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Appunti su "Democrazia e Rappresentanza" nel Documento unitario Cgil, Cisl e Uil
di Vincenzo Bavaro
Poiché si tratta solo di appunti sull’ultimo documento unitario di
Cgil, Cisl e Uil sulla riforma della struttura della contrattazione
collettiva, è bene dichiarare subito che il tema «democrazia e
rappresentanza», cui il documento dedica la sua ultima parte, è la
croce e delizia della scienza gius-sindacale, cui si deve una
vastissima, complessa e sofisticata letteratura che sarebbe
pretenzioso racchiudere in poche righe come queste. Ciò detto, lo
schema di questi appunti mi è dato proprio dal capitolo del
documento unitario intitolato alla rappresentanza e democrazia
sindacale.
Dato che l’intendimento dichiarato è di modificare gli assetti
contrattuali definiti col Protocollo del 23 luglio del 1993,
cominciamo proprio col mettere in evidenza le più vistose lacune
rispetto al suddetto Protocollo nella materia in questione.
Nell’accordo del 1993 fu esplicitamente convenuto l’auspicio di «un
intervento legislativo finalizzato, tra l’altro, ad una
generalizzazione dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi
aziendali che siano espressione della maggioranza dei lavoratori»
seguito dalla richiesta al Governo di attivarsi al fine di «emanare
un apposito provvedimento legislativo inteso a garantire l’efficacia
erga omnes nei settori produttivi dove essa appaia necessaria
al fine di normalizzare le condizioni concorrenziali delle aziende».
Mi sembra importante partire da qui perché, da un lato, si istituì
l’organismo di rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori
(RSU) sulla base di una previsione normativa (l’art. 19 St. lav.)
che assicurava la generalizzazione del diritto alla rappresentanza
sindacale in tutte le unità produttivo con più di 15 dipendenti.
Dall’altro lato, il Protocollo aveva la consapevolezza che la
questione della misurazione del grado di rappresentatività dei
sindacati nei luoghi di lavoro, lasciava del tutto irrisolto il
problema della efficacia soggettiva limitata del contratto
collettivo, sia al livello aziendale sia soprattutto al livello di
settore produttivo in cui si determinava la maggiore condizione di
alterazione della razionale organizzazione delle condizioni
produttive delle imprese; quantomeno dal punto di vista della
organizzazione del lavoro.
Cosa resta di questo contesto politico, sindacale e giuridico?
Sostanzialmente nulla. Scritto proprio in apertura del capitolo,
secondo il documento unitario «la riforma sulla rappresentanza va
attuata per via pattizia attraverso un accordo generale quadro». Il
documento ha cassato qualunque richiamo dell’intervento legislativo.
E non si può dire neanche che si tratta di una scelta di competenza
in quanto trattasi di un documento finalizzato ad una trattativa
bilaterale (perciò escludente il Legislatore), dal momento che nello
stesso documento non si escludono misure la cui attuazione richiede
l’intervento legislativo, peraltro coinvolgendo misure di finanza
pubblica (per esempio, si pensi alle varie misure fiscali di
detassazione del salario). Quindi, i sindacati hanno consapevolmente
obliterato una questione su cui si è dibattuto in sede dottrinaria
anche di recente (v. Rivista Italiana di Diritto del Lavoro,
2006, nn. 3 e 4 con vari interventi).
A mio parere, il mutato orientamento del sindacato rispetto al 1993
appare davvero ingiustificato perché, prima ancora che di
discussione sul merito, abbandonare la prospettiva di un intervento
legislativo non solo disconosce il problema dell’efficacia del
contratto collettivo ciclicamente denunciato dalla dottrina (cfr.
fra gli altri U. Carabelli
e V. Leccese
nel volume L’orario di lavoro, Ipsoa, Milano, 2004) e
riconosciuto dalle parti stesse nel 1993, implica ignorare che la
Legge sulla rappresentanza sindacale esiste già per il settore
pubblico (d. lgs. n. 165/01) tant’è che il documento dichiara di
voler confermare, ma esiste anche per il settore privato (l’art. 19
St. lav.) ancorché foriera di inadeguatezze cui la recente scelta
dell’autonomia collettiva col documento unitario, dimostra di voler
soprassedere.
