Addì 5 aprile 2008, in Roma

 

 

Assoambiente – Sezione Rifiuti Urbani rappresentata dal Presidente Monica Cerroni e dalla Delegazione Sindacale composta da Felice Banfi, Eleonora Bizzini, Pierpaolo Figliolino, Salvatore Tiralongo, Corrado Valsecchi, Elio Villa,

 

con l’assistenza di FISE nelle persone di Giancarlo Cipullo, Responsabile per le relazioni industriali di Assoambiente, e di Donatello Miccoli 

e

 

le Segreterie Nazionali delle OO.SS.

 

FP-CGIL rappresentata da Carlo Podda, Franca Peroni, Mazzino Tamburini, Massimo Cenciotti;

FIT-CISL rappresentata da Enrico Caruso, Angelo Curcio, Giuseppe Fenu;

UILTRASPORTI rappresentata da Claudio Tarlazzi, Paolo Modi, Gianfranco Cardoni, Luigi Chiari;

FIADEL rappresentata da Francesco Garofalo, Vittorio D’Albero, Luigi Verzicco, Antonino Dragotto,

 

dopo lunghe e numerose sessioni settimanali di trattative e approfonditi confronti di merito a partire dalla primavera del 2007, è stato stipulato, ai sensi del Protocollo 23.7.1993,  il presente Accordo che rinnova il CCNL 30.4.2003, scaduto il 31.12.2006, sia per la parte normativa che per la parte retributiva per il periodo 1.1.2007 - 31.12.2010.

 

A decorrere dalla data di stipulazione del presente Accordo, il CCNL dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale è denominato “CCNL dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali”.

 


 

PREMESSA

 

 

Nel procedere alla stipulazione del presente Accordo

 

le Parti stipulanti

 

 

nell’esprimere preoccupazione per il contenimento delle risorse messe a disposizione dei Comuni, attraverso i provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica, che accresce il livello di criticità delle condizioni finanziarie e gestionali delle imprese del settore, come evidenziato dal ritardo dei pagamenti dei canoni; sottolineano come, pur essendo gli appalti/affidamenti pienamente regolati dal Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163/2006) che all’art. 115 disciplina l’adeguamento prezzi, nei confronti degli stessi si riscontra tuttavia una carente, se non assente, applicazione della specifica normativa in questione.

 

Rilevano che la mancata revisione dei prezzi produce, da un anno all’altro, penalizzazioni per le imprese determinate dall’aumento di molteplici voci di costo, delle quali il costo del lavoro costituisce la voce principale, e osservano che la natura imperativa delle norme sulla revisione prezzi, normalmente disapplicate, merita di essere valutata anche sotto i profili della tutela sociale e del lavoro nonché della qualità dei servizi erogati in appalto.

 

Le Parti stipulanti

 

ritengono pertanto urgente e necessario attivarsi anche congiuntamente nei confronti degli Enti locali committenti perché sia riconosciuto alle imprese del settore il diritto alla revisione periodica dei corrispettivi, al fine di perseguire gli obiettivi della salvaguardia economica delle imprese nonché dell’efficienza, dell’efficacia, della qualità dei servizi e, insieme, quello della possibile espansione dei livelli occupazionali, anche in un quadro di tutele della salute e sicurezza del lavoro.

 

In tale premessa

 

le Parti stipulanti hanno convenuto di procedere al rinnovo del CCNL 30.4.2003.

 

 

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PARTE NORMATIVA

 

1)        I seguenti documenti contrattuali denominati:

 

·              Allegato n. 1 – 9 maggio 2007 –     Sistema di relazioni industriali (art. 1) e ambito di applicazione del CCNL (art. 3);

 

·              Allegato n. 2 – 22 novembre 2007 –       Esternalizzazione dei servizi ambientali (art. 8);

 

·              Allegato n. 3 – 22 novembre 2007 –       Capitolo III Forme del rapporto di lavoro   (artt. 10, 11, 12, 13, 13bis);

 

·              Allegato n. 4 – 22 novembre 2007 – Capitolo IV Classificazione unica del personale (art. 14);

 

 

costituiscono parti integranti del presente Accordo di rinnovo, con le modifiche e le integrazioni di seguito evidenziate.

 

2)         Le disposizioni di cui agli Allegati nn. 1, 3, 4, unitamente a quanto disciplinato dagli Allegati 5 e 6 al presente  Accordo, entrano in vigore a decorrere dall’1.5.2008, ferme restando le condizioni stabilite nell’Allegato 7.

 

 

 

 

·        Modifiche all’Allegato 2 (22 novembre 2007)

 

Il 2° periodo della norma transitoria in calce all’allegato 2 del 22 novembre 2007 è così sostituito:

 

“Eventuali proroghe di contratti, relativi allo stesso oggetto, che intervengano nei 180 giorni successivi alla predetta data di sottoscrizione, avranno validità ed efficacia, ai fini del presente articolo, non oltre 12 mesi successivi alla data di stipula del presente CCNL”.

 

·        Modifiche all’Allegato 3 (22 novembre 2007)

 

Con riferimento alle tipologie dei contratti di lavoro di cui al Titolo III del CCNL nonché alla definizione dei piani formativi individuali (PFI) relativi al contratto di apprendistato, le parti convengono di reincontrarsi tempestivamente al fine di provvedere, entro il 30.6.2008, alle necessarie armonizzazioni delle clausole contrattuali con le disposizioni recate al riguardo dalla legge n. 247/2007 nonché alla redazione dei predetti PFI.

 

·        Modifiche all’Allegato 4 (22 novembre 2007)

 

Con riferimento alla declaratoria del 3° livello professionale dell’Area Conduzione, di cui all’Allegato 4 del 22 novembre 2007, le Parti concordano il seguente chiarimento da porre in calce alla medesima declaratoria:

 

 

“Chiarimento a verbale.

Con riguardo alle attività di raccolta del conducente operatore unico, la specificazione della capacità massima di 30 litri deve intendersi riferita ai soli contenitori”.

