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CCNL GOMMA
PLASTICA
Documento della
Rete28aprile della Filcem Lombardia, con osservazioni critiche alla
piattaforma e con alcune proposte di ementamento da portare e
sostenere nelle assemblee di consultazione
Nell’ attivo della Filcem Regionale del giorno
29 Ottobre e nell’attivo unitario del 6 Novembre è stata illustrata
l’ipotesi di piattaforma del CCNL gomma-plastica.
Diversi sono stati gli interventi che ne hanno indicato i limiti
partendo dalla genericità dei contenuti che vedono come dato certo
solo la richiesta salariale di 105 Euro giudicata peraltro, per come
posta, insufficiente.
Tralascio la premessa dato che il compito di questi appunti è
solamente quello di assemblare gli elementi di critica e le proposte
di contenuto che negli interventi sono emersi e che, gli stessi,
dovrebbero suggerire e tradursi in emendamenti capaci di definire la
sostanza della piattaforma stessa e la sua capacità di rispondere
alle esigenze presenti tra i lavoratori del settore verificate in
questi ultimi anni nelle pratiche quotidiane.
Le aziende del settore sono caratterizzate dalla dimensione medio
piccole e in esse la contrattazione di secondo livello riguarda solo
una parte limitata. Il CCNL assume pertanto, per la maggioranza dei
lavoratori, una valenza particolarmente significativa capace di
stabilire i contenuti di base (salario, diritti ecc.) esigibili da
tutti. Contenuti altrimenti irraggiungibili nella maggior parte dei
casi.
E’ stato evidenziato che il CCNL rappresenta quindi un’elemento
forte, di primaria e insostituibile importanza e pertanto va
riaffermato e difeso con forza nel suo ruolo e la costruzione della
piattaforma non può che partire dalle esigenze concrete presenti nel
mondo del lavoro e dalle difficoltà e dalle aspettative concrete che
nelle aziende del settore si riscontrano.
Altro elemento importante sottolineato e in stretta relazione con il
primo è quello della condivisione dei contenuti della piattaforma
che può nascere solo dalla partecipazione alla sua costruzione.
I tempi indicati per le assemblee di consultazione ai vari livelli
sono strettissimi e proprio non vanno nel senso sopra indicato e se
non vengono modificati si corre il rischio che la consultazione
coinvolga pochissime realtà lasciando immutata la piattaforma nella
sua genericità ponendo problemi di condivisione e coinvolgimento che
peseranno sul percorso della trattativa e sui suoi risultati e sulla
possibilità di chiamare, in caso di necessità, i lavoratori alla
mobilitazione generando sfiducia e disinteresse (tanto è già stato
tutto deciso..) minando nei fatti alla base il riconoscimento del
valore e l’importanza sostanziale della contrattazione di primo
livello.
Il rischio sottolineato dalla opinione di molti delegati in sala è
quello che questo fatto porterà inevitabilmente ad un accordo che
non potrà corrispondere alle aspettative dei lavoratori facendo si
che anche questa volta i buoni propositi restino solo parole.
Questi tempi strettissimi, se non modificati, rendono praticamente
impossibile l’applicazione delle norme di consultazione stabilite
nell’allegato all’ipotesi di piattaforma soprattutto per quanto
concerne l’applicazione dell’art.1. rendendo prive di significato e
impraticabili nei fatti le intenzioni di garantire un’adeguata e
preventiva informazione che consenta la partecipazione consapevole,
attiva e propositiva di tutti i lavoratori interessati alla stessa
ipotesi di piattaforma e alla sua definizione.
E’ stato chiesto quindi che i tempi della consultazione vengano
ridefiniti ed allungati.
Gli interventi, a partire da quello del delegato della Pirelli di
Bollate (“molto sentito”) che ha denunciato la distanza presente
anche a livello sindacale tra il dire e il fare e la pratica attuale
delle parole vuote alle quali non corrispondono le azioni, hanno
posto un problema di merito non indifferente e trovano anche su
questo terreno un loro riscontro.
Tutti, industriali, politici, economisti, parlano e denunciano il
problema dell’emergenza salariale e delle miserie legate alla
precarietà del lavoro che si traduce anche in precarietà della vita,
dell’orario di lavoro fuori controllo, dell’aumento dei carichi di
lavoro, della gestione degli appalti e la cessione dei rami di
azienda (non tutti, per la verità in questi ultimi tre casi) ma
quando si tratta, a partire dalle enunciazioni cosi calorosamente
espresse, di definire le soluzioni di merito e indicare obbiettivi
da raggiungere ecco che cominciano le puntualizzazioni, i distinguo,
i “ragionamenti vari”, le prese di distanza, i ragionamenti sulle
compatibilità, le accuse di massimalismo e irresponsabilità e così
via e il tutto si traduce sostanzialmente poi, nelle azioni, in
nulla di fatto e in accordi e soluzioni “eteree” e le parole restano
parole e i fatti che dovrebbero intervenire per modificare
concretamente la realtà non ci sono mai e i problemi per la gente
che lavora restano del tutto inalterati se non addirittura,
attraverso l’introduzione nuove regole e deroghe, peggiorati.
