CCNL GOMMA PLASTICA

Documento della Rete28aprile della Filcem Lombardia, con osservazioni critiche alla piattaforma e con alcune proposte di ementamento da portare e sostenere nelle assemblee di consultazione

Nell’ attivo della Filcem Regionale del giorno 29 Ottobre e nell’attivo unitario del 6 Novembre è stata illustrata l’ipotesi di piattaforma del CCNL gomma-plastica.
Diversi sono stati gli interventi che ne hanno indicato i limiti partendo dalla genericità dei contenuti che vedono come dato certo solo la richiesta salariale di 105 Euro giudicata peraltro, per come posta, insufficiente.
Tralascio la premessa dato che il compito di questi appunti è solamente quello di assemblare gli elementi di critica e le proposte di contenuto che negli interventi sono emersi e che, gli stessi, dovrebbero suggerire e tradursi in emendamenti capaci di definire la sostanza della piattaforma stessa e la sua capacità di rispondere alle esigenze presenti tra i lavoratori del settore verificate in questi ultimi anni nelle pratiche quotidiane.
Le aziende del settore sono caratterizzate dalla dimensione medio piccole e in esse la contrattazione di secondo livello riguarda solo una parte limitata. Il CCNL assume pertanto, per la maggioranza dei lavoratori, una valenza particolarmente significativa capace di stabilire i contenuti di base (salario, diritti ecc.) esigibili da tutti. Contenuti altrimenti irraggiungibili nella maggior parte dei casi.
E’ stato evidenziato che il CCNL rappresenta quindi un’elemento forte, di primaria e insostituibile importanza e pertanto va riaffermato e difeso con forza nel suo ruolo e la costruzione della piattaforma non può che partire dalle esigenze concrete presenti nel mondo del lavoro e dalle difficoltà e dalle aspettative concrete che nelle aziende del settore si riscontrano.
Altro elemento importante sottolineato e in stretta relazione con il primo è quello della condivisione dei contenuti della piattaforma che può nascere solo dalla partecipazione alla sua costruzione.
I tempi indicati per le assemblee di consultazione ai vari livelli sono strettissimi e proprio non vanno nel senso sopra indicato e se non vengono modificati si corre il rischio che la consultazione coinvolga pochissime realtà lasciando immutata la piattaforma nella sua genericità ponendo problemi di condivisione e coinvolgimento che peseranno sul percorso della trattativa e sui suoi risultati e sulla possibilità di chiamare, in caso di necessità, i lavoratori alla mobilitazione generando sfiducia e disinteresse (tanto è già stato tutto deciso..) minando nei fatti alla base il riconoscimento del valore e l’importanza sostanziale della contrattazione di primo livello.
Il rischio sottolineato dalla opinione di molti delegati in sala è quello che questo fatto porterà inevitabilmente ad un accordo che non potrà corrispondere alle aspettative dei lavoratori facendo si che anche questa volta i buoni propositi restino solo parole.
Questi tempi strettissimi, se non modificati, rendono praticamente impossibile l’applicazione delle norme di consultazione stabilite nell’allegato all’ipotesi di piattaforma soprattutto per quanto concerne l’applicazione dell’art.1. rendendo prive di significato e impraticabili nei fatti le intenzioni di garantire un’adeguata e preventiva informazione che consenta la partecipazione consapevole, attiva e propositiva di tutti i lavoratori interessati alla stessa ipotesi di piattaforma e alla sua definizione.
E’ stato chiesto quindi che i tempi della consultazione vengano ridefiniti ed allungati.
Gli interventi, a partire da quello del delegato della Pirelli di Bollate (“molto sentito”) che ha denunciato la distanza presente anche a livello sindacale tra il dire e il fare e la pratica attuale delle parole vuote alle quali non corrispondono le azioni, hanno posto un problema di merito non indifferente e trovano anche su questo terreno un loro riscontro.
Tutti, industriali, politici, economisti, parlano e denunciano il problema dell’emergenza salariale e delle miserie legate alla precarietà del lavoro che si traduce anche in precarietà della vita, dell’orario di lavoro fuori controllo, dell’aumento dei carichi di lavoro, della gestione degli appalti e la cessione dei rami di azienda (non tutti, per la verità in questi ultimi tre casi) ma quando si tratta, a partire dalle enunciazioni cosi calorosamente espresse, di definire le soluzioni di merito e indicare obbiettivi da raggiungere ecco che cominciano le puntualizzazioni, i distinguo, i “ragionamenti vari”, le prese di distanza, i ragionamenti sulle compatibilità, le accuse di massimalismo e irresponsabilità e così via e il tutto si traduce sostanzialmente poi, nelle azioni, in nulla di fatto e in accordi e soluzioni “eteree” e le parole restano parole e i fatti che dovrebbero intervenire per modificare concretamente la realtà non ci sono mai e i problemi per la gente che lavora restano del tutto inalterati se non addirittura, attraverso l’introduzione nuove regole e deroghe, peggiorati.
Anche nella piattaforma della gomma plastica è presente questa logica; infatti sul lavoro precario sull’orario, sul salario non vi è praticamente nulla che risponda alle “esigenze ed emergenze” così fortemente denunciate, cosi come non vi è nessun tentativo di intervenire per introdurre limitazioni, anche solo compatibilmente con le possibilità, sul ricorso agli appalti e sulla cessione del ramo di azienda.
Rispetto all’obbiezione che questa è un’ipotesi di piattaforma aperta e che deve essere riempita di contenuti restano e pesano, se non modificati, i tempi strettissimi che impediscono nella pratica tale percorso.
Ciò che in ultima istanza pare delinearsi è la massima libertà per le segreterie senza nessun vincolo di mandato
L’appello fatto è stato comunque quello di adoperarci per presentare emendamenti e tentare di costruire in ogni caso una piattaforma coerente nei fatti con le parole spese e con le aspettative dei lavoratori nelle aziende.
Emendamenti focalizzati sulla richiesta salariale (facendo riferimento a quanto richiesto nell’ultimo contratto giudicata insufficiente o mal posta), sul controllo dell’orario di lavoro, sulla limitazione percentuale e temporale della permanenza con contratti precari, ed alcune limitazioni relative agli appalti e sulla cessione del ramo d’azienda.
Altri interventi soprattutto di Brescia, Lodi, Brianza con puntualizzazioni e accenti diversi ma sostanzialmente omogenei hanno indicato su queste questioni proposte di emendamenti che sono state successivamente così articolate:

