| CHI LAVORA
SETTE GIORNI CONSECUTIVI HA DIRITTO A UN COMPENSO AGGIUNTIVO PER
IL MANCATO RIPOSO NEL SETTIMO GIORNO – In base all’art. 36
Cost. (Cassazione Sezione Lavoro n. 2610 del 4 febbraio 2008, Pres.
Senese, Rel. Cuoco).
Nello E. ed altri 11 lavoratori, dipendenti
dell’azienda tipografica NIGI s.r.l. nel periodo fra il 1986 e il
1990 hanno lavorato normalmente per sette giorni consecutivi senza
fruire del riposo settimanale, essendo impegnati in attività di
stampa di giornali quotidiani. Essi hanno percepito la maggiorazione
per il lavoro domenicale prevista dal contratto di categoria,
secondo il quale l’orario settimanale è di 36 ore, distribuite in
sei giorni, compresa la domenica. Essi hanno chiesto al Pretore di
Roma il riconoscimento del loro diritto a percepire un compenso
ulteriore per la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di
lavoro. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di
Roma, hanno ritenuto la domanda priva di fondamento. Il Tribunale ha
ritenuto che la prestazione di lavoro per sette giorni consecutivi
fosse consentita sia dalla legge che dal contratto collettivo e che
il compenso per la mancata fruizione del riposo nel settimo giorno
dovesse ritenersi inclusa nel trattamento economico complessivo. I
lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, censurando la
decisione del Tribunale di Roma per vizi di motivazione e violazione
di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2610 del 4
febbraio 2008, Pres. Senese, Rel. Cuoco) ha accolto il ricorso. Il
lavoro prestato oltre il settimo giorno determina non solo, a causa
della prestazione lavorativa nel giorno di domenica, la limitazione
di specifiche esigenze familiari, personali e culturali alle quali
il riposo domenicale è finalizzato, bensì una distinta ulteriore
“sofferenza”: la privazione della pausa destinata al recupero delle
energie psico-fisiche (il fondamento di questa esigenza di recupero
è da ricercare in una cadenza che – anche ove non si ritenga di
risalire alla Torah – è iscritta, come fatto lungamente protrattasi
nel tempo, nella nostra coscienza e nella nostra biologia).
L’esigenza ha giuridico riconoscimento nell’art. 36 Cost., nonché in
disposizioni di legge ed in norme collettive.
Nell’ipotesi di protrazione del lavoro oltre il
sesto giorno, l’indicata “sofferenza” del lavoratore esige tuttavia
un compenso normativamente giustificato dallo stesso art. 36 Cost.:
la qualità del lavoro è funzione non solo – pur prevalentemente –
del livello della prestazione (positivamente: quale valore
intrinseco all’atto e fruito dal destinatario), bensì dell’oggettivo
onere che, anche per il suo “valore marginale”, la prestazione esige
(negativamente, quale costo causato dall’atto: ciò è ovvio nel
lavoro straordinario). Avendo legittima causa nello stesso rapporto
di lavoro e specificamente nella particolare onerosità della
prestazione (effettuata nel settimo giorno consecutivo di lavoro),
il compenso ha natura di retribuzione (dell’onerosità della
specifica prestazione). Ove la norma collettiva non lo preveda,
questo specifico compenso deve essere determinato dal giudice,
attraverso integrazione della norma (che, avendo per oggetto la
specificazione delle legittime “conseguenze” del contratto, ha il
suo fondamento nell’art. 1374 cod. civ.), sulla base d’una motivata
valutazione che tenga conto dell’onerosità della prestazione
lavorativa, e di eventuali forme di compensazione normativamente
previste per istituti affini, quale il compenso del lavoro
domenicale, od altro (per la determinazione del compenso da parte
del giudice, Cass. 11 aprile 2007 n. 8709).
La Suprema Corte ha cassato la sentenza
impugnata ed ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma,
enunciando il seguente principio di diritto: “La prestazione
effettuata nel settimo giorno consecutivo di lavoro esige, per la
sua particolare onerosità, specifico compenso, da differenziarsi dal
(pur spettante) compenso del lavoro prestato nel giorno di domenica,
e che non si esaurisce in un distinto giorno di riposo dopo il
settimo giorno consecutivo di lavoro. Questo compenso, che ha natura
di retribuzione, può essere espressamente previsto dalla norma
collettiva, come casualmente connesso alla prestazione resa nel
settimo giorno consecutivo di lavoro. Ove questa espressa previsione
manchi, il giudice, sulla base d’una motivata valutazione che tenga
conto dell’onerosità della prestazione lavorativa, determina la
misura del compenso applicando come parametro anche eventuali forme
di retribuzione normativamente previste per istituti affini, quale
il compenso del lavoro domenicale, od altro”.
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