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IPOTESI DI
ACCORDO
PER IL PRIMO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELL’INDUSTRIA TURISTICA
FILCAMS
FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA
FISASCAT AICA
UILTuCS
La presente
ipotesi di accordo rinnova e unifica il CCNL per
i dipendenti da aziende dell’industria turistica
Federturismo e il CCNL AICA
Le Parti ribadiscono la
volontà di attuare una prassi di iniziative
congiunte nei confronti delle istituzioni
pubbliche fondate sulla ricerca di impegni
indirizzati a riaffermare le politiche
settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo
del turismo quale risorsa primaria del sistema
produttivo nazionale, al quale destinare, in una
visione globale di strategia economica e
programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto
all’incidenza del turismo nella formazione della
ricchezza e dell’occupazione del Paese nonché
nella tutela e valorizzazione del patrimonio
artistico, culturale e naturale.
Per favorire l’adozione di
tali politiche, le parti chiedono di promuovere
la costituzione di tavoli di concertazione ai
vari livelli per il confronto, anche preventivo,
delle iniziative istituzionali, anche
legislative e regolamentari, concernenti le
materie che attengono ai rapporti tra le imprese
e i loro dipendenti, nonché le materie
suscettibili di condizionare lo sviluppo del
settore.
Iniziative significative sono
oggi possibili solo con una attenzione e una
capacità di “governance” al più alto livello,
nel rispetto delle prerogative che la
Costituzione attribuisce alle Regioni in materia
di Turismo.
In particolare, le parti
richiedono al Governo e alle altre istituzioni
pubbliche competenti di dedicare prioritaria
attenzione ai temi di seguito evidenziati.
Integrale applicazione
della contrattazione
Le parti stipulanti il
presente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro ritengono che l’accesso dei datori di
lavoro ai benefici normativi e contributivi
previsti dalle normative di diverso livello
(regionali, nazionali, comunitarie) nonché
l’accesso alla formazione continua erogata dai
fondi interprofessionali debbano essere
subordinati alla integrale applicazione degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonché
di quelli di secondo livello stipulati dalle
organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative e al
rispetto della normativa prevista dalla legge n.
296 del 2006 in materia di trasparenza delle
imprese.
Per tal via, le parti
ritengono di affidare al CCNL di settore una
funzione cogente non solo di regolazione dei
rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le
imprese che operano nel settore evitando, per
questa via, fenomeni di dumping, ma anche una
unicità di riferimento per i lavoratori che
operano nelle attività del settore e che dal
contratto traggono diritti, strumenti di
emancipazione e crescita professionale.
Stagionalità,
mercato del lavoro e ammortizzatori sociali
Le parti concordano
nell’individuare nelle persone impiegate nel
settore un elemento strategico per garantire la
qualità del servizio e rispondere alle sfide che
il nostro Paese dovrà affrontare nella
competizione Internazionale
L’incremento della capacità
competitiva del sistema dovrà avere nel
miglioramento della professionalità degli
addetti un punto cardine. Tale obiettivo dovrà
essere sorretto attraverso adeguate politiche
volte a superare le limitazioni strutturali che
accentuano la stagionalità dell’attività
turistica, anche al fine di determinare un
consolidamento del dato occupazionale.
A tal fine, le parti
stipulanti il CCNL Industria Turistica,
considerate le caratteristiche strutturali del
mercato turistico, connotato da consistenti
oscillazioni della domanda frequentemente prive
dei caratteri della programmabilità e della
prevedibilità, al fine di tutelare i livelli di
reddito dei lavoratori e di salvaguardarne
l’occupabilità e incentivarne la permanenza nel
settore, hanno sviluppato un insieme combinato
di politiche attive che contemplano interventi
sul versante della formazione continua, del
sostegno al reddito, dell’incontro tra la
domanda e l’offerta di lavoro.
In coerenza con tale
impostazione, considerato che il lavoro
stagionale costituisce una delle principali
porte di ingresso dei giovani nel mercato del
lavoro turistico, considerata altresì la
necessità di favorire l'alternanza tra
formazione e lavoro, con particolare riferimento
alle attività lavorative svolte durante il
periodo di interruzione dei corsi presso gli
istituti tecnici e professionali per il turismo,
tenuto conto del ruolo svolto dal sistema degli
enti bilaterali del turismo e dal fondo per la
formazione continua nel settore terziario, che
accompagnano processi di formazione dei
lavoratori stagionali durante il periodo di
bassa stagione, richiedono congiuntamente al
Ministero del Lavoro di confermare che ai sensi
delle disposizioni vigenti è possibile svolgere
l’apprendistato in cicli stagionali così come
disciplinato dai contratti collettivi stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative
nella categoria sul piano nazionale o regionale,
anche con riferimento alle nuove tipologie di
apprendistato introdotte dal decreto legislativo
n. 276 del 2003.
Al fine di integrare tutti
gli aspetti relativi all’impiego nel settore con
un adeguato sistema di protezione sociale, le
parti richiedono che la riforma degli
ammortizzatori sociali rivolga attenta
considerazione alle caratteristiche ed alle
esigenze del settore turismo, riconoscendo pari
dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie
delle diverse forme di impiego previste dalla
contrattazione e dalla legislazione vigente.
In particolare, le parti
richiedono che la riforma degli ammortizzatori
sociali realizzi una copertura effettiva del
rischio di disoccupazione relativa a tutte le
forme di impiego e a tutti i casi di
disoccupazione non derivante da dimissioni,
collegando le forme di integrazione del reddito
a politiche attive del lavoro e alla
partecipazione a percorsi formativi.
In tale ambito, le parti
richiedono che la sussistenza dello stato di
disoccupazione non derivante da dimissioni sia
riconosciuta ai fini del riconoscimento della
indennità di disoccupazione anche nei casi in
cui - in costanza di rapporto di lavoro – la
prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni
periodi.
Le parti, muovendo dal dato
della stagionalità strutturale del settore,
hanno inteso affrontare tale problematica
sviluppando le seguenti azioni:
- previsione di un diritto di
precedenza nella riassunzione;
- affidamento al sistema
degli Enti bilaterali del compito di
implementare l’offerta formativa destinata ai
lavoratori interessati al fenomeno della
stagionalità;
- istituzione di una speciale
commissione paritetica per lo studio dei
problemi connessi alla stagionalità
dell’attività turistica e l’individuazione di
soluzioni specifiche da proporre alle parti
stipulanti;
- individuazione di adeguate
soluzioni in materia di lavoro a tempo parziale,
anche con riferimento alla normativa
previdenziale e di sostegno al reddito;
- individuazione di adeguate
soluzioni ai problemi fiscali dei lavoratori
stagionali e del sistema delle detrazioni.
Nel contesto di queste
azioni, con l’obiettivo di promuovere la
destagionalizzazione, le parti congiuntamente
richiedono al Governo di estendere il beneficio
della riduzione del cuneo fiscale e contributivo
anche in caso di:
- assunzione di lavoratori ai
quali la contrattazione attribuisce il diritto
di precedenza nella riassunzione;
- trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato, con applicazione del beneficio
sin dalla data di prima assunzione;
- trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche
nell’ambito di un contratto a tempo determinato;
- incremento pluriennale
dell’occupazione realizzato mediante assunzioni
a tempo determinato, anche a tempo parziale.
- defiscalizzazione dei
premi di risultato derivanti dalla
contrattazione di secondo livello
Documento unico
di regolarità contributiva (durc)
Ferma restando la
possibilità di richiedere il DURC rivolgendosi
direttamente agli organismi pubblici competenti,
le parti ritengono opportuno che i provvedimenti
attuativi della legge n. 296 del 2006 (legge
finanziaria per l’anno 2007) conferiscano al
sistema della bilateralità la facoltà di
concorrere all’attività di attestazione di
regolarità contributiva, in regime di
convenzione con gli enti pubblici preposti a
tale funzione.
enti bilaterali
In considerazione della
importanza che gli enti bilaterali rivestono per
la strategia di creazione e di consolidamento
dell’occupazione nel settore, le parti
congiuntamente richiedono l’adozione di una
norma di interpretazione autentica al fine di
chiarire che ai versamenti effettuati dalle
aziende e dai lavoratori in favore di tali
organismi, quando costituiti tra le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più
rappresentative nella categoria, si applica un
regime tributario agevolato che tenga conto
della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni
sopra esposte, le parti congiuntamente
richiedono la modifica della vigente normativa
nel senso di escludere dalla retribuzione
imponibile ai fini fiscali e contributivi la
contribuzione versata agli enti bilaterali dai
lavoratori e dai datori di lavoro.
Le Parti, inoltre, ai sensi
del comma 28 dell’Art. 1 della legge 247/2007,
che attua il Protocollo 23 luglio 2007 e prevede
la riforma degli ammortizzatori sociali,
ritengono di fondamentale importanza la
valorizzazione del ruolo dell’Ente Bilaterale
dell’Industria Turistica, anche al fine
dell’individuazione di eventuali prestazioni
aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal
sistema generale, così come specificatamente
indicato alla lettera f) del comma 29 dell’Art.
1 della suddetta legge 247/2007.
Buoni vacanza
Le parti sociali del
settore dell’Industria Turistica, premesso che
l’articolo …. del CCNL dell’Industria Turistica
… ha previsto la possibilità di definire forme
di utilizzazione degli impianti nei periodi di
bassa stagione, da incentivare mediante un
regime di tariffe agevolate; premesso che è
interesse delle parti che tutti i lavoratori e
le loro famiglie possano essere facilitati ad
accedere alla possibilità a forme di turismo;
premesso che l’articolo 10 della legge 29 marzo
2001, n. 135 ha previsto l’istituzione di un
sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo
l’obiettivo di facilitare l’accesso al Turismo
per tutte le fasce sociali della popolazione,
con particolare riferimento ai lavoratori, alle
famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili
e di sostenere la domanda turistica,
riequilibrando i flussi tra nord e sud del
Paese, incentivando la destagionalizzazione ed
accrescendo l’occupazione nel settore, preso
atto del documento presentato dal Gruppo per la
Sostenibilità nel turismo (GST) nel rapporto del
febbraio 2007 “Azione per un turismo europeo più
sostenibile”; della Comunicazione della
Commissione del 19.10.2007 “Agenda per un
turismo europeo sostenibile e competitivo”; del
documento “Verso una rete Europea per un Turismo
Sostenibile e Competitivo” sottoscritto a
Firenze il 17 novembre 2007 ; concordano di
sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di
competenza al fine di attivare una politica
favorevole al turismo sociale, consapevole e
sostenibile, congiuntamente richiedono che le
somme erogate dal datore di lavoro in favore dei
propri dipendenti, destinate al finanziamento di
buoni vacanza, non concorrano a formare il
reddito del lavoratore dipendente, così come
qualificato dall’articolo 51 del decreto
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
Aziende ricettive –
alloggio
Al fine di sanare un
contrasto interpretativo generato dalle
disposizioni che regolano la determinazione
della retribuzione imponibile a fini fiscali e
contributivi, le parti congiuntamente richiedono
che il servizio di alloggio fornito dalle
aziende ricettive al relativo personale
dipendente sia determinato in via convenzionale
con appositi decreti del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative nella categoria.
Qualità del servizio
Premesso che il 6 dicembre
2004 EBIT ha sottoscritto il Manifesto di
Agrigento: “PRINCIPI PER LA REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA TURISTICO PER TUTTI”, le Parti ritengono
sia di vitale importanza sviluppare la qualità
del servizio.
In questa direzione, è
determinante il fattore culturale quindi
gestionale e organizzativo ancora prima che
strutturale, cioè il modo di porsi.
la professionalità nel
servizio, per soddisfare le esigenze di tutti;
l’ attenzione e
comprensione dei bisogni speciali, per offrire
una gamma di soluzioni diverse;
l’efficienza e la
correttezza delle informazioni, per una completa
trasparenza funzionale alla eventuale
rispondenza delle strutture e dei servizi ai
vari bisogni speciali;
il coinvolgimento di tutto
il sistema turistico (trasporti, alberghi,
ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti
storici ed artistici, parchi naturali e a tema,
spiagge, etc.)
nonché al recepimento
della normativa europea in materia di marchi
dell’ospitalità nella normativa nazionale
Accoglienza delle persone
con bisogni speciali
In merito all’accoglienza
delle persone con bisogni speciali, le Parti
concordano che, oltre a rendere meglio
accessibile tutto il sistema turistico
(trasporti, alberghi, ristoranti, siti
archeologici, musei, monumenti storici ed
artistici, parchi naturali, spiagge, etc.); è
indispensabile che la capacità di accogliere
clienti con bisogni speciali faccia parte del
patrimonio professionale di tutti gli addetti
dell’Industria turistica; in questo quadro le
parti si impegnano affinché, a partire dalla
formazione continua, e dall’attività della
bilateralità vengano predisposte specifiche
attività, anche formative e progetti mirati.
Attività in concessione
Le parti condividono che
il sistema delle concessioni debba trovare nelle
normative precisi riferimenti che vincolino le
procedure di assegnazione delle concessioni a
norme ben precise, soprattutto laddove il
concedente ha natura pubblica.
In tali norme vanno
introdotte le clausole sociali utili a garantire
i livelli occupazionali e le condizioni
contrattuali dei lavoratori già operanti nella
concessione.
PROTOCOLLO DI
INTESA 31 MAGGIO 2007
………………………………………………..
andrà citato nella
premessa e inserito negli allegati quale parte
integrante del CCNL
TITOLO I – VALIDITA’,
SFERA DI APPLICAZIONE E INSCINDIBILITA’ DELLE
NORME CONTRATTUALI
Articolo 1 Validità, sfera
di applicazione e inscindibilità delle norme
contrattuali
(1) Il presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in
maniera unitaria per tutto il territorio della
Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le
aziende dell’Industria Turistica e il relativo
personale dipendente.
(2) Il presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto
dalle associazioni imprenditoriali e dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative
sia nella
contrattazione nazionale che in quella di
secondo livello è un complesso unitario e
inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e
nel suo insieme un trattamento minimo e
inderogabile per i lavoratori delle aziende di
cui all’articolo 1 e costituisce condizione
necessaria per il godimento dei benefici
normativi e contributivi previsti dalle vigenti
normative regionali, nazionali e comunitarie
nonché per l’accesso alla formazione continua
erogata dai fondi interprofessionali.
(3) In particolare, la
corretta applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli …… (assistenza sanitaria
integrativa, previdenza complementare, enti
bilaterali, formazione continua) costituisce
condizione necessaria per l’utilizzo di tutti
gli strumenti che il presente CCNL ha istituito
per rispondere alle esigenze delle imprese in
materia di mercato del lavoro e di gestione del
rapporto di lavoro.
(4) Il presente Contratto
sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme
di tutti i precedenti Contratti Collettivi ed
Accordi Speciali dell’industria turistica,
nonché le norme e le consuetudini locali, in
quanto da esso disciplinate, riferentisi alle
medesime aziende elencate nel precedente
articolo.
(5) Per quanto non previsto
dal presente Contratto valgono le disposizioni
di legge vigenti in materia.
(6) Restano salve le
condizioni di miglior favore.
STRUTTURA ALBERGHIERA
Alberghi singoli, hotels
meublés, alberghi specializzati per il soggiorno
degli anziani, pensioni e locande; ristoranti,
catering, self-service, tavole calde, caffè e
bar annessi; servizio di mensa per il personale
dipendente, ogni altra attrezzatura ricettiva
munita o non di licenza di esercizio
alberghiero;
taverne, locali notturni,
caffè e mescite annesse agli alberghi e pensioni
con licenze separate e con personale adibito
prevalentemente ad essi in quanto formino parte
integrante del complesso dell’azienda
alberghiera e purché vi sia gestione diretta
dell’albergatore;
ostelli, residences,
villaggi turistici;
colonie climatiche e
attività similari;
centri benessere, centri
benessere integrati in azienda alberghiere
STRUTTURE ALBERGHIERE IN
CATENA
Catene alberghiere operanti
in Italia – ivi compresi gli hotel villaggio –
anche stagionali, secondo criteri propri
dell’organizzazione industriale, intendendosi
per tali le imprese che, in qualsiasi modalità,
societaria e/o commerciale, gestiscono sotto uno
o più marchi, più strutture coordinate tra loro;
imprese straniere o loro
stabili organizzazioni in Italia che, pur
operando sul territorio nazionale anche con una
sola struttura ricettiva, esercitino con le
modalità sopra specificate l’attività
alberghiera in ambito internazionale.
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
imprese di viaggi e turismo,
intendendosi per tali, indipendentemente dalla
definizione compresa nella ragione sociale o
indicata nella licenza di esercizio e dalla
denominazione delle eventuali dipendenze
(agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali,
ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in
parte le attività di cui all’articolo 9 della
legge 17 maggio 1983, n. 217;
operatori privati,
associazioni del tempo libero, culturali,
religiose, studentesche giovanili e simili, in
quanto svolgano attività di intermediazione e/o
organizzazione turistica comunque esercitata.
STABILIMENTI BALNEARI
Stabilimenti balneari marini,
fluviali, lacuali e piscinali.
PORTI E APPRODI TURISTICI
porti turistici, approdi
turistici, punti di ormeggio.
PARCHI
Impresa turistica che
gestisce un’area attrezzata aperta al pubblico,
dotata di servizi di accoglienza vari sulla
quale insiste un complesso di attrazioni
meccaniche, acquatiche, faunistiche, ecc., e/o
di attività d’intrattenimento ricreativo e
turistico a carattere tematico, destinato allo
svago, ad attività ludiche, amatoriali e
culturali.
Ogni Parco si caratterizza
per proprie specificità ed originalità.
Articolo 2
Laddove si riscontri la
sussistenza di servizi organizzati in comune da
più unità aziendali aventi o meno un unico
titolare od una unica ragione sociale, il
personale ivi adibito è regolamentato da tutte
le norme del presente Contratto.
In tutti i casi deve
trattarsi di servizi organizzati esclusivamente
per gli usi delle unità aziendali interessate e
con esclusione di servizi verso terzi.
NOTE A VERBALE
1) Le problematiche relative
alla Sfera di Applicazione dei comparti Centri
Benessere, Intrattenimento, Congressi (per
quest’ultima unitamente alla discussione sui
Profili Professionali di cui alla Nota a Verbale
a pag…. Titolo III - Classificazione
Professionale.) verranno esaminate nell’incontro
tra le Parti firmatarie del presente contratto
che si terrà il prossimo 3 marzo 2008.
2) Le Parti, previa verifica
della consistenza applicativa tra gli Associati
della normativa contrattuale relativa al settore
dei Pubblici Esercizi, valuteranno e decideranno
entro e non oltre il 15 di marzo 2008 se
mantenere o escludere dal nuovo CCNL l’intera
normativa. Nel frattempo le Imprese che fanno
riferimento a tale settore applicheranno il CCNL
in essere con il solo adeguamento economico.
TITOLO II – RELAZIONI
SINDACALI
CAPO I -
LIVELLO NAZIONALE
Articolo 4 CONFRONTO ISTITUZIONALE
In coerenza con gli impegni
definiti nella parte relativa ai Governance le
parti convengono che il rafforzamento e lo
sviluppo anche a livello locale della
concertazione sono necessari per la crescita
dell’occupazione e per garantire il rispetto
dell’autonomia e l’esercizio delle
responsabilità attribuite alle parti sociali ai
vari livelli di competenza. In particolare, le
parti promuoveranno la costituzione di tavoli
triangolari di concertazione ai vari livelli di
confronto, anche preventivo, delle iniziative
istituzionali, anche legislative e
regolamentari, concernenti le materie che
attengono ai rapporti tra le imprese ed i loro
dipendenti, nonché le materie suscettibili di
condizionare le conduzioni di sviluppo del
settore
Articolo 5 DIRITTI DI
INFORMAZIONE
Le Parti, ferme restando
l’autonomia, le prerogative e le rispettive
distinte responsabilità degli Imprenditori e
delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori –
al fine di attuare un sistema di relazioni
industriali ispirato alle finalità e conforme
agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993
sulla politica dei redditi e dell’occupazione,
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del
lavoro e sul sostegno al sistema produttivo – e
tenuto conto delle caratteristiche in cui si
articola l’attività turistica in generale,
convengono sulla necessità di promuovere una
politica turistica da attuarsi avvalendosi dello
strumento della programmazione e di una puntuale
attuazione della Legge Quadro del Turismo.
A tal fine, annualmente, in
uno specifico incontro congiunto da tenersi di
norma entro il primo trimestre, le Associazioni
Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle
Organizzazioni Sindacali nazionali dei
lavoratori dati conoscitivi concernenti le
dinamiche strutturali del settore e le
prospettive di sviluppo, con particolare
riferimento alle implicazioni occupazionali.
Saranno altresì oggetto di
esame congiunto le iniziative di programmazione
della politica turistica nonché lo stato di
attuazione della legge quadro.
In tali incontri le parti
potranno adottare nei confronti dei competenti
Organi istituzionali iniziative tendenti a
valorizzare una politica attiva del lavoro che,
tenendo conto delle esigenze specifiche del
mercato e delle particolari caratteristiche
strutturali del settore, possa condurre alla
elevazione professionale dei lavoratori; ciò al
fine di conseguire una maggiore efficienza e
funzionalità del servizio e a sostegno
dell’occupazione e della sua continuità, con
riferimento alla migliore utilizzazione degli
impianti attraverso il prolungamento della
stagione derivante dalla soluzione dei problemi
che ne condizionano l’attuazione.
Le parti, al fine di
promuovere una maggiore garanzia dell’utenza
turistica e una più effettiva tutela dei diritti
della collettività, concordano sulla necessità
di incentivare specifiche politiche di
riqualificazione del settore turistico ispirate
al criterio della salvaguardia e del recupero
dell’equilibrio ambientale.
Pertanto, anche in relazione
al reciproco intendimento di cui alla premessa
del presente Contratto, convengono
sull’opportunità di dotarsi di strumenti che,
nelle aree di spiccata vocazione turistica,
consentano di valutare – avuto anche riguardo
alla necessaria salvaguardia dei beni artistici,
culturali e paesaggistici – l’impatto ambientale
delle attività produttive nel complesso dei
nuovi investimenti nonché delle dotazioni
infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla
composizione e la qualità dell’occupazione
Articolo 6 PARI
OPPORTUNITÀ
(1) Le parti convengono sulla
opportunità di realizzare, in attuazione delle
disposizioni legislative europee e nazionali in
tema di parità uomo donna, interventi che
favoriscano parità di opportunità uomo donna nel
lavoro anche attraverso attività di studio e di
ricerca finalizzate alla promozione e
attivazione di azioni positive ai vari livelli
contrattuali e di confronto (nazionale,
territoriale, aziendale) a favore delle
lavoratrici.
(2) In seno all'Ente
Bilaterale Nazionale del settore Turismo è
istituita la Commissione permanente per le pari
opportunità, alla quale sono assegnati i
seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione
qualitativa e quantitativa dell'occupazione
femminile nel settore, utilizzando dati
disaggregati per sesso, livello di inquadramento
professionale e tipologia dei rapporti di
lavoro, ivi compresi quelli elaborati
dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della
legislazione italiana, europea e internazionale
in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi
idonei per facilitare il reinserimento nel
mercato del lavoro di donne o uomini che
desiderino riprendere l'attività dopo
un'interruzione dell'attività lavorativa,
favorendo anche l'utilizzo dello strumento del
contratto d'inserimento/reinserimento;
d) individuare iniziative di
aggiornamento e formazione professionale, anche
al fine di salvaguardare la professionalità di
coloro che riprendono l'attività lavorativa a
seguito dei casi di astensione, aspettativa e
congedo, così come previsti dalla legge n. 53
dell'8 marzo 2000;
e) predisporre progetti di
azioni positive finalizzati a favorire
l'occupazione femminile e la crescita
professionale, utilizzando anche le opportunità
offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e
dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi
efficaci per prevenire atti comportamentali di
“mobbing” nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati
quantitativi e qualitativi che perverranno dagli
Organismi paritetici relativi alle procedure e
le soluzioni individuate in relazione a molestie
sessuali;
h) raccogliere ed analizzare
le iniziative ed i risultati conseguiti in
materia di azioni positive favorendo le
iniziative legate agli accordi di cui
all'articolo 9 della legge n. 53 dell'8 marzo
2000 e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare iniziative
volte al superamento di ogni forma di
discriminazione nel luogo di lavoro, con
particolare riguardo a quella salariale e di
accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle
rappresentanze sindacali aziendali copia del
rapporto sulla situazione aziendale redatto ai
sensi della legge n. 125 del 1991.
(3) L'eventuale adesione
delle aziende agli schemi di progetto di
formazione professionale concordemente definiti
e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il
contratto nazionale, di cui le parti
promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo
per l'applicazione di benefici previsti dalle
disposizioni di legge vigenti in materia.
(4) La Commissione si potrà
avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti,
dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
(5) La Commissione si
riunisce di norma semestralmente o su richiesta
di una delle parti, presieduta a turno da un
componente dei due gruppi, delibera
all'unanimità per l'attuazione dei compiti
sopraindicati. Annualmente presenterà un
rapporto, completo di materiali raccolti ed
elaborati: in questa sede riferirà sulla propria
attività alle Organizzazioni stipulanti
presentando tanto le proposte sulle quali sia
stata raggiunta l'unanimità di pareri della
Commissione, quanto le valutazioni che
costituiscono le posizioni di una delle
componenti.
Articolo 7 ENTE
BILATERALE NAZIONALE DELL’INDUSTRIA TURISTICA
E.B.I.T.
(1) Le Parti in data 7 giugno
2000 hanno istituito l'Ente Bilaterale
dell’Industria Turistica-E.B.I.T., regolato da
apposito statuto.
(2) L’E.B.I.T. costituisce lo
strumento per lo svolgimento delle attività
individuate dalle parti stipulanti il CCNL
dell’Industria Turistica
in materia di
occupazione, mercato del lavoro, formazione e
qualificazione professionali. A tal fine,
l’E.B.I.T. attua ogni utile iniziativa, e, in
particolare:
a) programma ed organizza
relazioni sul quadro economico e produttivo del
settore e dei comparti e le relative prospettive
di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni
occupazionali, anche coordinando indagini e
rilevazioni, elaborando stime e proiezioni
finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti
il supporto tecnico necessario alla
realizzazione degli incontri annuali di
informazione;
b) provvede al monitoraggio e
rilevazione permanente dei fabbisogni
professionali e formativi del settore ed elabora
proposte in materia di formazione e
qualificazione professionale, anche in relazione
a disposizioni legislative nazionali e
comunitarie e in collaborazione con le Regioni e
gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a
creare le condizioni più opportune per la loro
pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio
delle attività formative ed allo sviluppo dei
sistemi di riconoscimento delle competenze per
gli addetti del settore;
d) riceve dalle
Organizzazioni territoriali gli accordi
collettivi territoriali ed aziendali, curandone
le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro
trasmissione al CNEL agli effetti di quanto
previsto dalla legge n. 936 del 1986;
e) istituisce la banca dati
relativa alla
domanda e
l’offerta di lavoro e per il monitoraggio del
mercato del lavoro e delle forme di impiego, in
attuazione di quanto previsto dal CCNL per i
Dipendenti da aziende dell’Industria Turistica
del 7 febbraio 1996 e successive modifiche ed
integrazioni
f) attiva una specifica
funzione di formazione dei lavoratori
appartenenti alla categoria dei quadri;
g) riceve ed elabora, a fini
statistici, i dati forniti dagli Osservatori
Territoriali sulla realizzazione degli accordi
in materia di contratti di apprendistato nonché
dei contratti a termine;
h) svolge i compiti allo
stesso demandati dalla contrattazione collettiva
in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
i) svolge i compiti allo
stesso demandati dalla contrattazione collettiva
in materia di sostegno al reddito;
l) istituisce il Comitato di
Vigilanza Nazionale; per l’assolvimento dei
compiti previsti dall’art 19 del Statuto
m) istituisce e gestisce
l’Osservatorio Nazionale del settore, nonché
coordina l’attività degli Osservatori
territoriali.
n) svolge tutti gli altri
compiti allo stesso demandati dalla
contrattazione collettiva e/o dalle norme di
legge.
(3) Gli organi di gestione
dell'Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria
Turistica E.B.I.T. saranno composti su base
paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
Articolo…..
FINANZIAMENTO
(1) Al fine di assicurare
operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed
agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti
con gli scopi e le modalità tassativamente
previsti dal presente Contratto, la quota
contrattuale di servizio per il relativo
finanziamento è fissata nella misura globale
dello 0,40 per cento di paga base e contingenza,
per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per
cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20
per cento a carico del lavoratore.
(2) Le parti confermano che
nelle valutazioni per la definizione del costo
per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto
dell'incidenza della quota per il finanziamento
degli Enti Bilaterali.
(3) Il regolamento degli enti
bilaterali territoriali può stabilire che il
versamento di quote di importo complessivamente
inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato
con cadenza ultramensile entro un periodo
massimo di dodici mesi.
(4) Le quote contrattuali di
servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e
agli Enti Bilaterali Territoriali dell’Industria
Turistica ai sensi del comma 1 sono riscosse
mediante un sistema nazionale con riparto
automatico.
I contributi dovuti all’EBIT
saranno riscossi per il tramite dell’INPS, ai
sensi di una specifica convenzione da stipularsi
tra l’Istituto e le Parti stipulanti il presente
contratto, ai sensi e per gli effetti della
Legge 311/73.
Sulle somme riscosse
attraverso il Modello F24 della convenzione tra
l’INPS e le Organizzazioni stipulanti il
presente CCNL la quota di competenza dell’EBIT
nazionale è ridotta al 10%.
Nelle more dell’entrata in
vigore della citata convenzione, valgono le
modalità già definite dall’Ente Bilaterale
secondo le quali le quote contrattuali di
servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale ed
agli Enti Bilaterali Territoriali dell’Industria
Turistica, ai sensi del comma 1, sono riscosse
mediante il sistema nazionale con riparto
automatico, fermo restando la quota del 10% di
competenza dell’Ente Bilaterale Nazionale.
(5) Il dieci per cento del
gettito netto globale è destinato direttamente
al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale
dell’Industria Turistica. La quota residua verrà
ripartita – in ragione della provenienza del
gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali
Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti
Bilaterali Territoriali di area omogenea
eventualmente costituiti. Nelle more della
generalizzazione del sistema nazionale di
riscossione, sulle somme riscosse in via
transitoria,da concludersi entro e non oltre il
30 giugno 2008, mediante strumenti diversi,
l’aliquota di competenza dell’EBIT continua ad
essere applicata nella misura del quindici per
cento.
In relazione all’attivazione
del sistema nazionale di riscossione, il
Comitato Direttivo dell’EBIT è autorizzato a
definire specifiche soluzioni transitorie che
dovranno comunque concludersi entro il 30 giugno
2008. Sono altresì confermate le delibere sin
qui assunte in materia dagli organi dall’EBIT.
(7) Le risorse degli Enti
Bilaterali saranno, di norma, destinate alla
realizzazione delle iniziative di cui agli
articoli………….., in ragione della provenienza del
gettito.
(8) Le quote riscosse
dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle
attualmente accantonate, dedotto quanto di
competenza dell’EBIT, saranno trasferite agli
enti bilaterali territoriali regolarmente
costituiti e conformi a quanto stabilito dal
CCNL dell’Industria Turistica
(9) L’Ente Bilaterale
Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle
somme in questione qualora non venga posto in
condizione di accertare e compensare i crediti
vantati nei confronti degli enti bilaterali
territoriali in relazione alle quote riscosse
direttamente dagli stessi.
Articolo…. SOSTEGNO
AL REDDITO
(1)Le Parti concordano di
destinare, con decorrenza 1 Aprile 2008, la
quota dello 0,25% di paga base e contingenza per
14 mensilità, totalmente a carico delle imprese,
al finanziamento del sostegno al reddito dei
lavoratori coinvolti in processi di
ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale
interessati da periodi di sospensione
dell'attività. La quota è accantonata in un
apposito fondo, Fondo Sostegno al Reddito,
costituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale
dell’industria Turistica. Tali somme saranno
erogate direttamente dall’EBIT nei limiti e con
le modalità di cui al regolamento allegato al
presente CCNL.
(2)La suddetta norma non è
obbligatoria per le Imprese che sono soggette
alla contribuzione prevista per i trattamenti di
CIGS e mobilità.
(3) In espressa deroga alle
disposizioni di cui al presente articolo,
restano salve le regolamentazioni e
contribuzioni territoriali già in essere ed
effettivamente funzionanti alla data di stipula
del presente contratto, che pertanto
continueranno ad essere applicate con le
modalità già definite da ciascun territorio.
Articolo … STATUTO
TIPO
(1) E’ allegato al presente
contratto il nuovo statuto tipo dell’Ente
Bilaterale Territoriale del dell’Industria
Turistica
(2) Gli enti bilaterali
territoriali dell’Industria Turistica già
costituiti alla data di stipula del presente
CCNL, in fase di rinnovo delle cariche,
adegueranno il proprio statuto entro la vigenza
del presente CCNL.
(3) Nel caso in cui dovessero
insorgere controversie in ordine alla
interpretazione di tale statuto, le parti si
impegnano ad effettuare la relativa verifica al
fine di favorirne l’adozione.
Articolo …
REGOLAMENTO TIPO
(1)E’ allegato al presente
CCNL e ne costituisce parte integrante: - il
regolamento tipo per la disciplina del
funzionamento del fondo per il sostegno al
reddito di cui all’articolo…. del presente CCNL.
Il funzionamento del Fondo
per il sostegno al reddito sarò disciplinato da
apposito Regolamento che si allega al presente
CCNL. Le Parti convengono che nell’ambito della
definizione del Regolamento saranno individuate
modalità rispondenti anche alle esigenze delle
Piccole Imprese.
Articolo 10 PROCEDURE
DI COMPOSIZIONE E CONCILIAZIONE DELLE
CONTROVERSIE
a) Commissione Paritetica
Nazionale
Le parti confermano il comune
convincimento che ad un positivo andamento delle
relazioni industriali concorre anche la piena
utilizzazione di idonei strumenti che
privilegiano ed antepongono appropriati momenti
di confronto atti a prevenire fasi di
conflittualità e di contenzioso, anche in sede
giudiziaria, e convengono di attenersi alle
procedure indicate agli articoli seguenti.
