Il nuovo ccnl poste è un passo avanti nella gestione autoritaria dell’azienda
Fatto con il benestare e la collaborazione fattiva dei sindacati firmatari
(31 agosto 2007)
Il capitalismo, anche
nella sua fase di senescenza - qual è quella che attualmente
sta attraversando -, continua ad essere feroce e aggressivo.
Come un vecchio arteriosclerotico, è sempre più privo di
lucidità e violento. Più la crescita dei profitti diventa
problematica (a causa delle contraddizioni interne del
sistema economico) e più le classi dominanti stringono il
torchio che schiaccia le classi lavoratrici. Così facendo,
spesso, l’aumento dei profitti raggiunge livelli da record.
Lo sfruttamento e la sopraffazione sembrano essere per le
classi dominanti un pozzo senza fondo a cui attingono senza
soste.
Anche il nuovo contratto di lavoro di Poste Italiane, nel
suo piccolo (relativamente non tanto piccolo), si pone in
tale ottica. Il contratto inizia con una “Dichiarazione
programmatica congiunta”, dalla quale si deduce abbastanza
facilmente che “le Parti” hanno tra l’altro il proposito di
creare una coalizione o un cartello di imprese postali, al
fine di eliminare i rischi della concorrenza e della
competizione, le quali com’è noto hanno il potere di
complicare la vita di chi dirige le imprese e di rallentare
la crescita dei profitti. L’idea tanto sbandierata della
“costruzione di un contratto di settore” (un Ccnl unico per
tutti i dipendenti delle imprese che operano nei servizi
postali, appartenenti e non al Gruppo Poste Italiane) va
evidentemente in tale direzione. Nella Dichiarazione
programmatica quest’obiettivo è ripetuto ben due volte. La
prima volta al punto IV:
“Alla luce delle nuove prospettive di scenario [...] le
Parti ritengono il presente contratto propedeutico
all’adozione di un sistema unificato di regole normative ed
economiche che consenta di giungere [...] alla costruzione
di un contratto di settore che riguardi le imprese che
operano nel mercato postale [...]”.
E la seconda volta al punto VI:
“[...] le Parti auspicano che, nelle opportune sedi
confederali, siano avviati i lavori per la realizzazione del
contratto di settore a decorrere dal 2010 [...]”.
Un contratto di settore è sicuramente uno dei presupposti
fondamentali per la formazione di un cartello di imprese
postali.
Ci sono poi dei passaggi nella predetta Dichiarazione
programmatica dai quali traspare una duplice intenzione di
Poste Italiane, peraltro contraddittoria: creare un cartello
e avere il predominio nel mercato interno. Al punto I si
legge:
“L’evoluzione strutturale in atto nel sistema postale
italiano ed europeo [...] lo sviluppo della concorrenza ed i
mutamenti che caratterizzano i mercati di riferimento
richiedono, alle imprese che operano nel settore, azioni di
riposizionamento strategico che si realizzano anche
attraverso la ridefinizione delle aree di affari e delle
relative condizioni di lavoro nonché attraverso la
definizione di nuove regole per il settore.”
Al punto II:
“[...] le Parti intendono valorizzare il ruolo
dell’attuale CCNL [...] stimolando la ricerca e la creazione
di nuove opportunità anche attraverso possibili sinergie
[...] finalizzate a mantenere e consolidare la leadership
nel mercato interno.”
Al punto IV:
“Alla luce delle nuove prospettive di scenario [...] le
Parti ritengono il presente contratto propedeutico
all’adozione di un sistema unificato di regole normative ed
economiche [...]” al quale faranno riferimento “le imprese
che operano nel mercato postale, in tutte le sue attuali
articolazioni e possibili evoluzioni di carattere
tecnologico e commerciale, con particolare riguardo allo
sviluppo del portafoglio prodotti e dei canali
distributivi.”
