Cristina F., giornalista professionista, ha lavorato in Rai dal luglio 1990 al giugno 2003, in base ad una successione di sedici contratti a tempo determinato; ella si è rivolta al Giudice del Lavoro di Roma, impugnando le clausole di limitazione temporale apposte ai contratti, per ottenere la stabilizzazione del rapporto. Prima della conclusione del giudizio è entrata in vigore la legge 133/2008 che ha, tra l'altro, introdotto nuove disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato. In particolare, la legge ha aggiunto al D.Lgs. 368/2001 l'art. 4 bis, il quale, con riferimento ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge, prevede che, accertata la nullità delle clausole di durata apposte ai contratti, spetti al lavoratore esclusivamente un indennizzo nella misura massima di sei mensilità di retribuzione. Nell'udienza di discussione, svoltasi il 2 ottobre 2008 davanti al Giudice Francesca Vincenzi, la difesa della Rai ha chiesto l'applicazione della nuova norma. La difesa della lavoratrice ha sostenuto in via principale la non applicabilità nel caso in esame della nuova disposizione, pur se riferita ai giudizi in corso, rilevando che il termine apposto all'ultimo contratto, l'unico stipulato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 368/2001, doveva ritenersi nullo non per violazione di norme del medesimo decreto bensì per effetto della nullità dei termini apposti alle precedenti assunzioni; l'ultimo contratto, comunque, era stato stipulato con riferimento alla legge n. 56/87, onde doveva ritenersi illegittimo per violazione di tale legge. In via subordinata, la difesa della lavoratrice ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis D.Lgs. n. 368/2001 con riferimento agli articoli 77, 104, 3, 24 e 117 Cost. Rep. Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha recepito gli assunti difensivi formulati in via principale dalla difesa della lavoratrice e, accertata la nullità delle clausole di limitazione temporale apposte ai contratti stipulati tra le parti, ha rigettato l'eccezione sollevata dalla Rai volta ad ottenere il riconoscimento alla ricorrente del solo indennizzo previsto dall'art. 4 bis D.Lgvo 368/2001, ed ha disposto la riammissione in servizio della lavoratrice condannando la Rai al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
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