Al fine di valorizzare le
richiamate procedure, quale supporto per le
parti stipulanti, viene costituita, a livello
nazionale, una Commissione paritetica con il
compito di verificare, attraverso un costante
monitoraggio, e garantire la corretta attuazione
dei doveri incombenti alle parti anche
interpretando le clausole contrattuali oggetto
di eventuali controversie o intervenendo su
problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione sarà composta
da sei componenti effettivi e sei supplenti di
cui tre effettivi e tre supplenti in
rappresentanza di FEDERTURISMO e AICA, e tre
effettivi e tre supplenti in rappresentanza
pariteticamente di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e
UILTUCS-UIL, e si riunirà presso Federturismo.
La Commissione di cui sopra
potrà essere attivata su istanza di ciascuna
delle parti da indirizzare presso la sede di
FEDERTURISMO.
b) Controversie
individuali e plurime
Qualora nell’interpretazione
e nella applicazione del presente contratto o
nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano
controversie individuali o plurime, queste
dovranno essere sottoposte, prima dell’azione
giudiziaria, ad un tentativo obbligatorio di
conciliazione in sede sindacale sulla base di
quanto disposto da D.Lgs. 80/98 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il tentativo di conciliazione
in sede sindacale si svolge secondo la seguente
procedura: viene istituita una Commissione di
Conciliazione formata da un rappresentante
dell’organizzazione sindacale territoriale di
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, cui
il lavoratore sia iscritto o abbia conferito
mandato speciale e da un rappresentante delle
Associazioni aderenti a Federturismo cui
l’impresa conferisce mandato speciale.
La Commissione di
Conciliazione e la Segreteria tecnica avranno
sede presso l’EBIT Territoriale. In fase di
prima applicazione, laddove non fossero ancora
istituite le emanazioni territoriali dell’Ente
Bilaterale dell’Industria Turistica (EBIT) i
compiti di segreteria della Commissione di
Conciliazione saranno svolti presso la sede di
Federturismo.
Le riunioni delle Commissioni
si terranno presso la sede individuata di comune
accordo a livello territoriale.
La parte interessata, in caso
di controversia plurima i lavoratori, che
intende proporre ricorso innanzi al Giudice del
lavoro chiede, alla segreteria della Commissione
di Conciliazione di cui sopra, di attivare il
tentativo obbligatorio di conciliazione
sindacale.
La richiesta, che deve essere
contestualmente trasmessa con raccomandata A.R.
o altro mezzo equipollente, anche all’altra
parte, deve contenere gli elementi essenziali
della controversia, l’indicazione delle parti,
l’elenco degli eventuali documenti allegati, il
nominativo del proprio procuratore speciale e
l’elezione del domicilio presso la segreteria
della Commissione di Conciliazione.
Entro 10 giorni dalla data di
ricezione della richiesta, la segreteria della
Commissione di Conciliazione convoca le parti
per procedere all’esame della controversia ed al
tentativo di conciliazione.
La parte interessata ad
attivare il tentativo obbligatorio di
Conciliazione dovrà indirizzare la propria
richiesta alla Segreteria Tecnica della
Commissione Paritetica Nazionale che provvederà
a quanto di sua competenza, in attuazione dei
commi 3 e 4, lettera b), del presente articolo.
La Commissione di
Conciliazione dovrà esperire il tentativo di
conciliazione, con libertà di forme e laddove
fosse necessario anche con più riunioni, entro
60 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta.
In caso di richiesta di
tentativo di conciliazione per una controversia
relativa ad una sanzione disciplinare,
l’applicazione di questa rimarrà sospesa fino
alla conclusione della procedura.
Dell’esame di ogni vertenza
dovrà essere redatto verbale sia nel caso di
composizione, anche parziale, sia nel caso di
mancato accordo, facendo comunque risultare:
- il richiamo al
C.C.N.L. o accordo collettivo che disciplina
il rapporto di lavoro al quale si riferisce
la vertenza;
- la presenza delle
parti personalmente o correttamente
rappresentate.
I verbali di conciliazione
e/o di mancato accordo, redatti in cinque copie,
dovranno essere sottoscritti dalle parti
interessate e dai relativi rappresentanti. Copia
del verbale sarà inviata, a cura della parte
diligente, all’ufficio della Direzione del
lavoro competente per territorio ai sensi degli
artt.410 e seguenti c.p.c., come modificati dal
D.Lgs. 80/98 e successive modifiche e
integrazioni. Le altre 4 copie dei verbali
restano a disposizioni delle rispettive
organizzazioni sindacali.
In caso di mancata
comparizione di una delle parti, la segreteria
rilascerà, alla parte interessata la relativa
attestazione.
Se la conciliazione ha esito
positivo, si redige processo verbale ai sensi
dell’art. 411, comma 3. c.p.c.
La sottoscrizione del verbale
in sede sindacale rende inoppugnabile la
conciliazione che acquista efficacia di titolo
esecutivo secondo quanto previsto all’art. 411
c.p.c.
Nel caso di mancata
conciliazione, le parti sono tenute a redigere
apposito processo verbale, evidenziando le
rispettive ragioni del mancato accordo.
Le parti possono indicare la
soluzione anche parziale sulla quale concordano,
precisando, ove sia possibile, l’ammontare del
credito che spetta al lavoratore. In questo caso
il processo verbale acquista efficacia di titolo
esecutivo, in osservanza delle disposizioni di
cui all’art. 411 c.p.c.
Le decisioni assunte dalla
Commissione di Conciliazione di cui alla lettera
b) de presente articolo, non costituiscono
interpretazione autentica del CCNL, che resta
demandata alla Commissione Paritetica Nazionale
di cui alla lettera a) del presente articolo.
Nella fase transitoria,
ovvero quella che precede la costituzione delle
Commissioni Territoriali di Conciliazione, i
compiti spettanti alla locale Segreteria Tecnica
verranno svolti dalla Segreteria Tecnica della
Commissione Paritetica Nazionale istituita con
specifico accordo tra le parti il 31 maggio
2000.
Qualora il tentativo di
conciliazione previsto dall’art.10 lettera b)
non riesca o sia comunque decorso il termine
previsto per il suo espletamento, su istanza di
entrambe le parti, può essere adito un Collegio
di Arbitrato.
Il Collegio di Arbitrato è
composto da 2 componenti così designati:
ciascuna delle organizzazioni territorialmente
competenti delle parti firmatarie il presente
CCNL nomina un componente; un terzo componente,
che ha funzioni di Presidente, viene nominato di
comune accordo dai 2 arbitri di cui sopra.
In caso di mancato accordo
sulla nomina del Presidente, lo stesso verrà
scelto per sorteggio, da una lista –
revisionabile di norma ogni biennio – contenente
i nominativi di 10 esperti in materia di
contratti collettivi e diritto del lavoro,
precedentemente predisposta e concordata tra le
parti.
Il compenso dovuto agli
arbitri e al presidente sarà stabilito in misura
fissa sulla base di criteri e tariffe definite,
con apposito accordo e regolamento, dalle parti
stipulanti il CCNL.
Il Collegio arbitrale e la
segreteria del Collegio avranno sede presso
l’EBIT Territoriale. In fase di prima
applicazione, laddove non fossero ancora
istituite le emanazioni territoriali dell’Ente
Bilaterale dell’Industria Turistica (EBIT) i
compiti di segreteria del Collegio saranno
svolti presso la sede di Federturismo.
Le riunioni del Collegio si
terranno presso la sede individuata di comune
accordo a livello territoriale.
La richiesta di devoluzione
della controversia al Collegio di Arbitrato deve
contenere l’indicazione della parte istante,
l’elezione del domicilio presso il Collegio di
Arbitrato, l’esposizione dei fatti, nonché una
espressa dichiarazione di accettazione del lodo
arbitrale.
Tale richiesta sarà inviata
dall’interessato, a mezzo di raccomandata A.R.,
o altro mezzo equipollente, alla Segreteria del
Collegio di Arbitrato, tramite l’Organizzazione
sindacale di appartenenza e/o alla quale
conferisce mandato speciale, entro il termine di
30 giorni che decorre dal giorno del rilascio
del verbale di mancato accordo o dal giorno di
scadenza del periodo massimo entro il quale
doveva essere esperito il tentativo di
conciliazione.
Copia della richiesta dovrà,
altresì, essere contemporaneamente trasmessa a
mezzo raccomandata A.R., o altro mezzo
equipollente, alla controparte che è tenuta
comunque a manifestare la propria volontà circa
la richiesta medesima, con comunicazione da
inoltrare alla Segreteria del Collegio di
Arbitrato entro il termine di 15 giorni.
L’accettazione degli arbitri
a trattare la controversia dovrà risultare per
iscritto in calce alla richiesta.
Ciascuna parte può
manifestare la propria volontà di rinunciare
alla procedura arbitrale con dichiarazione
scritta da trasmettere alla Segreteria del
Collegio non oltre 24 ore prima dell’orario
previsto per la prima riunione.
Richiesta ed adesione
dovranno contenere la dichiarazione scritta
delle parti interessate di accettazione del
nominativo del presidente del Collegio di
Arbitrato, come pure il conferimento al medesimo
Collegio del potere di decidere secondo equità.
Il Collegio di Arbitrato
attiverà il procedimento secondo il principio
della libertà di forma.
Le parti che hanno deferito
la risoluzione della controversia al Collegio di
Arbitrato, potranno essere assistite dalle
rispettive Organizzazioni sindacali e/o da
esperti di fiducia.
Il Presidente del Collegio,
ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15
giorni la data di convocazione del Collegio che
ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria
secondo modalità che potranno prevedere:
• l’interrogatorio libero
delle parti e di eventuali testi;
• l’autorizzazione al
deposito di documenti, memorie o
repliche a cura delle parti;
• eventuali ulteriori
elementi istruttori ritenuti utili.
Il Collegio di Arbitrato
dovrà emettere il lodo entro 45 giorni, che
decorrono dalla data di ricevimento, presso il
Collegio, della comunicazione riguardante
l’adesione alla richiesta di devoluzione della
controversia al Collegio di Arbitrato. Ove la
controversia presenti particolare complessità
sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il
termine potrà essere prorogato dagli arbitri
fino a 90 giorni.
Il lodo è deliberato a
maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto
per iscritto.
Le parti si danno atto che il
Collegio di Arbitrato ha natura irrituale ed è
istituito ai sensi e per gli effetti della legge
11 agosto 1973 n. 533, e successive modifiche ed
integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla
base di apposito Regolamento.
Esso è comunicato alle parti,
tramite la segreteria, ed è esecutivo, previa
osservanza delle regole stabilite dal comma 2
dell’art. 412
quater c.p.c.
Fermo restando a carico delle
parti della controversia l’onere relativo al
compenso dovuto agli arbitri indicati nel
Collegio di Arbitrato in rappresentanza di
ciascuna di esse, le ulteriori spese della
procedura arbitrale, ivi compreso il compenso al
Presidente, saranno liquidate in osservanza
degli artt. 91, comma 1 e 92 c.p.c.
Il lodo arbitrale può essere
impugnato davanti al competente Tribunale
soltanto per errore, violenza e dolo, nonché per
inosservanza delle disposizioni previste
dall’art. 412 ter
c.p.c.
I finanziamenti delle
attività delle Commissioni di Conciliazione e
Arbitrato avverrà nei termini che verranno
fissati con apposito Regolamento attuativo.
La presente norma fa salvi
tutti gli accordi esistenti sul territorio,
riguardanti i criteri di definizione delle
Commissioni di Conciliazione ed il loro sistema
di finanziamento, nonché quelli dell’Arbitrato.
c) Controversie collettive
Al fine di migliorare le
relazioni sindacali in azienda, le parti
assumono l’impegno, anche in relazione agli
accordi interconfederali, di favorire in caso di
controversie collettive, tentativi idonei per
una possibile soluzione conciliativa delle
stesse attraverso un esame congiunto tra
Direzione Aziendale e RSU assistite dalle
rispettive Organizzazioni Sindacali.
Qualora la controversia
collettiva abbia come oggetto l’applicazione o
l’interpretazione di norme contrattuali o di
legge e del sistema di informazioni di cui alla
prima parte del CCNL, le parti potranno
avvalersi del supporto della Commissione di cui
al presente articolo.
CAPO II -
LIVELLO TERRITORIALE
Articolo 11 DIRITTI DI INFORMAZIONE
Annualmente, a richiesta
delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori,
in appositi incontri a livello regionale, le
Organizzazioni Imprenditoriali forniranno dati
conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e
ristrutturazione, articolati per settori
omogenei.
In tale contesto le parti
effettueranno un esame congiunto dei prevedibili
effetti che le prospettive turistiche – come
determinate dalle dinamiche strutturali, dai
processi di sviluppo e di ristrutturazione,
dalle ripercussioni della situazione ambientale
e del territorio – potranno avere sull’andamento
globale dell’occupazione.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per quanto concerne le
“Imprese di Viaggio e Turismo” si precisa che
per “livello territoriale” ai fini del presente
contratto ci si intende riferire al livello
regionale.
Articolo 12 LIVELLO
AZIENDALE
Le imprese turistiche di
particolare importanza nell’ambito del settore,
distribuite in più esercizi dislocati in più
zone del territorio nazionale o regionale ed
aventi rilevante influenza nel settore turistico
in cui operano, in quanto strategicamente
collegate alla esigenza di sviluppo della
economia nazionale e regionale, e le aziende che
occupino oltre cento dipendenti, forniranno a
richiesta delle parti, di norma annualmente in
un apposito incontro, alle Organizzazioni
Sindacali competenti, nazionali, regionali o
territoriali, informazioni sulle prospettive
aziendali e su eventuali programmi che
comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le
Organizzazioni Sindacali verranno informate
delle prevedibili implicazioni degli
investimenti predetti, sui criteri della loro
localizzazione, sugli eventuali problemi della
situazione dei lavoratori, con particolare
riguardo all’occupazione e alla mobilità del
personale.
Le Organizzazioni Sindacali
dei lavoratori verranno informate
preventivamente delle eventuali modifiche ai
piani già esposti e che comportino sostanziali
variazioni dei livelli occupazionali.
Articolo 13 UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI
Le Organizzazioni
Imprenditoriali si impegnano a contrattare a
livello regionale con le Regioni e i Sindacati
forme di utilizzazione degli impianti nei
periodi di cosiddetta “bassa stagione” in
collegamento con le iniziative della regione,
anche nel quadro delle politiche di
scaglionamento delle vacanze indicate dalle
Confederazioni e dalle altre Federazioni di
categoria; a livello regionale sarà definito,
mediante trattative tra le Associazioni
Imprendito-riali, le Regioni ed i Sindacati, un
regime di bassi prezzi particolarmente nei
periodi di cosiddetta “bassa stagione” a favore
di:
a) lavoratori che
utilizzino i periodi feriali o svolgano
periodi di cure termali;
b) lavoratori pensionati
che utilizzino periodi di riposo e di cura
termale, marina, montana, ecc.;
c) studenti che
utilizzino collettivamente o con le famiglie
periodi di vacanze non estive per cure
termali, marine, montane, ecc. o a scopi di
ricerca culturale;
d) lavoratori di altri
paesi che tramite le regioni o gli enti
turistici confederali utilizzino periodi di
vacanze o svolgano precise attività
culturali.
Le Parti si vedono
reciprocamente impegnate nel sostenere presso le
istituzioni tutte le politiche atte a favorire
la destagionalizzazione.
Saranno altresì contrattate
tra Associazioni Imprenditoriali, Regioni e
Sindacati forme di sostegno anche economico per
favorire le attività di formazione
professionale.
Articolo 14 POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
Le parti, si impegnano a
ricercare congiuntamente, a livello regionale
per settori o per l’intero comparto o per
singole aree subregionali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei
fabbisogni di mano d’opera e le esigenze
relative di qualificazione, le procedure di
ricerca e disponibilità di lavoro extra e
surroga;
b) promuovere verso i
terzi interessati le iniziative ritenute più
idonee al conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo.
Sempre a livello regionale,
anche per aree subregionali omogenee, le parti
si impegnano a definire attraverso specifici
accordi negoziali:
a) gli interventi idonei
per realizzare il controllo sociale sui
programmi di qualificazione e
riqualificazione predisposti dalle Regioni
anche con riferimento a quanto previsto in
materia di diritto allo studio dal decimo
comma del successivo articolo …..;
b) l’accertamento delle
strutture finalizzate all’addestramento
professionale, allo scopo di verificarne e
migliorarne l’utilizzazione anche attraverso
la partecipazione delle stesse parti sociali
alla loro gestione.
Le parti, altresì, convengono
di incontrarsi anche con le Regioni per
verificare gli obiettivi di sviluppo del settore
con gli obiettivi programmatici regionali con
particolare riferimento ai problemi
dell’utilizzazione degli impianti,
dell’occupazione, del prolungamento della
stagione con la previsione dei relativi periodi
di occupazione, della formazione e
riqualificazione professionale.
Negli incontri di cui sopra
le parti valuteranno altresì i problemi
derivanti dall’applicazione delle norme del
Contratto nazionale di lavoro in tema di orari
di lavoro e loro distribuzione, anche in
rapporto alla possibilità di modificare le norme
che disciplinano gli orari di apertura e
chiusura delle attività.
Le parti convengono di
esaminare anche i problemi che si pongono a
livello di area turistica omogenea in rapporto
alla possibilità di attuare gli obiettivi
programmatici di sviluppo e riorganizzazione del
settore, del prolungamento della stagione e
dell’occupazione.
Articolo 15 ENTI
BILATERALI TERRITORIALI DELL’ INDUSTRIA
TURISTICA
(1) L'Ente Bilaterale
dell’Industria Turistica verrà costituito, a
livello territoriale, e sarà strutturato in base
alle modalità organizzative e funzionali
tassativamente definite dalle parti a livello
nazionale con apposito Statuto e Regolamento,
ferme restando le esperienze attualmente in
essere e consolidate a livello territoriale, che
costituiscono punto di riferimento del sistema
della bilateralità, ivi compresi gli accordi
territoriali esistenti.
(2) L’E.B.I.T:.
dell’Industria Turistica costituisce lo
strumento per lo svolgimento delle attività
individuate dalle parti in materia di
occupazione, mercato del lavoro, formazione e
qualificazione professionali. A tal fine,
l’E.B.I.T:. dell’Industria Turistica promuove a
livello locale:
a) iniziative in materia di
formazione e qualificazione professionale anche
in collaborazione con le Regioni e gli altri
Enti competenti, anche finalizzate
all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano
proficuamente partecipato;
b) finanziare corsi di
riqualificazione per il personale interessato in
processi di ristrutturazione e riorganizzazione
che comportino la cessazione e/o la sospensione
dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
c) interventi per il sostegno
del reddito dei lavoratori stagionali che
partecipino ai corsi di formazione predisposti
dall'Ente stesso, nonché altri interventi di
carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento,
vigilanza e monitoraggio dell’attività dei
Centri di Servizio;
e) l’istituzione di una banca
dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta
di lavoro ed il monitoraggio del mercato del
lavoro e delle forme di impiego, in collegamento
con l’Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria
Turistica e con la rete degli enti bilaterali
territoriali e con i servizi locali per
l’impiego;
f) le azioni più opportune
affinché dagli Organismi competenti siano
predisposti corsi di studio che, garantendo le
finalità di contribuire al miglioramento
culturale e professionale dei lavoratori
favoriscano l'acquisizione di più elevati valori
professionali e siano appropriati alle
caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso
demandati dalla contrattazione collettiva in
materia di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
(3) L'E.B.I.T:.
dell’Industria Turistica istituisce
l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che
costituisce lo strumento per lo studio delle
iniziative adottate dalle parti in materia di
occupazione, mercato del lavoro, formazione e
qualificazione professionale, realizzando una
fase di esame e di studio idonea a cogliere gli
aspetti peculiari delle diverse realtà presenti
nel territorio ed a consentire la stima dei
fabbisogni occupazionali. A tal fine,
l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al
proprio livello di competenza, le relazioni
sulle materie oggetto di analisi dell'Ente
Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica
inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a
cadenza trimestrale, anche sulla base di
rilevazioni realizzate dalle Associazioni
imprenditoriali in ottemperanza alle
disposizioni di cui all'articolo 9 della legge
n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza
ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini
statistici, i dati relativi agli accordi
realizzati in materia di apprendistato nonché di
contratti a termine, inviandone i risultati, di
norma a cadenza trimestrale, all'Ente Bilaterale
Nazionale dell’Industria Turistica;
c) promuove iniziative di
studio, analisi e ricerche sul mercato del
lavoro al fine di orientare e favorire
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
(ancherispetto ai lavoratori extracomunitari)
nonché di verificare le esigenze di formazione e
di qualificazione reclamate dalle diverse
esigenze territoriali, settoriali e/o di
comparto;
d) cura la raccolta e l'invio
degli accordi di secondo livello all'Ente
Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica
(4) Laddove già esistano
strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le
parti che li hanno costituiti concorderanno le
modalità per armonizzarli con la normativa sopra
specificata, ferme restando le condizioni di
miglior favore.
Articolo 16 CENTRI DI
SERVIZIO
(1) L’Ente Bilaterale di
norma si articola nell’ambito del territorio in
Centri di Servizio. La costituzione dei Centri
di Servizio - che potrà avvenire per l’intero
settore o per singoli comparti - si realizza con
accordo specifico tra le rappresentanze locali
delle rispettive Organizzazioni nazionali
stipulanti il presente Contratto. Laddove non
sia ancora istituito l’EBT dell’Industria
Turistica, le parti potranno promuovere la
costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa
con l’Ente Bilaterale Nazionale.
(2) Il Centro di Servizio:
- cura la raccolta delle
comunicazioni effettuate dalle aziende che si
avvalgano degli strumenti di cui agli
articoli……..
- assiste le imprese che ne
facciano richiesta per la instaurazione dei
rapporti di lavoro di cui al terzo comma
dell’articolo art 10 comma 3 Legge 368/ 2001 e
successive modiche e integrazioni ricevendo a
tal fine le domande dei lavoratori di cui
all’articolo …. del CCNL Turismo……
- può svolgere compiti di
segreteria tecnica degli organismi paritetici
costituiti dalle organizzazioni territoriali
aderenti alle parti stipulanti il presente
contratto.
(3) Con accordi specifici di
secondo livello, le materie di competenza delle
apposite Commissioni territoriali (CFL) saranno
trasferite ai Centri di Servizio.
(4) Gli Enti Bilaterali, ai
sensi di quanto previsto dal presente articolo e
dagli articoli…….del presente contratto,
provvedono ad assicurare le risorse necessarie
per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali, nonché quelle dei Centri di
Servizio la cui istituzione sia stata concordata
a livello locale.
(5) Per la pratica attuazione
di quanto sopra, si procederà come segue: - tra
le parti costituenti gli Enti Bilaterali e le
parti costituenti i Centri di Servizio, si
stabilisce la ripartizione delle attività tra
Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la
conseguente attribuzione delle risorse e le
relative modalità, in conformità a quanto
stabilito dal presente articolo e dagli articoli
………………………- per i territori e/o i comparti in cui
non sia costituito il Centro di Servizio, le
relative attività saranno curate direttamente
dall’Ente Bilaterale.
CAPO….
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Le Parti condividono la
volontà di dare piena attuazione alla
contrattazione di secondo livello.
A tale scopo, ove nella fase
iniziale si riscontrino difficoltà, una delle
parti potrà richiedere l’intervento del livello
superiore per rendere effettivo confronto
Articolo 17 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
TERRITORIALE
Alla contrattazione
integrativa territoriale tra le Organizzazioni
Sindacali Territoriali delle parti stipulanti il
presente Contratto collettivo, per la stipula di
accordi integrativi sono demandate
esclusivamente le seguenti materie:
la definizione delle
iniziative relative alle funzioni per le quali è
istituito l’Ente Bilaterale ed in particolare di
quelle per la formazione e la riqualificazione
professionale, la cui attuazione è demandata
all’Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete
esigenze territoriali e dei comparti e
nell’ambito delle disponibilità esistenti. Nella
definizione delle suddette iniziative si terrà
conto delle previsioni comunitarie, nazionali e
regionali in materia al fine di realizzare
possibili sinergie;
specifici accordi in materia
di apprendistato relativamente alla durata dei
rapporti di lavoro ed al numero degli
apprendisti in proporzione ai lavoratori
qualificati con riferimento a quanto previsto
dall’articolo 21, quarto comma, legge 28
febbraio 1987, n. 56;
la individuazione di
peculiari qualifiche reclamate dalla specificità
delle singole aree e non riconducibili alle
qualifiche previste dal presente Contratto;
azioni a favore del personale
femminile, in attuazione della raccomandazione
CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle
disposizioni legislative in tema di parità
uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in
materia a livello nazionale;
l’adozione di ulteriori
diversi regimi di flessibilità dell’orario di
lavoro settimanale normale rispetto a quanto
previsto dall’articolo ….(ex 69);
il recupero delle ore di
lavoro perse per forza maggiore o periodi di
minor lavoro secondo quanto previsto
dall’articolo … (ex 77);
il superamento del limite di
centotrenta ore annue per lavoro supplementare
nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
la definizione di eventuali
limiti massimi della durata della prestazione
lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto
previsto dall’articolo… (ex 51);
la determinazione del
compenso per i lavoratori extra o di surroga
secondo quanto previsto dall’articolo 59;
la individuazione di
ulteriori qualifiche per le quali è consentito
l’apprendistato,
la disciplina delle modalità
di svolgimento dell’apprendistato in cicli
stagionali, fermo
restando quanto previsto dall’Art....
Apprendistato in cicli stagionali
la definizione di ulteriori
fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche
per le quali è consentita l’assunzione di
lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto
previsto dall’articolo …. (ex 59).
Alla contrattazione
integrativa territoriale restano altresì
demandate le materie di cui alle disposizioni
previste per ciascun comparto nella relativa
parte speciale e qui di seguito richiamate:
STRUTTURA ALBERGHIERA
– Intervallo per la
consumazione dei pasti ;
– misura del risarcimento per
rotture e smarrimento oggetti;
– regolamentazione nastro
orario stagionali;
contratti a termine ed
aziende di stagione;
decisioni in caso di
epidemie o di altre cause di forza maggiore
(articolo 173).
STABILIMENTI BALNEARI
– Intervallo per la
consumazione dei pasti;
– interruzione dell’orario
giornaliero di lavoro;
– definizione eventuali
diversi sistemi di retribuzione per usi e
consuetudini locali;
– determinazione di
un’indennità per il personale assunto a tempo
determinato da
corrispondersi in caso di
chiusura dell’azienda per epidemie e per altre
cause similari;
– determinazione e
applicazione della trattenuta di cui all’art….
– eventuali deroghe a quanto
stabilito dall’articolo …
Le parti si danno atto che la
contrattazione integrativa, nel rispetto di
quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti
contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993,
che si intende integralmente richiamato, non
potrà avere per oggetto materie già definite in
altri livelli di contrattazione, salvo quanto
espressamente stabilito dal presente Contratto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Fermi restando gli effetti
prodotti dalla contrattazione integrativa
provinciale e regionale, così come previsto
dagli articoli 195, 243, 308, 338 e 411 del CCNL
16 febbraio 1987, le parti si danno
reciprocamente atto che le relative disposizioni
sono state recepite e sostituite dall’articolo …
del presente Contratto.
Articolo 18 -
ELEMENTI
ECONOMICI INTEGRATIVI
In applicazione del
protocollo 23 luglio 1993, l’erogazione di
elementi economici ulteriori rispetto a quanto
già previsto dal presente contratto è prevista
con le seguenti modalità:
a) per le aziende che
occupano più di quindici dipendenti,
mediante la contrattazione integrativa a
livello aziendale che avrà ad oggetto
erogazioni salariali – in coerenza con le
strategie dell’impresa – strettamente
correlate ai risultati conseguiti con la
realizzazione di programmi aziendali
concordati tra le parti, aventi per
obiettivo, ad esempio, incrementi di
produttività, di competitività, di qualità,
di redditività. Al fine dell’acquisizione di
elementi di conoscenza comune per la
definizione degli obiettivi della
contrattazione aziendale a contenuto
economico, le parti valuteranno
preventivamente le condizioni dell’impresa e
del lavoro, le sue prospettive di sviluppo
anche occupazionale, tenuto conto
dell’andamento delle prospettive della
competitività e delle condizioni essenziali
di redditività. Laddove a livello aziendale
sussistano erogazioni economiche di analoga
natura, anche parzialmente variabili, la
parte variabile dovrà essere ricondotta
nell’ambito delle nuove erogazioni sopra
specificate. La parte fissa sarà conservata;
b) per le aziende che
occupano fino a 15 dipendenti, mediante una
contrattazione integrativa a livello
territoriale che avrà ad oggetto
l’erogazione di un premio di produttività,
eventualmente differenziato per comparti,
correlato ai risultati mediamente conseguiti
dalle piccole imprese del settore. Al fine
dell’acquisizione di elementi di conoscenza
comune utili a verificare l’effettivo
incremento di produttività e redditività, le
parti si avvarranno anche dell’assistenza
dell’EBIT.
La contrattazione di secondo
livello si svolge a livello aziendale o
territoriale.
I relativi accordi hanno
durata pari a quattro anni.
Fermo restando gli accordi
territoriali e collettivi vigenti che abbiano
già disciplinato la materia.
Il negoziato di secondo
livello si svolge:
- a livello
aziendale per le aziende che occupano
più di quindici dipendenti;
- a livello
territoriale per le aziende che occupino
più di quindici dipendenti laddove nelle
stesse non si svolga la contrattazione
aziendale; per le imprese di viaggi e
turismo il livello territoriale cui
operare riferimento è quello regionale;
Il rinvio alla contrattazione
territoriale potrà essere operato nelle imprese
in cui sussista la contrattazione di secondo
livello aziendale o in quelle che ricevano la
piattaforma per il contratto di secondo livello
aziendale esclusivamente previo accordo tra le
parti. A tal fine, le organizzazioni
territoriali aderenti alle parti stipulanti il
presente Contratto potranno assumere iniziative
congiunte volte a prevenire l’alimentarsi del
contenzioso.
In occasione della
contrattazione di secondo livello saranno
garantite condizioni di assoluta normalità
sindacale con esclusione in particolare del
ricorso ad agitazioni, per un periodo di due
mesi dalla presentazione della piattaforma
rivendicativa e comunque fino a due mesi
successivi alla scadenza dell’accordo
precedente.
I contratti di secondo
livello aziendali sono negoziati dall’azienda e
dalle strutture sindacali aziendali dei
lavoratori unitamente alle organizzazioni
stipulanti il presente contratto ai relativi
livelli di competenza.
Di norma, la contrattazione
di secondo livello territoriale si svolge per
singoli comparti. I contratti di secondo livello
territoriali sono negoziati dalle organizzazioni
aderenti alle parti stipulanti il presente
contratto. Le singole organizzazioni nazionali
si riservano la facoltà di partecipare ai
relativi negoziati.
Gli importi dei nuovi
elementi economici integrativi di cui al comma
precedente sono variabili e non predeterminabili
e non sono utili ai fini di alcun istituto
legale e contrattuale.
Le erogazioni di cui sopra
avranno caratteristiche tali da consentire
l’applicazione dei particolari benefici fiscali
e contributivi previsti dalle normative vigenti
Al fine di salvaguardare le
condizioni di concorrenza tra le imprese, le
aziende articolate in più esercizi, che
effettuino la contrattazione aziendale, potranno
applicare le norme relative al mercato del
lavoro contenute negli accordi territoriali,
previa intesa con le rappresentanze aziendali e
le organizzazioni sindacali interessate.
Le disposizioni di cui al
primo comma non operano nei confronti delle
aziende stagionali, per le quali continuano a
trovare applicazione le norme di cui agli
articoli 167, 168, 169, 206, 207, 208, 248.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che
l’elencazione delle materie della contrattazione
integrativa, come sopra individuate, costituirà
oggetto di verifica più approfondita in sede di
stesura del testo contrattuale.
Retribuzione
omnicomprensiva
Tenuto conto delle peculiari
caratteristiche del mercato del lavoro
turistico, con particolare riferimento alle
prassi che contraddistinguono il lavoro
stagionale, la contrattazione integrativa
territoriale di cui all’art. 13 del CCNL
Federturismo 7 febbraio 96 può regolamentare, in
via sperimentale, sistemi di retribuzione che
prevedano la corresponsione con cadenza mensile
degli elementi salariali differiti e/o il
conglobamento di ulteriori elementi previsti
dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva,
con esclusione del trattamento di fine rapporto.
Ai fini di cui sopra,
l’eventuale conglobamento del lavoro
straordinario è utile sino a concorrenza del
numero di ore conglobate, con conseguente
esclusione di sistemi di forfertizzazione.
Dichiarazione congiunta
Al fine di favorire la
normalizzazione delle condizioni di impiego
della manodopera e di concorrenza tra le
imprese, le organizzazioni territoriali dei
datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle
parti stipulanti il presente accordo potranno
assumere a base la retribuzione di cui sopra per
richiedere congiuntamente al Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale l’adozione di
apposite tabelle di retribuzione medie agli
effetti del calcolo dei contributi di previdenza
ed assistenza sociale ai sensi dell’articolo 6
del Regio Decreto Legge 14 aprile 1939, n. 636 e
dell’art. 35 del Decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Archivio dei contratti
I contratti integrativi di
secondo livello saranno depositati, entro trenta
giorni dalla stipula, presso l’Archivio dei
contratti istituito presso l’E.B.I.T. e, a
richiesta, potranno essere inviati al CNEL.
ART. …. INDICATORI
Fermo restando quanto
previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, per
l’acquisizione delle informazioni necessarie per
la misurazione dei risultati previsti ai fini
della contrattazione territoriale, le parti
operano prioritariamente riferimento alla fonti
ufficiali disponibili. In subordine, le parti
stipulanti gli accordi territoriali potranno
affidare alla rete degli enti bilaterali il
compito di acquisire ed elaborare le suddette
informazioni, fermo restando che i risultati di
tali elaborazioni saranno resi noti unicamente
in forma aggregata e comunque tale da garantire
il rispetto della riservatezza dei dati
aziendali e personali.
Le parti concordano che, ai
fini della determinazione del premio di
risultato nell’ambito della contrattazione
territoriale, potranno essere assunti in
considerazione, tra gli altri, i valori dei
seguenti elementi e/o delle relative variazioni,
anche combinati tra loro:
struttura alberghiera
capacità ricettiva
(ISTAT, Enti pubblici regionali e/o
territoriali per il turismo)
presenze turistiche
(ISTAT, Enti pubblici regionali e/o
territoriali per il turismo)
dipendenti (INPS, ISTAT)
giornate lavorate (INPS)
imprese di
intrattenimento
stabilimenti balneari
produttività nazionale
P.E. (ISTAT) o territoriale
Pil pro capite
provinciale (Unioncamere)
consumi energia elettrica
per uso non domestico (Distributori)
flussi turistici (Enti
pubblici regionali e/o territoriali per il
turismo)
dipendenti (INPS, ISTAT)
imprese di viaggi e
turismo e congressi
composizione dei viaggi
per tipologia e organizzazione (ISTAT)
vendita biglietteria
aerea (IATA/BSP)
dipendenti (INPS, ISTAT)
Le parti si danno atto che
l’elencazione di cui al comma precedente ha
carattere esemplificativo e non esaustivo.
