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I TURNI DI LAVORO
DEVONO ESSERE COMUNICATI CON CONGRUO ANTICIPO – Per
consentire ai dipendenti la programmazione del tempo libero
(Cassazione Sezione Lavoro n. 12962 del 21 maggio 2008, Pres.
Senese, Rel. Stile).
Luciano A. ed altri dipendenti, con qualifica
di conduttori, della s.p.a. Sepsa, esercente pubblici servizi di
trasporto, hanno chiesto al Tribunale di Napoli di condannare
l’azienda al pagamento di un’indennità di disagio per omessa
tempestiva programmazione degli orari di lavoro. Essi hanno fatto
presente che lo svolgimento della loro prestazione lavorativa era
articolato sulla base di una turnazione predisposta autonomamente
per ogni giornata dalla datrice di lavoro e comunicata il giorno
precedente; ciò li collocava in “disponibilità” e impediva loro di
programmare le ore di svago, la vita di relazione e i riposi
quotidiani, in quanto essi non erano posti nella condizione di
conoscere, con adeguato anticipo, quale parte della giornata sarebbe
stata impegnata dal lavoro. I ricorrenti hanno fatto riferimento
all’art. 10 della legge 14 febbraio 1958 n. 138 secondo cui le
aziende esercenti autoservizi pubblici di linea devono affiggere i
turni di servizio per informare i dipendenti e all’obbligo per la
datrice di lavoro di osservare le regole di correttezza come
previsto dall’art. 1175 cod. civ., nonché di tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei dipendenti, in base all’art. 2087
cod. civ. e all’art. 32 Cost. Rep.. Il Tribunale ha accolto la
domanda condannando l’azienda al pagamento di un’indennità
giornaliera di lire 6.000. Questa decisione è stata integralmente
riformata, in grado di appello, dalla Corte di Napoli che ha negato
il diritto dei lavoratori all’indennità, escludendo l’obbligo per
l’imprenditore di far conoscere i turni con congruo anticipo. I
lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, censurando la
decisione della Corte di Napoli per vizi di motivazione e violazione
di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12962 del
21 maggio 2008, Pres. Senese, Rel. Stile) ha accolto il ricorso.
L’art. 10 della L. 14 febbraio 1958 n. 138 – ha rilevato la Corte –
dispone che le aziende esercenti autoservizi pubblici di linea
extraurbani adibiti al trasporto dei viaggiatori “devono affiggere i
turni di servizio negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi e
nelle officine in modo che il personale ne possa prendere
conoscenza”; tale disposizione, imponendo al datore di lavoro di
affiggere i turni, è intesa a consentire al lavoratore stesso una
ragionevole programmazione del proprio tempo in relazione agli
impegni lavorativi e non può quindi essere interpretata nel senso
che l’affissione possa avvenire a ridosso dell’inizio della
prestazione. La Corte d’Appello – ha osservato la Cassazione – al
contrario, ha affermato, a sostegno della propria decisione, che, in
tema di orario di lavoro, limiti allo ius variandi non
sarebbero configurabili, trattandosi di rapporti di lavoro a “tempo
pieno”, rispetto ai quali nessuna norma di legge o di contratto ne
faceva previsione, sicché il comportamento dell’azienda doveva
ritenersi legittimo; ma così interpretando la disposizione in
oggetto, non si è fatta carico di considerare la finalità della
stessa, ritenendo, in mancanza di una norma che specificasse il
tempo necessario per una adeguata conoscenza preventiva, che anche
una comunicazione dell’inizio del turno lavorativo avvenuta soltanto
il giorno precedente, fosse rispettosa del generico dettato
legislativo. Tale convincimento – ha affermato la Suprema Corte –
appare del tutto arbitrario e lesivo della dignità del lavoratore
che la norma di riferimento, letta anche alla luce dell’art. 32 Cost.,
mira, invece, a tutelare; né può sostenersi che un tale ragionamento
sarebbe applicabile solo al lavoro part-time (nel quale, prima
l’art. 5 della legge 19 dicembre 1984 n. 263 e poi l’art. 2 del
D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, hanno previsto espressamente
l’indicazione della collocazione temporale della prestazione
lavorativa), giacché le esigenze di programmabilità del tempo
libero, ravvisate espressamente dal legislatore nell’ambito del
rapporto di lavoro part-time, sussistono, anche se in maniera meno
pressante, all’interno del rapporto di lavoro a tempo pieno. Anche
per i rapporti a tempo pieno, infatti – ha osservato la Corte – il
tempo libero ha una specifica importanza stante il rilievo sociale
che assume lo svolgimento di attività sportive, ricreative,
culturali, sociali, politiche, scolastiche ecc., o anche di un
secondo lavoro, nel caso in cui non sia prevista una clausola di
esclusiva.
Con questa motivazione la Suprema Corte ha
cassato la decisione impugnata, rinviando la causa, per nuovo esame,
alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
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