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I
trattamenti più favorevoli da uso aziendale (non sono perpetui ma
neppure revocabili unilateralmente) di Mario Meucci, Avvocato
1. I requisiti strutturali dell’uso aziendale
In tempi in cui uno degli obbiettivi primari delle aziende è quello
della riduzione dell’incidenza del costo del lavoro, non è
infrequente trovarsi di fronte ad iniziative finalizzate al recupero
o alla soppressione delle concessioni (o delle acquisizioni
informali da parte dei lavoratori) di miglior favore rispetto alla
disciplina, legale o contrattuale (da contratto collettivo nazionale
e aziendale), concretizzantisi nella tentata abolizione di
determinati premi periodici di produttività, nella revoca di
gratificazioni una tantum quali ad es. il decennale (o quinquennale)
per la fondazione dell’azienda o per il raggiungimento di una certa
anzianità di servizio, di polizze aziendali sanitarie, di polizze
assicurative per invalidità o morte da infortuni (professionali ed
extra) e da malattie, di riduzioni d'orario, di riconoscimento di
festività aggiuntive, di incentivazioni all'esodo anticipato o al
prepensionamento o di similari trattamenti addizionali, praticati
per la generalità dei lavoratori (o categorie o gruppi di essi),
ovvero di benefici di agibilità sindacale accordati alle Rsa in
numero e modalità eccedenti quelle legali o contrattuali.
Per dare una risposta al quesito se siano o meno legittimi i
tentativi di revoca unilaterale o se i trattamenti più favorevoli
possano essere dismessi solo a seguito di contrattazioni aziendali
che espressamente ne prevedano la caducazione (ovvero implicitamente
per incompatibilità con la nuova disciplina collettiva aziendale) o
ancora per valutare se i trattamenti di miglior favore siano invece
impermeabili (cioè insensibili) anche nei confronti della
contrattazione collettiva (nazionale o aziendale) e quindi si
mantengano sine die - o in perpetuo (come si usa dire) - è
necessario delineare i vari orientamenti dottrinali e
giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo in tema di “usi
aziendali”.
Senza dilungarci nell’esame approfondito della distinzione tra “usi
normativi” (presupponenti la c.d. opinio iuris ac necessitatis,
cioè a dire il convincimento che il comportamento sia imposto al
datore di lavoro da un obbligo legale) e “usi negoziali” o di fatto
tra cui vengono fatti correttamente rientrare gli usi aziendali, –
la cui rilevanza postula un atto di autonomia individuale - va
detto che la prassi aziendale si forma in base alla diffusione a
favore di una categoria o gruppo di lavoratori di benefici fondati
sulla spontaneità datoriale (cioè a dire al di fuori di obblighi di
sorta), e dietro reiterazione nel tempo in maniera tale da
determinare nei lavoratori beneficiari la ragionevole aspettativa
della loro continuità al sussistere delle condizioni (e dell’assetto
normativo positivo in cui il beneficio è stato concesso e che ne ha
costituito la premessa).
La continuità dei benefici addizionali fondati sull’ “uso aziendale”
presuppone quindi le seguenti condizioni:
a)
la spontaneità del comportamento datoriale (anche in adesione a
sollecitazioni del personale o del sindacato che lo rappresenta),
valutata a posteriori non già sottoponendo ad accertamento
l’atteggiamento psicologico soggettivo del datore di lavoro ma
riscontrando esclusivamente l’oggettiva assenza o inesistenza di un
obbligo (reale o putativo) impositivo del comportamento in
questione;
b)
la reiterazione del comportamento nel tempo tale da soddisfare
l’affidamento della continuità in capo al personale (o alla
categoria o gruppo) cui il beneficio è concesso;
c)
la persistenza o invarianza dell’assetto normativo positivo (legale
o contrattuale) o delle condizioni organizzative aziendali, che
hanno determinato originariamente la concessione liberale e che ne
sono state il presupposto determinante.
2. Il pregresso orientamento della Cassazione fondato sul carattere
negoziale interindividuale degli usi aziendali, riconducibili
all’art. 1340 c.c.
Un vecchio orientamento (in via di abbandono da parte della
Cassazione) riconduceva i benefici o trattamenti migliorativi
addizionali alla clausola d’uso ex art. 1340 c.c., con effetti di
inserimento e d’integrazione del contenuto delle obbligazioni verso
quei lavoratori nei cui confronti l’uso si era formato, senza
estensibilità alla generalità dei lavoratori o ai nuovi assunti che
in futuro si fossero trovati nelle stesse condizioni[1].
L’uso aziendale determinava l’inserimento della clausola di miglior
favore nei contratti individuali della ristretta cerchia dei
lavoratori in servizio all’epoca in cui l’uso si era formato e si
sarebbe mantenuto in perpetuo indipendentemente da contrarie
pattuizioni di fonte collettiva.
Tale orientamento risultava espresso nella seguente massima: «Le
erogazioni del datore di lavoro non imposte da legge, né dal
contratto collettivo, né da espresse pattuizioni individuali devono
considerarsi come facenti parte dell’ordinaria retribuzione se
corrisposte continuativamente ad una generalità di dipendenti,
atteso che esse – per effetto della prassi, anche se limitata ad una
sola azienda – assumono la natura di emolumento dovuto per uso
aziendale, riconducibile alla natura degli usi negoziali o di fatto,
i quali debbono ritenersi inseriti (ex art. 1340 c.c.) non già nel
contratto collettivo (alle cui eventuali successive modifiche sono
insensibili), ma – salva un’espressa volontà contraria delle parti –
in quello individuale, di cui integrano il contenuto in senso
modificativo o derogativo (“in melius” per il lavoratore) della
contrattazione collettiva»
[2].