CAPO IV - LIVELLO
AZIENDALE
Articolo 19 DIRITTI DI INFORMAZIONE
Le imprese turistiche di
particolare importanza nell’ambito del settore,
distribuite in più esercizi dislocati in più
zone del territorio nazionale o regionale ed
aventi rilevante influenza nel settore turistico
in cui operano, in quanto strategicamente
collegate alle esigenze di sviluppo
dell’economia nazionale e regionale, e le
aziende che occupino oltre cento dipendenti,
forniranno a richiesta delle parti, di norma
annualmente in un apposito incontro, alle
Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali,
regionali o territoriali, informazioni sulle
prospettive aziendali e su eventuali programmi
che comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le
Organizzazioni Sindacali verranno informate
delle prevedibili implicazioni degli
investimenti predetti, sui criteri della loro
localizzazione, sugli eventuali problemi della
situazione dei lavoratori, con particolare
riguardo all’occupazione e alla mobilità del
personale.
Le Organizzazioni Sindacali
dei lavoratori verranno informate
preventivamente delle eventuali modifiche ai
piani già esposti e che comportino sostanziali
variazioni dei livelli occupazionali.
Articolo 20
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
Salvo quanto diversamente
previsto per ciascun comparto nella parte
speciale del presente Contratto, la
contrattazione integrativa aziendale è ammessa
nelle aziende che occupino più di quindici
dipendenti, limitatamente alle seguenti materie:
a) qualifiche esistenti
in azienda non equiparabili a quelle
comprese nella classificazione del presente
Contratto;
b) ambiente di lavoro e
tutela della salute e dell’integrità fisica
dei lavoratori nell’ambito delle norme
dell’articolo 9 della legge 20 maggio 1970,
n. 300;
c) premio di risultato di
cui all’art ……..
d) distribuzione degli
orari, dei turni di lavoro, degli eventuali
riposi di conguaglio;
e) articolazione dei
turni di riposo settimanale nelle aziende
che non attuano la chiusura settimanale
obbligatoria a turno ai sensi di legge;
f) eventuale istituzione
del lavoro a turno intendendosi per tale il
lavoro prestato in uno dei tre o più turni
giornalieri avvicendati nell’arco delle
ventiquattro ore;
g) diverse modalità di
godimento dei permessi conseguenti alla
riduzione dell’orario di lavoro annuale di
cui all’articolo ….. reclamate da
particolari esigenze produttive aziendali;
h) ulteriori diversi
regimi di flessibilità dell’orario di lavoro
settimanale normale rispetto a quanto
previsto all’articolo …..;
diverse regolamentazioni
dell’orario annuo complessivo di cui
all’articolo …..
l) modalità di
svolgimento della formazione per
l’apprendistato di cui all’art …..
La contrattazione avverrà
tra l’azienda e le strutture sindacali
aziendali dei lavoratori con l’intervento
delle Organizzazioni stipulanti il presente
Contratto ai relativi livelli di competenza.
Le parti si danno atto
che la contrattazione integrativa, nel
rispetto di quanto previsto al punto 3) del
capitolo assetti contrattuali del Protocollo
del 23 luglio 1993, che si intende
integralmente richiamato, non potrà avere
per oggetto materie già definite in altri
livelli di contrattazione, salvo quanto
espressamente stabilito dal presente
Contratto.
Art… PREMIO DI RISULTATO
In applicazione del
Protocollo 23 luglio 1993, la contrattazione a
contenuti economici è prevista con le modalità
di seguito indicate.
La contrattazione integrativa
avrà ad oggetto erogazioni salariali – in
coerenza con le strategie dell’Impresa –
strettamente correlate ai risultati conseguiti
con la realizzazione di programmi aziendali
concordati tra le Parti, aventi per obiettivo,
ad esempio, incrementi di rendimento, di
competitività, di produttività e di qualità. Al
fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza
comune per la definizione degli obiettivi della
contrattazione aziendale a contenuto economico,
le Parti valuteranno preventivamente le
condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue
prospettive di sviluppo anche occupazionale,
tenuto conto dell’andamento delle prospettive
della competitività e delle condizioni
essenziali di redditività. Laddove a livello
aziendale sussistano erogazioni economiche di
analoga natura, anche parzialmente variabili, la
parte variabile dovrà essere ricondotta
nell’ambito delle nuove erogazioni sopra
specificate. La parte fissa sarà conservata.
Gli importi dei nuovi
elementi economici integrativi di cui al comma
precedente sono variabili, non predeterminabili
e non sono utili ai fini di alcun istituto
legale e contrattuale.
Le erogazioni di cui sopra
avranno caratteristiche tali da consentire
l’applicazione del particolare trattamento
contributivo previsto dalla normativa di legge
che verrà emanata in attuazione del Protocollo
23 luglio 1993.
La durata degli Accordi sarà
pari a quattro anni.
In occasione della
contrattazione integrativa saranno garantite
condizioni di assoluta normalità sindacale con
esclusione in particolare del ricorso ad
agitazioni per un periodo di due mesi dalla
presentazione della piattaforma rivendicativa e
comunque fino a due mesi successivi alla
scadenza dell’Accordo precedente.
Le Parti si danno atto che la
contrattazione integrativa, nel rispetto di
quanto previsto al punto 3) del capitolo Assetti
contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993,
che si intende integralmente richiamato, non
potrà avere per oggetto materie già definite in
altri livelli di contrattazione, salvo quanto
espressamente stabilito dal presente Contratto.
Sono riconosciuti titolari
per l’esercizio della contrattazione collettiva
di secondo livello, in rappresentanza
rispettivamente delle Parti cui viene applicato
o applicano il presente Contratto collettivo, le
RSU costituite ai sensi dell’Accordo
interconfederale 20 dicembre 1993, i loro
coordinamenti e le Organizzazioni sindacali
stipulanti ai diversi livelli e i competenti
rappresentanti dell’Impresa assistiti dalle
Associazioni imprenditoriali che agiranno, salvo
diverso accordo, secondo l’attuale specifica
prassi.
Le disposizioni di cui al
presente articolo non operano nei confronti
delle Aziende stagionali, per le quali
continuano a trovare applicazione le norme di
cui all’art. 56.
CAPO V - ATTIVITÀ
SINDACALE
Articolo 21 DELEGATO AZIENDALE
Nelle imprese da undici e
sino a quindici dipendenti, i lavoratori possono
eleggere un solo Delegato Aziendale con compiti
di intervento presso il datore di lavoro per
l’applicazione del Contratto e delle leggi sul
lavoro.
Il licenziamento di tale
Delegato per motivi inerenti all’esercizio delle
sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
Dirigenti sindacali
Dopo l’art del CCNL
Turismo è inserito il seguente:
Art. Dirigenti sindacali
Agli effetti di quanto
stabilito negli articoli seguenti sono da
considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori
che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati
direttivi nazionali e periferici delle
organizzazioni Sindacali dei lavoratori
stipulanti il presente contratto;
b) di Rappresentanze
sindacali aziendali costituite ai sensi
dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
nelle imprese che nell'ambito dello stesso
comune occupano più di quindici dipendenti, i
quali risultino regolarmente eletti in base alle
norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza
sindacale unitaria costituita in luogo delle
R.S.A., ai sensi dell'accordo interconfederale
27 luglio 1994.
Articolo 22 DIRIGENTI
SINDACALI
Agli effetti di quanto
stabilito negli articoli seguenti sono da
considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori
che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati
direttivi nazionali e periferici delle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
stipulanti il presente Contratto;
di Rappresentanze
sindacali aziendali costituite ai sensi
dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n.
300, nelle imprese che nell'ambito dello
stesso comune occupano più di quindici
dipendenti, i quali risultino regolarmente
eletti in base alle norme statutarie delle
Organizzazioni stesse;
di Rappresentanze
Sindacali Unitarie costituite in luogo delle
RSA, ai sensi dell’accordo interconfederale
20 dicembre 1993.
L’elezione dei lavoratori e
dei dirigenti sindacali deve essere comunicata
dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza
per iscritto con lettera raccomandata
all’impresa e alla rispettiva Organizzazione dei
datori di lavoro.
Il licenziamento o il
trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra
dei lavoratori che abbiano la qualifica di
dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui
essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo
la cessazione della stessa, deve essere motivato
e non può essere originato da ragioni inerenti
all’esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di Delegato
Aziendale di cui all’articolo 21 e di dirigente
sindacale di cui alla lettera b) del primo comma
del presente articolo conferito ai dipendenti
assunti a tempo determinato non influisce sulla
specialità del rapporto di lavoro e pertanto si
esaurisce con lo scadere del contratto a
termine.
Fermo restando che la data di
svolgimento delle elezioni dovrà essere
concordata tra direzione aziendale e il comitato
elettorale, possono essere candidati per
l’elezione delle RSU i lavoratori stagionali il
cui contratto di assunzione preveda, alla data
di svolgimento delle elezioni, una durata
residua del rapporto di lavoro non inferiore a
tre mesi.
Nelle aziende stagionali,
ferma restando la durata triennale delle RSU,
gli eletti che vengano nuovamente assunti nella
stagione successiva all’elezione riassumono la
carica, con decorrenza dal momento in cui
sussistono i presupposti numerici di cui
all’accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Articolo 23 RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
In applicazione dell’Accordo
interconfederale del 20 dicembre 1993 in
ciascuna unità produttiva con più di quindici
dipendenti la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e
la Uiltucs-Uil assumono l’iniziativa per la
costituzione della RSU.
L’iniziativa può essere
assunta anche dalle Organizzazioni di cui al
punto 4), parte seconda lett. b) del predetto
Accordo interconfederale.
La
RSU
è composta per due terzi dai rappresentanti
eletti tra le liste presentate da tutte le
Organizzazioni sindacali sopra richiamate in
proporzione ai voti conseguiti dalle singole
liste e, nell’ambito delle liste, in relazione
ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il
residuo terzo è assegnato alle sole
Organizzazioni firmatarie del presente CCNL e la
relativa copertura avviene mediante elezione o
designazione, in base ai voti ricevuti.
Fermo restando quanto
previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993,
sotto il titolo Rappresentanze sindacali, al
punto b) (vincolo della parità di costi per le
aziende), il numero dei componenti la RSU sarà
così determinato:
Il numero dei componenti la
RSU è pari almeno a:
a) 3 componenti per la
RSU costituita nelle unità produttive che
occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300
o frazione di 300 dipendenti nelle unità
produttive che occupano fino a 3.000
dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500
dipendenti nelle unità produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero
di cui alla precedente lettera b).
In fase di prima
applicazione, e comunque per un periodo non
superiore alla vigenza del presente Accordo, il
numero dei componenti la RSU sarà determinato a
titolo sperimentale nel seguente modo:
a) 3 rappresentanti nelle
unità produttive che occupano da 16 a 50
dipendenti;
b) 4 rappresentanti nelle
unità produttive che occupano da 51 a 90
dipendenti;
c) 6 rappresentanti nelle
unità produttive che occupano da 91 a 120
dipendenti;
d) 8 rappresentanti nelle
unità produttive che occupano da 121 a 200
dipendenti;
e) 9 rappresentanti nelle
unità produttive che occupano da 201 a 300
dipendenti;
11 rappresentanti
nelle unità produttive che occupano dai
301 a 600 dipendenti.
I nominativi dei componenti
la RSU
saranno comunicati per iscritto alla Direzione
aziendale, a cura delle rispettive
Organizzazioni sindacali dei componenti la
RSU,
per il tramite dell’Associazione industriale
territorialmente competente.
I componenti la
RSU
subentrano alla RsA
e ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300 del
1970 nella titolarità di diritti e tutele,
agibilità sindacali, compiti di tutela dei
lavoratori e nell’esercizio delle funzioni ad
essi spettanti per effetto delle disposizioni di
legge e di contratto.
La RSU e le Organizzazioni
sindacali dei lavoratori sono titolari della
funzione di contrattazione aziendale, come
stabilito dall’Accordo interconfederale del 20
dicembre 1993 e dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro.
Per l’espletamento dei propri
compiti e funzioni la RSU disporrà dei permessi
retribuiti di cui all’art. 23 della legge n. 300
del 1970.
La RSU comunicherà alla
Direzione aziendale il nominativo del
responsabile per la gestione amministrativa del
monte ore come sopra definito e ad essa
attribuito.
I permessi per l’espletamento
del mandato debbono essere richiesti, di norma,
per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla
RSU
indicando i nominativi dei beneficiari. Il
godimento dei permessi deve avvenire in modo da
non pregiudicare il buon andamento dell’attività
aziendale.
Ferma restando l’eleggibilità
di operai, impiegati e quadri non in prova in
forza all’unità produttiva, possono essere
candidati anche i lavoratori addetti all’unità
produttiva assunti con contratti di lavoro a
termine la cui scadenza comporti una durata
residua del rapporto di lavoro non inferiore a 3
mesi alla data delle elezioni.
Nelle aziende stagionali,
ferma restando la durata triennale della
RSU,
gli eletti mantengono la carica negli anni
successivi ove, riassunti, abbiano anzianità di
servizio nella stagione precedente e siano
confermati dalla competente struttura
territoriale sindacale con comunicazione scritta
indirizzata alla corrispondente Associazione
industriale territoriale.
Il luogo e il calendario di
votazione saranno stabiliti dalla Commissione
elettorale, previo accordo con la Direzione
aziendale, in modo tale da permettere a tutti
gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel
rispetto delle esigenze del servizio.
I membri della Commissione
elettorale, gli scrutatori, i componenti del
seggio elettorale, i componenti sindacali del
Comitato di garanti, di cui ai punti 5, 8, 13, e
20, parte seconda dell’Accordo interconfederale
del 20 dicembre 1993, qualora in forza all’unità
produttiva dovranno espletare il loro incarico
al di fuori dell’orario di lavoro oppure, in via
eccezionale, anche l’orario di lavoro
utilizzando, previa richiesta, i permessi
retribuiti di cui all’art. 23, legge n. 300 del
1970.
La Direzione aziendale
fornirà l’elenco dei dipendenti con diritto di
voto.
La RSU decade dal mandato
ricevuto alla scadenza dei tre anni dalla data
delle elezioni e qualora si verifichi il
superamento della quota di sostituzione prevista
dall’Accordo interconfederale (punto 6, parte
prima).
Le parti si impegnano a
stabilire nella prossima tornata contrattuale la
definitiva regolamentazione riguardante le RSU.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che,
così come stabilito dall’accordo
interconfederale 20 dicembre 1993 , le elezioni
delle RSU sono indette dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori aderenti alle
organizzazioni stipulanti il presente CCNL
DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.
Le OO.SS. dichiarano che la
designazione del terzo riservato ricadrà
comunque su candidati che hanno partecipato alle
elezioni.
Nell’ipotesi in cui si debba
scegliere tra due candidati che abbiano
conseguito gli stessi voti si procederà al
ballottaggio da svolgersi fuori dall’orario di
lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui
all’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 24 PERMESSI
SINDACALI
I componenti dei Consigli o
Comitati di cui alla lettera a) del primo comma
dell’articolo 19 nella misura di uno per
esercizio e per ogni Organizzazione Sindacale
stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi
retribuiti necessari per partecipare alle
riunioni degli organi suddetti, nelle misure
massime appresso indicate:
a) ventiquattro ore per
anno nelle aziende con un numero di
dipendenti non inferiore a sei ma non
superiore a quindici;
b) settanta ore per anno
nelle aziende con oltre quindici dipendenti.
Per le Imprese di Viaggi e
Turismo i permessi o congedi retribuiti vanno
concessi, indipendentemente dal numero dei
dipendenti occupati nell’azienda, nella misura
massima di settanta ore per anno.
Articolo 25
I componenti delle
rappresentanze sindacali di cui alle lettere b)
e c) i cui all’articolo 22 hanno diritto, per
l’espletamento del loro mandato, a permessi
retribuiti.
Il diritto riconosciuto al
comma precedente spetta:
a) tre componenti per la
RSU/RSA
costituita nelle unità produttive che
occupano fino a duecento dipendenti;
b) tre componenti ogni
trecento o frazione di trecento dipendenti
nelle unità produttive che occupano fino a
tremila dipendenti;
c) tre componenti ogni
cinquecento o frazione di cinquecento
dipendenti nelle unità produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero
di cui alla precedente lettera b).
I permessi di cui al presente
articolo saranno pari a otto ore mensili nelle
imprese di cui alle lettere b) e c) del comma
precedente; nelle imprese di cui alla lettera a)
del comma precedente, i permessi saranno di
un’ora all’anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intenda
esercitare il diritto di cui al primo comma deve
darne comunicazione scritta al datore di lavoro
di regola ventiquattro ore prima, tramite i
competenti organismi delle rispettive
Organizzazioni Sindacali.
Resta intesa che viene fatta
salva la Parte Speciale Strutture Alberghiere in
Catena.
I permessi cui hanno diritto
i Dirigenti sindacali così come individuati
dall’art.....del presente CCNL, sono cumulabili
per una sola delle cariche di cui all’art. a)
del citato articolo....con quelli di cui alle
lettere B) o c) del medesimo articolo.
Articolo 26
I Dirigenti sindacali
aziendali di cui al precedente articolo 22 hanno
diritto a permessi non retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a
congressi e convegni di natura sindacale, in
misura non inferiore a otto giorni all’anno.
I lavoratori che intendano
esercitare il diritto di cui al comma precedente
devono darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola tre giorni prima tramite i
competenti organismi delle rispettive
Organizzazioni Sindacali.
I lavoratori che siano eletti
membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee
regionali ovvero chiamati ad altre funzioni
pubbliche elettive possono, a richiesta, essere
collocati in aspettativa non retribuita, per
tutta la durata del loro mandato; la medesima
disposizione si applica ai lavoratori chiamati a
ricoprire cariche sindacali provinciali e
nazionali.
Articolo 27
DIRITTO DI AFFISSIONE
È consentito ai Sindacati
provinciali di categoria aderenti alle
Organizzazioni firmatarie del presente Contratto
di far affiggere in apposito albo comunicazioni
a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati
medesimi in luogo non accessibile alla
clientela.
Le anzidette comunicazioni
dovranno riguardare argomentazioni sindacali
attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni
di cui sopra dovranno essere contemporaneamente
consegnate alla Direzione dell’esercizio.
Articolo 28 ASSEMBLEA
Nelle unità aziendali ove
siano occupati più di quindici dipendenti, i
lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori
dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle
Organizzazioni Sindacali singolarmente o
congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui
prestano la loro opera, in locale messo a
disposizione dal datore di lavoro, con ordine
del giorno su materie di interesse sindacale e
del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle
convocazioni.
La convocazione dovrà essere
comunicata alla direzione dell’impresa con
sufficiente anticipo e con l’indicazione
dell’ordine del giorno.
I lavoratori hanno anche
diritto a partecipare alle assemblee durante
l’orario di lavoro fino a dieci ore all’anno
normalmente retribuite.
Le riunioni possono
riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi
di essi. Ad esse possono partecipare, previo
preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni
dei sindacati.
Le riunioni non potranno
superare, singolarmente, le tre ore di durata.
Le ulteriori modalità per lo
svolgimento delle assemblee sono concordate in
sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di
garantire in ogni caso la regolare funzionalità
delle aziende, in considerazione delle loro
finalità ricettive e di pubblica utilità. Va
altresì assicurata la sicurezza delle persone,
la salvaguardia degli impianti e delle
attrezzature e il servizio di vendita al
pubblico.
Articolo 29 REFERENDUM
Il datore di lavoro deve
consentire, nelle aziende con più di quindici
dipendenti, lo svolgimento fuori dell’orario di
lavoro di referendum, sia generali che per
categorie, su materie inerenti l’attività
sindacale, indetti dalla Rappresentanza
Sindacale Unitaria tra i lavoratori, con diritto
di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti all’unità aziendale e alla
categoria particolarmente interessata.
Articolo 30 NORME
GENERALI
Per quanto non previsto
espressamente dal presente Contratto in materia
di esercizio dell’attività sindacale e di tutela
dei Dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20
maggio 1970, n. 300 e all’accordo
interconfederale 20 dicembre 1993.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti costituiranno una
Commissione Paritetica che esaminerà le
problematiche relative alla direttiva
dell’Unione Europea concernente l’istituzione di
una procedura per l’informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle imprese di
dimensioni comunitarie.
NORMA TRANSITORIA
Articolo 31
Sino alla costituzione delle
RSU continuano a trovare applicazione le norme
del CCNL Turismo 14 giugno 1991 riferite alle
rappresentanze sindacali aziendali.
Articolo 32 CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI
L’Azienda provvederà alla
trattenuta del contributo associativo sindacale,
in favore delle Organizzazioni sindacali
stipulanti il presente CCNL, nella misura
dell’uno per cento della paga base e contingenza
in atto dal 1° gennaio di ciascun anno e per
quattordici mensilità ai dipendenti che ne
facciano richiesta mediante consegna di una
lettera di delega debitamente sottoscritta dal
lavoratore.
La lettera di delega conterrà
l’indicazione delle modalità di versamento a cui
l’azienda dovrà attenersi.
L’Azienda trasmetterà
mensilmente l’importo della trattenuta al
Sindacato di spettanza.
TITOLO III
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
Art.
33
Le Parti
concordano un nuovo impianto di classificazione
che ritengono maggiormente rispondente alle
esigenze di valorizzazione delle professionalità
dell’Industria Turistica, in coerenza con le
esigenze organizzative di accresciuta
competitività sui mercati.
Il predetto
impianto, di seguito riportato e sinteticamente
semplificato, viene appropriatamente e più
esaustivamente ripreso e sviluppato in ciascuna
delle parti speciali del presente contratto,
afferenti ai diversi settori produttivi.
Il predetto
impianto di classificazione, come ripreso e
sviluppato nelle Parti Speciali, avrà decorrenza
dal 1° di marzo 2008 per le qualifiche che sono
state concordate tra le Parti e che vengono
riportate nei singoli impianti classificatori
delle Parti Speciali. Le qualifiche non
effettive da tale data, che richiedono ulteriori
chiarimenti, saranno oggetto di specifico
confronto tra le Parti al 2° livello di
contrattazione, per presentare al Livello
Nazionale delle OOSS e delle Parti Datoriali,
firmatarie del presente contratto, le relative
proposte sul nuovo impianto che saranno oggetto
di verifica e discussione finalizzate al
completamento della sua effettiva attuazione
entro e non oltre il 31 ottobre 2008.
In particolare, per
quanto concerne l’impianto di classificazione
degli alberghi, sulle cui professionalità non
ancora inserite si dovrà effettuare la predetta
verifica tra le Parti, a livello aziendale, si
rinvia allo schema riportato negli allegati.
I lavoratori sono
inquadrati secondo una classificazione
articolata su quattro Aree. All’interno di
ciascuna area sono poi individuate le relative
categorie di inquadramento dei lavoratori, sulla
base di declaratorie di categoria e di
profili/posizioni professionali, esemplificativi
e non esaustivi, descritte nella disciplina
contrattuale relativa ad ogni singolo settore
del presente CCNL, nel rispetto del criterio di
prevalenza in caso di attività svolte su più
aree, fermi restando i profili professionali di
provenienza o quelli corrispondenti al livello
superiore che abbiano successivamente acquisito.
La declaratoria di
categoria determina le caratteristiche e i
requisiti che, con riguardo ai criteri di
autonomia, responsabilità e conoscenza, si
reputano indispensabili per inquadrare il
lavoratore nella categoria appartenente
all’area.
Il
profilo/posizione professionale determina il
minimo contenuto professionale che la mansione
deve presentare per essere inquadrata in una
categoria.
Le Parti convengono
che a far data dall’entrata in vigore del nuovo
sistema classificatorio, tutti i lavoratori già
inquadrati nel 6 livello della precedente
classificazione, sono automaticamente inquadrati
e trasferiti nell’Area D-D1, equivalente all’ex
livello 6S, ed acquisiscono i trattamenti
economici del nuovo riferimento classificatorio.
Il lavoratore deve
essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti al
livello superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione della retribuzione.
Nel caso di
assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore
ha diritto al trattamento corrispondente
all’attività svolta; l’assegnazione stessa
diviene definitiva, ove la medesima non abbia
avuto luogo per sostituzione di lavoratore
assente con diritto alla conservazione del
posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
AREA “A”
Ai sensi e per gli
effetti della legge 190 del 13 maggio 1985 e
successive modifiche ed integrazioni,
appartengono a questa area i lavoratori con la
qualifica di “Quadro” che, pur non appartenendo
alla categoria dei dirigenti di cui agli
articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio
1926, siano in possesso di elevate conoscenze
teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei
processi gestionali aziendali, nell’ambito di
indirizzi generali fissati dalla Direzione
aziendale da cui dipendono, svolgono con
continuità, autonomia e ampia discrezionalità
funzioni direttive, di pianificazione
coordinamento e controllo di importanti attività
aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato
livello di professionalità, svolgono funzioni di
notevole interesse aziendale.
L’area è suddivisa,
sulla base della diversa e maggiore complessità
e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni
svolte, in due categorie di inquadramento
denominate A1
(ex QA)
e A2 (ex
QB), le
cui declaratorie ed i relativi profili sono
puntualmente definiti nell’ambito dei singoli
settori di applicazione del presente CCNL.
AREA “B”
Appartengono a
questa area professionale i lavoratori che, in
possesso di approfondite conoscenze teoriche e
pratiche e di specifica conoscenza dei processi
operativi, svolgono, nell’ambito di direttive
superiori definite, funzioni di elevato
contenuto professionale, comportanti sia
iniziativa che adeguata autonomia operativa,
nonché lavoratori che svolgono importanti
mansioni specialistiche nei vari settori
dell’attività aziendale.
L’area è suddivisa,
sulla base della diversa e maggiore complessità
e dimensione dell’azienda, ovvero della
prevalenza delle funzioni svolte, in due
categorie di inquadramento denominate B1
(ex 1° liv)
e B2 (ex
2° liv),
le cui declaratorie ed i relativi profili sono
puntualmente definiti nell’ambito dei singoli
settori di applicazione del presente CCNL.
AREA ”C”
Appartengono a
questa area professionale i lavoratori che, in
possesso di adeguate conoscenze teoriche e
pratiche, acquisite anche per il tramite di
specifici corsi di formazione professionale,
svolgono, nell’ambito di procedure organizzative
definite, con autonomia adeguata alla categoria
attribuita, operazioni specialistiche in uno o
più settori di attività (attività di concetto, o
prevalentemente tali). Appartengono inoltre a
tale area i lavoratori che, in possesso di
consolidate esperienze specialistico-gestionali
e/o funzionali, possono anche svolgere attività
di coordinamento di altri lavoratori.
L’area è suddivisa,
sulla base della diversa e maggiore complessità
e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni
svolte, in tre categorie di inquadramento
denominate C1
(ex 3° liv),
C2 (ex 4°
liv) e
C3 (ex 5°
liv), le
cui declaratorie ed i relativi profili sono
puntualmente definiti nell’ambito dei singoli
settori di applicazione del presente CCNL.
AREA “D”
Appartengono a
questa area professionale i lavoratori che, nel
quadro di istruzioni ricevute, di normative e/o
prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e
ausiliarie che richiedono sufficienti capacità
tecnico-pratiche ed elementari conoscenze
professionali.
L’area è suddivisa,
sulla base della diversa e maggiore complessità
e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni
svolte, in due categorie di inquadramento
denominate D1
(ex 6s e 6° liv)
e D2 (ex
7° liv),
le cui declaratorie ed i relativi profili sono
puntualmente definiti nell’ambito dei singoli
settori di applicazione del presente CCNL.
Articolo 34
L’inquadramento dei
lavoratori è effettuato secondo le declaratorie
generali, qualifiche e profili
professionali,come risultano
indicati
dalla classificazione del personale riportata
nella parte speciale del presente Contratto
distinta per ciascun comparto.
Nel caso in cui
dovessero identificarsi, a livello territoriale,
mansioni non riconducibili alle qualifiche
previste, l’inquadramento sarà esaminato, sulla
base delle declaratorie, dalle competenti
Organizzazioni Territoriali unitamente alle
RSA/RSU ed in caso di mancata soluzione la
questione sarà demandata alle rispettive
Organizzazioni Nazionali.
I diversi
trattamenti di cui al precedente capoverso
conservano la loro efficacia sia nell’ambito di
ciascun istituto e delle singole norme che
nell’ambito dell’intero Contratto.
Dichiarazione delle parti
Le parti si
impegnano ad attivare
appositi incontri
per i
diversi comparti turistici con l’obiettivo di
definire entro il 31 ottobre 2008 il nuovo
sistema classificatorio in linea con
l’evoluzione dei modelli organizzativi.
PASSAGGI DI QUALIFICA
Articolo 35
Il lavoratore deve
essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti al
livello superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione della retribuzione. Nel caso di
assegnazione a mansioni superiori il prestatore
ha diritto al trattamento corrispondente
all’attività svolta; l’assegnazione stessa
diviene definitiva, ove la medesima non abbia
avuto luogo per sostituzione di lavoratore
assente con diritto alla conservazione del
posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
MANSIONI PROMISCUE
Articolo 36
In caso di mansioni
promiscue si farà riferimento all’attività
prevalente, tenendo conto di quella di maggior
valore professionale, sempreché venga
abitualmente prestata, non si tratti di un
normale periodo di addestramento e non abbia
carattere accessorio o complementare.
TITOLO IV MERCATO DEL
LAVORO
Premessa
Per quanto attiene
le diverse forme di contratto di lavoro
disciplinate nel CCNL 10.2.1999 le parti
stipulanti confermano, in relazione
all'evoluzione del quadro legislativo, le
normative contrattuali esistenti ad eccezione di
quelle di cui al presente Contratto.
Al fine di garantire alle
imprese la possibilità di sviluppare
efficacemente la competitività in un quadro di
miglioramento della qualità dei servizi prestati
e di adeguata salvaguardia e sviluppo dei
livelli occupazionali, sulla scorta di quanto
comunemente condiviso tra le Parti Sociali nel
recente protocollo interconfederale 23 luglio
2007 “Su previdenza, lavoro e competitività per
l’equità e la crescita sostenibili”, le Parti
convengono sull’opportunità di incontrasi entro
la fine del prossimo mese di aprile 2008 con
l’obiettivo di verificare anche l’efficacia
dell’evoluzione del quadro normativo di
riferimento e relative norme attuative.
NOTA A VERBALE
Le Parti si impegnano a
incontrarsi entro la fine del prossimo mese di
Aprile 2008 per definire i temi trattati nel
Protocollo 23 Luglio 2007 come attuato dalla
Legge 247/2007
CAPO I - APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
Premessa
(1) Le Parti,
esaminata l’evoluzione della disciplina legale
dell’apprendistato profes-sionalizzante,
riconoscono in tale istituto un importante
strumento per l’acquisizione delle competenze
necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un
canale privilegiato per il collegamento tra la
scuola e il lavoro e per l’ingresso dei giovani
nel mercato del lavoro.
(2) In questo
quadro, le Parti assegnano all’EBIT un ruolo
strategico per il monitoraggio delle attività
formative e lo sviluppo dei sistemi di
riconoscimento delle competenze.
A tal fine, confermano il
proprio impegno a condurre congiuntamente un
progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi
modelli formativi per l’apprendistato e
convengono di istituire una Commissione
Paritetica che provvederà a definire i contenuti
delle attività formative per gruppi di figure
professionali. In tale sede saranno individuate
le modalità di svolgimento della formazione più
idonee alle caratteristiche del settore.
(3) Per la
disciplina dell’apprendistato
professionalizzante si fa riferimento alle
vigenti norme di legge, salvo quanto previsto
dal presente CAPO
Art. … Disciplina del
rapporto
(1) In attuazione
delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive
modifiche e integrazioni, il contratto di
apprendistato professionalizzante può essere
instaurato con i giovani di età da
diciotto
a ventinove anni e fino al giorno antecedente il
compimento del trentesimo anno di età ed è
finalizzato alla qualificazione dei lavoratori
attraverso un percorso di formazione per
l’acquisizione di competenze di base,
trasversali e tecnico-professionali. Il
contratto di apprendistato professionalizzante
potrà altresì essere stipulato con i giovani che
abbiano compiuto diciassette anni di età e siano
in possesso di una qualifica conseguita ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53.
(2) Il contratto di
apprendistato professionalizzante dovrà essere
stipulato in forma scritta, con l’indicazione
della prestazione lavorativa oggetto del
contratto, della durata, anche a tempo parziale
purché la peculiare articolazione dell’orario
non ostacoli la finalità formativa propria del
contratto, del piano formativo individuale, del
livello di inquadramento di prova, iniziale,
intermedio, finale e dell’eventuale qualifica
che potrà essere acquisita sulla base degli
esiti della formazione.
(3) Il numero
complessivo di apprendisti che un datore di
lavoro può assumere con contratto di
apprendistato professionalizzante non può
superare il 100% dei lavoratori specializzati e
qualificati in servizio presso il datore stesso.
(4) Il datore di
lavoro che non abbia alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o che
comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può
assumere apprendisti in numero non superiore a
tre.
(5) I datori di
lavoro che intendano assumere apprendisti
possono presentare domanda corredata del Piano
Formativo Individuale, predisposto anche sulla
base di progetti standard, alla specifica
Commissione per l’apprendistato istituita
nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero
dell’EBIT Territoriale laddove costituito, che
esprimerà il proprio parere di conformità entro
20 giorni dal ricevimento della richiesta.
(6) La durata del
periodo di prova è fissata in 25 giorni di
effettiva presenza al lavoro.
(7) Durante il
periodo di prova è reciproco il diritto di
risolvere il rapporto senza preavviso e con
diritto al trattamento di fine rapporto.
(8) Possono essere
assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante i lavoratori destinati a
svolgere le mansioni proprie delle figure
professionali inquadrate nei livelli 2°, 3°, 4°,
5°, 6s e 6° della classificazione professionale
definita nella parte generale del presente CCNL
e nell’ambito delle discipline dei singoli
settori in materia di classificazione
professionale prevista dallo stesso CCNL.
