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Se tredici ore vi sembran poche (l'articolo è pubblicato sul sito Eguaglianza & Libertà on line)
La drammatica vicenda della ThyssenKrupp
dovrà indurre tutti (governo, Parlamento, partiti, sindacati) a
valutare attentamente l’adeguatezza della vigente normativa italiana
in materia di sicurezza del lavoro, e soprattutto degli strumenti di
controllo della sua rigorosa osservanza. Al di là di questo
importantissimo aspetto, ve ne è, tuttavia, un altro che i servizi
di informazione hanno fatto affiorare in questi giorni in tutta la
sua gravità, al quale è dedicata questa breve riflessione: quello
dello stressante orario di lavoro giornaliero che i lavoratori dello
stabilimento in cui si è verificata la tragedia osservavano con
continuità. Un fenomeno, questo dell’eccessiva durata giornaliera
del lavoro, che non riguarda soltanto le imprese che producono
acciaio, ed in generale quelle del settore metalmeccanico, ma che è
largamente diffuso in molti settori produttivi, ivi compreso quello
dei servizi, in ragione della intensificazione dei ritmi di
produzione.
Il problema della durata massima della
giornata lavorativa non è sicuramente tra quelli che sono al centro
dell’attuale dibattito sindacale e politico, e neppure è inserito (a
quanto ci risulta) nell’agenda del governo in carica. Anzi, negli
ultimi anni esso è stato sempre tenuto ad una certa distanza e
guardato con diffidenza, in quanto in controtendenza con le
indiscusse (o forse sarebbe meglio dire non discutibili?)
maggiori esigenze di flessibilità dei sistemi produttivi, benché
esso sia strettamente collegato alla tutela della salute dei
lavoratori. E questo atteggiamento si è riverberato nel dibattito
scientifico tra i cultori di diritto del lavoro, che in larga misura
si sono resi disponibili ad interpretazioni della normativa vigente
particolarmente sensibili a quelle esigenze. Per farsi meglio
intendere dai profani, basti solo segnalare che la fissazione di un
limite rigido ed insuperabile di durata della giornata lavorativa
se, da un lato, contribuisce a prevenire il rischio di infortuni sul
lavoro o, più in generale, di danni alla salute, rende però più
complesso il ricorso, da parte delle imprese, ad un utilizzo degli
impianti estremamente variabile dal punto di vista temporale, oppure
le costringe, ove vogliano utilizzarli più intensamente, ad assumere
altri lavoratori.
Orbene, da mercoledì 5 dicembre la
questione del limite massimo dell’orario di lavoro giornaliero non
può essere più considerata soltanto una secondaria e cavillosa
questione tecnico-giuridica. La tragedia della ThyssenKrupp deve
indurre, da un lato, il legislatore a dedicare la propria attenzione
al problema e, dall’altro lato, gli studiosi del diritto del lavoro
a ripensare criticamente alla eccessiva elasticità, forse
‘leggerezza’, con cui, anche negli anni più recenti, è stata
solitamente affrontata l’interpretazione della normativa ordinaria e
costituzionale in materia di durata massima della giornata
lavorativa.
