Mentre si parla di altro….

 

il governo il 25 giugno u.s., con il decreto legge n. 112 in materia di liberalizzazione sul mercato del lavoro, ha introdotto delle nuove norme che consideriamo peggiorative. E’ stato modificato in alcune parti importanti l’accordo sul Welfare (LG. 247/07) che fece molto discutere, tra l’altro non condiviso da noi in molte sue parti. Sinceramente riteniamo opportuno, a questo punto, un segnale forte ed inequivocabile delle segreterie confederali ed il blocco immediato degli appuntamenti previsti sulla riforma dei nuovi modelli contrattuali.

 

Il tratto continuo del decreto, prevede il rafforzamento degli accordi in ambito territoriale o aziendale, alla ricerca, “quasi spasmodica”, di un sindacato disponibile e pronto a derogare in peggio i diritti esistenti. Entrando nel merito:

 

Contratto a Tempo Determinato

E’ stato rivisto il “causalone” in una funzione più ampia e le assunzioni per esigenze tecniche produttive, organizzative e sostitutive possono essere effettuate oltre che per le attività cosiddette straordinarie, anche per quelle ordinarie.

E’ stato modificato il periodo di “stacco lavorativo” previsto tra un rinnovo e l’altro. La penalità prevista precedentemente nel caso di mancanza della sospensione  minima di 10 o 20 giorni non è più, di fatto, operativa e si può derogare anche qui con accordi sindacali aziendali.

La precedenza di assunzione per i lavoratori a Tempo Determinato, prevista nel dlgs 368/01, ed al quale il lavoratore poteva appellarsi, non è più assoluta e può essere derogata dai contratti  aziendali, con la firma dalle OO.SS. più rappresentative.

 

Lavoro Accessorio

E’ stata riscritta questa tipologia di lavoro ampliandone l’utilizzo anche per altre attività (giardinieri, baby sitter e badanti, insegnanti supplementari nelle scuole private, attività sportive, per i giovani sotto i 25 anni in periodo di vacanza scolastica, agricola a carattere stagionale ecc.). Con un voucher di 10 Euro, tutto compreso, si avrà il credito di 1 ora di lavoro.

Inoltre, è stato cancellato l’obbligo di iscrizione negli elenchi presso i centri per l’impiego.
 

Contratto di Apprendistato professionalizzante

E’ stato abrogato il limite minimo di due anni ed invece rimane fermo il limite massimo previsto  di 6 anni. A nostro modo di vedere in questo modo si rende ancora più precaria questa tipologia, perché diventa possibile utilizzare la fattispecie anche per attività di tipo stagionale e/o per periodi più brevi.

 

Dimissione volontarie:

E’ stata abrogata la legge che cercava di evitare “le dimissioni consensuali in bianco” attraverso l’introduzione di un modulo elettronico con vita massima di 15 giorni. Spesso le lavoratrici e i lavoratori erano obbligati a firmare in bianco una lettera di dimissione ed il datore di lavoro poteva utilizzare in seguito il documento e in ogni momento effettuare il licenziamento (per casi di controversie di varia natura, maternità, ecc.).

 

Lavoro intermittente (a chiamata)

E’ stato reintrodotto, smentendo il protocollo sul welfare (lg. 247/07), il lavoro a chiamata. E’ stato esteso l’utilizzo anche per gli steward, da utilizzare per eventi vari e per le partite di calcio.

 

Orario di lavoro

E’ stata modificata la legge 66/2003. E’ stata introdotto il limite minimo di 3 ore perché venga riconosciuta una attività in orario notturno. Potrebbe succedere che per i turni 6x6, svolti in orari particolari, non ci sia più il fattore di preminenza mettendo in crisi le eventuali indennità economiche per i lavoratori (v. il caso di un turno che svolge tre ore di attività diurna e tre di attività notturna).

L'orario settimanale prevede  in generale undici ore di riposo consecutive ogni ventiquattro ad esclusione dei lavori per attività frazionate durante la giornata (lavori di pulimento ecc.), sono state escluse anche le attività svolte in regimi di reperibilità. Inoltre, il diritto di riposo con almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, cumulate con le ore di riposo giornaliero (che coincidano possibilmente con la domenica) con il decreto vengono cambiate ed il calcolo prende come media un periodo non superiore a 14 giorni.

 

Non è più obbligatorio per l’aziende la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, in caso di superamento delle 48 ore di lavoro legale o dello sforamento sulle notti continuative. E’ stato modificato anche il nuovo testo per la sicurezza sui posti di lavoro (D. LGS 81/08). In particolare è stata abrogato il punto che prevedeva la sospensione dell’attività imprenditoriali in caso di reiterate violazioni in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale. Il Decreto ha escluso i livelli dirigenziali del SSN (i medici) dalla normativa, adesso dovranno conquistarsi nel CCNL l’orario di lavoro medio settimanale ed è prevedibile per questi settori orari più lunghi e stressanti…così la sanità (pubblica in particolare) e la nostra salute ne avranno grande giovamento!!!

 

E’ stata resa facoltativa la presenza delle aziende presso l’ufficio provinciale del lavoro per le cause individuali in materia di lavoro.

 

Infine, dopo il grande risalto sui “fannulloni” della Pubblica Amministrazione è partita la riscossa, il Governo ha abbattuto il diritto “automatico” per la concessione del Part-time che adesso diventa una “discrezionale concessione dell’amministrazione” ed è stata modificata la fascia in cui essere reperibili per le visite mediche di controllo: per i giorni feriali, non lavorativi  e festivi la fascia oraria è dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00. Fra un po’ di tempo ci aspettiamo lo stesso provvedimento anche per le aziende private, si tratta di aspettare e di avere pazienza. Certo una “legge speciale” che metta al bando la malattia e preveda castighi come la cella per gli italiani ed i CPT per i lavoratori immigrati è necessaria……così non esisterebbe più la categoria dei furbi !!!

RSA FISACA / CGIL ICCREA BANCA