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SENTENZA N. 44
ANNO 2008
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
-
Franco BILE Presidente
-
Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco
AMIRANTE "
- Ugo
DE SIERVO "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
-
Luigi MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
- Maria
Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria
NAPOLITANO "
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 9 e 10, e
dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP
e dal CES), promosso con ordinanza del 16 gennaio 2007 dal Tribunale
di Rossano nel procedimento civile vertente tra Umberto Novellis e
la Olearia
Guinnicelli s.r.l. iscritta al n. 483 del registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2007.
Visti
l'atto di costituzione di Umberto Novellis nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2008 il Giudice relatore Luigi
Mazzella;
uditi
gli avvocati Vittorio Angiolini e Amos Andreoni per Umberto Novellis
e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1.
-
A seguito del ricorso proposto da Umberto Novellis nei confronti
della s.r.l. Olearia Guinnicelli
-
alle cui dipendenze aveva prestato lavoro dal 1965 al 31 marzo 2002
con distinti contratti di lavoro a tempo determinato
-
al fine di ottenere la riassunzione in base all'art. 23, comma 2,
della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del
mercato del lavoro) -
il Tribunale di Rossano sollevava, con ordinanza del 17 maggio 2004,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10,
e dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), per violazione dell'art. 76 della
Costituzione, nella parte in cui tali norme, abrogando la normativa
previgente, non riconoscevano più il diritto di precedenza
nell'assunzione presso la stessa azienda e con la medesima
qualifica, a favore dei lavoratori che avessero prestato attività
lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato.
Precisava il rimettente che l'art. 23 della legge n. 56 del 1987 era
stato abrogato dall'art. 11, comma 1, del d. lgs. n. 368 del 2001,
il cui art. 10, commi 9 e 10, riservava ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi l'individuazione del predetto diritto di precedenza;
con la conseguenza che, in difetto di tale previsione contrattuale,
il diritto vantato non era altrimenti operante.
Quanto
alla non manifesta infondatezza della questione, rilevava il
Tribunale di Rossano che il d.lgs. n.368 del 2001, avendo soppresso
il diritto di precedenza nell'attuare la delega conferita dalla
legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizione per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee – legge comunitaria 2000), aveva violato la clausola di “non
regresso” (clausola 8) – contenuta nell'accordo quadro trasfuso
nella direttiva comunitaria e, quindi, inserita tra i principi
direttivi della delega (art. 2, comma 1, lettera f, della
legge n. 422 del 2000) – secondo cui «L'applicazione del presente
accordo non costituisce motivo valido per ridurre il livello
generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto
dall'accordo stesso».
2.
-
Costituendosi in giudizio, il ricorrente nel giudizio a quo,
dopo aver rilevato che le prescrizioni contenute nella citata
direttiva comunitaria, in quanto riprese nella legge delega,
vincolavano il legislatore delegato, rilevava che il tenore
perentorio della predetta clausola di “non regresso” comportava
l'inderogabilità in pejus della previgente normativa italiana
da parte del legislatore successivo, in sede di attuazione della
direttiva, nella parte riguardante il trattamento afferente alla
generalità dei lavoratori interessati. Il che si era verificato nel
caso concreto poiché l'art. 10 del d.lgs. n. 368 del 2001,
applicabile alla generalità dei lavori stagionali, era norma
peggiorativa rispetto all'art. 23, comma 2, della legge n. 56 del
1987, non più applicabile ai medesimi lavoratori perché abrogato
dall'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001.
3.
-
Nell'intervenire in giudizio, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, sosteneva l'infondatezza della questione.
4.
-
Con ordinanza n. 252 del 2006 questa Corte restituiva gli atti al
rimettente al fine di consentirgli la soluzione del problema
interpretativo alla luce della sopravvenuta sentenza 22 novembre
2005, nella causa C-144/04, Mangold, con la quale la Corte di giustizia aveva precisato
l'àmbito e la portata della clausola di non regresso.