 

Con riferimento alle Dichiarazioni finali in calce all’Allegato 4 del 22 novembre 2007, le parti convengono di reincontrarsi tempestivamente al fine di confrontarsi approfonditamente sull’inquadramento professionale in merito a figure afferenti a: assistenza e direzione lavori; lavoratore tecnico – amministrativo/commerciale responsabile dell’intero processo di omologhe di smaltimento rifiuti (Area Tecnica e Amministrativa); addetto ad attività di supporto (Area officine e servizi generali – livello 2), al fine di eventualmente concordare, entro il 30.6.2008, l’inserimento delle predette figure nel vigente sistema di classificazione.

 

 

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Per la conclusione del rinnovo contrattuale, le parti stipulanti concordano di incontrarsi entro il 30 giugno 2008 per confrontarsi in materia di formazione e salute e sicurezza del lavoro, al fine di una implementazione delle regolamentazioni in vigore.

 

Entro la stessa data, le parti verificheranno altresì la proposta che le organizzazioni sindacali vorranno produrre in ordine al conseguimento della Carta di qualificazione del conducente.

 

 

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DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI

 

Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto di aver proceduto, nel corso di numerose sessioni di trattativa, ad un confronto approfondito della problematica relativa al passaggio diretto ed immediato del personale per avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto/affidamento dei servizi, con l’obiettivo di proceduralizzare detto passaggio al fine di una migliore tutela delle imprese nel mercato nonché nell’obiettivo di rendere possibile il passaggio stesso tra imprese che fanno riferimento a sistemi contrattuali diversi.

 

La discussione ha prodotto, da ultimo, da parte di Assoambiente – Sezione Rifiuti Urbani una proposta di testo che è stata consegnata alle OO.SS. in data odierna e costituisce, per memoria, l’allegato 8 al presente accordo.

 

Le OO.SS., nell’esprimere la necessità di disporre di ulteriore tempo per valutare il nuovo testo, hanno chiesto un aggiornamento del confronto negoziale al riguardo, con l’impegno a pervenire ad una formale intesa sull’articolo 6 al più tardi entro il 30 aprile 2008.

 

 

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Art. 7 – Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale

 

L'impresa, anche aggiudicataria dell’appalto/affidamento, in caso di innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni organizzative del servizio che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, si incontrerà con la R.S.U. o in mancanza con le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS stipulanti il presente CCNL, per la ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei lavoratori, anche assunti per passaggio diretto e immediato ai sensi  del precedente articolo 6.

 

 

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Art. 14 – Sistema di classificazione unica.

 

A decorrere dall’1.5.2009, il periodo di permanenza nella posizione parametrale “B” per il passaggio alla posizione parametrale “A”, di cui all’art. 14 commi 8,9,10 del CCNL 30.4.2003, è pari a cinque anni.

 

 

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ALLEGATO 5

 

CAP. V -  ORARIO DI LAVORO, FESTIVITA’, RIPOSI, FERIE

 

PREMESSA

 

In considerazione:

 

-     del fatto che la gestione del ciclo completo dei servizi ambientali costituisce un servizio pubblico essenziale volto alla tutela costituzionale del diritto della persona alla salute e all’igiene;

 

-     della peculiarità delle prestazioni rese dal personale regolato dal presente CCNL ed in osservanza delle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza del lavoro;

 

-     delle ragioni obiettive e tecniche inerenti l’organizzazione del lavoro dei servizi assicurati dalle aziende;

 

le Parti stipulanti

si danno atto

 

che le disposizioni contenute nel presente capitolo V costituiscono attuazione delle deleghe previste dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66, come modificato dal successivo Decreto Legislativo 19 luglio 2004 n. 213, anche con riferimento alle deroghe ed eccezioni previste dagli articoli 7, 9 e 17 del medesimo Decreto, e rappresentano una normativa complessivamente idonea a realizzare la “protezione appropriata” dei lavoratori richiesta dall’art. 17, comma 4, del Decreto citato.

 

 

L’art.16 del CCNL 30.4.2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 16 – Orario di lavoro

 

 

1.   A decorrere dall’1.5.2009, l’orario normale settimanale di lavoro, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 36 ore.

 

  1. A decorrere dall’1.1.2005, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, l’orario normale settimanale di lavoro del personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su tre turni giornalieri,  è di 38 ore.

 

  1. Le nuove misure dell’orario normale di lavoro non determinano modifica alcuna della produttività del lavoro individuale e collettiva.

 

  1. La durata massima settimanale dell’orario di lavoro è di 50 ore.

 

  1. La durata massima giornaliera dell’orario di lavoro è di 10 ore.

 

  1. L’orario di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali.

 

  1. A termini dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l’orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L’orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall’ora fissata dall’azienda per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio.

 

8.   L’orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell’ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo.

 

9.   Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno.

 

10.    Durante l’orario normale di lavoro, il dipendente ha diritto a una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore.

 

11.    Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale.

 

12.       Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell’orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall’azienda a sede di appello giornaliero.

 

13.       In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall’abituale posto di lavoro, l’eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e viceversa, è considerato come lavoro effettivo eccedente l’orario normale di lavoro regolato dalle disposizioni di cui all’art. 18, sempreché sia stato disposto oltre l’orario di lavoro.

 

14.       Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7, 8 e Q, in materia di orario di lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.

 

 

NOTA A VERBALE

 

Con riguardo al personale turnista di cui al comma 2 del presente articolo, le Parti stipulanti si danno atto che:

 

a)      la riduzione dell’orario di lavoro concessa progressivamente a partire dall’1/1/1994 ai dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo è stata attuata con il riconoscimento, a titolo compensativo, di un monte ore individuale di permessi retribuiti in ragione d’anno di servizio, computandosi pro quota le frazioni settimanali in relazione all’inizio e alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno. Tale monte ore individuale è pari a: 26 ore annue complessive dall’1/1/1994; 52 ore annue complessive dall’1/1/2004; a 78 ore annue complessive dall’1/1/2005; a 104 ore annue complessive dall’1/1/2010;

 

b)     compatibilmente con le esigenze di servizio, dette ore di permesso sono godute entro il mese di dicembre di ogni anno. Qualora non fruite entro tale termine, esse sono liquidate entro il mese di marzo dell’anno seguente, con riferimento ai valori di retribuzione globale in atto nel precedente mese di dicembre.

