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"Modifiche e integrazioni all'articolo 5
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368.
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n.368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 2 dopo le parole 'inferiore a sei mesi' sono
inserite le seguenti: 'nonchè decorso il periodo complessivo
di cui al comma 4 bis'.
b) Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione dei
contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto
della successione di contratti a termine per lo svolgimento
di mansioni
equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di
lavoro
e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36
mesi
comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In
deroga a
quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un
ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi
soggetti
può essere stipulato per una sola volta a condizione che la
stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l'assistenza di un
rappresentante
delle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia
iscritto o conferisca mandato. In caso di mancato rispetto
della
descritta procedura, il nuovo contratto si considera a tempo
indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis non trovano
applicazione nei confronti delle attività stagionali
definite dal
Dpr 7 ottobre 1963, n.1525 e successive modifiche e
integrazioni,
nonchè di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni
e
dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più
contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato
attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha
diritto
di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate
dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con
riferimento
alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a
termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo
svolgimento
di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a
nuove
assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro
per
le medesime attività stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4 quater
e 4
quinquies può essere esercitato a condizione che il
lavoratore
manifesti in tal senso la propria volontà al datore di
lavoro
entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di
cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno
dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
2, L'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368
è così modificato:
a) Le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle
seguenti:
'c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi; d) con lavoratori di età superiore
a 55
anni;
b) sono abrogati i commi 8,9 e 10;
c) al comma 4 sono premessi le seguenti parole 'In deroga a
quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis'.
3. All'articolo 22, comma 2,del decreto legislativo 10 marzo
2003, n.276, le parole 'all'articolo 5, commi 3 e 4', sono
sostituite dalle parole 'all'articolo 5, commi 3 e seguenti'.
4. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui
al
presente articolo:
a) i contratti a a termine in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano fino al termine
previsto
dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al
comma
4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre
2001,
n.368, come modificato dal presente articolo;
b) il periodo di lavoro già effettuata alla data di entrata
in
vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi
successivi di attività ai fini della determinazione del
periodo
massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi 15 mesi dalla
medesima data". |