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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DI UNA UNIVERSITA’ NON PUO’ PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DI
COMPONENTI DELLA RSU – Anche se ciò è richiesto da
un’organizzazione sindacale (Cassazione Sezione Lavoro n. 7604 del
20 marzo 2008, Pres. Ravagnani, Rel. Miani Canevari).
Nella RSU (rappresentanza sindacale unitaria)
costituita dai dipendenti dell’Università di Messina è accaduto che
due componenti, appartenenti alla Cgil, siano passati a una diversa
organizzazione sindacale mentre un terzo si è dimesso. La Cgil ha
chiesto all’Amministrazione di sostituire tali componenti. Il
direttore amministrativo dell’Università ha provveduto alla
richiesta sostituzione. Le organizzazioni sindacali Cisl, Uil e
Confsal Snals hanno promosso nei confronti dell’Università, davanti
al Tribunale di Messina, un procedimento per repressione di
comportamento antisindacale, in base all’art. 28 St. Lav.,
sostenendo che all’Amministrazione non era consentito interferire
nella composizione della RSU. Il Tribunale ha respinto il ricorso e
la successiva opposizione proposta dalle organizzazioni sindacali
contro la decisione di rigetto. La Corte d’Appello di Messina ha
confermato la sentenza del Tribunale, in quanto ha ritenuto che
l’intervento dell’amministrazione fosse giustificato dalla avvenuta
decadenza dalla carica verificatasi per i tre componenti della RSU a
causa della situazione di incompatibilità connessa con la frattura
del loro rapporto fiduciario con l’organizzazione di appartenenza.
La Snals Confsal Università ha proposto ricorso per cassazione,
censurando la decisione della Corte di Messina per violazione dello
Statuto dei Lavoratori, dell’accordo nazionale del 7 agosto per la
costituzione delle RSU per il personale delle pubbliche
amministrazioni, della convenzione OIL 9 luglio 48 che tutela la
libertà sindacale e del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;
essa ha sostenuto che il direttore amministrativo dell’Università
non poteva adottare alcun provvedimento di ingerenza nella RSU,
essendo tale organismo l’unico competente a decidere sulla richiesta
avanzata dalla Cgil di sostituzione di membri eletti in seno alla
medesima RSU.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7604 del 20
marzo 2008, Pres. Ravagnani, Rel. Miani Canevari), ha accolto il
ricorso. E’ stata dedotta in giudizio – ha osservato la Corte – la
lesione di prerogative sindacali riconosciute dall’ordinamento con
la previsione, ad opera dell’art. 47 comma 3 del d.lgs. 3 febbraio
1993 n. 29, sostituito dall’art. 6 del d.lgs. 11 aprile 1997 n. 396
(ora art. 42 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) della costituzione in
ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa, ad
iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al
comma 8 dello stesso articolo, di un organismo di rappresentanza
unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori. Per la parte rimessa alla
contrattazione collettiva, il quadro normativo previsto dalla legge
in tema di rappresentanza dei lavoratori e delle organizzazioni
sindacali nei luoghi di lavoro è stato completato con l’accordo
collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti
delle pubbliche amministrazioni – che ha stabilito le modalità di
elezione e funzionamento degli organismi di rappresentanza unitaria
del personale non dirigenziale – e dal contratto collettivo in pari
data che ha regolato le modalità di utilizzo delle libertà e
prerogative sindacali di cui sono titolari le associazioni sindacali
ammesse alle trattative nazionali. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del
citato accordo collettivo quadro “le RSU subentrano alle RSA o alle
analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai
loro dirigenti l’esercizio delle competenze contrattuali ad esse
spettanti”. L’art. 7 del medesimo accordo prevede che in caso di
dimissioni di uno dei componenti “lo stesso sarà sostituito dal
primo dei non eletti appartenente alla medesima lista”. Secondo il
successivo art. 9, la carica di componente della RSU è incompatibile
con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica
esecutiva in partiti e/o movimenti politici; per altre
incompatibilità “valgono quelle previste dagli statuti delle
rispettive associazioni sindacali”. Si prevede poi che “il
verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità
determina la decadenza della carica di componente della RSU”.
Nella specie – ha rilevato la Corte – la
direzione amministrativa dell’Università, ritenendo che con il
passaggio di alcuni componenti della RSU ed altre organizzazioni
sindacali si fossero realizzate situazioni di incompatibilità
previste da detta norma, ha rilevato la decadenza dei predetti
componenti dalla carica ed ha quindi disposto la sostituzione dei
medesimi con i primi non eletti delle rispettive liste. La sentenza
impugnata ha escluso l’antisindacalità di tale comportamento
ritenendolo giustificato da una “indeclinabile necessità anche per
le convocazioni alla contrattazione decentrata” ed escludendo, in
assenza di disposizioni circa il soggetto che deve provvedere alla
sostituzione, “la volontà di compiere alcuna condotta limitativa
dell’attività sindacale”. La decisione – ha affermato la Corte – non
è conforme a diritto: la disciplina sopra richiamata attribuisce
alla rappresentanza unitaria il carattere di organismo autonomo,
protetto dagli strumenti di garanzia stabiliti dal titolo III dello
statuto dei Lavoratori per la tutela della libertà ed attività
sindacale, su cui non può incidere l’attività dell’ente o
amministrazione datore di lavoro. Si deve quindi escludere – ha
concluso la Corte – la possibilità di riconoscere alla
amministrazione qualsiasi potere di ingerenza o controllo sul
funzionamento della RSU, che si porrebbe in evidente contraddizione
con l’autonomia attribuita a questo organismo ai fini della
realizzazione della sua funzione di rappresentanza dei lavoratori e
di protezione dei loro interessi (essendo stabilita come unica
regola dall’accordo quadro che le decisioni vengono assunte dalla
stessa RSU a maggioranza dei componenti: v. in questo senso anche
l’accordo del 6 aprile 2004 raggiunto tra l’ARAN e le organizzazioni
sindacali per l’interpretazione autentica di tale patto).
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