 

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Art. 17 – Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile

 

L’art. 17 del CCNL 30.4.2003 è modificato come segue.

 

·              Al comma 3, lett. a) la frase “fino a un massimo di 8 ore” è sostituita dalla frase “fino a un massimo di 10 ore”.

 

·              Al comma 3, lett. b) la frase “fino a un massimo di 45 ore” è sostituita dalla frase “fino a un massimo di 50 ore”.

 

·              Al comma 4, la frase “rese oltre l’orario normale settimanale di cui all’art.16 e fino a 45 ore settimanali per un massimo di 100 ore pro capite annue …” è sostituita dalla frase “rese oltre l’orario normale settimanale di cui all’art. 16 e fino a 50 ore settimanali per un massimo di 150 ore procapite annue, sono compensate con la retribuzione base parametrale oraria maggiorata del 15% per le prime 120 ore e del 20% per le residue 30 ore.”.

 

·              Il comma 13 è soppresso.

 

·              Restano invariati i restanti commi.

 

 

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Art. 18 – Lavoro straordinario, notturno, festivo

 

  1. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l’orario normale di lavoro di cui all’art. 16, commi 1 e 2.
  2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata:

-          del 31% per prestazioni feriali;

-          del 65% per prestazioni festive;

-          del 50% per prestazioni notturne;

-          del 75% per prestazioni notturne – festive.

 

  1. Le prestazioni procapite annue di lavoro straordinario sono pari a 200 ore. Costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo la definizione di un superiore limite orario annuo.

 

  1. Le prestazioni lavorative rese nelle prime 26 ore feriali del monte annuo individuale di 200 ore di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 15%.

 

  1. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall’art. 19.

 

  1. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata:

- del 50% in caso di festivo diurno;

- del 75% in caso di festivo notturno.

 

  1. Si considera lavoro notturno quello autorizzato e compiuto tra le ore 22,00 e le ore 6,00.

 

  1. Le prestazioni di lavoro notturno, siano esse in turni avvicendati che in turni non avvicendati, sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 33%.

 

  1. Per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in tre turni avvicendati di 8 ore, si considera lavoro notturno quello delimitato dal terzo turno (22,00/06,00).

 

  1. Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con turnazioni avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore un impiego di lavoro notturno in maniera continuativa.

 

  1. A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle 22,00 alle 6,00.

 

  1. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

 

a)     la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

b)     la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

c)      la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

 

  1. I trattamenti di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

 

  1. Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre di ogni anno l’azienda fornisce informazione specifica alle rappresentanze sindacali aziendali sui dati riassuntivi relativi al lavoro straordinario del quadrimestre precedente, distinti per Area operativo-funzionale o reparto.

 

 

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Art. 23 – Riposo settimanale

 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni, le parti convengono quanto segue in sostituzione dell’art. 23 del CCNL 30.4.2003.

 

1.      Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive.

 

2.      Tale riposo settimanale coincide, di regola, con la domenica e si cumula con le ore di riposo giornaliero.

 

3.      In regime di settimana lavorativa di cinque giorni, a tutti gli effetti il sesto giorno è un giorno feriale prelavorato retribuito e il settimo è il normale giorno di riposo settimanale considerato festivo.

 

4.      Sono consentite la collocazione nonché modalità di fruizione del riposo settimanale in deroga, determinate dalle esigenze tecnico organizzative del servizio pubblico essenziale assicurato.

 

5.      Per il personale addetto, anche in servizio di reperibilità, ai servizi ambientali di cui all’art. 3 del presente CCNL, il riposo settimanale può essere fissato, di norma, in un giorno diverso dalla domenica ed è qualificato riposo settimanale compensativo. In tal caso, a tutti gli effetti, la domenica è considerata giorno  feriale lavorativo mentre è considerato giorno festivo quello stabilito per il riposo settimanale compensativo.

 

6.      Qualora i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo, gli stessi hanno diritto a recuperare detto riposo, di norma, entro i 3 giorni successivi nonché al pagamento della maggiorazione di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.

 

7.      Per il personale addetto a turni avvicendati, l’osservanza delle disposizioni legislative in materia di cumulo del riposo giornaliero e di quello settimanale deve intendersi realizzata nel corso e attraverso il normale svolgimento della turnazione complessiva, compensandosi tra loro le minori e le maggiori durate dell’intervallo tra il termine di una prestazione e l’inizio della successiva.

 

 

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Art. 24 – Banca delle ore

 

L’articolo 24 del CCNL 30.4.2003 è modificato come segue.

 

  1. E’ istituita a livello aziendale la “Banca delle ore”, nei cui conti individuali, con cadenza mensile, vengono accreditate le ore di straordinario feriale di ogni singolo lavoratore prestate oltre le prime 120 ore dell’anno. E’ facoltà del singolo lavoratore, con richiesta scritta, di far confluire in tale istituto anche le ore prestate prima del tetto fissato dal presente comma.

 

  1. L’azienda fornirà alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta.

 

  1. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni.

 

  1. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 1 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa prestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile.

 

  1. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità:

a)     per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata all’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;

b)     per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata all’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi.

 

  1. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa.

 

  1. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali.

 

  1. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati.

Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione inferiore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata.

 

9.   Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richieste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 6 e 7.

 

10.    Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 1 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente.

Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno.

Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel complessivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro.

In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale relativa al precedente mese di dicembre.

In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 8.

 

11.    In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte dell’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi.

 

Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce alla RSU o, in mancanza, alle RSA delle Organizzazioni sindacali stipulanti una informativa sullo stato di utilizzazione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 10.

 

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ALLEGATO 6

               

CAP. VI -  TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 35 – Rimborso spese e somministrazioni

 

·                    lettera c): è abrogato il rimborso spese per raggiungimento posto di lavoro. Sono mantenuti ad personam i trattamenti individuali in atto nelle aziende.