In alcuni articoli degli scorsi anni chi
scrive ha più volte ribadito con forza come l’art. 36, comma 2°,
della Costituzione italiana - secondo il quale spetta alla legge il
compito di fissare la durata massima (cioè assoluta) giornaliera
della prestazione - faccia riferimento alla necessità della
apposizione di un limite temporale che deve essere ‘preso sul
serio’, in quanto derivante direttamente dall’esigenza di tutela del
diritto alla salute sancito dall’art. 32 della stessa
Costituzione. Questo significa, in primo luogo, che quella
previsione costituzionale non dovrebbe mai essere interpretata –
come pure è stato fatto da dottrina autorevole – nel senso che essa
consentirebbe al legislatore di fissare quel limite giornaliero come
mera media da rispettare nella settimana, e ciò per due
decisivi motivi. Il primo, di tipo tecnico-giuridico, è costituito
dallo stesso dato letterale: l’art. 36 parla di «durata massima
della giornata» e non di «durata media massima della
giornata», né di «durata massima della settimana», e non si
capisce affatto perché, a fronte di un diritto costituzionale
strettamente connesso, dal punto di vista funzionale, alla tutela di
un diritto fondamentale della persona, dovrebbe ammettersi
un’interpretazione che ne riduca la portata attraverso una forzatura
del dato letterale. Il secondo motivo è costituito dalla
considerazione che la tesi della media settimanale è ispirata dalle
nuove esigenze di flessibilità espresse dalle trasformazioni dei
processi produttivi, ritenute meritevoli di tutela privilegiata
anche in una prospettiva occupazionale; ma che siffatte esigenze, di
cui pur si può riconoscere un fondamento negli artt. 41 e 4 della
Costituzione, manifestano indiscutibilmente una secondaria
rilevanza rispetto al valore primario rappresentato dalla protezione
della salute del singolo lavoratore e debbano, pertanto, soccombere
nel conflitto con quest’ultimo, tanto sul piano legislativo, quanto
su quello dell’attività interpretativa che dottrina e giurisprudenza
sono chiamate a svolgere nell’ordinamento.
Ebbene, l’attuale disciplina in materia
(contenuta nel d. lgs. n. 66 del 2003, attuativo della direttiva n.
93/104/CE), non fissa direttamente un limite giornaliero di
durata della prestazione lavorativa, ma solo un limite
settimanale di durata complessiva del lavoro (orario normale più
straordinario) pari a 48 ore, il quale, tra l’altro, opera come
valore medio da rispettare nell’arco di un quadrimestre
(periodo, quest’ultimo, che i contratti collettivi possono portare a
sei mesi ovvero, in presenza di peculiari esigenze, persino fino a
dodici mesi). Per quanto rispettosa della normativa comunitaria,
questa nuova disciplina sarebbe dunque, alla luce di quanto appena
detto, da considerare, invece, non conforme all’art. 36 della
Costituzione, il quale, appunto, impone al legislatore italiano di
fissare (anche) un più puntuale vincolo giornaliero, certamente più
idoneo alla tutela della salute del lavoratore.
Va tuttavia avvertito il lettore che, in
realtà, il d.lgs. n. 66, nell’assicurare, in attuazione di quanto
richiesto dalla normativa comunitaria, il diritto individuale ad un
riposo giornaliero di 11 ore ogni 24, ha per tale via altresì
fissato, sia pure di fatto e indirettamente (per
sottrazione), una durata massima assoluta della giornata lavorativa
pari a 13 ore; di modo che, secondo molti giuslavoristi, il
legislatore non si sarebbe alla fine sottratto al compito
affidatogli dalla Costituzione. Sul punto, che rappresenta
sicuramente uno degli aspetti più criticabili della recente
legislazione in materia (rispetto al quale non costituisce certo
giustificazione sufficiente il consenso sostanziale a suo tempo
manifestato dagli stessi sindacati confederali, peraltro in un ben
differente contesto politico e di rapporti sindacali, con l’avviso
comune del 1997), va anzitutto sottolineato che la previsione di un
periodo minimo di riposo di 11 ore, calcolato su un arco temporale
mobile di 24 ore, assolve ad una funzione diversa da quella che
svolgerebbe l’esplicita previsione di una durata massima assoluta
della prestazione giornaliera. Infatti, mentre quest’ultima avrebbe
la funzione diretta di evitare un eccessivo prolungamento
dell’orario nella singola giornata (cioè tra le ore 0,00 e le
24,00), il primo mira invece a evitare che due prestazioni (le quali
in teoria potrebbero essere collocate anche in due giornate diverse)
risultino eccessivamente ravvicinate (si tratta, quindi, di un
limite distanziale). Insomma, per dirla con altre parole, il
limite della durata giornaliera, ove fissato, sarebbe volto
direttamente ad impedire che nell’arco della giornata lavorativa
venga addossato al prestatore un eccessivo carico di lavoro
dannoso per la sua salute, oltre che a garantirgli uno spazio di
tempo giornaliero di non lavoro, utile allo svolgimento della vita
familiare e sociale. Invece, il limite distanziale di 11 ore opera
in modo del tutto diverso: esso, infatti, è volto ad assicurare che
tra due prestazioni intercorra un intervallo sufficiente a
consentire al lavoratore una ricarica fisio-psicologica, e
solo di fatto e indirettamente giunge a fissare un carico
giornaliero massimo di lavoro di 13 ore.