(9) La durata del
contratto di apprendistato è determinata nelle
seguenti misure massime in relazione alle
qualifiche da conseguire:
54 mesi per i
lavoratori con inquadramento finale in B2 (ex 2°
livello);
54 mesi per i
lavoratori con inquadramento finale in C1 (ex 3°
livello);
48 mesi per i
lavoratori con inquadramento finale in C2 (ex 4°
livello);
42 mesi per i
lavoratori con inquadramento finale in C3 (ex 5°
livello);
30 mesi per i
lavoratori con inquadramento finale in D1 (ex
6slivello):
30 mesi per i
lavoratori con inquadramento finale in D1 (ex 6
livello):
(10) La
contrattazione di secondo livello potrà
stabilire durate diverse, nell’ambito della
durata massima prevista per legge.
(11) I periodi di servizio
prestati in qualità di apprendista , anche
presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini
del computo della durata massima del periodo di
apprendistato di cui al comma (9), purché i
suddetti periodi non siano separati da
interruzioni superiori ad un anno e si
riferiscano alle stesse attività.
(12) Il rapporto di
apprendistato sarà ripartito in due periodi,
secondo quanto previsto dal successivo comma 13.
Nel primo periodo l’inquadramento sarà di un (1)
livello inferiore a quello di destinazione e la
retribuzione sarà corrispondente a quella minima
contrat-tualmente prevista per il livello
iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo,
convenzionalmente, l’inquadramento sarà uguale a
quello finale di destinazione e la retribuzione
sarà quella minima contrattualmente prevista per
tale livello.
(13) La durata dei
singoli periodi è quella prevista nella tabella
di seguito riportata.
 |
PRIMO
PERIODO |
SECONDO
PERIODO |
Categoria di
destinazione
Finale |
Ex
Categoria di
destinazione
Finale |
Durata
complessiva Mesi |
Inquadramento |
Mesi |
Inquadramento |
Mesi
|
|
B2 |
2° |
54 |
C1 |
3° |
30 |
B2 |
2° |
24 |
|
C1 |
3° |
54 |
C2 |
4° |
30 |
C1 |
3° |
24 |
|
C2 |
4° |
48 |
C3 |
5° |
26 |
C2 |
4° |
22 |
|
C3 |
5° |
42 |
D1 |
6s |
24 |
C3 |
5° |
18 |
|
D1 |
6° 6°S |
30 |
D2 |
7° |
18 |
D1 |
6° |
12 |
(14) I lavoratori
assunti con contratto di apprendistato non sono
computabili ai fini degli istituti contrattuali
e di legge, fatta eccezione per l’esercizio dei
diritti sindacali.
(15) Qualora al
termine del periodo di apprendistato non sia
data disdetta a norma dell’art. 2118 c.c.,
l’apprendista è mantenuto in servizio con
contratto a tempo indeterminato con la qualifica
conseguita mediante le prove di idoneità ed il
periodo di apprendistato verrà computato
nell’anzianità di servizio.
(16) Il datore di
lavoro non potrà assumere apprendisti qualora
non abbia mantenuto in servizio almeno
l’ottantacinque percento (85%) dei lavoratori il
cui contratto di apprendistato sia venuto a
scadere nei ventiquattro (24) mesi precedenti. A
tal fine, non si computano gli apprendisti che
si siano dimessi, quelli licenziati per giusta
causa, quelli che al termine del contratto di
apprendistato abbiano rifiutato la proposta di
rimanere in servizio, i contratti risolti nel
corso o nel termine di prova, gli apprendisti
stagionali che possono esercitare il diritto di
precedenza. Resta comunque salva la possibilità
di assumere un (1) apprendista.
(17)
All’apprendista mantenuto in servizio, il
periodo di apprendistato sarà computato
nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini
previsti dalla legge, ai fini di tutti gli
istituti disciplinati dal CCNL.
(18) È ammessa l’attivazione
di contratti di apprendistato part-time purché
la peculiare articolazione dell’orario di lavoro
non ostacoli il raggiungimento delle finalità
formative tipiche del rapporto di apprendistato.
Anche in tali ipotesi, è prevista una formazione
non inferiore a centoventi (120) ore medie
annue. A tal fine si conviene che la durata
minima dell’orario di lavoro settimanale
dell’apprendistato part-time non potrà essere
inferiore a venti (20) ore.
(19) Il datore di
lavoro ha l’obbligo:
di impartire o di
fare impartire nella sua Impresa,
all’apprendista alle sue dipendenze,
l’insegnamento necessario perché possa
conseguire le finalità previste dal piano
formativo;
di non sottoporre
l’apprendista a lavorazioni retribuite a
cottimo;
di accordare i
permessi necessari per gli esami relativi al
conseguimento dei titoli di studio;
d)
di informare per iscritto l’apprendista sui
risultati del percorso formativo, con
periodicità non superiore a sei mesi, anche per
il tramite del Centro di formazione;
(20) L’apprendista
deve:
- seguire le
istruzioni del datore di lavoro o della
persona da questi incaricata della sua
formazione professionale e seguire con
massimo impegno gli insegnamenti che gli
vengono impartiti;
- prestare la
sua opera con la massima diligenza;
- seguire con
assiduità e diligenza i percorsi formativi
previsti dal piano formativo;
- osservare
le norme disciplinari generali previste dal
presente Contratto e le norme contenute
negli eventuali regolamenti interni di
impresa, purché questi ultimi non siano in
contrasto con le norme contrattuali e di
legge.
(20) L’apprendista
è tenuto a seguire i percorsi di cui alla
lettera c) del precedente comma, anche se in
possesso del titolo di studio, ove la frequenza
stessa sia ritenuta opportuna dal datore di
lavoro.
Art. …Norma transitoria
(1) Ai contratti di
apprendistato stipulati ai sensi della
disciplina vigente anteriormente all’entrata in
vigore del D.Lgs n. 276/2003 continua ad
applicarsi la normativa originaria fino alla
loro naturale scadenza.
Art. …Apprendistato in
cicli stagionali
(1) In attesa che venga
definito a livello normativo l’utilizzo
dell’apprendistato in cicli stagionali, le Parti
si impegnano ad individuare modalità di
svolgimento di tale rapporto, al fine di
renderlo immediatamente fruibile ed operativo
all’atto dell’approvazione delle modifiche
legislative.
Art. …Clausola di
rinvio
(1) Per quanto non
disciplinato dal presente capo, con particolare
riferimento al trattamento per malattia,
infortunio e maternità, valgono per gli
apprendisti le normative previste dal presente
CCNL per i lavoratori a tempo indeterminato già
qualificati, nonché da ciascun settore di
applicazione dello stesso CCNL.
(2) A decorrere dal 1°
gennaio 2008, tutti gli apprendisti saranno
iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria
Integrativa FONTUR.
Art. …Formazione
(1) La seguente
disciplina è volta a garantire un’uniforme
applicazione sul territorio nazionale delle
regole sulla formazione nell’apprendistato
professionalizzante.
(2) Per
formazione formale
deve intendersi il processo formativo,
strutturato e certificabile secondo la normativa
vigente, in cui l’apprendimento si realizza in
un contesto formativo organizzato volto
all’acquisizione di conoscenze e competenze di
base, trasversali e tecnico-professionali, anche
mediante le modalità
on the job
e in
affiancamento.
(3) La formazione
formale si realizza tramite la partecipazione a
percorsi formativi sia interni che esterni
all’azienda. La formazione interna, anche con
modalità
e-learning,
è prevista per le materie collegate alla realtà
aziendale/professionale, mentre le altre materie
potranno essere oggetto di formazione esterna o
interna, qualora l’azienda disponga di capacità
formativa interna, come specificato al comma
seguente.
(4) L’azienda dispone di
capacità formativa interna qualora possieda i
seguenti requisiti:
presenza di
risorse umane, con esperienza o titoli di
studio adeguati, in grado di trasferire
competenze;
presenza di una
figura in possesso di formazione e
competenze idonee a ricoprire la figura del
tutor;
disponibilità
di locali idonei in relazione agli obiettivi
formativi e alle dimensioni aziendali.
Sulla base di tali
requisiti, la capacità formativa interna dovrà
essere dichiarata dal datore di lavoro nel
contratto di lavoro all’atto dell’assunzione.
(5) La quantità
di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore
annue, fatta salva una quantità minima annua non
inferiore a 20 ore di formazione di base che
sarà svolta all’esterno dell’azienda. E’ facoltà
dell’azienda anticipare le ore formative. Per le
nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli
infortuni sul lavoro, di conoscenza dei doveri e
dei diritti nel rapporto di lavoro nonché
dell’organizzazione aziendale e del ciclo
produttivo al fine del completo inserimento
dell’apprendista nell’ambiente di lavoro,
l’apprendimento sarà collocato all’inizio del
rapporto di lavoro. Le ore dedicate alla
formazione sono ricomprese nel normale orario di
lavoro che, a fronte di particolari attività
richiedenti orari di inizio della prestazione
collocati a fine giornata solare, potrà essere
anticipato dall’azienda per consentire
l’effettuazione della formazione, con il
consenso del lavoratore.
(6) Il tutor
aziendale per l’apprendistato ha il compito di
seguire l’apprendista durante il periodo di
apprendistato, di trasmettere le competenze
necessarie all’esercizio delle attività
lavorative e di favorire l’integrazione tra le
iniziative formative di carattere trasversale e
la formazione sul luogo di lavoro.
(7) Il tutor
collabora con la struttura incaricata di erogare
la formazione teorica di carattere trasversale,
allo scopo di valorizzare il percorso di
apprendimento.
(8) Il tutor
contribuisce all’attuazione del piano formativo
individuale ed attesta, anche ai fini dell’art.
53, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003, il percorso
stesso riscontrando l’effettivo svolgimento
dell’attività formativa.
(9) Le funzioni di
tutor possono essere svolte da un lavoratore
qualificato designato dall’azienda o, nel caso
di aziende con meno di 15 dipendenti, dal datore
di lavoro stesso. Nei confronti del tutor
aziendale è prevista una formazione pari ad 8
ore.
(10) Il lavoratore
designato dall’impresa per le funzioni di tutor
deve:
possedere una
categoria di inquadramento contrattuale pari o
superiore a quello che l’apprendista conseguirà
alla fine del periodo di apprendistato;
svolgere o aver
svolto attività lavorative coerenti con quelle
dell’apprendista per un periodo non inferiore a
2 anni;
seguire le
iniziative formative a lui destinate previste
dall’azienda.
(11) Ciascun tutor può
affiancare non più di 5 apprendisti.
(12) Il Piano
Formativo Individuale ha lo scopo di indicare il
percorso formativo dell’apprendista, ed
evidenziare le competenze da acquisire in
relazione a quelle già possedute. Tale Piano
dovrà essere coerente con il profilo formativo
di riferimento, indicare i contenuti
dell’esperienza di lavoro e l’articolazione
della formazione formale, nonché contenere gli
obiettivi formativi nei termini di competenze
richieste. Il Piano Formativo Individuale potrà
essere modificato in corso di rapporto di lavoro
su concorde valutazione dell’apprendista, del
tutor e del datore di lavoro. Il Piano Formativo
Individuale allegato al contratto di
apprendistato forma parte integrante e
sostanziale del contratto stesso.
(13) La formazione
effettuata e le competenze acquisite nel corso
del periodo di apprendistato saranno registrate
nel libretto formativo del cittadino, secondo le
modalità definite dalla normativa in materia.
(14) I profili formativi,
individuati nell’ambito di ciascun settore di
applicazione del presente CCNL, definiscono le
competenze necessarie alla qualificazione dei
lavoratori assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante. Tali
competenze devono essere conseguite mediante
l’esperienza di lavoro e l’attività di
formazione formale articolata nel Piano
Formativo Individuale. La Commissione per
l’apprendistato di cui all’art…. ha il compito
di monitorare le attività formative, anche al
fine di individuare le modalità di svolgimento
dei percorsi formativi più idonee alle
caratteristiche del settore.
Dichiarazione a
verbale
Le Parti si
impegnano a incontrarsi entro il prossimo 29
febbraio per la necessaria definizione dei
profili formativi relativi alle figure
professionalizzanti, relative all’assunzione dei
dipendenti con contratto di lavoro apprendistato
professionalizzante.
CAPO II -
APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL
DIRITTO-DOVERE DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
E
APPRENDISTATO PER
L’ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA
OPER PERCORSI DI ALTA
FORMAZIONE
Art. … Disciplina
del rapporto
(1) In attesa che
venga disciplinato l’apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione e l’apprendistato per
l’acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione, possono essere applicate – in
quanto compatibili – le previsioni di cui al
precedente capo.
(2) In relazione
alle qualifiche per le quali è previsto un
inquadramento finale A1, A2 e B1 (nell’ ex Area
Quadri e nell’ex 1° livello), tali forme di
apprendistato potranno essere attivate solo per
l’acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione che abbiano durata non superiore
a quella del corrispondente corso di studi.
Il CAPO 1 e
il CAPO 2 sostituiscono integralmente il CAPO 1
del CCNL Federturismo 10 febbraio 1999 e
l’APPRENDISTATO del TITOLO III del CCNL AICA 10
febbraio 1999
CAPO III – LAVORO A
TEMPO PARZIALE
Art. … Disciplina
del rapporto
(1) Il rapporto di
lavoro a tempo parziale, in forza di assunzione
del lavoratore ovvero di trasformazione di un
rapporto di lavoro in atto a tempo pieno, è
considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro
fra domanda e offerta di lavoro, garantendo ai
lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo
regime normativo.
(2) Il rapporto di lavoro a
tempo parziale ha la funzione di consentire la
flessibilità della forza lavoro in rapporto ai
flussi di attività nell’ambito della giornata,
della settimana, del mese o dell’anno, nonché di
rispondere ad esigenze individuali dei
lavoratori, anche già occupati.
(3) In attuazione
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 61/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, si
intende:
per “lavoro a tempo
parziale” un rapporto di lavoro, anche a tempo
determinato, caratterizzato da un orario di
lavoro, stabilito nel contratto individuale, cui
è tenuto il lavoratore, che risulti comunque
inferiore all’orario di lavoro a tempo pieno
previsto dal presente CCNL;
per “rapporto di
lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale”
quello in cui la riduzione di orario rispetto al
tempo pieno è prevista in relazione all’orario
normale giornaliero di lavoro praticato in
azienda;
per “rapporto di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale”
quello in relazione al quale risulti previsto
che l’attività lavorativa sia svolta a tempo
pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati
nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
per “rapporto di
lavoro a tempo parziale di tipo misto” quello
che si svolge secondo una combinazione delle due
modalità indicate nelle lettere b) e c).
(4)
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale
dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano
indicati i seguenti elementi:
il periodo di prova
per i nuovi assunti;
la prestazione
individuale sarà fissata tra datore di lavoro e
lavoratore in misura non inferiore a quanto
indicato nei seguenti casi:
18 ore, nel
caso di orario ridotto rispetto al normale
orario settimanale;
64 ore, nel
caso di orario ridotto rispetto al normale
orario mensile;
600 ore, nel
caso di orario ridotto rispetto al normale
orario annuale.
il trattamento
economico e normativo secondo criteri di
proporzionalità all’entità della prestazione
lavorativa;
puntuale
indicazione della durata della prestazione
lavorativa e della collocazione dell’orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all’anno, così come previsto dall’art. 2, 2°
comma, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive
modifiche;
tutte le altre
condizioni di impiego.
(5) La
contrattazione di secondo livello può stabilire
limiti diversi rispetto a quelli definiti dal
precedente comma.
(6) Il rapporto a
tempo parziale sarà disciplinato dai seguenti
principi:
volontarietà di
entrambe le parti;
reversibilità
della prestazione da tempo parziale a tempo
pieno in relazione alle esigenze aziendali e
quando sia compatibile con le mansioni
svolte e/o da svolgere, ferma restando la
volontarietà delle parti;
applicazione
delle norme del presente CCNL in quanto
compatibile con la natura del rapporto
stesso, secondo principi di proporzionalità.
(7) In presenza di
specifiche esigenze tecnico-organizzative,
produttive e sostitutive è consentito il ricorso
al lavoro supplementare sino ad un limite
massimo di 130 ore annue, fermo restando la
volontarietà del lavoratore. Limiti superiori
rispetto a quelli sopra previsti, potranno
essere definiti dalla contrattazione di 2°
livello.
(8) Sono fatte
salve le condizioni di miglior favore in atto.
(9) Le prestazioni di
lavoro supplementare dovranno essere considerate
utili ai fini del computo dei ratei dei vari
istituti di legge e normativi contrattuali.
(10) In
particolare il conguaglio relativo alla
gratifica natalizia, alla gratifica di ferie ed
alla retribuzione del periodo di ferie avverrà,
in via forfetaria, applicando per il compenso
per il lavoro supplementare la maggiorazione
percentuale del 30% della retribuzione oraria di
fatto. (per le Aziende AICA si rinvia alla
specifica disciplina della Parte Speciale)
(11) In caso di
assunzione di personale a tempo parziale il
datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva
informazione al personale già dipendente - con
rapporto a tempo pieno occupato presso unità
produttive site nello stesso ambito comunale
adibito alle stesse mansioni o a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle
quali è prevista l’assunzione di lavoratori
part-time – anche mediante comunicazione scritta
in luogo accessibile a tutti nei locali
dell'impresa, ed a prendere in considerazione le
eventuali domande di trasformazione a tempo
parziale del rapporto dei dipendenti a tempo
pieno. Le unità operative valuteranno
prioritariamente le domande di trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale motivate da gravi e comprovati problemi
di salute del richiedente, ovvero dalla
comprovata necessità di assistenza continua dei
familiari per malattia, ovvero dalla
partecipazione certificata a corsi di formazione
e/o studio.
(12) È consentita,
nella consueta forma pattizia, la trasformazione
di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale per un periodo predeterminato, compreso
tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 24
mesi. Al temine di tale periodo il lavoratore
tornerà, automaticamente, a prestare la propria
attività a tempo pieno.
(13) In tale ipotesi di
trasformazione temporanea, è consentita
l’assunzione a termine di un altro lavoratore a
tempo parziale per far fronte alle conseguenti
esigenze organizzative dell’Azienda.
(14) Tale
contratto a tempo determinato sarà stipulato ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, in
aggiunta a quanto stabilito dall’articolo …..
sul contratto a termine.
(15) Il rapporto di
lavoro part time temporaneo deve rispondere a
quanto previsto dalla normativa di cui al
presente articolo.
(16) Il datore di lavoro è
tenuto ad informare le RSU/RSA, o in mancanza
alle rappresentanze sindacali territorialmente
competenti, con cadenza annuale, sull’anda-mento
delle assunzioni a tempo parziale, la relativa
tipologia e l’eventuale ricorso al lavoro
supplementare. La prestazione lavorativa
giornaliera di durata inferiore a quattro ore
non potrà essere frazionata nell’arco della
giornata.
(17) Per quanto non
espressamente disciplinato dal presente CCNL in
materia di lavoro a tempo parziale si applicano
le vigenti disposizioni di leggi.
Art…. Clausole
Flessibili ed Elastiche
Le Parti stipulanti
il presente CCNL potranno concordare,
nell’ambito della contrattazione di secondo
livello, le modalità con cui definire clausole
elastiche e flessibili della prestazione di
lavoro a tempo ridotto, secondo i principi
generali previsti nei successivi articoli.
Nelle aziende in
cui la contrattazione di secondo livello non
abbia già definito condizioni di miglior favore
in materia di clausole flessibili e elastiche,
rispetto alle disposizioni di cui ai successivi
articoli, si applicano quelle definite tra le
Parti del presente CCNL.
Art. … Clausole
Flessibili
Le parti del
contratto di lavoro a tempo parziale, anche a
tempo determinato, possono concordare clausole
flessibili relative alla variazione della
collocazione temporale della prestazione.
Il consenso del lavoratore
alle clausole flessibili deve risultare da atto
scritto. Il lavoratore può farsi assistere da un
componente della RSU/RSA indicato dal lavoratore
medesimo.
Le variazioni della
diversa collocazione temporale della prestazione
devono essere preannunciate con un preavviso di
almeno cinque giorni, riducibili a 2 giorni per
particolari esigenze organizzative e produttive,
e comportano, per il periodo nel quale le
variazioni vengono effettuate, il pagamento di
una maggiorazione del 1,5% della retribuzione
oraria globale di fatto.
Art. … Clausole
Elastiche
Nei rapporti di
tipo verticale o misto possono essere stabilite
anche clausole elastiche relative alla
variazione in aumento della durata della
prestazione lavorativa entro il limite massimo
del 30% della prestazione concordata.
Il consenso del lavoratore
alle clausole elastiche deve risultare da atto
scritto. Il lavoratore può farsi assistere da un
componente della RSU/RSA indicato dal lavoratore
medesimo.
Nel caso in cui
l’applicazione delle clausole elastiche
determini un aumento della prestazione
lavorativa originariamente pattuita tra le
Parti, le ore di lavoro in aumento verranno
retribuite con una maggiorazione del 31,5% della
quota oraria della retribuzione
Art. … Clausole
Flessibili e Clausole elastiche
(1) L’eventuale
rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di
clausole flessibili e/o elastiche non integra
gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento ne di provvedimento disciplinare.
(2) La variazione
della collocazione temporale della prestazione,
non da diritto alle compensazioni, nei casi in
cui la suddetta variazione sia richiesta dal
lavoratore interessato per le sue necessità o
scelte.
(3) Le
maggiorazioni previste a compenso per la
prestazione del lavoro supplementare a seguito
dell’applicazione di clausole flessibili od
elastiche, sono comprensive di ogni riflesso
economico su tutti gli istituti contrattuali e
di legge.
(4) L’atto scritto di
consenso alle clausole flessibili o elastiche
deve prevedere il diritto del lavoratore di
denunciare il patto stesso, durante il corso di
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale, almeno nei seguenti casi:
esigenze di
tutela della salute certificate dal servizio
sanitario pubblico;
comprovata
instaurazione di altra attività lavorativa;
esigenze personali
debitamente comprovate
(5) La denuncia, formulata
in forma scritta, potrà essere inoltrata quando
siano trascorsi almeno sei (6) mesi dalla
stipula del patto, e dovrà prevedere non meno di
un mese di preavviso.
(6) A seguito
della denuncia di cui al precedente comma, viene
meno la facoltà del datore di lavoro di variare
la collocazione temporale della prestazione
lavorativa inizialmente concordata, ovvero il
suo incremento in applicazione delle clausole
elastiche.
(7) Il datore di
lavoro, con un preavviso di almeno un mese, può
recedere dal patto.
In relazione alle
caratteristiche peculiari del settore turismo,
al secondo livello di contrattazione possono
essere concordate modalità di programmazione
flessibile dell’orario di lavoro che si
concretano nella possibilità di turni variabili
in ordine alla collocazione temporale delle
prestazioni lavorative, nonché identificare
eventuali inferiori limiti minimi o superiori
limiti massimi nell’ambito di un equilibrato
assetto organizzativo.
Sono fatte salve le
condizioni miglior favore in atto.
Art. … Part-time
week-end
Possono essere stipulati,
con studenti, contratti di lavoro a tempo
parziale della durata di almeno otto ore
settimanali per il week-end. Diverse modalità
relative alla collocazione della giornata di
lavoro e durata della prestazione potranno
essere definite previo accordo di secondo
livello. La prestazione lavorativa giornaliera
di durata inferiore a quattro ore non potrà
essere frazionata nell’arco della giornata.
DICHIARAZIONE A
VERBALE
(1) Le parti
promuoveranno iniziative presso gli organi
competenti affinché, nell’ambito della riforma
generale del sistema previdenziale, vengano
considerati gli specifici problemi del settore e
del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto
all’obiettivo della maturazione del diritto alla
pensione.
Il CAPO 3
sostituisce integralmente il CAPO 3 del CCNL
Federturismo 10 febbraio 1999 e quanto previsto
per il CONTRATTO A TEMPO PARZIALE nel CCNL AICA
del 10 febbraio 1999
CAPO IV –AZIENDE DI
STAGIONE
Art. … Numero di
lavoratori assumibili
Le parti
convengono che per le aziende a carattere
stagionale - intendendosi per tali quelle
individuate dal DPR 11.7.1995 n. 378 che ha così
modificato il Numero 48 dell'elenco approvato
con DPR 7.10.1963 n. 1525 in materia di attività
lavorativa a carattere stagionale: “48. Attività
svolte in colonie montane, marine e curative e
attività esercitate dalle Aziende Turistiche,
che abbiano, nell’anno solare un periodo di
inattività non inferiore a 70 giorni
continuativi o 120 giorni non continuativi” –
l’intero organico può essere assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato.
Ai fini dell’applicazione del
presente articolo, le Parti convengono che va
comunque considerata “azienda a carattere
stagionale” ciascuna unità produttiva che
rientri nella fattispecie sopra indicata; in
particolare andranno considerate “azienda a
carattere stagionale” anche le singole unità
produttive che siano entità autonome dal punto
di vista organizzativo-produttivo.
Art. … Riposi
compensativi e proroga del contratto
(1) Le prestazioni lavorative
straordinarie eccedenti il normale orario di
lavoro settimanale potranno dare luogo, per i
lavoratori a tempo determinato delle aziende a
carattere stagionale, anziché al trattamento
economico di cui all’articolo … del CCNL
Federturismo 10.02.99, al godimento di riposi
compensativi di pari durata alla scadenza del
contratto a termine, che in tal caso deve
intendersi automaticamente prorogato.
(2) I congedi di conguaglio
di cui all’articolo… del CCNL Federturismo
10.02.99 nonché i permessi non goduti di cui
all’articolo…. del CCNL Federturismo 10.02.99
concorrono, insieme ai riposi compensativi del
lavoro straordinario, alla proroga del contratto
a termine.
(3) Conseguentemente il
calcolo dei soli ratei di ferie e tredicesima e
quattordicesima mensilità terrà conto
dell’intera diversa durata del rapporto e la
eventuale frazione di mese darà luogo alla
liquidazione di tanti ventiseiesimi di un
dodicesimo delle gratifiche e delle ferie
suddette per quante sono le giornate risultanti.
(4) È comunque escluso da
tale criterio di computo il trattamento di fine
rapporto.
(5) Il dipendente che non
intenda avvalersi di quanto previsto dal
presente articolo è tenuto a darne comunicazione
scritta al datore di lavoro all’atto
dell’assunzione.
(6) Per i lavoratori
dipendenti da aziende di stagione, il limite di
cui all’Articolo 76 del CCNL Federturismo 10
febbraio 1999, è fissato in 3 (tre) ore
giornaliere.
Nota a verbale
Le Parti prendono atto del
parere favorevole espresso dall’INPS e
dall’INAIL (allegato xx) relativamente
all’attuazione della normativa di cui al
precedente articolo
Art. … Diritto di
precedenza
(1) I lavoratori che abbiano
prestato attività lavorativa con contratto a
tempo determinato nelle aziende o nelle unità
produttive di cui all’art…. (numero di
lavoratori assumibili) a carattere stagionale
hanno diritto di precedenza nell'assunzione, con
la medesima qualifica, presso la stessa azienda,
a condizione che manifestino, all'azienda
stessa, tale volontà a mezzo comunicazione
scritta entro 3 mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro. In assenza di tale
comunicazione, e comunque trascorso un anno
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro,
il diritto si estingue.
(2) Il diritto di precedenza
di cui al presente articolo non si applica ai
lavoratori in possesso dei requisiti
pensionistici di vecchiaia ed ai lavoratori che
siano stati licenziati dalla stessa azienda per
giusta causa.
DICHIARAZIONE A
VERBALE
Le Parti, tenuto
conto delle specifiche soluzioni normative
adottate per i lavoratori stagionali e in
relazione agli adempimenti previsti dalle norme
di legge e regolamentari in materia di
prestazioni di disoccupazione erogate dall’INPS,
si impegnano ad esaminare le conseguenti
problematiche al fine di favorire la corretta e
migliore applicazione delle prescrizioni
legislative rispetto alla disciplina
contrattuale nel suo complesso. Sulla base di
tale esame verranno attuate le più opportune
iniziative.
CAPO V - LAVORO EXTRA
E DI SURROGA
Nei settori dell’Industria
Turistica sono speciali servizi - per ciascuno
dei quali è ammessa l’assunzione diretta di
manodopera per una durata non superiore a tre
giorni – quelli di banquetting, meeting,
convegni, fiere, congressi, manifestazioni,
presenze di gruppi, nonché eventi similari.
Ulteriori casi ed ipotesi
possono essere individuate dalla contrattazione
di secondo livello.
Tale personale, assunto in
aggiunta ai dipendenti a tempo indeterminato e
determinato, potrà essere adibito a tali
speciali servizi nell’ambito delle posizioni di
cui alla successiva tabella, a condizione che
tali posizioni impattino sugli eventi di cui al
primo comma.
La definizione della
retribuzione del personale assunto ai sensi del
presente articolo è demandata alla
contrattazione territoriale da un minimo ad un
massimo per ogni servizio a seconda della
durata, tenuto conto della classe dell’esercizio
e delle condizioni locali.
In mancanza di tale
disciplina, fatte salve le condizioni di miglior
favore in vigore, il compenso orario
onnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio
minimo di 4 ore è fissato, per il periodo di
vigenza contrattuale, nelle misure di cui alla
seguente tabella:
|
Aree
|
Livello
|
Feb-08
|
Mar-08
|
Lug-08
|
Lug-09
|
|
C2 |
Ex 4° |
11,49
|
11,88
|
12,11
|
12,36
|
|
C3 |
Ex 5° |
10,95
|
11,32
|
11,54
|
11,78
|
|
D1 |
Ex 6s |
10,47
|
10,83
|
11,04
|
11,27
|
|
D1 |
Ex 6° |
10,35
|
10,70
|
10,91
|
11,13
|
|
D2 |
Ex 7° |
9,69
|
10,02
|
10,21
|
10,42
|
Le Parti si danno atto che il
compenso orario sopra definito è comprensivo
degli effetti derivanti da tutti gli istituti
economici diretti ed indiretti, determinati per
Contratto nazionale e/o aziendale e/o
territoriale, ivi compresi i ratei di 13a e 14a
mensilità nonché di Tfr.
Le imprese
comunicheranno alle R.S.U./R.S.A., ovvero in
loro assenza alle organizzazioni territoriali
delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il
presente CCNL - quadrimestralmente - gli elenchi
nominativi e le qualifiche delle assunzioni di
tali lavoratori.
Le prestazioni del personale
adibito ai servizi speciali dovranno risultare
da un separato libro paga e matricola – anche
meccanografico – come previsto dal T.U. 20
giugno 1965, n. 1124.
Ai fini dell’impiego di detto
personale dovrà essere data, comunque,
precedenza ai lavoratori del settore non
occupati.
CAPO VI – CONTRATTI A
TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
ART …. LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
Le Parti - nell’affermare che
i contratti a tempo determinato rappresentano
per il settore dell’Industria Turistica una
caratteristica dell’impiego atta a soddisfare le
esigenze strutturali di flessibilità –
convengono, nell’ambito della propria autonomia
contrattuale:
Che nei contratti di lavoro a
tempo determinato rientrano quelli per esigenze
di carattere temporaneo o contingente quali:
per far fronte, in
periodi di bassa stagione, a improvvisi e
temporanei incrementi dell’attività per
flussi di clientela non ordinari e/o non
programmabili;
per l’impiego di
professionalità non presenti tra quelle
occupate;
per prestazioni
connesse alla sperimentazione o
implementazione di procedure informatiche
e/o di certificazione (ad es. qualità,
ambientale, sociale) dei processi e/o
servizi;
per l’esecuzione di
particolari lavorazioni connesse a
vincolanti termini di esecuzione;
per la copertura di
posizioni non ancora stabilizzate al termine
delle fasi di avvio di nuove attività di cui
alla successiva lettera B);
Per ciascuna unità produttiva
tali contratti di lavoro subordinato sono
soggetti a limiti quantitativi di utilizzo nelle
misure di cui alla tabella sotto indicata o, per
le unità produttive con oltre 50 dipendenti,
nella misura del 20 % in media annua dei
lavoratori occupati con contratto a tempo
indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno
precedente, computandosi per intero le frazioni
di unità.
Lavoratori dipendenti
a tempo indeterminato
|
Lavoratori
Assumibili |
| Da 0
a 4 |
4
unità |
| Da 5
a 9 |
6
unità |
| Da 10
a 25 |
7
unità |
| Da 26
a 35 |
9
unità |
| Da 36
a 50 |
12
unità |
Le aziende che vi ricorrono
comunicheranno, quadrimestralmente, alle
RSU/RSA, ovvero in loro assenza alle
organizzazioni territoriali delle Organizzazioni
Sindacali stipulanti il presente CCNL, il numero
e le ragioni di tali contratti stipulati nel
quadrimestre precedente, la durata degli stessi,
e la qualifica dei lavoratori interessati.
La contrattazione di secondo
livello potrà indicare ulteriori ipotesi di
esigenze di carattere temporaneo e/o contingente
e ampliare i numeri e la percentuale dei
lavoratori assumibili.
I contratti a tempo
determinato stipulati dalle aziende in relazione
alla fase di avvio di nuove attività saranno di
durata limitata al periodo di tempo necessario
per la messa a regime dell'organizzazione
aziendale e, comunque non eccedente i 12 mesi.
Il limite di 12 mesi può essere elevato sino a
24 dalla contrattazione di secondo livello.
L’assunzione di lavoratori
con contratto a tempo determinato per
sostituzione di lavoratori è consentita in tutti
i casi di assenza retribuita, di aspettativa e
di risoluzione del rapporto di lavoro
limitatamente ai casi di dimissioni.
Per quanto attiene
l’affiancamento – tale periodo, precedente
quello dell’effettiva sostituzione – non
avrà una durata superiore alla metà del
periodo inizialmente previsto per la
sostituzione stessa. In particolare, nel
caso di sostituzione delle lavoratrici e dei
lavoratori collocati in astensione
obbligatoria per maternità o paternità, la
sostituzione potrà essere anticipata sino a
tre mesi prima dell’inizio dell’astensione.