E che si tratta di inadeguato contesto normativo di definizione dei
criteri per la selezione delle rappresentanze sindacali aziendali
nei luoghi di lavoro privati è dimostrato dalle numerose sentenze
che in un modo o nell’altro mostrano la complessità derivante da una
norma (l’art. 19, appunto) troppo caustica per rispondere alle
esigenze di selezione dell’agente negoziale e sindacale aziendale
(v. in proposito le opinioni di C.
Cester e S.
Scarponi in Tre
questioni in tema di rappresentanze sindacali unitarie, DLRI,
2006, p. 168 1 p. 181). Con riferimento alle RSU, rinunciare a porre
la questione legale significa lasciare immutati i problemi
connessi alla rappresentanza e alla democrazia sindacale, restando
impigliati nella trama di soluzioni legittime sul piano
privatistico, ma insufficienti a governare l’instabile e residuale
prassi delle relazioni industriali nei luoghi di lavoro (v. al
contrario l’opinione di M.
Magnani, I problemi della rappresentanza degli attori
sociali: serve una legge?, DRI, 2006).
Beninteso, nulla di male; anzi, proprio al sistema giussindacale
spetta l’opportunità di sperimentare soluzioni innovative; ma, dato
il contesto ed il precedente, il documento si presenta come un passo
indietro rispetto al Protocollo del 1993. Anziché richiedere la
legalizzazione di un nuovo art. 19 St. lav., secondo il modello
elettivo delle RSU, e abbandonando l’inutile levantinismo della
riserva del terzo alle oo. ss. firmatarie del contratto nazionale,
il documento unitario si avventura in un meccanismo il cui fine
appare alquanto pasticciato, se non inutile.
A tal proposito, il documento unitario annuncia di voler definire
«regole e criteri per l’elezione delle RSU e per una loro
generalizzazione». Ciò al fine di applicare nel settore privato un
sistema analogo a quello del settore pubblico, ma senza l’intervento
della legge (finendo per richiamare soltanto l’Accordo quadro del 7
agosto del 1998, e non il d. lgs. n. 165/01 che ne è la fonte
generale di legittimazione). Quindi i sindacati intendono attribuire
al CNEL il compito di certificare il grado di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali sulla base dei dati associativi
(riferiti alle deleghe) nonché dei consensi elettorali ottenuti alle
elezioni delle RSU «che andranno generalizzate dappertutto».
Riguardo al dato delle deleghe associative, questo fattore potrà
essere accertato da documenti amministrativi in possesso dell’INPS.
Anche in questo caso, non è inutile sottolineare che questo
meccanismo è affidabile e certo perché fondato su un principio
gius-positivo, nonostante la modifica referendaria del 1995
apportata all’art. 26 St. lav. Infatti, la giurisprudenza ha
provveduto a precisare che quando un lavoratore si iscrive ad un
sindacato si è in presenza di una cessione di credito, che prescinde
dalla volontà privatistica del datore di lavoro di applicare il
contratto collettivo che prevede la trattenuta sindacale (cfr. da
ultimo Cass. Sez. Un. 21 dicembre 2005, n. 28269).
Quanto al dato elettorale, va da sé che la generalizzazione delle
elezioni, senza una legge, resta vincolata solo alla volontà
privatistica dei soggetti: esattamente com’è ora. Come obbligare
allo svolgimento di elezioni per le RSU senza un obbligo di natura
legale? Il sistema, per come immaginato dai sindacati, resta tutto
com’è adesso, con la sola variante della raccolta indicativa del
numero dei voti ottenuto da ciascuna associazione sindacale, al fine
di perfezionare un po’ la configurazione di un indice con cui
«comparare» la «maggiore» rappresentatività di un’organizzazione
rispetto ad un’altra. Indice pur sempre giurisprudenziale, se non
può essere di natura legale.
