delle imprese nel delineare le priorità,
la qualità e le modalità di accesso delle persone (Gli associati avranno
condizioni più vantaggiose ?) ad assistenza , previdenza e servizi, e allo
stesso tempo ne condividerebbe la gestione e il business.
Il sindacato attraverso gli organi della bilateralità interverrà:
- nella gestione del mercato del lavoro ( agenzie di collocamento,
interinali, certificazione dei rapporti di lavoro )
- nella gestione dei conflitti di lavoro ( collegi di conciliazione ed
arbitrato vengono rafforzati nel disegno di legge collegato alla
finanziaria fino a prevedere clausole contrattuali in cui sia prevista
l’adesione tacita del lavoratore ad un arbitrato preventivo ed alternativo
al ricorso al giudice del lavoro )
- nella gestione della formazione , che viene completamente riconsegnata
all’iniziativa aziendale per quanto attiene l’apprendistato ( azienda
soggetto formativo, già previsto nel decreto 112 ora legge 133)
- nella gestione del sistema degli ammortizzatori sociali ( viene ridotto
ad un unico istituto sia l’intervento sulla disoccupazione che quello
dell’integrazione al reddito , e prevista la possibilità di concordare
condizioni aggiuntive e gestirle attraverso gli enti bilaterali).
L’insieme di questi interventi definisce un sistema corporativo che dal
luogo di lavoro si allarga al funzionamento della società, occupando spazi
lasciati vuoti dall’intervento pubblico, con comprensibili conseguenze di
ampliare la disparità di trattamento tra settori , tra aree geografiche,
tra nativi e migranti, tra generazioni e tra i sessi e forse anche tra
iscritti ai sindacati e non.
• Scompare dal documento qualsiasi intervento in politiche attive del
lavoro, rivolte a promuovere a e sostenere l’occupazione di giovani, donne
, migranti, popolazioni del mezzogiorno.
Infatti il teorema dell’attuale governo è che la disoccupazione e d il
lavoro nero e irregolare si combattono non con una politica di incentivi,
non con un’attività capillare ed efficace di vigilanza, bensì con una
delegificazione ed un alleggerimento dei datori di lavoro dagli eccessivi
obblighi che attualmente disincentivano all’assunzione. Quindi non solo
liberalizzazione del mercato del lavoro attraverso il ripristino del
lavoro a chiamata, dei voucher lavorativi e la norma anticostituzionale
sui lavori a termine inserita nella 133, ma anche indebolimento di tutte
le norme relative alla instaurazione e gestione regolare del rapporto di
lavoro, imbrigliamento dell’attività ispettiva e del ruolo del giudice del
lavoro.
Nulla viene previsto in tema di inserimento lavorativo dei lavoratori
migranti, anzi il termine immigrazione, è completamente assente dal libro
verde, neanche nel capitolo sulla povertà estrema, quasi che la realtà di
accoglienza, sostegno e inserimento lavorativo di donne e uomini migranti
non richiedessero politiche mirate. ( infondo il testo non si occupa di
sicurezza!!!)
Infine, ovviamente nulla si dice in tema di processi di stabilizzazione in
quanto obbiettivo dichiarato del libro verde è dare completa applicazione
alla legge 30 e al d. lvo 276/03 e quindi la completa flessibilizzazione e
precarizzazione del mercato del lavoro è concepita come condizione di un
maggiore sviluppo dell’occupazione. Viene espressa una radicale
contrarietà nei confronti di qualsiasi forma di “reddito minimo garantito
alle persone in età da lavoro”, considerata esperienza fallimentare, senza
indicare alcuno strumento alternativo.
