IL LICENZIAMENTO PER SOPPRESSIONE DEL POSTO PUO' ESSERE RITENUTO ILLEGITTIMO SE V'E' LA POSSIBILITA' DI IMPIEGARE IL LAVORATORE CON MANSIONI INFERIORI - E queste non sono state rifiutate (Cassazione Sezione Lavoro n. 21579 del 13 agosto 2008, Pres. Senese, Rel. Bandini).


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Vincenzo D. ha lavorato alle dipendenze della s.r.l. La Rosa dei Venti, esercente attività commerciale, dal novembre 1997 all'agosto 2001, con la qualifica di impiegato di terzo livello e con le mansioni di addetto alla contabilità e all'amministrazione. Licenziato con motivazione riferita alla soppressione del suo posto di lavoro "conseguente a riorganizzazione aziendale", egli ha chiesto al Tribunale di Oristano di annullare il licenziamento, sostenendo che la motivazione non era veritiera, in quanto l'azienda aveva assunto, subito dopo, Maria F. attribuendole la qualifica di impiegata di quarto livello, di poco inferiore a quella da lui rivestita e destinandola alle stesse mansioni amministrativo-contabili da lui in precedenza svolte. L'azienda si è difesa sostenendo che le mansioni assegnate a Maria F. erano inferiori a quelle già svolte da Vincenzo D. e pertanto essa non avrebbe potuto attribuirle a quest'ultimo senza incorrere nel divieto di dequalificazione vietato dall'art. 2103 cod. civ.. Il Tribunale ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione di Vincenzo D. nel posto di lavoro. Questa decisione è stata integralmente riformata, in grado di appello, dalla Corte di Cagliari, che ha ritenuto legittimo il licenziamento, affermando che il posto di Vincenzo D. era stato effettivamente soppresso, in quanto l'impiegata Maria F., successivamente assunta, era stata adibita a mansioni inferiori a quelle in precedenza svolte dal lavoratore licenziato. Vincenzo D. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Cagliari per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 21579 del 13 agosto 2008, Pres. Senese, Rel. Bandini) ha accolto il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui una modifica in peggio delle mansioni del lavoratore può essere ritenuta legittima se disposta per evitare il licenziamento. Con riferimento a una fattispecie di sopraggiunta inidoneità fisica alle mansioni, ha ricordato la Corte, le Sezioni Unite, con sentenza n. 7755 del 1998, hanno affermato la legittimità dell'assegnazione del lavoratore inidoneo a mansioni inferiori, con il suo consenso, per evitare il licenziamento.

Le ragioni poste a fondamento della pronuncia delle Sezioni Unite n. 7755/1998 - ha osservato la Corte - conservano piena validità anche nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente a soppressione del posto di lavoro in conseguenza di riorganizzazione aziendale; anche in questa ultima ipotesi è infatti ravvisabile una nuova situazione di fatto (inerente al nuovo assetto dell'impresa anziché alla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore) legittimante il consequenziale adeguamento del contratto, così come identiche sono le esigenze di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro (prevalenti su quelle di salvaguardia della professionalità del lavoratore); al  contempo analoghi devono ritenersi i limiti alla rilevanza della utilizzabilità del lavoratore in mansioni inferiori, da individuarsi nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'impresa insindacabilmente stabilito dall'imprenditore e nel consenso del lavoratore all'adibizione a tali mansioni. A quest'ultimo riguardo - ha rilevato la Corte - deve poi convenirsi che in tanto il consenso del lavoratore potrà essere espresso, in quanto il datore di lavoro, in ottemperanza al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, abbia prospettato al lavoratore, ove compatibile con il suo bagaglio professionale specifico e con il nuovo assetto aziendale, la possibilità di un'utilizzazione in mansioni inferiori. Pertanto - ha osservato la Corte - ove risulti, come nel caso all'esame, che un'utilizzazione del lavoratore licenziato in mansioni inferiori (nello specifico quelle cui è stato adibita l'impiegata assunta dopo il licenziamento di Vincenzo D.), ma ricomprese nelle sue capacità professionali, sia compatibile con il nuovo assetto aziendale, il recesso del datore di lavoro per soppressione del posto di lavoro potrà ritenersi legittimo soltanto qualora la parte datoriale abbia ritualmente allegato e provato di avere prospettato al lavoratore la possibilità del suo impiego in tali mansioni e che quest'ultimo non abbia espresso il proprio consenso al riguardo. Poiché nessun accertamento è stato svolto sul punto dalla Corte territoriale - ha affermato la Corte - il ricorso principale deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, e il Giudice del rinvio dovrà applicare il seguente principio di diritto: "In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore".