Contratto a termine e diritto di precedenza: l’onda lunga della Corte Costituzionale

 di Amos Andreoni

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44 depositata il 4 marzo 2008, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, e dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), nella parte in cui subordinano il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda con la medesima qualifica dei lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali, a due condizioni prima inesistenti: la previsione di tale diritto da parte della contrattazione collettiva nazionale applicabile, e il mancato decorso di un anno dalla cessazione del precedente rapporto.

La decisione, apparentemente “minuscola”, in realtà è suscettibile di estensioni applicative ad altri aspetti della disciplina sul lavoro a termine posta dal d. lgs. n. 368/2001. Conviene dunque esaminarla con attenzione.

 

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1.      La questione specifica era stata posta, per la seconda volta, dal Tribunale di Rossano sotto due profili: da una parte osservando che, non essendovi nella direttiva comunitaria alcuna traccia della necessità di vietare il diritto di precedenza nelle assunzioni, la soppressione di tale diritto era frutto di una scelta del legislatore delegato, compiuta al di fuori della delega, con violazione dell'art. 77, primo comma, Cost.; dall'altra ravvisando un ulteriore profilo di violazione dell'art. 76 Cost., con riferimento alla mancata osservanza della clausola di "non regresso" contenuta nell'accordo quadro allegato alla citata direttiva comunitaria, in ordine alla quale la sentenza della Corte di giustizia 22 novembre 2005, nella causa C 144/04, Mangold aveva rafforzato i dubbi di illegittimità costituzionale manifestati nella precedente ordinanza di rimessione.

Prima di giungere alla conclusione di illegittimità la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità della Avvocatura generale dello Stato – sollevata nel presupposto che il rimettente non avrebbe motivato sulla rilevanza della questione - <<in quanto l'invocata giurisprudenza della Corte di giustizia, pronunziatasi in ordine alla portata della cosiddetta "clausola di non regresso", se fosse applicabile alla fattispecie in esame, potrebbe realmente incidere sulla legittimità delle norme censurate sotto il profilo della loro contrarietà ai principi enunciati dalla direttiva sopra indicata>>.

Nel merito, la questione è stata dichiarata fondata sulla base delle seguenti affermazioni.

<<La Corte ritiene che l'abrogazione - ad opera delle norme censurate - dell'art. 23, comma 2, della legge n. 56 del 1987 non rientri né nell'area di operatività della direttiva comunitaria, definita dalla Corte di giustizia con la sentenza 22 novembre 2005, nella causa C-144/04 Mangold, né nel perimetro tracciato dal legislatore delegante.

Con riferimento al primo àmbito, detta sentenza ha sottolineato (punti da 40 a 43) che la clausola  5 della direttiva 1999/70/CE è circoscritta alla «prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato». Tale clausola pertanto non opera laddove, come nella specie, vi sia una successione di contratti a termine alla quale non si riferisce alcuna delle misure previste dalla direttiva medesima al fine di prevenire quegli abusi  (giustificazione del rinnovo; durata massima totale dei contratti; numero massimo di contratti).

In altri termini, la disciplina  dettata dalle norme censurate, concernente i lavori stagionali, non mira tanto a prevenire l'abusiva reiterazione di più contratti di lavoro a tempo determinato, per favorire la stabilizzazione del rapporto, ma è volta unicamente a tutelare i lavoratori stagionali, regolando l'esercizio del diritto di precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda e con la medesima qualifica. La disciplina censurata si colloca, quindi, al di fuori della direttiva comunitaria.

Essa resta anche al di fuori della delega conferita dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000), complessivamente considerata.

L'art. 1, comma 1, di tale legge ha delegato, infatti,  il Governo ad emanare «i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.» e, per quanto concerne la direttiva 1999/70/CE relativa al caso in esame non ha dettato - a differenza di altre ipotesi  - specifici criteri o principi capaci di ampliare lo spazio di intervento del legislatore delegato>>.


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           In tal modo è stato ritenuto riassorbito il secondo tema, sollevato dal Tribunale di Rossano, ed ampiamente dibattuto avanti alla Corte, incentrato sul dubbio se il legislatore italiano, oltre ad avere disciplinato una materia al di fuori della delega, avesse altresì violato la medesima per avere contravvenuto alla clausola comunitaria di non regresso.

Un tema che sarebbe stato interessante delibare per poter valutare la costituzionalità sia della residua disciplina sul lavoro a termine, posta dal decreto n. 368/01, sia di altre discipline che ugualmente soggiacciono alla clausola di non regressione (v. il decreto n. 66/01 sull’orario di lavoro). 

2.1   E’ pur vero che la Corte di Giustizia, nella sentenza Mangold (del 22 novembre 2005; C. 144/04) aveva già chiarito che la clausola di non regressione se <<non costituisce per gli Stati membri un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione … nel settore rientrante sotto il detto accordo>> non pregiudica una riforma legislativa peggiorativa quando questa <<non è in alcun modo collegata con l’applicazione>> dell’accordo quadro (§ 50 e 52).

Il chiarimento della Corte di giustizia in effetti è cruciale: non consente l’estensione dei dubbi di costituzionalità oltre il decreto 368/01, e cioè sulla legge n. 247 del 24 dicembre 2007.

Quest’ultima disciplina, con effetto dal 1 gennaio 2008, ha riformato in molti punti il regime sul lavoro a termine, ivi compresa la regolamentazione del diritto di precedenza.

La nuova disciplina si innesta sulla precedente senza riscriverla ex novo ed in misura globale.

La tecnica degli innesti, tuttavia, non va analizzata atomisticamente ma nel contesto generale in cui si colloca. Se il nuovo legislatore ha inteso rilegittimare il d. lgs. n. 368/01 quest’ultimo perde la sua funzione originaria di mera trasposizione della direttiva per assumere la veste di uno dei perni di riforma complessiva del mercato del lavoro.

L’ombrello largo del nuovo legislatore esclude dunque in radice che si possa porre, anche per la nuova disciplina, un dubbio circa la possibile violazione della clausola di non regressione, posto che per la nuova legge essa è comunque inapplicabile; ovvero un dubbio di violazione della legge delega n. 422/2000: nella nuova versione infatti il d. lgs n. 368/01 perde il suo originario referente autorizzatorio per assumere come criterio di legittimazione la l. n. 247/07 e la ratio di riforma complessiva che la sorregge.

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2.2   Eppure un chiarimento della Corte sarebbe stato comunque opportuno; è rimasto irrisolto infatti il quesito in ordine a che cosa debba intendersi per riduzione del <<livello generale di protezione … nel settore rientrante sotto il detto accordo>> quadro.

E’ rimasta irrisolta, in altri termini, la questione se, al fine di verificare la violazione della clausola di non regressione, occorra effettuare un confronto tra una determinata clausola, disposta dal vecchio legislatore, e la corrispondente nuova clausola introdotta; e cioè se occorra limitarsi a verificare se il trapasso dal diritto di precedenza, già previsto per legge, ad un diritto condizionato da una esplicita previsione per contratto collettivo, realizzi di per sé la violazione della clausola.

Ovvero se debba valutarsi complessivamente il trattamento offerto agli stagionali (diritto di precedenza; ambito di applicazione; prescrizione di un anno; decadenza trimestrale per l’opzione) o più in generale a tutti i lavoratori a termine.

Un tema difficile considerato che più ci si allontana dal confronto per clausole e più diventa aleatoria la “temperatura di ebollizione” della nuova disciplina: quanto deve essere generale il peggioramento per ritenersi violata la clausola?

 

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3.      Malgrado l’apparente modestia della decisione della Corte Costituzionale (perché riferita al solo tema del diritto di precedenza e con effetti limitati al 31 dicembre 2007), a ben vedere la sentenza n. 44 reca effetti mediati, per altri aspetti della normativa sul lavoro a termine, ed effetti riflessi con riguardo ad altri istituti, egualmente soggetti alla clausola di non regressione (di nuovo è utile richiamare la disciplina sull’orario di lavoro).

3.1  Gli effetti mediati della sentenza si colgono laddove la Corte enuclea l’oggetto della Direttiva (e della legge delega) limitato alla prevenzione degli abusi (e delle discriminazioni), con il conseguente potere/dovere del Governo delegato di non eccedere rispetto alla ridisciplina della <<giustificazione del rinnovo; (del) la durata massima totale dei contratti, (del) numero massimo di contratti>>.

L’affermazione è desunta dal rinvio - operato dalla Corte – a quanto era stato affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Mangold nei punti da 40 a 43, peraltro anticipati (v. punto 3) laddove la CGCE aveva già evidenziato che <<l’accordo quadro, a tenore della sua clausola 1, ha come oggetto: a) migliorare la qualità di lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato>>.

Per la verità il giudice rimettente (e la difesa del Novellis) aveva sostenuto che la clausola 6 dell’Accordo – secondo cui <<i datori di lavoro informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti che si rendano disponibili … in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi>> – implicava il diritto di precedenza; in effetti la chance di stabilizzazione presuppone l’inserzione dello stagionale in azienda e dunque il suo reingresso ad ogni nuova stagione. Con l’effetto che lo scadimento del diritto al reingresso avrebbe determinato non già un eccesso di delega ma direttamente una violazione della stessa per contrarietà alla Direttiva. Ma la Corte non è stata di questo avviso; e ciò proprio in ragione di una posizione molto rigorosa in ordine all’oggetto proprio della Direttiva. La posizione della Corte sembra condivisibile: a ben vedere infatti la clausola 6 non reca né presuppone un diritto soggettivo perfetto del singolo lavoratore ma una mera chance, sicchè lo scadimento del primo (presupposto) non può ridondare in violazione della seconda.   

3.2  La precisa limitazione dell’oggetto della Direttiva, per un verso, ed il vincolo derivante dalla clausola di non regressione – operata dalla Corte Costituzionale (e ancor prima dalla CGCE) – determinano, a ben vedere, un “effetto a tenaglia” su gran parte della disciplina originaria, posta dal decreto n. 368/01.

Molte norme, infatti, si collocano al di fuori dell’oggetto; altre, pur collocandosi all’interno dell’oggetto della Direttiva ne violano i principi direttivi; altre ancora, pur non violando apertamente i principi, realizzano uno scadimento di tutela, rispetto a quanto era stato previsto precedentemente al decreto n. 368/01.

3.2.1 I casi fuori oggetto, ad esempio, sono quelli recati dal decreto:

-                       -  nella parte in cui escludono limiti quantitativi di utilizzazione dei contratti a termine per le imprese nella fase di avviamento e per i contratti di durata non superiore ai sette mesi (quest’ultimo caso soppresso con la citata legge 247/07);

-                         - nella parte in cui escludono dal regime limitativo il settore agricolo ed il commercio di prodotti ortofrutticoli;

-                         - nella parte in cui prevedono una disciplina di favore per il trasporto aereo e per i servizi nei settori delle poste.

D’altra parte tali fattispecie, quand’anche fossero ritenute rientranti nell’oggetto della Direttiva, sarebbero ugualmente illegittime per avere esteso l’area del lavoro a termine non soggetta, in tutto o in parte, a regime vincolistico, in violazione della clausola di non regressione.

Analogamente è fuori oggetto il d. lgs. n. 368/01 laddove ha introdotto, come clausola generale giustificativa del contratto a termine, le ragioni «di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo», in luogo delle cause tipizzate dalla l. n. 230/62 o demandate alla contrattazione collettiva, avviando una moltiplicazione dei casi disciplinati da contratti a termine; casi che in precedenza restavano disciplinati come ipotesi a tempo indeterminato; anche qui, come per il diritto di precedenza, c’è eccesso di delega.

3.2.2 Viceversa ricorre una violazione grave della direttiva (v. clausola 5, paragrafo 1, lett. bec)laddove il d. lgs. n. 368/01 non ha fissato né «la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi» (lett. b, cit.); né «il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti». Su questo insieme di problemi ha invece operato la legge 247/07 laddove fissa in 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, la successione massima di contratti a termine, salvo la possibilità di una sola “deroga assistita” presso la DPL.

Ai sensi dell'art. 5 del d. lgs n. 368/01, infatti, era possibile reiterare indefinitamente più rapporti di lavoro a termine, con l'unica avvertenza di stipulare un nuovo contratto a distanza di 20 o, secondo i casi, 30 giorni dalla scadenza del precedente.

Su questa seconda questione la stessa Corte di Giustizia si era già pronunciata, con riferimento alla disciplina dettata dalla Grecia, del tutto simile a quella posta dal d. lgs. n. 368/01.

La Corte, infatti, (Grande Sezione) con la sentenza del 4 luglio 2006 nel procedimento C212/04 (Adeneler) ha precisato che la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa osta <<all’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi che sia giustificata dalla sola circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare generale di uno Stato membro. Al contrario, la nozione di «ragioni obiettive» ai sensi della detta clausola esige che il ricorso a questo tipo particolare di rapporti di lavoro, quale previsto dalla normativa nazionale, sia giustificato dall’esistenza di elementi concreti relativi in particolare all’attività di cui trattasi e alle condizioni del suo esercizio>>; essa osta altresì, <<ad una normativa nazionale, quale quella controversa nella causa principale, la quale stabilisce che soltanto i contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato non separati gli uni dagli altri da un lasso temporale superiore a 20 giorni lavorativi devono essere considerati «successivi» ai sensi della detta clausola>>.

Più in particolare la Corte ha posto le seguenti proposizioni (par. 83 – 88): <<Orbene, si deve constatare al riguardo che una disposizione nazionale che consideri successivi i soli contratti di lavoro a tempo determinato separati da un lasso temporale inferiore o pari a 20 giorni lavorativi dev’essere considerata tale da compromettere l’obiettivo, la finalità nonché l’effettività dell’accordo quadro (omissis).

Al datore di lavoro sarebbe quindi sufficiente, al termine di ogni contratto di lavoro a tempo determinato, lasciare trascorrere un periodo di soli 21 giorni lavorativi prima di stipulare un altro contratto della stessa natura per escludere automaticamente la trasformazione dei contratti successivi in un rapporto di lavoro più stabile, e ciò indipendentemente sia dal numero di anni durante i quali il lavoratore interessato è stato occupato per lo stesso impiego sia dalla circostanza che i detti contratti soddisfino fabbisogni non limitati nel tempo, ma al contrario «permanenti e durevoli». Pertanto, la tutela dei lavoratori contro l’utilizzazione abusiva dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, che costituisce la finalità della clausola 5 dell’accordo quadro, viene rimessa in discussione>>.

Da ciò discende che (§ 69 e 71) la nozione di ragioni obbiettive (clausola 5, n. 1, Accordo quadro) <<deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare in tale particolare contesto l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi.

Di contro, una disposizione nazionale che si limitasse ad autorizzare, in modo generale ed astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato successivi, non soddisferebbe i requisiti precisati nei due punti precedenti>>.

In definitiva per la Corte (v. § 99), occorre verificare se il disposto normativo nazionale <<invece di servire come base giuridica limitatamente alla stipulazione dei contratti a tempo determinato volti a far fronte a fabbisogni di carattere esclusivamente temporaneo, (…..) venga utilizzato per concludere siffatti contratti allo scopo di soddisfare di fatto fabbisogni permanenti e durevoli>>.
 

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4.      L’affermazione della Corte Costituzionale secondo cui l’oggetto della Direttiva è limitato (e dunque ciò che si colloca fuori da tale oggetto eccede la delega) vale dunque ad inficiare molte norme recate dal d. lgs. n. 368/01

      Questo vale soprattutto per il tema della causale giustificativa del primo contratto.

L’interpretazione conforme alla clausola 3 della Direttiva (ammettendo solo una causale specifica, personalizzata sulla prestazione del lavoratore - e non mera riproduzione dell’oggetto sociale del datore di lavoro - ed afferente ad una esigenza temporanea di carattere organizzativo) non sembra infatti in grado di superare il difetto originario del potere di delega.

Con l’effetto di rendere invalido ogni contratto originario, stipulato fino al 31/12/07, non rientrante nelle causali della l. n. 230/62 (e successive modifiche). Del resto la giurisprudenza ha più volte ribadito l’inefficacia, ai fini giustificativi, della semplice ripetizione del dettato legislativo, in assenza di una precisa descrizione della causale legittimante il ricorso al lavoro a termine. A meno di non volere attribuire valore precettivo alla clausola 3 dell’Accordo quadro laddove definisce il contratto (originario e successivo) <<il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico>>. Se infatti attribuissimo valore autonomo a tale nozione – e non mero strumento per selezionare i casi meritevoli di tutela antidiscriminatoria (clausola 4) e di prevenzione dagli abusi (clausola 5) - allora la Direttiva recherebbe in sé un contenuto implicito, suscettibile di interpretazione conforme da parte del giudice nazionale (e non più di eccesso di delega). Operazione interpretativa non impossibile: in effetti anche il 6° considerando dell’Accordo quadro depone in questo senso laddove continua ad ipotizzare che <<i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro>> sicchè l’eccezione deve essere giustificata da ragioni organizzative temporanee che impongono l’assunzione a termine per compiti specifici.

Con l’effetto di rendere invalidi non più i contratti difformi dalle ipotesi legali e contrattuali della l. n. 230/62 (e successive modifiche) bensì i soli contratti a termine con causali generiche e relative a durevoli esigenze organizzative. In tal senso il legislatore del 2007 ha inteso chiarire nuovamente il rapporto tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a termine inserendo nell’articolo 1 del D. Lgs. 368/01 novellato la formula “Il contratti di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato” (art. 1, co. 39).

Il dilemma interpretativo (interpretazione conforme o nuova questione di costituzionalità) sarà presto sciolto dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulle caratteristiche della causale dell’originario contratto a termine, per i casi ante lege n. 247/07.      


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5.      Si può aggiungere un effetto riflesso, derivante dalla sentenza della Corte, per altri istituti del diritto del lavoro, tra cui in primis la disciplina dello orario di lavoro.

La Corte infatti ritiene che la formulazione testuale della clausola di non regressione in tema di lavoro a termine consenta di concludere per un suo carattere giuridicamente vincolante (per il legislatore delegato).

Lo stesso vincolo evidentemente dovrebbe derivarsi ove la formulazione di altre clausole di non regressione (come quella posta dalla Direttiva europea sull’orario di lavoro) abbia lo stesso tenore testuale.

Con esiti di illegittimità che sono stati sottolineati dalla migliore dottrina (cfr. gli scritti di Carabelli, Leccese e Allamprese sul d. lgs. n. 66/01) e che attendono ancora di essere portati al vaglio della Corte Costituzionale.



Roma, 20 marzo 2008