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LA CORTE DI APPELLO DI BARI - SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
1) DOTT. GIANFRANCO CASTELLANETA PRESIDENTE REL.
2) DOTT. PIERO SABATELLI CONSIGLIERE
3) DOTT. FRANCO LUCAFO’ CONSIGLIERE
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 18/9/2008
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
nella causa di lavoro iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto
il numero d'ordine 489 dell’anno 2007
TRA
ROSATI ANITA, rappresentata e difesa dall’avv. D. Carpagnano
- APPELLANTE -
CONTRO
POSTE ITALIANE s.p.a. rappresentata e difesa dagli avv. L. Fiorillo e G.
Carrieri
- APPELLATA –
FATTO
Con ricorso depositato il 21/6/2005 ROSATI ANITA conveniva in
giudizio innanzi al Tribunale di Trani, in funzione di Giudice del Lavoro,
la S.p.A. Poste Italiane.
Esponeva di aver
lavorato per le Poste, con le mansioni di portalettere iunior e con
inquadramento nel livello E, presso l'Ufficio Postale di Andria dal
20/1/2005 al 31/3/2005 in virtù di un contratto di lavoro a tempo
determinato, stipulato il 19/1/2005.
Precisava che
l’apposizione del termine al contratto era giustificata “ai sensi
dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, per ragioni di carattere sostitutivo
correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del
personale addetto al servizio recapito presso il Polo Corrispondenza
Puglia Basilicata assente nel periodo dal 20/1/2005 al 31/3/2005”.
Deduceva che l’apposizione del termine al suddetto contratto era
illegittima perchè in contrasto con le disposizioni di legge vigenti pro
tempore, e in particolare con l’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, il
quale consente la stipulazione di contratti a termine solo
“a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo”
e dispone che l’apposizione stessa è
“priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto
scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1”.
Alla luce di tale disposizione, deduceva che la motivazione addotta era
generica dal momento che non indicava le ragioni che avevano determinato
l’apposizione del termine, sì da non consentire al lavoratore, prima, ed
al Giudice, poi, di valutare l’effettività della motivazione e la
sussistenza del necessario nesso eziologico tra il motivo addotto e
l’assunzione a tempo determinato.
Chiedeva, pertanto,
che, previa declaratoria della nullità del termine apposto al contratto in
questione, fosse dichiarato che fra le parti si era instaurato ab
origine un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che
la convenuta S.p.A. Poste Italiane fosse condannata a riammetterla
in servizio con le mansioni indicate nel contratto stipulato ed al
pagamento in suo favore di tutte le retribuzioni maturate a far tempo dal
momento in cui aveva posto a disposizione delle Poste le sue energie
lavorative, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e con vittoria
di spese in distrazione.
Instaurato il contraddittorio, la società
convenuta si costituiva in giudizio e sosteneva la piena legittimità della
apposizione del termine deducendo che l’art. 1 l. n. 230/1962, che prevede
la necessità dell’indicazione nominativa della persona assente sostituita,
doveva ritenersi superato dalle disposizioni di legge successive, ovvero
dal d.lgs. n. 368/2001, nel cui quadro nessuna norma impone l’indicazione
nominativa del personale sostituito. Aggiungeva inoltre che “ai sensi
della nuova disciplina, l’ingiustificatezza del termine mai potrebbe
determinare la conversione a tempo indeterminato del rapporto” e che,
al più, avrebbe dovuto essere applicato il principio generale della
nullità del contratto per contrasto con norma imperativa (art. 1418 c.c.).
Infine, riguardo alle pretese economiche, eccepiva l’aliunde perceptum,
considerato il tempo trascorso tra la risoluzione del contratto e
l’iniziativa giudiziaria e la possibilità per il lavoratore di ridurre o
evitare il danno con l’ordinaria diligenza.
Il Giudice del Lavoro
del Tribunale di Trani rigettava il ricorso.