5.-
Con ordinanza del 16 gennaio 2007, il Tribunale di Rossano ha
sollevato nuovamente la medesima questione di legittimità
costituzionale, sotto due profili: da una parte osservando che, non
essendovi nella direttiva comunitaria alcuna traccia della necessità
di vietare il diritto di precedenza nelle assunzioni, la
soppressione di tale diritto è frutto di una scelta del legislatore
delegato, compiuta al di fuori della delega, con violazione
dell'art. 77, primo comma, Cost.; dall'altra ravvisando un ulteriore
profilo di violazione dell'art. 76 Cost., con riferimento alla
violazione della clausola di “non regresso” contenuta nell'accordo
quadro allegato alla citata direttiva comunitaria, in ordine alla
quale l'indicata sentenza della Corte di giustizia rafforza i dubbi
di illegittimità costituzionale manifestati nella precedente
ordinanza di rimessione.
6.
-
Si è costituito il ricorrente nel giudizio a quo osservando
che il diritto alla riassunzione involge il nucleo essenziale della
direttiva, sicché la rimozione di tale diritto realizza proprio
quella reformatio in pejus che la direttiva vuole evitare. Né
ricorrono valide ragioni giustificative della regressione.
7.
-
Nell'intervenire in giudizio, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, ha eccepito l'inammissibilità della questione, non avendo il
rimettente motivato in alcun modo in ordine alla rilevanza della
questione alla luce della sopravvenuta giurisprudenza della Corte di
giustizia.
Nel
merito – osserva l'Avvocatura generale – la questione è infondata:
premesso che il diritto di precedenza nell'assunzione presso la
stessa azienda non è stato soppresso, ma continua a sussistere, sia
pure con modalità rimesse all'autonomia collettiva, non si può
sostenere che, in virtù di una scelta arbitraria del legislatore
delegato, sia stata operata in forza della norma censurata una
riduzione complessiva del livello di tutela accordato ai lavoratori.
Secondo la
difesa erariale, tra i principi della delega fissati dall'art. 2
della legge n. 422 del 2000, si colloca (lettera b) quello
secondo cui, «Per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i
singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno
introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline
stesse». Su questo presupposto il legislatore delegato, nel dare
attuazione alla direttiva 1999/70/CE ha ritenuto di dover
regolamentare ex novo l'intera disciplina del lavoro a
termine.
Sostiene, infine, l'Avvocatura generale che le due norme censurate
non comportano alcun peggioramento della tutela complessiva offerta
ai soggetti ivi individuati: da una parte, la devoluzione alla
contrattazione collettiva dell'individuazione dei casi in cui è
esercitabile un diritto di precedenza nell'assunzione si iscrive in
un trend normativo costante nell'evoluzione del diritto del
lavoro; dall'altra, l'introduzione del termine di un anno
dalla data di cessazione del rapporto entro cui il diritto di
precedenza si estingue, non aggiunge nulla di nuovo alla disciplina
previgente, poiché tale termine annuale doveva ritenersi seppur
implicitamente già operante. La prestazione del lavoro nel
settore oleario ha infatti in sé stesso natura stagionale, di tal
che, se il lavoratore non viene riassunto o non esercita il diritto
alla riassunzione entro un anno dall'ultimo rapporto, ciò significa
che il lavoratore non ha interesse a proseguire quel lavoro, oppure
che l'attività aziendale si è oggettivamente ridotta o del tutto
esaurita.
In
prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato memoria,
ribadendo le proprie difese.
Considerato
in diritto
Il
Tribunale di Rossano dubita – in riferimento agli articoli 76 e 77,
primo comma, della Costituzione
-
della legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, e
dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP
e dal CES), nella parte in cui subordinano il diritto di precedenza
nella assunzione presso la stessa azienda con la medesima qualifica
dei lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività
stagionali, a due condizioni prima inesistenti: la previsione di
tale diritto da parte della contrattazione collettiva nazionale
applicabile, e il mancato decorso di un anno dalla cessazione del
precedente rapporto.
In
particolare, l'art. 10 così dispone ai commi 9 e 10: «9. E' affidata
ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un
diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e
con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori
che abbiano prestato attività lavorativa, con contratto a tempo
determinato per le ipotesi già previste dall'articolo 23, comma 2,
della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al
suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base
di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui
all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
10. In
ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può
esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria
volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione
del rapporto stesso».
L'art. 11, a sua volta, dispone ai commi 1 e 2:
«1. Dalla data in entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive
modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n.
