| Il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione deve avere ampi poteri organizzativi e di
spesa -
Perché l’imprenditore possa essere esonerato dalla
responsabilità per infortuni sul lavoro (Cassazione Sezione Quarta
Penale n. 6277 dell’8 febbraio 2008, Pres. Morgigni, Rel. Licari).
Walter O., dipendente della
s.p.a. Finstral, con mansioni di operaio, nel luglio del 2002 ha
subito un trauma alla gamba destra mentre trasportava manualmente
materiale ingombrante e di peso elevato all’interno di uno
stabilimento sito a Funes. Sono stati sottoposti a processo penale
davanti al Tribunale di Bolzano, con l’imputazione di lesione
colpose gravi Alois O. e Konrad L., il primo nella qualità di
legale rappresentante della società e il secondo come addetto alla
sicurezza sul lavoro. Il Tribunale, pur rilevando la violazione di
norme sulla sicurezza del lavoro, ha assolto i due imputati con la
formula “per non aver commesso il fatto” in quanto ha ritenuto che
la responsabilità dell’infortunio dovesse essere attribuita a
Raimund F. che, all’epoca del fatto, era stato designato dal datore
di lavoro “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”
per lo stabilimento di Funes. Questa decisione è stata impugnata,
con ricorso in Cassazione “per saltum”, in base all’art. 569 cod.
proc. pen. dal Procuratore della Repubblica di Bolzano, che ha
censurato il Tribunale per avere ritenuto – disapplicando gli
articoli 4 e 8 del decreto legislativo n. 626 del 1994 – che fosse
sufficiente a giustificare l’esenzione di responsabilità degli
imputati, il solo fatto che il datore di lavoro avesse designato un
responsabile del servizio di prevenzione per lo stabilimento dove si
era verificato l’infortunio.
La Suprema Corte (Sezione Quarta
Penale n. 6277 dell’8 febbraio 2008, Pres. Morgigni, Rel. Licari) ha
accolto il ricorso. Il Tribunale di Bolzano – ha osservato la Corte
– non ha tenuto in considerazione il principio giuridico secondo
cui, tra i destinatari iure proprio delle norme dettate in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro del D.P.R. n.
547/1955, sono compresi, tra gli altri, il datore di lavoro ed il
dirigente e che quest’ultimo non si sostituisce, di regola, alle
mansioni dell’imprenditore, del quale condivide, secondo le loro
reali incombenze, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del
lavoro: a meno che, da parte del titolare dell’impresa, sia
avvenuta, non soltanto la nomina nel suddetto ruolo (di dirigente)
di persona qualificata e capace, ma anche il trasferimento alla
stessa di tutti i compiti di natura tecnica, con le più ampie
facoltà di iniziativa e di organizzazione anche in materia di
prevenzione degli infortuni, con il conseguente esonero, in caso di
incidente, da responsabilità penale del datore di lavoro.
Nel caso in esame la persona
designata quale responsabile del servizio prevenzione e protezione,
era sprovvista di quegli ampi ed autonomi poteri di spesa ed
organizzativi in materia di prevenzione degli infortuni, ritenuti
indispensabili ai fini dell’esonero da responsabilità del datore di
lavoro.Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è,
in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro ed i
risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come
pacificamente avviene in qualsiasi altro settore
dell’amministrazione dell’azienda, vengono fatti propri dal datore
di lavoro che ho ha scelto, con la conseguenza che quest’ultimo
delle eventuali negligenze del primo è chiamato comunque a
rispondere.
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