A fondamento di tale
decisione osservava che l’apposizione del termine era conforme alle
previsioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 368/2001,
concordando con le Poste sul fatto che “la genericità del presupposto
indicato dalla legge quale fatto legittimante l’assunzione a termine
induce ad escludere che debba esistere un nesso di causalità specifico tra
una determinata situazione aziendale e l’intervenuta assunzione a termine.
Una diversa opzione interpretativa ricondurrebbe il contratto a termine in
un limitato ambito di ipotesi eccezionali, correlato cioè all’esistenza di
situazioni tipiche che dovrebbero legittimare l’apposizione del termine al
contratto e che pertanto dovrebbero costituire oggetto di prova con onere
a carico del datore”.
Avverso tale sentenza
il lavoratore proponeva appello con ricorso del 27/2/2007 contestando
tutti i passaggi della motivazione del Tribunale di Trani e chiedendo la
riforma integrale della sentenza e l’accoglimento della sua domanda.
Instaurato il
contraddittorio, la S.p.a. Poste Italiane si costituiva chiedendo il
rigetto dell’impugnazione, difendendo le tesi sostenute nella sentenza
impugnata e riproponendo le eccezioni e difese svolte in primo grado.
DIRITTO
Il contratto di lavoro
a termine stipulato in data 20/1/2005 ha la seguente motivazione: “ …
ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, per ragioni di carattere
sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla
sostituzione del personale addetto al servizio recapito presso il Polo
Corrispondenza Puglia Basilicata assente nel periodo dal 20/1/2005 al
31/3/2005”.
È pacifico tra le parti
che, data l’epoca di stipulazione del contratto, la normativa di
riferimento è costituita dal d. lgs. 6.9.2001 n. 368.
L’art. 1 di tale
decreto legislativo dispone: “E’ consentita l’apposizione di un termine
alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”.
Il secondo comma
aggiunge: “L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale sono specificate
le ragioni di cui al co. 1”.
Quindi le ragioni
possono essere di varia natura e devono essere specificate nell’atto
scritto.
Tra le ragioni di varia
natura che devono essere specificate vi sono anche le “ragioni di
carattere sostitutivo”.
Il concetto di ragioni
sostitutive è semplice ed intuitivo: collega la legittimità
dell’apposizione del termine con la sostituzione di uno o più altri
lavoratori.
Il problema che si pone
nella fattispecie in esame è il seguente: è sufficiente enunciare che
l’apposizione del termine avviene per ragioni di carattere sostitutivo di
altri lavoratori o è necessario indicare anche di che tipo specifico di
ragioni sostitutive si tratta e chi è o chi sono i lavoratori per la cui
sostituzione avviene l’assunzione a termine?
Nelle riflessioni sulla
norma vengono richiamati i suoi precedenti.
La legge 18.4.1962 n.
230 richiedeva l’indicazione dei lavoratori sostituiti. Si potrebbe
ipotizzare pertanto che, essendo stata eliminata tale precisazione,
l’indicazione dei lavoratori sostituiti non sia più necessaria.
La soluzione è però
troppo sbrigativa, perché il legislatore del 1962 e quello del 2001 hanno
seguito due tecniche diverse.
Il primo stabilì una
presunzione generale di contratto a tempo indeterminato, ammettendo
l’apposizione del termine solo in una serie di casi analiticamente
specificati.
Il secondo, pur
considerando sempre il contratto a tempo determinato una deroga rispetto
alla regola generale (cfr. Corte d’Appello Bari, 20 luglio 2005, in Foro
it. ), ha individuato le ipotesi in cui l’apposizione del termine è
consentita affidandosi ad una tecnica per clausole generali e collegando
la legittimità alla sussistenza di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Le due norme non sono
quindi confrontabili.