La lettera g) dell’art. 31 è conseguentemente soppressa.

 

·                    lettera e):     la frase “Restano invariate le condizioni individuali in atto nelle aziende “è sostituita da “Sono mantenuti ad personam i trattamenti individuali in atto nelle aziende”.

 

·        lettera g):     la lettera g) è soppressa. E’ fatto salvo l’utilizzo, eventualmente in atto nelle aziende, di locali per la consumazione del pasto.

 

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Indennità Area conduzione

 

All’art. 31, comma 6, del CCNL 30.4.2003 sono aggiunte le seguenti lettere n) e o):

 

“ n)    indennità giornaliera di € 1,00 al conducente operatore unico di livello 3° dell’Area Conduzione, per ogni giornata di effettiva prestazione;

 

o)   indennità giornaliera di € 0,50 al conducente di livello 3° dell’Area Conduzione che svolge servizio di carico, scarico e attività accessorie, per ogni giornata di effettiva prestazione, in concorso con altro operatore”.

 

 

 

Indennità ex art. 31 CCNL 30.4.2003

 

1.   A decorrere dall’1.5.2008, cessano di essere corrisposte le indennità di cui all’art. 14, lett. a), b), c) e di cui all’art. 31, comma 6, lett. a), b), c), k).

 

2.   Ai soli dipendenti in servizio alla data dell’1.5.2008 che, alla data del 30.4.2008, percepivano, almeno dall’1/1/2008, le indennità di cui al comma 1, le stesse sono trasformate e mantenute in trattamento ad personam – incluse nella retribuzione individuale di cui all’art. 25, comma 3, del CCNL 30.4.2003 – e corrisposte per 14 mensilità a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di maggio 2008.

 

3.   In virtù di tale trasformazione, i trattamenti ad personam hanno la seguente misura mensile:

 

·        ex  indennità art. 31, comma 6, lett. a): € 14,91;

·        ex  indennità art. 31, comma 6, lett. b): €   6,97;

·        ex  indennità art. 31, comma 6, lett. c): € 10,07;

·        ex  indennità art. 31, comma 6, lett. k): € 11,88.

 

4.   Al conducente operatore unico di livello 4° dell’Area conduzione al quale, a partire dalla retribuzione del mese di maggio 2008, è riconosciuto il trattamento ad personam di       € 14,91/mese, non competono le nuove indennità di cui alle lettere n) e o), comma 6, dell’art. 31 del CCNL vigente.

 

5.   Al conducente di livello 3° dell’Area conduzione, al quale è riconosciuto il trattamento di  € 11,88/mese, ad personam a partire dalla retribuzione del mese di maggio 2008, quando svolga servizio come conducente operatore unico compete la nuova indennità di cui alla lettera n), comma 6, dell’art. 31 del CCNL vigente.


 

ALLEGATO 7

 

Le parti stipulanti concordano quanto segue:           

 

1. Le disposizioni di cui all’Allegato n. 2 troveranno attuazione, da parte delle imprese che applicano il presente CCNL, esclusivamente nel caso in cui tali disposizioni costituiscano idonea e contemporanea soluzione contrattuale cogente nei confronti di tutte le imprese che applicano  i contratti collettivi nazionali dei servizi ambientali.

 

2. In assenza della soluzione di cui al precedente punto 1) ovvero qualora altra eventuale soluzione contrattuale non risulti idonea a mantenere ovvero a determinare contemporanee condizioni di pari opportunità e regolarità competitiva fra tutte le imprese e società che operano in regime di appalto/affidamento nel mercato dei servizi ambientali di cui all’art. 3, comma 1 del presente CCNL, Assoambiente – Sezione Rifiuti Urbani non darà applicazione al citato Allegato n. 2, avvalendosi della facoltà di recesso ex art. 1373 del codice civile.

 

3. In relazione a quanto previsto al punto 2) della Parte Normativa di cui a pagina 3 dell’accordo di rinnovo 5 aprile 2008, qualora le OO.SS. stipulanti sottoscrivano con modifiche gli Allegati nn. 1, 3, 4 o articolati contrattuali di identico o analogo contenuto ovvero confermino clausole contrattuali previgenti tutti applicabili nel settore dei servizi ambientali, tali clausole, se valutate di miglior favore per le aziende che applicano il presente CCNL, sostituiranno le omologhe clausole degli Allegati nn. 1, 3, 4 ovvero si aggiungeranno a quest’ultime, previa comunicazione di Assoambiente – Sezione Rifiuti Urbani alle OO.SS. stipulanti.

 

4. La facoltà di recesso di cui al punto 2 sarà esercitata con formale comunicazione  inviata da Assoambiente – Sezione Rifiuti Urbani alle OO.SS. firmatarie entro 30 giorni dalla data di stipula di accordi di rinnovo di CCNL dei servizi ambientali sottoscritti dalle stesse OO.SS., le quali trasmetteranno tempestivamente ad Assoambiente copia dei predetti accordi.

Decorsi 30 giorni, si produrranno gli effetti di cui ai punti 2) e 3) che precedono.

 


 

ALLEGATO 8

 

 

PROPOSTA ASSOAMBIENTE CONSEGNATA ALLE OO.SS. IL 5 APRILE 2008

 

 

L’art. 6 del CCNL 30.4.2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 6 – Passaggio diretto e immediato del personale per avvicendamento di imprese nella gestione dell’ appalto/affidamento di servizi

 

Nell’avvicendamento nella gestione dell’ appalto/affidamento di servizi di cui all’art. 3 del vigente CCNL tra imprese che applicano il presente CCNL, anche per obbligo stabilito dal capitolato, si osservano le seguenti disposizioni.

 

1.   Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi, il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento, come individuato dal successivo comma 3, passa direttamente e immediatamente dalle dipendenze dell’impresa cessante a quelle dell’impresa subentrante nella gestione stessa; fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9 del presente articolo. Tra l’impresa cessante e detto personale il rapporto di lavoro è risolto a termini dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione.