Vediamo un’altra ambiguità. Non si comprende per quale ragione, il
documento prefiguri tale sistema di selezione della rappresentanza
nel paragrafo ad essa intitolato, ma releghi la questione della
regolazione del sistema delle RSU nel paragrafo della democrazia
sindacale, attribuendo tale funzione regolativi a ciascuna
associazione di categoria. Insomma, le confederazioni sono
riluttanti verso l’intervento della legge, ma lo sono anche
nell’assumere indicazioni precise su un tema che – come esse stesse
indicano – è rilevante per la tenuta dell’intero sistema. La
sensazione è che anche su questo punto il documento abbia voluto
dire il meno possibile, forse anche per non concentrare su questo la
discussione successiva con la controparte datoriale che pare debba
incentrarsi solo sul sistema contrattuale.
Discorso analogo potrebbe valere per altre omissioni. Per esempio: a
fronte della disarticolazione della struttura dell’impresa, il
documento sembra aver del tutto obliterato la questione della
unitarietà anche sostanziale della rappresentanza sindacale,
frammentata e disarticolata in corrispondenza della frammentazione
dell’organizzazione giuridica delle imprese. Proprio sul piano della
rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, non c’è nessuna
indicazione finalizzata ad adeguare l’assetto organizzativo della
rappresentanza dinanzi alla impresa riorganizzata. Si sarebbe potuto
almeno porre la questione a partire dalla valorizzazione e
potenziamento dell’esperienza organizzativa dei Comitati Aziendali
Europei, per coglierne il valore embrionale di una rappresentanza
sindacale aziendale che travalica sia gli argini formali
dell’impresa che dei confini nazionali, seguendo passo passo la
struttura organizzativa dell’impresa (cfr. G.
Ferraro, La riforma
del sistema contrattuale, RIDL, 2008, I, p. 31 ss., in
particolare p. 50 ss.).
Poiché fondata sul contratto collettivo – cioè com’è disciplinata
adesso – l’elezione delle RSU può fornire soltanto un dato solo
tendenzialmente rappresentativo dell’effettivo consenso dei
lavoratori, poiché è la base elettorale complessiva ad essere del
tutto aleatoria: quali dati elettorali dovranno essere presi a
riferimento? Di quali aziende? Di quali settori produttivi?
Senza ombra di dubbio non può che trattarsi della categoria/settore
produttivo, esattamente come nelle PA avviene con riferimento ai
comparti. Ma qui si pone un primo problema: come si può pensare di
definire una categoria produttiva se essa non esiste in rerum
natura ed è solo il risultato della determinazione autonoma
della volontà privata collettiva in sede di determinazione
dell’ambito di applicazione di un contratto collettivo nazionale di
categoria? A differenza delle PA in cui è un contratto collettivo
quadro a stabilire quali sono le amministrazioni appartenenti ad un
comparto, non c’è possibilità di procedere a tale determinazione se
non passando attraverso la determinazione legale della categoria,
secondo il modello costituzionale dettato dall’art. 39, commi 2-4,
Cost.
A questo ostacolo logico-dogmatico si può ovviare solo se, però, pur
restando sul terreno del volontarismo privatistico-contrattuale si
adottano sistemi che diano certezza (ancorché sulla parzialità) dei
criteri di verifica. In questo senso l’Accordo sulle regole
sottoscritto l’11 gennaio 2004 da Fim, Fiom e Uilm rappresenta un
esempio di come le parti abbiano voluto determinare il campo di
riferimento ai fini della verifica del consenso. Questo accordo non
riguardava la rappresentanza sindacale ma la verifica del consenso
elettorale-referendaria sulla piattaforma rivendicativa e
sull’ipotesi di contratto. A me interessa far notare che si stabilì
che «a livello provinciale, Fim, Fiom e Uilm con l’obiettivo della
massima estensione possibile definiranno comunemente le aziende,
con relativo numero di addetti, nelle quali si svolgeranno le
assemblee unitarie…». Su questa base certa, si è potuto poi
procedere alla determinazione di un sistema preciso di calcolo del
consenso elettorale.
