ARTICOLO 18

Giudici dimezzati e diritti cancellati

La controriforma del governo

Lorenzo Fassina *


 

Il disegno di legge n. 1441-quater-A contiene norme in materia processuale del lavoro che, se approvate, potranno segnare un clamoroso arretramento rispetto a quasi tutte le conquiste raggiunte dai lavoratori negli ultimi decenni. Durante il corso dell'iter del provvedimento è stato paventato un nuovo attacco, in forma indiretta, all'articolo 18 dello Statuto (l'art. 65 trattava delle «conseguenze da riconnettere al licenziamento», ossia le sanzioni irrogabili dal giudice in caso che questo sia illegittimo). Il governo si è affrettato a smentire questa circostanza, facendo approvare un emendamento che sembra aver fugato i dubbi (riferendosi la norma, ora, alle sole aziende con meno di 16 dipendenti). In realtà, il governo ha paura di attaccare l'articolo 18 dello Statuto, memore delle grandi manifestazioni del passato. L'operazione a cui assistiamo, comunque, è molto più grave: depotenziare il ruolo dei giudici nell'applicazione delle tutele previste dalle norme di legge. Da una parte, rimangono in piedi i presìdi dettati dalla disciplina dei licenziamenti: il concetto di giusta causa, di giustificato motivo, l'applicabilità della reintegra nel posto di lavoro nelle aziende al di sopra dei 15 dipendenti, etc... Tuttavia, dall'altra, si svuotano di significato le previsioni di legge, rendendo il giudice una sorta di «notaio». Infatti, l'articolo 65 del ddl prevede che il giudice, di fronte a concetti generali, quali la «giusta causa» o il «giustificato motivo» di licenziamento e tutte le altre «clausole generali» nel diritto del lavoro, non potrà entrare nel merito delle scelte operate dal datore, ma dovrà fermarsi alla sola verifica formale del provvedimento datoriale. Così, alla base di un licenziamento per motivi economici, sarà sufficiente dire che l'eliminazione di una postazione di lavoro, con lo spostamento del relativo carico sulle spalle dei lavoratori residui in pianta organica, rientra nelle ragioni inerenti all'attività produttiva, senza che rilevi più il parametro costituzionale del diritto al lavoro. Insomma, conterà sempre più la ragione padronale senza il doveroso bilanciamento con il diritto del lavoratore.
Ma c'è di peggio: lo stesso articolo prevede che il giudice debba «far riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, ovvero (questa è la vera 'gemma', ndr) nei contratti individuali di lavoro» certificati. Questo significa che il giudice non dovrà più interpretare ed applicare la legge alla luce della Costituzione, bensì le norme dei contratti collettivi e dei contratti individuali di lavoro certificati. Ad esempio un contratto collettivo (cosa meno probabile) o un contratto individuale certificato (circostanza molto più frequente) potrebbero prevedere che per un solo giorno di assenza si è di fronte ad una «giusta causa» di licenziamento (ossia, in tronco) e il giudice non potrebbe discostarsi da questa previsione, ritenendo legittimo il licenziamento.
E' questa, con tutta evidenza, un'innovazione dirompente: l'articolo 18 dello Statuto sarà difficilmente applicabile perché i licenziamenti saranno per lo più dichiarati legittimi. Si intravede, così, la fine del diritto del lavoro e l'inizio di un sistema di garanzie a geometria variabile. L'elenco non finisce qui: cosa dire dell'art. 66 che abilita, fin dal momento dell'assunzione, l'affidamento di ogni eventuale futura controversia all'arbitrato (anche secondo equità, ossia senza applicare la legge) nel caso in cui il contratto sia stato certificato dalle apposite commissioni? E' evidente che la certificazione non ridurrà i rischi di compressione della volontà del lavoratore il quale, al momento dell'assunzione, sarà costretto a rinunciare una volta per tutte al giudice del lavoro. L'ultima «perla» è l'articolo 67, che introduce clausole vessatorie di decadenza dal diritto di impugnare il licenziamento (anche se nullo, perché discriminatorio, o inefficace, per mancanza di forma scritta), il contratto a termine, i contratti di collaborazione e i trasferimenti. Per tutti questi casi, decorsi 4 mesi dal provvedimento datoriale senza che venga depositato il ricorso giudiziario, il diritto si perde. Ed il diritto certamente si perderà per tutti quei lavoratori a termine e collaboratori a progetto che faranno per lo più decorrere i 4 mesi sperando in un rinnovo del loro contratto scaduto. Si tratta dell'ultima pietanza avvelenata di questo attraente menù che il governo sta per ammannire a tutti i lavoratori.
Questa pesante riforma governativa sarà approfondita e dibattuta dalla Consulta giuridica della CGIL nel seminario che si svolgerà a Roma, presso il CNEL, il 21.10.08.
* Consulta giuridica della Cgil