Per la verità l’orientamento era contraddittorio: a) sia perché
costretto, per coerenza giuridica, a limitare (in astratta teoria) i
benefici o trattamenti migliorativi ai soli lavoratori in servizio
all’epoca in cui l’uso aziendale era sorto, senza estendersi ai
nuovi (o futuri) assunti (quando invece si sa che in un’azienda il
potere gestionale datoriale, in un’ottica di coesione ed uniformità
dei rapporti di lavoro, dilata di fatto i trattamenti migliorativi a
coloro che in futuro si troveranno nella stessa condizione dei
colleghi che li hanno preceduti); b) sia perché, argomentando sul
piano dell’individuale, disconosceva una valenza collettiva all’uso
aziendale, equiparabile, negli effetti, al regolamento d’impresa (di
emanazione unilaterale datoriale ma con diffusività regolamentare
collettiva) o al contratto aziendale (pur in assenza di un
interlocutore antagonista); c) sia perché affermava implicitamente o
esplicitamente l’irrevocabilità o l’immodificabilità dei trattamenti
più favorevoli i quali, per effetto della compenetrazione delle
clausole d’uso nei contratti individuali, acquisivano prevalenza
(sulle) ed impermeabilità da parte delle fonti collettive per
effetto del disposto dell’art. 2077, 2° comma, cod. civ., che fa
salve le condizioni più favorevoli dei contratti individuali,
preesistenti o successivi, nei confronti dei contratti collettivi,
sottraendo tali trattamenti più favorevoli alla dinamica della
successione temporale delle fonti collettive, suscettibili di
modificarli o di abolirli.
L’irrazionalità o meglio l’esigenza di sottrarre il carattere della
“perpetuità” ai trattamenti più favorevoli discendenti da uso
aziendale, ciò non di meno si faceva sentire e fu oggetto di una
poco felice sentenza della Cassazione
[3]
la quale ritenne di poter risolvere il problema legittimando il
datore di lavoro alla “revoca novativa” del pregresso uso aziendale
più favorevole, asserendo che: «…ove sopravvenga un nuovo
comportamento contrario del datore di lavoro, protrattosi
univocamente per anni senza manifestazioni di dissenso dei
lavoratori interessati e delle organizzazioni sindacali, è
configurabile la sostituzione dell’uso aziendale anteriore con
quello successivo, benché meno favorevole, ossia una clausola nuova,
inserita per fatti concludenti nei contratti individuali».
3. Il nuovo orientamento assertore della valenza ed efficacia
collettiva degli usi aziendali, analoga a quella dei trattamenti
derivanti da contratti collettivi aziendali
In questo quadro di incongruenze si giunge – dietro le
sollecitazioni critiche della dottrina
[4]
- ad un salto di qualità e all’inaugurazione di un nuovo
orientamento da parte della Cassazione, tramite la decisione n. 9690
del 6 novembre 1996[5].
In questa decisione si osserva che :« l’uso aziendale è stato dalla
giurisprudenza configurato non solo nel caso in cui un determinato
comportamento sia stato reiteratamente tenuto dall’imprenditore nei
confronti di tutti i suoi dipendenti, ma anche quando esso sia
tenuto nei confronti di una ristretta cerchia di dipendenti che
abbiano una determinata qualifica, o nei confronti di ciascun
dipendente in un’unica vicenda del rapporto di lavoro (es. la
cessazione del rapporto, n.d.r.). In tali ipotesi il reiterato
comportamento del datore di lavoro fa sorgere l’obbligazione non
solo nei confronti dei beneficiari di tale comportamento, ma anche
nei confronti degli altri dipendenti, che, in tempi diversi e
successivi, conseguiranno la medesima qualifica o si troveranno ad
affrontare la stessa vicenda del rapporto. In questo caso se…il
fenomeno viene esaminato sotto il profilo tipicamente negoziale e
interindividualistico, non si riesce a spiegare come un’isolata
attribuzione patrimoniale, effettuata nei confronti di un lavoratore
in una determinata circostanza (nella specie la cessazione del
rapporto di lavoro e la liquidazione del t.f.r.) possa non solo
modificare il contratto di lavoro del dipendente beneficiato
(effetto questo fra l’altro del tutto superfluo, una volta che
l’erogazione avvenga alla fine del rapporto), ma addirittura
integrare il rapporto di lavoro degli altri lavoratori ancora in
servizio, facendo sorgere un obbligo dell’imprenditore…ad effettuare
la stessa prestazione patrimoniale, allorché ciascuno di tali
lavoratori abbandonerà l’azienda. Per spiegare l’efficacia
automatica dell’uso aziendale nei confronti dei singoli contratti
individuali di lavoro, sia nell’ipotesi di un comportamento
generalizzato che in quella del comportamento ristretto a singole
categorie o ad eventi determinati, senza poter ricorrere all’art.
1340 c.c. (applicabile solo in presenza di un uso preesistente al
momento della conclusione del contratto) e senza che sia stata
convenzionalmente concordata tale modifica, deve necessariamente
ritenersi che l’uso aziendale (di carattere negoziale e non
normativo) fa sorgere un obbligo unilaterale di carattere
collettivo, che agisce sul piano dei singoli rapporti individuali
allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto
collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a
quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell’uso aziendale
(art. 2077 c.c.)».
Secondo questo nuovo orientamento (i cui precedenti si ritrovano in
Cass. 29.5.1967, n. 1176; Cass. 19.3.1986, n. 1916; Cass. 9.8.1991,
n. 8705, inedita), le clausole d’uso si inseriscono nei contratti
individuali, per effetto di un meccanismo di disciplina collettiva,
similare a quella aziendale e non per effetto di un meccanismo
genetico interindividuale. E la cosa non è di poco conto giacché –
come vedremo successivamente – i trattamenti migliorativi da uso
aziendale, una volta ricondotti in un alveo genetico di carattere
collettivo, perdono le garanzie di “insensibilità” (ex art. 2077, 2°
comma, c.c.) o “impermeabilità” rispetto alle vicende delle
successioni temporali delle fonti collettive (contratti aziendali e
nazionali) e ne seguono conseguentemente le sorti, con effetti di
caducazione o di revoca o di sostituzione da parte di fonti
collettive contemplanti trattamenti anche in peius
[6].