Al punto V infine “le Parti” auspicano
contemporaneamente sia la liberalizzazione che la
regolamentazione del settore e attribuiscono un ruolo di
primo piano, in quest’opera di conciliazione tra la botte
piena e la moglie ubriaca, al tavolo di concertazione
istituito presso una cosiddetta “Autorità di
regolamentazione”. Eravamo abituati a prestigiatori che
tiravano fuori dal cappello (lo stesso cappello da cui
escono fuori conigli e colombe) ora il liberismo ora lo
statalismo secondo le circostanze e secondo l’ideologia più
a loro conveniente in quel momento. Ma non li avevamo mai
visti applicare insieme le due opposte concezioni in un
passo di poche righe. Il testo è il seguente:
“Le Parti reputano inoltre che il settore postale
presenta caratteristiche peculiari, cui deve essere
attribuito il giusto rilievo nella ricerca di una
complessiva regolamentazione, compatibile con le esigenze
dei lavoratori e delle imprese che vi operano.”
“Ritengono pertanto indispensabile valorizzare,
nell’arco di vigenza del presente contratto, il ruolo del
tavolo di concertazione già avviato presso l’Autorità di
regolamentazione al fine di definire un quadro normativo di
riferimento teso sia a favorire la liberalizzazione del
settore, che a garantirne il recepimento da parte di tutti
gli operatori.”
E intanto l’Autorità Antitrust il 3 agosto 2007 ha avviato
un’istruttoria nei confronti di Poste Italiane, che
proseguirà fino al 31 maggio 2008, per abuso di posizione
dominante nei mercati dei servizi liberalizzati e di quelli
di prossima liberalizzazione.
Alla Dichiarazione programmatica congiunta segue la
Premessa, nella quale viene richiamato più volte il
Protocollo d’Intesa del 23 luglio 1993, testo sacro dei
fautori della concertazione. Quella concertazione che altro
non è se non il completo assoggettamento dei rappresentanti
dei lavoratori (e purtroppo, di conseguenza, anche dei
lavoratori stessi) al volere dei padroni. Già nelle prime
righe della Premessa si legge che “Le Parti stipulanti
confermano i principi e gli indirizzi contenuti nei
Protocolli d’Intesa del 23 luglio 1993 e del 22 dicembre
1998, e riaffermano il ruolo centrale della concertazione
attraverso la quale concretizzare, fermi restando i diversi
ruoli e le rispettive responsabilità, l’impegno ad
assicurare l’attuazione piena e tempestiva degli obiettivi
di sviluppo di cui alla Dichiarazione Programmatica.”
Segue una serie di concetti definiti “valori fondanti”,
condivisi senza battere ciglio da coloro che dovrebbero
rappresentare i lavoratori. Si tratta in sostanza di una
serie di genuflessioni - poco dignitose per chi dovrebbe
difendere gl’interessi della parte più debole - all’Azienda
e ai suoi dirigenti, al “Sistema Paese”, allo sviluppo, agli
obiettivi di crescita ecc.; in poche parole un omaggio al
profitto e un solenne riconoscimento dei privilegi di chi
comanda. Nella Premessa i sindacati firmatari s’impegnano,
in sostanza e in parole povere, a far accettare ai propri
iscritti qualsiasi condizione peggiorativa e a stroncare sul
nascere e addirittura a prevenire eventuali conflitti o
azioni di lotta spontanee o guidate da agitatori che non
condividano i “valori supremi”. L’Azienda vuole
avere carta bianca nella gestione del personale e i
sindacati non devono mettere i bastoni tra le ruote.
L’Azienda s’impegna a tenere informate le Oo.ss. firmatarie
di qualsiasi decisione e ciò deve bastare. Questo e non
altro è il significato di concetti come:
“la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi
di crescita dell’Azienda siano garantiti da un sistema di
Relazioni Industriali orientato alla prevenzione ed al
superamento dei possibili motivi di conflitto, assumendo il
consenso e la partecipazione quali obiettivi qualificanti da
perseguire ai diversi livelli”;
“una gestione moderna e flessibile dei rapporti di
lavoro”;
“la crescita ed il miglioramento della qualità dei
rapporti tra le parti”;
“un modello di crescita che coniughi la tutela
dell’occupazione con il relativo sviluppo sostenibile”;
“le Parti auspicano che tale dibattito [il
dibattito sulle possibili linee di evoluzione del sistema
delle Relazioni Industriali. In un linguaggio non
mistificante, tale dibattito non è altro che la ricerca del
modo più idoneo per legare sempre più i sindacati firmatari
al supremo interesse dell’Azienda e del profitto e lasciare
sempre più mano libera ai dirigenti, nda] tenga conto
delle istanze di rinnovamento che interessano il mondo
produttivo”.
Una vera e propria perla conclude la Premessa. “le
Parti” desiderano avere ancora una volta l’appoggio
delle istituzioni per promuovere la tanto agognata
evoluzione delle Relazioni Industriali, specialmente nelle
aziende di servizi. I padroni (e i sindacalisti loro
sostenitori) sono degli strani camaleonti: in questo caso
sono dei convinti e strenui statalisti. Quando invece si
pone la questione di come tutelare i diritti dei lavoratori
e l’occupazione, allora sono ultraliberisti. La Premessa si
chiude con il seguente proposito:
“[...le Parti] concordano sull’utilità di promuovere
iniziative volte a sensibilizzare gli attori istituzionali e
sociali sui temi dell’evoluzione del sistema di Relazioni
Industriali con particolare riferimento al mondo delle
aziende di servizi.”
La successiva sezione del contratto entra nel vivo della
questione e stabilisce con precisione scientifica come
attuare concretamente “gli ideali” esposti nella
Dichiarazione e nella Premessa. Ideali tra i quali figurano
– come abbiamo visto - la realizzazione di una gestione
sempre più autoritaria dell’Azienda, un maggior
assoggettamento dei sindacati al volere e ai capricci della
dirigenza, l’appoggio ancor più incondizionato del governo -
magari attraverso opportune normative – ad ogni delirio di
onnipotenza che la mente diabolica di persone dalle
ambizioni ipertrofiche riesca a partorire. Il capitolo
s’intitola infatti “Disciplina del sistema di relazioni
industriali”. “Le Parti” ribadiscono
innanzitutto la necessità di stabilire delle regole, al fine
di mantenere sempre più facilmente sotto il giogo i
lavoratori, di immolarli anche senza il loro consenso al
valore supremo dell’efficienza e della “competitività
internazionale”, cioè di sacrificarli sull’altare del
profitto e di consacrarli alla difesa e all’incremento dei
privilegi di una ristretta minoranza. Questo è il
significato delle seguenti parole d’ordine contenute
nell’art.1:
“[..] un insieme organico ed articolato di regole certe
e condivise, fattivamente orientato alla prevenzione e al
superamento dei possibili motivi di conflitto [...]”;
“[...] assumere il consenso quale obiettivo ed elemento
qualificante da perseguire ai diversi livelli [...]”
“un sistema complessivo di Relazioni Industriali [...] che
si articoli attraverso specifici momenti di informazione,
consultazione, contrattazione e partecipazione.”;
“[...] la diffusione sempre più ampia e generalizzata degli
obiettivi d’impresa, riguardanti in particolare i mutamenti
e l’evoluzione dei nuovi contesti di mercato e del lavoro,
in una logica di efficienza e competitività internazionale.”
Nella parte successiva del capitolo, vengono definite
rigorosamente le regole per lo svolgimento delle trattative
tra l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali stipulanti. Più
volte è richiamato l’Accordo del 23 luglio 1993, vera pietra
miliare nel cammino verso la realizzazione di una coalizione
tra governo, padronato e sindacati concertativi, volto a
ridurre all’impotenza, al completo asservimento e ad
ingannare con accuratezza scientifica la classe lavoratrice.
In quell’accordo le parti stipulanti, con vantaggi
reciproci, si unirono in un abbraccio osceno e si fusero in
un’unica entità indistinta.
Grande rilievo è dato alla contrattazione di secondo
livello, perché evidentemente quest’ultima consente, da
parte del fronte comune formato da Azienda e sindacati
stipulanti, un controllo più capillare sulle situazioni che
possono incidere sugli interessi primari dell’Azienda
stessa. Si legge infatti all’art.2:
“Le Parti stipulanti, nel confermare la centralità della
contrattazione di secondo livello, [...] s’impegnano
affinché le richieste nella sede di contrattazione di
secondo livello [...] siano conformi ai rinvii stabiliti a
livello nazionale.”
La procedura per lo svolgimento delle trattative è stata
studiata in modo tale da far prevalere la volontà
dell’Azienda. I negoziati hanno una durata prestabilita. Non
sono ammesse iniziative di lotta durante i negoziati stessi.
Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo (ipotesi poco
probabile, visto che finora i sindacati stipulanti hanno
sempre firmato tutto, senza battere ciglio e senza badare
alle conseguenze negative per i lavoratori), l’Azienda può
ugualmente mettere in atto le proprie decisioni. Ad esempio,
in caso di “riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o
trasformazione aziendale” con conseguenti “processi di
mobilità collettiva”, l’art.2 del contratto prevede
che:
“L’Azienda fornirà alle OO.SS. nazionali stipulanti il
presente CCNL, una informazione preventiva, con indicazione
contestuale della data dell’avvio del confronto [...].Detto
confronto negoziale si esaurirà entro e non oltre i 12
giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla
data fissata dall’Azienda per il primo incontro, durante i
quali l’Azienda non darà luogo all’attuazione dei progetti
previsti e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.”
Se il predetto confronto non avrà esito positivo “le Parti
assumeranno le proprie autonome determinazioni [...].”
Sembra poco probabile che un negoziato non abbia un esito
positivo, ma qualora tale ipotesi si verificasse, è
prevedibile che i sindacati firmatari non faranno nulla di
determinante per fermare l’Azienda prima che essa metta in
atto le proprie decisioni.
Il contratto prevede procedure analoghe per tutti i temi che
siano oggetto di negoziati e per tutti i livelli di
contrattazione. Sembra che i rappresentanti aziendali
abbiano solo il dovere di informare le Oo.ss. firmatarie
riguardo ai progetti che l’Azienda ha intenzione di attuare,
dopodiché i progetti stessi devono essere realizzati senza
che alcuno ne ostacoli l’esecuzione. S’intuisce che i
dirigenti non tollerano che le proprie decisioni siano messe
in discussione. Una volta fornita l’informazione in modo
chiaro e completo essi si sentono sollevati da qualsiasi
responsabilità sia di ordine giuridico che morale. Si
sentono in regola persino sul piano umano. Poi, magari, i
sindacalisti non trasferiscono tempestivamente tutta questa
informazione ai loro iscritti. Gliene parlano soltanto a
cose fatte. Finora è avvenuto così ed è presumibile che le
volpi di turno non perderanno il vizio. A proposito
dell’informazione, all’art.5 si legge:
“In relazione a quanto previsto all’art.1 del presente
CCNL le Parti, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed
elemento qualificante da perseguire a diversi livelli
[consenso è un modo eufemistico per dire assoggettamento al
volere di chi pretende di comandare, nda], convengono di
adottare un sistema di informazione e consultazione con lo
scopo di arricchire in ambito non negoziale i comuni
contenuti di conoscenza.”. L’art.5 prosegue illustrando
in dettaglio gli argomenti, le modalità, i tempi e i
destinatari di tale informativa. Nell’espletamento di questi
procedimenti gli stipulanti il contratto hanno introdotto il
meccanismo del silenzio – assenso, sempre più di moda in
questi ultimi tempi:
“[...] La conclusione di detto procedimento si intende
altresì positivamente realizzata in assenza della richiesta
di cui sopra [la richiesta di consultazione che i
sindacati possono presentare all’Azienda entro 5 giorni dal
ricevimento dell’informativa, nda]”.
Una altra parola d’ordine (oltre a “costruzione di un
contratto di settore”, “regolamentazione”,
“leadership”, “sviluppo”, “concertazione”, “regole certe e
condivise”, “consenso”, “informazione”, “qualità del lavoro”,
ecc., ecc.) lanciata congiuntamente dal gatto e dalla volpe
della situazione (Azienda e Oo.ss. stipulanti) è
“partecipazione”. Come al solito con una parola dal
significato apparentemente positivo, si vogliono mascherare
intenzioni tutt’altro che benefiche. “Partecipazione”
significa, sempre in un linguaggio non mistificante,
spingere i lavoratori a condividere valori che non li
riguardano, farli prendere parte alla difesa di interessi
che non sono loro propri. Gli oppressori vogliono che i
lavoratori partecipino alla costruzione delle proprie
catene. Vogliono assoggettarli al proprio volere con la
persuasione, oltre che con la forza, perché quest’ultima,
com’è noto, in molte circostanze non dà buoni risultati. È
proprio questo il significato velato dell’art.6:
“[...] le Parti stipulanti assumono la partecipazione
[...] quale metodo per il miglioramento complessivo della
qualità del lavoro e del clima interno, nonché per la
condivisione degli obiettivi di sviluppo dell’Azienda e di
prevenzione del conflitto.”
