IL SINDACALISTA NON DEVE ESSERE NE’ DISCRIMINATO NE’ AVVANTAGGIATO NEGLI AVANZAMENTI DI CARRIERA – E’ necessario un bilanciamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 9813 del 14 aprile 2008, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri).


              Ruggero V., dipendente dell’Amat di Palermo con qualifica di funzionario, si è assentato dal servizio a far tempo dal gennaio 1979 per l’esercizio di una carica sindacale. Nel novembre del 1987 egli ha partecipato ad una selezione per promozione a dirigente, ma non l’ha superata, in quanto il direttore dell’azienda non gli ha attribuito alcun punteggio per “attitudine alla qualifica da conferire” e “capacità professionale” rilevando l’impossibilità di esprimere una valutazione per effetto della prolungata assenza dell’interessato dovuta a motivi sindacali. Ruggero V. ha chiesto al Tribunale di Palermo di riconoscer il suo diritto alla promozione ovvero, in via subordinata, di condannare l’azienda al risarcimento del danno sostenendo che la sua esclusione dalla promozione doveva ritenersi illegittima. Il Tribunale di Palermo ha condannato l’Amat a pagare a Ruggero V., a titolo di risarcimento del danno, una somma corrispondente al 50% della differenza fra il trattamento retributivo previsto per il dirigente e quello da lui percepito come funzionario, il tutto a decorrere dal 1 novembre 1987 e sino al collocamento in quiescenza. La Corte d’Appello di Palermo ha confermato questa decisione, affermando che il direttore dell’azienda avrebbe dovuto valutare le specifiche attitudini manifestate dal lavoratore nell’esecuzione del mandato sindacale. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Palermo per vizi di motivazione e violazione di legge.
              La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 9813 del 14 aprile 2008, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri) ha accolto il ricorso, osservando che i compiti inerenti all’attività sindacale non consentono per la loro specificità e peculiarità alcun accostamento con quelli che sono chiamati a svolgere all’interno di una azienda coloro che rivestono qualifiche dirigenziali.
              Occorre attuare – ha affermato la Corte – un bilanciamento tra l’esigenza di tutelare l’attività sindacale e quella di consentire la libera esplicazione dell’attività imprenditoriale, nonché di salvaguardare i diritti del lavoratore non sindacalista. Pertanto, in caso di concorsi interni o di altre prove selettive per merito comparativo per l’acquisizione di più alti livelli categoriali (per il cui approdo non si può prescindere dal concreto svolgimento di una attività lavorativa idoneo a saggiare l’attitudine del lavoratore a superiori qualifiche), deve realizzarsi un giusto equilibrio tra il diritto di colui che per mandato sindacale (e, quindi per l’esercizio della consequenziale attività) si assenta dal posto di lavoro, e il diritto di colui che proprio perché ha spiegato senza interruzioni la propria attività lavorativa riveli (in forza dell’esperienza acquisita e della capacità professionale mostrata) una chiara attitudine all’esercizio di superiori mansioni. In questo difficile compito regolatore – ha osservato la Corte – deve certamente rifuggirsi, in sede di contrattazione collettiva o di regolamenti del personale, da soluzioni capaci di penalizzare in qualche misura in sede concorsuale chi spiega una attività, quale quella sindacale, di innegabile utilità sociale, perché tutto ciò si tradurrebbe in un deprecabile e dannoso disincentivo per quanti intendevano svolgere la suddetta attività; sul versante opposto risulta però ugualmente priva di qualsiasi giustificazione una soluzione che intendesse assicurare nella comparazione valutativa tra aspiranti un migliore e privilegiato trattamento al lavoratore che – avendo spiegato il mandato sindacale per un lasso di tempo talmente lungo da impedire qualsiasi possibilità di valutazione delle sue doti attitudinali – abbia con la sua condotta dimostrato di volere assegnare una posizione prioritaria anche nelle sue scelte di vita all’assolvimento delle funzioni sindacali, perché tutto ciò finirebbe per penalizzare quanti – seguendo una opzione diversa, ma altrettanto meritoria – siano riusciti, lavorando senza alcuna sospensione e con diligenza e cura, a dimostrare capacità e doti che devono essere oggetto di attento e compiuto esame in sede valutativa. Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nella regolamentazione dei concorsi (o prove selettive) interni basati su criteri comparativi, comportanti la valutazione delle attitudini dei singoli aspiranti a ricoprire qualifiche superiori, spetta all’autonomia negoziale delle parti sociali, nel rispetto di quanto emerge dalla Costituzione, procedere – nelle ipotesi di partecipazione a detti concorsi (o prove selettive) di candidati che hanno svolto il mandato sindacale per tempi suscettibili per la durata di incidere sulla loro valutabilità – ad un bilanciamento tra il diritto di tali candidati a non ricevere dall’effettuato esercizio dell’attività sindacale discriminazioni o ingiustificati pregiudizi capaci di disincentivare in futuro la propensione a svolgere compiti di indubbia rilevanza sociale, ed il diritto degli altri concorrenti, che hanno svolto con continuità la loro attività mostrando invece di privilegiare, sopra ogni altro pure encomiabile compito, l’impegno lavorativo. Ne consegue che nella interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo (o del regolamento del personale) disciplinante la materia deve, nell’applicazione dei generali criteri ermeneutici codicistici, attribuirsi il dovuto rilievo ex art. 1366 cod. civ. al principio di buona fede da intendersi, in un’ottica costituzionalmente indirizzata, come bilanciamento tra diritti ugualmente tutelati a livello costituzionale, al fine della individuazione di un giusto equilibrio tra gi stessi che valga ad impedire che l’esercizio dell’attività sindacale non sia ragione né di atti discriminatori o penalizzanti del diritto agli avanzamenti professionali, né nello stesso tempo configuri un criterio di valutazione privilegiata ai danni di coloro che hanno svolto, a tempo pieno, il proprio lavoro acquisendo esperienza e capacità professionali attestanti indubbie attitudini a superiori qualifiche”. La sentenza impugnata – ha affermato la Corte – va cassata nella parte in cui ha ritenuto che ai fini concorsuali dovesse ricavarsi “l’attitudine alla qualifica da conferire” ai fini dell’assegnazione del punteggio “dalle attitudini manifestate in esecuzione del mandato sindacale” e nella parte in cui non ha tenuto in alcun conto dell’assunto dell’Amat che il Ruggero V. aveva svolto il suo mandato sindacale ininterrottamente dal 1979. La Suprema Corte ha rinviato la causa, per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Catania.