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ARTICOLO 18 Giudici dimezzati e diritti cancellati La controriforma del governo Lorenzo Fassina *
Il disegno di legge n.
1441-quater-A contiene norme in materia processuale del lavoro che, se
approvate, potranno segnare un clamoroso arretramento rispetto a quasi
tutte le conquiste raggiunte dai lavoratori negli ultimi decenni.
Durante il corso dell'iter del provvedimento è stato paventato un
nuovo attacco, in forma indiretta, all'articolo 18 dello Statuto
(l'art. 65 trattava delle «conseguenze da riconnettere al
licenziamento», ossia le sanzioni irrogabili dal giudice in caso che
questo sia illegittimo). Il governo si è affrettato a smentire questa
circostanza, facendo approvare un emendamento che sembra aver fugato i
dubbi (riferendosi la norma, ora, alle sole aziende con meno di 16
dipendenti). In realtà, il governo ha paura di attaccare l'articolo 18
dello Statuto, memore delle grandi manifestazioni del passato.
L'operazione a cui assistiamo, comunque, è molto più grave:
depotenziare il ruolo dei giudici nell'applicazione delle tutele
previste dalle norme di legge. Da una parte, rimangono in piedi i
presìdi dettati dalla disciplina dei licenziamenti: il concetto di
giusta causa, di giustificato motivo, l'applicabilità della reintegra
nel posto di lavoro nelle aziende al di sopra dei 15 dipendenti, etc...
Tuttavia, dall'altra, si svuotano di significato le previsioni di
legge, rendendo il giudice una sorta di «notaio». Infatti, l'articolo
65 del ddl prevede che il giudice, di fronte a concetti generali,
quali la «giusta causa» o il «giustificato motivo» di licenziamento e
tutte le altre «clausole generali» nel diritto del lavoro, non potrà
entrare nel merito delle scelte operate dal datore, ma dovrà fermarsi
alla sola verifica formale del provvedimento datoriale. Così, alla
base di un licenziamento per motivi economici, sarà sufficiente dire
che l'eliminazione di una postazione di lavoro, con lo spostamento del
relativo carico sulle spalle dei lavoratori residui in pianta
organica, rientra nelle ragioni inerenti all'attività produttiva,
senza che rilevi più il parametro costituzionale del diritto al
lavoro. Insomma, conterà sempre più la ragione padronale senza il
doveroso bilanciamento con il diritto del lavoratore.
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