Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve avere ampi poteri organizzativi e di spesa - Perché l’imprenditore possa essere esonerato dalla responsabilità per infortuni sul lavoro (Cassazione Sezione Quarta Penale n. 6277 dell’8 febbraio 2008, Pres. Morgigni, Rel. Licari).


              Walter O., dipendente della s.p.a. Finstral, con mansioni di operaio, nel luglio del 2002 ha subito un trauma alla gamba destra mentre trasportava manualmente materiale ingombrante e di peso elevato all’interno di uno stabilimento sito a Funes. Sono stati sottoposti a processo penale davanti al Tribunale di Bolzano, con l’imputazione di lesione colpose gravi Alois O. e Konrad L., il primo  nella qualità di legale rappresentante della società e il secondo come addetto alla sicurezza sul lavoro. Il Tribunale, pur rilevando la violazione di norme sulla sicurezza del lavoro, ha assolto i due imputati con la formula “per non aver commesso il fatto” in quanto ha ritenuto che la responsabilità dell’infortunio dovesse essere attribuita a Raimund F. che, all’epoca del fatto, era stato designato dal datore di lavoro “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” per lo stabilimento di Funes. Questa decisione è stata impugnata, con ricorso in Cassazione “per saltum”, in base all’art. 569 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica di Bolzano, che ha censurato il Tribunale per avere ritenuto – disapplicando gli articoli 4 e 8 del decreto legislativo n. 626 del 1994 – che fosse sufficiente a giustificare l’esenzione di responsabilità degli imputati, il solo fatto che il datore di lavoro avesse designato un responsabile del servizio di prevenzione per lo stabilimento dove si era verificato l’infortunio.
              La Suprema Corte (Sezione Quarta Penale n. 6277 dell’8 febbraio 2008, Pres. Morgigni, Rel. Licari) ha accolto il ricorso. Il Tribunale di Bolzano – ha osservato la Corte – non ha tenuto in considerazione il principio giuridico secondo cui, tra i destinatari iure proprio delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro del D.P.R. n. 547/1955, sono compresi, tra gli altri, il datore di lavoro ed il dirigente e che quest’ultimo non si sostituisce, di regola, alle mansioni dell’imprenditore, del quale condivide, secondo le loro reali incombenze, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro: a meno che, da parte del titolare dell’impresa, sia avvenuta, non soltanto la nomina nel suddetto ruolo (di dirigente) di persona qualificata e capace, ma anche il trasferimento alla stessa di tutti i compiti di natura tecnica, con le più ampie facoltà di iniziativa e di organizzazione anche in materia di prevenzione degli infortuni, con il conseguente esonero, in caso di incidente, da responsabilità penale del datore di lavoro.
              Nel caso in esame la persona designata quale responsabile del servizio prevenzione e protezione, era sprovvista di quegli ampi ed autonomi poteri di spesa ed organizzativi in materia di prevenzione degli infortuni, ritenuti indispensabili ai fini dell’esonero da responsabilità del datore di lavoro.Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che ho ha scelto, con la conseguenza che quest’ultimo delle eventuali negligenze del primo è chiamato comunque a rispondere.