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IL
LICENZIAMENTO PER CUMULO DI ASSENZE PER MALATTIA PUO’ ESSERE
RITENUTO ILLEGITTIMO SE IL LAVORATORE HA PRESTATO SERVIZIO PER UN
CONGRUO PERIODO DOPO LA SCADENZA DEL COMPORTO –
In base all’art. 2110 cod. civ. (Cassazione Sezione
Lavoro n. 1438 del 23 gennaio 2008, Pres. Senese, Rel. De Renzis).
Salvatore L. dipendente dell’AMIAT
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale si è ripetutamente assentato
dal lavoro per malattia. Il 23 gennaio 2002 l’azienda gli ha
comunicato che egli aveva cumulato 345 giorni di assenza per
malattia, ossia 21 giorni meno del limite massimo previsto dal
contratto collettivo. Il lavoratore ha ripreso servizio il 29
gennaio 2002 ed ha lavorato ininterrottamente fino al 15 maggio
2002. Si è quindi assentato per infortunio sino al 9 settembre 2002;
ha poi ottenuto un congedo parentale di un mese ed ha ripreso
servizio il 10 ottobre 2002. Egli è stato licenziato l’11 ottobre
2002, con motivazione riferita al superamento del periodo di
comporto di malattia scaduto il 26 gennaio 2002.
Il Tribunale di Torino al quale
il lavoratore si è rivolto, ha annullato il licenziamento. La Corte
d’Appello di Torino ha rigettato l’impugnazione proposta
dall’azienda, osservando che il lavoratore, dopo il superamento del
periodo di comporto, aveva lavorato per circa quattro mesi e che
aveva successivamente ottenuto un congedo parentale; pertanto la
condotta dell’azienda doveva ritenersi incompatibile con la volontà
di risolvere il rapporto. L’Amiat ha proposto ricorso per
cassazione, censurando la decisione della Corte di Torino per vizi
di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 1438 del 23 gennaio 2008, Pres. Senese, Rel. De Renzis) ha
rigettato il ricorso. Il giudice di appello – ha osservato la Corte
– si è dato cura di ricostruire con diligenza lo svolgimento dei
fatti ed il comportamento di entrambe le parti, puntualizzando che
il susseguirsi delle date di assenze dal lavoro e relative riprese
dimostra in maniera univoca come il lavoratore, dopo il superamento
del periodo di comporto, lavorò per quasi quattro mesi e, quando
doveva tornare in servizio, ottenne un congedo per motivi parentali;
la conclusione del giudice di appello è stata pertanto nel senso che
tutta la complessiva vicenda è incompatibile con una volontà
rescissoria del datore di lavoro, in quanto un periodo ininterrotto
di servizio di oltre tre mesi non avrebbe potuto non considerarsi
rilevante ai fini della tempestività del recesso, ben potendo in
detto periodo essere esperito ogni utile controllo.
In questo modo – ha osservato la
Corte – il giudice di appello, nel procedere alla verifica della
tempestività del recesso, si è attenuto all’orientamento, espresso
dalle sentenze Cass. n. 7047 del 2003 e n. 6057 del 1998, secondo il
quale nell’ipotesi di licenziamento del lavoratore per superamento
del periodo di comporto, il tempo decorso tra la data di detto
superamento e quella di licenziamento può consentire di stabilire se
la durata di esso sia tale da risultare oggettivamente incompatibile
con la volontà di porre fine al rapporto; la valutazione va operata
apprezzando l’intero contesto delle circostanze all’uopo
significative, in modo tale da poter contemperare le esigenze del
lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale con quelle
dell’impresa per i necessari controlli.
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