Previdenza complementare e assistenza sanitaria.
• Previdenza complementare: aggiuntivo pag. 5 rigo 46 bis: incremento della quota esclusivamente a carico azienda dell'1,06 per i lavoratori che andranno in pensione con il sistema contributivo.
• Assistenza sanitaria: aggiuntivo pag. 6 al rigo 56 : l'adesione del lavoratore deve essere esplicita. I costi relativi non devono pesare sulla piattaforma

Formazione e diritto allo studio
• sostitutivo pag. 6 al rigo 67 cancellare “ la possibilità di “
• aggiuntivo pag. 6 al rigo 69 “inoltre a fronte della iscrizione ai corsi, l'azienda favorirà la frequenza attraverso facilitazioni es. cambi turno ecc.ecc.”.
• introduzione, quindi, di elementi di esigibilità. La frequenza deve essere certificata

Appalti
• aggiuntivo pag. 6 al rigo 72 “nel confronto preventivo vanno considerati l'applicazione dei CCNL, degli accordi interni, e la verifica e il rispetto delle normative di legge sulla responsabilità oggettiva in tema di sicurezza e prevenzione.”
• aggiuntivo pag. 6 rigo 72 dopo la parola “preventivo” aggiungere la frase “ l’appalto si può concretizzare a patto che non pregiudichi i livelli occupazionali”

Mercato del lavoro
• aggiuntivo pag. 6 al rigo 92 dopo la parola “futuro” aggiungere la frase: “La somma delle diverse tipologie contrattuali non potrà superare il (20% per Brescia , 30 % per la Brianza, 15% per Lodi) del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato con un massimo di 10 lavoratori complessivi (salvo che le percentuali precedenti determinino numeri superiori).
La durata massima dei contratti a termine non potrà superare i (18 per Brescia 24 per la Brianza) mesi comprensivi di proroghe.
La durata massima delle due tipologie contrattuali (contratti a termine e contratti di somministrazione) non potrà superare i (24 per Brescia, 36 per la Brianza) mesi comprensivi di proroghe”.
• Inserimento di causali per il ricorso a forme di lavoro precario.
• elevare al 8% la percentuale prevista su part time.
• prevedere che prima di fare assunzioni sia privilegiato chi già c'è.