Il secondo intervento
non consiste nella eliminazione di un inciso presente nel primo a parità
di struttura normativa, ma trasforma la formulazione della regola,
richiedendo la presenza di ragioni di cui indica solo il tipo e che in
sede contrattuale devono essere “specificate” (come richiede
espressamente il secondo comma).
Se ad esempio,
l’assunzione a termine avviene per ragioni organizzative, il contratto
individuale non può limitarsi a ripetere la formula o ad enunciare
generiche ragioni organizzative, rimanendo all’interno di un’indicazione
meramente tipologica e di genere, ma deve indicare le specifiche ragioni
organizzative che spiegano l’apposizione del termine.
È evidente che
all’interno del tipo “ragioni di carattere sostitutivo” la
specificazione che il contratto individuale deve contenere non può non
dare un’adeguata risposta alla domanda: sostituzione di chi e per quale
motivo?
Del resto, nel momento
in cui si usa il termine “ragioni” si indica un concetto che, per
sua natura, implica la possibilità della spiegazione e della verifica.
Un altro raffronto è
quello con la disciplina specifica introdotta, per le Poste, dalla
contrattazione collettiva in forza della delega in bianco (come ha
spiegato la Corte di Cassazione) conferita in materia alle organizzazioni
sindacali dall’art. 23 della legge n. 56 del 1987.
L’art. 23 disponeva:
“L’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre
che nelle ipotesi di cui all’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, …
è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro
stipulati con sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.
Per le Poste il
contratto collettivo che compì quest’operazione, è il CCNL del 26 novembre
1994, il cui art. 8, secondo comma, così recita: “In attuazione di
quanto previsto dall’art. 23, punto 1), della legge 28 febbraio 1987, n.
56, l’ente potrà assumere con contratto a tempo determinato, oltre che
nelle ipotesi previste dalle leggi di cui al comma precedente, nei
seguenti casi:
Ø
necessità di
espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo
giugno – settembre;
Ø
incrementi di
attività in dipendenza di eventi eccezionali o esigenze produttive
particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con
il normale organico;
Ø
punte di più
intensa attività stagionale.
Il numero dei
lavoratori assunti con contratto a termine non potrà superare la quota
percentuale massima del 10% rispetto al numero dei lavoratori impegnati a
tempo indeterminato”.
Pertanto, con
riferimento alle ferie, il contratto collettivo Poste, in attuazione della
delega di cui all’art. 23 della legge 56/87 e, quindi, in aggiunta alle
ipotesi previste dalla legge 230/60, previde la possibilità di assunzioni
a termine in caso di “necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno - settembre” (la
previsione è stata, poi, riproposta in formulazione identica con l’art. 25
del ccnl 11 gennaio 2001).
Ci si è chiesti se tale
previsione collettiva comportasse o meno la necessità dell’indicazione,
nel contratto di assunzione a termine, del lavoratore da sostituire.
La giurisprudenza della
Corte di Cassazione ha espresso orientamenti diversi.
Una serie di sentenze
hanno affermato che, anche in sede di applicazione della normativa
contrattuale, è necessaria l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori
sostituiti (cfr., ad es. Cass. 1 dicembre 2003, n. 18354).
Sentenze più recenti
hanno invece sostenuto il contrario (un breve passaggio in Cass.
28/8/2006, n. 18602; più ampia motivazione in Cass. 9/8/2006, n. 17957; in
ultimo la recentissima Cass. 5/9/2008, n. 22512).
Non è il caso di
addentrarsi in questo confronto di orientamenti della Cassazione su di una
normativa ormai superata.
E’ necessario, però,
sottolineare che, anche nelle sentenze che interpretano questa normativa
nel senso meno garantista per i lavoratori, la Corte di Cassazione ha
compiuto due affermazioni importanti, che rendono questa giurisprudenza
inapplicabile all’interpretazione del decreto legislativo 368/2001 (e
quindi ai casi del tipo di quello in esame).