Anche nella piattaforma della gomma plastica è presente questa
logica; infatti sul lavoro precario sull’orario, sul salario non vi
è praticamente nulla che risponda alle “esigenze ed emergenze” così
fortemente denunciate, cosi come non vi è nessun tentativo di
intervenire per introdurre limitazioni, anche solo compatibilmente
con le possibilità, sul ricorso agli appalti e sulla cessione del
ramo di azienda.
Rispetto all’obbiezione che questa è un’ipotesi di piattaforma
aperta e che deve essere riempita di contenuti restano e pesano, se
non modificati, i tempi strettissimi che impediscono nella pratica
tale percorso.
Ciò che in ultima istanza pare delinearsi è la massima libertà per
le segreterie senza nessun vincolo di mandato
L’appello fatto è stato comunque quello di adoperarci per presentare
emendamenti e tentare di costruire in ogni caso una piattaforma
coerente nei fatti con le parole spese e con le aspettative dei
lavoratori nelle aziende.
Emendamenti focalizzati sulla richiesta salariale (facendo
riferimento a quanto richiesto nell’ultimo contratto giudicata
insufficiente o mal posta), sul controllo dell’orario di lavoro,
sulla limitazione percentuale e temporale della permanenza con
contratti precari, ed alcune limitazioni relative agli appalti e
sulla cessione del ramo d’azienda.
Altri interventi soprattutto di Brescia, Lodi, Brianza con
puntualizzazioni e accenti diversi ma sostanzialmente omogenei hanno
indicato su queste questioni proposte di emendamenti che sono state
successivamente così articolate:
Previdenza complementare e assistenza sanitaria.
• Previdenza complementare: aggiuntivo pag. 5 rigo 46 bis:
incremento della quota esclusivamente a carico azienda dell'1,06 per
i lavoratori che andranno in pensione con il sistema contributivo.
• Assistenza sanitaria: aggiuntivo pag. 6 al rigo 56 : l'adesione
del lavoratore deve essere esplicita. I costi relativi non devono
pesare sulla piattaforma
Formazione e diritto allo studio
• sostitutivo pag. 6 al rigo 67 cancellare “ la possibilità di “
• aggiuntivo pag. 6 al rigo 69 “inoltre a fronte della iscrizione ai
corsi, l'azienda favorirà la frequenza attraverso facilitazioni es.
cambi turno ecc.ecc.”.
• introduzione, quindi, di elementi di esigibilità. La frequenza
deve essere certificata
Appalti
• aggiuntivo pag. 6 al rigo 72 “nel confronto preventivo vanno
considerati l'applicazione dei CCNL, degli accordi interni, e la
verifica e il rispetto delle normative di legge sulla responsabilità
oggettiva in tema di sicurezza e prevenzione.”
• aggiuntivo pag. 6 rigo 72 dopo la parola “preventivo” aggiungere
la frase “ l’appalto si può concretizzare a patto che non
pregiudichi i livelli occupazionali”
Mercato del lavoro
• aggiuntivo pag. 6 al rigo 92 dopo la parola “futuro” aggiungere la
frase: “La somma delle diverse tipologie contrattuali non potrà
superare il (20% per Brescia , 30 % per la Brianza, 15% per Lodi)
del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato con un
massimo di 10 lavoratori complessivi (salvo che le percentuali
precedenti determinino numeri superiori).
La durata massima dei contratti a termine non potrà superare i (18
per Brescia 24 per la Brianza) mesi comprensivi di proroghe.
La durata massima delle due tipologie contrattuali (contratti a
termine e contratti di somministrazione) non potrà superare i (24
per Brescia, 36 per la Brianza) mesi comprensivi di proroghe”.
• Inserimento di causali per il ricorso a forme di lavoro precario.
• elevare al 8% la percentuale prevista su part time.
• prevedere che prima di fare assunzioni sia privilegiato chi già
c'è.
Diritti
• permessi retribuiti: aggiungere rigo 118 bis “riconoscimento di un
giorno di permesso retribuito per i padri per la nascita del figlio
salvaguardando accordi aziendali in essere di miglior favore.”