 

2.   Qualora il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento, come individuato dal successivo comma 3, rinunci, previa comunicazione scritta, al passaggio diretto e immediato, lo stesso sarà considerato dimissionario, salvo diverso accordo con l’impresa cessante.

 

3.   Almeno 150 giorni calendariali prima della data di scadenza del contratto di appalto/affidamento, l’impresa cessante – nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza sul trattamento dei dati personali – trasmette, a mezzo raccomandata A/R, al committente nonché alle RSU o in mancanza alle RSA delle OO.SS. stipulanti idonea documentazione relativa al personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento (posizioni individuali sul libro matricola, relativi livelli di inquadramento e posizioni parametrali, relative retribuzioni individuali, anzianità nella posizione parametrale B, mansioni e/o qualifica, ente previdenziale di appartenenza, ecc.), che risulti in forza alla data del 180° giorno calendariale precedente la data di scadenza del contratto predetto; fatte salve le integrazioni informative, analogamente documentate, che si rendessero necessarie qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo comma 9.

      In ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di tutela della riservatezza sul trattamento dei dati personali, ai fini di cui al presente comma l’azienda cessante richiederà ai lavoratori interessati la relativa autorizzazione.

 

4.   Gli adempimenti di cui al precedente comma sono osservati da parte dell’impresa cessante anche in caso di revoca della gestione dei servizi. Qualora la revoca intervenga in periodo precedente i 180 giorni calendariali di cui al comma 3, l’azienda cessante provvede ai predetti adempimenti entro 72 ore dalla notifica della revoca stessa.

5.   Durante il predetto periodo di 180 giorni calendariali e fino alla data di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero a partire dalla data di comunicazione di revoca della gestione dei servizi, l’impresa cessante non dà luogo a provvedimenti di avanzamento al livello superiore o a trattamenti equivalenti né a passaggi alla posizione parametrale A, sempreché non ne ricorrano le condizioni di cui all’art. 14 del vigente CCNL, né a trasformazioni del rapporto di lavoro.

 

6.   Al fine di avviare in tempo utile gli incontri per formalizzare il passaggio diretto e immediato del personale individuato dal comma 3:

 

  1. a mezzo lettera raccomandata A/R, l’impresa subentrante dà formale comunicazione dell’aggiudicazione ufficiale della gestione dell’appalto/affidamento all’impresa cessante e alle rappresentanze sindacali di cui sopra;
  2. conseguentemente, a mezzo lettera raccomandata A/R, l’impresa subentrante richiede formalmente al committente la documentazione di cui al comma 3;
  3. entro 72 ore dal ricevimento della predetta documentazione, l’impresa subentrante promuove un incontro con l’impresa cessante e le rappresentanze sindacali di cui sopra al fine di perfezionare il passaggio del personale stesso.

 

7.   Nel quadro degli adempimenti previsti dal precedente comma 6, l’impresa cessante consegnerà all’impresa subentrante, in particolare, la documentazione concernente:

 

§                     il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68 e successive modificazioni;

§                     le eventuali variazioni di mansioni determinate da sopraggiunte limitazioni di idoneità di dipendenti interessati al passaggio;

§                     le situazioni individuali in materia di: malattia e di infortunio non sul lavoro, ai sensi dell’art. 44, lett. B), comma 8, e lett. G) del vigente CCNL;

§                     le misure adottate in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi del capitolo XII del vigente CCNL;

§                     le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle comunque riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10.10.2005;

§                     l’iscrizione dei lavoratori al Fondo Previambiente nonché la documentazione concernente la destinazione del T.F.R.

 

8.   I lavoratori individuati dal comma 3 che, alla scadenza del contratto di appalto/affidamento, risultino assenti con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa di fonte legale o contrattuale, astensione per gravidanza e puerperio, ecc.) restano alle dipendenze dell’impresa cessante fino al termine dell’assenza in parola e passano direttamente alle dipendenze dell’impresa subentrante a partire dal giorno immediatamente seguente il predetto termine; fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2.

 

9.   I lavoratori con contratto a tempo determinato che, alla scadenza del contratto di appalto/affidamento, siano in servizio in quanto assunti in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera l, del vigente CCNL, sono ricompresi nel passaggio diretto e immediato di cui al comma 1; ferma restando la risoluzione del loro rapporto di lavoro alla scadenza del  relativo contratto a termine.

 

10.    Al personale di cui al comma 3 l’azienda subentrante nella gestione dell’ appalto/affidamento applicherà il presente CCNL, con riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità corrispondenti all’effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese, applicanti il presente CCNL, operanti nel settore. L’azienda inoltre riconoscerà l’eventuale posizione previdenziale opzionata a termini della legge 8.8.1991, n. 274, e il periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B alle dipendenze dell’impresa cessante ai fini del passaggio alla posizione parametrale A nel medesimo livello professionale.

         Al personale verrà altresì riconosciuto il trattamento economico in atto con esclusione di quanto previsto da accordi collettivi di 2° livello, ex Protocollo 23.7.1993, e dei trattamenti o provvedimenti eventualmente adottati in violazione del comma 5 del presente articolo. L’eventuale differenza retributiva per effetto del nuovo rapporto di lavoro sarà assorbita in caso di successivo passaggio alla posizione parametrale A del medesimo livello attribuito ovvero alla posizione parametrale B del superiore livello d’inquadramento.

 

11.    Le domande di prosecuzione del rapporto di lavoro presentate dai lavoratori ai sensi dell'art. 6 della Legge 26.2.1982, n. 54 e dell'art. 6 della Legge 29.12.1990, n. 407, esplicano i loro effetti anche nei confronti della nuova azienda.

 

12.    Le iscrizioni dei lavoratori al Fondo Previambiente mantengono la loro validità e dispiegano la loro efficacia nei confronti dell’azienda subentrante.

 

 

CHIARIMENTO A VERBALE

 

Con riferimento al trattamento da assicurare al personale a termini del comma 10, nello stesso è ricompreso quanto eventualmente già percepito ai sensi dell’art. 43 del CCNL 18.12.1980.