La prima è che
“l’interpretazione della contrattazione collettiva in tutte le
implicazioni è riservata all’esclusiva competenza del giudice di merito le
cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato
limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica ed al
controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente”
(cfr. Cass. 17957/2006, cit.).
La seconda, più
rilevante ai fini di questa decisione, è che la deroga operata dalla
contrattazione collettiva in forza della delega in bianco conferitale
dall’art. 23 della legge del 1987, in tanto è possibile in quanto il
legislatore nel 1987 ha costruito un sistema di regolamentazione che ha il
suo perno nell’<esame congiunto> delle parti sociali che
costituisce “idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia
dei loro diritti”.
Il legislatore ha,
quindi, creato, nel 1987, un sistema con una forte componente di
“garantismo collettivo”, nel quale la tutela dei diritti dei
lavoratori veniva in parte cospicua affidata al ruolo ed ai poteri
conferiti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La
conseguenza di questa ricostruzione è che in un nuovo sistema in cui
questo forte elemento di controllo e di contro-bilanciamento è stato
eliminato, l’interpretazione della norma deve attenersi a criteri
rigorosi, vuoi perché il punto di riferimento non sarà più la ricerca
della comune intenzione delle parti contrattuali (art. 1362 cod. civ.),
bensì i canoni oggettivi delineati dalle preleggi (art. 12 cod. civ.),
vuoi, e soprattutto, perché il sistema delineato nel 2001 non assegna più
alcuno spazio alla necessità del consenso sindacale ed al riconoscimento
formale e sostanziale del controllo sindacale che esso comporta.
Riassumendo,
l’interprete dell’art. 1 del decreto legislativo 368/2001 non può
utilizzare gli orientamenti ermeneutici nati all’interno di un sistema
delineato nel 1987 su equilibri e poteri normativi diversi, e non può
operare una comparazione letterale con la norma originaria del 1962
perché, come si è visto, la struttura e le tecniche utilizzate dal
legislatore sono del tutto differenti.
Con l’art. 1 del
decreto legislativo 368 del 2001 il legislatore detta due regole
fondamentali: l’apposizione del termine è consentita solo per ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (primo comma)
ed è priva di effetto se tali ragioni non vengono specificate nell’atto
scritto (secondo comma).
Se ci si muove
all’interno delle ragioni sostitutive, è evidente che non ci si può
limitare a indicare il tipo di ragioni parafrasando la dizione
legislativa, ma bisogna adempiere a quell’onere di specificazione che la
norma impone alle parti che stipulano il contratto individuale di lavoro
(in assenza peraltro nel nuovo sistema di una delega di funzioni
regolative al sindacato).
Indicare ragioni
specifiche significa non limitarsi ad enunciare il tipo delle ragioni, ma
segnalare chi viene sostituito, per quanto tempo e per quale ragione
(ferie, gravidanza, malattia, congedi parentali, permessi per formazione,
ecc…).
Indicare ragioni
specifiche significa fornire indicazioni che consentano il controllo delle
ragioni indicate. Una ragione giustificatrice o è controllabile o non è,
tanto più se la legge impone di specificarla.
È a questo punto
evidente che, ove mai fosse accolta l'opzione interpretativa fin qui
esposta, si dovrebbe concludere che la formula adottata nel contratto di
lavoro predisposto dalle Poste è troppo generica perché possa ritenersi
specificata la ragione dell’apposizione del termine.
Essa, secondo la tesi
dell’appellante, non indica neanche il tipo delle ragioni sostitutive: non
precisa, infatti, se si tratta di sostituzioni per ferie o per altro tipo
di assenza, limitandosi ad una formula del tutto tautologica: “per
ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di
sostituzione”.
