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Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007
Art. 1. 1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell’Allegato 1 alla presente legge. 2. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 6 è così
modificato: 3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243; b) i lavoratori siano
impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2
del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la
funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come
definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi
restando i criteri di cui alla successiva lettera c), possano
far valere, nell’arco temporale ivi indicato, una permanenza minima
nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla
cosiddetta «linea catena» che, all’interno di un processo produttivo
in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a
misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in
sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla
ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate
di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti
con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla
tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a
linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e
al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; 1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa; 2) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa; d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all’assetto organizzativo dell’azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva; e) prevedere sanzioni
amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a
2.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di
omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi
agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici
dell’Amministrazione dell’articolazione dell’attività produttiva
ovvero dell’organizzazione dell’orario di lavoro aventi le
caratteristiche di cui alla lettera b), relativamente,
rispettivamente, alla cosiddetta «linea catena» e al lavoro
notturno; prevedere, altresì, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reato
previste dall’ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere,
anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefìci,
una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente
corrisposte; 4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime. 5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue: a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall’articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) coloro ai quali sono
liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei
lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio
dell’anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1º ottobre dell’anno medesimo; qualora risultino
in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio
dell’anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1º aprile dell’anno successivo; 6. Il Governo, allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi dirigenti, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e, in particolare, per le Forze armate e per quelle di polizia ad ordinamento civile e militare, della specificità dei relativi comparti, della condizione militare e della trasformazione ordinamentale in atto nelle Forze armate. 7. I criteri previsti dalla normativa
vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare,
degli enti pubblici sono integrati, limitatamente agli enti
previdenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere, a tal fine,
modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire
risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in
comune di attività strumentali. a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi; b) dell’incidenza dei percorsi
lavorativi, anche al fine di verificare l’adeguatezza degli attuali
meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre
meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi
lavorativi, nonchè di proporre politiche attive che possano favorire
il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della
fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento
all’aliquota prevista per i lavoratori dipendenti; 13. La Commissione di cui al comma 12 inoltre valuta nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico. Dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese. 14. In fase di prima rideterminazione dei
coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui
all’articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A
allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto
dal 1º gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nell’Allegato 2 alla
presente legge. a) previsione di un contributo limitato nell’ammontare e nella durata; b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. 19. Per l’anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione per l’anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. 20. Ai fini del conseguimento dei
benefìci previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge
27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le
certificazioni rilasciate dall’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai
lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro
il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con
esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica e,
comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate
dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro; b) modulazione dei trattamenti
collegata all’età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni
occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno,
con particolare riguardo alla condizione femminile; 30. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di: a) servizi per l’impiego; b) incentivi all’occupazione; 31. Nell’esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro; b) valorizzazione delle
sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della
centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità
d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine,
la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione
dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei
livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per
l’impiego; 32. Nell’esercizio della delega di cui al comma 30, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) incrementare i livelli di occupazione stabile; b) migliorare, in particolare,
il tasso di occupazione stabile delle donne, dei giovani e delle
persone ultracinquantenni, con riferimento, nell’ambito della
Strategia di Lisbona, ai benchmark europei in materia di
occupazione, formazione e istruzione, così come stabiliti nei
documenti della Commissione europea e del Consiglio europeo; 33. In ordine alla delega di cui al comma 30, lettera c), da esercitare previa intesa con le regioni e le parti sociali, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia; b) individuazione di
standard nazionali di qualità della formazione in materia di
profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle
competenze, validazione dei progetti formativi individuali e
riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine
di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante
l’individuazione di requisiti minimi per l’erogazione della
formazione formale; 34. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la spesa di 10 milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 35. L’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal seguente: «Art. 13. - (Assegno mensile). – 1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12. 2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all’INPS ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS». 36. Il comma 249 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato. 37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, è così modificata: a) l’articolo 12 è sostituito
dal seguente: 2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro; b) computabilità ai fini
dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3 attraverso
l’assunzione di cui alla lettera a); 1) l’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili; 2) i nominativi dei soggetti da
inserire ai sensi del comma 1; 3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 11, comma 7. 4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili»; b) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente: «Art. 12-bis. - (Convenzioni di inserimento lavorativo). – 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all’assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 2. La stipula della convenzione è
ammessa esclusivamente a copertura dell’aliquota d’obbligo e, in
ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento
all’unità più vicina. a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo; b) durata non inferiore a tre
anni; 4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) non avere in corso procedure concorsuali; b) essere in regola con gli
adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni; 5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può: a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni; b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse. 6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento. 7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo»; c) l’articolo 13 è sostituito
dal seguente: b) nella misura non superiore
al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile
che, assunto attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11 con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della
capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle
tabelle citate nella lettera a); 2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell’anno antecedente all’emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell’esperimento del periodo di prova con esito positivo. 3. Gli incentivi di cui al comma 1
sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo
soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto
all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le
modalità di cui al comma 2. 38. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 39. All’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è premesso il seguente comma: «01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato». 40. All’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo le parole: «inferiore a sei mesi» sono inserite le seguenti: «nonchè decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis,»; b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. 4-ter. Le disposizioni di cui al
comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle
attività stagionali definite dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e
integrazioni, nonchè di quelle che saranno individuate dagli avvisi
comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative. 41. L’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è così modificato: a) le lettere c) e
