|
IL SINDACALISTA
NON DEVE ESSERE NE’ DISCRIMINATO NE’ AVVANTAGGIATO NEGLI AVANZAMENTI
DI CARRIERA – E’ necessario un bilanciamento (Cassazione
Sezione Lavoro n. 9813 del 14 aprile 2008, Pres. Ianniruberto, Rel.
Vidiri).
Ruggero V., dipendente dell’Amat di Palermo con
qualifica di funzionario, si è assentato dal servizio a far tempo
dal gennaio 1979 per l’esercizio di una carica sindacale. Nel
novembre del 1987 egli ha partecipato ad una selezione per
promozione a dirigente, ma non l’ha superata, in quanto il direttore
dell’azienda non gli ha attribuito alcun punteggio per “attitudine
alla qualifica da conferire” e “capacità professionale” rilevando
l’impossibilità di esprimere una valutazione per effetto della
prolungata assenza dell’interessato dovuta a motivi sindacali.
Ruggero V. ha chiesto al Tribunale di Palermo di riconoscer il suo
diritto alla promozione ovvero, in via subordinata, di condannare
l’azienda al risarcimento del danno sostenendo che la sua esclusione
dalla promozione doveva ritenersi illegittima. Il Tribunale di
Palermo ha condannato l’Amat a pagare a Ruggero V., a titolo di
risarcimento del danno, una somma corrispondente al 50% della
differenza fra il trattamento retributivo previsto per il dirigente
e quello da lui percepito come funzionario, il tutto a decorrere dal
1 novembre 1987 e sino al collocamento in quiescenza. La Corte
d’Appello di Palermo ha confermato questa decisione, affermando che
il direttore dell’azienda avrebbe dovuto valutare le specifiche
attitudini manifestate dal lavoratore nell’esecuzione del mandato
sindacale. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando
la decisione della Corte di Palermo per vizi di motivazione e
violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 9813 del 14
aprile 2008, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri) ha accolto il ricorso,
osservando che i compiti inerenti all’attività sindacale non
consentono per la loro specificità e peculiarità alcun accostamento
con quelli che sono chiamati a svolgere all’interno di una azienda
coloro che rivestono qualifiche dirigenziali.
Occorre attuare – ha affermato la Corte – un
bilanciamento tra l’esigenza di tutelare l’attività sindacale e
quella di consentire la libera esplicazione dell’attività
imprenditoriale, nonché di salvaguardare i diritti del lavoratore
non sindacalista. Pertanto, in caso di concorsi interni o di altre
prove selettive per merito comparativo per l’acquisizione di più
alti livelli categoriali (per il cui approdo non si può prescindere
dal concreto svolgimento di una attività lavorativa idoneo a
saggiare l’attitudine del lavoratore a superiori qualifiche), deve
realizzarsi un giusto equilibrio tra il diritto di colui che per
mandato sindacale (e, quindi per l’esercizio della consequenziale
attività) si assenta dal posto di lavoro, e il diritto di colui che
proprio perché ha spiegato senza interruzioni la propria attività
lavorativa riveli (in forza dell’esperienza acquisita e della
capacità professionale mostrata) una chiara attitudine all’esercizio
di superiori mansioni. In questo difficile compito regolatore – ha
osservato la Corte – deve certamente rifuggirsi, in sede di
contrattazione collettiva o di regolamenti del personale, da
soluzioni capaci di penalizzare in qualche misura in sede
concorsuale chi spiega una attività, quale quella sindacale, di
innegabile utilità sociale, perché tutto ciò si tradurrebbe in un
deprecabile e dannoso disincentivo per quanti intendevano svolgere
la suddetta attività; sul versante opposto risulta però ugualmente
priva di qualsiasi giustificazione una soluzione che intendesse
assicurare nella comparazione valutativa tra aspiranti un migliore e
privilegiato trattamento al lavoratore che – avendo spiegato il
mandato sindacale per un lasso di tempo talmente lungo da impedire
qualsiasi possibilità di valutazione delle sue doti attitudinali –
abbia con la sua condotta dimostrato di volere assegnare una
posizione prioritaria anche nelle sue scelte di vita
all’assolvimento delle funzioni sindacali, perché tutto ciò
finirebbe per penalizzare quanti – seguendo una opzione diversa, ma
altrettanto meritoria – siano riusciti, lavorando senza alcuna
sospensione e con diligenza e cura, a dimostrare capacità e doti che
devono essere oggetto di attento e compiuto esame in sede
valutativa. Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha enunciato il
seguente principio di diritto: “Nella regolamentazione dei
concorsi (o prove selettive) interni basati su criteri comparativi,
comportanti la valutazione delle attitudini dei singoli aspiranti a
ricoprire qualifiche superiori, spetta all’autonomia negoziale delle
parti sociali, nel rispetto di quanto emerge dalla Costituzione,
procedere – nelle ipotesi di partecipazione a detti concorsi (o
prove selettive) di candidati che hanno svolto il mandato sindacale
per tempi suscettibili per la durata di incidere sulla loro
valutabilità – ad un bilanciamento tra il diritto di tali candidati
a non ricevere dall’effettuato esercizio dell’attività sindacale
discriminazioni o ingiustificati pregiudizi capaci di disincentivare
in futuro la propensione a svolgere compiti di indubbia rilevanza
sociale, ed il diritto degli altri concorrenti, che hanno svolto con
continuità la loro attività mostrando invece di privilegiare, sopra
ogni altro pure encomiabile compito, l’impegno lavorativo. Ne
consegue che nella interpretazione delle disposizioni del contratto
collettivo (o del regolamento del personale) disciplinante la
materia deve, nell’applicazione dei generali criteri ermeneutici
codicistici, attribuirsi il dovuto rilievo ex art. 1366 cod. civ. al
principio di buona fede da intendersi, in un’ottica
costituzionalmente indirizzata, come bilanciamento tra diritti
ugualmente tutelati a livello costituzionale, al fine della
individuazione di un giusto equilibrio tra gi stessi che valga ad
impedire che l’esercizio dell’attività sindacale non sia ragione né
di atti discriminatori o penalizzanti del diritto agli avanzamenti
professionali, né nello stesso tempo configuri un criterio di
valutazione privilegiata ai danni di coloro che hanno svolto, a
tempo pieno, il proprio lavoro acquisendo esperienza e capacità
professionali attestanti indubbie attitudini a superiori qualifiche”.
La sentenza impugnata – ha affermato la Corte – va cassata nella
parte in cui ha ritenuto che ai fini concorsuali dovesse ricavarsi
“l’attitudine alla qualifica da conferire” ai fini dell’assegnazione
del punteggio “dalle attitudini manifestate in esecuzione del
mandato sindacale” e nella parte in cui non ha tenuto in alcun conto
dell’assunto dell’Amat che il Ruggero V. aveva svolto il suo mandato
sindacale ininterrottamente dal 1979. La Suprema Corte ha rinviato
la causa, per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Catania.
|