La
circolare in sintesi
(Fonte: Ministero Pubblica
Amministrazione)
Circolare n.7 del 17 luglio
2008 che contiene interventi
in materia di trattamento
del personale delle
pubbliche amministrazioni,
in caso di assenze per
malattia.
Finalità
Incrementare l’efficienza
delle pubbliche
amministrazioni e ottenere
risparmi di gestione (I
risparmi conseguenti
all’attuazione della norma
costituiscono economie di
bilancio per le
amministrazioni dello Stato
e, per gli enti diversi
dalle amministrazioni
statali, concorrono al
miglioramento dei saldi di
bilancio e non possono
essere utilizzati per
incrementare i fondi
destinati alla
contrattazione collettiva).
Decorrenza nuove
disposizioni
25 giugno 2008 (entrata in
vigore del decreto legge
112/08).
Destinatari
Dipendenti a tempo
indeterminato
contrattualizzati e non
contrattualizzati e, in
quanto compatibile,
dipendenti assunti con forme
di impiego flessibile.
Norme di riferimento
Art.71 decreto legge 112/08
che stabilisce il
trattamento economico
spettante al dipendente in
caso di assenza per malattia
(comma 1), definisce le
modalità per la
presentazione della
certificazione medica a
giustificazione dell’assenza
(comma 2) e per i controlli
che le amministrazioni
debbono disporre (comma 3).
Non può essere derogata dai
contratti collettivi.
Quanto
al trattamento economico, la
disposizione stabilisce che
“nei primi dieci giorni di
assenza è corrisposto il
trattamento economico
fondamentale con esclusione
di ogni indennità o
emolumento, comunque
denominati, aventi carattere
fisso e continuativo, nonché
di ogni altro trattamento
economico accessorio”, con
le eccezioni previste nello
stesso comma (trattamenti
più favorevoli eventualmente
previsti per le assenze
dovute ad infortuni sul
lavoro o a causa di
servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day ospital
o a terapie salvavita).
Rientrano nel trattamento
fondamentale (definito dai
contratti collettivi) le
voci:
- del trattamento economico
tabellare iniziale e di
sviluppo economico,
- della tredicesima
mensilità,
- della retribuzione
individuale di anzianità,
- degli eventuali assegni ad
personam per il personale
del comparto ministeri e
analoghe voci per il
personale dipendente da
altri comparti.
Presentazione dei
certificati
Per le assenze superiori a
dieci giorni e - a
prescindere dalla durata –
per le assenze che
riguardano il terzo episodio
di assenza in ciascun anno
solare, la norma esclude che
a giustificazione
dell’assenza il certificato
possa essere rilasciato da
un medico libero
professionista non
convenzionato con il
Servizio sanitario
nazionale. Di conseguenza,
non possono essere
considerate assenze
giustificate quelle avvenute
per malattia per le quali il
dipendente produca un
certificato di un medico
libero professionista non
convenzionato.
Tutela privacy
Le pubbliche amministrazioni
non possono chiedere che sui
certificati prodotti a
giustificazione dell’assenza
per malattia sia indicata la
diagnosi, è sufficiente la
prognosi.
Visita fiscale in un
giorno
La richiesta della visita
fiscale, da parte delle
amministrazioni, deve
avvenire obbligatoriamente
anche nel caso in cui
l’assenza sia limitata ad un
solo giorno. L'orario per la
reperibilità è più ampio
rispetto al passato, al fine
di agevolare i controlli
(dalle ore 8.00 alle ore
13.00 e dalle ore 14 alle
ore 20.00 tutti i giorni,
compresi i non lavorativi e
i festivi).
Assenze e
distribuzione dei fondi per
la produttività,
l’incentivazione ed i
risultati
Partendo dal principio che
nell’erogazione dei compensi
incentivanti debba essere
esclusa ogni forma di
determinazione automatica o
di “erogazione a pioggia”, i
lavoratori devono essere
valutati per l'attività di
servizio svolta e per i
risultati effettivamente
conseguiti ed hanno titolo a
percepire i compensi di
produttività solo in misura
corrispondente alle attività
effettivamente svolte ed ai
risultati concretamente
conseguiti. Sono equiparate
alle presenze solo le
assenze per congedo di
maternità, compresa
l'interdizione anticipata
dal lavoro, e per congedo di
paternità, le assenze dovute
alla fruizione di permessi
per lutto, per citazione a
testimoniare e per
l'espletamento delle
funzioni di giudice
popolare, nonché le assenze
previste dall'articolo 4,
comma 1, della legge 8 marzo
2000, n. 53, e per i soli
dipendenti portatori di
handicap grave, i permessi
di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
Calcolo ad ore dei
permessi retribuiti
Nel caso di fruizione
dell'intera giornata
lavorativa, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a
disposizione del dipendente,
per ciascuna tipologia,
viene computata con
riferimento all'orario di
lavoro che il medesimo
avrebbe dovuto osservare
nella giornata di assenza.
Ciò per impedire distorsioni
nell’applicazione delle
clausole e delle
disposizioni che prevedono
permessi retribuiti,
evitando che i permessi
siano chiesti e fruiti
sempre nelle giornate in cui
il dipendente dovrebbe
recuperare l’orario.