Diritti
• permessi retribuiti: aggiungere rigo 118 bis “riconoscimento di un giorno di permesso retribuito per i padri per la nascita del figlio salvaguardando accordi aziendali in essere di miglior favore.”
• Ferie – aggiuntivo - : equiparazione operai – impiegati nella maturazione
• maternità – aggiuntivo - : “ le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro il limite massimo di nove mesi” ....... con esclusione del congedo anticipato, sono computate a tutti gli effetti per un max di 10 mesi. Qual'ora l'azienda , per “lavoro nocivo” chieda l'interdizione dal lavoro fino al settimo mese del bambino, gli istituti spettano per tutto il periodo.
• Malattia e infortunio: rigo 124 bis - migliorare il comporto in particolare per le malattie certificate che hanno una degenza lunga - ( prolungare lo stesso per i 90 giorni di ricovero ospedaliero e un'ulteriore periodo di aspettativa non retribuita). pag. 8 rigo 121 aggiungere dopo la parola “comporto” la frase " Nel periodo di Comporto non deve essere considerata la degenza ospedaliera e il periodo di convalescenza che deriva da casi particolarmente gravi

TFR
• aggiuntivo ( come in CONFAPI) pag. 8 al rigo 129 bis aggiungere: “la possibilità di una seconda volta passati almeno due anni deve valere sia per chi ha il fondo sia per chi non è iscritto individuandone le casuali (es. i cinque mesi di aspettativa non retribuita per malattia prima che termini il periodo di comporto) per altre richieste per gravi e documentati motivi non sono necessari i requisiti temporali.

Diritti sindacali
• aggiuntivo: pag.8 al rigo 132 aggiungere “RLS : aggiungere 8 ore al monte ore annuo”

Classificazioni
• aggiuntivo pag. 9 al rigo 149 aggiungere: facilitare il passaggio dalla categoria H alla G introducendo il passaggio automatico.
• aggiuntivo pag 9 rigo 152: riconoscimento del concetto di polifunzionalità, prevedendo quanto meno l'istituzione di un livello economico, in attesa di una complessiva rivisitazione dell'impianto classificatorio che preveda almeno due livelli in più. Rivendicare programma di formazione e aggiornamento professionale per tutti i dipendenti con modalità da definire in sede aziendale. Aggiungendo dopo la parola “ polifunzionalità” la frase “ accompagnata da una formazione professionale. A questi lavoratori devono essere riconosciuti livelli professionali superiori o in alternativa livelli retributivi corrispondenti a livelli superiori. Ogni anno incontro specifico con RSU”

Contrattazione di secondo livello
• aggiuntivo: pag. 12 al rigo 236 aggiungere”.....salvaguardando il ruolo del contratto collettivo Nazionale”
• rigo 242 proseguire”.... in modo che diventi la base certa dei futuri Premi di Risultato nelle aziende che oggi applicano la sola tabella contrattuale.”
• Premio di risultato: aggiungere paletti che escludano la possibilità di vincolarlo alla presenza, alla gestione dell’orario (deroghe ai contratti) e all’aumento dei carichi di lavoro ed estensione al T.D e lav. somministrato

Salario
• aggiuntivo pag. 12 rigo 252 inserire dopo la parola “medio” la frase: “corrispondente al livello F (G per Lodi), al netto del costo complessivo del rinnovo contrattuale. ( nell'ultimo rinnovo non è stata considerata assorbibile la Indennità di Vacanza Contrattuale). L’incremento contrattuale deve privilegiare nella distribuzione la quota della prima trance; almeno il 50%”
• Aggiuntivo: pag. 12 dopo il rigo 254 prevedere un aumento delle maggiorazioni turno e in quelli più disagiati – es. ultimo rinnovo CCNL. aggiungendo la frase “ Aggiornare le percentuali di maggiorazione con particolare attenzione ai turni disagiati.
• Sostitutivo: cancellare il rigo 253 e 254 pag. 12 sostituendolo con: “Inoltre, nell'ambito dei lavori negli osservatori nazionali va ridefinita una nuova scala parametrale oggi troppo schiacciata.”.

