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Flexicurity: «Un attacco
al diritto del lavoro»
Il durissimo giudizio del
giuslavorista Massimo Roccella, che in
questa intervista analizza il senso di fondo
della relazione sul lavoro e la sicurezza
approvata ieri dal parlamento europeo
Sara Farolfi
«Il senso di fondo dei
documenti della Commissione europea è quello
di un attacco politico al cuore del diritto
del lavoro, la tutela nei confronti dei
licenziamenti, oltre alla riproposizione
della tesi che ci sia un nesso tra la
protezione dell'occupazione e il livello di
disoccupazione». Di flexicurity, degli
orientamenti europei e della praticabilità
di questi orientamenti in Italia, parliamo
con il giuslavorista Massimo Roccella,
ordinario di diritto del lavoro
all'università di Torino.
Di flexicurity si parla da anni, come si spiega l'accelerazione dal Libro verde di fine 2006? Bisogna tornare al 2005, quando la Commissione annunciò la preparazione di un Libro verde sull'evoluzione del diritto del lavoro, con particolare riferimento ai lavori atipici. Poi l'intenzione è cambiata ed è stato presentato il documento sulla "modernizzazione del diritto del lavoro", noto come Libro verde, dove si pone al centro la questione della flexicurity. In un'accezione un po' particolare però, con l'attenzione palesemente incentrata sulla disciplina dei licenziamenti, in particolare dei licenziamenti economici, individuali e collettivi. L'accelerazione è dovuta a ragioni economiche. Il 2006 è stato un periodo di crescita economica e una certa corrente di pensiero sostiene che le riforme strutturali, che sempre comportano una qualche perdita di diritti, vanno proposte nei periodi di "vacche grasse". Questo spiega tutta l'enfasi posta sulla flexicurity, dal Libro verde alla comunicazione del giugno scorso, ma la Commissione è sfortunata perchè con la crisi dei subprime il clima economico è profondamente cambiato. E infatti l'ultima comunicazione, nel riassumere i risultati della consultazione pubblica sul Libro verde, appare molto più prudente. Il riferimento teorico della Commissione è al modello danese.. I documenti della Commissione, ma anche molti egregi editorialisti di casa nostra, citano il modello danese prendendo la "flexi" senza farsi carico dei costi della "security". Ciò a cui si pensa è all'ampia possibilità di licenziamento per i datori di lavoro, trascurando però il fatto che la stessa Danimarca è un paese ad altissimo tasso di sindacalizzazione, dove perciò non è così semplice, per le imprese, fare ciò che si vuole. E' vero che in Danimarca si può licenziare senza obbligo di giustificazione, riconoscendo però dei significativi periodi di preavviso per mobilitare le politiche attive del mercato del lavoro, che esistono davvero e funzionano. Sostenute da un'imposizione fiscale superiore al 50%, oltre che da un tasso di evasione molto più basso di altri paesi europei. L'indennità di disoccupazione dura 4 anni, e parte da livelli pari all'80, 90% dell'ultima retribuzione. In Italia il protocollo di luglio aumenta l'indennità di disoccupazione al 60%. Ma questo non significa che si tratti di una misura adeguata, tanto più che la stessa Commissione parla della necessità di indennità di disoccupazione «adeguate», senza dare riferimenti economici. E' trasponibile questo modello in Italia? Evidentemente no e non lo è anche perchè l'Unione europea ci mette del suo nel non rendere praticabili dal punto di vista finanziario politiche serie di flexicurity. Basti pensare ai vincoli sui bilanci statali imposti dal trattato di Maastricht. Di più: non solo nei documenti di Bruxelles sulla flexicurity non si danno cifre, ma è la stessa Commissione a raccomandare, in altri documenti, a Danimarca e Svezia, che è l'altro paese di cui bisognerebbe parlare, di abbassare il carico fiscale. Le due cose evidentemente non stanno insieme perchè il carico fiscale è assolutamente essenziale per le politiche di flexicurity. Purtroppo questa ideologia spira forte anche da noi, a prescindere dallo schieramento politico. E anche i sindacati, ora, non riuscendo più a svolgere il ruolo di autorità salariale, chiedono la detassazione degli aumenti salariali. Quanto incide l'orientamento europeo sulle politiche nazionali, ancora titolari della legislazione in materia di mercato del lavoro? Dal trattato di Amsterdam, tutto il diritto del lavoro è di competenza concorrente tra stati nazionali e Unione europea. Esiste già una disciplina europea sui licenziamenti collettivi, e l'Unione europea potrebbe anche legiferare, con una deliberazione all'unanimità, sui licenziamenti individuali. Per quanto riguarda la flexicurity, di per sè si tratta di un atto privo di rilievo normativo, un orientamento non vincolante ma che potrebbe produrre conseguenze, in primo luogo sul piano culturale. Perchè il modello svedese non entra nelle valutazioni della Commissione? Probabilmente non fa comodo parlarne. Il modello svedese si caratterizza per un equilibrio tra la tutela del mercato del lavoro e la sicurezza sociale. L'aspetto interessante è dato dal fatto che si tratta del mercato del lavoro più equilibrato, che ha centrato gli obiettivi di Lisbona 2000, in quanto a tasso di disoccupazione e a occupazione femminile, ed è anche quello che ha meno problemi di disoccupazione concentrata in gruppi specifici. Si potrebbe dire che la Svezia è fuori dall'euro, ma anche la Danimarca lo è. |