Per completezza va detto che nella vicenda in cui Cass. n. 9690/1996
ha affermato il principio soprariferito, si verteva nell’ ipotesi di
una liquidazione di miglior favore del t.f.r. (sistema di
liquidazione a scaglioni) effettuata dall’azienda in termini più
favorevoli della normativa del ccnl metalmeccanici in un certo
momento storico in cui la magistratura si era pronunciata a sfavore
della clausola collettiva nazionale; pronunciatesi poi le sezioni
unite per la legittimità della clausola meno favorevole del
contratto nazionale, l’azienda aveva revocato il pregresso
trattamento di miglior favore che – sottolinea la Cassazione – non
aveva dato luogo ad un uso aziendale per la mancanza del carattere
della “spontaneità” nel comportamento datoriale (adottato solo sotto
timore e per evitare un ipotetico contenzioso giudiziario).
Le stesse affermazioni di genesi e valenza collettiva dell’uso
aziendale vengono reiterate dalla Suprema corte nella decisione n.
13294 del 27 novembre 1999
[7],
occasionata da una richiesta di percezione da parte di taluni
lavoratori delle stesse incentivazioni al prepensionamento
praticate, per ben 8 anni di seguito, dall’azienda nei confronti dei
colleghi al raggiungimento di 30 anni di contribuzione, prima
dell’emanazione della l. n. 223/1991 sui licenziamenti per riduzione
di personale e relativa nuova disciplina degli ammortizzatori
sociali. Nel caso di specie la Cassazione ha negato la ricorrenza
dell’uso aziendale, legittimando la mancata corresponsione degli
incentivi al prepensionamento da parte aziendale nella misura e con
le modalità antecedenti alla l. n. 223/91, sostituiti
successivamente da singoli riconoscimenti sulla base di distinti
accordi transattivi, in carenza di un riscontro da parte del
Tribunale di una volontà datoriale di estendere il beneficio
migliorativo anche per il futuro. In particolare la Cassazione ha
sottolineato che: «…di uso aziendale, quale fonte di un obbligo
unilaterale di carattere collettivo, che agisce sul piano dei
rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di
un contratto collettivo aziendale, si può parlare non già in ragione
della mera reiterazione di un comportamento datoriale favorevole nei
confronti di una pluralità di dipendenti, ma a condizione di poter
concretamente individuare nel comportamento stesso gli elementi
dello specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro
determinati aspetti del rapporto di lavoro».
L’orientamento in ordine all’equiparazione dell’uso aziendale, nei
suoi effetti, ad un contratto collettivo aziendale viene
riconfermato successivamente da Cass. n. 14606 del 10 novembre 2000[8]
che si è trovata ad esaminare un caso pressoché identico a quello di
Cass. n. 13294/1999, caratterizzato dalla negazione aziendale di
corrispondere gli stessi incentivi al prepensionamento (praticati
ante legem n. 223/91) nei confronti di lavoratori che
avevano risolto il rapporto di lavoro dopo l’entrata in vigore della
L. n. 223/91, a seguito della quale l’azienda aveva unilateralmente
cessato l’erogazione del beneficio anche in considerazione – a suo
dire – dell’esaurimento del contingente massimo dei prepensionabili.
Al riguardo la Cassazione ha affermato che: «La decisione
unilaterale aziendale di sospendere la prassi di erogare incentivi
ai lavoratori che optano per il prepensionamento è inidonea a far
venir meno un uso aziendale che, secondo il più recente
orientamento, agisce sul piano dei rapporti individuali allo stesso
modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale,
sostituendo alle clausole contrattuali collettive in vigore quelle
più favorevoli dell’uso aziendale; ai fini di giudicare della
legittimità della cessazione non può prescindersi dalla valutazione
della rilevanza dell’assetto normativo positivo in cui esso si è
manifestato e che inevitabilmente ne ha costituito la premessa, onde
verificare se sussisteva uno specifico intento negoziale di regolare
anche per il futuro determinati aspetti del rapporto di lavoro (il
cui imprescindibile accertamento è demandato al giudice del rinvio)».
Coerentemente ha, pertanto, rinviato ad altro giudice di appello per
il riscontro di sussistenza nell’iniziativa datoriale originaria di
miglior favore dell’intento (o meno) di impegnarsi anche per il
futuro, in presenza di un diverso assetto di diritto positivo,
ovvero se l’iniziativa aveva carattere intrinsecamente contingente e
condizionato, sia dal lato organizzativo sia da quello dall’assetto
normativo positivo in cui essa si è manifestata e che
inevitabilmente ne aveva costituito la premessa.
4. Configurazione degli usi aziendali quali “fonti sociali”
nell’impresa, soggette a modificazione (anche in peius) da parte
delle altre fonti sociali collettive sovraordinate (contratti
aziendali e nazionali)
L’orientamento sopra delineato – con il pregio di un approfondimento
chiarificatore ai fini dell’abbandono del vecchio orientamento
fondante l’efficacia degli usi aziendali sul piano delle
obbligazioni individuali e delle norme civilistiche, ed a favore
invece dell’inquadramento degli usi aziendali tra le fonti
collettive endoaziendali – viene poi riconfermato da Cass. n. 1773
del 17 febbraio 2000
[9].
La decisione che – esplicitamente ricollegandosi a Cass. n.
9690/1996 - ci è apparsa come la più esaustiva sul tema,
risottolinea le incongruenze dell’accostamento degli usi aziendali
all’art. 1340 c.c., asserendo che se si dovesse condividere la
riconduzione dei trattamenti migliorativi da uso aziendale all’art.
1340 c.c. (cioè all’ambito delle obbligazioni da contratto
individuale) non solo si dovrebbe distinguere in ragione del
momento di assunzione dei vari dipendenti (poiché il datore di
lavoro avrebbe la facoltà di escludere l’inserzione dell’uso sia nei
confronti di coloro che - in quanto già assunti - ne sono in
precedenza rimasti esclusi, sia di coloro che saranno assunti in
futuro, con i quali non è ancora in atto un contratto individuale).