“In tale contesto, le Parti convengono di consolidare e
sviluppare le attività dell’Osservatorio Paritetico
Nazionale, dell’Ente Bilaterale per la formazione e la
riqualificazione professionale, dei Comitati per le Pari
Opportunità e degli Organismi Paritetici per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, allo scopo di favorire la
costruzione di una consapevole partecipazione dei lavoratori
ai processi di cambiamento in atto sia all’interno che
all’esterno dell’Azienda, nel condiviso presupposto che
l’integrazione e la collaborazione sviluppino i livelli di
efficacia e di efficienza aziendali e determinino un
miglioramento complessivo della qualità del lavoro.”.
La parte successiva del predetto articolo è dedicata alla
descrizione degli organismi citati nel secondo comma:
Osservatorio Paritetico Nazionale, Ente Bilaterale per la
formazione e riqualificazione professionale, Comitato
nazionale e Comitati regionali per le pari opportunità,
Organismi paritetici per la salute e la sicurezza nei luoghi
di lavoro. Se tutti questi organismi non bastassero,
l’Osservatorio Paritetico può deliberare: “[...] la
costituzione di un apposito organismo che, [...], abbia il
compito di monitorare lo stato di realizzazione ed
avanzamento dei principali progetti di sviluppo.”.
L’esistenza di tanti organismi e la possibilità di
costituirne eventualmente altri, è una mania diffusa
ovunque, ma in Italia assume le caratteristiche di
un’epidemia. La loro effettiva utilità sarebbe tutta da
dimostrare. In genere servono ad accontentare amici e
raccomandati o a premiare i fedeli di un sindacato o di un
partito. Nell’ambito più vasto delle aziende pubbliche, un
posto in un consiglio di amministrazione è una specie di
premio o soluzione alternativa per trombati. I politici e
gli amministratori, quando la loro carriera è in declino,
entrano a far parte del consiglio d’amministrazione di
qualche ente o azienda pubblica come Enea, Consip, Cnel,
Sviluppo Italia, Sogin e, perché no, Poste Italiane. Nel CdA
di Poste Italiane ci sono 11 consiglieri, anche se ne
basterebbero meno. Ci sono molti “ex”: un ex
parlamentare, un ex deputato, un ex assessore, un ex
sindaco, ecc.. Le fortune di questi “ex” erano finite, ma il
partito a cui sono fedeli ha trovato per loro un posto dove
non si sentano emarginati e continuino a percepire una buona
busta paga. In Azienda, analogamente, vengono creati
comitati, enti bilaterali e organismi paritetici vari, il
cui scopo non dichiarato è probabilmente quello di regalare
agli amici periodi retribuiti di attività ricreativa fuori
dal luogo di lavoro. Un accenno a parte merita il Comitato
per le Pari Opportunità. Non si vuole certo ironizzare sulla
causa sacrosanta della parità dei diritti tra uomo e donna,
ma l’istituzione del Comitato Nazionale e dei Comitati
regionali per le Pari Opportunità alle Poste, dove la
stragrande maggioranza del Personale è di sesso femminile, è
veramente paradossale. È come se si istituisse un Comitato
per la Ricerca Scientifica al CNR.
All’articolo successivo (l’art.7) il ruolo delle R.S.U. è
stato sminuito rispetto ai contratti precedenti. Non ce ne
sarebbe stato bisogno, perché in molte strutture aziendali
le R.S.U. non hanno svolto attività. Nella composizione
delle Delegazioni Sindacali a livello regionale, non è
fissato il numero massimo dei dirigenti sindacali
territoriali delle Oo.ss. firmatarie del contratto, mentre è
indicato quello dei dirigenti delle R.S.U.. Ad esempio:
“per le Regioni: E. Romagna, Veneto, Sicilia, Toscana,
Campania, Piemonte, Lazio, Lombardia, [la delegazione
sindacale è costituita] dalle strutture territoriali
delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL [non
è specificato il numero massimo di dirigenti di tali
strutture, nda], unitamente ad un numero massimo di 15
dirigenti delle R.S.U. eletti nella regione interessata, di
cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL ed i restanti individuati
proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti a
livello regionale da ciascuna Organizzazione;”.