Questa differenziazione funzionale fa
emergere due profili di tutela della salute del lavoratore
(derivanti l’uno dalla garanzia costituzionale, l’altro da quella
comunitaria) che di certo non si escludono, bensì si integrano
perfettamente tra loro, in una moderna e dinamica prospettiva
coerente con i dati delle scienze bio-mediche; ma che proprio per
questo andrebbero mantenuti ben distinti non solo concettualmente,
ma anche dal punto di vista giuridico, soprattutto in virtù del
fatto che ciascuno di tali profili dovrebbe essere
specificamente disciplinato, in modo da assicurare una protezione
della salute dei lavoratori completa, reale ed effettiva. Ciò è
tanto vero che, ad esempio, in materia di tutela dei minori, la direttiva n.
94/33/CE, prevede espressamente entrambi i tipi di limite.
Alla luce di quanto appena argomentato
- e tralasciando in questa sede ogni osservazione sulla idoneità o
meno di quel limite di 11 ore a soddisfare, sul piano formale,
la previsione costituzionale dell’art. 36, per il sol fatto di
determinare, a contrario, anche un limite giornaliero di
durata massima del lavoro di 13 ore – preme qui soprattutto
sottolineare l’inadeguatezza della predetta disciplina a soddisfare
il dettato di quella previsione sul piano sostanziale.
Al riguardo, va detto anzitutto che, come
ben rilevato da un parte della dottrina, quel limite di 13 ore è da
considerare come foriero di una durata del lavoro ‘apocalittica’; un
limite giornaliero di tal fatta (cui corrisponde, non lo si deve
assolutamente trascurare, un tetto di 78 ore di lavoro settimanali!)
appare comunque devastante e non conforme ai valori che la predetta
norma costituzionale intende sancire (in particolare la tutela della
salute del lavoratore). Ciò, tra l’altro, anche a causa della sua
configurazione quale limite costante, universale ed indiscriminato,
quasi che le trasformazioni tecnico-organizzative ci avessero
regalato un mondo del lavoro caratterizzato, in modo assolutamente
uniforme, da un’idilliaca dimensione lavorativa in cui il lavoro non
affatica né stressa.
In secondo luogo, va segnalato che lo
stesso limite delle 13 ore giornaliere non ha un valore assoluto ed
intangibile. Il d. lgs. n. 66 consente, infatti, l’introduzione di
deroghe in merito alla fruizione del riposo giornaliero di 11 ore
consecutive ad opera della contrattazione collettiva, ovvero, in
mancanza di disciplina collettiva, da parte di un Decreto
ministeriale; ma se ciò è vero, tenuto conto degli effetti indiretti
della fissazione del predetto limite, ne deriva che ogni deroga alla
durata minima del riposo consecutivo inciderà, in senso espansivo,
anche sul tetto giornaliero delle 13 ore (e potenzialmente su quello
settimanale di 78 ore).
Siffatta facoltà di deroga integra, a
nostro avviso, un ulteriore aspetto di contrasto con l’art. 36,
nella misura in cui il potere di modificare verso l’alto il tetto di
orario giornaliero – quantunque, come si è detto, in via indiretta –
viene attribuito a soggetti diversi dal legislatore (laddove l’art.