Il problema sta nel guardare la questione del settore privato
attraverso una lente deformante, qual è quella del settore pubblico.
Qui si individuano i sindacati rappresentativi legittimati alla
contrattazione collettiva nazionale e fra i quali si potrà ottenere
la maggioranza del consenso sugli Atti (i contratti collettivi)
posti in essere dalle parti. Il sistema, dunque, non si pone la
questione dell’efficiacia generale del contratto collettivo, come
sottolineato più volte dalla Corte costituzionale. Se l’effetto di
generalizzazione si ottiene, dipende dalla rappresentanza legale
delle P.A.
Nel settore privato, se si vuole ottenere l’efficacia generale del
contratto, occorre passare attraverso l’attuazione dell’art. 39
Cost. Altrimenti, ed è questo il punto decisivo, si può
legittimamente procedere secondo lo schema del settore pubblico,
limitatamente alla indicizzazione legale della rappresentatività.
Per questa ragione è ambiguo e confuso un sistema che metta assieme
due opzioni di fondo diverse: un conto è il consenso sul
Soggetto-Sindacato (rappresentatività?) altro è quello
sull’Atto-Contratto (democrazia?).
Se la misurazione della rappresentatività serve a selezionare il
soggetto sindacale titolare di prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro stabilite dalla legge (ex art. 19. St. lav.) oppure a
selezionare il soggetto sindacale legittimato a stipulare contratti
collettivi con funzioni normative delegate dalla legge, occorre
avere un criterio certo, perciò legale, di misurazione della
rappresentatività. Tale misurazione può ben rappresentare
quell’«alternativa» al modello del 4° comma dell’art. 39 Cost. di
cui parlava D’Antona mediante una presunzione del grado di consenso
sull’Atto-contratto collettivo derivante dal consenso sui
Soggetti-sindacati (così mi sembra possa essere letto M.
D’Antona, Il quarto
comma dell’articolo 39 della Costituzione, oggi, in Aa. Vv.
Studi sul lavoro. Scritti in onore di Gino Giugni, Cacucci,
Bari, 1999, po. 305 ss.). Una volta che il soggetto sindacale
risulta selezionato sulla base di indici affidabili (in quanto
certi e legali) il problema della misurazione del
consenso sugli Atti, cioè il consenso su piattaforme e/o ipotesi
contrattuali, potrebbe restare sul piano della dinamica
democratica endo-sindacale.
Peraltro, anche una legge regolativa del consenso sul Contratto (si
pensi al complesso sistema legale francese) non muta necessariamente
la natura giuridica del Contratto (così come la legge sulla
rappresentatività sindacale non muterebbe la natura giuridica
privatistica del Sindacato). Si tratterebbe, in fondo, di una
espressione della volontà collettiva privatistica sul contratto
collettivo (pari alla volontà collettiva privatistica che esprime la
RSU) finalizzata a porre un vincolo organizzativo alle imprese,
secondo il modello concettuale dell’accordo collettivo di gestione
delle eccedenze di personale (ancorché contrario all’intervento
legislativo, v. la posizione di A.
Tursi, È davvero
necessaria una «rivoluzione maggioritaria»?, RIDL, 2006, I, p.
299).
Non è questa la sede per sviluppare questo complesso argomento, sia
con riferimento al contratto collettivo nazionale di categoria sia
con riferimento ai contratti collettivi aziendali. Nondimeno, il
fatto che la questione intitolata «democrazia sindacale» non
implichi necessariamente modificare la natura giuridica del
contratto collettivo è dimostrato dal fatto che la procedura di
consultazione prevista dal documento unitario riguarda anche gli
accordi confederali che non hanno funzione normativa se non attuati
dai contratti collettivi di categoria (per i quali si rinvia alle
autonome regolamentazioni delle rispettive federazioni di
categoria).