In coerenza con lo spirito
del presente CCNL e con i compiti attribuiti
all’EBIT ed all’Anagrafe in tema di ausilio
all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro,
l’impresa -ad eccezione di quelle a carattere
stagionale – che assume con la causale:
contratti a tempo determinato per
intensificazione dell’attività lavorativa in
determinati periodi dell’anno quali:
periodi di
intensificazione stagionale e/o ciclica
dell’attività in seno ad aziende ad apertura
annuale,
periodi connessi allo
svolgimento di manifestazioni;
periodi connessi a
festività religiose e civili sia nazionali
che estere:
periodi interessati da
iniziative promozionali e/o commerciali:
comunica, con cadenza
quadrimestrale, alle RSU/RSA, ovvero in loro
assenza alle organizzazioni territoriali
delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il
presente CCNL che possono domiciliarsi
presso l’EBIT o le sue articolazioni
territoriali, il numero e le ragioni dei
contratti a tempo determinato stipulati nel
quadrimestre precedente, la durata degli
stessi, e la qualifica dei lavoratori
interessati.
Il lavoratore assunto con
contratto a tempo determinato dovrà ricevere,
come i lavoratori assunti a tempo indeterminato,
una informazione/formazione riferita alla
tipologia dell'attività oggetto del contratto
atta a prevenire i rischi specifici connessi
all'esecuzione del lavoro.
A tal fine le parti
individuano nell'EBIT, e nelle sue declinazioni
territoriali, lo strumento attraverso il quale
possono essere realizzate tutte quelle
iniziative che consentano, ai lavoratori a tempo
determinato, di cogliere le opportunità di una
formazione adeguata finalizzata ad aumentarne la
qualificazione, promuoverne lo sviluppo e
migliorarne la mobilità occupazionale.
Inoltre le Parti individuano
nell'Anagrafe, istituita presso l' EBIT, lo
strumento atto a fornire ai lavoratori a tempo
determinato informazioni circa le possibilità di
impiego a tempo indeterminato che si rendessero
disponibili presso le imprese.
In caso di assunzioni a tempo
indeterminato, le imprese considereranno
prioritariamente eventuali domande presentate da
lavoratori in forza con contratto a tempo
determinato.
ART. 60 DIRITTO DI
PRECEDENZA
I lavoratori che abbiano
prestato attività lavorativa con contratto a
tempo determinato per ragioni di
intensificazione dell’attività produttiva in
particolari periodi dell’anno in aziende non a
carattere stagionale come da art…. di pag. 4
lettera D) del presente testo, hanno diritto di
precedenza nell'assunzione, con la medesima
qualifica, presso la stessa azienda, a
condizione che manifestino, all'azienda stessa,
tale volontà a mezzo comunicazione scritta entro
6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In assenza di tale comunicazione, e comunque
trascorso un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro, il diritto si estingue.
Il diritto di precedenza di
cui al presente articolo non si applica ai
lavoratori in possesso dei requisiti
pensionistici di vecchiaia ed ai lavoratori che
siano stati licenziati dalla stessa azienda per
giusta causa.
Art…….SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
La
somministrazione di lavoro a tempo
determinato è ammessa in tutti i casi
previsti dall’art. (….Contratto a tempo
determinato) del presente CCNL.
Possono essere utilizzati
con contratto di somministrazione a tempo
determinato lavoratori nella misura massima
dell’8% rispetto alla popolazione media dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza
nell’anno precedente. A livello aziendale le
parti potranno definire maggiori percentuali
di ricorso al contratto di somministrazione
a tempo determinato.
E’ sempre
possibile la proroga, con il consenso
scritto del lavoratore nei casi e per la
durata prevista dal CCNL applicato dal
somministratore, del termine inizialmente
previsto dal contratto di lavoro.
I lavoratori in
somministrazione dovranno ricevere una
formazione sufficiente ed adeguata alle
caratteristiche della mansioni oggetto del
contratto, al fine di prevenire rischi
specifici connessi all’esecuzione del
lavoro.
Il prestatore
di lavoro in somministrazione non è
computato nell'organico dell'Azienda
utilizzatrice ai fini della applicazione di
normative di legge o del presente CCNL,
fatta eccezione per quelle relative alla
materia dell'igiene e della sicurezza sul
lavoro.
I lavoratori in
somministrazione hanno diritto a un
trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello dei
dipendenti di pari livello dell'azienda
utilizzatrice, a parità di mansioni svolte.
In occasione
dell’attivazione di contratti di
somministrazione a tempo determinato,
l’azienda comunicherà semestralmente alle
RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni
sindacali territoriali aderenti alle
Organizzazioni stipulanti, le fattispecie di
ricorso al contratto di somministrazione a
tempo determinato e il numero di lavoratori
interessati.
Art. … Informazione
(1) Il lavoratore assunto con
contratto a tempo determinato e somministrazione
di lavoro a tempo determinato dovrà ricevere,
come i lavoratori assunti a tempo indeterminato,
una informazione/formazione riferita alla
tipologia dell'attività oggetto del contratto
atta a prevenire i rischi specifici connessi
all'esecuzione del lavoro.
(2) A tal fine le parti
individuano nell'EBIT, e nelle sue declinazioni
territoriali, lo strumento attraverso il quale
possono essere realizzate tutte quelle
iniziative che consentano, ai lavoratori a tempo
determinato e somministrazione di lavoro a tempo
determinato, di cogliere le opportunità di una
formazione adeguata finalizzata ad aumentarne la
qualificazione, promuoverne lo sviluppo e
migliorarne la mobilità occupazionale.
(3) Inoltre le Parti
individuano nell'Anagrafe, istituita presso l'
EBIT, lo strumento atto a fornire ai lavoratori
a tempo determinato e somministrazione di lavoro
a tempo determinato informazioni circa le
possibilità di impiego a tempo indeterminato che
si rendessero disponibili presso le imprese.
(4) In caso di assunzioni a
tempo indeterminato, le imprese considereranno
prioritariamente eventuali domande presentate da
lavoratori in forza con contratto a tempo
determinato e somministrazione di lavoro a tempo
determinato.
CAPO VII – CONTRATTO
DI INSERIMENTO
Art. … Disciplina del
rapporto
(1) Il contratto di
inserimento – che rientra nel computo della
percentuale complessiva dei contratti a tempo
determinato – è un contratto di lavoro diretto a
realizzare, mediante un progetto individuale di
adattamento delle competenze professionali del
lavoratore a un determi-nato contesto
lavorativo, l'inserimento ovvero il
reinserimento nel mercato del lavoro delle
seguenti categorie di persone:
soggetti di età
compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
disoccupati di
lunga durata da ventinove fino a trentadue
anni;
lavoratori con
più di cinquanta anni di età che siano privi
di un posto di lavoro;
lavoratori che
desiderino riprendere una attività
lavorativa e che non abbiano lavorato per
almeno due anni;
donne di
qualsiasi età residenti nelle aree
geografiche dichiarate di maggiore
disoccupazione femminile ai sensi del
Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali 17 novembre 2005 e
successive modifiche e integrazioni;
f) persone
riconosciute affette, ai sensi della
normativa vigente, da un grave handicap
fisico, mentale o psichico.
(2) In relazione ai soggetti
che possono essere assunti con contratto di
inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del
D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati
di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a
quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito
dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n.
297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto
di lavoro o cessato un'attività di lavoro
autonomo, siano alla ricerca di una nuova
occupazione da più di dodici mesi.
(2) Il contratto di
inserimento è stipulato in forma scritta e in
esso deve essere specificamente indicato il
progetto individuale di inserimento. In mancanza
di forma scritta il contratto è nullo e il
lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato.
(3) Nel contratto
individuale vanno indicati:
la durata;
l’eventuale
periodo di prova, così come previsto per la
categoria di inquadramento attribuita;
l’orario di a
secondo che si tratti di un contratto a
tempo pieno o a tempo parziale;
l’inquadramento
dei lavoratori, di cui al precedente comma
1, che non potrà essere inferiore per più di
due categorie rispetto a quella spettante a
lavoratori addetti a mansioni per il cui
svolgimento è stato stipulato il contratto.
Per i contratti di inserimento finalizzati
al reinserimento di soggetti con
professionalità coerenti con il contesto
organizzativo aziendale l’inquadramento sarà
di una categoria inferiore rispetto a quella
spettante a lavoratori addetti a mansioni
per il cui svolgimento è stato stipulato il
contratto.
il trattamento economico
consistente nel solo trattamento
contrattuale relativo all’inquadramento
assegnato (paga base, ex indennità di
contingenza, eventuali maggiorazioni).
(4) Il progetto
individuale di inserimento è definito con il
consenso del lavoratore e deve essere
finalizzato a garantire l’adeguamento delle
competenze professionali del lavoratore al
contesto lavorativo, valorizzandone le
professionalità già acquisite. Nel progetto
verranno indicati:
la
qualificazione al conseguimento della quale
è preordinato il progetto di
inserimento/reinserimento oggetto del
contratto;
la durata e le
modalità della formazione.
(5) Il contratto di
inserimento avrà una durata non inferiore a nove
mesi e non superiore a diciotto mesi, in
relazione al tipo di professionalità posseduta
dal lavoratore rispetto al nuovo contesto
lavorativo. Per i soggetti riconosciuti affetti
da grave handicap fisico, mentale o psichico il
contratto di inserimento potrà prevedere una
durata massima di trentasei mesi.
(6) Il progetto
deve prevedere una formazione teorica di 32 ore,
ripartita fra prevenzione antinfortunistica e
disciplina del rapporto di lavoro ed
organizzazione aziendale ed accompagnata da
congrue fasi di addestramento specifico,
impartite anche con modalità di e-learning, in
funzione dell'adeguamento delle capacità
professionali del lavoratore. La formazione
antinfortunistica dovrà necessariamente essere
impartita nella fase iniziale del rapporto.
(7) La formazione
dovrà risultare da libretto formativo approvato
con d.m. 10 ottobre 2005 ove saranno registrate
le competenze acquisite durante la formazione.
Transitoriamente, in attesa della disponibilità
del libretto formativo del cittadino, la
certificazione della formazione sarà effettuata
a cura del datore di lavoro o di un suo
delegato.
(8) Per quanto
riguarda il trattamento di malattia e infortunio
non sul lavoro il lavoratore assunto con
contratto di inserimento ha diritto ad un
periodo complessivo di conservazione del posto
riproporzionato in base alla durata del
contratto. Tale periodo non potrà eccedere 90
giorni e non sarà comunque inferiore a 70.
Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà
un trattamento economico eguale a quello
spettante per i dipendenti di eguale qualifica.
(9) L'applicazione
dello specifico trattamento economico e
normativo stabilito per i contratti di
inserimento/reinserimento, non può comportare
l'esclusione dei lavoratori con contratto di
inserimento/reinserimento dall'utilizzazione dei
servizi aziendali, quali mensa e trasporti,
ovvero dal godimento delle relative indennità
sostitutive eventualmente corrisposte al
personale con rapporto di lavoro subordinato,
nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle
specifiche caratteristiche dell’effettiva
prestazione lavorativa previste dal contratto
collettivo applicato (lavoro a turni, notturno,
festivo, ecc.). Per quanto riguarda il Premio di
risultato, a livello aziendale sarà valutata
l’applicazione dell’istituto ai lavoratori con
contratto di inserimento e in questo ambito i
criteri e le modalità da adottare.
(10) Nei casi in
cui il contratto di inserimento/reinserimento
venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, il periodo di
inserimento/reinserimento verrà computato
nell’anzianità di servizio ai fini degli
istituti previsti dalla legge e dal contratto,
con esclusione dell’istituto degli aumenti
periodici di anzianità e della progressione
automatica di carriera.
(11) Per poter
assumere mediante contratti di inserimento le
imprese devono aver mantenuto in servizio almeno
il settanta per cento dei lavoratori il cui
contratto di inserimento sia venuto a scadere
nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si
computano i lavoratori che si siano dimessi,
quelli licenziati per giusta causa e quelli che
al termine del rapporto di lavoro abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i
contratti risolti in corso o al termine del
periodo di prova nonché i contratti non
trasformati in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato in misura pari a quattro
contratti. Agli effetti della presente
disposizione si considerano mantenuti in
servizio i soggetti per i quali il rapporto di
lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato
trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
(12) Per quanto non
disciplinato dal presente articolo trovano
applicazione le previsione di legge e
dell’Accordo interconfederale 11 febbraio 2004.
(13) I lavoratori
assunti con contratti di inserimento non sono
computabili ai fini degli istituti contrattuali
e di legge.
Il CAPO 5
sostituisce il CAPO VII del CCNL Federturismo
del 10 febbraio 1999 e l’Art. 63 del CCNL AICA
del 10 febbraio 1999
CAPO IX - LAVORO
PARASUBORDINATO
Art. … Disciplina del
rapporto
(1) Le parti si
incontreranno per esaminare le questioni
attinenti al lavoro parasubordinato, anche al
fine di verificare la possibilità di
disciplinare la materia con un apposito accordo.
CAPO X –
TERZIARIZZAZIONE
Art. … Modalità
(1) In occasione di
un eventuale conferimento a terzi, della
gestione di un servizio direttamente gestito
dall’azienda, questa ultima convocherà le
Rappresentanze Sindacali OOSS Territoriali
unitamente alle RSU/RSA aderenti alle OOSS
stipulanti del presente CCNL per informarle
circa tale conferimento.
(2) L’informativa
di cui al comma precedente, che avverrà entro il
15° giorno dalla data di convocazione, sarà
finalizzata all’esposizione dei seguenti
argomenti:
servizi
o attività che verranno conferite in
terziarizzazione;
numero
complessivo dei lavoratori
interessati dal conferimento;
garanzia circa la corretta
applicazione, da parte dell’impresa
cui viene conferito il servizio,
della vigente normativa in tema di
igiene e sicurezza negli ambienti di
lavoro, di assicurazione generale
obbligatoria, di integrale
applicazione della contrattazione
collettiva nazionale nonché la
garanzia del trattamento economico
complessivo del CCNL applicato
nell’azienda conferente;
mantenimento, da parte dell’azienda
cui viene conferita la
terziarizzazione, del potere
organizzativo e direttivo nei
confronti dei lavoratori utilizzati
in tale ambito.
(3) Sempre entro il
15° giorno, su richiesta delle Rappresentanze
Sindacali RSU/RSA e le OOSS Territoriali
aderenti alle OOSS stipulanti il presente CCNL,
sarà aperto un tavolo di confronto con
l’obiettivo di raggiungere possibili intese
circa la salvaguardia dei livelli occupazionali,
l’unicità contrattuale e il trattamento dei
dipendenti dell’azienda conferente.
(4) Entro 45 giorni
dalla convocazione di cui al comma 1 del
presente articolo, il tavolo dovrà chiudere la
propria attività e le Parti saranno libere di
procedere secondo le proprie determinazioni.
CAPO XI - ESCLUSIONE
DALLE QUOTE DI RISERVA
Art. …
Ai sensi del
secondo comma dell’articolo 25 della legge n.
223 del 1991, non sono computabili, ai fini
della determinazione della riserva:
le assunzioni dei lavoratori
cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei
livelli A, B, 1, 2, 3;
le assunzioni dei lavoratori
cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei
livelli 4, 5, 6, 6s e 7 a condizione che abbiano
già prestato servizio presso imprese del settore
o che siano in possesso di titolo di studio
professionale rilasciato da istituti o scuole
professionali attinente alle mansioni da
svolgere;
le assunzioni effettuate in
occasione dei cambi di gestione, limitatamente
ai lavoratori già occupati alle dipendenze della
gestione precedente.
CAPO XII LAVORATORI
STRANIERI
Articolo …
(1) Le parti,
preso atto del crescente rilievo assunto nel
settore dall’occupazione dei cittadini
stranieri, concordano di promuovere iniziative
finalizzate all’integrazione, alle pari
opportunità, alla formazione di tale categoria
di lavoratori, anche attraverso attività di
studio e di ricerca finalizzate alla promozione
di interventi mirati ai diversi livelli
contrattuali e di confronto (nazionale,
territoriale, aziendale).
(2) Le parti si
impegnano altresì a promuovere l’accesso dei
lavoratori stranieri a tutte le forme di impiego
previste dal presente contratto, compatibilmente
con le condizioni di soggiorno in Italia del
cittadino straniero.
(2) Per il
raggiungimento dei fini di cui ai precedenti
commi, le parti si impegnano altresì a
promuovere azioni concordate nei confronti della
pubblica amministrazione e degli enti.
Articolo …
(1) L’esercizio,
da parte del lavoratore straniero, del diritto
di precedenza di cui all’articolo … del presente
contratto costituisce titolo di priorità per il
rientro in Italia nell'anno successivo per
ragioni di lavoro stagionale, ai sensi
dell’articolo 24, comma 4, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Articolo …
(1) Le parti
possono stipulare apposite convenzioni con le
commissioni regionali tripartite, di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, dirette a favorire
l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di
lavoro stagionale.
(2) Le convenzioni
possono individuare il trattamento economico e
normativo, comunque non inferiore a quello
previsto per i lavoratori italiani e le misure
per assicurare idonee condizioni di lavoro della
manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o
indiretti per favorire l'attivazione dei flussi
e dei deflussi e le misure complementari
relative all'accoglienza.
(3) I risultati delle
iniziative di cui ai commi precedenti saranno
notificati all’osservatorio nazionale sul
mercato del lavoro istituito presso l’ente
bilaterale nazionale dell’Industria Turistica,
per il tramite del competente ente bilaterale
territoriale.
Articolo ... ricongiungimento
familiare
Al fine di favorire
il ricongiungimento familiare dei lavoratori
stranieri le aziende considereranno con la
massima attenzione, tenuto conto delle esigenze
tecnico-organizzative e dei picchi di attività,
le richieste, in tal senso motivate, dei singoli
lavoratori, di usufruire di periodi continuativi
di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo,
oltre che delle ferie, anche degli altri
istituti disponibili, ivi compresi i permessi
retribuiti e la flessibilità dell'orario di
lavoro.
TITOLO V - RAPPORTO DI
LAVORO
CAPO 1 - INSTAURAZIONE
DEL RAPPORTO
Art. … Assunzione
(1) L’assunzione
del personale sarà fatta secondo le norme di
legge vigenti in materia.
(2) Il datore di
lavoro, all’atto dell’assunzione deve rilasciare
al lavoratore una documentazione scritta dalla
quale risulti la data di assunzione, il livello
e la qualifica d’inquadramento, gli elementi
della retribuzione, la durata del rapporto nei
casi ammessi di contratto a termine, la durata
del periodo di prova, le lingue estere di cui
sia eventualmente richiesta la conoscenza nonché
una ricevuta dei documenti ritirati.
(3) All’atto
dell’assunzione al lavoratore viene consegnata
tutta la documentazione essenziale ai fini dello
svolgimento del rapporto di lavoro, i moduli
informativi relativi alla Previdenza Integrativa
“Marco Polo Fondo Pensione”, quelli utili alla
scelta relativa alla destinazione del TFR e
quelli relativi all’Assistenza Sanitaria
Integrativa “FONTUR”.
(4) All’atto
dell’assunzione il lavoratore è tenuto a
presentare al datore di lavoro i seguenti
documenti:
a) certificato di
nascita, di cittadinanza, di residenza e di
stato di famiglia (l’interessato dovrà
comunicare anche l’eventuale domicilio
fiscale se diverso dalla residenza);
b) libretto sanitario o
certificato medico equipollente, ove
previsto dalle leggi;
c) documento di
identificazione valido;
d) eventuale modello CUD
rilasciato dal precedente datore di lavoro;
e) copia del codice
fiscale;
e, ove necessari, i
seguenti ulteriori documenti:
f) attestato di
conoscenza di una o più lingue estere per le
mansioni che implicano tale requisito;
g) certificato di
servizio eventualmente prestato presso altre
aziende;
h) certificato o diploma
degli studi compiuti oppure diploma o
attestato dei corsi di addestramento
frequentati.
(5) Il lavoratore è
tenuto altresì a dichiarare al datore di lavoro
la sua residenza e dimora, a notificare
immediatamente i successivi mutamenti ed a
consegnare lo stato di famiglia nonché gli altri
documenti necessari per beneficiare dei relativi
assegni.
(6) Il lavoratore
extracomunitario presente in Italia dovrà
presentare, oltre i documenti sopra indicati, il
permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura
in corso di validità.
(7) Per
l’assunzione di lavoratori extracomunitari non
presenti in Italia, si rinvia alle specifiche
procedure previste dalle vigenti disposizioni di
legge.
(8) Le procedure di
assunzione dovranno avvenire nel rispetto delle
finalità e delle disposizioni dal D.Lgs.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
CAPO 2 - PERIODO DI
PROVA
Art. … Disciplina
(1) La durata del
periodo di prova dovrà risultare dalla lettera
di assunzione. Durante il periodo di prova o
alla fine di esso è reciproco il diritto alla
risoluzione del rapporto di lavoro, senza
obbligo di preavviso e con diritto al
trattamento di fine rapporto.
(2) Durante il
periodo di prova la retribuzione del lavoratore
non potrà essere inferiore al minimo
contrattuale stabilito per la qualifica
attribuita al lavoratore stesso.
(3) Trascorso il
periodo di prova, il personale si intenderà
regolarmente assunto in servizio se nessuna
delle parti abbia dato regolare disdetta per
iscritto. In tal caso il periodo sarà computato
agli effetti dell’anzianità di servizio.
(4) La durata del
periodo di prova è stabilita nelle misure che
seguono:
|
Area
|
Ex
livello
|
Giorni
|
|
A1 E A2 |
ex Quadri A
e B |
180 giorni |
|
B1 |
Ex livello
I |
150 giorni |
|
B2 |
Ex livello
II |
75 giorni |
|
C1 |
Ex livello
III |
45 giorni |
|
C2 e C3 |
Ex livello
IV ed ex livello V |
30 giorni |
|
D1 |
Ex livello
VI S ed ex livello VI |
20 giorni |
|
D2 |
Ex livello
VII |
15 giorni |
(5) Ai fini del
computo del periodo di prova sono utili
esclusivamente le giornate di effettiva
prestazione lavorativa fermo restando il termine
massimo di sei mesi previsto dall’art. 10 della
Legge 15 luglio 1966 n. 604.
(6) Il personale
che entro il termine di due anni viene
riassunto, con la stessa qualifica, presso la
stessa azienda ove abbia già prestato servizio,
superando il periodo di prova, sarà in ogni caso
dispensato dall’effettuazione di un nuovo
periodo di prova.
(7) Al personale
assunto fuori provincia che, durante o alla fine
del periodo di prova, sia licenziato, il datore
di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio
di andata e ritorno al luogo di provenienza.
CAPO 3 - DONNE E
MINORI
Art. …Disciplina
(1) Il lavoro delle donne e
dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni
di legge in materia.
CAPO 4 - ORARIO DI
LAVORO
Art. … Orario normale
settimanale
(1) La normale
durata del lavoro settimanale effettivo è
fissata in quaranta ore, salvo quanto
diversamente stabilito nella parte speciale del
presente Contratto per le imprese di Viaggi e
Turismo, gli Stabilimenti Balneari.
(2) I limiti
settimanali del normale orario di lavoro
previsti dal presente Contratto sono fissati
solo ai fini contrattuali.
(3) Le suddette
limitazioni dell’orario di lavoro non si
applicano agli impiegati di cui all’articolo 1
del R.D. 15 marzo 1923 n.692 in relazione
all’articolo 3 del R.D. 10 settembre 1923 n.
1955 e cioè ai capi azienda, ai direttori
tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai
capi reparto, fatte salve le condizioni di
miglior favore.
Art. … Riduzione
dell’orario
(1) Ferma restando
la durata dell’orario settimanale normale
prevista dall’articolo ??, viene concordata una
riduzione dell’orario annuale pari a
centoquattro ore, tranne che per gli
Stabilimenti balneari, parchi e aziende di
intrattenimento in cui la riduzione dell’orario
annuale è, invece, pari a centotto ore.
(2) Tali riduzioni
sono comprensive delle trentadue ore relative
alle festività religiose abolite dalla legge n.
54 del 1977 (e con esclusione quindi della
festività dell’Epifania reintrodotta con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 792) e delle ventiquattro
ore di cui al secondo comma dell’articolo 52 del
CCNL 8 luglio 1982.
(3) Le riduzioni di
cui al presente articolo verranno attuate
mediante godimento di permessi individuali
retribuiti della durata di mezza giornata o di
una giornata intera.
(4) Tenuto conto
delle particolari caratteristiche del settore, i
permessi saranno fruiti individualmente in
periodi di minore attività e mediante rotazione
dei lavoratori e comunque in modo da non
ostacolare la normale attività produttiva
dell’azienda.
(5) Salvo quanto
previsto dall’articolo…., lettera …., in
presenza di particolari esigenze produttive
aziendali potranno essere attuate modalità di
godimento dei suddetti permessi diverse da
quelle di cui al comma precedente, limitatamente
a trentadue ore annuali, previa programmazione e
tempestiva comunicazione ai lavoratori
interessati. Tali permessi non potranno essere
inferiori ad un’ora, né, comunque, utilizzati
per frazioni di ora.
(6) Gli eventuali
trattamenti in atto non previsti dal CCNL 10
aprile 1979 in materia di riduzione, permessi e
ferie, si intendono assorbiti fino a concorrenza
dai permessi di cui al terzo comma, eccezion
fatta per le eventuali riduzioni o permessi
concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose
o nocive.
(7) I permessi non
goduti entro l’anno di maturazione saranno
pagati con la retribuzione in atto al momento
della scadenza oppure potranno essere fruiti,
con le medesime modalità sopra previste, entro e
non oltre il 30 giugno dell’anno seguente.
(8) In caso di
prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti
di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso
dell'anno, ai soli fini della determinazione dei
ratei di permessi, i giorni lavorati –
determinati in 26mi – relativi alle frazioni di
mese non interamente lavorato, daranno diritto
alla maturazione di un ugual numero di 26mi di
un rateo di permessi.
(9) I permessi di
cui sopra non maturano per i periodi di assenza
del lavoratore senza diritto alla retribuzione.
Art…. Ripartizione
dell’orario di lavoro giornaliero
La ripartizione
dell’orario di lavoro giornaliero è fissata per
ciascun comparto nella parte speciale del
presente Contratto.
Art....Regimi di deroga
in materia di orari e riposi ai sensi dell’art.
17 dlgs. 66/2003
Al fine di
favorire le esigenze rappresentate dai
lavoratori circa una diversa modalità di
fruizione di orari e di riposo giornaliero e
settimanale, in modo che gli stessi non
siano bloccati ma inseriti in un più ampio
processo di turnazione, e ciò con
l’obiettivo di migliorare e meglio
conciliare l’attività lavorativa con le
esigenze familiari e la vita privata, e
considerato che nell’ambito dell’Industria
Turistica sono prevalenti le imprese che
operano in un regime di apertura continua,
le Parti – ai sensi dell’art. 17 del dlgs.
8/4/2003, n. 66 – convengono, sulla base
delle motivazioni di cui sopra, che il
sistema derogatorio relativo a: riposo
giornaliero (art. 7 dlgs 66/2003), riposo
settimanale (art. 9 dlgs 66/2003), orario
multiperiodale, sarà oggetto di specifico
accordo, complessivo e inscindibile, da
concludersi entro il 31 ottobre 2008,
nell’ambito della contrattazione di secondo
livello. Tale accordo dovrà essere
sottoscritto, oltre che dalle RSU/RSA,
congiuntamente con tutte le OOSS
territoriali o nazionali stipulanti il
presente CCNL.
Per quanto attiene
all’Art 9 comma 1 dlgs n. 66/2003, resta fermo
anche in caso di accordo, il riconoscimento
della giornata di riposo ogni 6 giorni lavorati
da godersi non oltre il termine della settimana
successiva.
Si concorda
inoltre che, sino alla data del 31 ottobre
2008, per il solo personale che svolge la
propria attività in turno unico, in
occasione del cambio turno legato ad
imprescindibili ed oggettive ragioni
organizzativo- produttive, l’attuale durata
del riposo giornaliero in atto nelle aziende
in cui si applica il presente CCNL, è da
considerarsi in deroga a quanto previsto dal
dlgs n. 66/2003, fermo restando il
riconoscimento di un equivalente periodo di
riposo compensativo.
Alla data del
31 ottobre 2008, in mancanza dell’accordo di
secondo livello di cui al comma 1 del
presente articolo, si applicano
integralmente le normative previste dal
dlgs. 66/2003.
Art…. Distribuzione
dell’orario settimanale
(1) La
distribuzione dell’orario settimanale di lavoro
è fissata per ciascun comparto nella parte
speciale del presente Contratto.
Art…. Affissione
dell’orario
(1) In ogni azienda
dovranno essere affisse in luogo visibile una o
più tabelle, con l’indicazione dei turni dei
servizi e relativi orari e delle qualifiche del
personale
Art. … Flessibilità
(1) In relazione
alle peculiarità del settore turistico e quindi
alle particolari esigenze produttive delle
aziende, fatta eccezione per quanto previsto
nella parte speciale Catene Alberghiere,
potranno essere adottati sistemi di
distribuzione dell’orario di lavoro per periodi
plurisettimanali, intendendosi per tali quei
sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro
che comportano per una o più settimane
prestazioni lavorative di durata superiore o
inferiore a quelle prescritte dal precedente
articolo … e per le altre, a compensazione,
prestazioni di durata inferiore o superiore.
(2)
Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato
nelle settimane con orario di lavoro di durata
superiore a quello prescritto dall’articolo ….
non dà diritto a compenso per lavoro
straordinario, mentre per le settimane con
prestazioni di durata inferiore a quella
prevista dallo stesso articolo….. non dovrà
darsi luogo a riduzioni della normale
retribuzione.
(3) Il numero delle
settimane per le quali è possibile effettuare
prestazioni lavorative di durata superiore o
inferiore a quelle dell’articolo …. non potrà
superare le quattro consecutive ed in ogni caso
l’orario di lavoro non potrà superare le otto
ore giornaliere, fermo restando il diritto al
normale godimento del riposo settimanale di
legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di
sei settimane consecutive.
(4) Il recupero
delle maggiori prestazioni di lavoro verrà
effettuato attraverso congedi di conguaglio il
cui godimento avverrà nei periodi di minore
intensità produttiva e, comunque, entro dodici
settimane a far data dall’inizio del periodo di
maggior prestazione lavorativa.
(5) La restituzione
delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei
periodi di maggior intensità produttiva e,
comunque, entro dodici settimane a far data
dall’inizio del periodo di minor prestazione
lavorativa.
(6) Qualora,
invece, i sistemi di distribuzione dell’orario
prevedano l’estensione dei periodi di cui al
precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto
ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i
lavoratori cui si applichi tale sistema il monte
ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del
CCNL Federturismo 7 febbraio 96 è elevato a 116
ore.
(7) Qualora a
livello aziendale o interaziendale le imprese
intendano applicare i suddetti sistemi, cui non
potrà farsi ricorso per più di due volte
nell’anno, non consecutive, l’adozione dei
programmi sarà preceduta da un incontro tra
direzione aziendale e RSU o delegato aziendale
nel corso del quale la direzione aziendale
esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi
programmi, al fine di procedere ad un esame
congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame
congiunto, e comunque almeno due settimane prima
dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della
direzione aziendale si darà comunicazione ai
lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte
salve le situazioni di persone che comprovino
fondati e giustificati impedimenti.
(8) Nel caso di
ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario,
ai soli fini retributivi, decorre dalla prima
ora successiva all’orario comunicato al
lavoratore.
Art. … Diverse
regolamentazioni dell’orario annuo complessivo
(1) Ad eccezione di
quanto previsto nella parte speciale Catene
Alberghiere, le Parti convengono, sull’obiettivo
di ottimizzare le risorse attraverso una
migliore organizzazione del lavoro, e cioè
attraverso una più adeguata combinazione tra
l’utilizzo delle tipologie di rapporto di
lavoro, le rispettive entità necessarie a
coprire le esigenze di organico previste, la
definizione degli orari e la loro distribuzione,
il godimento delle ferie e dei permessi.
(2) Le Parti
convengono che in questo modo si possa meglio
corrispondere alle esigenze di flessibilità
delle imprese, volte al miglior utilizzo delle
attrezzature anche con il prolungamento delle
fasi stagionali, facendo meglio incontrare le
esigenze delle imprese con quelle dei
lavoratori, anche per il contenimento del lavoro
straordinario, ed una migliore regolazione del
tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a
tempo indeterminato.
(3) Tutto ciò
premesso, le parti convengono che le aziende o i
gruppi di aziende, che intendessero avvalersi
della possibilità di cui al presente articolo
dovranno attivare una negoziazione a livello
aziendale o interaziendale per il raggiungimento
di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti
all’intera azienda o parte di essa, su una o più
delle materie concernenti l’utilizzo delle
prestazioni lavorative sulla base delle ore di
lavoro complessivamente dovute a norma del
presente Contratto e/o le particolari citate
tipologie di rapporto di lavoro.
(4) I contenuti dei
predetti accordi, che saranno realizzati nel
contesto di programmi di massima annuali,
potranno – fatte salve le norme di legge,
l’orario normale settimanale di riferimento di
cui all’articolo ??, nonché tutti gli aspetti
concernenti maggiorazioni a contenuto economico
– superare i limiti quantitativi previsti dalla
normativa contrattuale vigente per le relative
materie.
(5) In tali
accordi, le parti potranno attivare una “banca
delle ore” al fine di mettere i lavoratori in
condizione di utilizzare in tutto o in parte
riposi compensativi a fronte di prestazioni
eventualmente eccedenti l’orario medio annuo.
(6) Pertanto,
eventuali prestazioni eccedenti l’orario medio
annuo verranno compensate con la maggiorazione
retributiva prevista per il lavoro straordinario
e con un corrispondente numero di riposi
compensativi che potranno essere retribuiti o
fruiti – compatibilmente con le condizioni
organizzative dell’azienda e con le esigenze del
mercato – al termine del periodo di riferimento
e nelle quote e con le modalità che saranno
definiti in occasione dell’attivazione dei
programmi di cui al presente articolo.
(7) Negli accordi
di cui al presente articolo potranno, altresì,
essere concordate le cadenze per la verifica dei
programmi definiti.
(8) Per i
lavoratori cui si applichi tale sistema il monte
ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del
CCNL Federturismo 7 febbraio 96 è elevato a 128
ore.
(9) Nel caso di
ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario,
ai soli fini delle maggiorazioni retributive,
decorre dalla prima ora successiva all’orario
comunicato al lavoratore.
Articolo ….. Diverse
regolamentazioni dell’oraio annuo complessivo
Le parti convengono
sull’obiettivo di ottimizzare le risorse
attraverso una migliore organizzazione del
lavoro, e cioè attraverso una più adeguata
combinazione tra l’utilizzo delle tipologie di
rapporto di lavoro, le rispettive entità
necessarie a coprire le esigenze di organico
previste, la definizione degli orari e la loro
distribuzione, il godimento delle ferie e dei
permessi.