79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 nonché tutte
le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono
espressamente richiamate nel presente decreto legislativo. 2. In relazione agli effetti derivanti
dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole
dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro
efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi
nazionali di lavoro».
Va
preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità della
questione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato per non
avere il rimettente motivato sulla rilevanza della questione, in
quanto l'invocata giurisprudenza della Corte di giustizia,
pronunziatasi in ordine alla portata della cosiddetta “clausola di
non regresso”, se fosse applicabile alla fattispecie in esame,
potrebbe realmente incidere sulla legittimità delle norme censurate
sotto il profilo delle loro contrarietà ai principi enunciati dalla
direttiva sopra indicata
Nel
merito, la questione è fondata.
Il
rimettente attribuisce alle norme censurate l'effetto di un
peggioramento del trattamento riservato al ricorrente del giudizio
principale dalla disciplina precedente e ritiene che ciò comporti
una violazione della clausola di non regresso contenuta nella
direttiva, richiamata dalla delega (art. 76 Cost.). Inoltre, a suo
giudizio, non essendovi nella direttiva traccia della necessità di
vietare il diritto alle riassunzioni, la diversa disciplina del
diritto di precedenza è frutto di una scelta del legislatore
delegato in assenza totale di delega, con corrispondente violazione
dell'art. 77, primo comma, della Costituzione.
La Corte
ritiene che l'abrogazione – ad opera delle norme censurate –
dell'art. 23, comma 2, della legge n. 56 del 1987 non rientri né
nell'area di operatività della direttiva comunitaria, definita dalla
Corte di giustizia con la sentenza 22 novembre 2005, nella causa
C-144/04 Mangold, né nel perimetro tracciato dal legislatore
delegante.
Con
riferimento al primo àmbito, detta sentenza ha sottolineato (punti
da 40 a 43) che la clausola 5 della
direttiva 1999/70/CE è circoscritta alla «prevenzione degli abusi
derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di
rapporti di lavoro a tempo determinato». Tale clausola pertanto non
opera laddove, come nella specie, vi sia una successione di
contratti a termine alla quale non si riferisce alcuna delle misure
previste dalla direttiva medesima al fine di prevenire quegli abusi
(giustificazione del rinnovo; durata massima totale dei contratti;
numero massimo di contratti).
In altri
termini, la disciplina dettata dalle norme censurate, concernente i
lavori stagionali, non mira tanto a prevenire l'abusiva reiterazione
di più contratti di lavoro a tempo determinato, per favorire la
stabilizzazione del rapporto, ma è volta unicamente a tutelare i
lavoratori stagionali, regolando l'esercizio del diritto di
precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda e con la
medesima qualifica. La disciplina censurata si colloca, quindi, al
di fuori della direttiva comunitaria.
Essa resta
anche al di fuori della delega conferita dalla legge 29 dicembre
2000, n. 422 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge
comunitaria 2000), complessivamente considerata.
L'art. 1,
comma 1, di tale legge ha delegato, infatti, il Governo ad emanare
«i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.» e, per quanto concerne la direttiva
1999/70/CE relativa al caso in esame non ha dettato – a differenza
di altre ipotesi -
specifici criteri o principi capaci di ampliare lo spazio di
intervento del legislatore delegato.
Sulla
base di quanto precede va dichiarata l'illegittimità costituzionale,
per violazione dell'art. 77, primo comma, Cost., dell'art. 10, commi
9 e 10, nonché dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001,
nella parte in cui abroga l'art. 23, comma 2, della legge 28
febbraio 1987, n.
56, in quanto emanati in assenza di delega.
Conseguentemente, il comma 2 dell'art. 11 del d.lgs. n. 368 del
2001, il quale contiene una disposizione meramente transitoria, come
tale funzionalmente collegata al precedente comma, è anch'esso
costituzionalmente illegittimo.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, nonché
dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP
e dal CES) nella parte in cui abroga l'articolo 23, comma 2, della
legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato
del lavoro);
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nella parte in cui detta la
disciplina transitoria in riferimento all'art. 23, comma 2, della
legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 25 febbraio 2008.
F.to:
Franco BILE
, Presidente
Luigi MAZZELLA,
Redattore
Giuseppe DI
PAOLA
, Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 4 marzo 2008.
Il Direttore
della Cancelleria
F.to: DI
PAOLA
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