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Detassare
gli straordinari? Ecco cosa accadrebbe
Obiettivi: rendere conveniente lo straordinario, parificare
piccole imprese industriali e commerciali, eliminare la
compensazione tra straordinari e permessi retribuiti
ANDREA ALLAMPRESE *
Tra le clausole più controverse contenute nel Protocollo
governo-sindacati siglato il 23 luglio u.s. spicca quella (par. 5,
«Competitività») che testualmente impegna il governo ad abrogare
alcuni commi della legge n. 549/95, che hanno introdotto un
contributo aggiuntivo sulla retribuzione relativa alle ore di
straordinario, con il solo obiettivo di renderne meno conveniente
l'utilizzo.
In particolare, ai sensi dell'art. 2, co. 19, l. 549 (che ora si
vorrebbe abrogare), l'esecuzione del lavoro straordinario comporta,
a carico delle imprese con più di 15 addetti, il versamento, a
favore dell'Inps, di un contributo pari al 5% della retribuzione
relativa alle ore di straordinario; per le imprese industriali tale
misura è elevata al 10% per le ore eccedenti le 44 ore e al 15%,
indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle
eccedenti le 48.
In attuazione di questa norma, è stato predisposto dal ministero un
elenco nutrito di occupazioni esonerate dal contributo addizionale
(occupazioni discontinue, ecc); a ciò si aggiunga che non è facile
raggiungere la soglia di 40 ore oltre la quale scatta la
penalizzazione, essendo sicuramente esclusi dal computo le assenze
per malattia, i periodi di non lavoro che siano concordati in sede
negoziale con la finalità di ridurre l'orario (es., sotto forma di
ferie aggiuntive o permessi) o tutelare la salute (pausa per
refezione, riposi intermedi).
La penalizzazione contributiva è poi esclusa quando «lo svolgimento
di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore ... il diritto a
una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale
riduzione venga effettivamente goduta». Le modalità delle riduzioni
possono essere le più varie: permessi individuali finalizzati a
ridurre l'orario, crediti-ore, ecc.
L'abrogazione dell'art. 2, co. 19, avrebbe sicuramente le seguenti
conseguenze: renderebbe ancor più conveniente il ricorso alle ore di
straordinario; parificherebbe le piccole imprese industriali a
quelle commerciali (totalmente esenti dal prelievo); eliminerebbe un
incentivo alle imprese (soprattutto quelle piccole, dove la
riduzione dell'orario effettivo appare da sempre problematica) ad
offrire la possibilità di compensare le ore di straordinario
attraverso permessi giornalieri retribuiti (banca delle ore).
Una manovra così «minimalista» sugli orari non ce l'aspettavamo
francamente, soprattutto dopo l'onda del governo di centro-destra
che ha partorito un vero e proprio Testo unico in materia nel 2003 (d.lgs.
66).
Uno dei regali preparati per i lavoratori dal Testo unico è stato la
cancellazione del principio del limite giornaliero dell'orario di
lavoro. Il governo di centro-destra ha accreditato l'idea che si
potesse abrogare la normativa in materia (di persistente
operatività, secondo la giurisprudenza) sol perché la direttiva
comunitaria 2003/88 parla di limite settimanale dell'orario e
dell'obbligo di riconoscere un periodo minimo di riposo di 11 ore
consecutive «nel corso di ogni periodo di 24 ore». Quest'ultima
norma, che indica soltanto ragionevolmente l'intervallo minimo fra
due turni di lavoro, è stata intesa come autorizzazione implicita a
superare le regole (risalenti al '23) che prevedevano, nel nostro
ordinamento, l'esistenza di una durata massima ordinaria della
giornata lavorativa di 8 ore (più 2 di eventuale straordinario
volontario): senza neppure il coraggio di dire apertamente che la
conseguenza della «riforma» del 2003 è stata quella di legittimare,
in singole giornate, la possibilità di lavorare sino a 13 ore, nel
contesto di settimane lavorative di 78 ore (al lordo delle pause).
Né si dica che, comunque, l'orario settimanale non potrebbe superare
le 48 ore (art. 4, d.lgs. 66). Si tratta infatti di un valore medio,
calcolabile su periodi molto ampi, addirittura annuali.
Certo, la direttiva comunitaria sull'orario contiene una «clausola
di non regresso», a fronte della quale dovrebbe ritenersi esclusa la
possibilità per il legislatore - in occasione della trasposizione
della direttiva - di rivedere al ribasso le regole nazionali già
esistenti in materia (in tal senso si sono pronunciati a fine 2005 i
giudici comunitari). Ci sarebbe poi un ostacolo aggiuntivo: il
principio del limite giornaliero dell'orario di lavoro ha un
solidissimo fondamento nella Costituzione.
Sottolineo un aspetto che oggi può apparire strano. Sui temi
dell'orario di lavoro grava un imbarazzante silenzio. Eppure proprio
sul controllo dei tempi si agitano i negoziati per i rinnovi
contrattuali. E' evidente la connessione tra organizzazione
produttiva e orario di lavoro, nel senso che è solo con il ricorso
alla galassia di rapporti precari che possono essere esaudite
esigenze aziendali il cui soddisfacimento sarebbe comunque aldilà di
una flessibilità inevitabilmente regolamentata dell'orario di lavoro
nel quadro dello schema del rapporto a tempo indeterminato.
La soppressione col Testo unico del 2003 di tutti i limiti
all'orario giornaliero condivideva con la coeva legislazione sul
mercato del lavoro il fatto di tendere ad uno scopo: ridurre la
capacità di azione collettiva dei lavoratori dipendenti (quello che
gli inglesi chiamano il «bargaining power» dei sindacati) e fare in
modo che la determinazione dei redditi da lavoro dipenda in maniera
sempre più marcata da performance individuali.
C'è un modo per ridistribuire potere, tra gli altri, che può
sembrare banale e antico ma forse ha ancora una sua efficacia:
ripristinare, nell'ambito di un disegno legislativo più ampio (che
vada oltre l'abrogazione di qualche comma di una legge), un
principio - che alcuni pensano superato - come quello di una durata
contenuta della prestazione giornaliera, vista nella sua ineludibile
connessione con la tutela della salute e della capacità di azione
collettiva dei lavoratori dipendenti.
* Università di Ancona
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