Orario di lavoro
• Pag. 8 Integrativo rigo 137 aggiungere dopo la parola “ parti” la frase “ Fermo restando quanto previsto dalla Legge 66/03 le 11 ore di riposo fra la cessazione e la ripresa del lavoro devono essere certe. Nessuna deroga
• pag. 8 Aggiungere dopo rigo 137 Concorreranno alla definizione del normale orario di lavoro settimanale anche le ore non lavorate con diritto alla retribuzione.
• Pag. 8 Aggiungere dopo rigo 137 In caso di variazione l’orario di lavoro va concordato con le Rsu e/o le strutture territoriali competenti.
• Pag. 8 Aggiungere dopo rigo 137 In caso di avvio del ciclo continuo per un solo periodo dell’anno, l’orario di lavoro sarà proporzionale a quanto previsto dal vigente contratto.
• Pag. 8 Aggiungere dopo rigo 137 In caso di straordinario va comunicato preventivamente alle Rsu e/o alle strutture territoriali competenti per concordare il periodo e la durata dello stesso. Le ore di straordinario devono prevedere un limite massimo settimanale.
• Aggiungere nel capitolo elementi di esigibilità, dopo confronto aziendale, sul dimensionamento degli organici rispetto alle effettive esigenze produttive in relazione al godimenti di ferie festività e riposi compensativi.

Va ribadito il concetto che non può esserci nessuno scambio tra salario, diritti e deroghe

Di seguito le proposte di emendamenti che sono state suggerite per il CCNL confapi gomma plastica:

Previdenza complementare e assistenza sanitaria.
• Previdenza complementare: aggiuntivo pag. 5 rigo 44 bis: incremento della quota esclusivamente a carico azienda dell'1,06 per i lavoratori che andranno in pensione con il sistema contributivo.
Appalti
• Inserire capitolo appalti come ccnl gomma plastica industria
Mercato del lavoro
• aggiuntivo pag. 6 al rigo 82 dopo la parola “futuro” aggiungere la frase: “La somma delle diverse tipologie contrattuali non potrà superare il 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, con un massimo di 10 lavoratori complessivi (salvo che le percentuali precedenti determinino numeri superiori).
• La durata massima dei contratti a termine non potrà superare i 18 mesi comprensivi di proroghe.
• La durata massima delle due tipologie contrattuali (contratti a termine e contratti di somministrazione) non potrà superare i 24 mesi comprensivi di proroghe”.
• Inserimento di causali per il ricorso a forme di lavoro precario.
• Inserire percentuale dell’ 8% garantito di poter utilizzare il part time.
• prevedere che prima di fare assunzioni sia privilegiato chi già c'è.

Diritti
• Ferie – aggiuntivo – rigo 109 bis : equiparazione operai – impiegati nella maturazione
• Abrogazione rigo 93 e 94 “ esonero notte fino a 3 anni bimbo” perché già previsto Dlgs 66/03
• Abrogazione rigo 96 “ 104” perché già previsto normativa di legge
TFR
• rigo 119 bis aggiungere: “individuandone le casuali (es. i 6 +6 mesi di aspettativa non retribuita per malattia prima che termini il periodo di comporto) per altre richieste per gravi e documentati motivi non sono necessari i requisiti temporali.

Classificazioni
• al rigo 130 aggiungere: facilitare il passaggio dal II livello al III, introducendo il passaggio automatico.
• rigo 132: riconoscimento del concetto di polifunzionalità, prevedendo quanto meno l'istituzione di un livello economico, in attesa di una complessiva rivisitazione dell'impianto classificatorio che preveda almeno due livelli in più. Rivendicare programma di formazione e aggiornamento professionale per tutti i dipendenti con modalità da definire in sede aziendale. Aggiungendo dopo la parola “ polifunzionalità” la frase “ accompagnata da una formazione professionale. A questi lavoratori devono essere riconosciuti livelli professionali superiori o in alternativa livelli retributivi corrispondenti a livelli superiori. Ogni anno incontro specifico con RSU”

Contrattazione di secondo livello

• al rigo 211 aggiungere”.....salvaguardando il ruolo del contratto collettivo Nazionale”
Salario
• rigo 225 inserire “ La richiesta economica, per le ragioni sopra enunciate, è di 105 euro al IV livello.
• Rigo 229 bis, aggiungere “ La tabella ex articolo 25, Premio di risultato” si applica in tutte le aziende dove non c’è contrattazione di secondo livello, indipendentemente dal numero dei dipendenti”
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Va ribadito il concetto che non può esserci nessuno scambio tra salario, diritti e deroghe


Proposte di emendamenti sul CCNL gomma plastica suggeriti dalla Brianza

EMENDAMENTI ALLA PIATTAFORMA DEL CCNL GOMMAPLASTICA INDUSTRIA novembre 2007

PREMESSA

Dopo il capoverso sulla produttività:
E’ evidente, infatti, che la produttività dipende dall’impegno dei lavoratori, ma anche dalle scelte delle Imprese, non sempre virtuose ed adeguate, in relazione a innovazione di processo e prodotto, ricerca e qualità. Per questo il ruolo dei lavoratori, delle RSU e delle organizzazioni sindacali è determinante per sostenere investimenti effettivamente produttivi e politiche industriali che incrementino la competitività delle Aziende del settore

FORMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Emendamento 1
Dopo il rigo 60 inserire:
Sono da prevedere, sia per la formazione aziendale, sia per quanto riguarda la formazione continua finanziata, azioni codeterminate per incrementare in modo deciso la formazione rivolta a tutte le qualifiche, magari tramite la previsione di utilizzo di quote di orario di lavoro.

MERCATO DEL LAVORO

Emendamento 2
Dopo il rigo 92 inserire: (cfr. paragrafo B punto 14 del CCNL 15/4/2000)
Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a tempo determinato, nelle ipotesi già previste dalla legge, non può essere maggiore del 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 60, i contratti a tempo determinato possono essere al massimo 6.
Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto di somministrazione, nelle ipotesi già previste dalla legge, non può essere maggiore del 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 60, i contratti di somministrazione possono essere al massimo 6.
Il numero complessivo di contratti a termine e contratti di somministrazione in ogni azienda non potrà superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 60, il numero complessivo di contratti a termine e contratti di somministrazione possono essere al massimo 10.

Emendamento 3
Dopo il rigo 92 inserire:
La durata massima dei contratti a termine non potrà superare i 24 mesi, comprensivi di proroghe.
La durata massima delle due tipologie contrattuali (contratti a termine e contratti di somministrazione) non potrà superare i 36 mesi, comprensivi di proroghe.

Emendamento 4
Dopo il rigo 92 inserire:
Non possono essere comunque utilizzati contratti a tempo determinato per più di 12 mesi, non prorogabili, nel caso di utilizzo per mansioni per le quali è comunque prevedibile l’impiego di contratti a tempo indeterminato.
A tale scopo sono da rafforzare gli strumenti contrattuali inerenti l’informazione ed il confronto tra Azienda e RSU, in merito all’orario e al mercato del lavoro.

DIRITTI

Emendamento 5
Dopo il rigo 109 inserire:
Riconoscimento di un giorno di permesso retribuito per i padri per la nascita del figlio fatto salvo accordi aziendali di miglior favore.

Emendamento 6
Dopo il rigo 118 inserire:
E’ necessario proseguire nel percorso di equiparazione tra qualifiche operaie e impiegatizie nella maturazione delle ferie.

MALATTIA E INFORTUNIO

Emendamento 7
Dopo il rigo 122 inserire:
Inoltre si richiede la possibilità di poter usufruire di un’ulteriore periodo di aspettativa non retribuita.

T.F.R.

Emendamento 8
Al rigo 126 sostituire:
Recepire per il TFR le nuove disposizioni di cui all’accordo interconfederale e prevedere la possibilità, decorsi almeno 2 anni dalla data della prima richiesta, di una anticipazione aggiuntiva per particolari circostanze, ad esempio per la copertura dei periodi di congedo parentale, per le malattie lunghe e gravi, i periodi di assistenza ad anziani e portatori di handicap e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Per le anticipazioni richieste per gravi e documentati motivi di salute non saranno più previsti requisiti temporali, fatto salvo la maturazione minima di almeno 6 mesi.

DIRITTI SINDACALI

Emendamento 9
Dopo il rigo 133 inserire:
Si richiedono 24 ore di permesso sindacale aggiuntivo ogni anno, specificatamente dedicate a progetti di formazione sindacale.

CLASSIFICAZIONI

Emendamento 10
Dopo il rigo 151 inserire:
Riconoscere incrementi di professionalità in relazione alla polivalenza è determinante per accompagnare migliori prestazioni delle aziende.
A tal fine Azienda e RSU potranno definire percorsi congiunti con l’obiettivo di riconoscere l’incremento di professionalità tramite l’aumento dei livelli di inquadramento, con particolare riguardo alla categoria H.

SALARIO

Emendamento 11
Dopo il rigo 254 inserire:
In aggiunta ai 105 euro si richiede un adeguamento dell’indennità sostitutiva del premio di risultato, nella misura del 15%.
Inoltre, proprio per garantire un effettivo esercizio degli accordi intercorsi, si richiede di specificare che l’indennità sostitutiva non è assorbibile dal premio di produzione “congelato” nel 1993.