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L’AFFITTO DI UN RAMO D’AZIENDA
PUO’ ESSERE DICHIARATO NULLO PERCHE’ IN FRODE ALLA LEGGE SE E’
DIRETTO A PRIVARE I LAVORATORI DELLA TUTELA DELL’ART. 18 ST. LAV. –
In base all’art. 1344 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n.
2874 del 7 febbraio 2008, Pres. Mattone, Rel. Nobile).
Anna K. e altre cinque lavoratrici impiegate in
un punto vendite della Gescom s.r.l., azienda con oltre 60
dipendenti, nel gennaio 2001 hanno avuto comunicazione del loro
passaggio alle dipendenze della Spazio s.r.l. per effetto della
stipula – fra quest’ultima e la Gescom s.r.l. – di un contratto di
affitto del ramo d’azienda cui esse erano addette. Poco dopo la
nuova datrice di lavoro, azienda con meno di 16 dipendenti, le ha
licenziate. Le lavoratrici si sono rivolte al Tribunale di Gorizia
sostenendo che il contratto di affitto doveva ritenersi nullo in
quanto finalizzato a privarle della tutela prevista dall’art. 18 St.
Lav. contro i licenziamenti. Tale norma era infatti applicabile alla
Gescom, ma non alla s.r.l. Spazio, avente meno di 16 dipendenti. Le
lavoratrici hanno pertanto chiesto al Tribunale di accertare che
esse erano state illegittimamente licenziate dalla Gescom allorché
questa aveva loro comunicato il passaggio alla Spazio s.r.l. in
virtù del contratto di affitto, di ordinare alla Gescom di
reintegrarle nel posto di lavoro e di condannare tale azienda al
risarcimento del danno in base all’art. 18 St. Lav. Il Tribunale ha
accolto il ricorso, annullando i licenziamenti, ordinando alla
Gescom di reintegrare le lavoratrici e condannandola al risarcimento
del danno. Il Tribunale ha applicato l’art. 1344 cod. civ. che
definisce “in frode alla legge” il contratto che costituisce il
mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa. In base a
tale norma il Tribunale ha ritenuto nullo il contratto di affitto
stipulato tra la s.r.l. Gescom e la s.r.l. Spazio, in quanto diretto
a privare le lavoratrici delle garanzie previste dall’art. 18 St.
Lav. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di
Trieste che ha tra l’altro rilevato che lo Spazio s.r.l. era
rimasta estranea alla gestione del negozio e poco dopo avere attuato
i licenziamenti, aveva risolto il contratto di affitto, consentendo
il subentro della Benetton Retail Italia s.r.l. La Gescom s.r.l. ha
proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte
di Trieste per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2874 del 7
febbraio 2008, Pres. Mattone, Rel. Nobile) ha rigettato il ricorso.
L’art. 18 St. Lav. – ha affermato la Corte – è una norma imperativa
onde un contratto che tende ad eludere l’applicazione deve ritenersi
nullo perché in frode alla legge; nel caso in esame l’art. 1344 cod.
civ. è stato correttamente applicato perché la Corte di Trieste ha
adeguatamente motivato l’accertamento dello scopo perseguito con il
contratto di affitto.
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