 

 

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

 

Le Parti stipulanti si danno atto che:

 

a)     l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto/affidamento a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto/affidamento, non costituisce trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda;

 

b)     anche tenuto conto di quanto stabilito all’art. 7, comma 4 bis, del D.Lgs. 31.12.2007, n. 248, convertito in legge 28.2.2008 n. 31, circa la non applicabilità dell’art. 24 della legge n. 223/1991 alla fattispecie della cessazione dell’appalto, l’assunzione per passaggio diretto ed immediato non modifica il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l’impresa cessante – ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 – e la costituzione “ex novo” del rapporto di lavoro con l’impresa subentrante;

 

c)   le parti assumono l’impegno di realizzare iniziative anche congiunte nei confronti del Ministero del Lavoro al fine di confermare, anche per il settore regolato dal presente CCNL, i principi di carattere generale e le direttive di cui alla lettera circ. n. 77/2001 del 6.8.2001, prot.n. 1308/M35 – agli Assessorati territoriali ed alle Direzioni territoriali del lavoro in ordine all’applicazione della legge 12.3.1999, n. 68, nel senso di non considerare, ai fini della predetta normativa, come aggiuntiva l’occupazione derivante dal subentro negli appalti.

 

 

DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI

 

Nell’obiettivo che la disciplina contrattuale di cui al presente articolo si applichi anche tra le aziende aderenti alle Associazioni datoriali rappresentative del settore dei servizi ambientali per sostenere il necessario processo di regolazione del mercato, le parti stipulanti confermano che la normativa di cui al presente articolo troverà attuazione anche nei confronti delle imprese che non applicano il presente CCNL esclusivamente a condizione di reciprocità, vale a dire nel caso di identica e contemporanea soluzione contrattuale sul passaggio di gestione riguardante tutte le imprese che applicano i contratti collettivi nazionali dei servizi ambientali.

Nelle more, resta inteso che la disciplina di cui all’articolo 6 trova applicazione esclusivamente tra le imprese che applicano il presente CCNL.  


 

PARTE ECONOMICA

 

A) AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI – BIENNIO 2007 / 2008

 

1.   Per il primo biennio 2007 – 2008, ai lavoratori di livello 3A (parametro 130,07) è riconosciuto un aumento della retribuzione base parametrale mensile da corrispondersi nei valori e secondo le decorrenze che seguono:

 

·    €  49,00 dall’  1.5.2008              ai lavoratori in forza alla medesima data

·    €  50,00 dall’1.10.2008              ai lavoratori in forza alla medesima data

 

Conseguentemente, gli aumenti delle retribuzioni base parametrali mensili per i vari livelli e le correlate retribuzioni base parametrali mensili sono determinati nei valori e secondo le decorrenze di cui alle due tabelle seguenti e spettano ai lavoratori in servizio alle corrispondenti date:

 

AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI BIENNIO 2007/2008

 

 

TABELLA “A”

 

P

 

P

 

 

 

 

 

L

A

 

A

 

 

 

 

 

I

R

 

R

 

 

 

 

 

V

A

 

A

 

 

 

 

 

E

M

 

M

 

 

 

 

 

L

E

Retribuzione

E

Retribuzione

Aumento

Retribuzione

Aumento

Retribuzione

L

T

Base

T

base

retributivo

base

retributivo

base

I

R

Parametrale

R

parametrale

mensile

parametrale

mensile

parametrale

 

I

 

I

 

 

 

 

 

 

31.12.2006

31.12.2006

01.05.2008

01.05.2008

01.05.2008

01.05.2008

01.10.2008

01.10.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro

204,67

    2.403,09

230,00

      2.700,50

        86,65

     2.787,15

         88,41

      2.875,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

204,67

    2.403,09

204,67

      2.403,09

        77,10

     2.480,19

         78,68

      2.558,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7A

184,41

    2.165,20

184,41

      2.165,20

        69,47

     2.234,67

         70,89

      2.305,56

7B

175,36

    2.058,95

175,36

      2.058,95

        66,06

     2.125,01

         67,41

      2.192,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6A

166,84

    1.958,92

166,84

      1.958,92

        62,85

     2.021,77

         64,13

      2.085,90

6B

159,15

    1.868,63

159,15

      1.868,63

        59,96

     1.928,59

         61,18

      1.989,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5A

151,29

    1.776,34

151,29

      1.776,34

        56,99

     1.833,33

         58,16

      1.891,49

5B

144,86

    1.700,84

144,86

      1.700,84

        54,57

     1.755,41

         55,69

      1.811,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4A

138,57

    1.626,99

138,57

      1.626,99

        52,20

     1.679,19

         53,27

      1.732,46

4B

134,36

    1.577,55

134,36

      1.577,55

        50,62

     1.628,17

         51,65

      1.679,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A

130,07

    1.527,19

130,07

      1.527,19

        49,00

     1.576,19

         50,00

      1.626,19

3B

124,00

    1.455,92

124,00

      1.455,92

        46,71

     1.502,63

         47,67

      1.550,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2A

123,51

    1.450,16

123,51

      1.450,17

        46,53

     1.496,70

         47,48

      1.544,18

2B

111,11

    1.304,59

111,11

      1.304,59

        41,86

     1.346,45

         42,71

      1.389,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

100,00

    1.174,13

100,00

      1.174,13

        37,67

     1.211,80

         38,44

      1.250,24

 

AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI BIENNIO 2009/2010

 

 

TABELLA “B”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

L

A

 

 

 

 

 

 

 

I

R

 

 

 

 

 

 

 

V

A

 

 

 

 

 

 

 

E

M

 

 

 

 

 

 

 