Le parti convengono
che in questo modo si possa meglio corrispondere
alle esigenze di flessibilità delle imprese,
volte al miglior utilizzo delle attrezzature
anche con il prolungamento delle fasi
stagionali, facendo meglio incontrare le
esigenze delle imprese con quelle dei
lavoratori, anche per il contenimento del lavoro
straordinario, ed una migliore regolazione del
tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a
tempo indeterminato.
Tutto ciò premesso,
le parti convengono che le aziende o i gruppi di
aziende che intendessero avvalersi della
possibilità di cui al presente articolo dovranno
attivare una negoziazione a livello aziendale o
interaziendale per il raggiungimento di accordi,
anche di tipo sperimentale, riferiti all’intera
azienda o parte di essa, su una o più delle
materie concernenti l’utilizzo delle prestazioni
lavorative sulla base delle ore di lavoro
complessivamente dovute a norma del presente
Contratto e/o le particolari citate tipologie di
rapporto di lavoro.
I contenuti dei
predetti accordi, che saranno realizzati nel
contesto di programmi di massima annuali,
potranno – fatte salve le norme di legge,
l’orario normale settimanale di riferimento di
cui all’articolo 69, nonché tutti gli aspetti
concernenti maggiorazioni a contenuto economico
– superare i limiti quantitativi previsti dalla
normativa contrattuale vigente per le relative
materie.
In tali accordi, le
parti potranno attivare una “banca delle ore” al
fine di mettere i lavoratori in condizione di
utilizzare in tutto o in parte riposi
compensativi a fronte di prestazioni
eventualmente eccedenti l’orario medio annuo.
Pertanto, eventuali
prestazioni eccedenti l’orario medio annuo
verranno compensate con la maggiorazione
retributiva prevista per il lavoro straordinario
e con un corrispondente numero di riposi
compensativi che potranno essere retribuiti o
fruiti – compatibilmente con le condizioni
organizzative dell’azienda e con le esigenze del
mercato – al termine del periodo di riferimento
e nelle quote e con le modalità che saranno
definiti in occasione dell’attivazione dei
programmi di cui al presente articolo.
Negli accordi di
cui al presente articolo potranno, altresì,
essere concordate le cadenze territoriali per la
verifica dei programmi definiti.
Per i lavoratori
cui si applichi tale sistema il monte ore annuo
di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL
Federturismo 7 febbraio 96 è elevato a 128 ore.
Nel caso di ricorso
a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli
fini delle maggiorazioni retributive, decorre
dalla prima ora successiva all’orario comunicato
al lavoratore.
Fatto salvo
quanto previsto dalle Parti Speciali
Art. … Orario di
lavoro degli adolescenti
(1) L’orario di
lavoro degli adolescenti (minori di età compresa
fra i sedici anni compiuti ed i diciotto anni
compiuti)
non può
superare le otto ore giornaliere e le quaranta
settimanali.
(2) I minori di cui
al comma precedente hanno diritto ad una
interruzione di almeno mezz’ora dell’orario
giornaliero di lavoro qualora questo superi la
durata di quattro ore e mezza.
(3) L’interruzione
dell’orario giornaliero di lavoro per il consumo
dei pasti negli Alberghi, nonché l’interruzione
meridiana di riposo negli Stabilimenti Balneari
non sono cumulabili con le interruzioni previste
per i minori dal presente articolo:
l’interruzione di maggior durata assorbe quella
di minor durata.
(4) L’ora e la
durata delle interruzioni suddette dovranno
essere esposte nella tabella dei turni, di cui
all’articolo …..
Art. … Recuperi
(1) È ammesso il
recupero delle ore di lavoro perdute a causa di
forza maggiore, o per le interruzioni o periodi
di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni
Sindacali stipulanti il presente Contratto,
purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora
al giorno e sia richiesto nel mese successivo.
Art. … Intervallo per
la consumazione pasti
(1) È demandato
alla contrattazione di secondo livello dei
settori:
Struttura Alberghiera e Strutture Alberghiere in
Catena,
stabilire la durata del tempo per la
consumazione dei pasti tra un minimo di mezz’ora
ed un massimo di un’ora al giorno.
Art. … Lavoro notturno
(1) Si considera
lavoro notturno, ai sensi delle vigenti leggi,
il lavoro svolto consecutivamente per sette ore
comprendenti l’intervallo tra le ore 24.00 e le
ore 06.00, secondo le articolazioni individuate,
sia ai fini legali che contrattuali, nelle
discipline relative ai singoli settori del
presente CCNL.
(2) Si considera
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che
svolga, nel periodo notturno indicato al
precedente comma almeno tre ore del suo tempo di
lavoro giornaliero in modo normale, ovvero, nel
caso di lavoro a turni, almeno tre ore del suo
tempo di lavoro giornaliero ordinario, per un
minimo di 80 giorni lavorativi all’anno.
(3) Il limite
legale di 8 ore giornaliere di prestazione dei
lavoratori notturni è calcolato come media
nell'arco di un periodo non superiore a 2
settimane consecutive.
(4) Il lavoro
notturno è regolato dalla normativa prevista per
ciascun comparto nella parte speciale del
presente Contratto.
Art. … Lavoro
straordinario
(1) Il lavoro
straordinario ha carattere di eccezionalità e
non può essere richiesto senza giustificato
motivo; si intende per tale, ai soli fini
contrattuali, quello eccedente il normale orario
contrattuale effettuato ai sensi degli articoli
… e … a seconda che vengano adottati o meno
riposi di conguaglio.
(2) Il lavoro
straordinario è consentito nel limite massimo di
duecentosessanta ore annuali.
(3) Ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, del d.gs. n. 66/2003,
la durata media dell’orario di lavoro viene
calcolata con riferimento ad un periodo di 6
mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di
negoziazione di secondo livello, a fronte di
esigenze produttive, tecniche od organizzative.
(4) I lavoratori
non potranno esimersi, senza giustificato
motivo, dal prestare lavoro straordinario entro
i limiti fissati dal secondo comma del presente
articolo.
(5) Il lavoratore
non può compiere lavoro straordinario ove non
sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne
fa le veci.
(6) Le ore di
lavoro straordinario dovranno essere autorizzate
dal datore di lavoro e saranno a cura di esso
cronologicamente annotate in apposito registro,
la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun
dipendente, che abbia compiuto lavoro
straordinario, è tenuto ad apporre il proprio
visto e ad annotare gli eventuali reclami.
(7) La liquidazione
del lavoro straordinario sarà effettuata di
norma alla fine del periodo di paga in cui il
lavoro è stato prestato e comunque non oltre il
mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà
essere conservato per essere esibito occorrendo
anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali
territoriali e servirà come documento di prova
per stabilire se il lavoratore abbia effettuato
o meno il lavoro straordinario.
(8) Sono esentate
dalla tenuta del registro di cui sopra le
aziende presso le quali la registrazione delle
ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi
meccanici.
Art.… Compensazione del
lavoro straordinario
(1) Il lavoro
straordinario è compensato nelle misure e con le
modalità previste per ciascun comparto nella
parte speciale del presente Contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
(1) Le parti
stipulanti si impegnano a favorire
l’applicazione della normativa del presente capo
nello spirito informatore della stessa. Le
Organizzazioni Sindacali territoriali delle
parti stipulanti si incontreranno almeno una
volta all’anno, per l’esame della situazione
generale, anche in relazione ad eventuali casi
di palese e sistematica violazione delle norme
contrattuali previste dal presente capo.
CAPO 5 - RIPOSO
SETTIMANALE
Art.…Disciplina
(1) Ai sensi di
legge, tutto il personale godrà di un riposo
settimanale di ventiquattro ore.
(2) Si richiamano in maniera
particolare le norme di legge riguardanti le
attività stagionali e quelle per le quali il
funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze
tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la
vigilanza delle imprese, la compilazione
dell’inventario e del bilancio annuale.
CAPO VI - FESTIVITÀ
Art. …Festività
nazionali ed infrasettimanali
(1) Le festività
per le quali viene stabilito il trattamento
economico di cui ai successivi commi del
presente articolo sono le seguenti:
Festività
nazionali:
Anniversario della
Liberazione 25 aprile
Festa del Lavoro 1
maggio
Festa della
Repubblica 2 giugno
Festività
infrasettimanali:
Capodanno 1 gennaio
Epifania 6 gennaio
Lunedì di Pasqua
mobile
Assunzione 15
agosto
Ognissanti 1
novembre
Immacolata
Concezione 8 dicembre
S. Natale 25
dicembre
S. Stefano 26
dicembre
Patrono della Città
(2) In
considerazione delle particolari caratteristiche
delle aziende turistiche il godimento delle
festività suddette verrà subordinato alle
esigenze aziendali.
(3) Per effetto di
quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere
fatta sulle normali retribuzioni in caso di
mancata prestazione di lavoro nelle suindicate
festività.
(4) A tutto il
personale assente nelle giornate di festività,
per riposo settimanale, malattia, infortunio,
dovrà essere corrisposta una giornata di
retribuzione contrattuale senza alcuna
maggiorazione.
(5) Per le
festività cadenti nel periodo di assenza
obbligatoria per gravidanza e puerperio, la
lavoratrice ha diritto ad una indennità
integrativa di quella a carico dell’INPS da
corrispondersi a carico del datore di lavoro.
(6) Il trattamento
di cui al presente articolo non è dovuto nei
casi di coincidenza delle festività sopra
elencate con uno dei giorni di sospensione dal
servizio o dalla retribuzione per provvedimenti
disciplinari.
(7) Al personale
che presta la propria opera nelle suindicate
festività è dovuta, oltre alla normale
retribuzione giornaliera, la retribuzione per le
ore di servizio effettivamente prestate, con le
maggiorazioni per lavoro festivo previste per
ciascun comparto nella parte speciale del
presente Contratto.
Art. …Festività
soppressa
(1) Il trattamento
del giorno della Unità Nazionale 4 Novembre,
dichiarato non più festivo agli effetti civili
della legge 5 marzo 1977, n. 54 è quello
previsto dai commi seguenti.
(2) Al lavoratore
chiamato a prestare servizio in tale giornata
spetta, oltre al trattamento economico mensile,
la retribuzione per le ore di servizio
effettivamente prestato senza alcuna
maggiorazione ovvero, in alternativa, il
godimento del corrispondente riposo
compensativo, che verrà subordinato, stante la
precedente normativa del settore, alle esigenze
aziendali. In questo ultimo caso la relativa
comunicazione sarà data al lavoratore con
congruo anticipo.
(3) Nessuna
detrazione sarà effettuata sulla normale
retribuzione mensile qualora il lavoratore non
venga chiamato a prestare servizio nella
suddetta giornata.
(4) Al lavoratore
assente nella stessa giornata per riposo
settimanale, dovrà essere corrisposta una
giornata di retribuzione contrattuale senza
alcuna maggiorazione.
(5) Al lavoratore
assente nella suddetta giornata per malattia,
infortunio, gravidanza o puerperio, tenuto conto
delle disposizioni degli Istituti assicuratori
in materia di festività soppresse, dovrà essere
corrisposta secondo le norme e con i criteri in
proposito previsti dal presente Contratto
Nazionale di Lavoro, la integrazione delle
indennità corrisposte dagli Istituti medesimi
fino a raggiungere il cento per cento della
retribuzione giornaliera.
CAPO 7 - FERIE
Art. …Disciplina
(1) Tutto il
personale ha diritto ad un periodo di ferie
nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la
settimana lavorativa, qualunque sia la
distribuzione dell’orario di lavoro settimanale,
viene considerata di sei giornate.
(2) Pertanto dal
computo del predetto periodo di ferie vanno
escluse le giornate di riposo settimanale
spettanti per legge e le festività nazionali e
infrasettimanali, di cui all’articolo …. le
giornate non più festive agli effetti civili di
cui all’articolo …, conseguentemente il periodo
di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante
sono le predette giornate di riposo settimanale
spettanti per legge, le festività nazionali ed
infrasettimanali e le giornate non più festive
agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.
(3) Il turno delle
ferie non potrà avere inizio dal giorno di
riposo né da quello stabilito per l’eventuale
congedo di conguaglio laddove venga adottato.
(4) Il periodo di
ferie non è di norma frazionabile.
(5) Diversi e più
funzionali criteri di ripartizione delle ferie
annuali potranno essere concordati tra il datore
di lavoro ed i lavoratori nell’ambito di una
programmazione, possibilmente annuale, della
distribuzione del tempo libero.
(6) L’epoca delle
ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai
lavoratori di comune accordo in rapporto alle
esigenze aziendali.
(7) Le ferie devono
normalmente essere godute nel corso dell’anno di
competenza. In ogni caso il periodo di ferie
deve essere goduto per un periodo non inferiore
a due settimane consecutive su richiesta del
lavoratore.
(8) In caso di
particolari esigenze di servizio che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie nel
corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità
derivante da uno stato di malattia o infortunio
o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie
residue fino alle quattro settimane saranno
fruite entro i 18 mesi successivi al termine
dell’anno di maturazione.
(9) Al personale è
dovuta durante le ferie la normale retribuzione
in atto, salvo quanto diversamente previsto
nella parte speciale del presente Contratto.
(10) Le ferie sono
irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è
dovuta al lavoratore che spontaneamente si
presenti in servizio durante il turno di ferie
assegnatogli.
(11) In caso di
prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti
di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso
dell'anno, ai soli fini della determinazione dei
ratei di ferie, i giorni lavorati – determinati
in 26mi – relativi alle frazioni di mese non
interamente lavorato, daranno diritto alla
maturazione di un ugual numero di 26mi di un
rateo di ferie.
(12) Ai fini del
diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità
di servizio non vanno detratti gli eventuali
periodi di assenza per maternità, limitatamente
al periodo di assenza obbligatoria, nonché per
malattia od infortunio.
(13) Le ferie non
possono essere concesse durante il periodo di
preavviso.
(14) Il personale che rimane
nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti
senza diritto a maggior compenso, senza
pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione
del riposo settimanale.
(15) L’insorgenza
della malattia regolarmente denunciata dal
lavoratore e riconosciuta dalle strutture
sanitarie pubbliche competenti per territorio
interrompe il decorso delle ferie.
(16) Per ragioni di servizio
il datore di lavoro potrà richiamare il
lavoratore prima del termine del periodo di
ferie, fermo restando il diritto del lavoratore
a completare detto periodo in epoca successiva,
e il diritto altresì, al rimborso delle spese
sostenute sia per l’anticipato rientro, quanto
per tornare eventualmente al luogo dal quale il
dipendente sia stato richiamato.
(17) Per i casi di
prolungamento delle ferie e sospensione
dell’attività si rinvia alla disciplina
contenuta nelle parti speciali del presente
Contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
(1) Le parti si
danno reciprocamente atto che la nuova
disciplina della misura e del computo delle
ferie di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo costituisce un complesso normativo
inscindibile migliorativo della precedente
disciplina in materia. I lavoratori che al 1°
luglio 1978 godevano di un periodo di ferie
superiore in base alle norme dei precedenti
Contratti Nazionali di lavoro conservano le
condizioni di miglior favore.
CAPO 8 - PERMESSI E
CONGEDI
Art. …Congedo per
matrimonio
(1) Il personale,
che non sia in periodo di prova, ha diritto ad
un congedo straordinario retribuito di quindici
giorni di calendario per contrarre matrimonio.
(2) La richiesta di
congedo matrimoniale deve essere avanzata dal
lavoratore con almeno dieci giorni di anticipo.
(3) Il datore di
lavoro dovrà concedere il congedo straordinario
con decorrenza dal terzo giorno antecedente la
celebrazione del matrimonio.
(4) Il personale ha
l’obbligo di esibire alla fine del congedo
regolare documentazione dell’avvenuta
celebrazione.
(5) Il lavoratore
potrà richiedere la proroga del congedo per
altri cinque giorni senza retribuzione.
Art. …Congedo per
motivi familiari
(1) In caso di
comprovata disgrazia a familiari legati da
stretto vincolo di parentela o di affinità:
coniuge, figli, nipoti,genitori, nonni,fratelli,
sorelle, suoceri,nuore, generi e cognati, nonché
nei casi di gravi calamità il lavoratore avrà
diritto ad un congedo straordinario retribuito
la cui durata sarà strettamente rapportata alle
reali esigenze di assenza, reclamate dalla
natura della disgrazia o dell'evento calamitoso,
con un limite massimo di cinque giorni di
calendario. Tale congedo potrà essere prolungato
sino ad un limite massimo di ulteriori tre
giorni di calendario in relazione alla distanza
del luogo da raggiungere.
(2) Ai sensi e per
gli effetti dell'art.4, primo comma, della legge
8 marzo 2002, n. 53 e del regolamento di
attuazione di cui al decreto interministeriale
21 luglio 2000 n. 278, nel caso di documentata
grave infermità dei soggetti indicati, il
lavoratore ed il datore di lavoro possono
concordare, in alternativa all'utilizzo dei
giorni di permesso retribuito e complessivamente
per un massimo di 3 giorni all'anno dei cinque
sopracitati, diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa comportanti una
riduzione dell'orario di lavoro.
(3) La riduzione
dell'orario di lavoro conseguente alle diverse
modalità concordate deve avere inizio entro
sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza
della grave infermità o della necessità di
provvedere agli interventi terapeutici.
(4) In altri casi
di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire
di congedi retribuiti deducibili dalle ferie
annuali.
(5) In casi
speciali e giustificati il lavoratore potrà
usufruire di permessi di breve durata
recuperando le ore di assenza con altrettante
ore di lavoro nella misura massima di un'ora al
giorno.
Art. …Permessi per
elezioni
(1) Ai sensi
dell’articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n.
53, in occasione di tutte le consultazioni
elettorali disciplinate da leggi della
Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono
funzioni presso gli uffici elettorali, ivi
compresi i rappresentanti di lista o di gruppo
di candidati nonché, in occasione di referendum
i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e
dei promotori dei referendum hanno diritto ad
assentarsi dal lavoro per tutto il periodo
corrispondente alla durata delle relative
operazioni.
(2) I giorni di assenza dal
lavoro compresi nel periodo di cui al comma
precedente sono considerati, a tutti gli
effetti, giorni di attività lavorativa.
Art. …Permessi per
lavoratori studenti – diritto allo studio
(1) Al fine di
contribuire al miglioramento culturale e
professionale dei lavoratori del settore
turistico le aziende concederanno, nei casi e
alle condizioni di cui ai successivi commi,
permessi retribuiti ai lavoratori non in prova
che intendano frequentare corsi di studio
compresi nell’ordinamento scolastico svolti
presso istituti pubblici costituiti in base alla
legge 31 dicembre 1962, n.1859, o riconosciuti
in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86.
(2) I lavoratori
potranno richiedere permessi retribuiti per un
massimo di centocinquanta ore pro capite in un
triennio e nei limiti di un monte ore globale
per tutti i dipendenti dell’unità produttiva che
sarà determinato all’inizio di ogni triennio – a
decorrere dal 1° ottobre 1978 – moltiplicando le
centocinquanta ore per un fattore pari al decimo
del numero totale dei dipendenti occupati
nell’unità produttiva a tale data.
(3) I lavoratori
che potranno assentarsi contemporaneamente
dall’unità produttiva per frequentare i corsi di
studio non dovranno superare il 2 per cento
della forza occupata alla data di cui al
precedente comma.
(4) In ogni unità
produttiva e nell’ambito di questa, per ogni
singolo reparto, deve essere comunque garantito
lo svolgimento della normale attività.
(5) Il lavoratore
che chiederà di assentarsi con permessi
retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà
specificare il corso di studio al quale intende
partecipare che dovrà comportare l’effettiva
frequenza, anche in ore non coincidenti con
l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio
di quelle richieste come permesso retribuito.
(6) A tal fine il
lavoratore interessato dovrà presentare la
domanda scritta all’azienda nei termini e con le
modalità che saranno concordate con il datore di
lavoro. Tali termini, di norma, non saranno
inferiori al trimestre.
(7) Qualora il
numero dei richiedenti sia tale da comportare il
superamento della media annua del monte ore
triennale e determini comunque l’insorgere di
situazioni contrastanti con le condizioni di cui
al terzo e quarto comma del presente articolo,
la direzione aziendale d’accordo con la
rappresentanza sindacale ove esistente
nell’azienda e fermo restando quanto previsto ai
precedenti terzo e quinto comma, provvederà a
ridurre proporzionalmente i diritti individuali
sul monte ore complessivo in base ai criteri
obiettivi (quali: età, anzianità di servizio,
caratteristiche dei corsi di studio) per la
identificazione dei beneficiari dei permessi e
della relativa misura di ore assegnabili a
ciascuno.
(8) I lavoratori
dovranno fornire all’azienda un certificato di
iscrizione al corso e successivamente
certificati mensili di effettiva frequenza con
identificazione delle ore lavorative.
(9) Le norme del
presente articolo non si applicano alle aziende
con meno di cinquanta dipendenti.
(10) È demandato
alle Organizzazioni territoriali aderenti alle
Associazioni nazionali contraenti di svolgere
congiuntamente le azioni più opportune affinché
dagli organismi competenti siano predisposti
corsi di studio che, garantendo le finalità di
cui al primo comma, favoriscano la acquisizione
di più elevati valori professionali e siano
appropriati alle caratteristiche dell’attività
turistica.
(11) Eventuali
permessi spettanti per lo stesso titolo in forza
di accordi aziendali vigenti alla data di
stipula del presente Contratto non sono
cumulabili con le ore di permesso riconosciute
dal presente articolo.
diritto allo studio
Con decorrenza
dalla data di stipula del presente accordo, i
permessi retribuiti di cui all'articolo del CCNL
dell’Industria Turistica ________ possono essere
richiesti anche per frequentare corsi di studio
finalizzati al conseguimento di un diploma di
qualifica professionale riferito al settore
turismo.
Dopo l'articolo del
CCNL dell’Industria Turistica è inserita la
seguente:
DICHIARAZIONE A
VERBALE
Le parti
condividono l'obiettivo di adeguare
ulteriormente il contenuto del presente
articolo, in collegamento con la progressiva
elevazione dell'obbligo scolastico sino all'età
di diciotto anni, sino a riferirlo anche
all'acquisizione del diploma di scuola
secondaria superiore.
CAPO 9 - NORME DI
COMPORTAMENTO
Art. …Doveri del
lavoratore
(1) Il lavoratore
deve tenere un contegno rispondente ai doveri
inerenti all’esplicazione della sua attività, ed
in particolare:
osservare l’orario di lavoro
e adempiere alle formalità prescritte
dall’Azienda per il controllo delle presenze;
svolgere con assiduità e
diligenza i compiti assegnatigli osservando le
norme del presente Contratto, nonché le
conseguenti disposizioni impartite dai
superiori;
conservare la più assoluta
segretezza sugli interessi dell’Azienda;
non trarre profitto in
qualunque modo, con danno dell’Azienda, da
quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla
posizione assegnatagli, non svolgere attività né
assumere incarichi contrari agli obblighi
derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi
dell’articolo 8 del R.D.L. 13 novembre 1924
n.1825;
usare modi cortesi con il
pubblico;
non ritornare nei locali
dell’impresa e trattenersi oltre l’orario
prescritto, salvo che per ragioni di servizio e
con l’autorizzazione della impresa, salvo quanto
diversamente previsto dalle vigenti norme
contrattuali e dalle disposizioni di legge;
rispettare altre disposizioni
interne in quanto non contrastanti con le norme
del presente Contratto e con le leggi vigenti e
rientranti nelle normali attribuzioni del datore
di lavoro.
nei confronti di colleghi,
clienti e terzi, i lavoratori dovranno attenersi
a rapporti improntati al massimo rispetto della
dignità, del diritto e della condizione sessuale
della persona e conseguentemente astenersi,
anche in ragione della posizione ricoperta, da
comportamenti riconducibili a forme di molestie
sessuali nonché ad azioni sistematiche e
protratte nel tempo contraddittorie al suddetto
rispetto. Le aziende, assumendo quale valore
fondamentale del lavoro la promozione e lo
sviluppo delle capacità professionali, dei
rapporti interpersonali e, più in generale,
sociali, opereranno per impedire i comportamenti
di cui sopra. Al riguardo le parti stipulanti
convengono di effettuare nel corso della vigenza
del presente CCNL una specifica verifica
congiunta al fine di valutare le ricadute nella
normativa contrattuale di eventuali
provvedimenti legislativi in materia.
Art. …Sanzioni
disciplinari
(1) Le inadempienze
del personale potranno essere sanzionate in
rapporto alla relativa gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore
all’importo di tre ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro
e dalla retribuzione per un periodo non
superiore a giorni cinque.
(2) Nessun
provvedimento disciplinare più grave del
rimprovero verbale potrà essere adottato senza
la preventiva contestazione degli addebiti al
lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
(3) La
contestazione degli addebiti con la
specificazione del fatto costitutivo della
infrazione sarà fatta mediante comunicazione
scritta nella quale sarà indicato il termine
entro cui il lavoratore potrà presentare gli
argomenti a propria difesa. Tale termine non
potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque
giorni.
(4) La
contestazione deve essere effettuata
tempestivamente una volta che l’azienda abbia
acquisito conoscenza dell’infrazione e delle
relative circostanze.
(5) Il lavoratore
potrà farsi assistere da un rappresentante della
Organizzazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
(6) L’eventuale
adozione del provvedimento disciplinare dovrà
essere comunicata al lavoratore con lettera
raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza
del termine assegnato al lavoratore stesso per
presentare le sue giustificazioni. In tale
comunicazione dovranno essere specificati i
motivi del provvedimento. Trascorso l’anzidetto
periodo senza che sia stato mandato ad effetto
alcun provvedimento, le giustificazioni addotte
dal lavoratore si intenderanno accolte.
(7) Incorre nei
provvedimenti del rimprovero verbale o del
rimprovero scritto o della multa o della
sospensione il lavoratore che:
dia luogo ad
assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni
consecutivi, fino ad un massimo di cinque
giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro
senza giustificato motivo;
senza giustificato
motivo ritardi reiteratamente l’inizio del
lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
cessazione;
non esegua il
lavoro con assiduità oppure lo esegua con
negligenza;
per disattenzione o
negligenza procuri guasti non gravi a cose o
impianti comunque esistenti nella azienda;
contravvenga al
divieto di fumare laddove questo esista e sia
indicato con apposito cartello o fumi nei locali
riservati alla clientela;
in altro modo
trasgredisca l’osservanza del presente Contratto
o commetta atti che portino pregiudizio alla
disciplina, alla morale, all’igiene ed alla
sicurezza dell’azienda.
(8) Il rimprovero
verbale e il rimprovero scritto sono applicati
per le mancanze di minor rilievo; la multa e la
sospensione per quelle di maggior rilievo.
Maggiore o minore rilievo non è dato dall’ordine
di elencazione delle mancanze.
(9) Normalmente il
rimprovero scritto è applicato nei casi di prima
mancanza, la sospensione nei casi di recidiva.
In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso
alla sospensione anche in assenza di recidiva.
(10) L’importo
delle multe sarà devoluto ad un centro di
ricerca sociale da stabilirsi.
(11) Non può
tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.
(12) Il lavoratore
che intenda impugnare il provvedimento
disciplinare inflittogli può avvalersi delle
procedure di conciliazione di cui all’articolo
7, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n.
300.
(13) Ai sensi di
legge, il lavoratore risponde in proprio delle
perdite arrecate all’impresa nei limiti ad esso
imputabili.
Art. …Assenze non
giustificate
(1) Salvo i casi di
legittimo impedimento, di cui sempre incombe al
dipendente l’onere della prova, le assenze
devono essere giustificate per iscritto entro le
ventiquattro ore, per gli eventuali
accertamenti.
(2) Nel caso di
assenza non giustificata oltre alla mancata
corresponsione della retribuzione potrà essere
applicata, nel caso di assenza fino a tre
giorni, una multa non eccedente l’importo del
cinque per cento della retribuzione non
corrisposta e nel caso di assenza fino a cinque
giorni una multa non eccedente l’importo del
dieci per cento della retribuzione non
corrisposta.
Art. …Divieto di
accettazione delle mance
(1) Le mance sono
vietate. Il personale che comunque le solleciti
potrà essere sanzionato dal datore di lavoro con
provvedimenti disciplinari ai sensi
dell’articolo…
Art. …Consegne e
rotture
(1) Il personale è
responsabile del materiale e degli attrezzi
avuti in consegna per il lavoro. Ciascun
dipendente dovrà custodire detto materiale,
conservarlo ed usarlo con normale cura e
diligenza, specialmente quando trattasi di
materiale pregiato e di notevole valore
intrinseco.
(2) Il personale designato
dal datore di lavoro per la consegna del
materiale non potrà rifiutarsi.
(3) In caso di
rottura e smarrimento degli oggetti frangibili
ed infrangibili è dovuto da parte del dipendente
il relativo risarcimento nella misura da
stabilirsi con la contrattazione di secondo
livello.
(4) Nessuna
trattenuta preventiva potrà essere fatta a tale
titolo dal datore di lavoro. Le trattenute
saranno effettuate posteriormente
all’accertamento del danno.
(5) Il datore di
lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure
preventive atte ad eliminare o comunque a
ridurre al minimo la possibilità di rottura o
deterioramento del materiale specialmente se
pregiato.
(6) In particolare
egli fornirà al personale che prende in consegna
il materiale infrangibile un armadio munito di
chiusura.
(7) In caso di
sottrazione imputabile al personale, senza
pregiudizio delle sanzioni contrattuali e di
legge, il personale è tenuto all’immediato
risarcimento del danno, e per questo il datore
di lavoro ha la facoltà di esercitare il diritto
di ritenzione sulle somme che dovessero essere
dovute all’interessato a qualsiasi titolo.
(8) In caso di
furto ad opera di terzi il personale è tenuto a
darne tempestiva comunicazione all’azienda,
dimostrando di aver usato la normale diligenza
nella custodia ove trattasi di materiale a lui
affidato in consegna.
Art. …Corredo – Abiti
di servizio
(1) Quando viene
fatto obbligo al personale di indossare speciali
divise, diverse da quelle tradizionali di cui
all’articolo 98 del CCNL 14 luglio 1976, la
spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
(2) Le divise
speciali dovranno essere indossate solo durante
il servizio.
(3) Il datore di
lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei
indumenti per quei lavoratori le cui mansioni
comportino l’uso prolungato di sostanze
imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli
addetti alle pulizie di sala, bar, cucina,
office, e relative dotazioni, magazzino e quali
gli addetti alla lavanderia.
(4) In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti,
divise, attrezzi e strumenti in dotazione
dovranno essere restituiti al datore di lavoro,
mentre in caso di smarrimento, il prestatore
d’opera è tenuto alla sostituzione o al
rimborso.
(5) Saranno a
carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di
servizio.
CAPO 10 - NORME
SPECIFICHE PER L’AREA QUADRI
Art. …Disciplina
(1) Per quanto non
espressamente disposto nel presente capo, al
lavoratore con la qualifica di Quadro si
applicano le norme contrattuali e di legge
disposte per gli impiegati.
(2) Le parti
concordano che con l’individuazione dei criteri
per l’attribuzione della qualifica Quadro e con
la presente disciplina per tale personale, è
stata data piena attuazione a quanto disposto
dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.
Art. …Assistenza
sanitaria integrativa
(1) I Quadri del
Settore Turismo devono essere iscritti alla
Cassa Assistenza istituita per i Quadri del
Settore Terziario (Qu.A.S.).
(2) A decorrere dal
1° gennaio 2008, la relativa quota contributiva
annua è fissata in euro 340,00 a carico
dell’azienda e in euro 50,00 a carico del
dipendente.
A decorrere dal 1°
gennaio 2009, la quota costitutiva una tantum è
fissata in euro 340,00 a carico dell’azienda.
Entro la fase
della stesura le Parti scioglieranno le
rispettive riserve circa l’eventuale adesione
all’Istituto Quadrifor
Articolo …
(1) I Quadri del
settore Turismo saranno iscritti all’Istituto
per lo sviluppo della formazione dei quadri
(2) Il contributo
annuo a favore dell’istituto è pari a euro
75,00, di cui euro 50,00 a carico dell’azienda
ed euro 25,00 a carico del Quadro.
(3) La decorrenza
della contribuzione di cui al comma precedente
sarà stabilita dalle parti, previa definizione
di apposita convenzione e relativa
armonizzazione statutaria.
Dichiarazione a verbale
(1) Le parti
convengono sull’obiettivo di estendere
l’iscrizione alla Qu.A.S. dei quadri in
quiescienza che intendano, a proprio carico,
aderire. Al fine di verificarne la
praticabilità, in termini organizzativi e di
equilibrio finanziario, Qu.A.S. provvederà a
effettuare, entro sei mesi dalla data di
stipulazione del presente contratto, un apposito
studio dei dati relativi all’impatto economico,
regolamentare e gestionale sull’attuale assetto
della cassa.
Lo studio così
realizzato sarà sottoposto alla valutazione
delle parti stipulanti per la definizione di uno
specifico accordo.
Art. …Indennità di
funzione
(1) Ai Quadri è
riconosciuta, a decorrere dal 1° maggio 1990,
una indennità di funzione mensile assorbibile
fino a concorrenza dai trattamenti economici
individuali comunque denominati riconosciuti
aziendalmente, nelle seguenti misure:
|
A1 |
Ex
categoria A |
Euro
46,48 |
|
A2 |
Ex
categoria B |
Euro
41,32 |
INDENNITA’ DI
FUNZIONE
(1) A decorrere dal
1° febbraio 2008, l’indennità di funzione di cui
all’articolo… del CCNL Industria Turistica è
determinata nelle seguenti misure:
|
A1 |
Ex
categoria A |
Euro
60,00 |
|
A2 |
Ex
categoria B |
Euro
55,00 |
(2) A decorrere dal
1° febbraio 2009, l’indennità di funzione di cui
all’articolo del CCNL Turismo è determinata
nelle seguenti misure:
|
A1 |
Ex
categoria A |
Euro
75,00 |
|
A2 |
Ex
categoria B |
Euro
70,00 |
Art. …Formazione e
aggiornamento
(1) Ai fini di
valorizzare l’apporto professionale dei Quadri,
volto a mantenere e sviluppare nel tempo la loro
partecipazione ai processi gestionali, verranno
concordati programmi di formazione e di
aggiornamento professionale.
Art. …Responsabilità
civile
(1) Il datore di
lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro contro
il rischio di responsabilità civile verso terzi
conseguente a colpa nello svolgimento delle
proprie mansioni contrattuali.