• Ferie – aggiuntivo - : equiparazione operai – impiegati nella
maturazione
• maternità – aggiuntivo - : “ le assenze dal lavoro per gravidanza
e puerperio sono computate agli effetti di tutti gli istituti
contrattuali entro il limite massimo di nove mesi” ....... con
esclusione del congedo anticipato, sono computate a tutti gli
effetti per un max di 10 mesi. Qual'ora l'azienda , per “lavoro
nocivo” chieda l'interdizione dal lavoro fino al settimo mese del
bambino, gli istituti spettano per tutto il periodo.
• Malattia e infortunio: rigo 124 bis - migliorare il comporto in
particolare per le malattie certificate che hanno una degenza lunga
- ( prolungare lo stesso per i 90 giorni di ricovero ospedaliero e
un'ulteriore periodo di aspettativa non retribuita). pag. 8 rigo 121
aggiungere dopo la parola “comporto” la frase " Nel periodo di
Comporto non deve essere considerata la degenza ospedaliera e il
periodo di convalescenza che deriva da casi particolarmente gravi
TFR
• aggiuntivo ( come in CONFAPI) pag. 8 al rigo 129 bis aggiungere:
“la possibilità di una seconda volta passati almeno due anni deve
valere sia per chi ha il fondo sia per chi non è iscritto
individuandone le casuali (es. i cinque mesi di aspettativa non
retribuita per malattia prima che termini il periodo di comporto)
per altre richieste per gravi e documentati motivi non sono
necessari i requisiti temporali.
Diritti sindacali
• aggiuntivo: pag.8 al rigo 132 aggiungere “RLS : aggiungere 8 ore
al monte ore annuo”
Classificazioni
• aggiuntivo pag. 9 al rigo 149 aggiungere: facilitare il passaggio
dalla categoria H alla G introducendo il passaggio automatico.
• aggiuntivo pag 9 rigo 152: riconoscimento del concetto di
polifunzionalità, prevedendo quanto meno l'istituzione di un livello
economico, in attesa di una complessiva rivisitazione dell'impianto
classificatorio che preveda almeno due livelli in più. Rivendicare
programma di formazione e aggiornamento professionale per tutti i
dipendenti con modalità da definire in sede aziendale. Aggiungendo
dopo la parola “ polifunzionalità” la frase “ accompagnata da una
formazione professionale. A questi lavoratori devono essere
riconosciuti livelli professionali superiori o in alternativa
livelli retributivi corrispondenti a livelli superiori. Ogni anno
incontro specifico con RSU”
Contrattazione di secondo livello
• aggiuntivo: pag. 12 al rigo 236 aggiungere”.....salvaguardando il
ruolo del contratto collettivo Nazionale”
• rigo 242 proseguire”.... in modo che diventi la base certa dei
futuri Premi di Risultato nelle aziende che oggi applicano la sola
tabella contrattuale.”
• Premio di risultato: aggiungere paletti che escludano la
possibilità di vincolarlo alla presenza, alla gestione dell’orario
(deroghe ai contratti) e all’aumento dei carichi di lavoro ed
estensione al T.D e lav. somministrato
Salario
• aggiuntivo pag. 12 rigo 252 inserire dopo la parola “medio” la
frase: “corrispondente al livello F (G per Lodi), al netto del costo
complessivo del rinnovo contrattuale. ( nell'ultimo rinnovo non è
stata considerata assorbibile la Indennità di Vacanza Contrattuale).
L’incremento contrattuale deve privilegiare nella distribuzione la
quota della prima trance; almeno il 50%”
• Aggiuntivo: pag. 12 dopo il rigo 254 prevedere un aumento delle
maggiorazioni turno e in quelli più disagiati – es. ultimo rinnovo
CCNL. aggiungendo la frase “ Aggiornare le percentuali di
maggiorazione con particolare attenzione ai turni disagiati.
• Sostitutivo: cancellare il rigo 253 e 254 pag. 12 sostituendolo
con: “Inoltre, nell'ambito dei lavori negli osservatori nazionali va
ridefinita una nuova scala parametrale oggi troppo schiacciata.”.
Orario di lavoro
• Pag. 8 Integrativo rigo 137 aggiungere dopo la parola “ parti” la
frase “ Fermo restando quanto previsto dalla Legge 66/03 le 11 ore
di riposo fra la cessazione e la ripresa del lavoro devono essere
certe. Nessuna deroga
• pag. 8 Aggiungere dopo rigo 137 Concorreranno alla definizione del
normale orario di lavoro settimanale anche le ore non lavorate con
diritto alla retribuzione.