Ciò osservato la Corte conclude, sul punto, che: «…ve n’è a
sufficienza per essere certi della radicale diversità della
modifica dei contratti di lavoro in corso al momento della
formazione dell’uso e dell’influenza su quelli futuri per effetto
del comportamento spontaneo e reiterato, tenuto nei confronti di una
collettività di soggetti dal datore di lavoro, modifica che si attua
senza alcun intervento volontaristico delle parti contrattuali e
senza possibilità alcuna di escluderla, neppure nei confronti dei
soggetti assunti successivamente». Tutto ciò convince la Corte del
fatto che - pur senza accedere alle suggestioni delle impostazioni
teoriche che riconoscono nell’impresa una dimensione naturalmente
comunitaria o istituzionale - la necessaria coesione dei rapporti
di lavoro all’interno dell’azienda (determinata dalla identità
dell’organizzazione e dei suoi effetti dinamici) porta ad ascrivere
gli usi aziendali nel novero delle “fonti sociali” collettive
endoaziendali, così come ne fa parte il c.d. regolamento aziendale o
d’impresa o di stabilimento, adottato dall’imprenditore
unilateralmente nell’esercizio del suo potere di iniziativa
economica (sempre che, come sovente accade, il controllo sindacale
non sfoci nella conclusione di accordi collettivi aziendali).
«Orbene – afferma la Cassazione - è tra le fonti sociali che
deve essere inserito…l’uso aziendale…costituente quindi fonte di
obbligazione e di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro
ai sensi degli artt. 1374 e 1173 c.c.. Il trattamento di miglior
favore della collettività dei dipendenti infatti, al pari del
regolamento d’impresa, costituisce anch’esso espressione del potere
di iniziativa economica del datore di lavoro, attuato con atti
volontari che rappresentano una fonte di obbligazioni quando
integrano la fattispecie di uso aziendale, che si risolve in un
nuovo assetto di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro.
La natura di fonte sociale, e quindi collettiva, dell’uso aziendale,
desunta dai principi generali dell’ordinamento dei rapporti di
lavoro, comporta che sia liberamente modificabile da altre fonti
sovraordinate di carattere collettivo (i contratti nazionali e
aziendali) anche in pejus; la modifica dell’uso può anche essere
l’effetto di accordi individuali (poiché il limite di cui agli artt.
2077 e 2113, co.1°, c.c., opera solo in rapporto ai contratti
collettivi), ma limitatamente alle parti stipulanti (in mancanza
dell’agente sindacale, gli accordi restano individuali anche se
conclusi con tutti i dipendenti interessati: cfr. Cass. n.
2022/1999, che li definisce contratti individuali plurimi). Non però
da un successivo uso aziendale di segno opposto (come aveva
erroneamente affermato Cass. n.2406/1994, n.d.r.), sia perché la
nozione ontologica di uso aziendale presuppone un trattamento di
miglior favore, sia perché non è giuridicamente possibile che si
formi un uso in virtù di comportamenti che sono qualificabili come
inadempimento di preesistenti obbligazioni…. Nei sensi precisati, la
Corte conferma dunque l’affermazione già contenuta nel suo già
menzionato precedente (Cass. n. 9690/’96), secondo cui l’uso
aziendale agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo
stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo
aziendale, affermazione condivisa nella sostanza anche da altre
decisioni che hanno ritenuto gli usi aziendali governati dal
principio della successione temporale di più accordi aziendali (cfr.
Cass. 1916/1986 e le altre già citate)».
Ne esce la conclusione che i trattamenti migliorativi da uso
aziendale non restano necessariamente in vita sine die,
giacché in luogo di essere indifferenti alle modifiche (anche
peggiorative) dei contratti aziendali e nazionali – come riteneva
una giurisprudenza in via di abbandono - possono dagli stessi
contratti collettivi essere soppressi per effetto di valutazioni
globali di opportunità tra gli agenti contrattuali antagonisti a
livello nazionale o aziendale (in cambio, o meno, di altre
concessioni) o dietro convenzione di “non cumulabilità” per
intrinseca incompatibilità delle distinte discipline, come hanno
fatto le parti stipulanti il ccnl 13.6.2000 per del settore
trasporti all’art. 49 (Sostituzione degli usi) quando hanno
stabilito la loro caducazione implicita, in ragione della
pattuizione secondo cui: «il presente contratto sostituisce ed
assorbe tutti gli usi o consuetudini anche se più favorevoli ai
lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili con
l’applicazione di qualsiasi delle norme poste nel contratto stesso».
Ne consegue altresì che i benefici economico-normativi traenti causa
da prassi liberali datoriali in ragione della loro riconducibilità
giuridica agli usi negoziali e, secondo l’orientamento della
Cassazione, alle fonti sociali analoghe ai contratti aziendali, non
sono unilateralmente revocabili, ma necessitano del consenso[10]
alla modifica (in tutto o in parte) dell’agente negoziale sindacale
antagonista, rappresentativo e tutore degli interessi dei
lavoratori.
5.
Il similare (ma giuridicamente diverso) caso deciso da Cass. n.
19351/2007, afferente a revoca di un beneficio non riposante
sull’uso aziendale ma su pattuizione di contratto di durata
indeterminata
Apparentemente in controtendenza potrebbe apparire
la recentissima Cass. 18 settembre 2007 n. 19351, la quale è
giunta a legittimare la dismissione del beneficio contrattualizzato
in un accordo sindacale del 1956, per via unilaterale aziendale, a
prescindere da una modificazione pattizia del risalente accordo
sindacale.
La fattispecie è così sintetizzabile: «Dopo circa 40 anni di
costante applicazione, l’Azienda Auto Trasporti di Bergamo ha
disdettato un accordo aziendale del marzo 1956 che prevedeva
abbonamenti gratuiti per i dipendenti collocati a riposo con una
determinata anzianità. Taluni ex dipendenti hanno chiesto al
Tribunale di Bergamo di accertare l’illegittimità della disdetta e
di affermare il loro diritto di continuare a fruire degli
abbonamenti gratuiti.