TITOLO VI -
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I - ELEMENTI
DELLA RETRIBUZIONE
Articolo 108
Di norma, la
retribuzione del lavoratore è distinta nelle
seguenti voci:
a) paga base nazionale
conglobata di cui all’articolo 112 comprensiva
dell’indennità di caro pane prevista dalla
legge;
b) eventuali trattamenti
salariali integrativi comunque denominati
previsti per ciascun comparto nelle parti
generale e speciale del presente Contratto;
c) indennità di contingenza;
d) eventuali scatti di
anzianità nelle misure e con le modalità
previste sia nella parte generale che in quella
relativa a ciascun comparto del presente
Contratto.
A decorrere dal 1°
gennaio 1995, l’importo di lire ventimila (euro
10,33) corrisposto a titolo di elemento distinto
della retribuzione ai sensi dell’accordo
interconfederale 31 luglio 1992 è conglobato
nella indennità di contingenza di cui alla legge
26 febbraio 1986, n. 38, così come modificata
dalla legge 13 luglio 1990, n. 91.
Conseguentemente,
alla data del 1° gennaio 1995, l’importo della
indennità di contingenza spettante al personale
qualificato alla data del 1° novembre 1991 sarà
aumentato di lire ventimila (euro 10,33) per
tutti i livelli. Contestualmente, le aziende
cesseranno di corrispondere il predetto elemento
distinto della retribuzione.
Articolo 109
La materia
retributiva, con la istituzione della
retribuzione base nazionale, rientra nella
competenza delle Organizzazioni nazionali
stipulanti, salvo quanto espressamente demandato
alle Associazioni territoriali ed alla
contrattazione integrativa aziendale.
Articolo 110
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA
La retribuzione
giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione
mensile per ventisei.
Tale indice è
valido a tutti i fini contrattuali, ivi compresi
i casi di trattenuta per assenze non retribuite.
Articolo 111
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA
La retribuzione
oraria si ottiene dividendo la retribuzione
mensile per:
– 192 per il personale con
orario normale di quarantacinque ore
settimanali;
– 190 per il personale con
orario normale di quarantaquattro ore
settimanali;
– 172 per il personale con
orario normale di quaranta ore settimanali.
ART ……… CALCOLO DEI
RATEI
In caso di prestazione
lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro
iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai
soli fini della determinazione dei ratei di
tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi,
i giorni lavorati – determinati in 26mi –
relativi alle frazioni di mese non interamente
lavorato, daranno diritto alla maturazione di un
ugual numero di 26mi di un rateo di tredicesima,
quattordicesima, ferie e permessi.
Resta fermo quanto
stabilito dal CCNL 10.02.1999 agli articoli 113
comma 4, 114 comma 6, 85 comma 6.
CAPO II - PAGA BASE
NAZIONALE
Articolo 112
Fermo restando quanto già
erogato in adempimento a quanto previsto dal
"Verbale di incontro" 31 luglio 2003, dal
"Verbale di incontro" 24 settembre 2003, dal
“Verbale di incontro” 4 novembre 2003 e dal
“Verbale di incontro” 17 dicembre 2003, ai
rispettivi livelli previsti dalla
classificazione del personale corrisponde un
valore di paga base nazionale conglobata mensile
che si raggiunge con le gradualità e le
decorrenze sotto indicate:
|
Area |
Ex Livello |
1°/01/08 |
1°/07/2008 |
1°/07/09 |
Totale
|
|
A1
|
QA
|
124.15
|
35.63
|
38.63
|
198.41
|
|
A2
|
QB
|
115.16
|
32.99
|
35.99
|
184.14
|
|
B1
|
1°
|
107.50
|
30.74
|
33.74
|
171.98
|
|
B2
|
2°
|
98.52
|
28.09
|
31.09
|
157.70
|
|
C1
|
3°
|
93.08
|
26.49
|
29.49
|
149.06
|
|
C2
|
4°
|
88.00
|
25.00
|
28.00
|
141.00
|
|
C3
|
5°
|
82.71
|
23.45
|
26.45
|
132.61
|
|
D1
|
6°S
|
79.65
|
22.54
|
25.54
|
127.73
|
|
D1
|
6°
|
78.56
|
22.22
|
25.22
|
126.00
|
|
D2
|
7°
|
73.81
|
20.83
|
23.83
|
118.47
|
Pertanto, i nuovi valori
di paga base nazionale conglobata mensile sono
raggiunti con la seguente gradualità:
|
Area |
Ex Livello |
31/12/07 |
1°/01/08 |
1°/07/2008 |
1°/07/09 |
|
A1
|
QA
|
1185.73
|
1309.88
|
1345.51
|
1384.14
|
|
A2
|
QB
|
1062.59
|
1177.75
|
1210.74
|
1246.73
|
|
B1
|
1°
|
954.20
|
1061.70
|
1092.44
|
1126.18
|
|
B2
|
2°
|
831.07
|
929.59
|
957.68
|
988.77
|
|
C1
|
3°
|
756.90
|
849.98
|
876.47
|
905.96
|
|
C2
|
4°
|
687.65
|
775.65
|
800.65
|
828.65
|
|
C3
|
5°
|
614.92
|
697.63
|
721.08
|
747.53
|
|
D1
|
6°S
|
572.92
|
652.57
|
675.11
|
700.65
|
|
D1
|
6°
|
557.55
|
636.11
|
658.33
|
683.55
|
|
D2
|
7°
|
491.78
|
565.59
|
586.42
|
610.25
|
Resta inteso che dal 31 dicembre 2007,
l'indennità di vacanza contrattuale di cui all’
Accordo 10 Settembre 2007, cesserà di essere
erogata.
CARENZA CONTRATTUALE
A tutti i dipendenti in
servizio alla data del 1 luglio 2007 , verrà
erogata, a titolo anticipazioni dei futuri
aumenti contrattuali , per il servizio prestato
tra il 1 gennaio 2006 ed il 31 luglio 2007, per
ciascun mese di lavoro effettivamente prestato ,
la seguente carenza contrattuale in due trance
del valore indicato dalla tabella sotto
riportatata.
La prima trance sarà
erogata con la retribuzione del mese di
settembre 2007 con le modalità previste
dall’accordo del 10 settembre 2007.
La seconda trance sarà
erogata con la retribuzione del mese di febbraio
2008 con le stesse modalità previste dal punto
1.1. dell’accordo del 10 settembre 2007.
I presenti importi di
carenza contrattuale non assorbono e non
sostituiscono gli importi di IVC dovuti nel
periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2007.
|
Area
|
Ex
Livello
|
Importi
Carenza contrattuale Sett. 2007
|
Importi
Carenza contrattuale Feb. 2008
|
|
A1
|
QA
|
16.42
|
19.33
|
|
A2
|
QB
|
14.59
|
17.18
|
|
B1
|
1°
|
12.95
|
15.25
|
|
B2
|
2°
|
11.13
|
13.10
|
|
C1
|
3°
|
10.03
|
12.00
|
|
C2
|
4°
|
9.50
|
11.00
|
|
C3
|
5°
|
8.90
|
10.06
|
|
D1
|
6°S
|
8.00
|
9.35
|
|
D1
|
6°
|
7.65
|
8.90
|
|
D2
|
7°
|
7.65
|
8.45
|
CAPO III - CONTINGENZA
Articolo 113
L’indennità di
contingenza costituisce un elemento integrante
della retribuzione e la sua corresponsione,
salvo quanto diversamente previsto nelle parti
speciali del presente Contratto, è regolata sino
al 31 gennaio 1986 dagli accordi allegati in
calce al Contratto, dal 1° febbraio 1986 dalla
legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e successive
modifiche ed integrazioni (allegato 5).
CAPO IV -
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Articolo 114
La retribuzione
sarà pagata al personale secondo le consuetudini
locali ed in ogni caso non più tardi della fine
del mese con una tolleranza massima di sei
giorni.
Quando ragioni
tecniche derivanti dalla centralizzazione
dell’amministrazione lo impediscano, deve essere
corrisposto entro il termine sopra indicato un
acconto pari al novanta per cento della
retribuzione presuntivamente dovuta con
conguaglio nei dieci giorni successivi.
Ai sensi della
legge 5 gennaio 1953, n. 4, le retribuzioni
dovranno essere corrisposte a mezzo di buste
paga, nelle quali dovrà essere indicato il
periodo di lavoro cui la retribuzione stessa si
riferisce, il relativo importo, la misura e
l’importo del lavoro straordinario e tutti gli
altri elementi che concorrono a formare la somma
globale contenuta nella busta paga. Dovranno
parimenti essere elencate distintamente tutte le
ritenute effettuate.
CAPO V - ASSORBIMENTI
Articolo 115
Le variazioni
salariali derivanti dai nuovi valori di paga
base nazionale di cui all’articolo 112 non
possono essere assorbite da quote salariali
comunque denominate derivanti dalla
contrattazione collettiva salvo che non sia
stato diversamente ed espressamente previsto.
Per quanto riguarda
le Imprese di viaggi e turismo si fa riferimento
inoltre a quanto previsto dall’articolo 361.
CAPO VI - SCATTI DI
ANZIANITÀ
Articolo 116
A tutto il
personale verranno riconosciuti sei scatti
triennali per l’anzianità di servizio prestata
senza interruzione di rapporto di lavoro presso
la stessa azienda o gruppo aziendale
(intendendosi per tale il complesso di aziende
facente capo alla stessa società), salvo quanto
diversamente stabilito per il settore della
ristorazione collettiva dal Capo XIV del Titolo
XII.
L’anzianità utile
ai fini della maturazione del primo scatto di
anzianità è:
– quella maturata
successivamente al compimento del diciottesimo
anno di età per il personale assunto a partire
dal 1° giugno 1986;
– quella maturata dal 1°
giugno 1986 per il personale di età compresa tra
il diciottesimo ed il ventunesimo anno, in
servizio alla data del 1° giugno 1986;
– quella maturata
successivamente al compimento del diciottesimo
anno di età per il personale
di età inferiore al
diciottesimo anno, in servizio alla stessa data
del 1° giugno 1986;
– quella maturata dal
compimento del ventunesimo anno di età per il
personale di età superiore al ventunesimo anno,
in servizio alla data del 1° giugno 1986.
Gli scatti triennali
decorreranno dal primo giorno del mese
immediatamente successivo a quello in cui si
compie il triennio di anzianità.
Salvo quanto diversamente
previsto per ciascun comparto nella parte
speciale, a partire dal 1° maggio 1990 gli
importi degli scatti sono determinati in cifra
fissa per ciascun livello di inquadramento nelle
seguenti misure:
|
A1 |
Quadro A
|
79.000 |
40,80 |
|
A2 |
Quadro B
|
76.000 |
39,25 |
|
B1 |
I
|
73.000 |
37,7 |
|
B2 |
II
|
70.000 |
36,15 |
|
C1 |
III
|
67.500 |
34,86 |
|
C2 |
IV
|
64.000 |
33,05 |
|
C3 |
V
|
63.000 |
32,54 |
|
D1 |
VI S
|
60.500 |
31,25 |
|
D1 |
VI
|
60.000 |
30,99 |
|
D4 |
VII
|
59.000 |
30,47 |
In occasione della
maturazione del nuovo scatto, l’importo degli
scatti maturati è calcolato in base ai suddetti
valori senza la liquidazione di arretrati per
gli scatti maturati per il periodo pregresso.
Nel caso in cui nel corso del
triennio intercorrente tra l’uno e l’altro
scatto siano intervenuti passaggi a livello
superiore, gli importi relativi agli scatti
precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo
valore al momento di maturazione del nuovo
scatto senza liquidazione di arretrati per il
periodo pregresso.
Le modalità di
coordinamento della normativa di cui sopra con
quelle diversificate previste dal presente CCNL
sono definite per ciascun comparto nella parte
speciale del presente Contratto.
Articolo 117
Relativamente a quanto
stabilito dall’articolo 111 sull’anzianità utile
ai fini della maturazione del primo scatto per
il personale di età superiore a ventuno anni in
servizio alla data di entrata in vigore del
presente Contratto, resta confermato, in
conformità di quanto stabilito rispettivamente
dagli articoli 258, 299 e 301 del CCNL 8 luglio
1982, il riconoscimento del primo scatto a
partire:
– dal 1° gennaio 1970 per il
personale dipendente dai pubblici esercizi di
età pari o superiore a ventuno anni e con
anzianità di servizio presso la stessa azienda o
gruppo aziendale pari o superiore a tre anni
dalla data suddetta;
– dal 1° maggio 1974 per il
personale dipendente dagli stabilimenti balneari
con età superiore a ventuno anni e con anzianità
di servizio presso la stessa azienda o gruppo
aziendale pari o superiore a tre anni alla data
del 30 aprile 1974;
dal 1° giugno 1978 per il
personale dipendente dagli alberghi diurni con
età pari o superiore a ventuno anni e con
anzianità di servizio presso la stessa azienda o
gruppo aziendale pari o superiore a tre anni
alla data del 30 giugno 1978.
CAPO VII - MENSILITÀ
SUPPLEMENTARI
TREDICESIMA MENSILITÀ
Articolo 118
Salvo quanto diversamente
previsto per ciascun comparto nella parte
speciale del presente Contratto, in occasione
delle ricorrenze natalizie a tutto il personale
verrà corrisposta una gratifica pari ad una
mensilità di retribuzione in atto (paga base
nazionale, contingenza, eventuali scatti di
anzianità, eventuale terzo elemento o quote
aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti
integrativi salariali aziendali comunque
denominati), esclusi gli assegni familiari.
In caso di rapporti
di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso
dell’anno, e sempre che sia stato superato il
periodo di prova, ai fini della determinazione
dei ratei della tredicesima, le frazioni di mese
saranno cumulate.
La somma così
ottenuta comporterà la corresponsione di un
rateo mensile per ogni trenta giorni di
calendario, nonché per la eventuale frazione
residua pari o superiore a quindici giorni. La
frazione inferiore ai quindici giorni non verrà
considerata.
In caso di
prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti
di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso
dell'anno, ai soli fini della determinazione dei
ratei della tredicesima, i giorni lavorati –
determinati in 26mi – relativi alle frazioni di
mese non interamente lavorato, daranno diritto
alla maturazione di un ugual numero di 26mi di
un rateo di tredicesima.
Dall’ammontare
della tredicesima mensilità saranno detratti i
ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro
non retribuiti per una delle cause previste dal
presente Contratto fatto salvo quanto
diversamente previsto dalle disposizioni di
legge e/o contrattuali ivi compreso per i soli
pubblici esercizi quanto previsto in materia di
integrazione della indennità di malattia nella
relativa parte speciale.
Per i periodi di
assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio,
sarà corrisposta alla lavoratrice solamente il
venti per cento della gratifica (articolo 30,
D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568).
QUATTORDICESIMA MENSILITÀ
Articolo 119
Salvo quanto
diversamente previsto per ciascun comparto nella
parte speciale del presente Contratto, a tutto
il personale sarà corrisposta una mensilità
della retribuzione in atto al 30 giugno di
ciascun anno (paga base nazionale, indennità di
contingenza, eventuali scatti di anzianità,
eventuale terzo elemento o quote aggiuntive
provinciali, eventuali trattamenti integrativi
salariali aziendali comunque denominati),
esclusi gli assegni familiari.
La gratifica di
ferie dovrà essere corrisposta con la
retribuzione del mese di luglio.
I lavoratori
avranno diritto a percepire per intero la
gratifica di ferie nella misura sopra indicata
solo nel caso che abbiano prestato servizio
nella stessa azienda per i dodici mesi
precedenti il 1° luglio.
In caso di rapporti
di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso
dell’anno, e sempre che sia stato superato il
periodo di prova, ai fini della determinazione
dei ratei della quattordicesima, le frazioni di
mese saranno cumulate.
La somma così
ottenuta comporterà la corresponsione di un
rateo mensile per ogni trenta giorni di
calendario, nonché per la eventuale frazione
residua pari o superiore a quindici giorni. La
frazione inferiore a quindici giorni non verrà
considerata.
In caso di
prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti
di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso
dell'anno, ai soli fini della determinazione dei
ratei della quattordicesima, i giorni lavorati –
determinati in 26mi – relativi alle frazioni di
mese non interamente lavorato, daranno diritto
alla maturazione di un ugual numero di 26mi di
un rateo di quartordicesima.
Per quanto riguarda
il computo dei ratei relativi ai periodi di
assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le
disposizioni di cui al terzo comma del
precedente articolo.
Nessun obbligo
incombe al datore di lavoro per il caso previsto
dal quarto comma del precedente articolo.
ART. ….
Ai fini della
realizzazione dei programmi di formazione
continua le Parti convengono che l’E.B.I.T.
nazionale, tramite la necessaria convenzione con
FONDIMPRESA, è un utile strumento per le imprese
dell’industria turistica e per i lavoratori al
fine sia di effettuare l’analisi e il
monitoraggio dei fabbisogni formativi del
settore, sia a livello di assistenza tecnica ai
fini della predisposizione dei progetto
formativi.
ART……… ASSISTENZA
SANITARIA INTEGRATIVA
E’ istituito,
per tutti i dipendenti del settore, un Fondo
per l’assistenza sanitaria integrativa al
Servizio Sanitario Nazionale, in direzione
di un razionale utilizzo delle risorse
dedicate dalle imprese e dai lavoratori a
tale scopo.
In
considerazione di quanto sopra le Parti,
tenuto conto della particolare complessità
della materia, convengono di dare manato ad
una apposita Commissione, composta dai
rappresentanti delle organizzazioni
stipulanti il presente CCNL, al fine di
predisporre entro il 31 gennaio 2004 un
progetto di Statuto e Regolamento per la
costituzione di un apposito Fondo per
l’Assistenza Sanitaria Integrativa a favore
dei dipendenti dell’Industria Turistica e
delle Catene Alberghiere.
In data
successiva al 31 gennaio 2004 le Parti si
incontreranno per dare formale avvio al
Fondo che dovrà prevedere i seguenti tempi
di attivazione:
a decorrere dal
1° luglio 2004 verranno iscritti i
lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato a tempo pieno. All’atto
dell’iscrizione sarà dovuta al Fondo una
quota Una Tantum per ciascun iscritto di 15
€ a carico dell’azienda.
A decorrere dal
1° luglio 2005 verranno iscritti i
lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato a tempo parziale. All’atto
dell’iscrizione sarà dovuta al Fondo una
quota Una Tantum per ciascun iscritto di 8 €
a carico dell’azienda.
Per il
finanziamento del Fondo è dovuto, per
ciascun iscritto, un contributo così
determinato:
dal 1° gennaio
2005 per i lavoratori assunti con contratto
a tempo indeterminato a tempo pieno 7 €
mensili a carico dell’azienda;
dal 1° gennaio
2006 per i lavoratori assunti con contratto
a tempo indeterminato a tempo parziale 5 €
mensili a carico dell’azienda.
I contributi
saranno versati al Fondo con le periodicità
e le modalità stabilite nel Regolamento.
E’ consentita
l’iscrizione al Fondo di lavoratori
dipendenti assunti con contratto a tempo
determinato di durata iniziale superiore a
tre mesi, a condizione che il lavoratore ne
faccia richiesta all’azienda per iscritto
all’atto dell’assunzione, dichiarando di
assumere a proprio carico l’intero onere
relativo ai periodi dell’anno non lavorati
ed autorizzando la trattenuta dei relativi
importi dalle competenze di fine rapporto.
L’ammontare dei
contributi e della quota di iscrizione è
determinato ai sensi di quanto previsto ai
punti precedenti per i lavoratori assunti
con contratto a tempo indeterminato a tempo
pieno o a tempo parziale.
Le Parti
auspicano la possibilità di individuare
forme di collaborazione e sinergia tra i
diversi Fondi per l’Assistenza Sanitaria
Integrativa presenti nel Settore Turismo, al
fine di consentire che i dipendenti,
nell’ambito della loro eventuale mobilità
tra aziende, non abbiano alcun periodo nel
quale, in costanza di rapporto di lavoro,
siano privati della possibilità di usufruire
dell’Assistenza Sanitaria Integrativa.
(1) A decorrere
dal 1° luglio 2008, il contributo dovuto ai
fondi di assistenza sanitaria integrativa ai
sensi del comma 5 dell'articolo 156 è pari a
euro 10,00 mensili.
Dopo l’articolo
del CCNL Turismo è inserito il seguente:
CHIARIMENTO A
VERBALE
Le parti
stipulanti concordano che gli obblighi previsti
dal presente contratto, relativamente al Fondo
di assistenza sanitaria integrativa per i
dipendenti da aziende del
settore turismo
dell’industria Turistica,
sono da riferirsi a FONTUR.
Articolo ….
(1) Le Parti,
ritenendo strategico ampliare la gamma degli
istituti di welfare contrattuale, hanno
concordato l’istituzione, a totale carico dei
datori di lavoro, del fondo nazionale di cui
all’articolo ____ del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende
del
settore Turismo
dell’industria
Turistica
del , con l’obiettivo di garantire a tutti i
lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali
integrative del servizio sanitario nazionale.
(2) Sulla base
dello stesso articolo i datori di lavoro sono
tenuti al versamento delle quote e dei
contributi ivi previsti.
(3) Le Parti si
danno, pertanto, atto che nella determinazione
della parte normativa / economica del CCNL
Turismo si è tenuto conto dell’incidenza delle
quote e dei contributi previsti dall’articolo
per il finanziamento del Fondo di assistenza
sanitaria integrativa.
(4) L’aumento
complessivo, derivante dall’applicazione
dell’accordo 23 luglio 1993, risulta pertanto
comprensivo di tali quote e contributi, che sono
parte integrante del trattamento economico.
(5)
Conseguentemente, i lavoratori individuati
dall’articolo del CCNL
Turismo
dell’industria Turistica
hanno diritto all’erogazione delle prestazioni
sanitarie. Il diritto del lavoratore
all’assistenza sanitaria integrativa è
irrinunciabile.
(6)
L’azienda che ometta il versamento delle
quote e dei contributi suddetti è
responsabile verso i lavoratori non iscritti
al Fondo della perdita delle relative
prestazioni sanitarie, fermo restando il
diritto del lavoratore al risarcimento del
maggior danno subito. La corresponsione di
indennità sostitutive non esonera il datore
di lavoro dall’obbligo di garantire al
lavoratore le prestazioni sanitarie.
Art. …. – Fondo di
Previdenza Complementare Marco Polo
Premesso che Marco
Polo è il Fondo di previdenza complementare,
costituito dalle Parti stipulanti i presenti
CCNL in base al Protocollo del 20 gennaio
1997 , destinato ai lavoratori dipendenti
cui si applicano i CCNL AICA e FEDERTURISMO
le parti convengono che il contributo
inizialmente fissato dal suddetto Protocollo
nella misura di:
- 0,55% (di
cui lo 0,05% costituisce la quota
associativa) della retribuzione utile per il
computo del Tfr a carico del lavoratore;
- 1,65% (di cui
lo 0,05% costituisce la quota associativa)
della retribuzione utile per il computo del
Tfr a carico del datore di lavoro;
- 3,45% della
retribuzione utile per il calcolo del Tfr,
prelevato dal Tfr maturando dal momento
dell’iscrizione al fondo;
- una quota una
tantum, non utile ai fini pensionistici, da
versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a
lire 30.000 (euro 15,49), di cui 23.000
(euro11,88) a carico dell’Azienda e 7.000
(euro3,62) a carico del lavoratore.
Per i
lavoratori di prima occupazione, successiva
al 28 aprile 1993, è prevista la integrale
destinazione del Tfr maturando dal momento
della adesione al fondo.
Al momento
della adesione al fondo il lavoratore può
chiedere di aumentare la propria quota di
contribuzione fino al 2% della retribuzione
utile per il calcolo del Tfr.
Per la
definizione di tali costi si terrà comunque
conto delle esperienze in essere negli
analoghi settori e del rapporto tra oneri e
rendimenti.
Tale istituto
potrà riguardare sia i lavoratori a tempo
indeterminato che quelli a tempo determinato
con contratto di durata superiore a tre
mesi.
TITOLO VII -
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - MALATTIA
Articolo 120
Agli effetti di
quanto previsto nel presente Capo si intende per
“malattia” ogni alterazione dello stato di
salute, qualunque sia la causa da cui dipende,
che comporti incapacità al lavoro specifico al
quale il lavoratore è addetto, o che comunque
comporti la necessità di assistenza medica o la
somministrazione di sussidi terapeutici, salvo i
casi che rientrano nella normativa contrattuale
e di legge sugli infortuni di cui al successivo
articolo 125.
Articolo 121
Nell’ambito
della normativa del Servizio Sanitario Nazionale
il datore di lavoro ha l’obbligo di rilasciare
ai propri dipendenti, all’atto dell’assunzione,
la certificazione eventualmente prescritta dalle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento
ai fini dell’iscrizione del lavoratore stesso al
Servizio Sanitario Nazionale.
Il lavoratore
ammalato ha l’obbligo di dare notizia al proprio
datore di lavoro del suo stato di salute
all’atto del verificarsi della malattia ed anche
al fine della percezione delle indennità
economiche di cui al successivo articolo è
tenuto ai sensi dell’articolo 15 della legge 23
aprile 1981, n. 155, a recapitare o a
trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro due giorni dal rilascio da
parte del medico curante l’attestazione
dell’inizio e della durata presunta della
malattia nonché i successivi certificati in caso
di ricaduta o continuazione di malattia.
In mancanza di tali
comunicazioni, salvo giuste ragioni di
impedimento, l’assenza si considera
ingiustificata, ferme restando le sanzioni
previste dalla legge per il ritardo nel recapito
o nella trasmissione della certificazione di
inizio o di continuazione della malattia.
Il controllo delle
assenze per infermità può essere effettuato
soltanto attraverso i servizi ispettivi degli
istituti previdenziali competenti, i quali sono
tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo
richieda.
Salvo il caso di
opposizione contro l’accertamento degli organi
competenti e conseguente richiesta del giudizio
del collegio medico a ciò preposto, il
lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in
servizio alla data indicata dal certificato del
medico curante; in caso di mancata presentazione
o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro
resta esonerato dall’obbligo della conservazione
del posto di cui al successivo articolo 127 ed
il lavoratore sarà considerato dimissionario,
restando a suo carico l’indennità di mancato
preavviso.
In mancanza di
comunicazioni da parte del lavoratore circa
eventuali mutamenti di indirizzo, durante il
periodo di assenza per malattia o infortunio,
l’azienda presume che esso dimori all’ultimo
indirizzo presso il quale si riserva di far
eseguire gli accertamenti sanitari.
Il lavoratore che
presti servizio in aziende addette alla
preparazione, manipolazione e vendita di
sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile
1962, n. 283, ha l’obbligo, in caso di malattia
di durata superiore a cinque giorni, di
presentare, al rientro in servizio, al datore di
lavoro, il certificato medico dal quale risulti
che il lavoratore non presenta pericolo di
contagio dipendente dalla malattia medesima.
Il datore di lavoro
ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica
del lavoratore da parte di enti pubblici ed
istituti specializzati di diritto pubblico.
Articolo 122
Il lavoratore
assente per malattia è tenuto a rispettare
scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti
la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è
tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle
ore dieci alle ore dodici e dalle ore
diciassette alle ore diciannove di tutti i
giorni, comprese le domeniche ed i giorni
festivi al fine di consentire l’effettuazione
delle visite di controllo richieste dal datore
di lavoro.
Nel caso in cui a
livello nazionale o territoriale le visite di
controllo siano effettuate a seguito di un
provvedimento amministrativo o su decisione
dell’ente preposto ai controlli di malattia in
orari diversi da quelli indicati al secondo
comma del presente articolo, questi ultimi
saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di
giustificata e comprovata necessità di
assentarsi dal domicilio per le visite, le
prestazioni e gli accertamenti specialistici,
nonché le visite ambulatoriali di controllo, e
salvo i casi di forza maggiore, dei quali il
lavoratore ha l’obbligo di dare immediata
notizia all’azienda da cui dipende, il mancato
rispetto da parte del lavoratore dell’obbligo di
cui al secondo comma del presente articolo
comporta comunque l’applicazione delle sanzioni
previste dall’articolo 5 della legge 11 novembre
1983, n. 638, nonché l’obbligo dell’immediato
rientro in azienda.
Articolo 123
Durante il
periodo di malattia al lavoratore competono
oltre alle prestazioni sanitarie assicurate dal
Servizio Sanitario Nazionale quelle economiche
previste per ciascun comparto nella parte
speciale del presente Contratto.
Al momento della
risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è
obbligato a rilasciare una dichiarazione di
responsabilità, dalla quale risulti il numero di
giornate di malattia indennizzate nel corso dei
trecentosessantacinque giorni precedenti tale
data, che il lavoratore è tenuto a consegnare al
nuovo datore di lavoro.
Articolo 124
Durante il
periodo di malattia previsto
dall’art.120,
l’apprendista avrà diritto, limitatamente a tre
eventi morbosi in ragione di anno: per i primi
dieci giorni di malattia ad un’indennità pari al
60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto
diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto.
In caso di ricovero
ospedaliero, e per tutta la durata dello stesso,
entro i limiti di cui
all’art.126,
l’apprendista avrà diritto ad una indennità a
carico del datore di lavoro pari al 75% della
retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in
caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano a
decorrere dal termine del terzo mese dall’inizio
del rapporto di lavoro.
CAPO II - INFORTUNIO
Articolo 125
Il datore di lavoro
è tenuto ad assicurare presso l’INAIL il
personale soggetto all’obbligo assicurativo
contro gli infortuni sul lavoro secondo le
disposizioni di legge contenute nel Testo Unico
approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e
successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore deve
dare immediata notizia di qualsiasi infortunio,
anche di lieve entità, al proprio datore di
lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di
ottemperare all’obbligo predetto e il datore di
lavoro, non essendo venuto altrimenti a
conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto
inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL,
resta esonerato da ogni e qualsiasi
responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Salvo quanto
previsto per ciascun comparto nella parte
speciale del presente Contratto, ai sensi
dell’articolo 73 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere ai lavoratori soggetti all’obbligo
assicurativo contro gli infortuni sul lavoro,
l’intera retribuzione per la giornata in cui
avviene l’infortunio ed una indennità pari al
sessanta per cento della normale retribuzione
giornaliera per i tre giorni successivi (periodo
di carenza).
L’azienda corrisponderà ai
lavoratori assunti a tempo indeterminato, nel
caso di infortunio sul lavoro, a titolo di
anticipazione, l’importo dell’indennità per
inabilità temporanea assoluta erogata dall’INAIL
chiedendone, nel contesto, il rimborso
all’Istituto assicuratore.
Tali importi
verranno erogati alle normali scadenze dei
periodi di paga.
Al fine di recuperare la
somma erogata a titolo di anticipazione
dell’indennità per inabilità temporanea
assoluta, l’azienda comunicherà all’INAIL, nel
contesto della denuncia di infortunio, che
intende avvalersi di quanto previsto all’art.70
del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Nel caso in cui
l’INAIL non dovesse riconoscere al dipendente il
diritto a percepire l’indennità per inabilità
temporanea assoluta, o non la dovesse rimborsare
all’azienda, l’importo anticipato verrà
recuperato ratealmente.
Nel caso in cui in
tale periodo intervenisse la cessazione del
rapporto di lavoro, i restanti importi da
recuperare verranno trattenuti,
complessivamente, dalle competenze di fine
rapporto.
Articolo 126
Per il personale
assicurato dal datore di lavoro contro gli
infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra
le indennità relative a tale assicurazione e le
prestazioni corrisposte dall’INPS.
CAPO III -
CONSERVAZIONE DEL POSTO
Articolo 127
In caso di
malattia accertata o di infortunio il personale
che non sia in periodo di prova o di preavviso
ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di centottanta giorni per anno,
intendendosi per tale il periodo compreso tra il
1° gennaio e il 31 dicembre.
Ove il lavoratore
si ammali o si infortuni più volte nel corso
dell’anno i relativi periodi di assenza sono
cumulabili agli effetti del raggiungimento del
termine massimo di conservazione del posto di
cui al precedente comma.
Per il personale
assunto a termine, la conservazione del posto è
comunque limitata al solo periodo di stagione o
di ingaggio.
Qualora allo
scadere del periodo per il quale è obbligatoria
la conservazione del posto, il personale non
possa riprendere servizio per il protrarsi della
malattia, il rapporto di lavoro si intenderà
risolto con diritto all’intero trattamento di
fine rapporto ed a quanto altro dovuto, esclusa
l’indennità sostitutiva di preavviso.
Articolo 128
Nei confronti
dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro
la conservazione del posto, fissata nel periodo
massimo di centottanta giorni dall’articolo 127
del presente Contratto, sarà prolungata, a
richiesta del lavoratore, per un ulteriore
periodo non superiore a giorni centoventi, alle
seguenti condizioni:
a) che non si tratti di
malattie croniche e/o psichiche;
b) che siano esibiti dal
lavoratore regolari certificati medici;
c) che il periodo eccedente i
centottanta giorni sia considerato di
“aspettativa” senza retribuzione.
I lavoratori che
intendano beneficiare del periodo di aspettativa
di cui al precedente comma dovranno presentare
richiesta a mezzo raccomandata A.R., prima della
scadenza del centottantesimo giorno di assenza
per malattia o infortunio e firmare espressa
dichiarazione di accettazione delle suddette
condizioni.
Al termine del
periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà
procedere al licenziamento ai sensi del
precedente articolo; il periodo stesso è
considerato utile ai fini dell’anzianità di
servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
tutele per i
lavoratori affetti da gravi patologie
oncologiche
Dopo
l’articolo del CCNL Turismo è inserito il
seguente:
Articolo …
(1) Sarà
conservato il posto di lavoro ai malati con
gravi patologie oncologiche accertate da una
commissione medica istituita presso l’azienda
unità sanitaria locale territorialmente
competente.
Articolo 129
Per quanto non
previsto dal presente Contratto in materia di
malattia e infortunio valgono le norme di legge
e regolamenti vigenti.
Restano ferme le
norme previste dagli ordinamenti speciali
regionali.
Sono fatte salve le
condizioni di miglior favore previste dalla
legge per le provincie redente.
Articolo 130 LAVORATORI
AFFETTI DA TUBERCOLOSI
I lavoratori
affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in
istituti sanitari o case di cura a carico
dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello
Stato, delle Regioni, delle Province o dei
Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla
conservazione del posto fino a diciotto mesi
dalla data di sospensione dal lavoro a causa
della malattia tubercolare; nel caso di
dimissioni dal sanatorio, per dichiarata
guarigione, prima della scadenza di quattordici
mesi dalla data di sospensione predetta, il
diritto alla conservazione del posto sussiste
fino a quattro mesi successivi alla dimissione
stessa.