Quando poi tenta di
tracciare la specifica esigenza di sostituzione, in realtà non compie
alcuna specificazione rimanendo nella massima vaghezza perché non sono
indicati i lavoratori sostituiti, nè (quanto meno in generale), le ragioni
della sostituzione (ferie, malattia, gravidanza, distacchi, congedi
parentali, ecc. del sostituto), né la durata della assenza del dipendente
o dei dipendenti sostituiti, né viene indicato l’ufficio in cui l’assenza
si è verificata, posto che si fa riferimento ad un area vasta quale è il
“Polo Corrispondenza Puglia Basilicata”.
Ove le tesi sviluppate
dall’appellante fossero accolte, si dovrebbe pervenire alla conclusione
che nella fattispecie le ragioni dell'apposizione del termine non sono
adeguatamente specificate e non consentono alcun controllo; controllo,
peraltro, che deve essere effettuabile ab initio, posto che la
specificazione, per legge, deve essere contenuta nel contratto di
assunzione e non può essere quindi rinviata ad un momento successivo.
Ne dovrebbe conseguire,
in ipotesi, che il contratto a tempo determinato stipulato tra le odierne
parti è illegittimo per contrasto con il primo ed il secondo comma
dell’art. 1 del D. Lgs. 6/9/2001, n. 368 con la conseguenza che
l'apposizione del termine dovrebbe essere considerata priva di effetto ed
il contratto dichiarato sin dall'inizio a tempo indeterminato.
Secondo la più recente
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 21/5/2008 n. 12985)
confermativa di tutta una serie di decisioni di giudici di merito,
infatti, non solo la mancanza di forma scritta del contratto, ma anche la
mancata specificazione nel contratto delle ragioni di cui al comma 1
comporta come conseguenza che “l’apposizione del termine è priva di
effetto” (secondo comma, art. 1 D. Lgs. 6/9/2001, n. 368).
Su tale conclusione
incide in maniera determinante l'art. 21, co. 1 bis, della Legge 6/8/2008,
n. 133 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria") che recita:
1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, è inserito il seguente: «Art. 4-bis. (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.».
Sulla base di tale
norma, poiché il presente giudizio era in corso alla data di entrata in
vigore della medesima ed è tuttora pendente, la ritenuta illegittimità del
contratto a tempo determinato stipulato tra le parti per mancanza di
specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine
(ove condivisa da questa Corte) dovrebbe comportare, non già la
conseguenza che l'apposizione del termine dev'essere considerata priva di
effetto ed il contratto deve essere dichiarato sin dall'inizio a tempo
indeterminato, con conseguente diritto del lavoratore ad essere riammesso
in servizio ed alla corresponsione delle retribuzioni dall'epoca in cui ha
posto le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro
(eventualmente detratto l’aliunde perceptum), bensì soltanto
il diritto di percepire un'indennità di importo compreso tra un minimo di
2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di
fatto.
Tale nuova normativa,
ad avviso di questa Corte d'Appello, appare non infondatamente sospetta di
violare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
Ad alimentare tale
sospetto basti pensare che, ove mai altro lavoratore nelle stesse
identiche condizioni dell'odierna appellante (assunto cioè con contratto a
tempo determinato di identico tenore dal 20/1/2005 al 31/3/2005) facesse
valere le stesse ragioni di illegittimità con un giudizio introdotto ex
novo in data odierna, e comunque dopo la data di entrata in vigore
dell’art. 4 bis, quel lavoratore avrebbe diritto alla riassunzione e non
già all'indennità sopra richiamata non essendo a lui applicabile la norma
transitoria.
Anzi, a ben vedere, la
stessa odierna appellante se, invece di adire immediatamente il giudice
del lavoro con il suo ricorso del 21/6/2005, avesse proposto la causa dopo
l'entrata in vigore della norma transitoria di cui qui si discute, avrebbe
pieno titolo per chiedere la riassunzione in servizio.