Invece si pone una nuova enfasi sull’intreccio scuola-lavoro, indicando la
necessità di un’alternanza durante tutto l’arco delle superiori, non si
dice però con quali strumenti (si allude forse ad un uso diffuso dei
voucher? E tirocini formativi)
-La famiglia: viene indicata come nucleo fondamentale delle relazioni
sociali e strumento primario di sussidiarità al sistema di welfare,.Ne
consegue una visione dei servizi di cura per l’infanzia, che giustappone
l’intervento in servizi pubblici, con una pluralità di soluzioni
privatistiche, che vanno dai nidi aziendali a i nidi di condominio, con
l’obiettivo di valorizzare le libere scelte delle famiglie, ovvero
strizzando l’occhio a tutto il sistema di asili privati, in prevalenza
confessionali. Del resto le scelte della ministra Gelmini in materia di
scuola primaria lasciano ben intendere verso quali soluzioni tira il
governo.
Sempre pensando alla famiglia e quindi alle donne come soggetto che in
essa svolge lavoro gratuito e socialmente non riconosciuto, viene abolito
il fondo per sostenere interventi a favore delle persone non
autosufficienti, scompare qualsiasi riferimento ai livelli essenziali
delle prestazioni sociali e viene indicato il servizio sanitario nazionale
come il maggior responsabile del disequilibrio economico dell’attuale
sistema di welfare, portando dei dati di proiezione al 2050 del tutto
allarmistici e gonfiati rispetto agli studi e agli indicatori fin’ora in
essere.
Infatti per sanità e previdenza l’obbiettivo è quello di contrarre
fortemente la spesa pubblica attraverso il potenziamento del sistema
assicurativo privato ( polizze pensionistiche e sanitarie di derivazione
contrattuale o individuale).
Anche per quanto riguarda le pensioni è previsto un innalzamento dell’età
pensionabile, una volta completato il percorso dell’allungamento della
pensione di anzianità a 62 anni, con un’inisistenza a premere da subito
per l’innalzamento dell’età pensionistica per le donne.
Naturalmente scompare completamente qualsiasi accenno al tema della
violenza contro le donne come questione sociale che va affrontata anche
attraverso un finanziamento di una rete di servizi di prossimità, che
sostenga le donne verso un percorso di autonomia economica e personale,
che le protegga e le accolga nei momenti più drammatici e le supporti
legalmente contro i violenti interni ed esterni alla famiglia.
- Realazioni sindacali : secondo il Sacconi pensiero, ben rappresentato
nel testo del libro verde, obbiettivo è il contributo delle parti sociali
alla “governance”del sistema che va realizzata superando la cultura
antagonista dei rapporti di produzione e cementando ,al contrario,
un’alleanza strategica tra imprenditori e lavoratori ( non a caso chiamati
collaboratori) attraverso un rinnovato clima di fiducia e complicità tra
capitale e lavoro. Strumenti di questa nuova era delle relazioni
sindacali, vengono indicati :
l’individualizzazione dei contratti di lavoro , pur in una cornice
definita
collettivamente,
la partecipazione dei lavoratori agli utili aziendali, comprese forme di
azionariato
un forte sostegno e sviluppo della bilateralità per la gestione
condivisa “dei
servizi che danno valore alla persona” quali sicurezza, formazione,
integrazione al
reddito, ricollocamento,certificazione dei rapporti di lavoro, previdenza
complementare e assistenza sanitaria, ( si allude nel documento anche ad
una possibile mutualizzazione della tutela della maternità)
La dimensione territoriale come nuovo luogo della contrattazione
collettiva
( contratti regionali al posto di contratti nazionali?)
Pattuizione di un sistema di regole per la prevenzione e moderazione dei
conflitti.
(leggi riduzione del diritto di sciopero )
La singolare coincidenza con il cosiddetto documento di “Linee guida”
condiviso tra Confinustria e CISL e UIL, salta facilmente agli occhi.
Il libro verde scritto a luglio scorso aveva già anticipato e previsto
tutto, compresa , forse la resistenza della Cgil e l’accordo separato.
Tra Sacconi e Marcegaglia, chi è l’ispiratore e chi l’esecutore? Una
domanda cui si può dare risposte solo continuando a fare domande….
Nel frattempo la crisi economica e finanziaria ci è piombata addosso.
Barbara Pettine
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