IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI UNA UNIVERSITA’ NON PUO’ PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA RSU – Anche se ciò è richiesto da un’organizzazione sindacale (Cassazione Sezione Lavoro n. 7604 del 20 marzo 2008, Pres. Ravagnani, Rel. Miani Canevari).


              Nella RSU (rappresentanza sindacale unitaria) costituita dai dipendenti dell’Università di Messina è accaduto che due componenti, appartenenti alla Cgil, siano passati a una diversa organizzazione sindacale mentre un terzo si è dimesso. La Cgil ha chiesto all’Amministrazione di sostituire tali componenti. Il direttore amministrativo dell’Università ha provveduto alla richiesta sostituzione. Le organizzazioni sindacali Cisl, Uil e Confsal Snals hanno promosso nei confronti dell’Università, davanti al Tribunale di Messina, un procedimento per repressione di comportamento antisindacale, in base all’art. 28 St. Lav., sostenendo che all’Amministrazione non era consentito interferire nella composizione della RSU. Il Tribunale ha respinto il ricorso e la successiva opposizione proposta dalle organizzazioni sindacali contro la decisione di rigetto. La Corte d’Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale, in quanto ha ritenuto che l’intervento dell’amministrazione fosse giustificato dalla avvenuta decadenza dalla carica verificatasi per i tre componenti della RSU a causa della situazione di incompatibilità connessa con la frattura del loro rapporto fiduciario con l’organizzazione di appartenenza. La Snals Confsal Università ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Messina per violazione dello Statuto dei Lavoratori, dell’accordo nazionale del 7 agosto per la costituzione delle RSU per il personale delle pubbliche amministrazioni, della convenzione OIL 9 luglio 48 che tutela la libertà sindacale e del decreto legislativo 3 febbraio  1993 n. 29;  essa ha sostenuto che il direttore amministrativo dell’Università non poteva adottare alcun provvedimento di ingerenza nella RSU, essendo tale organismo l’unico competente a decidere sulla richiesta avanzata dalla Cgil di sostituzione di membri eletti in seno alla medesima RSU.
              La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7604 del 20 marzo 2008, Pres. Ravagnani, Rel. Miani Canevari), ha accolto il ricorso. E’ stata dedotta in giudizio – ha osservato la Corte – la lesione di prerogative sindacali riconosciute dall’ordinamento con la previsione, ad opera dell’art. 47 comma 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, sostituito dall’art. 6 del d.lgs. 11 aprile 1997 n. 396 (ora art. 42 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) della costituzione in ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 8 dello stesso articolo, di un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori. Per la parte rimessa alla contrattazione collettiva, il quadro normativo previsto dalla legge in tema di rappresentanza dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali nei luoghi di lavoro è stato completato con l’accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni – che ha stabilito le modalità di elezione e funzionamento degli organismi di rappresentanza unitaria del personale non dirigenziale – e dal contratto collettivo in pari data che ha regolato le modalità di utilizzo delle libertà e prerogative sindacali di cui sono titolari le associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del citato accordo collettivo quadro “le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti l’esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti”. L’art. 7 del medesimo accordo prevede che in caso di dimissioni di uno dei componenti “lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista”. Secondo il successivo art. 9, la carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici; per altre incompatibilità “valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive associazioni sindacali”. Si prevede poi che “il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU”.
              Nella specie – ha rilevato la Corte – la direzione amministrativa dell’Università, ritenendo che con il passaggio di alcuni componenti della RSU ed altre organizzazioni sindacali si fossero realizzate situazioni di incompatibilità previste da detta norma, ha rilevato la decadenza dei predetti componenti dalla carica ed ha quindi disposto la sostituzione dei medesimi con i primi non eletti delle rispettive liste. La sentenza impugnata ha escluso l’antisindacalità di tale comportamento ritenendolo giustificato da una “indeclinabile necessità anche per le convocazioni alla contrattazione decentrata” ed escludendo, in assenza di disposizioni circa il soggetto che deve provvedere alla sostituzione, “la volontà di compiere alcuna condotta limitativa dell’attività sindacale”. La decisione – ha affermato la Corte – non è conforme a diritto: la disciplina sopra richiamata attribuisce alla rappresentanza unitaria il carattere di organismo autonomo, protetto dagli strumenti di garanzia stabiliti dal titolo III dello statuto dei Lavoratori per la tutela della libertà ed attività sindacale, su cui non può incidere l’attività dell’ente o amministrazione datore di lavoro. Si deve quindi escludere – ha concluso la Corte – la possibilità di riconoscere alla amministrazione qualsiasi potere di ingerenza o controllo sul funzionamento della RSU, che si porrebbe in evidente contraddizione con l’autonomia attribuita a questo organismo ai fini della realizzazione della sua funzione di rappresentanza dei lavoratori e di protezione dei loro interessi (essendo stabilita come unica regola dall’accordo quadro che le decisioni vengono assunte dalla stessa RSU a maggioranza dei componenti: v. in questo senso anche l’accordo del 6 aprile 2004 raggiunto tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali per l’interpretazione autentica di tale patto).