Contratti a termine e non solo

Cari compagni, la commissione bilancio in sede di esame del D.L. 112/2008 da convertire ha approvato un emendamento che prevede come, in caso di violazioni sostanziali della normativa sui contratti a termine, invece di prodursi la caducazione della sola clausola appositiva del termine con prosecuzione del rapporto, il Giudice dovrà limitarsi a liquidare il danno nella misura prefissata da 2,5 a 6 mensilità, per altro a prescindere dal requisito dimensionale dell'azienda.

E per di più con valore retroattivo rispetto a tutti i processi in corso (e quindi anche coloro che eventualmente hanno già vinto un primo grado e ripreso il lavoro verranno immediatamente allontanati e dovranno restituire la differenza).

Per altro è norma che potrebbe tranquillamente estendersi anche al lavoro somministrato e a progetto avendo anche tali contratti sempre un termine di durata, da cui il definitivo sdoganamento del precariato eterno. 

La norma è 100 volte più grave e pericolosa della  proposta di parziale e sperimentale depotenziamento dell'art. 18 contenuta  nella prima stesura dei decreti applicativi della legge 30, e viene inserita ad agosto nel silenzio assordante di sindacati e partiti della sinistra e con i mezzi di stampa presi a discutere del dito medio di Bossi.

 

Allego, per i giustamente increduli,  il testo dell'emendamento approvato.

ciao Carlo Guglielmi - carloguglielmi@otranto18.it

 
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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è abrogato.
21. 8. Corsaro, Marsilio.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 va inteso nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 4-bis. - 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Art. 4-ter. - 1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni recate dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»;
b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 vanno intese nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente alle fattispecie regolate da dette disposizioni, trovando applicazione nei casi di violazione degli articoli 1, 2 e 4, l'articolo 1419, primo comma, del codice civile.
21. 26. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 va inteso nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 4-bis. - 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Art. 4-ter. - 1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni recate dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»;
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 vanno intese nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente alle fattispecie regolate da dette disposizioni, trovando