Ai sensi dell’articolo 9
della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 le imprese
aventi un numero di dipendenti superiore a
quindici unità hanno l’obbligo di conservare il
posto ai lavoratori affetti da TBC fino a sei
mesi dopo la data di dimissione dal luogo di
cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
Il diritto alla
conservazione del posto cessa comunque ove sia
dichiarata l’inidoneità fisica permanente al
posto occupato prima della malattia; in caso di
contestazione in merito all’inidoneità stessa
decide in via definitiva il direttore del
Consorzio Provinciale Antitubercolare assistito,
a richiesta, da sanitari indicati dalle parti
interessate, ai sensi dell’ultimo comma
dell’articolo 10 della legge 28 febbraio 1953,
n. 86.
Tanto nei casi di
ricovero in luogo di cura quanto negli altri
casi, al lavoratore affetto da malattia
tubercolare sarà riconosciuto nell’anzianità di
servizio un periodo massimo di centottanta
giorni.
CAPO IV - GRAVIDANZA E
PUERPERIO
Articolo 131
Durante lo stato di
gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto
ad astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti
la data presunta del parto indicata nel
certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo
intercorrente tra la data presunta del parto e
il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il
parto;
d) per un ulteriore periodo
di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera
c).
La lavoratrice ha
diritto alla conservazione del posto per tutto
il periodo di gestazione, attestato da regolare
certificato medico e fino al compimento di un
anno di età del bambino, salvo le eccezioni
previste dalla legge (licenziamento per giusta
causa, cessazione dell’attività dell’impresa,
ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice era stata assunta o cessazione del
rapporto di lavoro per scadenza del termine per
il quale era stato stipulato).
Il divieto di
licenziamento opera in connessione con lo stato
oggettivo di gravidanza e puerperio e la
lavoratrice licenziata nel corso del periodo in
cui opera il divieto ha diritto di ottenere il
ripristino del rapporto di lavoro mediante
presentazione, entro novanta giorni dal
licenziamento di idonea certificazione dalla
quale risulti l’esistenza all’epoca del
licenziamento delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi
dell’articolo 4 del D.P.R. 25 novembre 1976, n.
1026 la mancata prestazione di lavoro durante il
periodo di tempo intercorrente tra la data di
cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la
presentazione della certificazione non dà luogo
a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia
computato nell’anzianità di servizio, esclusi
gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
In caso di malattia
prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi
precedenti il periodo di divieto di
licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a
conservare il posto alla lavoratrice alla quale
è applicabile il divieto stesso.
I periodi di
assenza obbligatoria di cui alle lettere a) b)
c) devono essere computati agli effetti indicati
dall’articolo 6 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204. Il periodo di assenza facoltativa di cui
alla lettera d) è computabile solo ai fini di
cui all’ultimo comma dell’articolo 7 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204.
Durante il periodo
di assenza obbligatoria e facoltativa la
lavoratrice ha diritto ad un’indennità pari
rispettivamente all’ottanta per cento e dal
trenta per cento della normale retribuzione,
posta a carico dell’INPS dall’articolo 74 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo le
modalità stabilite e anticipata dal datore di
lavoro ai sensi dell’articolo 1 della legge 29
febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal
datore di lavoro è posto a conguaglio con i
contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità
di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29
febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle
lavoratrici assunte a tempo determinato per i
lavori stagionali, l’INPS provvede direttamente
al pagamento delle prestazioni di maternità agli
aventi diritto, ai sensi del sesto comma
dell’articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n.
33.
Nei confronti delle
lavoratrici che abbiano adottato bambini o che
li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo
si applica l’articolo 6 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
Nessuna indennità è
dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo
di assenza obbligatoria e facoltativa, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 118 del
presente Contratto.
A decorrere dai periodi di
astensione obbligatoria che abbiano inizio
successivamente al 1° febbraio 2004, la
lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque
mesi, ad una integrazione dell’indennità a
carico dell’INPS, da corrispondersi dal datore
di lavoro a proprio carico, in modo tale che la
lavoratrice raggiunga complessivamente, in tale
periodo di astensione obbligatoria, la misura
del 100% della retribuzione cui avrebbe avuto
diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto.
Articolo 132
Il diritto di
assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria della lavoratrice madre,
per un periodo di sei mesi entro il primo anno
di età del bambino ed il relativo trattamento
economico, previsti rispettivamente dagli
articoli 7 e 15 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, nonché il diritto di assentarsi dal lavoro
durante la malattia del bambino di età inferiore
a tre anni sono riconosciuti anche al padre
lavoratore, anche se adottivo o affidatario, ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 in
alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando
i figli siano affidati al solo padre.
A tal fine, il
padre lavoratore deve presentare al proprio
datore di lavoro una dichiarazione da cui
risulti la rinuncia dell’altro genitore ad
avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché nel
caso di malattia del bambino di età inferiore a
tre anni, il relativo certificato medico.
Nel caso di assenza
per un periodo di sei mesi entro il primo anno
di età del bambino, il padre lavoratore, entro
dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma
precedente deve altresì presentare al proprio
datore di lavoro una dichiarazione del datore di
lavoro dell’altro genitore da cui risulti
l’avvenuta rinuncia.
I periodi di
assenza di cui ai precedenti commi sono
computati agli effetti indicati dall’articolo 7,
ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n.
1204.
Articolo 133
Il datore di
lavoro deve consentire alle lavoratrici madri,
durante il primo anno di vita del bambino, due
periodi di riposo, anche cumulabili, durante la
giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario
giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Detti periodi di
riposo hanno durata di un’ora ciascuno e
comportano il diritto della lavoratrice madre ad
uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno e
non comportano il diritto ad uscire dall’azienda
quando la lavoratrice voglia usufruire della
camera di allattamento o dell’asilo nido, ove
istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze
dei locali di lavoro.
Per detti riposi,
con effetto dal 1° gennaio 1980, è dovuta
dall’INPS un’indennità pari all’intero ammontare
della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L’indennità è
anticipata dal datore di lavoro ed è portata a
conguaglio con gli importi dovuti all’ente
assicuratore ai sensi dell’articolo 8 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
I riposi di cui al
presente articolo sono indipendenti dalle
normali interruzioni previste dagli articoli 76
e 78 del presente Contratto e da quelle previste
dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile
1934, n. 653 sulla tutela del lavoro della
donna.
La lavoratrice ha
diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante
la malattia del bambino di età inferiore a tre
anni, dietro presentazione di certificato
medico.
I periodi di
assenza di cui al precedente comma sono
computabili solo ai fini di cui all’articolo 7
ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n.
1204.
Articolo 134
La lavoratrice
in stato di gravidanza ha l’obbligo di esibire
al datore di lavoro il certificato rilasciato
dall’ufficiale sanitario o da un medico del
Servizio Sanitario Nazionale e il datore di
lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei
benefici connessi al parto e al puerperio la
lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di
lavoro entro il quindicesimo giorno successivo
al parto il certificato di nascita del bambino
rilasciato dall’ufficiale di Stato Civile o il
certificato di assistenza al parto, vidimato dal
Sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n.
2128.
Nel caso di
dimissioni presentate durante il periodo in cui
è previsto il divieto di licenziamento, la
lavoratrice ha diritto al trattamento di fine
rapporto previsto dall’articolo 148 e ad
un’indennità pari a quella spettante in caso di
preavviso, secondo le modalità previste
dall’articolo 138.
La ripresa del
lavoro da parte della lavoratrice determina di
diritto lo scioglimento senza preavviso del
rapporto di lavoro della persona assunta in sua
sostituzione, purché a questa sia stata data
notizia, all’atto dell’assunzione, del carattere
provvisorio del rapporto stesso.
Per quanto non
previsto dal presente Contratto in materia di
gravidanza e puerperio valgono le norme di legge
ed i regolamenti vigenti.
part time post
partum
Dopo
l’articolo del CCNL
Turismo
dell’Industria
Turistica
è inserito il
seguente:
Articolo ....
(1) Al fine di
consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno
indeterminato l’assistenza al bambino fino al
compimento del terzo anno di età, le aziende
accoglieranno, nell’ambito del tre per cento
della forza occupata nell’unità produttiva, in
funzione della fungibilità dei lavoratori
interessati, la richiesta avanzata dal genitore
che desideri trasformare temporaneamente il
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, anche in deroga a quanto stabilito dal
comma dell’articolo CCNL
Turismo .
dell’Industria Turistica .
(2) Nelle unità
produttive che occupano un numero di dipendenti
occupati a tempo indeterminato compreso tra 16 e
33 non potrà fruire della riduzione dell’orario
più di un lavoratore. Il datore di lavoro
accoglierà le richieste in funzione della
fungibilità dei lavoratori interessati ed in
base al criterio della priorità cronologica
della presentazione delle domande.
(3) La richiesta
di passaggio a part time dovrà essere presentata
con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare
il periodo per il quale viene ridotta la
prestazione lavorativa.
Articolo 136 RICHIAMO ALLE
ARMI
In caso di richiamo
alle armi il lavoratore ha diritto per il
periodo in cui rimane sotto le armi, alla
conservazione del posto.
Tale periodo va
computato nella anzianità di servizio ai soli
effetti della indennità di anzianità in vigore
fino alla data del 31 maggio 1982, nonché degli
scatti di anzianità e del preavviso.
Durante il periodo
di richiamo alle armi tutto il personale avrà
diritto al trattamento previsto dalla legge 10
giugno 1940, n. 653 (Cfr. Sentenza Corte
Costituzionale 4 maggio 1984, n. 136).
Il trattamento
previsto dalle norme di legge e contrattuale a
favore dei richiamati ha termine con la
cessazione dell’attività dell’azienda.
Gli assegni di cui
sopra saranno liquidati al personale dei
pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte
con la percentuale di servizio, sulla base della
retribuzione calcolata ai sensi dell’articolo
108.
Alla fine del
richiamo – sia in caso di invio in congedo come
quello di invio in licenza illimitata in attesa
di congedo – il lavoratore deve porsi a
disposizione del datore di lavoro per riprendere
la sua occupazione entro il termine di cinque
giorni se il richiamo ha avuto durata non
superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto
durata superiore ad un mese, ma non a sei mesi,
di quindici giorni se ha avuto durata superiore
a sei mesi; nel caso che, senza giustificato
impedimento, il lavoratore non si ponga a
disposizione del datore di lavoro nei termini
sopra indicati, sarà considerato dimissionario.
TITOLO VIII -
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - RECESSO
Articolo 137
Fermo restando
quanto previsto dalle leggi n. 604 del 1966 e n.
300 del 1970, così come modificate dalla legge
n. 108 del 1990, nei casi consentiti dalla
legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando
preavviso scritto, a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, nei
termini stabiliti nel successivo articolo.
CAPO II - PREAVVISO
Articolo 138
Tanto per il
caso di licenziamento quanto per quello di
dimissioni i termini di preavviso sono i
seguenti:
a) fino a cinque
anni di servizio compiuti:
A1 e A2 (ex Quadri
A e B) 4 mesi
B1 (ex livello I) 2
mesi
B2 e C1 (ex livello
II e III) 1 mese
C2 e C3 (ex livello
IV e V) 20 giorni
D1 e D2 (ex livello
VI S, VI e VII ) 15 giorni
b) oltre i
cinque anni e fino a dieci anni di servizio
compiuti:
A1 e A2 (ex Quadri
A e B) 5 mesi
B1 (ex livello I) 3
mesi
B2 e C1 (ex livello
II e III) 45 giorni
C2 e C3 (ex livello
IV e V) 30 giorni
D1 e D2 (ex livello
VI S, VI e VII ) 20 giorni
c) oltre i dieci
anni di servizio compiuti:
A1 e A2 (ex Quadri
A e B) 6 mesi
B1 (ex livello I) 4
mesi
B2 e C1 (ex livello
II e III) 2 mesi
C2 e C3 (ex livello
IV e V) 45 giorni
D1 e D2 (ex livello
VI S, VI e VII ) 20 giorni
Durante il periodo
di preavviso per licenziamento, il dipendente
avrà diritto ad un permesso straordinario di due
ore giornaliere per le pratiche relative alla
ricerca di altra occupazione.
Articolo 139 INDENNITÀ
SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
Il datore di
lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al
personale licenziato, per l’intero periodo di
preavviso stesso, la normale retribuzione salvo
quanto diversamente previsto per i pubblici
esercizi all’articolo 265.
Il dipendente avrà
uguale obbligo di indennizzo verso il datore di
lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i
termini di preavviso.
Il datore di lavoro
avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo
sulle competenze di spettanza del dipendente
dimissionario, oppure su altri crediti
eventualmente in sue mani in dipendenza del
rapporto di lavoro e di proprietà dello stesso
dipendente.
Nei casi di
licenziamento il preavviso non può avere inizio
né durante la malattia né durante le ferie. Le
ferie non possono essere concesse durante il
preavviso.
CAPO III - DIMISSIONI
Articolo 140
Le dimissioni
del dipendente, che sia o non in servizio,
devono essere presentate con disdetta scritta e
con i termini di preavviso stabiliti
all’articolo 138 ferme restando in difetto le
norme di cui all’articolo 139.
Il datore di lavoro
può rinunciare al preavviso se richiesto dal
dimissionario facendo cessare subito il rapporto
di lavoro. Quando il datore di lavoro voglia di
sua iniziativa far cessare il rapporto prima
della scadenza del termine di preavviso, potrà
farlo corrispondendo però al dimissionario
l’indennità relativa al periodo di anticipata
risoluzione del rapporto.
Articolo 141
Al dipendente in
ogni caso di dimissioni spetta il trattamento di
fine rapporto di cui all’articolo 148.
Articolo 142 GIUSTA
CAUSA
Il lavoratore che
si dimette per giusta causa ai sensi
dell’articolo 2119 del Codice Civile, ha
diritto, oltre al trattamento di fine rapporto,
anche all’indennità sostitutiva del preavviso.
Non avrà diritto ad
alcun preavviso o corrispondente indennità quel
datore di lavoro che si fosse reso colpevole di
ingiurie od atti lesivi per l’onore e per la
dignità del dipendente; e se per tali fatti il
dipendente ritenesse opportuno risolvere il
rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite
dagli articoli 139 e 148 salvo ogni maggior
diritto per il risarcimento di danni morali e
materiali.
Articolo 143 MATRIMONIO
In conformità dell’articolo
1, quarto comma, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le
dimissioni
presentate dalla lavoratrice
nel periodo intercorrente fra il giorno della
richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in
quanto segua la celebrazione e la scadenza di un
anno dalla celebrazione stessa sono nulle se non
risultano confermate entro un mese all’Ufficio
del Lavoro.
La lavoratrice che
rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio
ha diritto sempre che abbia compiuto il periodo
di prova, al trattamento di fine rapporto
previsto dall’articolo 148 con esclusione
dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo
caso le dimissioni devono essere rassegnate per
iscritto con l’osservanza dei termini di
preavviso di cui all’articolo 138 e confermate,
a pena di nullità, all’Ufficio del Lavoro entro
il termine di un mese.
L’indennità di cui
al secondo comma del presente articolo sarà
corrisposta alla lavoratrice dimissionaria
all’atto della esibizione del certificato di
matrimonio, purché tale esibizione sia
effettuata entro sei mesi dalla data della
risoluzione del rapporto di lavoro.
CAPO IV -
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA
O GIUSTIFICATO
MOTIVO
Articolo 144
Ai sensi e con i
limiti previsti dalle leggi 15 luglio 1966 n.
604, 20 maggio 1970, n. 300, 11 maggio 1990 n.
108 e successive modifiche ed integrazioni, il
licenziamento individuale non può effettuarsi
che per:
a) “giusta causa” senza
preavviso se il contratto è a tempo
indeterminato o prima della scadenza del termine
se il contratto è a tempo determinato, qualora
si verifichi una causa che non consenta la
prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto
(articolo 2119 del Codice Civile).
b) “giustificato motivo con
preavviso”, intendendosi per tale il
licenziamento determinato da un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali del
prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti
all’attività produttiva, all’organizzazione del
lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Il datore di lavoro
deve comunicare il licenziamento per iscritto, a
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, al lavoratore, che può chiedere, entro
quindici giorni dalla comunicazione, i motivi
che lo hanno determinato; in tal caso il datore
di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto
entro sette giorni dalla richiesta.
Il licenziamento
intimato senza l’osservanza delle norme di cui
al precedente comma è inefficace.
Sono esclusi dalla
sfera di applicazione del presente articolo, i
lavoratori in periodo di prova e quelli che
siano in possesso dei requisiti di legge per
avere diritto alla pensione di vecchiaia, fatte
salve le deroghe di legge emanate ed emanande.
In via
esemplificativa ricadono sotto il provvedimento
del licenziamento per “giusta causa” le seguenti
infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle
mancanze di cui alle lettere a) e b) del settimo
comma dell’articolo 96;
b) assenze ingiustificate
protratte per oltre cinque giorni;
c) irregolare dolosa
scritturazione o timbratura di schede di
controllo delle presenze al lavoro;
d) abbandono del posto di
lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità
delle persone e alla sicurezza degli impianti
(centrali termiche ed impianti di
condizionamento d’aria);
e) gravi guasti provocati per
negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso seguito
da vie di fatto, gravi offese alla dignità,
all’onore o gravi fatti di pregiudizio agli
interessi del proprietario, della sua famiglia,
dei superiori, della clientela e dei colleghi di
lavoro, previo accertamento delle responsabilità
sul fatto avvenuto;
g) grave abuso delle norme
relative al trattamento di malattia;
h) asportazione di materiale
dall’interno dell’azienda o danneggiamento
volontario di detto materiale;
i) rifiuto di eseguire i
compiti ricadenti nell’ambito delle mansioni
afferenti alla qualifica d’inquadramento, ferma
restando la norma dell’articolo 13 della legge
20 maggio 1970, n. 300, dopo l’applicazione
delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) e
d) del primo comma dell’articolo 96;
j) accertata insubordinazione
verso superiori accompagnata da comportamento
oltraggioso;
k) reiterato stato di
ubriachezza.
Articolo 145
Il licenziamento
del lavoratore seguito da una nuova assunzione
presso la stessa ditta deve considerarsi
improduttivo di effetti giuridici quando sia
rivolto alla violazione delle norme protettive
dei diritti del lavoratore e sempre che sia
provata la simulazione.
Il licenziamento si
presume comunque simulato – salvo prova del
contrario – se la nuova assunzione venga
effettuata entro un mese dal licenziamento.
Articolo 146
LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO
Il licenziamento
determinato da ragioni discriminatorie ai sensi
dell’articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e dell’articolo 15 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dall’articolo 13
della legge 9 dicembre 1977, n. 903 è nullo
indipendentemente dalla motivazione addotta e
comporta, quale che sia il numero dei dipendenti
occupati dal datore di lavoro, le conseguenze
previste dall’articolo 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dalla legge n. 108
del 1990.
Articolo 147 MATRIMONIO
Ai sensi
dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7
è nullo il licenziamento della lavoratrice
attuato a causa di matrimonio; a tali effetti si
presume disposto per causa di matrimonio il
licenziamento intimato alla lavoratrice nel
periodo intercorrente fra il giorno della
richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in
quanto segua la celebrazione, e la scadenza di
un anno dalla celebrazione stessa.
Il datore di lavoro
ha facoltà di provare che il licenziamento della
lavoratrice verificatosi nel periodo indicato
nel comma precedente non è dovuto a causa di
matrimonio, ma per una delle ipotesi previste
dalle lettere a), b), c), del terzo comma
dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, e cioè licenziamento per giusta causa,
cessazione dell’attività dell’azienda,
ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice è stata assunta o risoluzione del
rapporto di lavoro per scadenza del termine per
il quale è stato stipulato.
Per quanto attiene
alla disciplina delle dimissioni rassegnate
dalla lavoratrice nel periodo specificato nel
primo comma del presente articolo, si rinvia al
precedente articolo 143.
CAPO V - TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Articolo 148
In ogni caso di
cessazione del rapporto di lavoro il prestatore
di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine
rapporto.
Per i periodi di
servizio prestati a partire dal 1° giugno 1982
il trattamento di cui al comma precedente verrà
calcolato in base a quanto stabilito dalla legge
29 maggio 1982 n. 297.
Per i periodi di
servizio prestati sino al 31 maggio 1982 il
trattamento suddetto verrà calcolato, salvo
quant’altro stabilito dalla stessa legge n. 297
del 1982, nelle misure e con le modalità
previste per ciascun comparto nella parte
speciale del presente Contratto, fermo restando
che per le frazioni di anno il trattamento verrà
computato per dodicesimi e le frazioni di mese
pari o superiori ai quindici giorni di
calendario saranno considerate come mese intero,
mentre quelle inferiori non verranno prese in
considerazione.
Ai fini di cui al
comma precedente, il lavoratore appartenente a
qualifica non impiegatizia, in caso di
promozione a categoria impiegatizia, conserva le
proprie anzianità maturate nelle rispettive
qualifiche di impiegato e di lavoratore con
mansioni non impiegatizie.
Per quant’altro non
espressamente previsto in materia di trattamento
di fine rapporto si applicano le norme della
legge 29 maggio 1982, n. 297.
CHIARIMENTO A VERBALE
Il trattamento di
fine rapporto è costituito da quanto di
competenza dei lavoratori in base alle norme del
presente articolo e dalle somme già percepite a
titolo di indennità di anzianità dai lavoratori
aventi diritto ai sensi di quanto stabilito
nell’allegato B al CCNL 8 luglio 1982.
Articolo 149
Il trattamento
di fine rapporto deve essere corrisposto al
dipendente all’atto della cessazione dal
servizio.
Quando ragioni
tecniche derivanti dalla elaborazione
meccanografica centralizzata delle retribuzioni
lo impediscano, la liquidazione del trattamento
dovrà comunque avvenire non oltre trenta giorni
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di cessione
o di trasformazione in qualsiasi modo
dell’azienda, il personale conserva i diritti
acquisiti.
Il nuovo
proprietario è esonerato dall’obbligo di
riconoscere tali diritti qualora essi siano
stati liquidati dal precedente proprietario.
In caso di
fallimento della ditta il dipendente ha diritto
all’indennità di preavviso e al trattamento di
fine rapporto stabiliti dal presente Contratto
ed il complessivo suo avere sarà considerato
credito privilegiato nei limiti e nelle forme di
legge.
Articolo 150
In caso di
decesso del dipendente, il trattamento di fine
rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso
saranno corrisposti agli aventi diritto secondo
le norme contenute nel Codice Civile.
CAPO VI - RESTITUZIONE
DOCUMENTI DI LAVORO
Articolo 151
Alla cessazione
del rapporto di lavoro l’azienda dovrà
riconsegnare al dipendente, che ne rilascerà
ricevuta, il libretto di lavoro ed ogni altro
documento di sua pertinenza, un certificato con
l’indicazione del tempo durante il quale il
prestatore d’opera è stato alle sue dipendenze e
le mansioni dallo stesso svolte, il modello 101
o dichiarazione fiscale sostitutiva, nonché il
modello 01/MS.
La consegna dei
documenti, ivi compreso il certificato di
servizio, dovrà effettuarsi in ogni caso,
indipendentemente cioè dalle eventuali
divergenze o vertenze tra l’azienda e il
dipendente, entro il termine di tre giorni dalla
data di cessazione del rapporto, salvo che per
il modello 01/MS ed il modello 101 o la
dichiarazione fiscale sostitutiva che dovranno
essere consegnati appena regolarizzati e
comunque non oltre i termini di legge.
TITOLO
IX - VIGENZA CONTRATTUALE
Articolo 152 DECORRENZA E DURATA
Articolo 153 PROCEDURE
PER IL RINNOVO DEL CCNL
La piattaforma per
il rinnovo del presente Contratto sarà
presentata in tempo utile per consentire
l’apertura delle trattative tre mesi prima della
scadenza.
Durante i tre mesi
precedenti la scadenza e nel mese successivo e,
comunque, per un periodo complessivamente pari a
quattro mesi dalla data di presentazione della
piattaforma, le parti non assumeranno iniziative
unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato
accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza
del contratto e, comunque, dopo tre mesi dalla
data di presentazione della piattaforma di
rinnovo se successiva alla scadenza del
Contratto, verrà corrisposto ai lavoratori
dipendenti un elemento provvisorio della
retribuzione pari al trenta per cento del tasso
di inflazione programmato, applicato ai minimi
retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex
indennità di contingenza. Dopo sei mesi detto
importo sarà pari al cinquanta percento della
inflazione programmata. Tale meccanismo sarà
unico per tutti i lavoratori.
La violazione delle
disposizioni di cui al secondo comma del
presente articolo comporterà, a carico della
Parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o
lo slittamento di tre mesi del termine a partire
dal quale decorre l’indennità di vacanza
contrattuale.
Dalla decorrenza
dell’accordo di rinnovo del Contratto,
l’indennità di vacanza contrattuale cessa di
essere corrisposta.
Articolo 154 INDENNITÀ DI
VACANZA CONTRATTUALE – NORMA TRANSITORIA
In applicazione del
Protocollo 23 luglio 1993, le parti
confermano che gli importi mensili
dell'indennità di vacanza contrattuale
erogati ai lavoratori dipendenti da aziende
del
dell’Industria Turistica
nel periodo aprile 2006 –
giugno 2007 sono i seguenti.
|
Area
|
Ex
Livello
|
da
aprile 2006
|
da
luglio 2006
|
|
A1
|
QA
|
8.81
|
14.69
|
|
A2
|
QB
|
8.16
|
13.60
|
|
B1
|
1°
|
7.60
|
12.67
|
|
B2
|
2°
|
6.95
|
11.58
|
|
C1
|
3°
|
6.55
|
10.92
|
|
C2
|
4°
|
6.18
|
10.31
|
|
C3
|
5°
|
5.80
|
9.67
|
|
D1
|
6°S
|
5.58
|
9.30
|
|
D1
|
6°
|
5.50
|
9.16
|
|
D2
|
7°
|
5.15
|
8.59
|
(2) Con lo stesso metodo
sono stati determinati gli importi
dell'indennità di vacanza contrattuale dovuti
agli apprendisti ed ai lavoratori dipendenti
delle aziende definite minori dalle parti
speciali del CCNL.
(3) Per il periodo
1°settembre 2007-31 dicembre 2007 il valore
dell’indennità di vacanza contrattuale e le
modalità di erogazione sono determinati da
apposito accordo sottoscritto in data 10
settembre 2007 riportato in allegato al presente
CCNL
(4) Resta inteso che, a
decorrere dal 31dicembre 2007, l'indennità di
vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
NOTA A
VERBALE
I profili
professionali dei Villaggi Turistici non
presenti nel nuovo documento di classificazione
alberghiera approvato e sottoscritto dalle parti
in data............. saranno oggetto di uno
specifico incontro tra le Parti firmatarie del
presente contratto che si terrà il 3 marzo 2008.
La parte speciale
VILLAGGI: da definire nel medesimo incontro del
3 marzo 2008
NOTA A VERBALE
I profili
professionali relativi alla classificazione del
personale dei Centri Benessere saranno oggetto
di uno specifico incontro tra le Parti
firmatarie del presente contratto che si terrà
il 3 marzo 2008.
La parte speciale
CENTRI BENESSERE: da definire nel medesimo
incontro del 3 marzo 2008
ALBERGHI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ALBERGHI
AREA “A”
Ai sensi e per gli effetti
della legge 190 del 13 maggio 1985 e successive
modifiche ed integrazioni, appartengono a questa
area i lavoratori con la qualifica di “Quadro”
che, pur non appartenendo alla categoria dei
dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L.
n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di
elevate conoscenze teoriche e pratiche e di
ampia conoscenza dei processi gestionali
aziendali, nell’ambito di indirizzi generali
fissati dalla Direzione aziendale da cui
dipendono, svolgono con continuità, autonomia e
ampia discrezionalità funzioni direttive, di
pianificazione coordinamento e controllo di
importanti attività aziendali, nonché lavoratori
che, al più elevato livello di professionalità,
svolgono funzioni di notevole interesse
aziendale.
L’area è suddivisa,
sulla base della diversa e maggiore complessità
e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni
svolte, in due categorie di inquadramento
denominate A1 e A2 (ex QA e QB della precedente
declaratoria)
|
Ex Livello
|
Nuovo Livello
|
QUALIFICA |
Rooms Department
|
F&B
Department
|
Servizi Department
|
Direzione Department
|
|
QA
|
A1
|
Direttore
|
 |
 |
 |
X
|
|
QA
|
A1
|
Capo Villaggio negli Hotel-Villaggi
|
 |
 |
 |
X
|
|
QA
|
A1
|
Responsabile del Personale di
Direzione Generale
|
 |
 |
X
|
 |
|
QA
|
A1
|
Responsabile Amministrazione,
Finanza e Controllo di Direzione
Generale
|
 |
 |
X
|
 |
|
QA
|
A1
|
Responsabile Marketing e Vendite di
Direzione Generale
|
 |
 |
X
|
 |
|
QA
|
A1
|
Responsabile Coordinamento delle
Gestioni Alberghiere di Direzione
Generale
|
 |
 |
X
|
 |
|
Ex Livello
|
Nuovo Livello
|
QUALIFICA
|
Rooms Department
|
F&B Department
|
Servizi Department
|
Direzione Department
|
|
QB
|
A2
|
Responsabile Amministrazione del
Personale di Direzione Generale
|
 |
 |
X
|
 |
|
QB
|
A2
|
Responsabile Formazione e/o
Selezione del Personale di Direzione
Generale
|
 |
 |
X
|
 |
|
QB
|
A2
|
Responsabile Gestione e Sviluppo del
Personale di Direzione Generale
|
 |
 |
X
|
 |
|
QB
|
A2
|
Responsabile Controllo
Amministrativo di Direzione Generale
|
 |
 |
X
|
 |
|
QB
|
A2
|
Responsabile Contabilità Generale di
Direzione Generale
|
 |
 |
X
|
 |
|
QB
|
A2
|
Responsabile della Tesoreria di
Direzione Generale
|
 |
 |
X
|
 |
|
QB
|
A2
|
Responsabile Servizi Informatici di
Direzione Generale
|
 |
 |
X
|
 |
|
QB
|
A2
|
Responsabile Ufficio Legale di
Direzione Generale
|
 |
 |
X
|
 |
|
QB
|
A2
|
Responsabile Vendite di Direzione
Generale
|
 |
 |
X
|
 |
|
QB
|
A2
|
Responsabile Marketing di Direzione
Generale
|
 |
 |
X
|
 |
|
QB
|
A2
|
Responsabile Servizi Tecnici di
Direzione Generale
|
 |
 |
X
|
 |
|
QB
|
A2
|
Responsabile Revenue Management di
Direzione Generale
|
 |
 |
 |
X
|
|
QB
|
A2
|
Vice Direttore
|
 |
 |
 |
X
|
|
QB
|
A2
|
Food and beverage manager (Capo
Settore Ristorazione)
|
 |
X
|
 |
 |
|
QB
|
A2
|
Rooms division manager
|
X
|
 |
 |
 |
|
QB
|
A2
|
Capo Settore Marketing/Vendite
|
 |
 |
X
|
 |
|
QB
|
A2
|
Capo Settore Amministrazione e
Finanza-Acquisti-Economato
|
 |
 |
X
|
 |
|
QB
|
A2
|
Capo Settore Personale
|
 |
 |
X
|
 |
|
QB
|
A2
|
Capo Settore Tecnico
|
 |
 |
X
|
 |
|
QB
|
A2
|
Capo Centro EDP
|
 |
 |
X
|
 |
|
QB
|
A2
|
Capo Settore Sedi Congressuali
Alberghiere e Manifestazioni
|
 |
 |
X
|
 |
AREA “B”
Appartengono a questa area
professionale i lavoratori che, in possesso di
approfondite conoscenze teoriche e pratiche e di
specifica conoscenza dei processi operativi,
svolgono, nell’ambito di direttive superiori
definite, funzioni di elevato contenuto
professionale, comportanti sia iniziativa che
adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori
che svolgono importanti mansioni specialistiche
nei vari settori dell’attività aziendale.
L’area è suddivisa, sulla
base della diversa e maggiore complessità e
dimensione dell’azienda, ovvero della prevalenza
delle funzioni svolte, in due categorie di
inquadramento denominate B1 e B2 (ex 1° e 2°
livello della precedente declaratoria).
|
Ex Livello
|
Nuovo Livello
|
QUALIFICA
|
Rooms Department
|
F&B Department
|
Servizi Department
|
Direzione Department
|
|
1°
|
B1
|
Capo Ufficio Paghe e Contributi di
Direzione Generale
|
|
|
X
|
|
|
1°
|
B1
|
Capo Ufficio Contabilità di
Direzione Generale
|
|
|
X
|
|
|
1°
|
B1
|
Capo Ufficio Pubblicità di Direzione
Generale
|
|
|
X
|
|
|
1°
|
B1
|
Responsabile Tecnico di Area di
Direzione Generale
|
|
|
X
|
|
|
1°
|
B1
|
Responsabile di ristorante
|
 |
X
|
 |
 |
|
1°
|
B1
|
Capo cuoco responsabile del
coordinamento di più cucine
|
|
X
|
|
|
|
1°
|
B1
|
Responsabile dei Servizi di
prenotazione
|
X
|
|
|
|
|
1°
|
B1
|
Resp. del coordinamento dei servizi
di ricevimento e portineria laddove
non integrati
|
X
|
|
|
|
|
1°
|
B1
|
Responsabile Vendite Centralizzate
|
|
|
X
|
|
|
1°
|
B1
|
Responsabile controllo di gestione
|
|
|
X
|
|
|
1°
|
B1
|
Analista Sistemista
|
|
|
X
|
|
|
1°
|
B1
|
Responsabile sistemi informatici
|
|
|
X
|
|
|
1°
|
B1
|
Altre qualifiche di valore
equivalente
|
|
|
|
|
|
Ex livello |
Nuovo Livello
|
QUALIFICA
|
Rooms Department
|
F&B Department
|
Servizi Department
|
Direzione Department
|
|
2°
|
B2
|
Assistente del Direttore
|
|
|
|
X
|
|
2°
|
B2
|
Primo maitre d'hotel
|
|
X
|
|
|
|
2°
|
B2
|
Capo cuoco
|
|
X
|
|
|
|
2°
|
B2
|
Capo Barman
|
|
X
|
|
|
|
2°
|
B2
|
Primo portiere
|
X
|
|
|
|
|
2°
|
B2
|
Capo ricevimento
|
X
|
|
|
|
|
2°
|
| |