• Pag. 8 Aggiungere dopo rigo 137 In caso di variazione l’orario di
lavoro va concordato con le Rsu e/o le strutture territoriali
competenti.
• Pag. 8 Aggiungere dopo rigo 137 In caso di avvio del ciclo
continuo per un solo periodo dell’anno, l’orario di lavoro sarà
proporzionale a quanto previsto dal vigente contratto.
• Pag. 8 Aggiungere dopo rigo 137 In caso di straordinario va
comunicato preventivamente alle Rsu e/o alle strutture territoriali
competenti per concordare il periodo e la durata dello stesso. Le
ore di straordinario devono prevedere un limite massimo settimanale.
• Aggiungere nel capitolo elementi di esigibilità, dopo confronto
aziendale, sul dimensionamento degli organici rispetto alle
effettive esigenze produttive in relazione al godimenti di ferie
festività e riposi compensativi.
Va ribadito il concetto che non può esserci nessuno scambio tra
salario, diritti e deroghe
Di seguito le proposte di emendamenti che sono state suggerite per
il CCNL confapi gomma plastica:
Previdenza complementare e assistenza sanitaria.
• Previdenza complementare: aggiuntivo pag. 5 rigo 44 bis:
incremento della quota esclusivamente a carico azienda dell'1,06 per
i lavoratori che andranno in pensione con il sistema contributivo.
Appalti
• Inserire capitolo appalti come ccnl gomma plastica industria
Mercato del lavoro
• aggiuntivo pag. 6 al rigo 82 dopo la parola “futuro” aggiungere la
frase: “La somma delle diverse tipologie contrattuali non potrà
superare il 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo
indeterminato, con un massimo di 10 lavoratori complessivi (salvo
che le percentuali precedenti determinino numeri superiori).
• La durata massima dei contratti a termine non potrà superare i 18
mesi comprensivi di proroghe.
• La durata massima delle due tipologie contrattuali (contratti a
termine e contratti di somministrazione) non potrà superare i 24
mesi comprensivi di proroghe”.
• Inserimento di causali per il ricorso a forme di lavoro precario.
• Inserire percentuale dell’ 8% garantito di poter utilizzare il
part time.
• prevedere che prima di fare assunzioni sia privilegiato chi già
c'è.
Diritti
• Ferie – aggiuntivo – rigo 109 bis : equiparazione operai –
impiegati nella maturazione
• Abrogazione rigo 93 e 94 “ esonero notte fino a 3 anni bimbo”
perché già previsto Dlgs 66/03
• Abrogazione rigo 96 “ 104” perché già previsto normativa di legge
TFR
• rigo 119 bis aggiungere: “individuandone le casuali (es. i 6 +6
mesi di aspettativa non retribuita per malattia prima che termini il
periodo di comporto) per altre richieste per gravi e documentati
motivi non sono necessari i requisiti temporali.
Classificazioni
• al rigo 130 aggiungere: facilitare il passaggio dal II livello al
III, introducendo il passaggio automatico.
• rigo 132: riconoscimento del concetto di polifunzionalità,
prevedendo quanto meno l'istituzione di un livello economico, in
attesa di una complessiva rivisitazione dell'impianto
classificatorio che preveda almeno due livelli in più. Rivendicare
programma di formazione e aggiornamento professionale per tutti i
dipendenti con modalità da definire in sede aziendale. Aggiungendo
dopo la parola “ polifunzionalità” la frase “ accompagnata da una
formazione professionale. A questi lavoratori devono essere
riconosciuti livelli professionali superiori o in alternativa
livelli retributivi corrispondenti a livelli superiori. Ogni anno
incontro specifico con RSU”
Contrattazione di secondo livello
• al rigo 211 aggiungere”.....salvaguardando il ruolo del contratto
collettivo Nazionale”
Salario
• rigo 225 inserire “ La richiesta economica, per le ragioni sopra
enunciate, è di 105 euro al IV livello.
• Rigo 229 bis, aggiungere “ La tabella ex articolo 25, Premio di
risultato” si applica in tutte le aziende dove non c’è
contrattazione di secondo livello, indipendentemente dal numero dei
dipendenti”
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Va ribadito il concetto che non può esserci nessuno scambio tra
salario, diritti e deroghe
Proposte di emendamenti sul CCNL gomma plastica suggeriti dalla
Brianza
EMENDAMENTI ALLA PIATTAFORMA DEL CCNL GOMMAPLASTICA INDUSTRIA
novembre 2007
PREMESSA
Dopo il capoverso sulla produttività:
E’ evidente, infatti, che la produttività dipende dall’impegno dei
lavoratori, ma anche dalle scelte delle Imprese, non sempre virtuose
ed adeguate, in relazione a innovazione di processo e prodotto,
ricerca e qualità. Per questo il ruolo dei lavoratori, delle RSU e
delle organizzazioni sindacali è determinante per sostenere
investimenti effettivamente produttivi e politiche industriali che
incrementino la competitività delle Aziende del settore
FORMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Emendamento 1
Dopo il rigo 60 inserire:
Sono da prevedere, sia per la formazione aziendale, sia per quanto
riguarda la formazione continua finanziata, azioni codeterminate per
incrementare in modo deciso la formazione rivolta a tutte le
qualifiche, magari tramite la previsione di utilizzo di quote di
orario di lavoro.