È evidente l’intento di far prevalere nelle Delegazioni
Sindacali le organizzazioni che sappiano come arginare
l’eventuale malcontento e la protesta dei lavoratori e
impedire, qualora ce ne fosse bisogno, che gruppi “non
allineati” spostino il confronto con l’Azienda su un
piano non concertativo.
Il capitolo successivo parla dei diritti sindacali. È da
notare come in questo capitolo ci si preoccupi di far sì che
l’assemblea si svolga in modo da evitare disagi alla
clientela. Viene anche precisato che l’accesso dei dirigenti
sindacali nei luoghi di lavoro non deve turbare lo
svolgimento del lavoro stesso. Si legge infatti all’art.9:
“Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del
diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà
teso ad evitare disagio alla clientela [...]”.
E più avanti allo stesso articolo:
“Negli uffici che svolgono la propria attività a
contatto con il pubblico, nel caso di assemblee per una
durata superiore a due ore che interessino una pluralità di
Uffici ovvero Uffici a maggior traffico verrà individuato un
presidio utile ad evitare disagi alla clientela.”
“[...] i dipendenti coinvolti nel presidio potranno
partecipare ad altra assemblea indetta anche in altri
uffici.”
Inoltre, all’art.14:
“I dirigenti delle R.S.U., nonché i dirigenti nazionali
e territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il
presente CCNL potranno accedere, durante l’orario di lavoro,
nei luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa
nell’ambito dell’Unità Produttiva, nel rispetto di modalità
che non pregiudichino l’ordinario svolgimento del lavoro,
avuto riguardo alle caratteristiche organizzative della
Società stessa.”.
L’Azienda e i sindacati che la spalleggiano si preoccupano
dei disagi che le assemblee dei lavoratori potrebbero
procurare alla clientela e manifestano anche una notevole
apprensione per le “modalità” con cui i dirigenti
sindacali potrebbero accedere ai luoghi dove si svolge
l’attività lavorativa, perché ciò potrebbe pregiudicare
“l’ordinario svolgimento del lavoro”. Se questi signori
fossero coerenti, allora si preoccuperebbero anche del
disagio procurato alla clientela dalle code interminabili e
dalle attese lunghissime agli sportelli, dalle
apparecchiature lente e spesso difettose, dalle procedure
informatiche e manuali lunghe e contorte, dalle normative
incoerenti, dai mezzi inadeguati alla mole e al tipo di
lavoro, ecc.. Così come si dovrebbero preoccupare del
pregiudizio recato dalle medesime cause all’ordinario
svolgimento del lavoro. Ma costoro sono interessati
soprattutto al proprio potere e ai propri privilegi e
benefici economici. Per loro l’Azienda va bene - e tutto va
bene -, quando i loro tre parametri preferiti (potere,
privilegi e benefici economici) sono in crescita.