Ne consegue che diverse
persone, nella medesima situazione giuridica, si troverebbero a godere di
una tutela dei propri diritti sensibilmente diversa (sicuramente meno
intensa nel caso di coloro ai quali viene riconosciuto soltanto
l'indennizzo) senza alcuna giustificazione se non quella di aver proposto
la domanda giudiziale in tempi diversi pur nell'identità del quadro
normativo generale applicabile alle rispettive fattispecie. Tutto ciò con
evidente violazione del principio di ragionevolezza.
Senza dire che, per
effetto della nuova norma, paradossalmente, verrebbe penalizzato proprio
colui che per primo ha fatto ricorso al giudice, di modo che la norma
appare, in un certo qual modo, irragionevolmente punitiva nei confronti di
chi ha mostrato di voler reagire prontamente ad una violazione di legge.
Sotto altro aspetto, la
norma denunciata sembra in contrasto anche con il generale principio
dell'affidamento legittimamente posto dal cittadino sulla certezza di
sicurezza dell'ordinamento giuridico quale elemento essenziale dello Stato
di diritto; principio più volte valorizzato dalla giurisprudenza
costituzionale.
In tale prospettiva, si
deve rimarcare che la giurisprudenza più recente (cfr. ancora una volta
Cass. 21/5/2008, n. 12985) non dubita che alla violazione dell'art. 1 del
D. Lgs. 368/2001 debba conseguire la sanzione della conversione del
rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato per nullità parziale
della clausola appositiva del termine, con la conseguente instaurazione di
un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
E di tanto, a ben
vedere, non dubita neanche lo stesso legislatore il quale, altrimenti,
piuttosto che la norma transitoria di cui all'art. 4 bis, espressamente
dichiarata applicabile ai soli procedimenti in corso, avrebbe dettato una
norma interpretativa ovvero una norma destinata stabilmente a regolare
tutti i casi presenti e futuri.
Ne consegue, dunque,
che la nuova norma viola il principio di affidamento dei cittadini sulla
certezza dell'ordinamento giuridico posto che solo ad una parte di essi, e
cioè a coloro che avevano intrapreso i giudizi (ancora pendenti)
affidandosi ad un'interpretazione giurisprudenziale consolidata, nega il
beneficio della riassunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
sostituendolo con quello, molto meno satisfattivo, di un'indennità,
oltretutto modesta.
La norma denunciata
sembra, altresì, contrastare con l'art. 117, co. 1, Cost., (secondo cui la
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali), in relazione all'art. 6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle
libertà fondamentali del 4/11/1950, resa esecutiva con L. 4 agosto 1955,
n. 848.
La norma della
Convenzione, alla quale lo Stato Italiano si deve conformare,
nell'affermare che ogni persona ha diritto ad un giusto processo dinanzi
ad un Tribunale indipendente ed imparziale, impone, in definitiva, al
potere legislativo di non intromettersi nell'amministrazione della
giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione di una controversia o
di una determinata categoria di controversia.
Nella fattispecie in
esame certamente non infondato è il sospetto che, con la norma transitoria
più volte citata, il legislatore abbiamo violato il suddetto principio.
Alla stregua di tutte
le considerazioni sin qui esposte, la Corte ritiene di dover sollevare di
ufficio questione di legittimità costituzionale della norma indicata in
dispositivo, sospendendo il giudizio.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di
Bari, Sezione Lavoro, sospende, ai sensi dell'art. 23, co. II, della legge
11/3/1953 n. 87, il giudizio in epigrafe indicato e solleva d'ufficio
questione di legittimità costituzionale del comma 1 bis dell’art. 21 della
legge 6/8/2008 n. 133, con cui, dopo
l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è stato
inserito l'art. 4 bis, per contrasto con gli artt. 3 e 117, co. 1, Cost.;
manda alla cancelleria
di notificare la presente ordinanza a tutte le parti in causa ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri nonché di comunicarla ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
dispone la trasmissione
dell'ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale
unitamente alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni
prescritte.
Così deciso in Bari,
nella camera di consiglio del 18/9/2008
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Gianfranco
CASTELLANETA
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