Essi hanno sostenuto che l’accordo aziendale doveva ritenersi parte
integrante del contratto nazionale, non disdettato e che comunque
non era consentito all’azienda porre nel nulla un “diritto quesito”.
Il Tribunale di Bergamo ha accolto la domanda e la sua decisione è
stata confermata dalla Corte d’Appello di Brescia. L’azienda ha
proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte
di Brescia per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 19351 del 18 settembre 2007,
est. Vidiri) ha accolto il ricorso e, pronunciando nel merito, ha
rigettato la domanda proposta dai lavoratori. La contrattazione
aziendale – ha affermato la Cassazione – è distinta da quella
nazionale, avendo pari dignità e forza vincolante, sicché anche i
contratti aziendali possono modificare in peggio quelli nazionali,
pertanto è erronea l’affermazione della Corte di Brescia secondo cui
la disciplina del contratto aziendale doveva ritenersi confluita in
quella nazionale. Inoltre, ha osservato la Cassazione, il contratto
aziendale del marzo 1956, essendo a tempo indeterminato, era
validamente disdettabile da parte dell’azienda, in virtù del
seguente principio di diritto: “Il contratto collettivo, senza
predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per
sempre tutte le parti contraenti, perché finisce in tal caso per
vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione
collettiva, la cui disciplina – da sempre modellata su
termini temporali non eccessivamente dilatati – deve parametrarsi su
una realtà socio-economica in continua evoluzione, sicché a tale
contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei
negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una
causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo
indeterminato, che risponde alla esigenza di evitare – nel rispetto
dei criteri di buona fede e di correttezza nell’esecuzione del
contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio”[12].
La Suprema Corte ha altresì escluso, la configurabilità, nel
caso in esame, di un “diritto quesito”. Un contratto collettivo
successivo – ha affermato la Corte – può modificare, anche in
peggio, per i lavoratori, istituti che trovano il loro fondamento in
precedenti contratti collettivi, sempre che non si incida su
disposizioni inderogabili di legge o in diritti scaturenti da
contratti individuali di lavoro; ed infatti l’unico limite in
materia è dato dalla intangibilità di quei diritti che siano già
entrati a fare parte del patrimonio del lavoratore, quale
corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto
già esaurita. Ne consegue – ha aggiunto la Cassazione – che la
tematica dei “diritti quesiti” attiene unicamente a queste ultime
posizioni, sicché la tutela ad essi garantita non è certo
estensibile a mere pretese alla stabilità nel tempo di normative
collettive più favorevoli o di mere aspettative sorte alla stregua
di tali precedenti regolamentazioni[13];
come esempio emblematico della problematica scrutinata è stato
richiamato l’istituto dello straordinario, essendosi al riguardo
rilevato che il sindacato, nell’esercizio della sua autonomia
negoziale, non può disporre della maggiorazione per il lavoro
straordinario già prestato nella vigenza del contratto collettivo
che tale maggiorazione prevede, per configurarsi in tale ipotesi un
diritto quesito, mentre potrà invece negare (o ridurre per il
futuro) la suddetta maggiorazione essendosi in tali casi in presenza
di una mera aspettativa, inidonea come tale ad assumere la
consistenza di un diritto soggettivo. La Corte ha quindi enunciato,
in materia, il seguente principio di diritto: “Nella successione
dei contratti collettivi, seppure di diverso livello, è consentita
una modifica in peius del trattamento economico dei lavoratori,
sempre che non si incida su disposizioni di legge inderogabili o su
istituti regolati sulla base di contratti individuali di lavoro.
Sono in ogni caso fatti salvi quei diritti, già entrati a far parte
del patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione
già resa e, nell’ambito di un rapporto (o di una sua fase) già
esauritasi, non potendo di contro ricevere tutela, in mancanza di
alcun sostegno normativo, mere pretese alla stabilità (o alla
protrazione nel tempo) di benefici economici e di aspettative
derivanti da precedenti favorevoli regolamentazioni”»[14].
All’inizio del paragrafo abbiamo affermato che la decisione si
presenta solo “apparentemente” in controtendenza, giacché essa non
contraddice in alcun modo la tesi della necessità di un accordo
sindacale al fine di legittimamente modificare in peius un
beneficio scaturente non già da un uso aziendale, ma da un
previgente accordo sindacale senza durata determinata, protrattosi
nel tempo, dando vita a quello che (solo apparentemente) è apparso
un beneficio da prassi temporalmente reiterata. La recentissima
decisione non si incrocia, pertanto, con i principi di diritto
asseriti dalle precedenti decisioni né li contrasta espressamente o
implicitamente; essa si è imbattuta in una fattispecie in cui il
beneficio (poi protrattosi nel tempo, per 40 anni) degli abbonamenti
gratuiti agli autobus di linea per i pensionati ex dipendenti viene
revocato unilateralmente in conseguenza della disdetta di un accordo
sindacale (a tempo indeterminato) in cui lo stesso beneficio era
stato negoziato e che ne era stato la fonte, a differenza dell’uso
aziendale la cui fonte risiede invece in un atto di liberalità
aziendale protrattosi intenzionalmente nel tempo.
La Cassazione – facendo corretta applicazione del principio secondo
cui non è ipotizzabile un contratto di durata a tempo indeterminato
– ha legittimato, sulla base di una giurisprudenza pressoché
consolidata, la disdetta o recesso ad nutum dal vecchio
contratto (o meglio da una clausola del vecchio contratto del 1956,
contemplante il beneficio in questione per i pensionati). In
conseguenza della disdetta, il beneficio – secondo l’odierna
decisione della Cassazione – sembrerebbe essere venuto
automaticamente meno.
