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Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia
C.S.A LECCE - Via Cicolella 11 - 73100
Presidente della Regione Puglia, on. Nichi Vendola
Consiglio regionale della Regione Puglia Via G. Capruzzi, 212 – 70124 BARI
Segreterie provinciali e regionali
Flc C.G.I.L. – C.I.S.L – U.I.L. GILDA – Cobas scuola
INTERVENTO DI ALCUNI DOCENTI DEL LICEO SCIENTIFICO “DE GIORGI” DI LECCE L’art. 35 della legge n. 289 del 27/12/2002 (finanziaria 2003 ) prevede che, nelle scuole pubbliche, l’insegnamento “frontale” di ciascuna materia non possa essere inferiore alle 18 settimanali, a condizione che sia salvaguardata l’unitarietà delle singole discipline.
Per le esistenti articolazioni orarie delle cattedre, spesso differenziate nell’ambito del ciclo curricolare (es. tre ore alla settimana in prima classe, quattro in seconda, tre in terza, tre in quarta e quattro in quinta, per un totale di 17 ore), da tempo ormai la rigida applicazione della norma, mirata a razionalizzazioni e risparmi di spesa , sta determinando effetti aberranti, se non devastanti, riguardo la qualità dell’offerta formativa.
Quasi ovunque, infatti, per realizzare il disposto di legge, i Dirigenti scolastici prescindono dalla continuità verticale e fanno ricorso anno per anno - anche per una sola ora differenziale - al “rimescolamento” delle classi fra i vari docenti, al fine di ottenere il risultato “matematico” delle 18 ore per ciascuno di essi, con il risultato di non garantire agli studenti lo stesso insegnante per tutta la durata del corso di studio e la conseguente frammentarietà dell’attività di insegnamento, programmabile solo nel breve periodo.
La continuità didattica, principio di universalmente riconosciuta validità ed efficacia nell’apprendimento, risulta in tal modo mortificata e sacrificata a mere ragioni organizzative, più che a motivi di bilancio.
Un gruppo di docenti (di Lingua e Letteratura inglese del Liceo Scientifico “De Giorgi” di Lecce), consapevole della regressione didattica e del conseguente stato d’incertezza per la preparazione degli alunni, nel criticare non tanto la disposizione in sé quanto, piuttosto, la sua asettica e rigida implementazione ragionieristica, indifferente alla qualificazione del “sapere”, ha pertanto prodotto e inviato alle OO.SS. e alle diverse istituzioni scolastiche il documento qui allegato.
Nel fermo convincimento dell’interesse della collettività a elevati livelli qualitativi dell’istruzione pubblica, quale diritto sociale e quale risorsa/investimento per la stessa competitività economica e culturale del sistema-paese,
Quei Docenti
Rilevato preliminarmente che
· l’interruzione della continuità didattica e la frantumazione dell’unitarietà dell’insegnamento non costituiscono un esito necessitato dell’art. 35 cit. (che non le prevede) ma, piuttosto, il risultato di scelte e atti amministrativi – in ultima istanza le determinazioni dei Capi d’Istituto – sui quali gravano più che fondati sospetti di illegittimità, anche per violazioni procedurali e invasione di competenze degli Organi Collegiali;
· il corpus normativo scolastico, nell’insieme e nelle singole disposizioni (leggi, Regolamento sull’autonomia, CCNL, Statuto degli Studenti, ecc.) e una oramai corposa produzione giurisprudenziale, infatti, costantemente richiamano, enfatizzano e tutelano il valore della continuità/ unitarietà didattica come imprescindibile elemento di qualificazione della Scuola pubblica e come diritto degli studenti;
· la compromissione per via discrezionale potrebbe, di conseguenza, provocare un contenzioso giudiziario, diffuso e a valanga, per l’annullamento degli atti amministrativi presupposti,
Considerato che
1. la materia è già stata in passato oggetto di interrogazione parlamentare (Seduta Camera dei deputati n. 488 del 12/7/2004) con risposta scritta dell’allora Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca, Valentina Aprea (“…Le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le possibili soluzioni organizzative che consentano di soddisfare meglio le esigenze della didattica". - In particolare, non vanno trascurate le possibilità di articolazione flessibile dell'insegnamento consentite dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche» - La dotazione organica complessiva è, infatti, un patrimonio che la scuola deve gestire con flessibilità nell'ambito del piano dell'offerta formativa…”);
2. la destrutturazione della continuità didattica e della collegialità degli strumenti formativi, diffusamente e fermamente contestata negli anni precedenti dagli operatori scolastici e dalla loro rappresentanze sindacali, è stata in più casi “ricucita “ tramite opportuni interventi istituzionali che ne hanno dimostrato, a un tempo, l’insensatezza e la possibilità di adeguate soluzioni nella fase applicativa (vd. Caso Piemonte, nota Ufficio Scolastico Regionale n. 4555 del 29/05/03);
3. in una non lontana occasione ufficiale, lo stesso Ministro Fioroni ha affermato: “la centralità dell’alunno non si realizza contro i docenti ma insieme ad essi, evitando le conflittualità interne alle scuole che sono scaturite dalla rottura della collegialità dei team didattici.” E, ancora: “…Non si può accettare che la continuità didattica non valga anche in caso di riduzione dell'organico…” (Camera dei Deputati, Commissione Cultura e Istruzione - Seduta del 26 luglio 2006);
4. la recente Circolare del Ministero della P.I. n. 19 del 13/02/2007, indirizzata ai Direttori generali degli Uffici Regionali, nel ribadire la necessità di salvaguardare l’unitarietà dell’insegnamento di ciascuna disciplina, raccomanda l’adozione di criteri di flessibilità nella determinazione degli organici del personale insegnante (“attraverso strategie autonomamente determinate in funzione degli specifici bisogni del territorio di competenza, valorizzando a tal fine le autonome scelte delle scuole”);
5. la pratica gestione/applicazione della materia è demandata agli uffici scolastici regionali e provinciali, con la fattiva collaborazione dei Dirigenti di ogni singolo istituto, previo confronto con le OO.SS (C.M. n. 19 citata);
6. I CCNL della scuola (CCNL Scuola 2002/2005, artt. 6 e 26), fonte primaria di regolazione giuridico/organizzativa dei docenti, attribuiscono alla contrattazione d’Istituto la concreta definizione dell’organizzazione del lavoro, contemplano la possibilità dell’insegnamento “frontale” inferiore alle 18 ore settimanali (prevedendo specifiche alternative), ribadiscono il dovere di adottare modalità organizzative funzionali al miglioramento dell’offerta formativa nonchè di svolgere le attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento,
CHIEDONO
ai destinatari della presente di volerli sostenere nella richiesta di esiti e moduli organizzativi capaci di coniugare il rispetto della norma con il valore dell’insegnamento, correggendo le distorsioni nell’attività didattica e superando scelte amministrative che, senza dialogo con i cittadini e con gli operatori sul campo, non possono che affievolire la certezza del diritto allo studio.
Lecce, giugno 2007
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