d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti: d) con lavoratori di età superiore a 55 anni»; b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10; c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4-bis,». 42. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «all’articolo 5, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 5, commi 3 e seguenti». 43. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 42: a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo; b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data. 44. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 3, comma 7: d) l’articolo 12-bis è sostituito dal seguente: «Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. 2. In caso di patologie
oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del
lavoratore o della lavoratrice, nonchè nel caso in cui il lavoratore
o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e
permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di
invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza
continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al
decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del
contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. e) dopo l’articolo 12-bis è inserito il seguente: «Art. 12-ter. - (Diritto di precedenza). – 1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale». 45. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati. 46. È abolito il contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo
III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni. a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell’effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali; b) il trattamento economico e
normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro
lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla
prestazione lavorativa effettivamente eseguita; 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 47, sono definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l’instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro di cui ai commi da 47 a 50, nonchè criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell’eventuale indennità di cui al comma 48. 50. Decorsi due anni dall’emanazione
delle disposizioni contrattuali di cui al comma 47, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale procede con le organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi alla loro verifica,
con particolare riferimento agli effetti in termini di contrasto del
lavoro sommerso e di promozione del lavoro regolare nei settori
interessati. «5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all’adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento». 52. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro nel settore edile comunica all’Istituto nazionale della previdenza sociale l’orario di lavoro stabilito. 53. All’articolo 5, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«Non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui
all’articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto
concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del
settore». «7-bis. L’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell’Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 16». 55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l’importo giornaliero dell’indennità ordinaria di disoccupazione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonchè dei trattamenti speciali di cui all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1º gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento. 56. Ai fini dell’indennità di cui al
comma 55, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel
settore agricolo ovvero in altri settori, purchè in tal caso
l’attività agricola sia prevalente nell’anno ovvero nel biennio cui
si riferisce la domanda. a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonchè con gli adempimenti contributivi e assicurativi; b) abbiano adottato,
nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per
l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro; 61. Al primo comma dell’articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato». 62. A decorrere dal 1º gennaio 2008,
l’aliquota contributiva per l’assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, di cui all’articolo 11, ultimo comma,
del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta di
0,3 punti percentuali; l’importo derivante dalla riduzione di 0,3
punti percentuali della predetta aliquota contributiva è destinato
al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai
lavoratori dipendenti del settore agricolo. «6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefìci di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004». 66. Il secondo e il terzo periodo del comma 16 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aggiunti dall’articolo 4-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono sostituiti dai seguenti: «A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l’Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all’Istituto previdenziale». 67. Con effetto dal 1º gennaio 2008 è abrogato l’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all’articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri: a) l’importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita; b) con riferimento alla quota
di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui
contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella
misura di 25 punti percentuali; 68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 67, anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l’ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell’attuazione del comma 67 con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali. L’eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 è subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tale fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. 69. È abrogata la disposizione di cui
all’articolo 27, comma 4, lettera e), del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. a) Fondo credito per il sostegno dell’attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o trentasei mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti; b) Fondo microcredito per il
sostegno all’attività dei giovani, al fine di incentivarne le
attività innovative, con priorità per le donne; 73. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72 è pari a 150 milioni di euro per l’anno 2008. 74. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze, dello sviluppo economico e per le politiche giovanili
e le attività sportive, da emanarsi entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità operative di
funzionamento dei Fondi di cui al comma 72. a) all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: «di durata non inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore a tre anni»; b) all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale». 77. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 è inserito
il seguente: 5-ter. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione». 78. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 76 e 77, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. 79. Con riferimento agli iscritti alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme
obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l’anno
2008, in misura pari al 25 per cento per l’anno 2009 e in misura
pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010. Con effetto dal 1º
gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione
l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono
stabilite in misura pari al 17 per cento. a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonchè l’entità della medesima, al fine di pervenire, secondo princìpi di gradualità, a decorrere dal 1º gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79; b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dall’articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo le relative modalità. 81. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per i diritti e le pari opportunità e del Ministro delle politiche per la famiglia, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) previsione, nell’ambito dell’esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonchè a favorire l’aumento dell’occupazione femminile; b) revisione della vigente
normativa in materia di congedi parentali, con particolare
riferimento all’estensione della durata di tali congedi e
all’incremento della relativa indennità al fine di incentivarne
l’utilizzo; 82. All’articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare». 83. All’articolo 1, comma 791, lettera
b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «17 e 22»
sono sostituite dalle seguenti: «7, 17 e 22». Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono rideterminate le
aliquote contributive di cui al citato articolo 1, comma 791,
lettera b), della legge n. 296 del 2006. «15. Per l’anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), è riconosciuta un’indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonchè la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonchè per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L’erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all’acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime». 86. Le disposizioni di cui al comma 85 hanno efficacia successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali, recate dalla legge finanziaria per l’anno 2008, a valere sulle risorse a tal fine nella stessa stanziate, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l’anno 2008. 87. All’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «trasformarsi» è sostituita dalla seguente: «costituirsi»; b) ai commi 4, 7 e 8, la
parola: «trasformazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla
seguente: «costituzione»; «8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall’attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l’esclusione di quelli indicati all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera b), e dell’articolo 17, il cui organico non superi le quindici unità, le stesse possono svolgere, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti». 88. Il decreto di cui al comma 8-bis dell’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma 87, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 89. Il comma 13 dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «13. Le autorità portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonchè in quelli previsti dall’articolo 16 e negli atti di concessione di cui all’articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall’Associazione porti italiani (Assoporti)». 90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonchè, relativamente agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare e delle forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all’esame delle Commissioni. Qualora i termini per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l’espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 91. Disposizioni correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui al comma 90 possono essere adottate
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti
dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 90.
Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni correttive e integrative, il Governo è delegato ad
adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente
occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della
presente legge con le altre leggi dello Stato e l’abrogazione delle
norme divenute incompatibili. Allegato 1 Tabella A
Tabella B
Allegato 2 Tabella A COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
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