36 riserva espressamente a quest’ultimo, e non ad altri, il potere
di stabilire la durata massima della giornata lavorativa). Per altro
verso non può essere taciuto che, in effetti, in molti casi, i
contratti collettivi hanno fatto uso di tale facoltà di deroga, e
questo spiega come talune prestazioni di lavoro siano oggi persino
superiori rispetto alle 13 ore consecutive. Ciò è avvenuto sulla
base di vari meccanismi, quali lo straordinario ‘prolungato’,
ancorché programmato, che il lavoratore finisce talora per gradire
al fine di arrotondare un salario ‘reale’ sempre più magro, oppure
la cosiddetta reperibilità, che assai frequentemente si trasforma in
attività lavorativa e non in un mero periodo di attesa della
chiamata al lavoro, ovvero, ancora, la permanenza al lavoro dopo la
cessazione del proprio turno, ma in sostituzione del collega di
lavoro assente (il che, sulla base delle notizie diffuse in questi
giorni, parrebbe avvenuto proprio nel caso della ThyssenKrupp).
Quanto osservato fin qui sul piano
tecnico non costituisce – è bene precisarlo al lettore ignaro delle
complesse questioni che attanagliano gli studiosi del diritto,
spesso dimentichi dell’incidenza che le operazioni interpretative
possono avere sulla vita delle persone – un distillato di verità
giuridica incontestabile: siamo ben consapevoli che vi sono molte
variabili normative che possono consentire ulteriori interpretazioni
difformi da quella proposta, tecnicamente accettabili, pur se
probabilmente meno robuste. Ma se ciò è vero, il punto su cui ci
permettiamo di invitare tutti a riflettere, è se sia possibile oggi,
anche a fronte di tragedie come quella da cui siamo partiti,
sostenere, in termini di politica del diritto, l’opportunità di un
perdurante silenzio legislativo in materia di durata massima della
giornata lavorativa, mentre nel contempo si alimenta la spinta verso
un ricorso massiccio agli straordinari, attraverso la soppressione
del contributivo aggiuntivo che le imprese con più di 15 dipendenti,
ai sensi di una legge del 1995, sono chiamate a pagare in caso di
superamento delle quaranta ore settimanali di lavoro. E
parallelamente se, restando immutato il dato normativo, siano
opportune interpretazioni volte ad assecondare una durata eccessiva
delle prestazioni di lavoro giornaliere e settimanali per consentire
incrementi della produttività aziendale. L’aspirazione dei lavoratori a buste paga un po’ più ricche (e dunque la loro ‘assuefazione’ a frequenti e rilevanti incrementi dell’orario di lavoro giornaliero) non può costituire certo una giustificazione sufficiente per siffatte scelte, ma – mentre fornisce ragioni ulteriori in favore della necessità di prevedere al più presto incrementi salariali della paga base in grado di restituire potere di acquisto e dignità esistenziale ai lavoratori – dimostra al contrario che vi sono interessi generali, tra cui quello alla salute, la cui garanzia spetta al legislatore, e non può essere affidata solo ai soggetti tutelati, nemmeno sul piano collettivo: la stessa contrattazione collettiva è risultata spesso incapace, soprattutto in alcune fasi storiche, di contenere le spinte imprenditoriali verso un’accentuata dilatazione degli spazi di gestione del tempo di lavoro. Ove si consideri, poi, che sono assenti nel nostro paese sistemi di rappresentanza generale dei lavoratori e di contrattazione collettiva ad efficacia generale, in grado di assicurare che gli interessi collettivi siano difesi sulla base di processi indiscutibilmente democratici, risulterà ancora più evidente l’insostituibile ed indispensabile ruolo del legislatore, cui compete la fissazione di limiti certi in materia di durata massima della giornata lavorativa, invalicabili tanto dall’autonomia individuale che da quella collettiva. |
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