Contratti a termine e non solo
Cari compagni, la commissione
bilancio in sede di esame del D.L. 112/2008 da
convertire ha approvato un emendamento che prevede come,
in caso di violazioni sostanziali della normativa sui
contratti a termine, invece di prodursi la caducazione
della sola clausola appositiva del termine con
prosecuzione del rapporto, il Giudice dovrà limitarsi a
liquidare il danno nella misura prefissata da 2,5 a 6
mensilità, per altro a prescindere dal requisito
dimensionale dell'azienda.
E per di più con valore
retroattivo rispetto a tutti i processi in corso (e
quindi anche coloro che eventualmente hanno già vinto un
primo grado e ripreso il lavoro verranno immediatamente
allontanati e dovranno restituire la differenza).
Per altro è norma che potrebbe
tranquillamente estendersi anche al lavoro somministrato
e a progetto avendo anche tali contratti sempre un
termine di durata, da cui il definitivo sdoganamento del
precariato eterno.
La norma è 100 volte più grave e
pericolosa della proposta di parziale e sperimentale
depotenziamento dell'art. 18 contenuta nella prima
stesura dei decreti applicativi della legge 30, e viene
inserita ad agosto nel silenzio assordante di
sindacati e partiti della sinistra e con i mezzi di
stampa presi a discutere del dito medio di Bossi.
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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368 è abrogato.
21. 8. Corsaro, Marsilio.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 va inteso nel
senso che le ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo sono
determinate da condizioni oggettive quali il
raggiungimento di una certa data, il completamento
di un compito specifico o il verificarsi di un
evento specifico.
1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti i
seguenti articoli:
«Art. 4-bis. - 1. In caso di violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il
datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il
prestatore di lavoro con un'indennità di importo
compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8
della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Art. 4-ter. - 1. Fatte salve le sentenze
passate in giudicato, le disposizioni recate
dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368 si applicano anche ai giudizi
in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.»;
b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Le disposizioni recate dall'articolo
5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 vanno intese
nel senso che la conversione a tempo indeterminato
del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente
alle fattispecie regolate da dette disposizioni,
trovando applicazione nei casi di violazione degli
articoli 1, 2 e 4, l'articolo 1419, primo comma, del
codice civile.
21. 26. Forcolin, Fugatti, Comaroli,
Bragantini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 va inteso nel
senso che le ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo sono
determinate da condizioni oggettive quali il
raggiungimento di una certa data, il completamento
di un compito specifico o il verificarsi di un
evento specifico.
1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti i
seguenti articoli:
«Art. 4-bis. - 1. In caso di violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il
datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il
prestatore di lavoro con un'indennità di importo
compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8
della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Art. 4-ter. - 1. Fatte salve le sentenze
passate in giudicato, le disposizioni recate
dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368 si applicano anche ai giudizi
in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.»;
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni recate dall'articolo
5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 vanno intese
nel senso che la conversione a tempo indeterminato
del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente
alle fattispecie regolate da dette disposizioni,
trovando
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