Il successivo capitolo del contratto è dedicato alla
disciplina del rapporto di lavoro. Dati i tempi che corrono,
in questo capitolo è dato ampio spazio al lavoro a tempo
determinato, cioè al lavoro precario. È un argomento che
necessiterebbe di una trattazione a parte, più approfondita
di quanto sia possibile nel presente articolo. Qui è
sufficiente dire che il lavoro precario rientra in quel
complesso di misure adottate dal padronato per compensare la
tendenziale riduzione dei profitti, dovuta alle
contraddizioni intime del sistema capitalistico. Luciano
Gallino, Professore emerito di Sociologia all’Università di
Torino, spiega molto bene il fenomeno del lavoro precario
nel suo libro Italia in frantumi:
“Ora accade che da diversi anni nella maggior parte
delle regioni italiane due terzi, in media, di coloro che
cercano un lavoro alle dipendenze di un’impresa o di un ente
della pubblica amministrazione lo trovano soltanto se
accettano un contratto che non soltanto è di durata
determinata, ma è sovente di durata breve, da pochi giorni
ad alcuni mesi. [...] Tranne una minoranza [...] nessuno
gradisce i contratti di pochi mesi o meno. Ma viene loro
spiegato che la globalizzazione, e le sfide alla
competitività che da essa provengono, esigono lavoratori
flessibili, nel senso che debbono sapersi adattare alle
esigenze delle imprese e dei loro mercati. Questi sono
diventati imprevedibili: dunque le imprese debbono essere
poste in condizione di prevedere con certezza che se la
domanda sale esse possono assumere lavoratori senza
paventare di doverli poi tenere a lungo sul libro paga,
mentre se la medesima scende sono autorizzate a mandarli a
casa nel giro di giorni o settimane. È questa la preminente
funzione economica dei contratti di durata determinata,
[...]. Negli articoli qui raccolti ho ricordato alcuni dei
costi che essa [la precarietà] impone agli individui e alle
famiglie. [...]. Tra simili costi spicca la difficoltà di
progettarsi una vita, perché un lavoro perennemente
instabile non si addice a rapporti sociali stabili, né
all’aver figli o al comprar casa. Ma anche la violazione di
tutte le sicurezze che secondo la pur moderata
Organizzazione sociale del Lavoro definiscono il lavoro
decente, a cominciare dalla sicurezza dell’occupazione, del
reddito, della formazione professionale. La prolungata
permanenza dei figli in famiglia, ultimo baluardo della
sicurezza, sin quasi alla mezza età. Nonché il rischio di
ricevere una pensione miseranda, causa la forzata scarsità
dei contributi che si sono versati a un ente previdenziale o
a un fondo pensione.”
Una novità di questo contratto – volta anch’essa a rendere i
lavoratori più flessibili – è la possibilità che l’Azienda
ha d’introdurre, nei casi in cui sussistano particolari
esigenze “tecniche” o “organizzative”, un
orario “multiperiodale”. Al lavoratore può essere chiesto di
effettuare un orario che va da un massimo di 9 ore
giornaliere e 42 settimanali ad un minimo di 4 ore
giornaliere e 30 settimanali. La durata media dell’orario di
lavoro effettuato dal lavoratore nell’arco di quattro mesi
deve essere pari a quella prevista dall’art.31 del Ccnl (36
ore settimanali). Anche questa norma, insieme a tante altre
vecchie e nuove, sta a significare che le esigenze
dell’Azienda vengono messe al primo posto, mentre quelle dei
lavoratori passano in second’ordine o addirittura non
contano nulla.
Altra novità di questo contratto: 2 dei giorni di ferie
complessivamente spettanti sono stati trasformati in ore di
permesso retribuito. Le ore di permesso non fruite entro
l’anno saranno liquidate entro il mese di marzo dell’anno
successivo. Finora la monetizzazione delle ferie – esclusi
alcuni casi particolari - era vietata. Con questo artificio,
invece, 2 giorni di ferie possono essere monetizzati.
Il resto della parte normativa non presenta novità di
rilievo rispetto ai precedenti contratti e ogni dipendente
ne conosce più o meno in dettaglio il contenuto. La parte
economica del Ccnl, poi, non ha bisogno di commenti, poiché
le cifre parlano da sé. C’è da osservare comunque che per la
prima volta la predetta parte economica ha una durata
triennale, mentre in tutti i contratti precedenti era
biennale. Anche il tanto citato Protocollo d’intesa del 23
luglio 1993 stabiliva che (parole testuali): “Il CCNL ha
durata quadriennale per la materia normativa e biennale per
la materia retributiva.”.
A conclusione di quest’analisi si può affermare che i
rapporti di forza tra capitale e lavoro sono già da molti
anni sempre più sfavorevoli nei confronti del lavoro stesso.
Il contenuto del nuovo contratto per i dipendenti di Poste
Italiane è uno dei tanti segnali di tale disfatta. La
ripresa della lotta per la difesa effettiva dei diritti
della classe lavoratrice e per la sua emancipazione, può
passare solamente attraverso la separazione dei lavoratori
stessi da quei sindacati che li tengono imbrigliati
agl’interessi del padronato. Negli anni futuri le sorti dei
lavoratori potranno migliorare nella misura in cui
rifiuteranno di farsi rappresentare dai predetti sindacati e
si organizzeranno scegliendo altre strade.
Alessandro Carresi
fonte: aeuuca@tin.it