Se si dovesse desumerne questa conseguenza di senso comune, su
questa conclusione si radicherebbe il nostro parziale dissenso,
talché conviene effettuare una precisazione al riguardo, confortati
in ciò da Cass. 7 marzo 2002 n. 3296[15]
(est. Roselli).
Abbiamo visto come l’orientamento consolidato - in tema di contratti
collettivi (aziendali naturaliter inclusi) privi di
apposizione di termine di durata - legittimi la disdetta secondo le
regole codicistiche applicabili agli ordinari contratti (artt. 1372
e 1373 c.c.).
Argomenta sul punto Cass. n. 3296/2002: «L'art. 1373 c.c.
stabilisce: “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di
recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il
contratto non abbia avuto un principio di esecuzione” (primo comma).
“Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può
essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha
effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione”
(secondo comma). Presupposto per l'esercizio del recesso unilaterale
è dunque l'attribuzione, da parte della legge o del contratto
stesso, della relativa facoltà, poiché in difetto dell'attribuzione
vale la previsione del precedente art. 1372, secondo cui il
contratto, dotato di forza di legge tra le parti, “non può essere
sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”, con
ciò rimanendo sancito il cosiddetto principio di stabilità. Da lungo
tempo si è posta la questione se tale principio di stabilità debba
valere nel caso di contratto di durata, ossia a esecuzione
continuata o periodica, a tempo indeterminato.
La tesi negativa, risalente ad epoca precodicistica, si fonda sulla
contrarietà alla libertà di ogni vincolo obbligatorio perpetuo,
ossia destinato a durare all'infinito oppure per tutta la vita
dell'obbligato. E così ad esempio il prestatore di lavoro non
potrebbe vincolarsi vita natural durante, restando sempre salvo il
suo potere di dimissioni: ius libertatis non debet infringi.
È poi contemporanea all'entrata in vigore del codice civile attuale
la tesi dottrinale secondo cui la libertà di recesso dal contratto
di durata senza indicazione di termine si configura come principio
generale dell'ordinamento giuridico, ricavabile da numerose
disposizioni di dettaglio (principio di temporaneità). Tesi accolta
da questa Corte con riferimento ai contratti collettivi
postcorporativi stipulati senza determinazione di durata, per i
quali si è riconosciuta la possibilità di farne cessare l'efficacia,
previa disdetta, pur in mancanza di una previsione legale, ricavando
la regola dal principio di buona fede nell'esecuzione del contratto
(art. 1375 c.c.) (Cass., 29 aprile 1993, n. 4507, 9 giugno 1993, nn.
608-610, 20 settembre 1996, n. 8360, 25 febbraio 1997, n. 1694).
L'associazione sindacale, dunque, può recedere unilateralmente dal
contratto collettivo a tempo indeterminato poiché sarebbe contrario
al principio di buona fede che essa rimanga vincolata in perpetuo. E
lo stesso deve dirsi per l'imprenditore che abbia stipulato un
contratto aziendale, specie del genere contratto collettivo. Dalle
manifestazioni dell'autonomia collettiva debbono però essere tenuti
distinti i contratti individuali di lavoro, che dei primi
costituiscano attuazione. Il contratto collettivo si colloca infatti
all'interno della categoria dei contratti normativi, ossia di quei
contratti che, invece di porre in essere direttamente un atto di
scambio, determinano i contenuti di una futura produzione negoziale.
Le parti del contratto normativo si accordano sulle condizioni alle
quali si atterrano nella futura ed eventuale attività contrattuale.
Nel diritto del lavoro quest'attività si concreta nella conclusione
del contratto individuale, col quale datore e prestatore recepiscono
esplicitamente o implicitamente il contenuto del contratto
collettivo. Col contratto individuale il datore di lavoro non assume
alcun vincolo perpetuo poiché ogni suo obbligo è destinato a cessare
o con la fine del contratto di lavoro oppure, ed al più tardi, con
la morte del lavoratore. Egli non può perciò recedere ad nutum
né dall'intero contratto (art. 1, l. 15 luglio 1966, n. 604) né
dalle singole clausole, salvo che il potere di recesso non gli sia
attribuito (art. 1373 cit.) dal contratto stesso o dalla legge.
Ciò significa che il recesso dell'associazione di categoria dal
contratto collettivo “non ha effetto per le prestazioni già
eseguite” (art. 1373, primo comma, cit.) ossia non ha effetto
retroattivo ossia, ancora, non cancella l'efficacia dei contratti
individuali già stipulati. Questi potranno subire modifiche
soltanto per mutuo consenso, manifestato o direttamente dalle parti
o indirettamente attraverso il rinvio, tacito o esplicito, alle
nuove determinazioni dell'autonomia collettiva. In tal senso
vedasi già Cass., 8 maggio 2000, n. 5825, 20 giugno 2001, n.
8404, in termini. In conclusione il recesso unilaterale
dell'imprenditore dal contratto collettivo a tempo indeterminato non
comporta la risoluzione dei contratti individuali in corso, che
rimangono efficaci fino a nuovi e contrari accordi, collettivi o
individuali, ma comporta solo che l'imprenditore non ne sia
vincolato in sede di stipulazione dei nuovi contratti individuali.
La contraria affermazione, che connette al recesso dal contratto
collettivo la caducazione dei contratti unilaterali (rectius:
individuali, n.d.r.) vigenti, non può essere accettata,
siccome idonea a vanificare il fondamentale principio di stabilità
dei vincoli dell'autonomia privata, sancito dall'art. 1372, primo
comma, c.c.».
Quindi la disdetta unilaterale non determina il venir meno del
beneficio[16]
trasferito nel contratto individuale dal contratto collettivo di
natura normativa – per carenza di mutuo consenso o di sostituzione
della previgente normativa più favorevole con una collettiva
aziendale peggiorativa o abrogativa della previgente –, fintanto che
il sindacato non abbia proceduto alla rinegoziazione dell’accordo
caducato unilateralmente (o delle singole condizioni del medesimo
unilateralmente disdettate, senza perciò stesso essere poste nel
nulla, in assenza di nuova pattuizione convenzionale che
eventualmente le travolga o le ridimensioni).
