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Il mobbing non e' reato e dunque non
rientra nei casi penalmente perseguibili dal codice penale.
Questo tipo di vessazione sul lavoro e' solo un illecito
civile per il quale si puo' chiedere il risarcimento del
danno. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione chiamata a
giudicare una sentenza di non luogo a procedere pronunciata
dal Gup di Santa Maria Capua Vetere in una causa intentata
da un'insegnante di sostegno nei confronti del proprio
preside d'istituto. ''La condotta di mobbing - secondo i
giudici della V sezione penale (sentenza n. 33624) - suppone
non tanto un singolo atto lesivo ma una mirata reiterazione
di una pluralita' di atteggiamenti anche se non
singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia
nell'esprimere l'ostilita' nel soggetto attivo verso la
vittima sia nell'efficace capacita' di mortificare e di
isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro''. Affinche'
questa condotta abbia effetti penali e quindi non porti solo
ad una causa civile, la figura di reato maggiormente
prossima ai connotati caratterizzanti il mobbing - dice la
Suprema Corte - e' quella descritta dall'articolo 572 del
codice penale ''maltrattamenti commessi da persona dotata di
autorita' per l'esercizio di una professione'' che devono
compiersi in modo continuativo. Nel caso specifico, inoltre,
il pm non aveva contestato azioni reiterate e continuative
ma solo casi di diffamazione, ingiuria e una pluralita' di
gesti ostili non specificati; azioni prive in se', secondo
la Corte, di potenzialita' direttamente lesive dell'integrita'
della vittima o di riscontri obiettivamente dimostrabili.
Gli ermellini hanno ritenuto pertanto logiche e coerenti le
disposizioni del giudice di Santa Maria Capua Vetere. |