|
Nota
stampa
Rete28Aprile: “Riscrittura del protocollo. Resta il giudizio
negativo, nuovi rischi su pensioni e precarietà”
In attesa dei testi dettagliati della nuova versione del protocollo
23 luglio 2007, da quanto sinora è emerso, viene confermata la
sostanza il protocollo stilato a luglio, sul quale la Rete28Aprile
mantiene il giudizio negativo. Vi sono però alcune modifiche che
rischiano di introdurre delle modifiche peggiorative rispetto a
quanto previsto nella normativa sottoscritta a luglio. In sintesi:
1 – sulle finestre per le pensioni di anzianità e sulle nuove
finestre per le pensioni di vecchiaia si stabilisce una data di
scadenza il 31.12.2011. Nella sostanza il regime attuale è
transitorio e occorrerà una nuova trattativa, che tenga conto dei
conti e delle compatibilità, per confermarlo. Questo oltre a
produrre un’incertezza per chi ha meno di 36 anni di contributi e
per chi accede alla pensione di vecchiaia dopo il 2011, prepara una
nuova trattativa, tra tre anni, sull’età pensionabile. E’ bene
ricordare che con la nuova normativa le pensioni di vecchiaia
vengono allungate da 4 a 6 mesi, a causa dell’introduzione delle
finestre, che prima non c’erano.
2 – L’aumento dei contributi è confermato a partire dal 2011, è vero
che quest’aumento potrà scontare i risparmi derivanti
dall’accorpamento degli enti previdenziali. Se però questi risparmi
non ci fossero il contributo scatterebbe integralmente e, comunque,
scatterà automaticamente a concorrenza del ripiano delle spese.
3 – Sui lavori usuranti viene abolito il numero di 5.000, ma viene
confermata integralmente la spesa prevista. Quindi, nel caso in cui
i lavoratori che usufruiscono dello strumento fossero più di 5.000
all’anno per i primi anni, verranno inevitabilmente coperte le quote
riservate agli anni successivi. Senza una nuova copertura
finanziaria la sostanza della norma non cambia.
4 – Non è ancora definito qual è il testo relativo al diritto a una
pensione pari al 60% della retribuzione per chi usufruisce del
sistema contributivo. Se il testo dovesse garantire effettivamente
tale norma, sarebbe un miglioramento del protocollo, che manteneva
questa garanzia sul piano delle pure ipotesi. In questo caso, però,
occorrerebbe definire delle voci di spesa, visto che comunque non è
stata abrogata la norma che riduce, a partire dal 2010, la copertura
delle pensioni con la ridefinizione dei coefficienti di calcolo. Se
il testo rinvia semplicemente a un negoziato tra le parti, fermo
restando il taglio automatico delle pensioni, pare difficile
compiere una sintesi sul piano legislativo, salvo il varo di una
commissione che dovrà esaminare la materia, ferme restando le
compatibilità dei costi.
5 – Sul lavoro precario si è proceduta a una modifica sia del
protocollo del 23 luglio, sia del documento uscito dal Consiglio dei
Ministri di venerdì 12 ottobre. La sostanza della nuova norma
prevede il meccanismo della deroga individuale con l’assistenza del
lavoratore da parte di una organizzazione sindacale e comunque una
deroga contrattuale, sia per gli stagionali, sia per le figure che
possono essere definite nei contratti nazionali. In ogni caso la
norma non è operativa per chi matura i 36 mesi di lavoro a termine
entro 15 mesi dal varo della norma stessa. E’ questo un dato molto
negativo, perché permetterà alle aziende di risolvere il rapporto di
lavoro di questi lavoratori precari, senza stabilizzarli. Infatti la
normativa è operativa solo per coloro che verranno assunti dopo
l’avvio normativo della legge. In quel caso, però, è evidente che le
aziende, essendo già consapevoli della norma, potranno decidere
prima come attrezzarsi e quale contratto utilizzare, per eludere il
rischio della conferma a tempo indeterminato dopo 36 mesi. Nella
sostanza la norma non comporta la stabilizzazione per chi è oggi
precario da lungo termine.
Roma, 18 ottobre 2007
|