MERCATO DEL LAVORO
Emendamento 2
Dopo il rigo 92 inserire: (cfr. paragrafo B punto 14 del CCNL
15/4/2000)
Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a
tempo determinato, nelle ipotesi già previste dalla legge, non può
essere maggiore del 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo
indeterminato. Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore
a 60, i contratti a tempo determinato possono essere al massimo 6.
Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto
di somministrazione, nelle ipotesi già previste dalla legge, non può
essere maggiore del 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo
indeterminato. Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore
a 60, i contratti di somministrazione possono essere al massimo 6.
Il numero complessivo di contratti a termine e contratti di
somministrazione in ogni azienda non potrà superare il 30% del
numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 60, il numero
complessivo di contratti a termine e contratti di somministrazione
possono essere al massimo 10.
Emendamento 3
Dopo il rigo 92 inserire:
La durata massima dei contratti a termine non potrà superare i 24
mesi, comprensivi di proroghe.
La durata massima delle due tipologie contrattuali (contratti a
termine e contratti di somministrazione) non potrà superare i 36
mesi, comprensivi di proroghe.
Emendamento 4
Dopo il rigo 92 inserire:
Non possono essere comunque utilizzati contratti a tempo determinato
per più di 12 mesi, non prorogabili, nel caso di utilizzo per
mansioni per le quali è comunque prevedibile l’impiego di contratti
a tempo indeterminato.
A tale scopo sono da rafforzare gli strumenti contrattuali inerenti
l’informazione ed il confronto tra Azienda e RSU, in merito
all’orario e al mercato del lavoro.
DIRITTI
Emendamento 5
Dopo il rigo 109 inserire:
Riconoscimento di un giorno di permesso retribuito per i padri per
la nascita del figlio fatto salvo accordi aziendali di miglior
favore.
Emendamento 6
Dopo il rigo 118 inserire:
E’ necessario proseguire nel percorso di equiparazione tra
qualifiche operaie e impiegatizie nella maturazione delle ferie.
MALATTIA E INFORTUNIO
Emendamento 7
Dopo il rigo 122 inserire:
Inoltre si richiede la possibilità di poter usufruire di
un’ulteriore periodo di aspettativa non retribuita.
T.F.R.
Emendamento 8
Al rigo 126 sostituire:
Recepire per il TFR le nuove disposizioni di cui all’accordo
interconfederale e prevedere la possibilità, decorsi almeno 2 anni
dalla data della prima richiesta, di una anticipazione aggiuntiva
per particolari circostanze, ad esempio per la copertura dei periodi
di congedo parentale, per le malattie lunghe e gravi, i periodi di
assistenza ad anziani e portatori di handicap e comunque in tutti i
casi previsti dalla normativa vigente.
Per le anticipazioni richieste per gravi e documentati motivi di
salute non saranno più previsti requisiti temporali, fatto salvo la
maturazione minima di almeno 6 mesi.
DIRITTI SINDACALI
Emendamento 9
Dopo il rigo 133 inserire:
Si richiedono 24 ore di permesso sindacale aggiuntivo ogni anno,
specificatamente dedicate a progetti di formazione sindacale.
CLASSIFICAZIONI
Emendamento 10
Dopo il rigo 151 inserire:
Riconoscere incrementi di professionalità in relazione alla
polivalenza è determinante per accompagnare migliori prestazioni
delle aziende.
A tal fine Azienda e RSU potranno definire percorsi congiunti con
l’obiettivo di riconoscere l’incremento di professionalità tramite
l’aumento dei livelli di inquadramento, con particolare riguardo
alla categoria H.
SALARIO
Emendamento 11
Dopo il rigo 254 inserire:
In aggiunta ai 105 euro si richiede un adeguamento dell’indennità
sostitutiva del premio di risultato, nella misura del 15%.
Inoltre, proprio per garantire un effettivo esercizio degli accordi
intercorsi, si richiede di specificare che l’indennità sostitutiva
non è assorbibile dal premio di produzione “congelato” nel 1993.
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