L

E

Retribuzione

Aumento

Retribuzione

Aumento

Retribuzione

Aumento

Retribuzione

L

T

Base

retributivo

base

retributivo

base

retributivo

base

I

R

Parametrale

Mensile

parametrale

mensile

parametrale

mensile

parametrale

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2009

01/01/2009

01/03/2009

01/03/2009

01/10/2009

01/10/2009

01/05/2010

01/05/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro

250,00

    3.125,61

        57,66

      3.183,27

        67,27

     3.250,54

         65,35

      3.315,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

204,67

    2.558,87

        47,21

      2.606,08

        55,07

     2.661,15

         53,50

      2.714,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7A

184,41

    2.305,56

        42,53

      2.348,09

        49,62

     2.397,71

         48,20

      2.445,91

7B

175,36

    2.192,42

        40,45

      2.232,87

        47,19

     2.280,06

         45,84

      2.325,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6A

166,84

    2.085,90

        38,48

      2.124,38

        44,89

     2.169,27

         43,61

      2.212,88

6B

159,15

    1.989,77

        36,71

      2.026,48

        42,83

     2.069,31

         41,60

      2.110,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5A

151,29

    1.891,49

        34,89

      1.926,38

        40,71

     1.967,09

         39,55

      2.006,64

5B

144,86

    1.811,10

        33,41

      1.844,51

        38,98

     1.883,49

         37,87

      1.921,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4A

138,57

    1.732,46

        31,96

      1.764,42

        37,29

     1.801,71

         36,22

      1.837,93

4B

134,36

    1.679,82

        30,99

      1.710,81

        36,15

     1.746,96

         35,12

      1.782,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A

130,07

    1.626,19

        30,00

      1.656,19

        35,00

     1.691,19

         34,00

      1.725,19

3B

124,00

    1.550,30

        28,60

      1.578,90

        33,37

     1.612,27

         32,41

      1.644,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2A

123,51

    1.544,18

        28,49

      1.572,67

        33,23

     1.605,90

         32,29

      1.638,19

2B

111,11

    1.389,16

        25,63

      1.414,79

        29,90

     1.444,69

         29,04

      1.473,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

100,00

    1.250,24

        23,06

      1.273,30

        26,91

     1.300,21

         26,14

      1.326,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI – BIENNIO 2009 / 2010

 

1.   Per il secondo biennio 2009 – 2010, ai lavoratori di livello 3A (parametro 130,07) è riconosciuto un aumento della retribuzione base parametrale mensile da corrispondersi nei valori e secondo le decorrenze che seguono:

 

·    €  30,00 dall’1.3.2009                ai lavoratori in forza alla medesima data

·    €  35,00 dall’1.10.2009              ai lavoratori in forza alla medesima data

·    €  34,00 dall’1.5.2010                ai lavoratori in forza alla medesima data

 

Conseguentemente, gli aumenti delle retribuzioni base parametrali mensili per i vari livelli e le correlate retribuzioni base parametrali mensili sono determinati nei valori e secondo le decorrenze di cui alle due tabelle seguenti e spettano ai lavoratori in servizio alle corrispondenti date:

 

1.  I valori delle nuove retribuzioni base parametrali mensili di cui alle tabelle “A” e “B” saranno riportati, nella stesura del CCNL 5.4.2008, nella Tabella 1/A allegata al predetto CCNL.

2.   Per effetto della stipulazione del presente Accordo di rinnovo, l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) cessa di essere erogata alla data del 30.4.2008.

 

 

 

B) COMPENSI A TITOLO DI UNA TANTUM FORFETTARIA PERIODO GENNAIO / APRILE 2008

 

 

1.   Nell’ambito del rinnovo del CCNL 30/4/2003 a totale compensazione del periodo 1.1.2008 – 30.4.2008 le parti stipulanti individuano il compenso a titolo di una tantum forfetaria di cui alla Tabella “A” colonna D) da corrispondere ai lavoratori in forza all’1.5.2008 in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 corrisposti con le competenze relative alla retribuzione del mese di giugno 2008.

 

2.   Gli importi dei predetti compensi sono determinati secondo i criteri illustrati al punto 3): dal compenso forfettario teorico di cui alla colonna A) della tabella “A”, individuato convenzionalmente dalle parti, viene detratta l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) effettivamente erogata dall’1.1.2008 al 30.4.2008 la cui misura è indicata alla colonna B).

 

                            

" UNA TANTUM "   1.01.2008 -  30.04.2008

 

Tabella “A"

 

 

 

 

 

 

 

 

Una tantum

 

 

Una tantum

 

 

forfettaria

I.V.C.

Una tantum

Unica

Livello

Parametro

teorica

 

(al netto I.V.C.)

Tranche

 

31.12.2006

01.01.2008

01.01.2008

 01.01.2008

Anno 2008

 

 

 30.04.2008

 30.04.2008

 30.04.2008

30.06.2008

 

 

A

B

 ( A - B ) = C

  D

 

 

 

 

 

 

1

100,00

           185,35

       46,96

          138,39

        138,39

2B

111,11

           205,96

       52,20

          153,76

        153,76

2A

123,51

           228,92

       58,00

          170,92

        170,92

3B

124,00

           229,84

       58,24

          171,60

        171,60

3A

130,07

           261,08

       61,08

          200,00

        200,00

4B

134,36

           249,06

       63,12

          185,94

        185,94

4A

138,57

           256,84

       65,08

          191,76

        191,76

5B

144,86

           268,51

       68,04

          200,47

        200,47

5A

151,29

           280,41

       71,04

          209,37

        209,37

6B

159,15

           295,00

       74,76

          220,24

        220,24

6A

166,84

           309,24

       78,36

          230,88

        230,88

7B

175,36

           325,04

       82,36

          242,68

        242,68

7A

184,41

           341,80

       86,60

          255,20

        255,20

8

204,67

           379,36

       96,12

          283,24

        283,24

 

 

 

 

 

 

 

 

C) COMPENSI FORFETTARI RICONOSCIUTI PER IL PERIODO 1.1.2007/31.12.2007

 

 

1.   Nell’ambito del rinnovo del CCNL 30.4.2003, a totale compensazione del periodo 1.1.2007/31.12.2007, le parti stipulanti individuano i compensi a titolo di una tantum  forfettaria di cui alla tabella “B”, colonne D) ed E).

