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Maestro unico ...
pubblicato il decreto
Ieri è comparso nel decreto, ma era stato presentato come
un semplice indirizzo. Dovrebbe iniziare dalle prime nel 2009. I sindacati
contestano.
Da ieri è già in Gazzetta ufficiale (vedi il testo in allegato). Il
''maestro unico'' torna nella scuola elementare italiana quasi di
soppiatto, senza alcuna adeguata discussione preventiva, nascosto dietro
il “battage” estivo sui grembiulini (tra l'altro un nuovo, inutile costo
per le povere famiglie) e sul 5 (o 7) in condotta del ministro Mariastella
Gelmini, coccolatissima da media incapaci di guardare al di là del fumo
gettato loro negli occhi.
I sindacati della scuola alla fine hanno capito cosa nascondevano le
uscite di fine estate di un ministro che sembrava dire cose opinabili e
invece colpiva duro sotto la cintura, come il più scorretto dei pugili sul
ring. Anche per questioni di metodo, dunque, le organizzazioni sindacali
non gradiscono e annunciano battaglia.
Anche il merito dei provvedimenti in Gazzetta non convince chi si è
battuto per anni per migliorare il servizio scolastico e ora si trova
davanti norme approvate in maniera semiclandestina per decreto. Di fronte
alle proteste arrivate da più parti, il ministro della Pubblica istruzione
nonostante il ministro ha assicurato che non ha intenzione di toccare il
tempo pieno e che la novità del maestro unico sarà introdotta
gradualmente. Secondo le ultime affermazioni ministeriali, il prossimo
anno partirà soltanto nelle prime classi del ciclo.
Ma c'è più di una ragione per diffidare di un ministro che, appena la
settimana scorsa, aveva parlato del ritorno del 'maestro unico' come di un
''indirizzo'' del governo, ma poi - nel tragitto dalla presidenza del
Consiglio al Quirinale - chissà quale “manina” ha introdotto nel decreto
anche quest'ultima trovata.
Anche gli editori sono furiosi
E ''fuori sacco'' - cioè in maniera non prevista dall'ordine del giorno
del Consiglio dei ministri - è stata introdotta anche, con ''raccapriccio''
degli editori, la disposizione che i testi scolastici dovranno ''durare''
almeno 5 anni. Una norma che vorrebbe essere calmieratrice ma che, in
alcuni casi, ha un sapore da “socialismo reale”, perché non si può imporre
per legge a un libro di testo di non cambiare.
Tutti conoscono gli abusi di alcuni editori, ma tutti sanno anche, ad
esempio, quanto velocemente sia cambiata la geografia politica negli
ultimi anni. Su Atlanti vecchi di 5 anni chi avrebbe trovato mai, ad
esempio, il Kossovo indipendente o l'Ossezia del Sud e l'Abkhazia col
rilievo che hanno oggi?
Né il ministro Gelmini si fa pregare per individuare i suoi obbiettivi:
''Una scuola che attualmente conta circa un milione e 300 mila dipendenti,
un numero sproporzionato di personale, conseguenza anche di scelte come
quella del team di insegnanti nel primo ciclo, è una scuola che non ha
futuro perché spende il 97% del proprio bilancio in stipendi, una spesa
'ingessata' che non consente al settore di rinnovarsi''.
La reazione dei sindacati
“Non è mai capitato nella storia d'Italia che una riforma dell'ordinamento
scolastico venisse varata con un decreto legge. Ci troviamo di fronte a un
colpo di mano che fa tornare la scuola italiana indietro di oltre 20 anni
in un contesto che però, nel frattempo, ha subito profondi cambiamenti e
peggioramenti'', polemizza il sindacato autonomo Gilda.
E i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil scuola stanno preparando un
documento unitario e intendono promuovere iniziative nelle scuole per far
sentire, appena riaprono le scuole, la voce degli insegnanti.
Al ministro Gelmini chiedono di aprire subito il confronto che aveva
promesso. ''Va presentato subito l'intero piano programmatico previsto dal
decreto 122, piano che riguarda l'intero sistema scolastico (scuola
dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado e
personale Ata)'': dice il segretario generale della Uil scuola, Massimo Di
Menna, secondo il quale il governo ''ha introdotto nei suoi provvedimenti
una rigidità ancor prima della discussione con i sindacati del piano
programmatico''.
Le critiche della Cgil scuola
Il leader della Flc-Cgil, Enrico Panini, parla di ''calcio nei denti ai
bambini. Riuscire a distruggere la quinta scuola per qualità al mondo
rappresenta la concreta attuazione di un attacco spietato al diritto dei
bambini ad avere una scuola più ricca e non più povera di opportunità. A
fronte di questa situazione è necessario definire un calendario di
mobilitazione e di lotta per contrastare scelte sbagliate e
inaccettabili''.
I
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IL DECRETO DA OGGI IN GAZZETTA UFFICIALE
testo in vigore dal: 1-9-2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attivare
percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della
legalita' ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le
attivita' connesse alla valutazione complessiva del comportamento
degli studenti nell'ambito della comunita' scolastica, reintrodurre
la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli
studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione
dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di
utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore
abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della
formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di
accesso alle scuole di specializzazione medica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione e l'innovazione;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad
una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate
azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle
conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e
Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e
storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in
materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti
nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed
agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche
anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del
comportamento e' espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del
ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i
criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del
comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalita'
applicative del presente articolo.
Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in
decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e'
espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite
le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione
sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta
sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5;
e) e' altresi' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con
la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di
voto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e
sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente
articolo.
Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti
di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le
istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico
insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.
Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate
alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del
tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di
cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di
insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento
stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 5.
Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici
adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia
impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo
le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere
separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e
motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza
quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente
scolastico vigila affinche' le delibere del collegio dei docenti
concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 7.
Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione
mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in
medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che
superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di
specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per
l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta,
entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso espletato.».
Art. 8.
Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° settembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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