Nella fattispecie del trasporto gratuito per gli ex dipendenti
(pattuito 40 anni prima in un contratto aziendale) evidentemente il
sindacato – forte dei successi giudiziari dei pensionati in primo e
secondo grado - non ha ritenuto ancora di porre in discussione, in
una presumibilmente prossima trattativa (a livello aziendale), la
questione della disdetta del beneficio, oggetto del decisum
della Cassazione.
Invero non va sottaciuto che il beneficio in questione si presenta
con l’aspetto di un privilegio, quantunque modesto al confronto di
quelli che mediaticamente si apprendono e vengono trasparentemente
portati in emersione in capo a svariate corporazioni o caste (quella
dei politici in primis); in attesa della rinegoziazione
dell’accordo disdettato, la questione non deve pertanto considerarsi
definita, stante il passaggio del testimone all’iniziativa del
sindacato, agente negoziale creativo delle cd. fonti sociali.
Anche se non potrà non costituire remora ad una richiesta sindacale
di ripristino (anche parziale o di scambio con altra più ragionevole
contropartita) la condivisibile considerazione – espressa dalla
Cassazione nella fattispecie – secondo cui:« …l'esigenza di
efficienza di un servizio di penetrante rilevanza sociale, quale
quello del trasporto, non può essere disgiunta dai principi di
economicità della gestione, che rendono incompatibile la permanenza
di benefici ed agevolazioni gratuite aventi non trascurabile
ricadute sul bilancio di aziende; ed invero dette aziende, seppure
operanti sotto la veste di società capitali, spiegano un servizio di
pubblica utilità, la cui disciplina non può non rispondere ai
principi di correttezza e buona fede, volti a ricalcare nel loro
contenuto nel settore privato i principi ex art. 97 Cost.
applicabili alla pubblica amministrazione». Esigenza che, in
fattispecie analoga concernente la città di Bologna, ha indotto la
Regione Emilia Romagna a sopprimere – con legge regionale del 1998 –
il beneficio del trasporto gratuito agli ex dipendenti (e loro
familiari), incontrando il favore della Cassazione che, nella
sentenza 17 maggio 2005 n. 15517, ha rigettato i ricorsi dei
ricorrenti ed ha affermato che:«La disposizione abolitiva del
trasporto gratuito, si configura come norma imperativa e
inderogabile, in quanto finalizzata, mediante la razionalizzazione
delle risorse finanziarie e la soppressione delle agevolazioni dei
singoli, alla organizzazione di un servizio pubblico più efficiente
ed accessibile a tutti». Ma in quest’ultimo caso la
caducazione è avvenuta per effetto di legge abrogativa, non già per
disdetta unilaterale datoriale di un accordo sindacale protrattosi
nel tempo, disdetta inidonea a vanificare le obbligazioni assunte
dall’azienda nei confronti degli ex dipendenti, sopprimibili solo
dietro accordo sindacale sostitutivo – per cd. successione temporale
– del precedente, anche in senso pacificamente (ed auspicabilmente
per il caso di specie) peggiorativo o sostitutivo con contropartita
eticamente meno opinabile.
Tirando le fila da questa articolata disamina, va – a nostro avviso
– affermato che sia per i benefici sorti da uso aziendale negoziale
sia per quelli originati da accordi sindacali di durata
indeterminata, per la loro revoca o modifica è imprescindibile
l’intervento sostitutivo della fonte negoziale di pari livello o
sovraordinata (contratto aziendale o nazionale), inidonea ed
insufficiente risultando allo scopo l’iniziativa unilaterale
aziendale.
[1]
Così Cass. 24.5.1991, n. 5903, in Not. giurisp. lav.
1992, 320; Cass. 13.12.1986, n. 7483, in Dir. prat. lav.
1987, n. 20, 1494.
[2]
Così Cass. 28.4. 1988, n. 3220 in Orient. giur. lav.
1988, 1030; conf.
Cass. 12.4.1986, n. 2589, in Not. giurisp. lav. 1986,
749; sostanzialmente conformi Cass. sez. un. 30.3.1994, n.
3134, in Foro.it 1994, I, 2114, nonché in Arg.
dir. lav. 1995, 374, con commento critico (a pag. 215)
di S. Liebman, Gli usi aziendali di fronte alle sezioni
unite:l’occasione per un bilancio (e per alcune
puntualizzazioni); Cass. sez. un. 17.3.1995, n. 3101, in
Mass. giur. lav. 1995, con nota di Masini, Gli usi
aziendali: incertezze giurisprudenziali e prospettive
collettive.
[3]
Cass. n. 2406 del 12.3.1994, in Dir. lav.1995, II,
104, con nota di Carpineti.
[4]
Eminentemente di S. Liebman, Individuale e collettivo nel
rapporto di lavoro:il problema degli usi aziendali nella
giurisprudenza della Cassazione, in Dir. rel. ind.
1991, n.1, 141 e ss.
[5]
In Mass. giur. lav. 1997, 7, con nota di S. Liebman,
Ancora in tema di usi aziendali e contrattazione
collettiva.
[6]
L’orientamento, al riguardo, è consolidato: si veda, ex
plurimis, Cass. 18.9.2007 n. 18351 (inedita, in cartaceo
allo stato); Cass. 18.12.1998, n. 12716, in Not. giurisp.
lav. 129, n. 9; Cass. 18.2.1998, n.1735, ivi
1998, 394 (e ivi richiami).
[7]
In Riv. it. dir. lav. 2000,II,598, con nota di L.
Castelvetri, Ma l’uso aziendale esiste?; in Mass.
giur. lav. 2000,584 con nota di S. Liebman,
Comportamenti unilaterali dell’imprenditore, usi aziendali
e teoria delle fonti di regolamentazione del rapporto di
lavoro.
[8]
In Lav. prev. Oggi, 2001, 142.