 

2.   Gli importi dei predetti compensi sono determinati secondo i criteri illustrati al punto 3): dal compenso forfettario teorico di cui alla colonna A) della tabella “B”, individuato convenzionalmente dalle parti, viene detratta l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) effettivamente erogata dall’1.4.2007 al 31.12.2007 la cui misura è indicata alla colonna B).

 

     

" UNA TANTUM "   01.01.2007 -  31.12.2007

 

 

Tabella "B”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una tantum

 

 

Una tantum

Una tantum

 

 

forfettaria

 

Una tantum

1° tranche

2° tranche

Livello

Parametro

Teorica

I.V.C.

Anno 2007

Anno 2007

Anno 2007

 

31.12.2006

Anno 2007

Anno 2007

(al netto I.V.C.)

30.11.2008

30.05.2009

 

 

A

B

 ( A - B ) = C

 D

E

 

 

 

 

 

 

 

1

100,00

           484,07

      115,04

          369,03

        169,14

        199,89

2B

111,11

           537,92

      127,89

          410,03

        187,93

        222,10

2A

123,51

           597,89

      142,10

          455,79

        208,90

        246,89

3B

124,00

           600,30

      142,70

          457,60

        209,73

        247,87

3A

130,07

           629,64

      149,64

          480,00

        220,00

        260,00

4B

134,36

           650,49

      154,65

          495,84

        227,26

        268,58

4A

138,57

           670,81

      159,44

          511,37

        234,38

        276,99

5B

144,86

           701,29

      166,71

          534,58

        245,02

        289,56

5A

151,29

           732,37

      174,06

          558,31

        255,89

        302,42

6B

159,15

           770,47

      183,15

          587,32

        269,19

        318,13

6A

166,84

           807,66

      191,97

          615,69

        282,19

        333,50

7B

175,36

           848,90

      201,77

          647,13

        296,60

        350,53

7A

184,41

           892,70

      212,17

          680,53

        311,91

        368,62

8

204,67

           990,80

      235,50

          755,30

        346,18

        409,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   I compensi forfettari di cui alla tabella “B” - fatto salvo quanto disposto nella successiva Norma Transitoria – saranno corrisposti, unitamente alle competenze relative rispettivamente alle retribuzioni del mese di novembre 2008 e del mese di maggio 2009, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nonché con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi che siano in forza al 30.4.2008 nonché

 

-     al 30.11.2008, per aver diritto al compenso di cui alla colonna D) della tabella “B”;

-          al 30.5.2009,    per aver diritto al compenso di cui alla colonna E) della tabella “B”.

4.   Al dipendente che, alla data delle distinte erogazioni previste non sia in servizio ad una delle date di ogni singolo periodo di cui al punto 3) non spetta il riconoscimento delle erogazioni stabilite per il rispettivo periodo.

 

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI FORFETTARI  DI  CUI ALLE PRECEDENTI TABELLE  “A” e “B”

 

  1. Ai fini della determinazione del numero di mesi di servizio utili alla corresponsione dei compensi forfettari di cui alle tabelle “A” e “B”, le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 16 giorni sono computate come mese intero.

 

  1. I compensi forfettari di cui alle tabelle “A” e “B” non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Essi sono proporzionalmente ridotti per il personale a tempo parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. Detti compensi sono riconosciuti in proporzione ai mesi di servizio prestato nei due periodi di riferimento.

 

  1. Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’Istituto assicuratore competente e/o a integrazione a carico dell’azienda, sono considerate utili ai fini della misura dei compensi forfettari di cui alle tabelle “A” e “B”.

 

 

 

Norma transitoria

 

1.   In ogni passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda nei periodi 1.1.2007 - 31.12.2007 e 1.1.2008 - 30.4.2008, al lavoratore saranno riconosciuti i compensi forfettari di cui alla tabella “A” relativa al periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 e di cui alla tabella “B” relativa al periodo 1.1.2007 - 31.12.2007, fermo restando il possesso dei requisiti temporali rispettivamente stabiliti.

 

2.   I relativi oneri retributivi saranno a carico dei distinti datori di lavoro interessati a tale passaggio, i quali corrisponderanno ai lavoratori il compenso forfettario in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato dal lavoratore stesso alle dipendenze delle singole imprese nei pertinenti periodi di riferimento.

 

*    *    *

 

Aumento Indennità Integrativa Mensile

 

L’Indennità Integrativa Mensile di € 11,00 di cui all’articolo 31, comma 6, lettera m) del vigente CCNL, è aumentata:

-          a € 15,00 complessivi dall’1/10/2008;

-          a € 19,00 complessivi dall’1/5/2010.

 

 

 

Validità clausole contrattuali del CCNL 30.4.2003

 

Per quanto non modificato, integrato o sostituito dal presente Accordo di rinnovo, restano in vigore le disposizioni contrattuali del CCNL 30.4.2003, con particolare riguardo agli artt. 77, 78, 79 del predetto CCNL.

 

Decorrenza e durata

 

1.   Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2007 e scadrà il 31 dicembre 2010, fatte salve le diverse decorrenze specificamente stabilite per i singoli istituti contrattuali.

 

2.   In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dal Protocollo 22 dicembre 1998, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2007 e scadrà il 31 dicembre 2010, fatte salve le diverse decorrenze specificamente stabilite per i singoli istituti contrattuali.

 

3.   La parte economica si intende composta da due distinti bienni ed è integralmente rinnovata sia per il 1° biennio 2007/2008 sia per il 2° biennio 2009/2010.

 

 

*    *    *

 

ASSOAMBIENTE -  Sezione Rifiuti Urbani                                             FP – CGIL

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      FIT – CISL

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

FISE

UILTRASPORTI

                                                                                                                                                        

 

 

 

           

 

FIADEL

 

 

 

 

 

 

 

 

p62120 CI

/nb


 

NOTA A VERBALE DELLE OO.SS.  5 aprile 2008

 

Le scriventi organizzazioni sindacali, in applicazione dell’Accordo Interconfederale 23.7.1993, al termine del primo biennio 2007 – 2008 si riservano di richiedere una verifica sullo scostamento eventualmente intervenuto tra il tasso di incremento dei salari e l’inflazione effettivamente verificatasi.