Ciò detto, il documento in esame resta ineffabilmente parco
d’indicazioni dinanzi a tali complesse questioni. Proprio con
riferimento alla consultazione sull’accordo di categoria, i
sindacati non hanno assunto alcuna iniziativa, rendendo così
sostanzialmente inutile l’intero paragrafo. Quanto alla
consultazione sugli accordi confederali con valenza generale, il
documento sembra proteso a sanare una situazione che si è verificata
proprio in occasione della consultazione sul Protocollo sul welfare
del 23 luglio 2007, stabilendo che le piattaforme sono definite
negli organismi direttivi delle Confederazioni e che le ipotesi di
accordo debbano essere certificate fra tutti i lavoratori. Il tema è
delicato per la storia delle relazioni industriali del nostro Paese.
D’altronde, il fatto che pochissime volte si sia proceduto
all’approvazione referendaria sta lì a dimostrarlo.
Tuttavia, non si devono tacere alcune osservazioni che derivano
anche da quanto detto a proposito dell’ambito di riferimento della
certificazione del consenso elettorale in materia di RSU.
La necessità di definire l’ambito di applicazione è una esigenza di
certezza della volontà dei soggetti su cui si riversano gli effetti
di quella decisione (che sia un organo di rappresentanza sindacale o
una norma di un contratto collettivo). L’esigenza di verificare il
consenso ha la funzione di determinare una relazione di simbiosi fra
la decisione e l’interesse che si esprime. Il documento unitario
prevede la consultazione fra tutti i lavoratori e i pensionati,
lasciando nell’ambiguità se tale consultazione deve avvenire fra
tutti, iscritti e non iscritti, oppure solo fra i primi.
Si comprende bene che limitare solo ai primi la verifica significa
predeterminare il campo di applicazione dell’interesse,
contraddicendo non solo alcune esperienze presenti nelle categorie
(v. accordo fra i metalmeccanici del 2004) ma anche il principio
regolatore della verifica del consenso sui soggetti. Insomma se
l’interesse su cui ci si deve esprimere riguarda una platea di
soggetti più ampia dei lavoratori iscritti, appare coerente dare
voce alla platea intera. Ciò però rischia di condurre ad un esito
parossistico dal momento che tale ampliamento anche ai non iscritti,
riguardando anche i pensionati, potrebbe trasformare la
consultazione in una inefficace partecipazione senza alcuna
effettiva relazione rappresentativa. Insomma, ancora una volta, la
definizione della platea è una questione tecnica essenziale per
l’effettività della misurazione dell’indice di rappresentatività
dell’Atto, come del Soggetto.
In conclusione, il documento unitario appare deludente proprio nella
parte più rilevante dal punto di vista della tenuta del sistema
delle relazioni industriali. Probabilmente, l’attenzione delle tre
confederazioni è stata concentrata sull’assetto della contrattazione
collettiva e – soprattutto – sulla necessità di addivenire ad un
testo comune e condiviso. Ma proprio per questa ragione è ancor più
incomprensibile la riluttanza ad affrontare con decisione la
questione della rappresentanza nei luoghi di lavoro. Proprio in
presenza di una accentuazione del ruolo della contrattazione di
secondo livello, che vuol dire anche – e prima di tutto –
contrattazione aziendale, dovrebbe essere la pre-condizione, il
paragrafo 1 di qualsiasi accordo quello di prevedere la «certezza»
dell’agente negoziale del secondo livello aziendale.
Come sovente accade negli ultimi lustri, però, i risultati dei
grandi proclami consistono – bene che vada - in poco di fatto. Mi
sembra il connotato di quest’epoca: le grandi trasformazioni del
sistema economico-produttivo cui ci si prepara con ritocchi al
sistema giuridico-sindacale del lavoro che non hanno la capacità di
governare quelle trasformazioni; solo assecondarle. Com’è abitudine
dei nostri tempi recenti, nella roboante parola, «riforma», c’è il
disincanto del «minimo possibile».
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