[9]
In Riv. it. dir. lav. 2000, II, 598 (con nota di L.
Castelvetri); in Mass. giur. lav. 2000,584 (con nota
di S. Liebman).
[10]
Sul divieto di modifica unilaterale della prassi da parte
datoriale, vedi Cass. 25.7.1996 n. 6690; sulla necessità
della modifica solo consensuale delle parti, conviene P.
Scognamiglio, Assenza dal lavoro e certificato medico,
in Guida lav. n.38/2007, 19, secondo cui: «La
prassi, quindi, se esistente e più favorevole al lavoratore,
può essere superata solo da una espressa manifestazione di
volontà delle parti».
[11]
Inedita in cartaceo, allo stato.
[12]
Così, oltre all’attuale Cass. 18.9.2007 n. 19351, cit., in
precedenza Cass. 4.8.2004 n. 14970; Cass. 23.8.2004 n.
16602; Cass.18.12.2002 n. 14827, in Not. giurisp. lav.
2003, 144, 1 (m.);Cass. 1.7.1998 n. 6427, ivi 1998,
635, 52 (m.);Cass. 25.2.1996 n. 1694, in Dir. lav.
1997, II, 526 con nota di Fantini, Ultrattività della
contrattazione collettiva e recesso dal contratto collettivo
senza predeterminazione di durata; Cass. 20.9.1996 n.
8360, in Not. giurisp. lav. 1997, 5; Pret. Biella
7.5.1997,ivi 1997, 173 (e ivi richiami); Cass.
16.4.1993 n. 4507, ivi 1993, 481; Cass. 9.6.1993 n.
6408, ivi 1994,28; Cass.13.2.1990 n. 1050, ivi
1990, 478. I principi asseriti da queste decisioni sono
riassumibili sostanzialmente nelle seguenti massime:«A
seguito della soppressione dell’ordinamento corporativo (e
quindi della inapplicabilità dell’art. 2071, ultimo comma,
c.c., che prevedeva che i ccnl avessero un termine di
durata, n.d.r.) e della mancata attuazione dell’art. 39
Cost., il contratto collettivo spiega la propria operatività
nell’area dell’autonomia privata, per cui la
regolamentazione ad esso applicabile è quella dettata per i
contratti in generale, e non quella dei contratti
collettivi; ne consegue che deve ammettersi la possibilità
che accordi collettivi vengano stipulati a tempo
indeterminato, ma in questo caso va ammessa anche la facoltà
di recesso, in quanto essa è rispondente all’esigenza di
evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio anche in
relazione ai contratti collettivi di diritto comune».
Con la conseguenza che:«Il recesso unilaterale
rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi
rapporto a tempo indeterminato, rispondendo all’esigenza di
evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, la quale è
in sintonia con il principio di buona fede nell’esecuzione
del contratto. Da ciò si desume la normale recedibilità dai
contratti collettivi di diritto comune stipulati senza
l’indicazione del termine finale, salvi, tuttavia, i diritti
(cd. diritti quesiti, n.d.r.) che siano entrati nel
patrimonio dei lavoratori per aver questi posto in essere le
condizioni che vi danno titolo» (cfr. sul tema dei cd.
diritti quesiti, Cass. 2.4.2001 n. 4389, in Not. giurisp.
lav. 2001,701). Tale giurisprudenza è stata occasionata
eminentemente dalle disdette unilaterali da parte di aziende
del settore creditizio e degli enti pubblici di proseguire
(per eccessiva, e presuntivamente asserita “eccessiva
onerosità”) a tempo indeterminato gli impegni assunti (in
accordi sindacali o nei regolamenti) alla contribuzioni a
Fondi o Casse di previdenza interni, al fine di erogare ai
pensionati la cd. previdenza complementare, integrativa di
quella obbligatoria dell’AGO.
[13]
Il diritto quesito va tenuto opportunamente distinto dalle
situazioni future o dalle fattispecie in via di
consolidamento, particolarmente ricorrenti nel rapporto di
lavoro per esecuzione continuata delle prestazioni. Cass.8.5.2000
n. 5825 (inedita a quanto consta ed in massima in Rep. Foro.
It. Lavoro – rapporto – n. 2050 ) ha espressamente rimarcato
la necessità di non confondere i diritti quesiti
(consistenti nei benefici già fruiti ed entrati nel
patrimonio del lavoratore per effetto di prestazioni già
rese, benefici non revocabili retroattivamente, ma solo non
più fruibili per il futuro in conseguenza di successiva
normativa deteriore sostitutiva della precedente) con la
tutela di semplici pretese alla stabilità nel tempo di
benefici conseguenti a normative collettive più favorevoli,
travolte legittimamente da successive meno favorevoli;
pretese che non strutturano diritti quesiti ma ridondano in
mere aspettative sorte sulla base di normative previgenti
caducate, e, in quanto tali, insuscettibili di tutela
giuridica. Così letteralmente esprimendosi: « …per un
verso, l’esistenza di un diritto quesito presuppone il
riconoscimento dell’esistenza ex lege del diritto, il
che è configurabile solo in caso di successione di leggi nel
tempo, non anche nell’ipotesi di successione normativa di
origine pattizia, e, per altro verso, di diritti acquisiti
può parlarsi solo con riferimento a quei diritti già entrati
a far parte del patrimonio dei lavoratori, in relazione ad
un evento già maturato, e non con riferimento ad aspettative
sorte sulla base di regole previgenti o a semplici pretese
di stabilità nel tempo di una regolamentazione di origine
pattizia».
[14]
L’ ottima sintesi è tratta dal sito
www.legge-e-giustizia.it.
[15]
In Not. giurisp. lav. 2002, 437.
[16]
In senso contrario – esprimendo perplessità sul principio
affermato da Cass. n. 3296/2002 – G. Gramiccia, Recesso
del datore di lavoro dal patto collettivo in tema di
previdenza complementare, in Mass. giur. lav.
2002, 304 (nota a Cass. n. 3296/2002, ivi pubblicata a p.
302).
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